TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELE SPATA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Berchet 11; contro
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO BALDI, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
[...] sito in Rieti, Viale Maraini n. 5.
Oggetto: risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In principalità e di merito: accertata e dichiarata l'intera responsabilità ascrivibile unicamente in capo alla società CP_1 per i titoli e le ragioni esposte in narrativa, in ordine alle lesioni occorse al lavoratore a seguito dell'evento infortunistico del 30/08/2019; accertato e dichiarato il nesso causale connesso all'origine lavorativa dell'evento verificatosi a danno del Sig. per le omissioni e negligenze poste in essere dalla società datrice di Parte_1 lavoro;
per tutte le ragioni esposte e dedotte in fatto ed in diritto;
condannare la società alla CP_1 refusione del cd. danno differenziale, per le lesioni patite dall'odierno ricorrente, nell'importo come quantificato, per € 26.893,31, o ad altra maggiore o minore somma che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
pagina 1 di 10 Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Nel merito: In via preliminare: dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per i motivi suesposti;
in via principale rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 31.10.2023 come sopra rappresentato, Parte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1
esponendo di aver lavorato dal 25.07.2013 al 12.06.2023 come operaio-zincatore, inquadrato al 3° livello del CCNL Metalmeccanica - lle dipendenze della convenuta, presso lo stabilimento CP_3
di Rovigo (cfr. doc. 2 all. al ricorso), nel quale in data 30.08.2019 era vittima di un infortunio sul lavoro.
Continuava il ricorrente precisando che le operazioni di zincatura alle quali era stato adibito consistevano nell'applicare al tubo da trattare il rivestimento in zinco, affinché questo venisse protetto da eventuali agenti di corrosione, tuttavia l'infortunio era occorso durante lo svolgimento di un'attività straordinaria di manutenzione e pulizia dei macchinari, perciò estranea alle mansioni affidategli, ed a causa della presenza di un tubo presente al suolo, sul quale inciampava, mentre portava un barattolo di vernice per la tinta di una cappa aspirante, rovinando a terra.
Aggiungeva, inoltre, che il summenzionato infortunio gli aveva procurato una “frattura articolare pluriframmentata del radio distale sinistro” (cfr. doc. 4 all. al ricorso), a causa della quale, oltre a rimanere assente dal lavoro per complessive 109 giornate (cfr. doc. 5 all. al ricorso), lamentava numerose algie al polso, accompagnate da deficit di forza prensile, che lo costringevano nel corso degli anni ad ulteriori assenze, causa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, comunicato in data 12.06.2023 (cfr. doc. 9 all. al ricorso).
Quanto alla quantificazione del danno subito l'attore, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi del
2022, lo stimava nella misura indicata in epigrafe in base alle risultanze della consulenza del dr. Per_1
(cfr. doc. 6 all. al ricorso), che riconosceva: “Danno biologico temporaneo parziale, al 75%
[...]
= 35 (trentacinque) giorni.
Danno biologico temporaneo parziale, al 50% = 35 (trentacinque) giorni. Danno biologico temporaneo parziale, al 25% = 39 (trentanove) giorni. Invalidità permanente sotto il profilo biologico
= 8-9% (otto-nove percento) con appesantimento del punto percentuale di Danno”.
Si doleva parte ricorrente, alla luce della dinamica del sinistro, della violazione ed erronea applicazione da parte della non solo del generale obbligo di protezione imposto al datore di lavoro, CP_1 pagina 2 di 10 esplicato nell'art. 2087 c.c., ma anche delle specifiche norme antiinfortunistiche, quali l'art. 64 D.Lgs.
81/2008 che obbliga il datore di lavoro a mantenere le vie di circolazione interne sgombre, nonché a eliminare tutto quello che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e gli artt. 36 e 37 che gli impongono, rispettivamente, di informare il lavoratore sui rischi specifichi a cui è esposto in relazione all'attività svolta e di assicurargli una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, in modo facilmente comprensibile, sicchè – fallito il tentativo di composizione della lite, in via stragiudiziale (cfr. doc. 7 all.al ricorso) - si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere il risarcimento del danno differenziale, sottratto quanto già corrisposto dall' (cfr. doc. 10 all. al ricorso). CP_4
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso CP_1
eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 414, commi 3 e 4 c.p.c. per carenza di identificazione di petitum e causa petendi, evidenziando la diversa ricostruzione dei fatti riportata nella lettera di diffida (cfr. doc. 3 all. alla memoria) rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo;
e nel merito deducendo che il verificarsi dell'infortunio era da ricondurre a fatti accidentali dovuti alla disattenzione del lavoratore e non a responsabilità del datore di lavoro, chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 16.01.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa, rifiutata da parte resistente alla successiva udienza del 23.02.2024, la causa veniva quindi istruita dapprima mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta dal 2015 al Testimone_1
2022 come operaio addetto alla zincatura) e di (dipendente della convenuta Testimone_2 dalla fine 2018 a giugno 2024) indotta da parte ricorrente e in seguito attraverso l'espletamento di CTU medico legale, affidata al dr.ssa ; veniva, infine, discussa all'odierna udienza mediante Persona_2
deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, ricordando che l'infortunio sul lavoro può essere definito come ogni lesione all'integrità psico-fisica avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro, da cui siano derivate specifiche conseguenze invalidanti in capo al lavoratore;
sicchè elementi costitutivi dell'infortunio sono dunque la causa violenta e l'occasione di lavoro.
Se la prima deve essere un fattore determinato, che opera come causa esterna che agisce con rapidità e intensità in un brevissimo arco temporale e da cui può scaturire un immediato pregiudizio fisico, la seconda costituisce una connessione funzionale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, che deve aver pagina 3 di 10 creato un rischio specifico, perciò con l'espressione “occasione di lavoro” si fa riferimento a situazioni ed attività distinte dalla prestazione di lavoro in senso stretto, ma con essa strettamente connesse e – per usare le parole della Corte di Cassazione – ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali, e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un danno per il lavoratore, con il solo limite del cd. rischio elettivo e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda (cfr. Cass. 16417/2005 e Cass. 17336/2021)
Solo il rischio elettivo può escludere l'occasione di lavoro e quindi l'indennizzabilità connotandosi per il simultaneo concorso della presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
della direzione di tale atto alla realizzazione di scopi personali;
nonché della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.03.2019, n. 7649) .
Giova, poi, rammentare ai fini che qui interessano che l'art. 2087 c.c. – considerata la norma di chiusura del sistema antiinfortunistico - pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica…” dei prestatori di lavoro.
Sul punto, la Suprema Corte ha però più volte precisato come in caso di infortunio sul lavoro, affinchè il datore di lavoro risponda degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale, che può discendere sia da fatti commissivi sia da comportamenti omissivi, occorra sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
Va inoltre ricordato che la necessità della colpa – che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - deve essere però coordinata con il particolare regime probatorio ex art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro, "debitore di sicurezza", l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore-creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/08/2023, n. 25217).
Allo stesso tempo, in tema di infortuni sul lavoro - posto che l'art. 2087 cod. civ. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo - l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti pagina 4 di 10 di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Il datore di lavoro – come recentemente e più volte ribadito dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 05/04/2024, n. 9120; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/02/2023, n. 4980; Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
28/12/2022, n. 37883) - è sempre responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato di essere stato vittima dell'infortunio sul lavoro occorso il 30.08.2019, fornendo nella diffida (cfr. 7 all. al ricorso) e nel ricorso due diverse versioni dell'accaduto, in quanto nella prima lo riconduceva alla caduta da una scala, mentre nel secondo all'atto di inciampare su un tubo posto sul pavimento.
Sul punto occorre rilevare – oltre all'evidente difficoltà di espressione del ricorrente, dovuta alla
“barriera linguistica” - che mentre la prima versione della caduta da una scala non ha trovato alcun riscontro probatorio, la seconda è stata altresì riportata nei documenti redatti nell'immediatezza dell'infortunio, come la denuncia all' presentata dalla contenente “quanto riferito CP_4 CP_1 direttamente dal lavoratore, non essendo presente alcuno al momento dell'infortunio” (cfr. pag. 10 della memoria) e il verbale di pronto soccorso, dove si legge “ riferisce di essere scivolato su un tubo”
(cfr. doc. 4 all. al ricorso), nonché confermata dall'escussione testimoniale del teste presente in loco
( . Tes_3
Se il teste infatti, riferisce di non aver conoscenza diretta del fatto, non essendo stato Testimone_1
presente, limitandosi a riportare:
pagina 5 di 10 sul cap. 7 (Vero che in data 30/08/2019, il ricorrente durante le attività di pulizia e manutenzione comandata dal datore di lavoro, portando nelle mani un barattolo di vernice per la tinta di una cappa aspirante a cui era stato comandato, scivolava cadendo violentemente a terra, a causa di un tubo presente al suolo?) questo ho sentito dire in azienda, mi hanno detto che il ricorrente ha posizionato una scala dalla parte opposta rispetto alla cappa e la scala si è rovesciata, questo è quello che mi hanno detto;
“io non ero nello stabilimento, quello che so del fatto mi è stato riferito in azienda, non ricordo in particolare da chi. […] ADR: io non ero presente al fatto, non so dire come fosse messa esattamente la scala”. Sul cap. 9 (Vero che all'interno dello stabilimento la pavimentazione presentava ingombri, senza consentire la libera circolazione ai lavoratori nelle zone di lavoro?) non ero presente, normalmente lì c'è il passaggio ed è tutto libero, ma non so dire come fosse la situazione il giorno in cui il ricorrente si è fatto male.
aggiungendo però che in quel periodo la fabbrica era chiusa e che quando questo avveniva ognuno poteva essere impiegato in attività di manutenzione.
Al contrario, il teste presente in azienda descrive i momenti immediatamente successivi Tes_3 all'incidente, confermando la provvisoria chiusura dell'azienda per manutenzione;
la presenza di un tubo a terra, necessario a tale attività, l'abitudine di non riporre gli strumenti di lavoro al termine della giornata lavorativa, nonchè l'assenza di una formazione specifica per simili lavorazioni, rispondendo ai capitoli di prova nel seguente modo:
Sul cap. 7 (Vero che in data 30/08/2019, il ricorrente durante le attività di pulizia e manutenzione comandata dal datore di lavoro, portando nelle mani un barattolo di vernice per la tinta di una cappa aspirante a cui era stato comandato, scivolava cadendo violentemente a terra, a causa di un tubo presente al suolo?) […] io non ho visto l'episodio indicato in capitolo direttamente, ho solo sentito il botto della caduta ed i lamenti del ricorrente, eravamo nello stesso stabilimento a circa 100 metri di distanza. L'azienda era in fermo, non c'era produzione, stavamo facendo manutenzione, sicché il botto si è sentito bene. ADR: c'era un tubo per terra, collegato ad un piccolo piede di porco che stavamo usando in quel periodo, al momento era per terra, il tubo sarà stato lungo un metro e mezzo;
ADR: non so dire chi avesse lasciato l'attrezzo lì, gli attrezzi in quel periodo di manutenzione non venivano ricoverati in magazzino la sera, ma lasciati lì a disposizione, non so dire chi avesse utilizzato per ultimo l'attrezzo.
[…] ho soccorso il ricorrente, aveva in mano il bidoncino di colore, l'istinto sicuramente lo avrà portato a cercare di salvare il bidoncino, comunque lui era tutto sporco di colore, l'ho dovuto pulire prima di portarlo al pronto soccorso”.
Sul cap. 9 (Vero che all'interno dello stabilimento la pavimentazione presentava ingombri, senza consentire la libera circolazione ai lavoratori nelle zone di lavoro?) non ricordo i particolari, c'erano dei pezzi in giro proprio perché era in corso la manutenzione, il pavimento era stato costruito anni prima in cemento, ma poiché la lavorazione dei tubi avveniva dopo che gli stessi erano stati immersi nella vasca degli acidi e posizionati sul bancale, nel tratto gocciolavano sul pavimento, che era corroso in numerosi punti.
pagina 6 di 10 Sul cap. 10 (Vero che il ricorrente mai veniva formato e informato in ordine all'attività di manutenzione degli impianti, essendo comandato alla mansione di zincatore?) vero che il ricorrente faceva usualmente lo zincatore, ma tutti noi, chi sapeva un po' di manutenzione, veniva adibito alla manutenzione durante il periodo di fermo. Ci era stato detto cosa dovevamo fare, ma ognuno era responsabile di quello che faceva. ADR: era il primo anno che io partecipavo alla manutenzione, lavoravo lì da sette/otto mesi, tutti gli anni successivi durante il fermo di agosto ho partecipato alla manutenzione, salvo l'anno del COVID in cu è slittata”.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano il verificarsi dell'infortunio, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale - dopo aver esaminato la Per_2
documentazione prodotta e visitato in data 31.10.2024, alla presenza Parte_1 del solo CT di parte ricorrente (dr. , avendo quello della resistente rinunciato all'incarico (cfr. Per_1 pag. 2 e 4 della relazione CTU) – ritiene che “l'infortunio del 30.08.2019 [abbia] causato un quadro traumatologico sostanziato da frattura articolare pluriframmentaria del radio distale in arto superiore non dominante (sinistro)” e che “la lesione [sia] compatibile con la dinamica descritta nel ricorso”
(cfr. pag. 5 all. della relazione CTU)
A seguito dell'invio della bozza, non sono pervenute all'ausiliario del Giudice osservazioni dalle parti.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché dalle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere dimostrato il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'infortunio occorso il 30.08.2019.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi, soprattutto del teste Tes_3 appare pacifica l'inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte della in particolare CP_1
l'inadempimento da parte della società convenuta dell'obbligo a mantenere i corridoi liberi, che ne determina di conseguenza la piena responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente, sicché deve ritenersi dimostrata la violazione delle disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro della
[...] causalmente connessa all'infortunio del 30.08.2019. CP_1
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno patito dal ricorrente, il Consulente dell'Ufficio quanto ai danni temporanei conclude: “si riconosce un periodo di danno biologico temporaneo declinato come segue: al 75% di giorni 34 (trentaquattro) corrispondenti al periodo di immobilizzazione in gesso. Al
50% di giorn 30 (trenta) ed al 25% di giorni 45 (quarantacinque), giustificabili sulla base della graduale evoluzione clinica sino alla stabilizzazione certificata dall' . L'inabilità lavorativa CP_4
assoluta è stata pari a giorni 109 (centonove)” e questo Giudice ritiene congrua la somma di €
5.951,25.
pagina 7 di 10 In merito a quelli permanenti, analizzando i postumi la dr.ssa evidenzia in primis “il quadro è Per_2
attualmente stabilizzato, non suscettibile di ulteriore evoluzione fisiopatologica, e caratterizzato da deformità scheletrica del polso, rigidità con limitazione del movimento di flesso-estensione per ½ associata a limitazione anche degli ulteriori movimenti (inclinazioni e pronazione-supinazione)” ed in secondo luogo “il quadro clinico-obiettivo accertato sostanzia una riduzione dell'integrità psico-fisica
(Danno Biologico Permanente) nella misura dell'8% (otto percento)” (cfr. pag. 5 relazione CTU).
Venendo alla quantificazione del danno, deve farsi applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
Milano (da ultimo aggiornate al 2024), valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.11 n. 12408), in base al quale il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente (8%) per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, che nel caso di specie è pari ad € 2.264,08, che tiene conto del solo danno biologico, il quale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Giova, inoltre, ricordare come in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possano essere utilizzate le
Tabelle Milanesi laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Civ. Ord.
12.07.2023, n. 19922); sicchè si ritiene nel caso di specie – in assenza di allegazione di circostanze particolari che giustifichino il riconoscimento di somme ulteriori – la somma di € 16.415,00 comprensiva del risarcimento per il danno biologico e morale.
Va poi rammentato che la recente giurisprudenza di legittimità in tema di misura del risarcimento ha previsto la c.d. personalizzazione del risarcimento, riguardo alla sussistenza ed eventualmente alla quantificazione del quale però, deve tenersi conto di circostanze “del tutto anomale ed affatto peculiari” (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513), “eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Cass. 10.11.2020 n. 25164); nel caso di specie, oltre al pregiudizio morale sopra ricordato, non pagina 8 di 10 sono emerse nel corso dell'istruttoria ulteriori circostanze anomale e peculiari, ovvero eccezionali e specifiche, tali da consentire la chiesta personalizzazione del danno.
Alla somma sopra indicata andrà detratto, in proporzione alla misura riconosciuta da (€ CP_4
6.083,55 per un'invalidità del 7%) quanto percepito da da parte Parte_1 dell' a titolo di indennizzo del danno biologico. CP_5
6. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 all. al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 602/2023 RG, promossa da nei confronti di Parte_1
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 CP_2
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
[...]
1) Accoglie il ricorso e dichiara la responsabilità di per l'infortunio del 30.08.2019, CP_1
condannando la società a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti da tale evento la somma di € 16.282,70, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna a rifondere alla parte ricorrente – e per al procuratore costituito, che si è CP_1
dichiarato antistatario – le spese di lite, che liquida in € 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
3) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELE SPATA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Berchet 11; contro
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO BALDI, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
[...] sito in Rieti, Viale Maraini n. 5.
Oggetto: risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In principalità e di merito: accertata e dichiarata l'intera responsabilità ascrivibile unicamente in capo alla società CP_1 per i titoli e le ragioni esposte in narrativa, in ordine alle lesioni occorse al lavoratore a seguito dell'evento infortunistico del 30/08/2019; accertato e dichiarato il nesso causale connesso all'origine lavorativa dell'evento verificatosi a danno del Sig. per le omissioni e negligenze poste in essere dalla società datrice di Parte_1 lavoro;
per tutte le ragioni esposte e dedotte in fatto ed in diritto;
condannare la società alla CP_1 refusione del cd. danno differenziale, per le lesioni patite dall'odierno ricorrente, nell'importo come quantificato, per € 26.893,31, o ad altra maggiore o minore somma che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
pagina 1 di 10 Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Nel merito: In via preliminare: dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per i motivi suesposti;
in via principale rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 31.10.2023 come sopra rappresentato, Parte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1
esponendo di aver lavorato dal 25.07.2013 al 12.06.2023 come operaio-zincatore, inquadrato al 3° livello del CCNL Metalmeccanica - lle dipendenze della convenuta, presso lo stabilimento CP_3
di Rovigo (cfr. doc. 2 all. al ricorso), nel quale in data 30.08.2019 era vittima di un infortunio sul lavoro.
Continuava il ricorrente precisando che le operazioni di zincatura alle quali era stato adibito consistevano nell'applicare al tubo da trattare il rivestimento in zinco, affinché questo venisse protetto da eventuali agenti di corrosione, tuttavia l'infortunio era occorso durante lo svolgimento di un'attività straordinaria di manutenzione e pulizia dei macchinari, perciò estranea alle mansioni affidategli, ed a causa della presenza di un tubo presente al suolo, sul quale inciampava, mentre portava un barattolo di vernice per la tinta di una cappa aspirante, rovinando a terra.
Aggiungeva, inoltre, che il summenzionato infortunio gli aveva procurato una “frattura articolare pluriframmentata del radio distale sinistro” (cfr. doc. 4 all. al ricorso), a causa della quale, oltre a rimanere assente dal lavoro per complessive 109 giornate (cfr. doc. 5 all. al ricorso), lamentava numerose algie al polso, accompagnate da deficit di forza prensile, che lo costringevano nel corso degli anni ad ulteriori assenze, causa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, comunicato in data 12.06.2023 (cfr. doc. 9 all. al ricorso).
Quanto alla quantificazione del danno subito l'attore, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi del
2022, lo stimava nella misura indicata in epigrafe in base alle risultanze della consulenza del dr. Per_1
(cfr. doc. 6 all. al ricorso), che riconosceva: “Danno biologico temporaneo parziale, al 75%
[...]
= 35 (trentacinque) giorni.
Danno biologico temporaneo parziale, al 50% = 35 (trentacinque) giorni. Danno biologico temporaneo parziale, al 25% = 39 (trentanove) giorni. Invalidità permanente sotto il profilo biologico
= 8-9% (otto-nove percento) con appesantimento del punto percentuale di Danno”.
Si doleva parte ricorrente, alla luce della dinamica del sinistro, della violazione ed erronea applicazione da parte della non solo del generale obbligo di protezione imposto al datore di lavoro, CP_1 pagina 2 di 10 esplicato nell'art. 2087 c.c., ma anche delle specifiche norme antiinfortunistiche, quali l'art. 64 D.Lgs.
81/2008 che obbliga il datore di lavoro a mantenere le vie di circolazione interne sgombre, nonché a eliminare tutto quello che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e gli artt. 36 e 37 che gli impongono, rispettivamente, di informare il lavoratore sui rischi specifichi a cui è esposto in relazione all'attività svolta e di assicurargli una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, in modo facilmente comprensibile, sicchè – fallito il tentativo di composizione della lite, in via stragiudiziale (cfr. doc. 7 all.al ricorso) - si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere il risarcimento del danno differenziale, sottratto quanto già corrisposto dall' (cfr. doc. 10 all. al ricorso). CP_4
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso CP_1
eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 414, commi 3 e 4 c.p.c. per carenza di identificazione di petitum e causa petendi, evidenziando la diversa ricostruzione dei fatti riportata nella lettera di diffida (cfr. doc. 3 all. alla memoria) rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo;
e nel merito deducendo che il verificarsi dell'infortunio era da ricondurre a fatti accidentali dovuti alla disattenzione del lavoratore e non a responsabilità del datore di lavoro, chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 16.01.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa, rifiutata da parte resistente alla successiva udienza del 23.02.2024, la causa veniva quindi istruita dapprima mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta dal 2015 al Testimone_1
2022 come operaio addetto alla zincatura) e di (dipendente della convenuta Testimone_2 dalla fine 2018 a giugno 2024) indotta da parte ricorrente e in seguito attraverso l'espletamento di CTU medico legale, affidata al dr.ssa ; veniva, infine, discussa all'odierna udienza mediante Persona_2
deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, ricordando che l'infortunio sul lavoro può essere definito come ogni lesione all'integrità psico-fisica avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro, da cui siano derivate specifiche conseguenze invalidanti in capo al lavoratore;
sicchè elementi costitutivi dell'infortunio sono dunque la causa violenta e l'occasione di lavoro.
Se la prima deve essere un fattore determinato, che opera come causa esterna che agisce con rapidità e intensità in un brevissimo arco temporale e da cui può scaturire un immediato pregiudizio fisico, la seconda costituisce una connessione funzionale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, che deve aver pagina 3 di 10 creato un rischio specifico, perciò con l'espressione “occasione di lavoro” si fa riferimento a situazioni ed attività distinte dalla prestazione di lavoro in senso stretto, ma con essa strettamente connesse e – per usare le parole della Corte di Cassazione – ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali, e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un danno per il lavoratore, con il solo limite del cd. rischio elettivo e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda (cfr. Cass. 16417/2005 e Cass. 17336/2021)
Solo il rischio elettivo può escludere l'occasione di lavoro e quindi l'indennizzabilità connotandosi per il simultaneo concorso della presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
della direzione di tale atto alla realizzazione di scopi personali;
nonché della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.03.2019, n. 7649) .
Giova, poi, rammentare ai fini che qui interessano che l'art. 2087 c.c. – considerata la norma di chiusura del sistema antiinfortunistico - pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica…” dei prestatori di lavoro.
Sul punto, la Suprema Corte ha però più volte precisato come in caso di infortunio sul lavoro, affinchè il datore di lavoro risponda degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale, che può discendere sia da fatti commissivi sia da comportamenti omissivi, occorra sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
Va inoltre ricordato che la necessità della colpa – che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - deve essere però coordinata con il particolare regime probatorio ex art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro, "debitore di sicurezza", l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore-creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/08/2023, n. 25217).
Allo stesso tempo, in tema di infortuni sul lavoro - posto che l'art. 2087 cod. civ. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo - l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti pagina 4 di 10 di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Il datore di lavoro – come recentemente e più volte ribadito dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 05/04/2024, n. 9120; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/02/2023, n. 4980; Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
28/12/2022, n. 37883) - è sempre responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato di essere stato vittima dell'infortunio sul lavoro occorso il 30.08.2019, fornendo nella diffida (cfr. 7 all. al ricorso) e nel ricorso due diverse versioni dell'accaduto, in quanto nella prima lo riconduceva alla caduta da una scala, mentre nel secondo all'atto di inciampare su un tubo posto sul pavimento.
Sul punto occorre rilevare – oltre all'evidente difficoltà di espressione del ricorrente, dovuta alla
“barriera linguistica” - che mentre la prima versione della caduta da una scala non ha trovato alcun riscontro probatorio, la seconda è stata altresì riportata nei documenti redatti nell'immediatezza dell'infortunio, come la denuncia all' presentata dalla contenente “quanto riferito CP_4 CP_1 direttamente dal lavoratore, non essendo presente alcuno al momento dell'infortunio” (cfr. pag. 10 della memoria) e il verbale di pronto soccorso, dove si legge “ riferisce di essere scivolato su un tubo”
(cfr. doc. 4 all. al ricorso), nonché confermata dall'escussione testimoniale del teste presente in loco
( . Tes_3
Se il teste infatti, riferisce di non aver conoscenza diretta del fatto, non essendo stato Testimone_1
presente, limitandosi a riportare:
pagina 5 di 10 sul cap. 7 (Vero che in data 30/08/2019, il ricorrente durante le attività di pulizia e manutenzione comandata dal datore di lavoro, portando nelle mani un barattolo di vernice per la tinta di una cappa aspirante a cui era stato comandato, scivolava cadendo violentemente a terra, a causa di un tubo presente al suolo?) questo ho sentito dire in azienda, mi hanno detto che il ricorrente ha posizionato una scala dalla parte opposta rispetto alla cappa e la scala si è rovesciata, questo è quello che mi hanno detto;
“io non ero nello stabilimento, quello che so del fatto mi è stato riferito in azienda, non ricordo in particolare da chi. […] ADR: io non ero presente al fatto, non so dire come fosse messa esattamente la scala”. Sul cap. 9 (Vero che all'interno dello stabilimento la pavimentazione presentava ingombri, senza consentire la libera circolazione ai lavoratori nelle zone di lavoro?) non ero presente, normalmente lì c'è il passaggio ed è tutto libero, ma non so dire come fosse la situazione il giorno in cui il ricorrente si è fatto male.
aggiungendo però che in quel periodo la fabbrica era chiusa e che quando questo avveniva ognuno poteva essere impiegato in attività di manutenzione.
Al contrario, il teste presente in azienda descrive i momenti immediatamente successivi Tes_3 all'incidente, confermando la provvisoria chiusura dell'azienda per manutenzione;
la presenza di un tubo a terra, necessario a tale attività, l'abitudine di non riporre gli strumenti di lavoro al termine della giornata lavorativa, nonchè l'assenza di una formazione specifica per simili lavorazioni, rispondendo ai capitoli di prova nel seguente modo:
Sul cap. 7 (Vero che in data 30/08/2019, il ricorrente durante le attività di pulizia e manutenzione comandata dal datore di lavoro, portando nelle mani un barattolo di vernice per la tinta di una cappa aspirante a cui era stato comandato, scivolava cadendo violentemente a terra, a causa di un tubo presente al suolo?) […] io non ho visto l'episodio indicato in capitolo direttamente, ho solo sentito il botto della caduta ed i lamenti del ricorrente, eravamo nello stesso stabilimento a circa 100 metri di distanza. L'azienda era in fermo, non c'era produzione, stavamo facendo manutenzione, sicché il botto si è sentito bene. ADR: c'era un tubo per terra, collegato ad un piccolo piede di porco che stavamo usando in quel periodo, al momento era per terra, il tubo sarà stato lungo un metro e mezzo;
ADR: non so dire chi avesse lasciato l'attrezzo lì, gli attrezzi in quel periodo di manutenzione non venivano ricoverati in magazzino la sera, ma lasciati lì a disposizione, non so dire chi avesse utilizzato per ultimo l'attrezzo.
[…] ho soccorso il ricorrente, aveva in mano il bidoncino di colore, l'istinto sicuramente lo avrà portato a cercare di salvare il bidoncino, comunque lui era tutto sporco di colore, l'ho dovuto pulire prima di portarlo al pronto soccorso”.
Sul cap. 9 (Vero che all'interno dello stabilimento la pavimentazione presentava ingombri, senza consentire la libera circolazione ai lavoratori nelle zone di lavoro?) non ricordo i particolari, c'erano dei pezzi in giro proprio perché era in corso la manutenzione, il pavimento era stato costruito anni prima in cemento, ma poiché la lavorazione dei tubi avveniva dopo che gli stessi erano stati immersi nella vasca degli acidi e posizionati sul bancale, nel tratto gocciolavano sul pavimento, che era corroso in numerosi punti.
pagina 6 di 10 Sul cap. 10 (Vero che il ricorrente mai veniva formato e informato in ordine all'attività di manutenzione degli impianti, essendo comandato alla mansione di zincatore?) vero che il ricorrente faceva usualmente lo zincatore, ma tutti noi, chi sapeva un po' di manutenzione, veniva adibito alla manutenzione durante il periodo di fermo. Ci era stato detto cosa dovevamo fare, ma ognuno era responsabile di quello che faceva. ADR: era il primo anno che io partecipavo alla manutenzione, lavoravo lì da sette/otto mesi, tutti gli anni successivi durante il fermo di agosto ho partecipato alla manutenzione, salvo l'anno del COVID in cu è slittata”.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano il verificarsi dell'infortunio, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale - dopo aver esaminato la Per_2
documentazione prodotta e visitato in data 31.10.2024, alla presenza Parte_1 del solo CT di parte ricorrente (dr. , avendo quello della resistente rinunciato all'incarico (cfr. Per_1 pag. 2 e 4 della relazione CTU) – ritiene che “l'infortunio del 30.08.2019 [abbia] causato un quadro traumatologico sostanziato da frattura articolare pluriframmentaria del radio distale in arto superiore non dominante (sinistro)” e che “la lesione [sia] compatibile con la dinamica descritta nel ricorso”
(cfr. pag. 5 all. della relazione CTU)
A seguito dell'invio della bozza, non sono pervenute all'ausiliario del Giudice osservazioni dalle parti.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché dalle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere dimostrato il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'infortunio occorso il 30.08.2019.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi, soprattutto del teste Tes_3 appare pacifica l'inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte della in particolare CP_1
l'inadempimento da parte della società convenuta dell'obbligo a mantenere i corridoi liberi, che ne determina di conseguenza la piena responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente, sicché deve ritenersi dimostrata la violazione delle disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro della
[...] causalmente connessa all'infortunio del 30.08.2019. CP_1
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno patito dal ricorrente, il Consulente dell'Ufficio quanto ai danni temporanei conclude: “si riconosce un periodo di danno biologico temporaneo declinato come segue: al 75% di giorni 34 (trentaquattro) corrispondenti al periodo di immobilizzazione in gesso. Al
50% di giorn 30 (trenta) ed al 25% di giorni 45 (quarantacinque), giustificabili sulla base della graduale evoluzione clinica sino alla stabilizzazione certificata dall' . L'inabilità lavorativa CP_4
assoluta è stata pari a giorni 109 (centonove)” e questo Giudice ritiene congrua la somma di €
5.951,25.
pagina 7 di 10 In merito a quelli permanenti, analizzando i postumi la dr.ssa evidenzia in primis “il quadro è Per_2
attualmente stabilizzato, non suscettibile di ulteriore evoluzione fisiopatologica, e caratterizzato da deformità scheletrica del polso, rigidità con limitazione del movimento di flesso-estensione per ½ associata a limitazione anche degli ulteriori movimenti (inclinazioni e pronazione-supinazione)” ed in secondo luogo “il quadro clinico-obiettivo accertato sostanzia una riduzione dell'integrità psico-fisica
(Danno Biologico Permanente) nella misura dell'8% (otto percento)” (cfr. pag. 5 relazione CTU).
Venendo alla quantificazione del danno, deve farsi applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
Milano (da ultimo aggiornate al 2024), valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.11 n. 12408), in base al quale il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente (8%) per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, che nel caso di specie è pari ad € 2.264,08, che tiene conto del solo danno biologico, il quale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Giova, inoltre, ricordare come in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possano essere utilizzate le
Tabelle Milanesi laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Civ. Ord.
12.07.2023, n. 19922); sicchè si ritiene nel caso di specie – in assenza di allegazione di circostanze particolari che giustifichino il riconoscimento di somme ulteriori – la somma di € 16.415,00 comprensiva del risarcimento per il danno biologico e morale.
Va poi rammentato che la recente giurisprudenza di legittimità in tema di misura del risarcimento ha previsto la c.d. personalizzazione del risarcimento, riguardo alla sussistenza ed eventualmente alla quantificazione del quale però, deve tenersi conto di circostanze “del tutto anomale ed affatto peculiari” (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513), “eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Cass. 10.11.2020 n. 25164); nel caso di specie, oltre al pregiudizio morale sopra ricordato, non pagina 8 di 10 sono emerse nel corso dell'istruttoria ulteriori circostanze anomale e peculiari, ovvero eccezionali e specifiche, tali da consentire la chiesta personalizzazione del danno.
Alla somma sopra indicata andrà detratto, in proporzione alla misura riconosciuta da (€ CP_4
6.083,55 per un'invalidità del 7%) quanto percepito da da parte Parte_1 dell' a titolo di indennizzo del danno biologico. CP_5
6. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 all. al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 602/2023 RG, promossa da nei confronti di Parte_1
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 CP_2
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
[...]
1) Accoglie il ricorso e dichiara la responsabilità di per l'infortunio del 30.08.2019, CP_1
condannando la società a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti da tale evento la somma di € 16.282,70, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna a rifondere alla parte ricorrente – e per al procuratore costituito, che si è CP_1
dichiarato antistatario – le spese di lite, che liquida in € 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
3) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10