CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 67/2023 promossa in grado d'appello
DA
(CF: ), in persona del Sindaco pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 02.04.2019 Repertorio
[...]
n. 54011 – Raccolta n. 23881- Notaio Dott. del Collegio Notarile di , Persona_1 Pt_1
dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Anna Tavano, Chantal Rho e
Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in , via della Guastalla n. 6, Pt_1 negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (CF: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Controparte_1 C.F._1
Pironti e Massimo Laratro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , viale Pt_1
Monte Nero, 28, come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 emessa per indennità di occupazione abusiva di immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in accoglimento dell'appello proposto dal , riformare in parte qua la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano, n. 5168/2022 - pubblicata in data 10.06.2022 e non notificata - e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo di a pagare al Controparte_1
la somma complessiva di € 39.694,96 (così come ricalcolata tenendo Parte_1 conto degli importi esposti nell'ingiunzione opposta), a titolo di occupazione abusiva dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Pascarella n. 20, relativamente al periodo dal
5.03.2007 al 31.12.2016, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa,
e condannare l'odierna appellata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 5168/22 del Tribunale di Parte_1
Milano del 10.06.2022 e di confermare integralmente la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
pagina 2 di 12 IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
5168/2022 pubblicata in data 10/6/2022 con la quale è stata annullata l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 emessa dal nei confronti di Parte_1 CP_1
per l'importo di euro 60.083,00 e, in parziale accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale del è stata condannata al pagamento dell'importo di Pt_1 Controparte_1
euro 1.471,20, oltre interessi e spese di lite che, compensate per un terzo, sono state liquidate nella residua misura di euro 1.620,00 per compensi, oltre accessori.
Vicende processuali
1) Il , aveva emesso in Controparte_2 data 24/7/2019, nei confronti di , l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. Controparte_1
639/1910 per l'importo di euro 60.083,00 (pari ad euro 59.611,23 oltre interessi e spese di notifica) per mancato pagamento di canoni di occupazione ed oneri accessori per l'occupazione abusiva dell'immobile sito in , in via Pascarella n. 20, per il periodo dal Pt_1
2003 al 2016.
2) All'esito dell'opposizione proposta da , il Tribunale di Milano, con la Controparte_1
sentenza impugnata in questa sede:
i) ha, anzitutto, rilevato l'illegittimo ricorso, da parte del allo strumento Pt_1 dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, per il fatto che la pretesa di pagamento azionata, relativa all'indennità di occupazione abusiva di alloggio di edilizia pubblica, non poteva dirsi certa, liquida ed esigibile, sia per mancanza di fonti normative attributive della facoltà di stabilire l'entità dell'indennità di occupazione, sia per la mancata indicazione nell'ingiunzione dei criteri di quantificazione dell'indennità dovuta;
ii) quanto alla domanda riconvenzionale di determinazione dell'indennità di occupazione:
- premesso che l'immobile era stato occupato nel 1991 dai genitori della sig.ra Controparte_1
quando questa, nata in data [...], aveva 2 anni, ha ritenuto che potesse essere addebitata a la condotta di abusiva occupazione dell'immobile solo a partire Controparte_1
dal 5/3/2007, allorchè la stessa aveva compiuto 18 anni;
che, per quanto in data 16/2/2017
pagina 3 di 12 l'attrice avesse acquistato un immobile, poteva ritenersi che la stessa avesse continuato ad occupare l'immobile del Comune sino al 9/4/2018 (data di avvenuto spontaneo rilascio); che, comunque, la domanda del era limitata al periodo dal 2003 al 2016; Pt_1
- a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente , ha ritenuto Controparte_1
che, trattandosi di pretesa risarcitoria di fonte extracontrattuale, dovesse applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; che, inoltre, dovendosi considerare la notifica dell'ingiunzione (avvenuta in data 12/11/2019) quale primo atto interruttivo della prescrizione
(non potendosi ritenere idonee, a tal fine, per eccessiva genericità, le precedenti missive del
17/10/2013, del 23/11/2016 e del 27/10/2017), ha ritenuto prescritta la pretesa per il periodo anteriore al 12/11/2014;
- quanto alla determinazione del danno da riconoscere al per l'abusiva occupazione, Pt_1
ritenuto di dover effettuare (in assenza di parametri normativi) una liquidazione equitativa e ritenuto anche di non poter applicare il criterio adottato dal di (il quale, nel Pt_1 Pt_1 caso, aveva determinato l'indennità di occupazione con riferimento al “valore locativo” maggiorato del 200%, ossia applicando la massima percentuale di aumento per determinare il canone che si potrebbe chiedere agli inquilini che rientrano nell'area di “decadenza”, nel cui ambito rientrano i nuclei con ISEE superiore ad euro 35.000,00), tenuto, comunque, conto del “valore locativo” annuo di euro 1.886,16, come indicato dal Comune e non contestato dall'attrice, ha ritenuto di poter determinare l'indennità di occupazione in misura pari al 36% del valore locativo (ossia in misura corrispondente al canone minimo che il Comune avrebbe, comunque, ricavato dall'assegnazione dell'immobile a nuclei collocati nell'area di protezione), sì da pervenire a determinare la somma dovuta da (per due mesi del 2014 e Controparte_1
per gli anni 2015 e 2016) nel complessivo importo di euro 1.471,20.
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello l'appellante che, censurando Parte_1 la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 2 R.D. 639/1910, ha insistito per “la riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione, nonché in ordine ai criteri di calcolo usati dal Giudice di prime cure per determinare l'indennità di occupazione, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 39.532,40 a titolo di occupazione Controparte_1 dell'immobile di via Pascarella 20, per il periodo compreso fra il 5.03.2007 e il 31.12.2016”.
In particolare, il appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale: Pt_1
pagina 4 di 12 i) ha ritenuto che non fosse legittimo, nel caso, il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
ii) ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria vantata dal per il periodo dal Parte_1
5.03.2007 (data in cui l'odierna appellata è divenuta maggiorenne) sino al 12.11.2014;
iii) ha ricalcolato il quantum dovuto da all'Amministrazione Comunale per Controparte_1
l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, per il periodo 12/11/2014 – 31/12/2016, nella minor somma di euro 1.471,20.
Al riguardo, contestando il criterio di liquidazione dell'indennità adottato dal Tribunale - tale da riconoscere solo il 36 % del valore locativo (ossia pari al canone applicabili alle fasce più deboli della popolazione) - ha, quindi, chiesto che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, sia condannata la parte appellata a pagare al la somma Parte_1 complessiva di € 39.694,96 (così come ricalcolata tenendo conto degli importi esposti nell'ingiunzione opposta), a titolo di occupazione abusiva dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Pascarella n. 20, relativamente al periodo dal 5.03.2007 al 31.12.2016.
4) Si è costituita in giudizio l'appellata che, contestando i motivi di appello, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
5) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello proposto dal può ritenersi in parte fondato Parte_1
per le seguenti considerazioni.
6) Va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante Parte_1
ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che fosse
[...] illegittimo, da parte del il ricorso allo strumento dell'ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. Pt_1
639/1910 per far valere una pretesa creditoria per indennità di occupazione abusiva di immobili: in proposito la parte appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910, della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica nonché della delibera della Giunta Comunale n. 30/2009.
Al riguardo:
pagina 5 di 12 - sono state richiamate alcune norme della L.R. 27/07 (che, all'art. 6 dispone che “l'Ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive…”, all'art. 3 stabilisce che ai destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione…”; all'articolo 31 stabilisce che il canone sia commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare e, in particolare, che debba essere determinato “come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'allegato B. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'allegato C”);
- è stato richiamato che, ai fini della determinazione del canone applicabile ai destinatari degli alloggi, la normativa regionale individua 4 aree di assegnatari [a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro;
b) area dell'accesso …; c) area della permanenza…d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 e/o per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP], indica l'ammontare del canone applicabile alle prime tre aree [rispettivamente: a) 36%; b) tra 43 e 61 %; c) tra 66 e
150 %] e demanda all'ente proprietario di determinare il canone per la quarta area
(applicando una percentuale di maggiorazione al valore locativo);
- è stato, quindi, dedotto che il Comune ha determinato il canone di locazione per i nuclei che rientrano nell'area della decadenza con percentuali di maggiorazione crescente che, nel massimo, sono pari al 200 % del valore locativo ed ha applicato tale percentuale massima per la determinazione dell'indennità di occupazione.
Secondo la parte appellante, sulla scorta di tali riferimenti, la pretesa creditoria vantata sarebbe stata suscettibile di essere azionata con lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D.
639/1910.
6.1) Tale motivo di appello è infondato.
Invero, l'ingiunzione di pagamento notificata all'all'odierna appellata è illegittima ed è stata correttamente annullata dal giudice di primo grado, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato – non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da pagina 6 di 12 fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da corrispondere.
In proposito, questa Corte ritiene di poter richiamare le proprie precedenti pronunce sulla questione, con cui è stato affermato che “contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del Comune di n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 reg. gen. [con cui, all'art. Pt_1
2 lett. c, il Comune ha stabilito che “per gli occupanti abusivi…la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200 % del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)”] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al
Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo, indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno.
La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9/1/2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e provenienza Pt_1
unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente,
l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LL. RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt.
23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva” (così: C. Appello 224/2024; C. Appello Pt_1 Pt_1
n. 124/2023).
7) Con il proprio secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la Parte_1
sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta prescritta la pretesa creditoria vantata dal per il periodo dal 5.03.2007 (data in cui l'odierna appellata è Parte_1
divenuta maggiorenne) sino al 12.11.2014.
Il Comune di , al riguardo, sotto un primo profilo, quanto alla decorrenza della Pt_1 prescrizione, ha sostenuto che l'occupazione abusiva è un reato permanente e quindi la prescrizione del diritto alla riscossione della relativa indennità dovrebbe iniziare a decorrere solo al cessare dell'occupazione; sotto un secondo profilo, ha, poi, censurato la sentenza pagina 7 di 12 impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto valenza interruttiva della prescrizione alle precedenti missive, ossia: la lettera 7/10/2013, nella quale vi era un invito al pagamento della somma di euro 40.279,70 per arretrati per indennità di occupazione (doc. 10), la lettera
23/11/2016, nella quale si chiedeva il pagamento del “conguaglio oneri accessori e di riscaldamento e canone 2010 – 11” (doc. 12), la lettera 18-27/10/2017, nella quale vi era richiesta di pagamento dell'importo di euro 59.773,75 (doc. 14), lettere, queste, che erano espressamente qualificate come interruttive della prescrizione.
7.1) Tale motivo di appello può ritenersi fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Anche in questo caso la Corte ritiene opportuno richiamare una propria recente pronuncia sull'argomento, con cui è stato affermato che “ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso in cui il suddetto fatto sia considerato reato dalla legge, è pari a quello stabilito per il reato, qualora più lungo.
L'invasione arbitraria di edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, vale a dire il fatto commesso dall'odierna appellata, integra il reato previsto dall'art. 633 c.p.
Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, è pari a 6 anni, ai sensi dell'art. 157 comma 1 c.p.
Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, l'art. 2947 comma 3 c.c. richiama la disciplina penale solo per l'individuazione della durata del termine di prescrizione, ma non anche per l'individuazione del giorno di inizio della sua decorrenza che, pertanto, resta quello del giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di occupazione abusiva di immobile il diritto al risarcimento del danno matura – e può essere fatto valere – giorno per giorno
(Cass. 25/11/2002 n. 16564)” (così C. Appello Milano 224/2024; C. Appello n. Pt_1
1207/2023).
Ciò chiarito quanto alla durata del termine di prescrizione (6 anni) ed alla sua decorrenza
(giorno per giorno a partire dalla data di inizio dell'occupazione), occorre verificare se, come sostenuto dalla parte appellante, il termine di prescrizione del diritto a percepire l'indennità per l'occupazione per cui è causa, cessata in data 9/4/2018 (con l'avvenuto rilascio dell'immobile) e per la quale è stata notificata l'ingiunzione di pagamento in data 12/11/2019, possa ritenersi che sia stato interrotto con le lettere di diffida inviate all'odierna parte appellata datate 7/10/2013 (doc. 10 , 23/11/2016 (doc. 12 e 18-27/10/2017 (doc. 14 Pt_1 Pt_1
. Pt_1
pagina 8 di 12 Ad avviso della Corte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, deve ritenersi che le lettere raccomandate datate 7/10/2013 e 18-27/10/2017 (prodotte sub docc.
10 e 14 con i relativi avvisi di ricevimento), valgano quali atti di costituzione in mora Pt_1 idonei a determinare l'interruzione della prescrizione, ove si consideri:
i) che la lettera datata 7/10/2013 (ricevuta in data 17/10/2013) ha per oggetto “richiesta di pagamento di arretrati per indennità di occupazione abusiva e oneri accessori”; riporta l'invito al pagamento della somma di euro 40.279,70 entro 30 giorni;
chiarisce ulteriormente che la richiesta in questione “viene formulata anche ai fini interruttivi della prescrizione”;
ii) che la lettera datata 18-27/10/2017 (ricevuta in data 10/11/2017) ha per oggetto
“interruzione dei termini di prescrizione”; indica l'ammontare del debito residuo complessivo a carico della sig.ra nell'importo di euro 59.773,75; chiarisce ulteriormente che Controparte_1 la missiva in questione “costituisce, ad ogni effetto di legge, atto di costituzione in mora e come tale interruttivo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.”.
Per le considerazioni svolte, deve ritenersi che non sia caduto in prescrizione il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo al 17/10/2007 (sei anni prima della lettera di interruzione datata 7/10/2013 e ricevuta in data 17/10/2013), sì da doversi riconoscere l'indennità di occupazione per il periodo dal 17/10/2007 sino al
31/12/2016.
8) Con il proprio terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la Parte_1
sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ricalcolato il quantum dovuto da CP_1
all' per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è
[...] Controparte_3 causa, per il periodo 12/11/2014 – 31/12/2016, nella minor somma di euro 1.471,20.
Al riguardo, ha sostenuto che sarebbe ingiusto ed errato il criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione adottato dal Tribunale, determinata in misura pari al 36 % del valore locativo (ossia pari al canone applicabili alle fasce più deboli della popolazione).
8.1) Tale motivo di doglianza deve ritenersi in parte fondato.
Va, anzitutto, richiamato che costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'odierna appellata abbia abusivamente occupato l'immobile in questione senza provvedere al pagamento dei relativi canoni ed oneri accessori;
che, inoltre, l'azione esercitata dal Comune, con l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, ha per oggetto sia il rimborso delle spese per i servizi relativi alle parti comuni sia l'indennità di occupazione pagina 9 di 12 dell'immobile, calcolata secondo il criterio stabilito nella delibera della Giunta comunale n. 30, ovvero al 200 % del valore locativo (cfr. l'ingiunzione di pagamento sub doc. 1 Comune, nella quale sono dettagliati gli importi dovuti, di anno in anno sino al 31/12/2016, per oneri accessori e per canoni di locazione/indennizzo di occupazione senza titolo).
Con riguardo alla prima voce di danno, deve ritenersi che l'occupante abusiva sia tenuta senz'altro al pagamento, a titolo di danno emergente, delle spese sostenute per la manutenzione e per i servizi relativi alle parti comuni.
Al riguardo, l'art. 32 della L.R. 27/2009 prevede espressamente che l'assegnatario sia tenuto a rimborsare all'Ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, mentre le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 %.
Nel caso di specie, va detto che gli importi dovuti per tali oneri risultano essere stati indicati nella stessa ingiunzione di pagamento (doc. 1 ; che tali oneri risultano essere stati Pt_1
ulteriormente dettagliati (in ragione delle diverse voci di spesa) nel prospetto prodotto in causa dal (doc. 20 ; che nessuna specifica contestazione risulta Parte_1 Pt_1 essere stata in proposito mossa dalla parte appellata né sotto il profilo dell'an né del quantum debeatur; che, pertanto, tenuto conto del periodo in contestazione, per tale voce di danno va complessivamente riconosciuto l'importo di euro 8.319,79.
Per quanto riguarda la seconda voce di danno, la doglianza svolta dal appellante (in Pt_1
ordine alla non congruità e sproporzione del criterio di liquidazione adottato dal Tribunale) è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Invero, la misura del risarcimento stabilita dal giudice di primo grado non pare idonea a ristorare la perdita subita dal che consiste nel mancato introito del canone che Pt_1
avrebbe percepito in base ad una regolare assegnazione e poiché la misura di tale canone è connessa anche al reddito dell'ipotetico assegnatario, che non è possibile prevedere, la quantificazione del danno non può che essere effettuata in via equitativa.
Considerato che, a seconda del reddito dell'ipotetico assegnatario, il avrebbe potuto Pt_1
incassare un corrispettivo annuo variabile da una somma minima corrispondente al 36% del pagina 10 di 12 valore locativo fino ad una somma massima corrispondente al 200% del suddetto valore locativo, la Corte ritiene congruo utilizzare come parametro per la liquidazione equitativa un valore intermedio fra il minimo (il 36% del valore locativo) e il massimo (il 200% del valore locativo) e, cioè, in definitiva, il 100% del valore locativo.
Ebbene, il valore locativo annuo dell'immobile per cui è causa, a fronte dell'assenza di contestazioni ad opera dell'occupante, è da individuarsi, come anche ritenuto anche dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, nell'importo di euro 1.886,16, secondo quanto indicato dal Comune (doc. 21 . Pt_1
Ne consegue che la somma dovuta dall'odierna appellata a titolo di indennità di occupazione, tenuto conto del periodo oggetto di domanda e dei periodi coperti da prescrizione, e, quindi, per il periodo dal 17/10/2007 sino al 31/12/2016, deve essere determinata nel complessivo importo di euro 17.368,39.
9) Per le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, la parte appellata va condannata a pagare al la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 25.688,18 (euro 8.319,79 + euro 17.368,39), somma da maggiorarsi degli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della notifica dell'ingiunzione fiscale (12/11/2019) sino alla data della costituzione in giudizio del Pt_1
(5/5/2020, quale data di proposizione della domanda giudiziale) e degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. da tale data sino al saldo.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che si è concluso con il parziale accoglimento dell'appello e con il riconoscimento della pretesa creditoria vantata dal nel complessivo importo Pt_1 di euro 25.688,18 (in luogo del maggior importo di euro 60.083,00 azionato con l'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 per cui è causa), ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico dell'appellata , per entrambi i gradi di giudizio, la quota del 50% delle Controparte_1 spese di lite dell'appellante come liquidate in dispositivo in applicazione dei Parte_1
criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al presente grado di giudizio, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale n. 5168/2022 pubblicata in data 10/6/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata a pagare all'appellante la somma di euro Controparte_1 Parte_1
25.688,18 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. come in motivazione;
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante la quota Controparte_1 Parte_1
del 50% delle spese di lite da questo sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 2.535,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre oneri riflessi, dichiarando compensata la restante quota del
50 %;
B) quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 2.000,00 per compenso, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre oneri riflessi, dichiarando compensata la restante quota del 50%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24/9/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Carla Romana Raineri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 67/2023 promossa in grado d'appello
DA
(CF: ), in persona del Sindaco pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 02.04.2019 Repertorio
[...]
n. 54011 – Raccolta n. 23881- Notaio Dott. del Collegio Notarile di , Persona_1 Pt_1
dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Anna Tavano, Chantal Rho e
Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in , via della Guastalla n. 6, Pt_1 negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (CF: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Controparte_1 C.F._1
Pironti e Massimo Laratro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , viale Pt_1
Monte Nero, 28, come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 emessa per indennità di occupazione abusiva di immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in accoglimento dell'appello proposto dal , riformare in parte qua la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano, n. 5168/2022 - pubblicata in data 10.06.2022 e non notificata - e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo di a pagare al Controparte_1
la somma complessiva di € 39.694,96 (così come ricalcolata tenendo Parte_1 conto degli importi esposti nell'ingiunzione opposta), a titolo di occupazione abusiva dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Pascarella n. 20, relativamente al periodo dal
5.03.2007 al 31.12.2016, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa,
e condannare l'odierna appellata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 5168/22 del Tribunale di Parte_1
Milano del 10.06.2022 e di confermare integralmente la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
pagina 2 di 12 IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
5168/2022 pubblicata in data 10/6/2022 con la quale è stata annullata l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 emessa dal nei confronti di Parte_1 CP_1
per l'importo di euro 60.083,00 e, in parziale accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale del è stata condannata al pagamento dell'importo di Pt_1 Controparte_1
euro 1.471,20, oltre interessi e spese di lite che, compensate per un terzo, sono state liquidate nella residua misura di euro 1.620,00 per compensi, oltre accessori.
Vicende processuali
1) Il , aveva emesso in Controparte_2 data 24/7/2019, nei confronti di , l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. Controparte_1
639/1910 per l'importo di euro 60.083,00 (pari ad euro 59.611,23 oltre interessi e spese di notifica) per mancato pagamento di canoni di occupazione ed oneri accessori per l'occupazione abusiva dell'immobile sito in , in via Pascarella n. 20, per il periodo dal Pt_1
2003 al 2016.
2) All'esito dell'opposizione proposta da , il Tribunale di Milano, con la Controparte_1
sentenza impugnata in questa sede:
i) ha, anzitutto, rilevato l'illegittimo ricorso, da parte del allo strumento Pt_1 dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, per il fatto che la pretesa di pagamento azionata, relativa all'indennità di occupazione abusiva di alloggio di edilizia pubblica, non poteva dirsi certa, liquida ed esigibile, sia per mancanza di fonti normative attributive della facoltà di stabilire l'entità dell'indennità di occupazione, sia per la mancata indicazione nell'ingiunzione dei criteri di quantificazione dell'indennità dovuta;
ii) quanto alla domanda riconvenzionale di determinazione dell'indennità di occupazione:
- premesso che l'immobile era stato occupato nel 1991 dai genitori della sig.ra Controparte_1
quando questa, nata in data [...], aveva 2 anni, ha ritenuto che potesse essere addebitata a la condotta di abusiva occupazione dell'immobile solo a partire Controparte_1
dal 5/3/2007, allorchè la stessa aveva compiuto 18 anni;
che, per quanto in data 16/2/2017
pagina 3 di 12 l'attrice avesse acquistato un immobile, poteva ritenersi che la stessa avesse continuato ad occupare l'immobile del Comune sino al 9/4/2018 (data di avvenuto spontaneo rilascio); che, comunque, la domanda del era limitata al periodo dal 2003 al 2016; Pt_1
- a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente , ha ritenuto Controparte_1
che, trattandosi di pretesa risarcitoria di fonte extracontrattuale, dovesse applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; che, inoltre, dovendosi considerare la notifica dell'ingiunzione (avvenuta in data 12/11/2019) quale primo atto interruttivo della prescrizione
(non potendosi ritenere idonee, a tal fine, per eccessiva genericità, le precedenti missive del
17/10/2013, del 23/11/2016 e del 27/10/2017), ha ritenuto prescritta la pretesa per il periodo anteriore al 12/11/2014;
- quanto alla determinazione del danno da riconoscere al per l'abusiva occupazione, Pt_1
ritenuto di dover effettuare (in assenza di parametri normativi) una liquidazione equitativa e ritenuto anche di non poter applicare il criterio adottato dal di (il quale, nel Pt_1 Pt_1 caso, aveva determinato l'indennità di occupazione con riferimento al “valore locativo” maggiorato del 200%, ossia applicando la massima percentuale di aumento per determinare il canone che si potrebbe chiedere agli inquilini che rientrano nell'area di “decadenza”, nel cui ambito rientrano i nuclei con ISEE superiore ad euro 35.000,00), tenuto, comunque, conto del “valore locativo” annuo di euro 1.886,16, come indicato dal Comune e non contestato dall'attrice, ha ritenuto di poter determinare l'indennità di occupazione in misura pari al 36% del valore locativo (ossia in misura corrispondente al canone minimo che il Comune avrebbe, comunque, ricavato dall'assegnazione dell'immobile a nuclei collocati nell'area di protezione), sì da pervenire a determinare la somma dovuta da (per due mesi del 2014 e Controparte_1
per gli anni 2015 e 2016) nel complessivo importo di euro 1.471,20.
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello l'appellante che, censurando Parte_1 la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 2 R.D. 639/1910, ha insistito per “la riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione, nonché in ordine ai criteri di calcolo usati dal Giudice di prime cure per determinare l'indennità di occupazione, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 39.532,40 a titolo di occupazione Controparte_1 dell'immobile di via Pascarella 20, per il periodo compreso fra il 5.03.2007 e il 31.12.2016”.
In particolare, il appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale: Pt_1
pagina 4 di 12 i) ha ritenuto che non fosse legittimo, nel caso, il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
ii) ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria vantata dal per il periodo dal Parte_1
5.03.2007 (data in cui l'odierna appellata è divenuta maggiorenne) sino al 12.11.2014;
iii) ha ricalcolato il quantum dovuto da all'Amministrazione Comunale per Controparte_1
l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, per il periodo 12/11/2014 – 31/12/2016, nella minor somma di euro 1.471,20.
Al riguardo, contestando il criterio di liquidazione dell'indennità adottato dal Tribunale - tale da riconoscere solo il 36 % del valore locativo (ossia pari al canone applicabili alle fasce più deboli della popolazione) - ha, quindi, chiesto che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, sia condannata la parte appellata a pagare al la somma Parte_1 complessiva di € 39.694,96 (così come ricalcolata tenendo conto degli importi esposti nell'ingiunzione opposta), a titolo di occupazione abusiva dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Pascarella n. 20, relativamente al periodo dal 5.03.2007 al 31.12.2016.
4) Si è costituita in giudizio l'appellata che, contestando i motivi di appello, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
5) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello proposto dal può ritenersi in parte fondato Parte_1
per le seguenti considerazioni.
6) Va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante Parte_1
ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che fosse
[...] illegittimo, da parte del il ricorso allo strumento dell'ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. Pt_1
639/1910 per far valere una pretesa creditoria per indennità di occupazione abusiva di immobili: in proposito la parte appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910, della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica nonché della delibera della Giunta Comunale n. 30/2009.
Al riguardo:
pagina 5 di 12 - sono state richiamate alcune norme della L.R. 27/07 (che, all'art. 6 dispone che “l'Ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive…”, all'art. 3 stabilisce che ai destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione…”; all'articolo 31 stabilisce che il canone sia commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare e, in particolare, che debba essere determinato “come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'allegato B. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'allegato C”);
- è stato richiamato che, ai fini della determinazione del canone applicabile ai destinatari degli alloggi, la normativa regionale individua 4 aree di assegnatari [a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro;
b) area dell'accesso …; c) area della permanenza…d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 e/o per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP], indica l'ammontare del canone applicabile alle prime tre aree [rispettivamente: a) 36%; b) tra 43 e 61 %; c) tra 66 e
150 %] e demanda all'ente proprietario di determinare il canone per la quarta area
(applicando una percentuale di maggiorazione al valore locativo);
- è stato, quindi, dedotto che il Comune ha determinato il canone di locazione per i nuclei che rientrano nell'area della decadenza con percentuali di maggiorazione crescente che, nel massimo, sono pari al 200 % del valore locativo ed ha applicato tale percentuale massima per la determinazione dell'indennità di occupazione.
Secondo la parte appellante, sulla scorta di tali riferimenti, la pretesa creditoria vantata sarebbe stata suscettibile di essere azionata con lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D.
639/1910.
6.1) Tale motivo di appello è infondato.
Invero, l'ingiunzione di pagamento notificata all'all'odierna appellata è illegittima ed è stata correttamente annullata dal giudice di primo grado, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato – non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da pagina 6 di 12 fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da corrispondere.
In proposito, questa Corte ritiene di poter richiamare le proprie precedenti pronunce sulla questione, con cui è stato affermato che “contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del Comune di n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 reg. gen. [con cui, all'art. Pt_1
2 lett. c, il Comune ha stabilito che “per gli occupanti abusivi…la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200 % del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)”] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al
Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo, indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno.
La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9/1/2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e provenienza Pt_1
unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente,
l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LL. RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt.
23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva” (così: C. Appello 224/2024; C. Appello Pt_1 Pt_1
n. 124/2023).
7) Con il proprio secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la Parte_1
sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta prescritta la pretesa creditoria vantata dal per il periodo dal 5.03.2007 (data in cui l'odierna appellata è Parte_1
divenuta maggiorenne) sino al 12.11.2014.
Il Comune di , al riguardo, sotto un primo profilo, quanto alla decorrenza della Pt_1 prescrizione, ha sostenuto che l'occupazione abusiva è un reato permanente e quindi la prescrizione del diritto alla riscossione della relativa indennità dovrebbe iniziare a decorrere solo al cessare dell'occupazione; sotto un secondo profilo, ha, poi, censurato la sentenza pagina 7 di 12 impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto valenza interruttiva della prescrizione alle precedenti missive, ossia: la lettera 7/10/2013, nella quale vi era un invito al pagamento della somma di euro 40.279,70 per arretrati per indennità di occupazione (doc. 10), la lettera
23/11/2016, nella quale si chiedeva il pagamento del “conguaglio oneri accessori e di riscaldamento e canone 2010 – 11” (doc. 12), la lettera 18-27/10/2017, nella quale vi era richiesta di pagamento dell'importo di euro 59.773,75 (doc. 14), lettere, queste, che erano espressamente qualificate come interruttive della prescrizione.
7.1) Tale motivo di appello può ritenersi fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Anche in questo caso la Corte ritiene opportuno richiamare una propria recente pronuncia sull'argomento, con cui è stato affermato che “ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso in cui il suddetto fatto sia considerato reato dalla legge, è pari a quello stabilito per il reato, qualora più lungo.
L'invasione arbitraria di edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, vale a dire il fatto commesso dall'odierna appellata, integra il reato previsto dall'art. 633 c.p.
Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, è pari a 6 anni, ai sensi dell'art. 157 comma 1 c.p.
Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, l'art. 2947 comma 3 c.c. richiama la disciplina penale solo per l'individuazione della durata del termine di prescrizione, ma non anche per l'individuazione del giorno di inizio della sua decorrenza che, pertanto, resta quello del giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di occupazione abusiva di immobile il diritto al risarcimento del danno matura – e può essere fatto valere – giorno per giorno
(Cass. 25/11/2002 n. 16564)” (così C. Appello Milano 224/2024; C. Appello n. Pt_1
1207/2023).
Ciò chiarito quanto alla durata del termine di prescrizione (6 anni) ed alla sua decorrenza
(giorno per giorno a partire dalla data di inizio dell'occupazione), occorre verificare se, come sostenuto dalla parte appellante, il termine di prescrizione del diritto a percepire l'indennità per l'occupazione per cui è causa, cessata in data 9/4/2018 (con l'avvenuto rilascio dell'immobile) e per la quale è stata notificata l'ingiunzione di pagamento in data 12/11/2019, possa ritenersi che sia stato interrotto con le lettere di diffida inviate all'odierna parte appellata datate 7/10/2013 (doc. 10 , 23/11/2016 (doc. 12 e 18-27/10/2017 (doc. 14 Pt_1 Pt_1
. Pt_1
pagina 8 di 12 Ad avviso della Corte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, deve ritenersi che le lettere raccomandate datate 7/10/2013 e 18-27/10/2017 (prodotte sub docc.
10 e 14 con i relativi avvisi di ricevimento), valgano quali atti di costituzione in mora Pt_1 idonei a determinare l'interruzione della prescrizione, ove si consideri:
i) che la lettera datata 7/10/2013 (ricevuta in data 17/10/2013) ha per oggetto “richiesta di pagamento di arretrati per indennità di occupazione abusiva e oneri accessori”; riporta l'invito al pagamento della somma di euro 40.279,70 entro 30 giorni;
chiarisce ulteriormente che la richiesta in questione “viene formulata anche ai fini interruttivi della prescrizione”;
ii) che la lettera datata 18-27/10/2017 (ricevuta in data 10/11/2017) ha per oggetto
“interruzione dei termini di prescrizione”; indica l'ammontare del debito residuo complessivo a carico della sig.ra nell'importo di euro 59.773,75; chiarisce ulteriormente che Controparte_1 la missiva in questione “costituisce, ad ogni effetto di legge, atto di costituzione in mora e come tale interruttivo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.”.
Per le considerazioni svolte, deve ritenersi che non sia caduto in prescrizione il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo al 17/10/2007 (sei anni prima della lettera di interruzione datata 7/10/2013 e ricevuta in data 17/10/2013), sì da doversi riconoscere l'indennità di occupazione per il periodo dal 17/10/2007 sino al
31/12/2016.
8) Con il proprio terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la Parte_1
sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ricalcolato il quantum dovuto da CP_1
all' per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è
[...] Controparte_3 causa, per il periodo 12/11/2014 – 31/12/2016, nella minor somma di euro 1.471,20.
Al riguardo, ha sostenuto che sarebbe ingiusto ed errato il criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione adottato dal Tribunale, determinata in misura pari al 36 % del valore locativo (ossia pari al canone applicabili alle fasce più deboli della popolazione).
8.1) Tale motivo di doglianza deve ritenersi in parte fondato.
Va, anzitutto, richiamato che costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'odierna appellata abbia abusivamente occupato l'immobile in questione senza provvedere al pagamento dei relativi canoni ed oneri accessori;
che, inoltre, l'azione esercitata dal Comune, con l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, ha per oggetto sia il rimborso delle spese per i servizi relativi alle parti comuni sia l'indennità di occupazione pagina 9 di 12 dell'immobile, calcolata secondo il criterio stabilito nella delibera della Giunta comunale n. 30, ovvero al 200 % del valore locativo (cfr. l'ingiunzione di pagamento sub doc. 1 Comune, nella quale sono dettagliati gli importi dovuti, di anno in anno sino al 31/12/2016, per oneri accessori e per canoni di locazione/indennizzo di occupazione senza titolo).
Con riguardo alla prima voce di danno, deve ritenersi che l'occupante abusiva sia tenuta senz'altro al pagamento, a titolo di danno emergente, delle spese sostenute per la manutenzione e per i servizi relativi alle parti comuni.
Al riguardo, l'art. 32 della L.R. 27/2009 prevede espressamente che l'assegnatario sia tenuto a rimborsare all'Ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, mentre le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 %.
Nel caso di specie, va detto che gli importi dovuti per tali oneri risultano essere stati indicati nella stessa ingiunzione di pagamento (doc. 1 ; che tali oneri risultano essere stati Pt_1
ulteriormente dettagliati (in ragione delle diverse voci di spesa) nel prospetto prodotto in causa dal (doc. 20 ; che nessuna specifica contestazione risulta Parte_1 Pt_1 essere stata in proposito mossa dalla parte appellata né sotto il profilo dell'an né del quantum debeatur; che, pertanto, tenuto conto del periodo in contestazione, per tale voce di danno va complessivamente riconosciuto l'importo di euro 8.319,79.
Per quanto riguarda la seconda voce di danno, la doglianza svolta dal appellante (in Pt_1
ordine alla non congruità e sproporzione del criterio di liquidazione adottato dal Tribunale) è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Invero, la misura del risarcimento stabilita dal giudice di primo grado non pare idonea a ristorare la perdita subita dal che consiste nel mancato introito del canone che Pt_1
avrebbe percepito in base ad una regolare assegnazione e poiché la misura di tale canone è connessa anche al reddito dell'ipotetico assegnatario, che non è possibile prevedere, la quantificazione del danno non può che essere effettuata in via equitativa.
Considerato che, a seconda del reddito dell'ipotetico assegnatario, il avrebbe potuto Pt_1
incassare un corrispettivo annuo variabile da una somma minima corrispondente al 36% del pagina 10 di 12 valore locativo fino ad una somma massima corrispondente al 200% del suddetto valore locativo, la Corte ritiene congruo utilizzare come parametro per la liquidazione equitativa un valore intermedio fra il minimo (il 36% del valore locativo) e il massimo (il 200% del valore locativo) e, cioè, in definitiva, il 100% del valore locativo.
Ebbene, il valore locativo annuo dell'immobile per cui è causa, a fronte dell'assenza di contestazioni ad opera dell'occupante, è da individuarsi, come anche ritenuto anche dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, nell'importo di euro 1.886,16, secondo quanto indicato dal Comune (doc. 21 . Pt_1
Ne consegue che la somma dovuta dall'odierna appellata a titolo di indennità di occupazione, tenuto conto del periodo oggetto di domanda e dei periodi coperti da prescrizione, e, quindi, per il periodo dal 17/10/2007 sino al 31/12/2016, deve essere determinata nel complessivo importo di euro 17.368,39.
9) Per le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, la parte appellata va condannata a pagare al la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 25.688,18 (euro 8.319,79 + euro 17.368,39), somma da maggiorarsi degli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della notifica dell'ingiunzione fiscale (12/11/2019) sino alla data della costituzione in giudizio del Pt_1
(5/5/2020, quale data di proposizione della domanda giudiziale) e degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. da tale data sino al saldo.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che si è concluso con il parziale accoglimento dell'appello e con il riconoscimento della pretesa creditoria vantata dal nel complessivo importo Pt_1 di euro 25.688,18 (in luogo del maggior importo di euro 60.083,00 azionato con l'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 per cui è causa), ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico dell'appellata , per entrambi i gradi di giudizio, la quota del 50% delle Controparte_1 spese di lite dell'appellante come liquidate in dispositivo in applicazione dei Parte_1
criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al presente grado di giudizio, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale n. 5168/2022 pubblicata in data 10/6/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata a pagare all'appellante la somma di euro Controparte_1 Parte_1
25.688,18 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. come in motivazione;
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante la quota Controparte_1 Parte_1
del 50% delle spese di lite da questo sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 2.535,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre oneri riflessi, dichiarando compensata la restante quota del
50 %;
B) quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 2.000,00 per compenso, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre oneri riflessi, dichiarando compensata la restante quota del 50%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24/9/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Carla Romana Raineri
pagina 12 di 12