Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28 gennaio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Nicoletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
E nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale CP_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Barbazza presso il cui domicilio è C.F._2 elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
nata a [...] in data [...] (oggi maggiorenne) e nata a Milano in [...] P_
2 luglio 2010, in persona del curatore speciale avv. in proprio ex art 86 c.p.c., nominata con CP_5 provvedimento del 5.12.2022 e costituitasi con memoria del 24.01.2023.
pagina 1 di 22
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DEL CURATORE, COME DA FOGLIO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE IN
DATA 17 DICEMBRE 2024:
1) La GL minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà collocata P_ prevalentemente presso la casa materna sita in Bollate, via Monte Nevoso n. 4, anche ai fini della residenza anagrafica, unitamente alla sorella maggiorenne;
2) La casa sita in Bollate, via Leopardi n. 10, di proprietà della madre del sig. rimarrà nella piena Pt_1 disponibilità del signor che già abita il predetto immobile. Pt_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la GL : P_
- a weekends alternati dal venerdì sera dopo gli allenamenti, con obbligo da parte del padre di andarla a prendere, fino alla domenica sera;
laddove il padre non riuscisse ad andarla a prendere agli allenamenti, il padre ne darà comunicazione alla madre e il weekend inizierà il sabato mattina sino al lunedì mattina con rientro diretto a scuola;
- una sera in settimana a cena, preferibilmente il mercoledì o, se non fosse possibile, altra sera concordata tra il padre e;
P_
- Natale, altre festività/vacanze e ponti: ad anni alterni come da calendario scolastico;
per le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sera all'Epifania compresa con l'altro genitore;
in ogni caso, salvo diversi accordi, il 24/12 lo trascorrerà con la madre ed il giorno di Natale, a partire P_ dalla mattina, con il padre;
ai fini dell'alternanza per l'anno 2024 trascorrerà la prima parte delle P_ vacanze natalizie con la madre;
-per le vacanze estive due settimane a luglio o agosto da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il padre corrisponderà alla sig.ra ogni 20 del mese, con decorrenza dal 20 gennaio 2025, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di Euro 300,00= per GL (per un totale complessivo di Euro 600,00= per entrambe) oltre alla rivalutazione Istat annuale per legge.
5) Il padre, a partire dal mese di gennaio 2025, concorrerà al pagamento del 70% delle spese straordinarie delle figlie mentre il 30% delle spese straordinarie rimarranno a carico della madre, il tutto come da protocollo del Tribunale di Milano, quindi di seguito trascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 22 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'assegno unico per le figlie verrà incassato al 100% dalla madre dal mese di gennaio 2025.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento;
il sig. inuncia anche alla domanda di addebito. Pt_1
pagina 3 di 22 8) Il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra le spese di CTU anticipate dallo stesso pari ad Euro Pt_1 CP_1
900,00 circa e la sig.ra nulla chiederà al padre per il maggior tempo trascorso dalle figlie a decorrere da CP_1 settembre 2024 presso la madre. Pe 9) La sig.ra si impegna a rimettere la querela pendente relativa al procedimento r.g. 40360/2022 CP_1
) e il sig. si impegna ad accettare tale remissione. Le parti provvederanno alle relative Per_2 Pt_1 formalità entro e non oltre il 31/01/2025.
10) Le parti hanno definito ogni questione economica tra gli stessi e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione al rapporto matrimoniale, ad eccezione dei punti sopra citati 3-4-5-6-9.
11) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
12) I legali rinunciano alla solidarietà ex art. 13 Legge professionale.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28 gennaio 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 4 dicembre 2004 (iscritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Bollate al n. 69, dell'anno 2004, parte I) con , dalla cui unione sono nate Parte_2 le figlie (in data 30 giugno 2006) e (in data 2 luglio 2010), chiedeva a questo Tribunale di CP P_ pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo delle figlie, al momento dell'instaurazione del giudizio entrambe minori, l'assegnazione allo stesso della casa familiare di proprietà della di lui madre sita in Bollate, via Giacomo Leopardi n.10, diritto di visita secondo tempi e modalità ritenuti opportuni da questo Tribunale e contributo indiretto materno al mantenimento delle figlie pari € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna) o una diversa somma ritenuta maggiormente congrua ed equa da questo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria difensiva a patrocinio dell'avv. Maria Leone, a sua volta, aderiva alla richiesta di separazione, respingendo la domanda di addebito. Domandava, inoltre, in via preliminare, l'audizione della GL minore nel merito, di affidare le figlie minori ad entrambi i genitori CP con collocamento prevalente presso la casa materna, sita in Bollate, Via Monte Nevoso n. 4 e con calendario di visita come indicato in memoria;
di disporre il mantenimento indiretto paterno delle figlie nella misura complessiva di € 900,00 (€ 450,00 ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie ed un contributo al proprio mantenimento, fino al reperimento di un'occupazione, di € 400,00 o di una diversa somma ritenuta maggiormente congrua ed equa da questo Tribunale;
assegno unico come per legge.
All'udienza presidenziale del 5 maggio 2022, il Presidente FF originario titolare del procedimento Dott.ssa
Laura Cesira Stella, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse e procedeva all'ascolto della GL minore accompagnata in Tribunale dalla madre. All'esito CP autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e prendeva atto dell'accordo raggiunto in pagina 4 di 22 udienza tra le parti per un provvisorio collocamento alternato delle figlie, a settimane alterne, riservandosi sulle restanti richieste.
A scioglimento della riserva assunta in sede di udienza presidenziale, il Presidente f.f. pronunciava in data 11 maggio 2022 la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“rilevato che le parti e i rispettivi difensori sono stati ampiamente sentiti in udienza e che dai loro racconti è emersa una situazione altamente conflittuale e problematica, che si riverbera sulla gestione e sulla serenità delle minori;
rilevato che la situazione sopra descritta trova conferma negli atti prodotti in giudizio dalle parti, dai quali si CP_ desume chiaramente l'incapacità dei genitori a tenere fuori dal conflitto giudiziale le minori, soprattutto
(ormai quasi sedicenne), che viene costantemente coinvolta in questioni che dovrebbero essere riservate ai soli adulti;
rilevato che dall'audizione della minore - non disposta da questo Presidente f.f. ma cui si è ritenuto dare corso, stante la presenza in Tribunale della ragazza il giorno dell'udienza per volere materno - è chiaramente emerso uno stato di sofferenza psicologica (la minore ha iniziato l'audizione piangendo e solo dopo un po' si è tranquillizzata) , derivante dalla situazione familiare conflittuale, dal contesto in cui vive la sua CP quotidianità, e che la porta anche a percepire una responsabilità verso la sorella minore, che tende a tutelare;
considerato che
nell'interesse delle minori, ed al fine di individuare il miglior regime per il loro affidamento e /o collocamento appare necessario approfondire a mezzo di CTU la loro condizione psicologica, la reale qualità del rapporto con entrambi i genitori, le conseguenze derivati dall'aver vissuto in un contesto familiare nel quale la conflittualità verbale e fisica emerge dagli atti essere stata particolarmente accesa;
ritenuto che
nelle more dell'espletamento delle CTU possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in udienza di affidamento condiviso, con collocamento delle minori a settimane alterne presso ciascuno dei genitori, sempre che durante la settimana di sua spettanza la Sig.ra si trovi a Bollate, dove le minori CP_1 devono dimorare (anche in ragione degli impegni scolastici), fatti salvi eventuali spostamenti in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica o comunque limitati e non confliggenti con gli impegni di studio delle minori;
ritenuto di riservare all'esito dell'espletanda ctu ogni eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale, anche considerato che allo stato è disposto un collocamento alternato e paritario delle minori;
ritenuto che
in virtù del collocamento paritario, considerati i parametri dettati dall'art. 337ter comma 4 c.c per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e le attuali condizioni economiche dei genitori, possa stabilirsi in via temporanea che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario delle figlie, mentre le spese straordinarie devono essere poste integralmente a carico del padre, come per sua stessa ammissione attualmente avviene e che comunque gode di una situazione reddituale non particolarmente florida, ma comunque migliore rispetto alla convenuta;
ritenuto che
allo stato, e salvi ulteriori approfondimenti nel corso dell'istruttoria, non possa essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra in considerazione: - dell'ammissione da parte della CP_1 stessa di una relazione stabile con un compagno che vive a Monopoli e con il quale ella trascorre lunghi periodi pagina 5 di 22 di convivenza (il ha peraltro avanzato domanda di addebito della separazione alla moglie, anche in Pt_1 ragione di tale relazione, domanda che dovrà essere approfondita in sede istruttoria); - della piena capacità lavorativa della convenuta (è donna di 46 anni, con esperienze lavorative pregresse recenti e non risulta che l'allegata patologia comprometta la sua capacità lavorativa, come emerge dal doc. 11); - della sua scelta, di ricercare un lavoro a Monopoli, dove l'offerta di occupazione è certamente inferiore rispetto alla provincia di
Milano, scelta questa le cui ricadute economiche negative non possono gravare sul Sig. - del fatto che il Pt_1 sosterrà in via integrale le spese straordinarie delle due figli minori;
Pt_1
P.Q.M.
Richiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, come da verbale di udienza, e l'accordo delle parti per un provvisorio collocamento delle figlie a settimane alterne presso ciascun genitori (verbale di udienza 5/5/2022), seppur con le prescrizioni di cui in parte motiva, così provvede in via del tutto provvisoria:
1) Affida le minori , nata a [...], il [...] e , nata a Milano, il [...], ad [...] P_ entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) Su accordo delle parti, colloca allo stato le minori a settimane alterne (dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo) con l'uno o l'altro genitore, sempre che durante la settimana di spettanza materna la CP_1 si trovi a Bollate, dove le minori devono dimorare, fatti salvi eventuali spostamenti in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica o comunque limitati e non confliggenti con gli impegni di studio delle minori;
3) Dispone che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario delle minori nei periodi in cui ha le figlie presso di sè;
4) Pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 100% delle spese straordinarie Parte_1 per le figlie, come si seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero pagina 6 di 22 connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) Non accoglie, allo stato e per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Parte_2
6) Ammette ctu sul nucleo familiare e nomina quale consulente la dott.ssa nota all'Ufficio, Persona_3 alla quale sottopone il seguente quesito:
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, le figlie minori nelle forme ritenute più opportune, con specifica delega a provvedere all'audizione delle stesse, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò sia compatibile con l'età delle minori e non sia di pregiudizio per le stesse, procedendo all'audio videoregistrazione dell'audizione e alla redazione di separato verbale (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097), nonchè eventuali altre figure di riferimento con cui le minori abbiano familiarità, esperito ogni accertamento clinico- diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità – e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
pagina 7 di 22 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità del singolo genitore di garantire alle figlie l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quale siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, della loro età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti, relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il ctu a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
4) quali siano le caratteristiche del legame delle minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il ctu se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il ctu se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da suggerire l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il ctu gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale, in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della ctu e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
fornisca il ctu, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili”.
Fissa l'udienza per il giuramento del consulente tecnico nominato per il giorno 1.6.2022, disponendo che l'udienza si svolga con trattazione scritta.
Assegna termine sino al 27.5.2022 al consulente tecnico di ufficio nominato per l'accettazione dell'incarico e per prestare il giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico secondo il modello già in uso all'Ufficio con indicazione della data di inizio delle operazioni peritali.
pagina 8 di 22 Assegna termine alle parti sino al 27.5.2022 per il deposito di note scritte, contenenti anche l'eventuale nomina dei CTP e l'eventuale rinuncia dei difensori a partecipare alle operazioni peritali a meno che non sia il CTU a richiede la loro presenza”
Con provvedimento del 1 giugno 2022, il Presidente f.f., preso atto dell'accettazione dell'incarico e del giuramento prestato dal CTU, lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, richiamato il quesito da sottoporsi al CTU nei termini formulati nell'ordinanza 11.5.2022, assegnati i termini per il deposito dell'elaborato peritale e di eventuali osservazioni, fissava nuova udienza per esame della CTU al 29 novembre
2022.
Nelle more, a seguito dell'assegnazione della dott.ssa Stella ad altro ufficio, la causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe e si procedeva pertanto, in presenza di tutte le parti, all'udienza del 29 novembre
2022, alla discussone dell'espletata CTU. Le parti rendevano le proprie dichiarazioni da intendersi qui integralmente ritrascritte e all'esito il Presidente f.f. si riserva.
A scioglimento della riserva assunta, la dott.ssa Di Peppe pronunciava in data 5 dicembre 2022 la seguente ordinanza presidenziale che, sulla scorta di quanto rilevato dalla CTU, i cui punti salienti venivano evidenziati, modificava parzialmente la precedente ordinanza dell'11 maggio 2022, così provvedendo nella parte motiva di seguito riportata:
“Letta la relazione peritale del CTU dott.ssa depositata in data 17/11/2022 e le osservazioni Per_3 depositate dai procuratori delle parti;
Rilevato che il legale della resistente ha contestato le conclusioni della CTU, sia in ordine alla valutazione della capacità genitoriale del (quanto all'esame degli allegati maltrattamenti subiti dalla moglie in costanza di Pt_1 matrimonio), che al mantenimento dell'attuale collocamento paritetico alternato, chiedendo invece il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, attesi i rilievi formulati nella CTU, sulle frequenti assenze del nelle settimane di spettanza a causa dei turni di lavoro serali ed essendo la Pt_1 Parte_2 rientrata a vivere stabilmente in Bollate;
Rilevato che invece il legale di parte ricorrente, aderendo sostanzialmente alle conclusioni del CTU, si è opposto alla richiesta modifica del collocamento alternato e del mantenimento diretto in atto, formulando esclusivamente richieste di carattere economico (quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, allo stato poste al 100% in capo al ricorrente);
Rilevato che parte resistente ha altresì insistito per il riconoscimento del mantenimento per sé e per la divisione al 50% dell'assegno unico familiare, allo stato percepito integralmente dal Pt_1
Rilevato che la CTU nelle proprie considerazioni conclusive, suggerisce di mantenere invariato l'attuale collocamento a settimane alternate delle minori, pur rilevando che il HI ha diversi turni di lavoro in orario serale, con rientro a casa oltre la mezzanotte;
proponendo al contempo, stante la riferita disponibilità del padre a cambiare gli attuali turni di lavoro e “nell'attesa che ciò si realizzi, .. che le figlie alla sera possano tornare a dormire a casa della madre, anche durante la settimana di pertinenza paterna”, con ripresa del pernottamento a casa del padre “quando lo stesso potrà garantire la sua presenza a casa in orario serale”;
pagina 9 di 22 Rilevato altresì che la CTU ha confermato un quadro familiare complesso e problematico, caratterizzato da elevata conflittualità e sostanziale incomunicabilità tra le parti, che permea completamente l'interazione genitoriale e coinvolge anche le figlie minori, con conseguente disagio e sofferenza psicologica soprattutto della GL minore , che ha in atto un conflitto di lealtà in favore della madre e presenta un ritiro emotivo e un P_ maggior rischio di pregiudizio evolutivo;
Rilevato che, sia pur essendovi una “buona affettività” delle minori con entrambi i genitori, parimenti al contempo sono state riscontrate da ambo le parti fragilità individuali e relazionali che incidono, limitandola, sulla capacità genitoriale e sulla concreta possibilità di esercitare la bigenitorialità; che, in particolare il ricorrente, pur in assenza di profili psicopatologici e potendo garantire buone capacità di gestire efficacemente le questioni pratiche e ordinarie delle minori, ha mostrato per contro, una scarsa capacità di autocritica e di sintonizzarsi con i bisogni emotivi ed affettivi delle figlie, nonchè evidenti difficoltà nell'affrontare la rabbia e la frustrazione per la fine della relazione con la moglie e per il nuovo legame sentimentale di quest'ultima finendo, a causa della propria incapacità a governare la persistente conflittualità con la resistente, con il negare il ruolo genitoriale di quest'ultima (tanto da impedire alle figlie nelle settimane di spettanza di accedere all'altro genitore o all'altra casa, ad esempio per recuperare il necessario o le cose che vi hanno dimenticato, situazione che è causa di difficoltà emotiva soprattutto per ); P_ per contro la resistente, pur essendo risultata, nelle settimane di competenza, una madre presente ed adeguata nelle sue funzioni di cura e di accudimento, presenta criticità nell'assunzione delle proprie responsabilità genitoriali, tendendo a chiedere “supporto e sostegno dagli altri” e a delegare le decisioni al padre, come ha confermato anche in udienza, a proposto del seguire le figlie nello studio e nei rapporti con la scuola;
rileva inoltre la CTU che la presenta uno “stato di ansia acuta” a causa della ridiscussione del proprio Parte_2 ruolo di madre effettuata dalla controparte e “forse per le esperienze di maltrattamento a cui riferisce essere stata esposta, è portatrice di un'immagine negativa del non riuscendo a garantire completamente Pt_1
l'accesso psichico all'altro genitore, dicendosi allarmata rispetto al fatto che il padre possa essere verbalmente aggressivo con le ragazze”;
Rilevato altresì che risulta dagli atti che la ha sporto querela in data 5/08/2019 – integrata il Parte_2 giorno successivo, per le condotte violente poste in essere dal marito in costanza di matrimonio, anche alla presenza e già dalla tenera età delle figlie e ancora, più di recente, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale;
Ritenuto opportuno acquisire le eventuali determinazioni assunte nell'ambito del procedimento penale (che, stando a quanto riferito dalla parte al CTU, sarebbe stato archiviato), trattandosi di allegazioni che, seppur contestate dal ricorrente, sono state riportate dalla resistente anche nel corso dell'accertamento peritale e sono pertanto meritevoli di approfondimento ai fini delle decisioni in punto di responsabilità genitoriale;
Ritenuto che quindi in siffatta complessa situazione - non sussistendo, allo stato, i presupposti per il concreto esercizio di un'effettiva bigenitorialità - nell'interesse e a tutela delle figlie minori, debba essere disposto l'affidamento di (nata il [...]) e (nata il [...]) al Comune di Bollate – mantenendo CP P_ le stesse provvisoriamente collocate in misura paritetica alternata a cadenza settimanale presso ciascun pagina 10 di 22 genitore;
l'Ente provvederà, sentiti i genitori, all'adozione di tutte le decisioni in materia di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione delle minori;
restando invece demandato ai genitori disgiuntamente l'esercizio dei poteri genitoriali quanto agli affari di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie;
Ritenuto, altresì, necessario - attesi i rilievi emersi in CTU - che i Servizi Sociali del comune di Bollate, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, provvedano a prendere in carico con urgenza il nucleo familiare, dando avvio, anche previa periodica rivalutazione psicodiagnostica delle minori, a tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità e di tipo psicologico/psicoterapico ed educativo ritenuti necessarie/o opportuni, sia in favore delle minori che dei genitori, per sostenere il recupero di competenze genitoriali più adeguate e strutturate, nonchè per attenuare la conflittualità esistente tra le parti nell'interesse delle figlie;
Ritenuto, altresì - a fronte delle ulteriori allegazioni delle parti - necessario dare incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di monitorare l'andamento dell'attuale regime di collocamento paritetico e della frequentazione padre/figlie, previa visita domiciliare e valutazione da parte dei Servizi: - delle condizioni abitative delle figlie presso il padre;
- dell'effettiva capacità di accudimento e di cura da parte di ciascun genitore;
- della presenza dei genitori e nello specifico del padre nelle settimane di spettanza e del rispetto del calendario concordato da parte di ciascun genitore;
con specifica delega, sussistendone le condizioni e nell'interesse preminente delle minori, a modificarne la durata, riducendone e/o ampliandone i rispettivi tempi di collocamento, in modo da garantire le condizioni di benessere psico -fisico delle minori, segnalando altresì ogni elemento di valutazione utile e/o di possibile pregiudizio per le minori dell'attuale regime di collocamento alternato;
Ritenuto altresì che, alla luce delle reciproche difese, emerge un quadro di conflittualità tra i genitori in cui risultano coinvolte anche le minori, prospettandosi quindi una situazione di concreto conflitto di interessi che impone la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., attesa l'inidoneità di entrambi a tutelarne adeguatamente gli interessi in giudizio (Cass. Sez. I 9.1.2020 n. 275);
Ritenuto inoltre necessario convocare a chiarimenti il CTU, sui rilievi formulati in ordine all'attuale collocamento paritetico a settimane alternate e sulla sua corrispondenza all'interesse delle figlie minori, sull'andamento della relazione padre/figlie e sulla determinazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
nonchè sui possibili interventi di carattere educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, per favorire il superamento della conflittualità cui sono state esposte le minori e le modalità di confronto, cui entrambe le parti partecipano con le proprie caratteristiche di personalità, incentrate sulle accuse reciproche e non sui bisogni effettivi delle minori;
Ritenuto che, essendo rimasto allo stato invariato il collocamento paritario delle minori, dev'esserne di conseguenza confermato il mantenimento diretto ordinario già posto a carico di ciascun genitore nelle settimane di spettanza;
così come del pari dev'essere– allo stato – disattesa la richiesta di parte ricorrente in punto ripartizione delle spese straordinarie considerato che, avuto riguardo ai parametri dettati dall'art. 337ter
pagina 11 di 22 comma 4 c.c. per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e alle attuali condizioni economiche dei genitori, tuttora permane la diversità reddituale tra le parti, salva ogni ulteriore diversa determinazione al prosieguo;
Ritenuto che invece, a fronte del mantenimento diretto gravante su ciascun genitore e del collocamento alternato delle minori, l'assegno unico familiare dev'essere ripartito al 50% tra i coniugi, con decorrenza dalla prima mensilità;
Ritenuto che dev'essere infine rigettata la domanda della convenuta di ottenere un contributo per sé, già disattesa con precedente ordinanza presidenziale dell'11/05/2022 e reiterata in questa sede, a fronte del miglioramento intervenuto nelle condizioni reddituali della parte resistente – non potendosi peraltro ritenere sufficientemente riscontrate le allegazioni della sul punto: la parte ha documentato spese Parte_2 abitative per circa 400 euro mensili, mentre ha riferito di lavorare come colf a chiamata dal lunedì a venerdì e di percepire per tale attività uno stipendio di soli 450 euro circa mensili;
inoltre la resistente è titolare di un patrimonio immobiliare in Brasile (quanto alla casa di Ponte Negra, per cui ha dichiarato di percepire un affitto di R$ 1200, pari a circa 200,00 euro a fronte di un mutuo di circa 300,00 euro mensili, entrambi non documentati);
PQM
A parziale modifica dell'ordinanza dell'11/05/2022, prende quindi i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Affida le figlie minori e al Comune di residenza di Bollate, con limitazione della CP P_ responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di natura sanitaria, educativa e scolastica, restando invece demandato ai genitori disgiuntamente l'esercizio dei poteri genitoriali quanto agli affari di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie;
2) Mantiene le figlie collocate a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore (dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo), sempre che durante la settimana di spettanza paterna il padre non abbia turni di lavoro serali e che in quelle di settimana materne la si trovi effettivamente a Bollate, dove le Parte_2 minori devono continuare a dimorare, fatti salvi eventuali spostamenti in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica o comunque limitati e non confliggenti con gli impegni di studio delle minori;
3) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici della ATS, provvedano alla presa in carico con urgenza del nucleo familiare, ad attuare uno stretto monitoraggio e ad offrire ai genitori ogni intervento di sostegno alla genitorialità opportuna per mitigare la conflittualità in atto tra le parti;
nonchè nello specifico:
- a verificare l'andamento dell'attuale regime di collocamento paritetico e della frequentazione padre/figlie, previa visita domiciliare e valutazione da parte dei Servizi: - delle condizioni abitative delle figlie presso il padre;
- dell'effettiva capacità di accudimento e cura da parte di ciascun genitore;
- della presenza dei genitori nelle settimane di spettanza e del rispetto del calendario concordato da parte di ciascun genitore;
con specifica delega, sussistendone le condizioni e nell'interesse preminente delle minori, a rimodularne la durata, riducendone e/o ampliandone i rispettivi tempi di collocamento, in base alle condizioni di benessere psico -fisico pagina 12 di 22 delle minori, segnalando altresì ogni elemento di valutazione utile e/o di possibile pregiudizio per le minori dell'attuale regime di collocamento alternato;
- ad avviare un percorso di sostegno psicologico per le figlie e per supportarle nel superare il CP P_ difficile vissuto familiare e nello specifico per quest'ultima, le difficoltà di integrazione e legate alla separazione nonchè, ove ve ne sia la disponibilità, anche percorsi di supporto individuale per i genitori per supportarli nella interazione reciproca e con le figlie;
- a trasmettere a quest'Ufficio una relazione sugli interventi attivati a favore del nucleo e sulla situazione delle figlie minori entro e non oltre il 15/03/2023;
4) Nomina curatore speciale l'avvocato del foro di Milano, assegnando alla stessa termine sino CP_5 al 25/01/2022 per depositare memoria difensiva di costituzione nell'interesse delle figlie minori;
5) Dispone che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario delle minori nei periodi in cui ha le figlie presso di sè;
6) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito al 50% per parte, con decorrenza dalla prima mensilità;
7) Rigetta le ulteriori domande e richieste delle parti.
8) Fissa udienza per la convocazione delle parti e del CTU dott.ssa , nonchè per l'esame della Persona_3 relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario al 22/03/2023, ore 9.45”.
All'udienza del 22 marzo 2023 venivano sentite le parti, il curatore delle minori ed il CTU. Considerato il persistere dell'elevato grado di conflittualità tra i coniugi e che ancora non era pervenuta alcuna relazione da parte dei Servizi rispetto agli interventi e verifiche demandate, il Presidente f.f. rinviava la causa per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 21 giugno 2023.
Con decreto assunto in data 11 luglio 2023, il Presidente del Tribunale, considerata l'astensione del Giudice assegnatario per maternità e che ancora nessuna relazione era stata depositata dai Servizi, assegnava la causa al
Giudice Dott.ssa Amato e fissava nuovo termine al 10 settembre 2023 per il deposito di relazione di aggiornamento.
Con provvedimento assunto in data 13 luglio 2023 il Giudice Amato fissava nuova udienza per i medesimi incombenti, ed ulteriore prosecuzione della fase presidenziale, al 10 ottobre 2023, udienza anche essa sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con relazione del 14 settembre 2023 i Servizi riportavano la permanenza di un elevato grado di conflittualità tra i coniugi, ritenendo opportuna la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio di Bollate.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Presidente ff, dott.ssa Maria Laura Amato, nuovo Giudice subentrato alla dott.ssa Valentina Di Peppe, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, di cui si riporta la parte motiva:
“LETTE Le note sostitutive di udienza depositate dalle parti e dal curatore speciale in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2023,
pagina 13 di 22 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa
SENTITE le parti, i loro difensori e il curatore speciale nel corso delle varie udienze succedutesi;
CP_ ASCOLTATA dal Giudice anche la minore (nata il [...]) nel corso della prima udienza presidenziale del 5 maggio 2022;
LETTA ed esaminata a consulenza tecnica psicodiagnostica della dott.ssa Per_3
RITENUTO, preliminarmente, che il mutamento del Giudice assegnatario del fascicolo non determini la necessità di rinnovare la comparizione delle parti nella presente fase presidenziale, essendo le stesse già state ampiamente ascoltate, riservando ogni ulteriore valutazione al prosieguo del giudizio innanzi al Giudice
Istruttore, dovendosi pertanto disattendere l'istanza presentata da parte resistente nelle note depositate il
03.10.23;
RILEVATO che con ordinanza del 11.05.2022, in via provvisoria, il Presidente f.f. (dott.ssa Stella) ha disposto l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori e, su accordo delle parti, ha collocato le stesse a settimane alterne con l'uno o con l'altro genitore, disponendo CTU sul nucleo familiare;
RILEVATO che dalla relazione ampiamente motivata della Consulenza tecnica psicodiagnostica del 17.11.2022
e dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti del 29.11.2022 e è emersa una accesa conflittualità e difficoltà comunicativa tra i genitori, con accuse reciproche e momenti di tensione anche alla presenza delle figlie minori, che ha reso necessario con ordinanza presidenziale del 5.12.2022 della dott.ssa Di Peppe (subentrata alla dott.ssa Stella) l'affidamento delle stesse al Comune di Bollate, fermo il collocamento alternato delle minori a settimane alterne presso ciascun genitore, e la nomina del curatore speciale avv. (si richiama sul CP_5 punto integralmente l'ordinanza del 5.12.2022);
RILEVATO che, con la medesima ordinanza del 5.12.2022, attesi i rilievi critici emersi in CTU circa le rispettive fragilità e criticità delle parti, il Presidente f.f. ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Bollate, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST territorialmente competenti, con avvio di tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità e di tipo psicologico/psicoterapico ed educativo ritenuti necessari e/o opportuni, sia in favore delle minori che dei genitori, per sostenere il recupero di competenze genitoriali più adeguate e strutturate, nonché per attenuare la conflittualità esistente tra le parti nell'interesse delle figlie;
RILEVATO che alla luce delle risultanze dalla relazione da ultimo trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di
Bollate del 18.09.2023, permane una situazione di contrasto e conflittualità tra i coniugi ancora per nulla attenuata nonostante l'intervento dei Servizi, rappresentata anche dalle note delle parti;
RITENUTO, pertanto, che il persistente quadro di conflittualità tra i genitori e le difficoltà evidenti di comunicazione e di collaborazione con profili di criticità in entrambi i genitori, alla luce anche delle ampie conclusioni della CTU che si ritiene di condividere integralmente (come già fatto dal Giudice in sede di ordinanza presidenziale) in quanto motivate e logiche, renda necessario confermare integralmente l'ordinanza pagina 14 di 22 presidenziale richiamata del 5..12.2022 sia in punto di responsabilità genitoriale con la conferma dell'affido all'Ente delle minori non essendo pronte le parti per la restituzione dell'intera responsabilità genitoriale sia in punto di deleghe già conferite ai Servizi Sociali e Specialistici territorialmente competenti, mantenendo la presa in carico del nucleo familiare e delle figlie minori della coppia, e, in particolare, proseguendo gli interventi di supporto, anche psicologico, già in essere e avviando un percorso di sostegno alla genitorialità, mirato a mitigare la conflittualità in atto tra le parti ed implementare le rispettive capacità genitoriali;
RILEVATO che è rimasto invariato l'attuale collocamento a settimane alternate delle minori, già disposto con ordinanza del 11.05.2022 e confermato con ordinanza del 5.12.2022, e che il Curatore Speciale nella nota di aggiornamento del 6.06.2023 nonché nelle note depositate il 05.10.2023 ha chiesto la conferma della regolamentazione come attualmente in essere;
OSSERVATO che tale regolamentazione, individuata inizialmente su accordo delle parti, appare del tutto corrispondente all'interesse delle minori e consente alle stesse di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori rispondendo ai loro bisogni e alle loro esigenze, dovendo pertanto essere parimenti confermato;
OSSERVATO, altresì, che, in considerazione delle stesse esigenze delle minori e per ragioni anche organizzative, la regolamentazione della frequentazione può essere modulata mediante inserimento di un pernottamento infrasettimanale presso il genitore non collocatario, come anche suggerito dalla stessa curatrice speciale e condiviso dalla CTU dott.ssa all'udienza del 22.03.2023, da individuare previo accordo Per_3 diretto genitore-figlie, anche al fine di consentire alle minori di organizzare i propri impegni, pure scolastici e, in assenza di accordo, ogni mercoledì dall'uscita di scuola (con permanenza fino al giovedì mattina);
OSSERVATO, quanto all'aspetto economico, che, visto il regime di collocamento alternato attualmente in essere, tenuto conto però della disparità reddituale tra le parti, sulla base degli atti e documenti depositati, salvo eventuali approfondimenti istruttori che dovessero essere svolti, non essendo emerse variazioni significative circa le disponibilità economiche delle parti, possono essere parimenti confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 5.12.2022, con mantenimento ordinario diretto da parte di ciascun genitore nei periodi in cui le figlie si trovano presso di sé, spese straordinarie integralmente a carico del ricorrente nella misura del 100% stante la sua maggiore capienza economica e con Assegno Unico percepito al 50% da entrambi i genitori;
Visto l'art. 708 c.p.c.
PQM
A chiusura della fase presidenziale, richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 5 maggio 2022);
Richiamata integralmente l'ordinanza presidenziale del 5.12.2022 della dott.ssa Valentina Di Peppe di cui vengono fatte proprie le motivazioni cui si rimanda;
Esaminata e condivisa la CTU psicodiagnostica della dott.ssa Persona_3
pagina 15 di 22 1) CONFERMA l'affidamento delle figlie minori (nata il [...] in [...]) e (nata il CP P_
02/07/2010 in Milano), al Comune di residenza di Bollate, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di natura sanitaria, educativa e scolastica, restando invece demandato ai genitori disgiuntamente l'esercizio dei poteri genitoriali quanto agli affari di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie;
2) CONFERMA il collocamento delle figlie minori a settimane alternate con l'uno o l'altro genitore (dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola), con impegno del padre durante la settimana di sua spettanza ad organizzarsi con il lavoro in modo non dover svolgere turni serali, fatte salve solo situazioni eccezionali previo congruo preavviso con la madre e che in quelle di settimana materne la madre si trovi effettivamente a Bollate, dove le minori devono continuare a dimorare anche ai fini della residenza anagrafica, fatti salvi eventuali spostamenti in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica o comunque limitati e non confliggenti con gli impegni di studio delle minori, con altresì l'introduzione di un pernottamento infrasettimanale presso il genitore in quella settimana non collocatario, da individuare previo accordo diretto genitore-figlie, compatibilmente con le esigenze delle minori;
in caso di contrasto ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina;
- durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori si divideranno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre (sera) con un genitore e dalla sera del 30 dicembre sino alla ripresa della scuola con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi, in caso di contrasti il periodo con il padre e il secondo con la madre.; vacanze Pasquali, per l'intero periodo di vacanza, ad anni alterni, così come le vacanze di carnevale (per la prossima Pasqua 2024 staranno con la madre, vacanze carnevale con il padre); ponti collegati ai weekend di pertinenza;
durante le vacanze estive, si divideranno il periodo di sospensione scolastica, garantendo comunque durante il mese di agosto che le figlie stiano le prima settimane di agosto con un genitore (in caso di contrasto con il padre) e le due ultime settimane con l'altro (in caso di contrasto con la madre), nonché per una settimana ciascuno tra il mese di giugno e settembre, salvo diversi accordi, il tutto nel rispetto delle esigenze delle figlie;
in periodi che dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni altra occasione su accordo delle parti;
3) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici della ASST, ognuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano una attenta presa in carico del nucleo familiare e della situazione delle minori, in particolare:
- avviando/proseguendo tutti gli interventi ritenuti necessari o opportuni di supporto al nucleo familiare e di sostegno, anche psicologico, delle minori;
- avviando un intervento di sostegno alla genitorialità, mirato a mitigare la conflittualità in atto tra le parti ed implementare le rispettive capacità genitoriali;
- attuando uno stretto monitoraggio del nucleo, verificando l'andamento del regime di collocamento paritetico, lo stato delle relazioni e la frequentazione delle minori con entrambi i genitori, con specifico potere di intervento nella rimodulazione della frequentazione con i genitori secondo tempi e modalità maggiormente pagina 16 di 22 corrispondenti agli interessi delle minori, nelle rispetto della loro volontà e delle loro condizioni psicoemotive tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati;
4) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario trasmettano una relazione di aggiornamento sugli interventi attuati e sulla situazione del nucleo familiare entro e non oltre il 22 febbraio 2024
5) DISPONE che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario delle figlie nei rispettivi periodi di collocamento;
6) PONE a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento del 100% delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 17 di 22 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7) DISPONE che l'Assegno Unico per il nucleo familiare sia percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
8) RIGETTA le ulteriori domande e richieste delle parti”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 13 marzo 2024.
Con provvedimento in atti del 13 marzo 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, concedeva i termini 183 comma 6° c.p.c. come richiesti dai procuratori, riservandosi di provvedere con ordinanza ex art. 183, 7° comma c.p.c..
Con comparsa del 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio, per la sig.ra , in sostituzione del Parte_2 precedente difensore, l'Avv. Arianna Barbazza riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta.
Alla scadenza dell'ultimo termine istruttorio concesso, con provvedimento ex art. 183, 7° comma c.p.c del 25 settembre 2024, il Giudice Istruttore così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte attrice nella rispettiva Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli formulati genericamente, in parte irrilevanti e inconferenti, in parte contenenti valutazioni non demandabili ad un teste oltre che documentabili e\o da documentare e in parte anche superate da quanto già in atti e acquisito;
RITENUTO che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte convenuta E CP_6 [...] nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, CP_7 in quanto vertenti su capitoli in parte formulati genericamente, in parte irrilevanti, in parte superati dalle risultanze già in atti e/o da documentare;
RITENUTO che le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti volte di svolgimento di accertamenti di natura tributaria sulla effettiva situazione economica, patrimoniale e reddituale delle rispettive controparti per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui di seguito disposto dal Tribunale.
OSSERVATO che deve essere infatti ordinato ad entrambe le parti di aggiornare il Modello di disclosure (ora
Modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti, da scaricare dal sito del Tribunale), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito nonchè tutta la documentazione anche bancaria ivi indicata e meglio specificata in dispositivo;
CP_ RITENUTO, infine, di dover disporre l'ascolto giudiziale di , essendo stata già sentita peraltro P_ ormai maggiorenne, con fissazione di udienza per tale incombente.
pagina 18 di 22 OSSERVATO che deve essere dato nuovo incarico ai Servizi già incaricati di prosecuzione negli accertamenti delegati, e quindi fissata già sin d'ora udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione e conseguentemente le prove contrarie;
3) NON AMMETTE le ulteriori richieste delle parti per come indicato in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 16 DICEMBRE 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito ancora non in atti degli ultimi tre anni con altresì buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2024 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, in Italia o all'estero, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di comodato o compravendita relativi ad immobili
(in Italia o all'estero,) intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Bollate continuino nell'attività già compiutamente delegata con provvedimenti in atti e anche con ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2023 qui confermata, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive nell'interesse della GL ancora minore, se debba o meno essere confermato l'assetto vigente con il mantenimento dell'Ente ovvero se le parti possano essere reintegrate nella responsabilità genitoriale come anche suggerito dalla curatrice speciale con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 10 DICEMBRE 2024;
6) DISPONE l'ascolto giudiziale della minore (nata il [...]) fissando per tale incombente P_
l'udienza del 6 NOVEMBRE 2024 ORE 15,00.
7) FISSA sin d'ora per la precisazione delle conclusioni l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 22 GENNAIO 2025.”
In data 6 novembre 2024 si procedeva all'ascolto giudiziale della GL ancora minore , alla presenza P_ della sola curatrice speciale, la quale rendendo dichiarazioni coerenti e assolutamente serene, riferiva della sua nuova organizzazione settimanale, per cui aveva preferito per ragioni di comodità e logistiche rimanere a casa della madre e vedere il papà a weekend alternati, dando conto di una situazione al momento del tutto adeguata pagina 19 di 22 alle sue esigenze e per lei funzionale oltre che di accordi che finalmente, pur a volte con difficoltà, era riuscita a prendere con il papà. All'esito le parti, resi edotti del contenuto delle dichiarazioni della minore, alla luce della volontà espressa con molta convinzione e tranquillità dalla medesima, invitava le parti a raggiungere auspicabilmente accordi e confermava l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento in atti del 22 gennaio 2025, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
delle parti, rilevato il raggiungimento di un accordo a definizione della causa come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato telematicamente in data 17 dicembre 2024 e sopra riportate, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda di separazione
Ciò posto in fatto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in Bollate in data 4 dicembre 2004 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bollate al n.
69, dell'anno 2004, parte I).
Dalla loro unione sono nate le figlie (in data 30 giugno 2006, oggi maggiorenne) e (in data 2 CP P_ luglio 2010).
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza da tempo, come emerge dalle allegazioni difensive.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti ex art. 151, 1° comma c.c., come da richiesta delle medesime parti. Nessuna pronuncia viene effettuata sulla domanda di addebito formulata negli atti introduttivi dal ricorrente, avendovi quest'ultimo tacitamente rinunciato con la presentazione delle conclusioni congiunte.
Ulteriori domande pagina 20 di 22 Nelle conclusioni precisate congiuntamente e condivise anche dal Curatore Speciale, le parti hanno chiesto disporsi un affido condiviso della GL minore (attesa l'intervenuta maggiore età della primogenita P_
, con collocamento prevalente presso la casa materna e diritto di visita paterno come da tempi ivi specifici CP
(corrispondenti peraltro a quanto attuati al momento) nonché con un contributo indiretto paterno al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 600,00 (€ 300 ciascuna) oltre al 70% delle spese straordinarie;
assegno unico alla madre.
Attualmente però la GL minore risulta ancora affidata all'Ente con ordinanza del 5 dicembre 2022 e successiva ordinanza del 10 ottobre 2023 per le ragioni ivi indicate, stante la conflittualità che era ancora presente tra le parti e le dinamiche ancora disfunzionali che potevano essere pregiudizievoli per un percorso di crescita serena per la GL medesima, con una serie di interventi che venivano pertanto avviati dagli stessi Servizi al fine di aiutare i medesimi genitori nell'assunzione di un ruolo genitoriale maggiormente sereno e collaborativo, in un'auspicabile ottica verso un progetto di concreta e attuabile bigenitorialità.
Il Tribunale ha potuto assistere di certo ad un deciso miglioramento della situazione familiare con una ritrovata maggiore serenità della GL minore e un'organizzazione più funzionale e rispondente agli interessi della medesima che ha trovato l'accordo delle parti, primo fondamentale passo verso una genitorialità certamente più collaborativa ed effettiva. Il regime di visita e collocamento così come concordato dalle parti e condiviso dal curatore, ben potrebbe di certo essere accolto da questo Tribunale, ritenuto rispondente anche agli interessi ed alla volontà espressa dalla minore.
Tuttavia, quanto ai genitori e al regime da attuare, appare a questo punto necessario acquisire una relazione di aggiornamento dei Servizi con riferimento all'evoluzione della situazione familiare, agli interventi avviati o da avviare e quindi alla possibilità di reintegrare le parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale, verificando altresì se sia o meno opportuna la revoca di tutti gli incarichi, come anche chiesto dalla curatrice speciale, ovvero sia necessario ancora mantenere un'attività di monitoraggio e/o di prosecuzione degli interventi in atto.
Dopo quindi la pronuncia sullo status, la causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuno acquisire una relazione di aggiornamento dei Servizi al fine di poter decidere anche in ordine a tutte le ulteriori domande delle parti, auspicabilmente recependo le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti medesime con l'adesione della curatrice speciale, che sul punto potrà meglio interloquire nel proseguo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 4 dicembre 2004 (iscritto Parte_2 nei registri dello Stato civile del Comune di Bollate al n. 69, dell'anno 2004, parte I).
pagina 21 di 22 2) PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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