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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7612/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 7612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di conto corrente”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/12/1960, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Perugia, il 18/01/1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Laura Ficola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luisa Gambelunghe, in
Perugia, Via XX Settembre n. 96, come da procura a margine del ricorso ex art. 303 c.p.c.,
Opponenti in riassunzione
e
Controparte_1
, (C.F. già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G.B. Pontani n. 14, come da delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione dell'08/01/2021
Opposta in riassunzione
pagina 1 di 40 e
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore Dott. CP_4 P.IVA_3
, in virtù di procura a rogito Dott. Notaio in CP_5 Persona_1
Velletri, del 19/10/2022 (Rep. n. n. 77770 - Racc. n. 29100), registrata il
19/10/2022 in Velletri al n. 2766 - Serie 1/T, conferita dal Presidente del C.d.A. di Dott. in forza dei poteri lui conferiti CP_4 Controparte_6 dall'art. 22 del vigente statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Malizia, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del medesimo, come da procura alle liti rilasciata su separato foglio in calce all'atto di intervento
Intervenuta
e nei confronti di
(P.I. , in persona del Curatore Controparte_7 P.IVA_4
p.t.
Opponente contumace in riassunzione
nonché nella causa civile iscritta al N. 7631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”
Tra
Parte_3
(P.I. , in persona del Curatore p.t.
[...] P.IVA_5
Opponente contumace in riassunzione
e
Controparte_1
, (C.F. già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 10, come da delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta in riassunzione
e
pagina 2 di 40 (C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore Dott. CP_4 P.IVA_3
, in virtù di procura a rogito Dott. Notaio in CP_5 Persona_1
Velletri, del 19/10/2022 (Rep. n. n. 77770 - Racc. n. 29100), registrata il
19/10/2022 in Velletri al n. 2766 - Serie 1/T, conferita dal Presidente del C.d.A. di Dott. in forza dei poteri lui conferiti CP_4 Controparte_6 dall'art. 22 del vigente statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Malizia, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del medesimo, come da procura alle liti rilasciata su separato foglio in calce all'atto di intervento
Intervenuta in riassunzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Il giudizio rubricato al R.G. n. 7612/2015
e in qualità di fideiussori, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di debitore principale, hanno proposto Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2097/2015 emesso dall'intestato Tribunale il
01/10/2015 in favore di Controparte_2
(ora, ), Controparte_1 notificato in data 03/10/2015, con cui veniva loro ingiunto, in solido con il fideiussore e in concordato preventivo, il Parte_3 pagamento dell'importo di euro 72.024,19, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 12/553 collegato a conto anticipo S.B.F.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente, sulla base di perizia tecnica versata in atti, ha lamentato, quanto al rapporto di conto corrente ordinario n.
12/553:
- l'illegittima applicazione di interessi non validamente pattuiti nel periodo compreso tra il II e il IV trimestre 2010;
- l'usura soggettiva nel III trimestre 2011;
- l'illegittima applicazione di spese non validamente pattuite tra il III e il IV trimestre 2011, e in tutti i trimestri del 2012 e del 2013;
pagina 3 di 40 - l'applicazione di interessi anatocistici dal I trimestre 2014 sino al II trimestre 2015.
In relazione al rapporto di conto anticipi S.B.F. collegato al predetto conto corrente n. 12/553, parte opponente ha lamentato:
- l'illegittima applicazione di interessi non validamente pattuiti nel periodo tra il II e il IV trimestre 2010;
- l'applicazione di interessi ab origine superiori al tasso soglia – essendo convenuto un tasso debitore pari all'8,375%, a fronte di un tasso soglia vigente del 5,670%;
- l'applicazione di interessi usurari nel IV trimestre del 2010, nel II e IV trimestre del 2013, e nel I trimestre del 2014;
- l'usura soggettiva nel III trimestre del 2010, nel III e IV trimestre del 2011, in tutti i trimestri del 2012, nonché nel I e III trimestre del 2013;
- l'applicazione di spese non validamente pattuite, quanto al I trimestre
2014.
Quanto alla posizione dei fideiussori, parte opponente ha proposto l'exceptio doli generalis, sull'assunto dell'illegittimità del comportamento della banca per aver richiesto il pagamento del saldo nonostante fosse incorsa nella violazione della normativa antiusura e avesse illegittimamente applicato interessi anatocistici, oltre che addebitato interessi al tasso ultralegale e spese non validamente pattuite.
Gli opponenti hanno quindi domandato, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la revoca del decreto ingiuntivo, e la rideterminazione del credito epurato delle appostazioni illegittimamente addebitate dalla banca, con condanna dell'istituto di credito a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi interbancari a danno della società e dei fideiussori, domandando, in caso contrario, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio il Controparte_8
, la quale ha preliminarmente chiesto la riunione al presente
[...] giudizio di quello rubricato al n. 7631/2015 R.G. promosso dall'ulteriore garante
. Controparte_9
pagina 4 di 40 La banca convenuta ha poi eccepito la decadenza degli attori ex art. 119 TUB e
1832 c.c. dal contestare le risultanze degli estratti conto, chiedendo che l'opposizione sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata.
Ha anche contestato la doglianza circa la violazione da parte della banca del disposto di cui all'art. 117 TUB, sostenendo che le parti avessero stipulato per iscritto, con la sottoscrizione del contratto di conto corrente del 3/05/2010, tutte le condizioni economiche applicate al rapporto e aggiungendo che anche le condizioni relative al conto anticipi SBF erano state stipulate per iscritto mediante la sottoscrizione del contratto del 5/05/2010 e che, per quanto non espressamente pattuito, valessero le condizioni di cui al rapporto di conto corrente ordinario.
Quanto alla doglianza circa l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la banca convenuta, dopo aver sostenuto di aver applicato la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione in ossequio a quanto stabilito nella delibera del
Cicr del 2000, ha contestato che si debba procedere a scomputare quanto addebitato a titolo di capitalizzazione per il periodo successivo al 01/01/2014, sull'assunto che la modifica legislativa all'art. 120 TUB, che ha sancito il divieto di anatocismo, non è immediatamente applicabile ma necessita dell'assunzione della delibera del Cicr.
In relazione, invece, alla lamentata usurarietà degli interessi, la banca convenuta ha contestato la formula per la rilevazione utilizzato dal perito di parte attrice in quanto difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia, assumendo che mediante l'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia non è ravvisabile alcun superamento del tasso soglia.
Ha contestato anche la lamentata usura soggettiva, sostenendo che parte attrice non avesse né allegato né dimostrato il requisito della sproporzione rispetto al capitale versato e al tasso medio praticato per operazioni dello stesso tipo e quello dello stato di difficoltà economica.
La banca convenuta, inoltre, ha contestato la doglianza in punto di illegittima applicazione di spese non pattuite, assumendo, da un lato, la genericità della doglianza e, dall'altro, la pattuizione scritta di tutti gli addebiti imputati alla società debitrice.
pagina 5 di 40 2) Il giudizio rubricato al R.G. n. 7631/2015
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2015, anche il fideiussore
[...]
e in concordato preventivo ha proposto opposizione al Parte_3 medesimo decreto ingiuntivo n. 2097/2015 del 01/10/2015.
A fondamento dell'opposizione, e in concordato Parte_3 preventivo, richiamando la perizia di parte versata in atti, ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi non validamente pattuiti e di interessi soggettivamente ed oggettivamente usurari, nonché l'applicazione indebita di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, in quanto non validamente pattuiti, per complessivi euro 26.198,56.
Ha, inoltre, lamentato la violazione del canone di buona fede da parte della banca, con conseguente inefficacia della fideiussione prestata dalla società garante e liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Ha pertanto domandato, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, usurarie e che prevedono la commissione di massimo scoperto relativamente al rapporto di conto corrente ordinario e di quello collegato anticipi SBF, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del saldo, nonché restituzione degli importi indebitamente incamerati, oltre alla declaratoria di inefficacia della fideiussione prestata.
Con comparsa del 09/05/2016, si è costituita nel giudizio N. 7631/2015 R.G.
, la Controparte_10 quale ha chiesto la riunione con la causa rubricata al R.G. N. 7612/2015 e ha contestato l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Nel merito, l'opposta ha sostenuto la decadenza della debitrice principale dalla facoltà di contestazione degli estratti-conto tempo per tempo inviati e il difetto di legittimazione dei fideiussori a contestare le risultanze degli estratti conto.
Ha poi lamentato la genericità dell'eccezione di usura soggettiva spiegata dall'opponente e l'infondatezza dell'eccezione di mancata pattuizione scritta degli interessi, ribadendo la piena legittimità degli importi addebitati.
pagina 6 di 40 All'udienza di comparizione delle parti del 01/06/2016, il giudice istruttore ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni in merito alla riunione con il procedimento n. 7612/2015, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Con ordinanza dell'08/06/2016, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza al
16/06/2016 dinanzi al Giudice assegnatario del procedimento n. 7612/2015.
3) I giudizi riuniti
All'udienza del 16/06/2016, riuniti i procedimenti, gli opponenti hanno eccepito la mancata pattuizione scritta del rapporto di conto corrente, avendo la banca versato in atti documentazione riportante la sola firma del correntista, hanno lamentato la nullità dei contratti per omessa indicazione del TAEG/ISC e hanno eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi sin dall'origine del rapporto per difetto di reciprocità, assumendo una disimmetria tra la capitalizzazione del tasso di interesse creditore e quello debitore.
Il precedente giudice istruttore, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ha disposto l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, il cui esito è stato negativo.
All'udienza del 02/03/2017, parte opponente ha rappresentato l'intervenuto fallimento della debitrice principale , dichiarato con Parte_4 sentenza del 14/11/2016 dal Tribunale di Spoleto versata in atti, nonché di e in concordato preventivo, dichiarato con sentenza Parte_3 del 01/12/2016 da questo Tribunale.
Il giudizio è stato interrotto.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 12/04/2017, e Parte_1 hanno riassunto il giudizio nei confronti di Parte_2 [...]
, la quale si è costituita Controparte_1 nel giudizio riassunto con comparsa depositata il 31/08/2017.
All'udienza del 13/09/2017, parte attrice ha eccepito, in relazione al rapporto di conto corrente anticipi SBF, l'usurarietà del tasso di interesse di mora, nonché la nullità del contratto del 30/12/2013 in quanto privo della sottoscrizione della banca, sostenendo anche la nullità della clausola anatocistica e delle clausole pagina 7 di 40 vessatorie ivi apposte per difetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e 1342
c.c.
Il precedente giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
Nella prima memoria di trattazione e istruttoria, parte opponente ha altresì domandato la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto ingiuntivo opposto, oltre la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti "nella misura non inferiore ad euro 30.000,00 ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.".
Depositate le ulteriori e rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 16/05/2019, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e per violazione dell'art. 2 della l.
287/1990, chiedendo di dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale delle imprese competente per territorio, identificato in quello avente sede in Roma.
Il precedente giudice istruttore ha concesso termini per dedurre sulla questione sollevata da parte opponente sino al 28/06/2019.
Nel frattempo, con atto di intervento depositato il 28/06/2019, è intervenuta in giudizio e per essa in qualità di Controparte_11 CP_12 cessionaria pro soluto del credito, la quale si è riportata a tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla cedente Controparte_1
, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in ordine a domande restitutorie e di condanna, in forza della previsione dell'art.
2.3 del contratto di cessione.
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza dell'08/11/2019, ha rinviato alla decisione del merito l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Perugia sulla domanda di nullità delle fideiussioni e ha disposto CTU tecnico-contabile.
Con istanza del 13/06/2023, gli opponenti hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando di aver instaurato autonomo giudizio in ordine alla nullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schema
ABI innanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese.
pagina 8 di 40 All'esito, all'udienza del 14/06/2023, mutata la persona del Giudice istruttore, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 30/10/2023, rilevata la mancata riassunzione della causa nei confronti della e della Controparte_13
la causa è stata rimessa in istruttoria ed Controparte_14
è stata ordinato a e di notificare il ricorso in Parte_1 Parte_2 riassunzione e la predetta ordinanza ai detti fallimenti.
La e la Controparte_13 [...]
nei cui confronti è stato regolarmente riassunto il Controparte_14 giudizio, non si sono costituiti nel giudizio riassunto, che è quindi proseguito nei confronti dei soli fideiussori.
All'udienza del 23/01/2024, è stata disposta integrazione alla C.T.U.
All'esito, all'udienza del 16/07/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- e come da foglio di precisazione delle Parte_1 Parte_2 conclusioni datato 12/07/2024, ovvero: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette IN VIA PREGIUDIZIALE sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi espressi nell'istanza ex art. 295 c.p.c. del 13.06.2023 in relazione alla pendenza di autonomo giudizio antitrust rubricato al n. R.G.
16239/2023 innanzi il Tribunale delle Imprese di Roma, giudizio pregiudiziale al presente giudizio, in revoca del provvedimento del
14.05.2024; NEL MERITO, ove non disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio per quanto sopra IN VIA PRINCIPALE quanto alle fideiussioni azionate con il decreto ingiuntivo opposto rilevare in via incidentale ex art. 34 c.p.c. la nullità totale o parziale delle fideiussioni schema ABI fonte di ingiunzione per violazione della normativa antitrust per
i motivi espressi, dichiarando la liberazione dei garanti opponenti stante la nullità o comunque inefficacia delle fideiussioni azionate anche in quanto estinte ex art. 1957 c.c., con i conseguenti effetti disposti ex officio a seguito del rilievo di nullità delle clausole anticoncorrenziali e segnatamente delle clausole di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. contenute in ogni
pagina 9 di 40 contratto a valle di cui è causa;
per l'effetto rigettare la domanda di pagamento ex adverso promossa con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo il gravame, quanto al rapporto dedotto in monitorio: IN VIA ISTRUTTORIA – rimettere la causa in istruttoria per consentire l'integrazione della CTU, previa revoca dell'ordinanza del
25.06.2020 e del 23.01.2024, alla luce dei rilievi di nullità officiosi dedotti negli scritti difensivi per come emergenti ex actis per quanto indicato nelle note di trattazione scritta del 24.06.2020 da intendersi ivi integralmente ritrascritte;
- accertare e dichiarare la nullità anche ex officio dei contratti relativi ai rapporti in causa per i motivi espressi e per l'effetto, ove non accertata e dichiarata le nullità o comunque inefficacia delle garanzie azionate, procedere all'elisione di tutti gli addebiti illeciti operati sui conti a titolo di competenze non dovute in quanto non validamente pattuite ed applicate, con conseguente rettifica dei saldi dei conti;
per l'effetto rigettare la domanda di pagamento ex adverso promossa con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali
(15%), CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
- , Controparte_1 come da note depositate in data 15/07/2024, ovvero “Voglia l'Ecc.mo
Giudice adito, contariis rejectis, -Accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice Controparte_1 nei confronti di nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (CF: ) e CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via Mascetto 52/A (CF: ), insieme ed in solido tra CodiceFiscale_4 loro, della somma di Euro 72.024,19 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino Parte_2 alla somma di € 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende e quindi rigettare tutte le eccezioni e le
pagina 10 di 40 domande avversarie, ivi comprese quelle istruttorie, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e quindi rigettare
l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- considerata la intervenuta cessione del credito a per Controparte_3
l'effetto, condannare nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (CF: ) e CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via Mascetto 52/A (CF: ) insieme ed in solido tra CodiceFiscale_4 loro a pagare a e per essa alla mandataria Controparte_3 CP_4
la somma di Euro 72.024,19 oltre interessi al tasso del 2,500% -
[...] comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino Parte_2 alla somma di € 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. Con refusione delle spese di giudizio In subordine: -Accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice nei Controparte_1 confronti di nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Cannara Via Mascetto n.46 (CF: ) e CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mascetto 52/A (CF: ), insieme ed in solido tra loro, CodiceFiscale_4 della somma di Euro 66.378,65 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino Parte_2 alla somma di € 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. – considerata la intervenuta cessione del credito a per l'effetto, condannare Controparte_3 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
Mascetto n.46 (CF: ) e nata a [...]_2
Perugia il 18/01/1968 e residente in [...] (CF:
[...]
) insieme ed in solido tra loro a pagare a C.F._4 CP_11
pagina 11 di 40 2 e per essa alla mandataria la somma di Euro CP_3 CP_4
66.378,65 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino alla somma di € 62.400,00 Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. Con refusione delle spese di giudizio”;
- l'intervenuta come da foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni del 14/06/2023, chiedendo altresì lo stralcio delle memorie depositate da parte attrice, in quanto non autorizzate, e opponendosi all'istanza di sospensione e alla rimessione della causa in istruttoria, ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, ivi comprese quelle istruttorie, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate e quindi rigettare
l'opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto e, considerata la intervenuta cessione del credito a per Controparte_3
l'effetto, condannare nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (CF: ) e CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via Mascetto 52/A (CF: ) insieme ed in solido tra CodiceFiscale_4 loro a pagare a e per essa alla mandataria, la Controparte_3 somma di Euro 72.024,19 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal
29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino alla somma di Parte_2
€ 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. In subordine, in ipotesi comunque impugnata di accoglimento anche parziale della spiegata opposizione, accertate e dichiarare e per essa la procuratrice Controparte_3 CP_4 carente di legittimazione passiva avverso domande restitutorie, ripetitorie e risarcitoria, essendo subentrata alla cedente
[...]
Nel solo lato attivo del rapporto per cui è causa”. Controparte_15
pagina 12 di 40 Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla domanda di pagamento nei confronti del fallimento di Parte_4
e del fallimento di
[...] Controparte_9
Innanzitutto, va detto che, stante l'intervenuto fallimento della debitrice principale e del fideiussore Controparte_16 Controparte_9
, la domanda di pagamento proposta dalla banca con l'ingiunzione di
[...] pagamento è divenuta improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e della dovrà essere CP_9 revocato.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di «sentenza impugnabile», esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/08/2008, n.21565).
2. Sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
pagina 13 di 40 Parte opponente ha chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della proposizione, da parte sua, di un'azione, innanzi al Tribunale di
Roma sezione specializzata in materia di imprese, volta all'accertamento e alla declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate per conformità allo schema ABI che aveva dichiarato talune clausole in esso contenuto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Ritenendo, quindi, che la prospettata questione di nullità delle fideiussioni sia pregiudiziale rispetto all'accertamento del credito della banca nei confronti dei fideiussori, ha invocato l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria del presente giudizio di opposizione in attesa della definizione della questione pregiudiziale pendente innanzi ad altro Tribunale.
Innanzitutto, va ricordato, in questa sede, che la questione di nullità delle fideiussioni è stata prospettata all'udienza del 16/05/2019, successiva al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in cui parte opponente ha chiesto che la questione pregiudiziale sollevata fosse rimessa al Tribunale delle
Imprese di Roma in quanto unico giudice funzionalmente competente.
Con ordinanza dell'8/11/2019, il precedente giudice istruttore ha rimesso la decisione sull'eccezione di incompetenza alla decisione nel merito della controversia.
Pertanto, gli opponenti, con istanza del 13/06/2023, hanno chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando di aver proposto, nelle more, autonomo giudizio di nullità delle fideiussioni innanzi al
Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di imprese.
L'istanza non merita di essere accolta.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art.295 c.p.c. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialità è in senso logico, poiché la statuizione è destinata ad essere travolta da successiva pronuncia eventualmente contrastante ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. n.14060/2004;
Cass. n. 4183/2016; Cass. 27932/2011; da ultimo Cass. 12999/2019).
pagina 14 di 40 In particolare, con le citate pronunce è stato chiarito che con la pregiudizialità in senso logico si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il «punto pregiudiziale», mentre la pregiudizialità tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la «questione pregiudiziale».
Dunque, la pregiudizialità di cui all'art. 295 citato, ossia intesa in senso tecnico- giuridico, è determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro
(dipendente).
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza del 2004, hanno, inoltre, precisato che poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l'art. 295 cod. proc. civ. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio.
Sulla scorta di siffatte premesse, la Corte di Cassazione, investita di un regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. pronunciata sul presupposto che pendesse innanzi al Tribunale delle
Imprese il contenzioso sulla nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale, ha avuto modo di precisare che, in tale ipotesi, il rapporto di pregiudizialità sussiste solo in senso logico, in quanto nell'altro giudizio si controverte sul rapporto giuridico dal quale pagina 15 di 40 nasce l'effetto dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(fideiussione e dedotta sua nullità rispetto al pagamento del credito derivante dalla stessa fideiussione), e i rapporti giuridici sostanziali oggetto dei due giudizi non sono affatto distinti ed autonomi, nel senso precisato, sicché non può trovare applicazione la sospensione di cui all'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n.
11634/2020).
Né, in senso contrario, milita – come sostenuto dagli opponenti – il successivo arresto giurisprudenziale n. 22305/2024.
Con siffatta pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito, richiamando suoi precedenti (Cass. n. 15454/2015; Cass. n. 19738/2017; Cass. n.
8693/2022), che, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al Tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio ed ha aggiunto che in questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all'istituto della sospensione (art. 295 c.p.c.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.
La pronuncia in questione richiamata da parte opponente, quindi, si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. solo ove ne sussistano le condizioni, le quali dovranno – per l'appunto – essere valutate in base ai principi espressi in tema di sospensione necessaria.
D'altra parte, anche prescindendo dalla delimitazione del campo di applicabilità dell'art. 295 c.p.c. alla pregiudizialità tecnico-giuridica, non ricorrono comunque i presupposti per la sospensione del presente giudizio.
L'art. 295 c.p.c. chiarisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
La sospensione necessaria prevista dalla norma in esame presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione pagina 16 di 40 ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (Cass. n. 18082/2020).
D'altro canto, diversamente opinando, una parte processuale che abbia mancato di allegare e provare taluni fatti in un determinato giudizio nei termini previsti dalla legge potrebbe surrettiziamente eludere le decadenze proprio avviando un nuovo e separato giudizio per poi qualificarlo come “pregiudiziale”, ovvero potrebbe semplicemente, in questo modo, ritardare la definizione del procedimento “pregiudicato”.
E pare proprio quanto è avvenuto nel caso di specie: gli opponenti, infatti, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per contrarietà alle norme anticoncorrenziali poiché conformi ai modelli ABI solo dopo la cristallizzazione del thema decidendum ac probandum, ovvero solo dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il giudizio avviato dinanzi al Tribunale di Roma, dunque, pare costituire esattamente uno stratagemma volto a rimettere in gioco tale questione giuridica;
questione che, tuttavia, rientra nel thema decidendum del presente giudizio in quanto la questione di nullità è stata posta anche nel presente giudizio e sarà, pertanto, oggetto di decisione.
3. Sulla violazione dell'art. 117 TUB per omessa pattuizione scritta del tasso di interesse e delle spese applicate al rapporto di conto corrente ordinario e al conto corrente anticipi SBF
Gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, nonché l'addebito di spese non oggetto di pattuizione tra le parti, tanto con riferimento al conto corrente ordinario n. 12/553, quanto al conto corrente anticipi SBF collegato.
La censura è infondata.
Dalla documentazione contrattuale in atti, emerge chiaramente come vi sia stata un'espressa indicazione tanto nel contratto di conto corrente ordinario stipulato pagina 17 di 40 in data 3/05/2010, quanto nel contratto di sconto/anticipazione SBF del
5/05/2010 dei tassi di interessi applicati al rapporto (cfr. doc. 4 e doc. 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Parimenti infondata è anche la doglianza circa l'addebito di spese non pattuite.
Innanzitutto, va osservato come la doglianza si appalesi solo genericamente formulata, non avendo parte attrice, nemmeno nella perizia di parte depositata, indicato quali spese addebitate non sono state oggetto di pattuizione scritta.
In secondo luogo e in difetto di specificazione da parte attrice in ordine alle spese non pattuite, non può fare a meno di rilevarsi come nel contratto di conto corrente e nel contratto di sconto/anticipazione SBF sono in realtà state espressamente indicate le spese applicate al rapporto.
4. Sulla nullità del contratto monofirma
Parte attrice lamenta la nullità del contratto di apertura di conto corrente e del contratto di sconto/anticipi SBF, nonché del contratto del 30/12/2013 per violazione dell'art. 117 TUB, non essendo stati i contratti in questione sottoscritti dalla banca convenuta.
L'eccezione è destituita di ogni fondamento.
Si deve, infatti, tener conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il requisito della forma scritta di cui all'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata” (cfr. Cassazione civile sez. I,
02/04/2021, n.9196).
D'altra parte, parte attrice non ha lamentato la mancata consegna dei contratti, appuntando la propria difesa sul difetto di sottoscrizione, sicché l'eccezione di nullità è evidentemente infondata.
Destituita di fondamento è anche la doglianza in punto di omessa doppia sottoscrizione della clausola anatocistica e delle ulteriori non meglio precisate clausole vessatorie previste nel contratto del 30/12/2013.
Dalla documentazione contrattuale prodotta in atti, risulta che, a pag. 10 del contratto in questione, la società debitrice abbia specificamente approvato per pagina 18 di 40 iscritto la clausola anatocistica di cui all'art. 4 comma 2 e 3 del contratto stesso e le ulteriori clausole vessatorie ivi previste.
5. Sulla mancata indicazione del TAEG/ISC
Parte attrice lamenta anche la mancata indicazione, nel contratto di conto corrente, del TAEG.
In punto di diritto, l'obbligo di indicare il TAEG/ISC è stato previsto dalla delibera del CICR n. 286 del 4 Marzo 2003 che, all'art. 9 comma 2, stabilisce che: “la
Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
La delibera del Cicr del 4 Marzo 2003 ha modificato anche la circolare della
Banca d'Italia n. 229 del 21 Aprile 1999, stabilendo, al paragrafo 9 della II sezione
“pubblicità e informazione precontrattuale”) del nuovo titolo X denominato
“trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, che il contratto e il documento di sintesi riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 Marzo 2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti.
Il predetto titolo X delle Istruzioni di Vigilanza (circolare n. 229 del 21 Aprile
1999) è poi confluito nell'autonoma disciplina sulla trasparenza bancaria di cui alla circolare della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 ove la disciplina dell'indicatore sintetico di costo è collocata al paragrafo 8 della II sezione, con estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio.
La predetta disposizione prevede espressamente che il TAEG/ISC è riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi, essendo previsto che: “il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo
pagina 19 di 40 denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del Cicr del 4 Marzo
2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti;
aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito ai consumatori (...) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”.
Ne discende che la doglianza sulla mancata indicazione dell' in Pt_5 relazione al contratto di conto corrente è già solo per questo infondata, atteso che non rientra il contratto di conto corrente tra le operazioni per le quali è richiesta –
a fini di trasparenza – l'indicazione del TAEG/ISC.
Ad ogni modo, va detto che, alla stregua del quadro normativo appena delineato, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB secondo cui
“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Par Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Secondo la prevalente giurisprudenza, l' non determina alcuna Pt_5 condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del credito (cfr. ex multis,
Tribunale di Roma, 11 luglio 2019, Corte di Appello di Torino, 5 maggio 2020).
pagina 20 di 40 L'erronea indicazione dell' non determina una maggiore onerosità della Pt_5 concessione di credito, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ne consegue che l'omessa indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, del TAEG/ISC non comporta la sanzione della nullità di cui all'art. 117 comma 6
TUB, né quindi risulta applicabile il successivo comma 7 che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597, Rv.
666991).
Sotto altro profilo, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 125 bis TUB che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC.
La predetta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice.
Nella specie, non vi è dubbio che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dalla società quindi, da persona giuridica per scopi inerenti Controparte_17 all'attività imprenditoriale esercitata.
6. Sull'anatocismo
6.1. Parte attrice assume che la banca abbia illegittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi, violando la delibera del Cicr del 2000 che prevede pagina 21 di 40 la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e degli interessi creditori, stante l'asimmetria tra la capitalizzazione del tasso creditore rispetto a quello debitore nel contratto di conto corrente ordinario del 3/05/2010, rimanendo il primo sostanzialmente invariato se rapportato in termini annuali, a differenza del secondo che invece cresce sensibilmente.
Nella comparsa conclusionale, gli opponenti hanno meglio specificato la doglianza lamentando che l'indicazione in misura coincidente o sostanzialmente coincidente del tan e del tae evidenzia l'assenza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
La doglianza è infondata.
Il contratto di conto corrente del 3/05/2010 indica un tan diverso dal tae, atteso che in relazione al tasso creditore, è riportato un tan dello 0,625000% e un tae dello 0,62546%, mentre, in relazione al tasso debitore, un tan dell'11,25000% e un tae del 12,27794%.
È, allora, evidente come risulti la capitalizzazione tanto dell'interesse creditore quanto dell'interesse debitore.
D'altra parte, la giurisprudenza richiamata dagli opponenti nella comparsa conclusionale, si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella di specie, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che costituisce violazione dell'art. 6 della delibera del Cicr, in materia di trasparenza contrattuale, l'omessa indicazione della capitalizzazione infrannuale del tasso creditore che si apprezza in ragione della coincidenza del tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo (Cass. Sez. 6, 10/02/2022, n. 4321, Rv. 664127:
“La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”).
pagina 22 di 40 Nel caso in esame, come visto, non sussiste coincidenza tra tan e tae né con riguardo all'interesse creditore né con riguardo all'interesse debitore, per cui non può che concludersi per l'infondatezza della doglianza.
Né potrebbe validamente sostenersi che difetti il requisito della reciprocità della capitalizzazione degli interessi perché la capitalizzazione degli interessi debitori si apprezza in maniera più sensibile rispetto alla capitalizzazione degli interessi creditori.
Ciò, ovviamente, dipende dalla diversa misura dei tassi debitori e creditori pattuiti che, evidentemente, determina un aumento del tasso effettivo annuo per gli interessi debitori più elevato dell'aumento del tasso effettivo annuo per gli interessi creditori.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento”
(cfr. Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11014, Rv. 671104).
6.2. E', invece, fondata la doglianza circa l'illegittima applicazione della capitalizzazione per il periodo successivo al 1/01/2014 sino alla chiusura del rapporto di conto corrente.
Questo giudice aderisce all'indirizzo espresso da quella giurisprudenza che ritiene nulle le clausole anatocistiche per il periodo compreso tra il 1/01/2014 e il
31/12/2016, come da quesito formulato al consulente tecnico.
In proposito, va detto che l'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 629, della l.
n. 147 del 27/12/2013, di modifica all'art. 120 TUB, porta a ritenere che gli istituti di credito debbano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza attendere alcuna delibera CICR, che in parte qua – trattandosi di norma subordinata – non potrebbe derogare all'univoco precetto legislativo (cfr. ex plurimis, Tribunale di Perugia, sentenza n. 29 del 2023; Tribunale di Roma sez.
XVI, 08/09/2017, n.16785; Arbitro bancario finanziario sez. collegio di pagina 23 di 40 coordinamento, 08/10/2015, n.7854; Tribunale di Milano sez. VI, 29/07/2015;
Tribunale di Biella, 07/07/2015; Tribunale di Milano sez. VI, 03/04/2015;
Tribunale di Milano, 25/03/2015).
Ed infatti, l'art. 120 TUB come modificato dalla legge n. 147 del 27/12/2013 dispone(va) che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La disposizione, quindi, reintroduce un espresso divieto di capitalizzazione (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”) che, letto in collegamento col successivo periodo della norma, in virtù del quale “gli interessi capitalizzati vanno calcolati '(...) esclusivamente sulla sorte capitale” e con la rubrica del predetto articolo 1, comma 629 che recita “divieto di anatocismo bancario”, porta a riconoscerne la natura immediatamente precettiva.
D'altra parte, a corroborare tale conclusione depone, altresì, l'analisi della ratio legis e della volontà del Legislatore.
Da un lato, nella relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera si afferma espressamente che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo (Camera dei Deputati, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge 27 dicembre
2013, n. 147, Schede di lettura, 31 gennaio 2014, Vol. II, pag. 990) e, dall'altro,
l'art. 31 d.l. n. 91/2014, che aveva ripristinato l'anatocismo bancario, non è stato convertito in legge.
Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che detta norma sia incompleta con riferimento ai tempi ed alle modalità di pagamento degli interessi maturati e scaduti e necessiti, perciò, della delibera del Cicr per la definizione di tali aspetti, ciò potrebbe venire in rilievo solo per escludere l'immediata applicazione della legge nuova, ma non anche per sostenere la mancata immediata abrogazione pagina 24 di 40 della preesistente riserva bancaria, la quale, si ribadisce, è chiara ed espressa, stante l'assenza di una disciplina transitoria.
In altri termini, anche volendo ipotizzare un'efficacia differita degli aspetti operativi e contabili dell'art. 120, comma 2, TUB introdotto con l'art. 1, comma
629, L. n. 147/2013, ciò non escluderebbe, comunque, l'intervenuta immediata abrogazione della disciplina previgente (id est, di quella regolata dal precedente art. 120 TUB e dalla delibera Cicr del 09/02/2000), per cui la materia dell'anatocismo bancario sarebbe regolata medio tempore dal sistema generale, imperniato sui dettami dell'art. 1283 c.c.
Né, in senso opposto a quanto appena osservato e, cioè, per sostenere la mancata immediata abrogazione della previgente disciplina, depone l'art 161, comma 5,
TUB ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
La predetta norma ha una portata circoscritta che, per ratio e collocazione sistematica nell'ambito del TUB, è limitata a disciplinare il solo passaggio tra la disciplina introdotta dal TUB nel 1993 e l'abrogazione delle norme precedenti (cfr. in questi termini, Trib. Benevento, sez. II, 15 marzo 2023 n. 682).
D'altra parte, di questo avviso è anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. Civ., Sez. I, 30/07/2024, n.
21344, Rv. 671966).
Il CTU, nel proprio elaborato, si è attenuto ai criteri appena indicati ed ha, quindi, proceduto allo scomputo di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici per l'importo di euro 7.381,26, ricalcolando il saldo del conto corrente al 30/06/2015 in euro 66.378,65 a debito del correntista.
7. Sull'usura
pagina 25 di 40 7.1. Parte attrice ha eccepito anche l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di sconto anticipazioni SBF, essendo stato convenuto un tasso debitore pari all'8,375%, a fronte di un tasso soglia vigente del 5,670%.
L'eccezione di usurarietà del tasso di interesse pattuito muove dal presupposto che, ai fini del calcolo del TEG, la commissione di massimo scoperto debba essere conteggiata tra i costi connessi all'erogazione del credito e che, pertanto, non possono essere tenute in considerazione le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, dovendosi utilizzare, ai fini del calcolo dell'usura, la diversa formula: TEG = competenze (tra cui includere gli interessi, le spese e le CMS) x
365/ numeri (cfr. pag. 5 e 6 della relazione tecnica di parte prodotta, in allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo da parte opponente).
La formula utilizzata dagli opponenti per sostenere l'usurarietà dei tassi pattuiti al contratto di sconto/anticipazioni SBF è errata in quanto non conforme alla formula predisposta dalla Banca d'Italia.
Sul punto, è necessario premettere che per il calcolo dell'usura è necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, posto che altrimenti si andrebbero a confrontare grandezze non omogenee, essendo il tasso soglia calcolato con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre il tasso effettivo con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato.
Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può "dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n.
108/1996 - che le "rilevazioni" compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG" (cfr. Cass. Civ., n. 20464/2020).
Nel caso di specie, dunque, il calcolo proposto dal perito di parte non può essere preso in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse.
Ed infatti, tenendo conto delle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 – applicabili ratione temporis -, per le operazioni di cui alle categorie Cat. 1, Cat. 2,
Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving), la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
pagina 26 di 40 TEG = interessi x 36.500/numeri debitori + oneri su base annua x
100/accordato, dove:
- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.
Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al punto B4.
Al punto C4 delle predette Istruzioni, poi, viene specificato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
pagina 27 di 40 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse.
Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.
Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
pagina 28 di 40 b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Ciò posto, è allora evidente come l'eccezione di usurarietà formulata da parte opponente si appalesi già solo per questo motivo infondata, atteso che il controllo di usurarietà è stato effettuato mediante l'utilizzo di una formula non conforme a quella elaborata dalla Banca d'Italia per la rilevazione della soglia-usura.
Ad ogni modo, va detto che sul punto è stata comunque svolta CTU.
Il consulente dell'ufficio, dott. , ha verificato come, in relazione al Persona_2 contratto di sconto/anticipazioni SBF non siano stati pattuiti interessi superiori alla soglia usuraria (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale depositato in data
28/04/2020).
7.1.2. Il CTU ha verificato l'usurarietà del tasso di interesse pattuito anche con riferimento al contratto di affidamento mediante sconto/anticipazione SBF del
30/12/2013, non ravvisando alcun superamento del tasso soglia.
Il CTP degli opponenti ha, tuttavia, osservato come il tasso pattuito del 10,75%, unitamente alla commissione trimestrale sul fido accordato dello 0,5% (pari al
2,00% annuo) determina un tasso di interesse nominale annuo del 12,75% a cui corrisponde un tasso effettivo comprensivo della capitalizzazione del 13,3726%, superiore alla soglia usura del 6,420%.
pagina 29 di 40 Le osservazioni del CTP non meritano di essere condivise.
Come osservato dal CTU, infatti, le parti hanno pattuito un tasso massimo debitore pari al 10,75%, da intendersi comprensivo anche della commissione trimestrale sull'accordato.
D'altra parte, non potrebbe essere diversamente, atteso che il tasso di interesse tanto per utilizzo entro fido quanto per utilizzo oltre il fido è stato individuato nella minor misura del 6,25%, il che lascia evidentemente intendere che è quest'ultimo tasso a dover essere preso a riferimento per la verifica dell'usura, con aggiunta, secondo la formula della Banca d'Italia, delle ulteriori spese connesse all'erogazione del credito, tra cui anche la commissione trimestrale sull'accordato.
In difetto, allora, di evidenze che il costo del credito relativo al contratto di sconto/anticipi SBF del 2013 – il quale evidentemente non può essere individuato sommando al tasso massimo debitore del 10,75% l'importo annuo per la commissione trimestrale sull'accordato per le ragioni già ampiamente espresse nel paragrafo precedente, essendo necessario l'utilizzo della formula della Banca
d'Italia – non può che ritenersi indimostrato che il tasso effettivo globale pattuito
è superiore a quanto indicato in contratto, ovvero al 10,75%.
Il predetto tasso, poi, non risulta superiore al tasso soglia individuato dalla Banca
d'Italia per la categoria anticipi e sconti commerciali del trimestre in cui è stato stipulato il contratto in questione (IV trimestre 2013), pari al 10,9%, avendo, quindi, errato gli opponenti a prendere come riferimento il tasso soglia per la categoria anticipi e sconti commerciali del II trimestre 2010, utilizzabile invece solo per la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di sconto/anticipazioni SBF del 5/10/2010.
7.2. Parte attrice ha, altresì, lamentato l'usura sopravvenuta dei tassi di interessi applicati al predetto rapporto di sconto/anticipazioni SBF nel IV trimestre 2010, nel II e nel IV trimestre 2013 e, infine, nel I trimestre 2014.
In punto di diritto, va detto che l'usura nel corso del rapporto può ravvisarsi soltanto per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Come evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite,
l'usura deve essere vagliata al momento della pattuizione del tasso di interesse e pagina 30 di 40 non può essere l'effetto di un abbassamento della soglia dell'usura nel corso del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 24675/2017, cit.).
Nell'ipotesi in cui, quindi, l'istituto di credito provveda a modificare i tassi debitori e per effetto di tale modifica si riscontri l'usurarietà dei tassi di interesse, ricorre sempre un'ipotesi di usura originaria, non sopravvenuta, poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso soglia, ma è usurario ab origine rispetto al suddetto tasso soglia.
Costituisce, tuttavia, onere del correntista indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche la data della pattuizione di quel tasso e, dunque, specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo a fronte di tale specifica allegazione è possibile il rispetto, da un lato, del principio dispositivo e, dall'altro, del diritto di difesa della controparte.
Se, infatti, fosse sufficiente per il correntista addurre la natura usuraria degli interessi nel corso del rapporto, senza altrimenti argomentare in ordine a quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione del tasso di interesse ritenuto usurario, non sarebbe possibile né per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il decreto ministeriale da applicarsi ratione temporis, né per la controparte difendersi adeguatamente sull'usurarietà del tasso di interesse.
D'altra parte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.
19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame.
pagina 31 di 40 Né potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione la rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà del tasso.
Il rilievo d'ufficio, infatti, costituisce una valutazione di diritto che il giudice opera sulla base di un fatto già compiutamente allegato, non essendo comunque consentito al giudice, in ossequio al principio dispositivo, rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Nel caso di specie, parte opponente non ha allegato che, nei periodi individuati,
l'usurarietà del tasso è dipesa da una modifica delle condizioni contrattuali originarie, denunciando in realtà un'usura sopravvenuta che altro non è che l'effetto di un mero abbassamento delle soglie d'usura nel corso del rapporto.
7.3. Parte opponente ha anche lamentato l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di sconto/anticipazione del 5/05/2010, sull'assunto che il tasso di mora è dato dalla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo del 4,215% con la maggiorazione del 5,625%, per un ammontare complessivo del 9,75%, pertanto superiore al tasso soglia del 6,420%.
L'eccezione è infondata.
Come osservato dal CTU, la banca non ha applicato interessi moratori.
Gli opponenti hanno formulato l'eccezione di nullità della clausola che prevede interessi moratori con il fine di veder ridotto il proprio credito in ragione dello scomputo di quanto indebitamente versato a titolo di interessi moratori illegittimamente applicati.
Tuttavia, se come è emerso, alcun addebito per interessi moratori è stato applicato dalla banca, a prescindere dalla validità o meno della clausola – di cui, nella specie, è stata eccepita l'invalidità al solo fine di ottenere una rideterminazione del credito ingiunto a seguito della revoca dei rapporti contrattuali intrattenuti con l'istituto di credito -, è chiaro che non vi è alcun ricalcolo da svolgere, nemmeno nella misura degli interessi corrispettivi come insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. S.U. n. 19597 del 2020).
Ed infatti, la predetta pronuncia ha avuto modo di chiarire che, se il finanziato intenda agire prima dell'inadempimento, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del pagina 32 di 40 patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.
Ove, invece, come nel caso di specie, il finanziato abbia agito dopo l'inadempimento – essendogli stati revocati gli affidamenti e chiesto il pagamento del saldo dovuto –, si dovrà verificare se il tasso moratorio effettivamente applicato, come previsto in contratto, sia sopra soglia, atteso che, ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto-soglia, esso sarà dovuto.
È allora evidente come, secondo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, vale il tasso di mora in concreto applicato ai fini della verifica dell'usura e ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, con la conseguenza – chiara – che, se alcun tasso di mora è stato applicato, alcun ricalcolo è eseguibile.
7.4. Da ultimo, va esaminata anche la doglianza formulata da parte opponente in punto di usura soggettiva.
Sul punto, l'art. 644 c. 3 c.p. recita: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
La norma trova applicazione anche in ambito civilistico sulla base dell'art. 1815 c.
2 c.c. che stabilisce genericamente che la clausola di pattuizione di interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi.
Detta norma non contiene una definizione di usura, sicché per essa deve farsi riferimento all'art. 644 c.p., che prevede, accanto all'usura oggettiva valutata in base ai decreti ministeriali trimestrali emessi dal Ministero del Tesoro, anche l'usura soggettiva che opera a prescindere dalla violazione del tasso soglia in presenza di determinate condizioni.
Le condizioni perché sussista l'usura soggettiva sono:
- la sproporzione tra il tasso pattuito, ancorché inferiore al tasso-soglia, e il tasso medio praticato per operazioni similari;
- la situazione di difficoltà economica o finanziaria del debitore;
pagina 33 di 40 - la consapevolezza da parte dell'istituto di credito di tale difficoltà economica o finanziaria (cfr. Tribunale Torino sez. I, 05/10/2021, n.4473;
Trib. Ferrara sentenza n. 372/2019 e Corte D'Appello di Milano, sentenza n. 1001/2017, nonché Cassazione penale, sez. II, sentenza 07/05/2014 n°
18778).
Nella sentenza della Cassazione penale sez. II, n° 18778 del 7/05/2014, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che il dolo generico del reato consiste nella "coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, inclusa la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità".
Da tale definizione si ricava all'evidenza che anche la fattispecie di usura c.d. soggettiva non può essere altro che un'usura "originaria", ossia deve sussistere al momento della conclusione del contratto, perché già in quel momento il mutuante deve rappresentarsi e volere la concessione di un prestito con interessi sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro e ben conoscendo la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.
Viceversa, per stessa deduzione degli opponenti, nel caso di specie, l'usura soggettiva si sarebbe verificata, nel corso dei rapporti e, più precisamente, nel III trimestre del 2011 relativamente al contratto di conto corrente ordinario, nel III trimestre del 2010, nel III e IV trimestre del 2011, in tutti i trimestri del 2012, nonché nel I e III trimestre del 2013 relativamente al rapporto di sconto/anticipazione SBF.
La parte non ha, quindi, né allegato, né provato che già in origine, per effetto della pattuizione dei contratti e dei relativi interessi, si sia determinata una sproporzione tra le prestazioni delle parti, con approfittamento da parte della banca delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria del debitore.
Anche siffatta eccezione deve quindi dirsi destituita di fondamento e va respinta.
8. Sulla nullità delle fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI
pagina 34 di 40 La questione di nullità prospettata dai fideiussori è infondata.
Innanzitutto, va osservato come non risulta tempestivamente prodotto agli atti del giudizio il provvedimento della Banca d'Italia che ha dichiarato talune clausole dello schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale.
Il provvedimento in questione, infatti, risulta prodotto soltanto una volta cristallizzato il thema decidendum ac probandum, ovvero dopo il deposito della seconda memoria istruttoria, termine ultimo per le produzioni documentali a prova diretta.
Grava, però, sull'opponente che eccepisce la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI l'onere di produrre il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2005.
Infatti, trattandosi di un provvedimento amministrativo di un'autorità indipendente, non trova applicazione il principio iura novit curia in quanto privo di carattere normativo (cfr. Corte d'App. Perugia sentenza n. 598/2021; Tribunale
Bari sez. IV, 24/01/2022, n.258; Tribunale di Terni, 06/05/2022 n. 383).
In assenza, allora, della tempestiva produzione del provvedimento della Banca
d'Italia, non risultano sufficientemente provati i fatti costitutivi dell'eccepita nullità.
Ma anche prescindendo dal predetto rilievo, l'eccezione di nullità proposta non determinerebbe l'auspicata liberazione dei fideiussori dalla garanzia, come invocato dagli opponenti.
È principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507).
pagina 35 di 40 A norma dell'art. 1419 c.c., infatti, la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto solo ove sia dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso lo stesso senza quella parte colpita da nullità.
In altri termini, atteso che la nullità è richiamata come attinente a singole clausole (con riferimento al dedotto provvedimento della Banca d'Italia), per vero, per farne discendere la nullità dell'intera fideiussione, l'eccepente avrebbe dovuto dimostrare che, senza le predette clausole, non avrebbe stipulato la fideiussione.
Ebbene, nel caso di specie, nulla è dedotto né tantomeno provato in ordine a tale circostanza, risultando con tutta evidenza la volontà di prestare la fideiussione.
È ragionevole, invero, ritenere che i fideiussori, in quanto soci della società debitrice principale, avrebbero comunque prestato la garanzia fideiussoria, anche senza le predette clausole, essendo soci della società debitrice principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al rapporto bancario.
Anzi, è ragionevole sostenere che, trattandosi di clausole peggiorative della posizione dei fideiussori, l'esclusione delle stesse avrebbe a maggior ragione indotto i fideiussori a sottoscrivere la garanzia.
D'altro lato, è evidente che anche l'istituto di credito ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole a lui favorevoli, tenuto conto che l'alternativa sarebbe il venir meno della fideiussione, con conseguente minore garanzia per i propri crediti.
Fermo quanto ora premesso, pur ritenendo la nullità delle singole clausole che ripropongono il modello ABI ai sensi del 1419 cod. civ., l'effetto liberatorio auspicato dagli opponenti sarebbe conseguibile soltanto mediante la sostituzione automatica della clausola ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore agito nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi dalla proposizione delle istanze contro il debitore principale.
Deve, tuttavia, osservarsi che trattandosi di una decadenza l'eccepente avrebbe dovuto rilevare la questione sin dal primo scritto difensivo e, in particolare, trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, nella citazione in opposizione: infatti, come noto, nel procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente il convenuto sostanziale sulla domanda formulata dal ricorrente per pagina 36 di 40 decreto poi opposto, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio fin dall'atto di citazione, altrimenti rimanendo lui precluse.
In questo senso si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Cass. Civ.,
Sez. III, 13/01/2025, n. 835, Rv. 673736).
Ne deriva che la posta questione di nullità delle fideiussioni deve dirsi senz'altro infondata e comunque non sarebbe utile ai fideiussori per conseguire la domandata liberazione, non essendo stata tempestivamente eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c. in connessione a siffatto motivo di nullità.
9. Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda di condanna dell'istituto di credito a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi interbancari a danno dei fideiussori, nonché la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti nel caso di intervenuta segnalazione alla Centrale Rischi, così come la domanda di risarcimento del danno per l'intervenuta iscrizione ipotecaria non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sicché si intendono rinunciate.
10. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio vede, in ragione dell'accoglimento della questione di nullità della clausola anatocistica per il periodo successivo al 01/01/2014, la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente condanna degli opponenti, respinte le ulteriori eccezioni dai medesimi proposte, al pagamento della minor somma di euro
66.378,65 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto dell'esiguo valore del credito accertato come non dovuto, si ritiene equo e congruo compensare le spese di lite nella misura di 1/5, residuando i restanti 4/5 a carico di parte opponente.
Tenuto conto dell'intervento in causa della cessionaria del credito a seguito del deposito delle memorie istruttorie, si ritiene di liquidare in favore dell'intervenuto pagina 37 di 40 la sola fase decisoria, essendosi il cessionario con l'atto di costituzione riportato a tutte le deduzioni della cedente e non avendo nominato un CTP nello svolgimento delle operazioni peritali.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del decisum, con la sola precisazione che in relazione alla banca convenuta si procederà alla liquidazione delle spese di lite mediante applicazione della riduzione massima stante la prossimità del valore del credito al limite minimo dello scaglione corrispondente, mentre in relazione al cessionario si procederà alla liquidazione delle spese di lite mediante applicazione della riduzione massima, attesa tanto la prossimità del valore del credito al limite minimo dello scaglione corrispondente, quanto il pregio dell'attività difensiva prestata.
Quanto, invece, al regolamento delle spese di lite tra la banca e il cessionario da Co un lato e il fallimento dall'altro, nonché tra la Parte_4 banca e il cessionario da un lato e il Controparte_18 dall'altro, si ritiene equo e congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, atteso che l'intervenuta improcedibilità della domanda creditoria è dipesa da un fatto – il fallimento – indipendente dalla volontà del creditore.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura di 4/5, restando il residuo quinto in capo alla banca convenuta e per essa alla cessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2097/2015;
- Dichiara improcedibile la domanda di pagamento avanzata da
[...]
nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_19
pagina 38 di 40 - Dichiara improcedibile la domanda di pagamento avanzata da
[...]
nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_18
- Condanna e - quest'ultima nei limiti Parte_1 Parte_2 della minor somma di euro 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo – al pagamento nei confronti di
[...]
e per essa della Controparte_1 cessionaria e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4 della somma di euro 66.378,65 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite nei confronti di Controparte_1
nella misura di 4/5 che liquida in euro
[...]
7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa il residuo quinto tra le parti;
- Condanna e al pagamento nei Parte_1 Parte_2 confronti di e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4 nella misura di 4/5 che liquida in euro 2.127,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
- Compensa il residuo quinto tra le parti;
- Compensa le spese di lite tra Controparte_1
e
[...] Controparte_20
;
[...]
- Compensa le spese di lite tra Controparte_1
e ;
[...] Controparte_21
- Compensa le spese di lite tra e per essa la Controparte_3 mandataria e;
CP_4 Controparte_20
- Compensa le spese di lite tra e per essa la Controparte_3 mandataria e;
CP_4 Controparte_21
- Pone le spese di CTU a carico di e Parte_1 Parte_2 nella misura di 4/5, ponendo il residuo quinto a carico di – CP_1
pagina 39 di 40 e per essa di Controparte_1
e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
Così deciso in Perugia, il 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 7612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di conto corrente”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/12/1960, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Perugia, il 18/01/1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Laura Ficola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luisa Gambelunghe, in
Perugia, Via XX Settembre n. 96, come da procura a margine del ricorso ex art. 303 c.p.c.,
Opponenti in riassunzione
e
Controparte_1
, (C.F. già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G.B. Pontani n. 14, come da delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione dell'08/01/2021
Opposta in riassunzione
pagina 1 di 40 e
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore Dott. CP_4 P.IVA_3
, in virtù di procura a rogito Dott. Notaio in CP_5 Persona_1
Velletri, del 19/10/2022 (Rep. n. n. 77770 - Racc. n. 29100), registrata il
19/10/2022 in Velletri al n. 2766 - Serie 1/T, conferita dal Presidente del C.d.A. di Dott. in forza dei poteri lui conferiti CP_4 Controparte_6 dall'art. 22 del vigente statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Malizia, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del medesimo, come da procura alle liti rilasciata su separato foglio in calce all'atto di intervento
Intervenuta
e nei confronti di
(P.I. , in persona del Curatore Controparte_7 P.IVA_4
p.t.
Opponente contumace in riassunzione
nonché nella causa civile iscritta al N. 7631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”
Tra
Parte_3
(P.I. , in persona del Curatore p.t.
[...] P.IVA_5
Opponente contumace in riassunzione
e
Controparte_1
, (C.F. già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 10, come da delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta in riassunzione
e
pagina 2 di 40 (C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore Dott. CP_4 P.IVA_3
, in virtù di procura a rogito Dott. Notaio in CP_5 Persona_1
Velletri, del 19/10/2022 (Rep. n. n. 77770 - Racc. n. 29100), registrata il
19/10/2022 in Velletri al n. 2766 - Serie 1/T, conferita dal Presidente del C.d.A. di Dott. in forza dei poteri lui conferiti CP_4 Controparte_6 dall'art. 22 del vigente statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Malizia, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del medesimo, come da procura alle liti rilasciata su separato foglio in calce all'atto di intervento
Intervenuta in riassunzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Il giudizio rubricato al R.G. n. 7612/2015
e in qualità di fideiussori, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di debitore principale, hanno proposto Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2097/2015 emesso dall'intestato Tribunale il
01/10/2015 in favore di Controparte_2
(ora, ), Controparte_1 notificato in data 03/10/2015, con cui veniva loro ingiunto, in solido con il fideiussore e in concordato preventivo, il Parte_3 pagamento dell'importo di euro 72.024,19, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 12/553 collegato a conto anticipo S.B.F.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente, sulla base di perizia tecnica versata in atti, ha lamentato, quanto al rapporto di conto corrente ordinario n.
12/553:
- l'illegittima applicazione di interessi non validamente pattuiti nel periodo compreso tra il II e il IV trimestre 2010;
- l'usura soggettiva nel III trimestre 2011;
- l'illegittima applicazione di spese non validamente pattuite tra il III e il IV trimestre 2011, e in tutti i trimestri del 2012 e del 2013;
pagina 3 di 40 - l'applicazione di interessi anatocistici dal I trimestre 2014 sino al II trimestre 2015.
In relazione al rapporto di conto anticipi S.B.F. collegato al predetto conto corrente n. 12/553, parte opponente ha lamentato:
- l'illegittima applicazione di interessi non validamente pattuiti nel periodo tra il II e il IV trimestre 2010;
- l'applicazione di interessi ab origine superiori al tasso soglia – essendo convenuto un tasso debitore pari all'8,375%, a fronte di un tasso soglia vigente del 5,670%;
- l'applicazione di interessi usurari nel IV trimestre del 2010, nel II e IV trimestre del 2013, e nel I trimestre del 2014;
- l'usura soggettiva nel III trimestre del 2010, nel III e IV trimestre del 2011, in tutti i trimestri del 2012, nonché nel I e III trimestre del 2013;
- l'applicazione di spese non validamente pattuite, quanto al I trimestre
2014.
Quanto alla posizione dei fideiussori, parte opponente ha proposto l'exceptio doli generalis, sull'assunto dell'illegittimità del comportamento della banca per aver richiesto il pagamento del saldo nonostante fosse incorsa nella violazione della normativa antiusura e avesse illegittimamente applicato interessi anatocistici, oltre che addebitato interessi al tasso ultralegale e spese non validamente pattuite.
Gli opponenti hanno quindi domandato, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la revoca del decreto ingiuntivo, e la rideterminazione del credito epurato delle appostazioni illegittimamente addebitate dalla banca, con condanna dell'istituto di credito a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi interbancari a danno della società e dei fideiussori, domandando, in caso contrario, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio il Controparte_8
, la quale ha preliminarmente chiesto la riunione al presente
[...] giudizio di quello rubricato al n. 7631/2015 R.G. promosso dall'ulteriore garante
. Controparte_9
pagina 4 di 40 La banca convenuta ha poi eccepito la decadenza degli attori ex art. 119 TUB e
1832 c.c. dal contestare le risultanze degli estratti conto, chiedendo che l'opposizione sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata.
Ha anche contestato la doglianza circa la violazione da parte della banca del disposto di cui all'art. 117 TUB, sostenendo che le parti avessero stipulato per iscritto, con la sottoscrizione del contratto di conto corrente del 3/05/2010, tutte le condizioni economiche applicate al rapporto e aggiungendo che anche le condizioni relative al conto anticipi SBF erano state stipulate per iscritto mediante la sottoscrizione del contratto del 5/05/2010 e che, per quanto non espressamente pattuito, valessero le condizioni di cui al rapporto di conto corrente ordinario.
Quanto alla doglianza circa l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la banca convenuta, dopo aver sostenuto di aver applicato la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione in ossequio a quanto stabilito nella delibera del
Cicr del 2000, ha contestato che si debba procedere a scomputare quanto addebitato a titolo di capitalizzazione per il periodo successivo al 01/01/2014, sull'assunto che la modifica legislativa all'art. 120 TUB, che ha sancito il divieto di anatocismo, non è immediatamente applicabile ma necessita dell'assunzione della delibera del Cicr.
In relazione, invece, alla lamentata usurarietà degli interessi, la banca convenuta ha contestato la formula per la rilevazione utilizzato dal perito di parte attrice in quanto difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia, assumendo che mediante l'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia non è ravvisabile alcun superamento del tasso soglia.
Ha contestato anche la lamentata usura soggettiva, sostenendo che parte attrice non avesse né allegato né dimostrato il requisito della sproporzione rispetto al capitale versato e al tasso medio praticato per operazioni dello stesso tipo e quello dello stato di difficoltà economica.
La banca convenuta, inoltre, ha contestato la doglianza in punto di illegittima applicazione di spese non pattuite, assumendo, da un lato, la genericità della doglianza e, dall'altro, la pattuizione scritta di tutti gli addebiti imputati alla società debitrice.
pagina 5 di 40 2) Il giudizio rubricato al R.G. n. 7631/2015
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2015, anche il fideiussore
[...]
e in concordato preventivo ha proposto opposizione al Parte_3 medesimo decreto ingiuntivo n. 2097/2015 del 01/10/2015.
A fondamento dell'opposizione, e in concordato Parte_3 preventivo, richiamando la perizia di parte versata in atti, ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi non validamente pattuiti e di interessi soggettivamente ed oggettivamente usurari, nonché l'applicazione indebita di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, in quanto non validamente pattuiti, per complessivi euro 26.198,56.
Ha, inoltre, lamentato la violazione del canone di buona fede da parte della banca, con conseguente inefficacia della fideiussione prestata dalla società garante e liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Ha pertanto domandato, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, usurarie e che prevedono la commissione di massimo scoperto relativamente al rapporto di conto corrente ordinario e di quello collegato anticipi SBF, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del saldo, nonché restituzione degli importi indebitamente incamerati, oltre alla declaratoria di inefficacia della fideiussione prestata.
Con comparsa del 09/05/2016, si è costituita nel giudizio N. 7631/2015 R.G.
, la Controparte_10 quale ha chiesto la riunione con la causa rubricata al R.G. N. 7612/2015 e ha contestato l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Nel merito, l'opposta ha sostenuto la decadenza della debitrice principale dalla facoltà di contestazione degli estratti-conto tempo per tempo inviati e il difetto di legittimazione dei fideiussori a contestare le risultanze degli estratti conto.
Ha poi lamentato la genericità dell'eccezione di usura soggettiva spiegata dall'opponente e l'infondatezza dell'eccezione di mancata pattuizione scritta degli interessi, ribadendo la piena legittimità degli importi addebitati.
pagina 6 di 40 All'udienza di comparizione delle parti del 01/06/2016, il giudice istruttore ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni in merito alla riunione con il procedimento n. 7612/2015, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Con ordinanza dell'08/06/2016, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza al
16/06/2016 dinanzi al Giudice assegnatario del procedimento n. 7612/2015.
3) I giudizi riuniti
All'udienza del 16/06/2016, riuniti i procedimenti, gli opponenti hanno eccepito la mancata pattuizione scritta del rapporto di conto corrente, avendo la banca versato in atti documentazione riportante la sola firma del correntista, hanno lamentato la nullità dei contratti per omessa indicazione del TAEG/ISC e hanno eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi sin dall'origine del rapporto per difetto di reciprocità, assumendo una disimmetria tra la capitalizzazione del tasso di interesse creditore e quello debitore.
Il precedente giudice istruttore, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ha disposto l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, il cui esito è stato negativo.
All'udienza del 02/03/2017, parte opponente ha rappresentato l'intervenuto fallimento della debitrice principale , dichiarato con Parte_4 sentenza del 14/11/2016 dal Tribunale di Spoleto versata in atti, nonché di e in concordato preventivo, dichiarato con sentenza Parte_3 del 01/12/2016 da questo Tribunale.
Il giudizio è stato interrotto.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 12/04/2017, e Parte_1 hanno riassunto il giudizio nei confronti di Parte_2 [...]
, la quale si è costituita Controparte_1 nel giudizio riassunto con comparsa depositata il 31/08/2017.
All'udienza del 13/09/2017, parte attrice ha eccepito, in relazione al rapporto di conto corrente anticipi SBF, l'usurarietà del tasso di interesse di mora, nonché la nullità del contratto del 30/12/2013 in quanto privo della sottoscrizione della banca, sostenendo anche la nullità della clausola anatocistica e delle clausole pagina 7 di 40 vessatorie ivi apposte per difetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e 1342
c.c.
Il precedente giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
Nella prima memoria di trattazione e istruttoria, parte opponente ha altresì domandato la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto ingiuntivo opposto, oltre la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti "nella misura non inferiore ad euro 30.000,00 ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.".
Depositate le ulteriori e rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 16/05/2019, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e per violazione dell'art. 2 della l.
287/1990, chiedendo di dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale delle imprese competente per territorio, identificato in quello avente sede in Roma.
Il precedente giudice istruttore ha concesso termini per dedurre sulla questione sollevata da parte opponente sino al 28/06/2019.
Nel frattempo, con atto di intervento depositato il 28/06/2019, è intervenuta in giudizio e per essa in qualità di Controparte_11 CP_12 cessionaria pro soluto del credito, la quale si è riportata a tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla cedente Controparte_1
, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in ordine a domande restitutorie e di condanna, in forza della previsione dell'art.
2.3 del contratto di cessione.
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza dell'08/11/2019, ha rinviato alla decisione del merito l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Perugia sulla domanda di nullità delle fideiussioni e ha disposto CTU tecnico-contabile.
Con istanza del 13/06/2023, gli opponenti hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando di aver instaurato autonomo giudizio in ordine alla nullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schema
ABI innanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese.
pagina 8 di 40 All'esito, all'udienza del 14/06/2023, mutata la persona del Giudice istruttore, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 30/10/2023, rilevata la mancata riassunzione della causa nei confronti della e della Controparte_13
la causa è stata rimessa in istruttoria ed Controparte_14
è stata ordinato a e di notificare il ricorso in Parte_1 Parte_2 riassunzione e la predetta ordinanza ai detti fallimenti.
La e la Controparte_13 [...]
nei cui confronti è stato regolarmente riassunto il Controparte_14 giudizio, non si sono costituiti nel giudizio riassunto, che è quindi proseguito nei confronti dei soli fideiussori.
All'udienza del 23/01/2024, è stata disposta integrazione alla C.T.U.
All'esito, all'udienza del 16/07/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- e come da foglio di precisazione delle Parte_1 Parte_2 conclusioni datato 12/07/2024, ovvero: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette IN VIA PREGIUDIZIALE sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi espressi nell'istanza ex art. 295 c.p.c. del 13.06.2023 in relazione alla pendenza di autonomo giudizio antitrust rubricato al n. R.G.
16239/2023 innanzi il Tribunale delle Imprese di Roma, giudizio pregiudiziale al presente giudizio, in revoca del provvedimento del
14.05.2024; NEL MERITO, ove non disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio per quanto sopra IN VIA PRINCIPALE quanto alle fideiussioni azionate con il decreto ingiuntivo opposto rilevare in via incidentale ex art. 34 c.p.c. la nullità totale o parziale delle fideiussioni schema ABI fonte di ingiunzione per violazione della normativa antitrust per
i motivi espressi, dichiarando la liberazione dei garanti opponenti stante la nullità o comunque inefficacia delle fideiussioni azionate anche in quanto estinte ex art. 1957 c.c., con i conseguenti effetti disposti ex officio a seguito del rilievo di nullità delle clausole anticoncorrenziali e segnatamente delle clausole di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. contenute in ogni
pagina 9 di 40 contratto a valle di cui è causa;
per l'effetto rigettare la domanda di pagamento ex adverso promossa con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo il gravame, quanto al rapporto dedotto in monitorio: IN VIA ISTRUTTORIA – rimettere la causa in istruttoria per consentire l'integrazione della CTU, previa revoca dell'ordinanza del
25.06.2020 e del 23.01.2024, alla luce dei rilievi di nullità officiosi dedotti negli scritti difensivi per come emergenti ex actis per quanto indicato nelle note di trattazione scritta del 24.06.2020 da intendersi ivi integralmente ritrascritte;
- accertare e dichiarare la nullità anche ex officio dei contratti relativi ai rapporti in causa per i motivi espressi e per l'effetto, ove non accertata e dichiarata le nullità o comunque inefficacia delle garanzie azionate, procedere all'elisione di tutti gli addebiti illeciti operati sui conti a titolo di competenze non dovute in quanto non validamente pattuite ed applicate, con conseguente rettifica dei saldi dei conti;
per l'effetto rigettare la domanda di pagamento ex adverso promossa con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali
(15%), CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
- , Controparte_1 come da note depositate in data 15/07/2024, ovvero “Voglia l'Ecc.mo
Giudice adito, contariis rejectis, -Accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice Controparte_1 nei confronti di nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (CF: ) e CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via Mascetto 52/A (CF: ), insieme ed in solido tra CodiceFiscale_4 loro, della somma di Euro 72.024,19 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino Parte_2 alla somma di € 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende e quindi rigettare tutte le eccezioni e le
pagina 10 di 40 domande avversarie, ivi comprese quelle istruttorie, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e quindi rigettare
l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- considerata la intervenuta cessione del credito a per Controparte_3
l'effetto, condannare nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (CF: ) e CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via Mascetto 52/A (CF: ) insieme ed in solido tra CodiceFiscale_4 loro a pagare a e per essa alla mandataria Controparte_3 CP_4
la somma di Euro 72.024,19 oltre interessi al tasso del 2,500% -
[...] comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino Parte_2 alla somma di € 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. Con refusione delle spese di giudizio In subordine: -Accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice nei Controparte_1 confronti di nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Cannara Via Mascetto n.46 (CF: ) e CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mascetto 52/A (CF: ), insieme ed in solido tra loro, CodiceFiscale_4 della somma di Euro 66.378,65 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino Parte_2 alla somma di € 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. – considerata la intervenuta cessione del credito a per l'effetto, condannare Controparte_3 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
Mascetto n.46 (CF: ) e nata a [...]_2
Perugia il 18/01/1968 e residente in [...] (CF:
[...]
) insieme ed in solido tra loro a pagare a C.F._4 CP_11
pagina 11 di 40 2 e per essa alla mandataria la somma di Euro CP_3 CP_4
66.378,65 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino alla somma di € 62.400,00 Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. Con refusione delle spese di giudizio”;
- l'intervenuta come da foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni del 14/06/2023, chiedendo altresì lo stralcio delle memorie depositate da parte attrice, in quanto non autorizzate, e opponendosi all'istanza di sospensione e alla rimessione della causa in istruttoria, ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, ivi comprese quelle istruttorie, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate e quindi rigettare
l'opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto e, considerata la intervenuta cessione del credito a per Controparte_3
l'effetto, condannare nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (CF: ) e CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via Mascetto 52/A (CF: ) insieme ed in solido tra CodiceFiscale_4 loro a pagare a e per essa alla mandataria, la Controparte_3 somma di Euro 72.024,19 oltre interessi al tasso del 2,500% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal
29.08.2015 al soddisfo, ma quanto a sino alla somma di Parte_2
€ 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e quanto a tutti, insieme ed in solido tra loro, le spese della procedura e successive occorrende. In subordine, in ipotesi comunque impugnata di accoglimento anche parziale della spiegata opposizione, accertate e dichiarare e per essa la procuratrice Controparte_3 CP_4 carente di legittimazione passiva avverso domande restitutorie, ripetitorie e risarcitoria, essendo subentrata alla cedente
[...]
Nel solo lato attivo del rapporto per cui è causa”. Controparte_15
pagina 12 di 40 Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla domanda di pagamento nei confronti del fallimento di Parte_4
e del fallimento di
[...] Controparte_9
Innanzitutto, va detto che, stante l'intervenuto fallimento della debitrice principale e del fideiussore Controparte_16 Controparte_9
, la domanda di pagamento proposta dalla banca con l'ingiunzione di
[...] pagamento è divenuta improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e della dovrà essere CP_9 revocato.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di «sentenza impugnabile», esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/08/2008, n.21565).
2. Sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
pagina 13 di 40 Parte opponente ha chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della proposizione, da parte sua, di un'azione, innanzi al Tribunale di
Roma sezione specializzata in materia di imprese, volta all'accertamento e alla declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate per conformità allo schema ABI che aveva dichiarato talune clausole in esso contenuto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Ritenendo, quindi, che la prospettata questione di nullità delle fideiussioni sia pregiudiziale rispetto all'accertamento del credito della banca nei confronti dei fideiussori, ha invocato l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria del presente giudizio di opposizione in attesa della definizione della questione pregiudiziale pendente innanzi ad altro Tribunale.
Innanzitutto, va ricordato, in questa sede, che la questione di nullità delle fideiussioni è stata prospettata all'udienza del 16/05/2019, successiva al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in cui parte opponente ha chiesto che la questione pregiudiziale sollevata fosse rimessa al Tribunale delle
Imprese di Roma in quanto unico giudice funzionalmente competente.
Con ordinanza dell'8/11/2019, il precedente giudice istruttore ha rimesso la decisione sull'eccezione di incompetenza alla decisione nel merito della controversia.
Pertanto, gli opponenti, con istanza del 13/06/2023, hanno chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando di aver proposto, nelle more, autonomo giudizio di nullità delle fideiussioni innanzi al
Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di imprese.
L'istanza non merita di essere accolta.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art.295 c.p.c. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialità è in senso logico, poiché la statuizione è destinata ad essere travolta da successiva pronuncia eventualmente contrastante ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. n.14060/2004;
Cass. n. 4183/2016; Cass. 27932/2011; da ultimo Cass. 12999/2019).
pagina 14 di 40 In particolare, con le citate pronunce è stato chiarito che con la pregiudizialità in senso logico si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il «punto pregiudiziale», mentre la pregiudizialità tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la «questione pregiudiziale».
Dunque, la pregiudizialità di cui all'art. 295 citato, ossia intesa in senso tecnico- giuridico, è determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro
(dipendente).
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza del 2004, hanno, inoltre, precisato che poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l'art. 295 cod. proc. civ. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio.
Sulla scorta di siffatte premesse, la Corte di Cassazione, investita di un regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. pronunciata sul presupposto che pendesse innanzi al Tribunale delle
Imprese il contenzioso sulla nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale, ha avuto modo di precisare che, in tale ipotesi, il rapporto di pregiudizialità sussiste solo in senso logico, in quanto nell'altro giudizio si controverte sul rapporto giuridico dal quale pagina 15 di 40 nasce l'effetto dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(fideiussione e dedotta sua nullità rispetto al pagamento del credito derivante dalla stessa fideiussione), e i rapporti giuridici sostanziali oggetto dei due giudizi non sono affatto distinti ed autonomi, nel senso precisato, sicché non può trovare applicazione la sospensione di cui all'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n.
11634/2020).
Né, in senso contrario, milita – come sostenuto dagli opponenti – il successivo arresto giurisprudenziale n. 22305/2024.
Con siffatta pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito, richiamando suoi precedenti (Cass. n. 15454/2015; Cass. n. 19738/2017; Cass. n.
8693/2022), che, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al Tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio ed ha aggiunto che in questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all'istituto della sospensione (art. 295 c.p.c.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.
La pronuncia in questione richiamata da parte opponente, quindi, si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. solo ove ne sussistano le condizioni, le quali dovranno – per l'appunto – essere valutate in base ai principi espressi in tema di sospensione necessaria.
D'altra parte, anche prescindendo dalla delimitazione del campo di applicabilità dell'art. 295 c.p.c. alla pregiudizialità tecnico-giuridica, non ricorrono comunque i presupposti per la sospensione del presente giudizio.
L'art. 295 c.p.c. chiarisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
La sospensione necessaria prevista dalla norma in esame presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione pagina 16 di 40 ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (Cass. n. 18082/2020).
D'altro canto, diversamente opinando, una parte processuale che abbia mancato di allegare e provare taluni fatti in un determinato giudizio nei termini previsti dalla legge potrebbe surrettiziamente eludere le decadenze proprio avviando un nuovo e separato giudizio per poi qualificarlo come “pregiudiziale”, ovvero potrebbe semplicemente, in questo modo, ritardare la definizione del procedimento “pregiudicato”.
E pare proprio quanto è avvenuto nel caso di specie: gli opponenti, infatti, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per contrarietà alle norme anticoncorrenziali poiché conformi ai modelli ABI solo dopo la cristallizzazione del thema decidendum ac probandum, ovvero solo dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il giudizio avviato dinanzi al Tribunale di Roma, dunque, pare costituire esattamente uno stratagemma volto a rimettere in gioco tale questione giuridica;
questione che, tuttavia, rientra nel thema decidendum del presente giudizio in quanto la questione di nullità è stata posta anche nel presente giudizio e sarà, pertanto, oggetto di decisione.
3. Sulla violazione dell'art. 117 TUB per omessa pattuizione scritta del tasso di interesse e delle spese applicate al rapporto di conto corrente ordinario e al conto corrente anticipi SBF
Gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, nonché l'addebito di spese non oggetto di pattuizione tra le parti, tanto con riferimento al conto corrente ordinario n. 12/553, quanto al conto corrente anticipi SBF collegato.
La censura è infondata.
Dalla documentazione contrattuale in atti, emerge chiaramente come vi sia stata un'espressa indicazione tanto nel contratto di conto corrente ordinario stipulato pagina 17 di 40 in data 3/05/2010, quanto nel contratto di sconto/anticipazione SBF del
5/05/2010 dei tassi di interessi applicati al rapporto (cfr. doc. 4 e doc. 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Parimenti infondata è anche la doglianza circa l'addebito di spese non pattuite.
Innanzitutto, va osservato come la doglianza si appalesi solo genericamente formulata, non avendo parte attrice, nemmeno nella perizia di parte depositata, indicato quali spese addebitate non sono state oggetto di pattuizione scritta.
In secondo luogo e in difetto di specificazione da parte attrice in ordine alle spese non pattuite, non può fare a meno di rilevarsi come nel contratto di conto corrente e nel contratto di sconto/anticipazione SBF sono in realtà state espressamente indicate le spese applicate al rapporto.
4. Sulla nullità del contratto monofirma
Parte attrice lamenta la nullità del contratto di apertura di conto corrente e del contratto di sconto/anticipi SBF, nonché del contratto del 30/12/2013 per violazione dell'art. 117 TUB, non essendo stati i contratti in questione sottoscritti dalla banca convenuta.
L'eccezione è destituita di ogni fondamento.
Si deve, infatti, tener conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il requisito della forma scritta di cui all'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata” (cfr. Cassazione civile sez. I,
02/04/2021, n.9196).
D'altra parte, parte attrice non ha lamentato la mancata consegna dei contratti, appuntando la propria difesa sul difetto di sottoscrizione, sicché l'eccezione di nullità è evidentemente infondata.
Destituita di fondamento è anche la doglianza in punto di omessa doppia sottoscrizione della clausola anatocistica e delle ulteriori non meglio precisate clausole vessatorie previste nel contratto del 30/12/2013.
Dalla documentazione contrattuale prodotta in atti, risulta che, a pag. 10 del contratto in questione, la società debitrice abbia specificamente approvato per pagina 18 di 40 iscritto la clausola anatocistica di cui all'art. 4 comma 2 e 3 del contratto stesso e le ulteriori clausole vessatorie ivi previste.
5. Sulla mancata indicazione del TAEG/ISC
Parte attrice lamenta anche la mancata indicazione, nel contratto di conto corrente, del TAEG.
In punto di diritto, l'obbligo di indicare il TAEG/ISC è stato previsto dalla delibera del CICR n. 286 del 4 Marzo 2003 che, all'art. 9 comma 2, stabilisce che: “la
Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
La delibera del Cicr del 4 Marzo 2003 ha modificato anche la circolare della
Banca d'Italia n. 229 del 21 Aprile 1999, stabilendo, al paragrafo 9 della II sezione
“pubblicità e informazione precontrattuale”) del nuovo titolo X denominato
“trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, che il contratto e il documento di sintesi riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 Marzo 2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti.
Il predetto titolo X delle Istruzioni di Vigilanza (circolare n. 229 del 21 Aprile
1999) è poi confluito nell'autonoma disciplina sulla trasparenza bancaria di cui alla circolare della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 ove la disciplina dell'indicatore sintetico di costo è collocata al paragrafo 8 della II sezione, con estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio.
La predetta disposizione prevede espressamente che il TAEG/ISC è riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi, essendo previsto che: “il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo
pagina 19 di 40 denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del Cicr del 4 Marzo
2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti;
aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito ai consumatori (...) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”.
Ne discende che la doglianza sulla mancata indicazione dell' in Pt_5 relazione al contratto di conto corrente è già solo per questo infondata, atteso che non rientra il contratto di conto corrente tra le operazioni per le quali è richiesta –
a fini di trasparenza – l'indicazione del TAEG/ISC.
Ad ogni modo, va detto che, alla stregua del quadro normativo appena delineato, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB secondo cui
“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Par Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Secondo la prevalente giurisprudenza, l' non determina alcuna Pt_5 condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del credito (cfr. ex multis,
Tribunale di Roma, 11 luglio 2019, Corte di Appello di Torino, 5 maggio 2020).
pagina 20 di 40 L'erronea indicazione dell' non determina una maggiore onerosità della Pt_5 concessione di credito, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ne consegue che l'omessa indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, del TAEG/ISC non comporta la sanzione della nullità di cui all'art. 117 comma 6
TUB, né quindi risulta applicabile il successivo comma 7 che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597, Rv.
666991).
Sotto altro profilo, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 125 bis TUB che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC.
La predetta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice.
Nella specie, non vi è dubbio che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dalla società quindi, da persona giuridica per scopi inerenti Controparte_17 all'attività imprenditoriale esercitata.
6. Sull'anatocismo
6.1. Parte attrice assume che la banca abbia illegittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi, violando la delibera del Cicr del 2000 che prevede pagina 21 di 40 la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e degli interessi creditori, stante l'asimmetria tra la capitalizzazione del tasso creditore rispetto a quello debitore nel contratto di conto corrente ordinario del 3/05/2010, rimanendo il primo sostanzialmente invariato se rapportato in termini annuali, a differenza del secondo che invece cresce sensibilmente.
Nella comparsa conclusionale, gli opponenti hanno meglio specificato la doglianza lamentando che l'indicazione in misura coincidente o sostanzialmente coincidente del tan e del tae evidenzia l'assenza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
La doglianza è infondata.
Il contratto di conto corrente del 3/05/2010 indica un tan diverso dal tae, atteso che in relazione al tasso creditore, è riportato un tan dello 0,625000% e un tae dello 0,62546%, mentre, in relazione al tasso debitore, un tan dell'11,25000% e un tae del 12,27794%.
È, allora, evidente come risulti la capitalizzazione tanto dell'interesse creditore quanto dell'interesse debitore.
D'altra parte, la giurisprudenza richiamata dagli opponenti nella comparsa conclusionale, si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella di specie, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che costituisce violazione dell'art. 6 della delibera del Cicr, in materia di trasparenza contrattuale, l'omessa indicazione della capitalizzazione infrannuale del tasso creditore che si apprezza in ragione della coincidenza del tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo (Cass. Sez. 6, 10/02/2022, n. 4321, Rv. 664127:
“La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”).
pagina 22 di 40 Nel caso in esame, come visto, non sussiste coincidenza tra tan e tae né con riguardo all'interesse creditore né con riguardo all'interesse debitore, per cui non può che concludersi per l'infondatezza della doglianza.
Né potrebbe validamente sostenersi che difetti il requisito della reciprocità della capitalizzazione degli interessi perché la capitalizzazione degli interessi debitori si apprezza in maniera più sensibile rispetto alla capitalizzazione degli interessi creditori.
Ciò, ovviamente, dipende dalla diversa misura dei tassi debitori e creditori pattuiti che, evidentemente, determina un aumento del tasso effettivo annuo per gli interessi debitori più elevato dell'aumento del tasso effettivo annuo per gli interessi creditori.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento”
(cfr. Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11014, Rv. 671104).
6.2. E', invece, fondata la doglianza circa l'illegittima applicazione della capitalizzazione per il periodo successivo al 1/01/2014 sino alla chiusura del rapporto di conto corrente.
Questo giudice aderisce all'indirizzo espresso da quella giurisprudenza che ritiene nulle le clausole anatocistiche per il periodo compreso tra il 1/01/2014 e il
31/12/2016, come da quesito formulato al consulente tecnico.
In proposito, va detto che l'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 629, della l.
n. 147 del 27/12/2013, di modifica all'art. 120 TUB, porta a ritenere che gli istituti di credito debbano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza attendere alcuna delibera CICR, che in parte qua – trattandosi di norma subordinata – non potrebbe derogare all'univoco precetto legislativo (cfr. ex plurimis, Tribunale di Perugia, sentenza n. 29 del 2023; Tribunale di Roma sez.
XVI, 08/09/2017, n.16785; Arbitro bancario finanziario sez. collegio di pagina 23 di 40 coordinamento, 08/10/2015, n.7854; Tribunale di Milano sez. VI, 29/07/2015;
Tribunale di Biella, 07/07/2015; Tribunale di Milano sez. VI, 03/04/2015;
Tribunale di Milano, 25/03/2015).
Ed infatti, l'art. 120 TUB come modificato dalla legge n. 147 del 27/12/2013 dispone(va) che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La disposizione, quindi, reintroduce un espresso divieto di capitalizzazione (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”) che, letto in collegamento col successivo periodo della norma, in virtù del quale “gli interessi capitalizzati vanno calcolati '(...) esclusivamente sulla sorte capitale” e con la rubrica del predetto articolo 1, comma 629 che recita “divieto di anatocismo bancario”, porta a riconoscerne la natura immediatamente precettiva.
D'altra parte, a corroborare tale conclusione depone, altresì, l'analisi della ratio legis e della volontà del Legislatore.
Da un lato, nella relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera si afferma espressamente che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo (Camera dei Deputati, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge 27 dicembre
2013, n. 147, Schede di lettura, 31 gennaio 2014, Vol. II, pag. 990) e, dall'altro,
l'art. 31 d.l. n. 91/2014, che aveva ripristinato l'anatocismo bancario, non è stato convertito in legge.
Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che detta norma sia incompleta con riferimento ai tempi ed alle modalità di pagamento degli interessi maturati e scaduti e necessiti, perciò, della delibera del Cicr per la definizione di tali aspetti, ciò potrebbe venire in rilievo solo per escludere l'immediata applicazione della legge nuova, ma non anche per sostenere la mancata immediata abrogazione pagina 24 di 40 della preesistente riserva bancaria, la quale, si ribadisce, è chiara ed espressa, stante l'assenza di una disciplina transitoria.
In altri termini, anche volendo ipotizzare un'efficacia differita degli aspetti operativi e contabili dell'art. 120, comma 2, TUB introdotto con l'art. 1, comma
629, L. n. 147/2013, ciò non escluderebbe, comunque, l'intervenuta immediata abrogazione della disciplina previgente (id est, di quella regolata dal precedente art. 120 TUB e dalla delibera Cicr del 09/02/2000), per cui la materia dell'anatocismo bancario sarebbe regolata medio tempore dal sistema generale, imperniato sui dettami dell'art. 1283 c.c.
Né, in senso opposto a quanto appena osservato e, cioè, per sostenere la mancata immediata abrogazione della previgente disciplina, depone l'art 161, comma 5,
TUB ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
La predetta norma ha una portata circoscritta che, per ratio e collocazione sistematica nell'ambito del TUB, è limitata a disciplinare il solo passaggio tra la disciplina introdotta dal TUB nel 1993 e l'abrogazione delle norme precedenti (cfr. in questi termini, Trib. Benevento, sez. II, 15 marzo 2023 n. 682).
D'altra parte, di questo avviso è anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. Civ., Sez. I, 30/07/2024, n.
21344, Rv. 671966).
Il CTU, nel proprio elaborato, si è attenuto ai criteri appena indicati ed ha, quindi, proceduto allo scomputo di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici per l'importo di euro 7.381,26, ricalcolando il saldo del conto corrente al 30/06/2015 in euro 66.378,65 a debito del correntista.
7. Sull'usura
pagina 25 di 40 7.1. Parte attrice ha eccepito anche l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di sconto anticipazioni SBF, essendo stato convenuto un tasso debitore pari all'8,375%, a fronte di un tasso soglia vigente del 5,670%.
L'eccezione di usurarietà del tasso di interesse pattuito muove dal presupposto che, ai fini del calcolo del TEG, la commissione di massimo scoperto debba essere conteggiata tra i costi connessi all'erogazione del credito e che, pertanto, non possono essere tenute in considerazione le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, dovendosi utilizzare, ai fini del calcolo dell'usura, la diversa formula: TEG = competenze (tra cui includere gli interessi, le spese e le CMS) x
365/ numeri (cfr. pag. 5 e 6 della relazione tecnica di parte prodotta, in allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo da parte opponente).
La formula utilizzata dagli opponenti per sostenere l'usurarietà dei tassi pattuiti al contratto di sconto/anticipazioni SBF è errata in quanto non conforme alla formula predisposta dalla Banca d'Italia.
Sul punto, è necessario premettere che per il calcolo dell'usura è necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, posto che altrimenti si andrebbero a confrontare grandezze non omogenee, essendo il tasso soglia calcolato con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre il tasso effettivo con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato.
Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può "dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n.
108/1996 - che le "rilevazioni" compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG" (cfr. Cass. Civ., n. 20464/2020).
Nel caso di specie, dunque, il calcolo proposto dal perito di parte non può essere preso in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse.
Ed infatti, tenendo conto delle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 – applicabili ratione temporis -, per le operazioni di cui alle categorie Cat. 1, Cat. 2,
Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving), la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
pagina 26 di 40 TEG = interessi x 36.500/numeri debitori + oneri su base annua x
100/accordato, dove:
- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.
Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al punto B4.
Al punto C4 delle predette Istruzioni, poi, viene specificato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
pagina 27 di 40 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse.
Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.
Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
pagina 28 di 40 b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Ciò posto, è allora evidente come l'eccezione di usurarietà formulata da parte opponente si appalesi già solo per questo motivo infondata, atteso che il controllo di usurarietà è stato effettuato mediante l'utilizzo di una formula non conforme a quella elaborata dalla Banca d'Italia per la rilevazione della soglia-usura.
Ad ogni modo, va detto che sul punto è stata comunque svolta CTU.
Il consulente dell'ufficio, dott. , ha verificato come, in relazione al Persona_2 contratto di sconto/anticipazioni SBF non siano stati pattuiti interessi superiori alla soglia usuraria (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale depositato in data
28/04/2020).
7.1.2. Il CTU ha verificato l'usurarietà del tasso di interesse pattuito anche con riferimento al contratto di affidamento mediante sconto/anticipazione SBF del
30/12/2013, non ravvisando alcun superamento del tasso soglia.
Il CTP degli opponenti ha, tuttavia, osservato come il tasso pattuito del 10,75%, unitamente alla commissione trimestrale sul fido accordato dello 0,5% (pari al
2,00% annuo) determina un tasso di interesse nominale annuo del 12,75% a cui corrisponde un tasso effettivo comprensivo della capitalizzazione del 13,3726%, superiore alla soglia usura del 6,420%.
pagina 29 di 40 Le osservazioni del CTP non meritano di essere condivise.
Come osservato dal CTU, infatti, le parti hanno pattuito un tasso massimo debitore pari al 10,75%, da intendersi comprensivo anche della commissione trimestrale sull'accordato.
D'altra parte, non potrebbe essere diversamente, atteso che il tasso di interesse tanto per utilizzo entro fido quanto per utilizzo oltre il fido è stato individuato nella minor misura del 6,25%, il che lascia evidentemente intendere che è quest'ultimo tasso a dover essere preso a riferimento per la verifica dell'usura, con aggiunta, secondo la formula della Banca d'Italia, delle ulteriori spese connesse all'erogazione del credito, tra cui anche la commissione trimestrale sull'accordato.
In difetto, allora, di evidenze che il costo del credito relativo al contratto di sconto/anticipi SBF del 2013 – il quale evidentemente non può essere individuato sommando al tasso massimo debitore del 10,75% l'importo annuo per la commissione trimestrale sull'accordato per le ragioni già ampiamente espresse nel paragrafo precedente, essendo necessario l'utilizzo della formula della Banca
d'Italia – non può che ritenersi indimostrato che il tasso effettivo globale pattuito
è superiore a quanto indicato in contratto, ovvero al 10,75%.
Il predetto tasso, poi, non risulta superiore al tasso soglia individuato dalla Banca
d'Italia per la categoria anticipi e sconti commerciali del trimestre in cui è stato stipulato il contratto in questione (IV trimestre 2013), pari al 10,9%, avendo, quindi, errato gli opponenti a prendere come riferimento il tasso soglia per la categoria anticipi e sconti commerciali del II trimestre 2010, utilizzabile invece solo per la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di sconto/anticipazioni SBF del 5/10/2010.
7.2. Parte attrice ha, altresì, lamentato l'usura sopravvenuta dei tassi di interessi applicati al predetto rapporto di sconto/anticipazioni SBF nel IV trimestre 2010, nel II e nel IV trimestre 2013 e, infine, nel I trimestre 2014.
In punto di diritto, va detto che l'usura nel corso del rapporto può ravvisarsi soltanto per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Come evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite,
l'usura deve essere vagliata al momento della pattuizione del tasso di interesse e pagina 30 di 40 non può essere l'effetto di un abbassamento della soglia dell'usura nel corso del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 24675/2017, cit.).
Nell'ipotesi in cui, quindi, l'istituto di credito provveda a modificare i tassi debitori e per effetto di tale modifica si riscontri l'usurarietà dei tassi di interesse, ricorre sempre un'ipotesi di usura originaria, non sopravvenuta, poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso soglia, ma è usurario ab origine rispetto al suddetto tasso soglia.
Costituisce, tuttavia, onere del correntista indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche la data della pattuizione di quel tasso e, dunque, specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo a fronte di tale specifica allegazione è possibile il rispetto, da un lato, del principio dispositivo e, dall'altro, del diritto di difesa della controparte.
Se, infatti, fosse sufficiente per il correntista addurre la natura usuraria degli interessi nel corso del rapporto, senza altrimenti argomentare in ordine a quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione del tasso di interesse ritenuto usurario, non sarebbe possibile né per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il decreto ministeriale da applicarsi ratione temporis, né per la controparte difendersi adeguatamente sull'usurarietà del tasso di interesse.
D'altra parte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.
19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame.
pagina 31 di 40 Né potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione la rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà del tasso.
Il rilievo d'ufficio, infatti, costituisce una valutazione di diritto che il giudice opera sulla base di un fatto già compiutamente allegato, non essendo comunque consentito al giudice, in ossequio al principio dispositivo, rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Nel caso di specie, parte opponente non ha allegato che, nei periodi individuati,
l'usurarietà del tasso è dipesa da una modifica delle condizioni contrattuali originarie, denunciando in realtà un'usura sopravvenuta che altro non è che l'effetto di un mero abbassamento delle soglie d'usura nel corso del rapporto.
7.3. Parte opponente ha anche lamentato l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di sconto/anticipazione del 5/05/2010, sull'assunto che il tasso di mora è dato dalla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo del 4,215% con la maggiorazione del 5,625%, per un ammontare complessivo del 9,75%, pertanto superiore al tasso soglia del 6,420%.
L'eccezione è infondata.
Come osservato dal CTU, la banca non ha applicato interessi moratori.
Gli opponenti hanno formulato l'eccezione di nullità della clausola che prevede interessi moratori con il fine di veder ridotto il proprio credito in ragione dello scomputo di quanto indebitamente versato a titolo di interessi moratori illegittimamente applicati.
Tuttavia, se come è emerso, alcun addebito per interessi moratori è stato applicato dalla banca, a prescindere dalla validità o meno della clausola – di cui, nella specie, è stata eccepita l'invalidità al solo fine di ottenere una rideterminazione del credito ingiunto a seguito della revoca dei rapporti contrattuali intrattenuti con l'istituto di credito -, è chiaro che non vi è alcun ricalcolo da svolgere, nemmeno nella misura degli interessi corrispettivi come insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. S.U. n. 19597 del 2020).
Ed infatti, la predetta pronuncia ha avuto modo di chiarire che, se il finanziato intenda agire prima dell'inadempimento, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del pagina 32 di 40 patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.
Ove, invece, come nel caso di specie, il finanziato abbia agito dopo l'inadempimento – essendogli stati revocati gli affidamenti e chiesto il pagamento del saldo dovuto –, si dovrà verificare se il tasso moratorio effettivamente applicato, come previsto in contratto, sia sopra soglia, atteso che, ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto-soglia, esso sarà dovuto.
È allora evidente come, secondo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, vale il tasso di mora in concreto applicato ai fini della verifica dell'usura e ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, con la conseguenza – chiara – che, se alcun tasso di mora è stato applicato, alcun ricalcolo è eseguibile.
7.4. Da ultimo, va esaminata anche la doglianza formulata da parte opponente in punto di usura soggettiva.
Sul punto, l'art. 644 c. 3 c.p. recita: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
La norma trova applicazione anche in ambito civilistico sulla base dell'art. 1815 c.
2 c.c. che stabilisce genericamente che la clausola di pattuizione di interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi.
Detta norma non contiene una definizione di usura, sicché per essa deve farsi riferimento all'art. 644 c.p., che prevede, accanto all'usura oggettiva valutata in base ai decreti ministeriali trimestrali emessi dal Ministero del Tesoro, anche l'usura soggettiva che opera a prescindere dalla violazione del tasso soglia in presenza di determinate condizioni.
Le condizioni perché sussista l'usura soggettiva sono:
- la sproporzione tra il tasso pattuito, ancorché inferiore al tasso-soglia, e il tasso medio praticato per operazioni similari;
- la situazione di difficoltà economica o finanziaria del debitore;
pagina 33 di 40 - la consapevolezza da parte dell'istituto di credito di tale difficoltà economica o finanziaria (cfr. Tribunale Torino sez. I, 05/10/2021, n.4473;
Trib. Ferrara sentenza n. 372/2019 e Corte D'Appello di Milano, sentenza n. 1001/2017, nonché Cassazione penale, sez. II, sentenza 07/05/2014 n°
18778).
Nella sentenza della Cassazione penale sez. II, n° 18778 del 7/05/2014, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che il dolo generico del reato consiste nella "coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, inclusa la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità".
Da tale definizione si ricava all'evidenza che anche la fattispecie di usura c.d. soggettiva non può essere altro che un'usura "originaria", ossia deve sussistere al momento della conclusione del contratto, perché già in quel momento il mutuante deve rappresentarsi e volere la concessione di un prestito con interessi sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro e ben conoscendo la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.
Viceversa, per stessa deduzione degli opponenti, nel caso di specie, l'usura soggettiva si sarebbe verificata, nel corso dei rapporti e, più precisamente, nel III trimestre del 2011 relativamente al contratto di conto corrente ordinario, nel III trimestre del 2010, nel III e IV trimestre del 2011, in tutti i trimestri del 2012, nonché nel I e III trimestre del 2013 relativamente al rapporto di sconto/anticipazione SBF.
La parte non ha, quindi, né allegato, né provato che già in origine, per effetto della pattuizione dei contratti e dei relativi interessi, si sia determinata una sproporzione tra le prestazioni delle parti, con approfittamento da parte della banca delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria del debitore.
Anche siffatta eccezione deve quindi dirsi destituita di fondamento e va respinta.
8. Sulla nullità delle fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI
pagina 34 di 40 La questione di nullità prospettata dai fideiussori è infondata.
Innanzitutto, va osservato come non risulta tempestivamente prodotto agli atti del giudizio il provvedimento della Banca d'Italia che ha dichiarato talune clausole dello schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale.
Il provvedimento in questione, infatti, risulta prodotto soltanto una volta cristallizzato il thema decidendum ac probandum, ovvero dopo il deposito della seconda memoria istruttoria, termine ultimo per le produzioni documentali a prova diretta.
Grava, però, sull'opponente che eccepisce la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI l'onere di produrre il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2005.
Infatti, trattandosi di un provvedimento amministrativo di un'autorità indipendente, non trova applicazione il principio iura novit curia in quanto privo di carattere normativo (cfr. Corte d'App. Perugia sentenza n. 598/2021; Tribunale
Bari sez. IV, 24/01/2022, n.258; Tribunale di Terni, 06/05/2022 n. 383).
In assenza, allora, della tempestiva produzione del provvedimento della Banca
d'Italia, non risultano sufficientemente provati i fatti costitutivi dell'eccepita nullità.
Ma anche prescindendo dal predetto rilievo, l'eccezione di nullità proposta non determinerebbe l'auspicata liberazione dei fideiussori dalla garanzia, come invocato dagli opponenti.
È principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507).
pagina 35 di 40 A norma dell'art. 1419 c.c., infatti, la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto solo ove sia dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso lo stesso senza quella parte colpita da nullità.
In altri termini, atteso che la nullità è richiamata come attinente a singole clausole (con riferimento al dedotto provvedimento della Banca d'Italia), per vero, per farne discendere la nullità dell'intera fideiussione, l'eccepente avrebbe dovuto dimostrare che, senza le predette clausole, non avrebbe stipulato la fideiussione.
Ebbene, nel caso di specie, nulla è dedotto né tantomeno provato in ordine a tale circostanza, risultando con tutta evidenza la volontà di prestare la fideiussione.
È ragionevole, invero, ritenere che i fideiussori, in quanto soci della società debitrice principale, avrebbero comunque prestato la garanzia fideiussoria, anche senza le predette clausole, essendo soci della società debitrice principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al rapporto bancario.
Anzi, è ragionevole sostenere che, trattandosi di clausole peggiorative della posizione dei fideiussori, l'esclusione delle stesse avrebbe a maggior ragione indotto i fideiussori a sottoscrivere la garanzia.
D'altro lato, è evidente che anche l'istituto di credito ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole a lui favorevoli, tenuto conto che l'alternativa sarebbe il venir meno della fideiussione, con conseguente minore garanzia per i propri crediti.
Fermo quanto ora premesso, pur ritenendo la nullità delle singole clausole che ripropongono il modello ABI ai sensi del 1419 cod. civ., l'effetto liberatorio auspicato dagli opponenti sarebbe conseguibile soltanto mediante la sostituzione automatica della clausola ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore agito nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi dalla proposizione delle istanze contro il debitore principale.
Deve, tuttavia, osservarsi che trattandosi di una decadenza l'eccepente avrebbe dovuto rilevare la questione sin dal primo scritto difensivo e, in particolare, trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, nella citazione in opposizione: infatti, come noto, nel procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente il convenuto sostanziale sulla domanda formulata dal ricorrente per pagina 36 di 40 decreto poi opposto, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio fin dall'atto di citazione, altrimenti rimanendo lui precluse.
In questo senso si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Cass. Civ.,
Sez. III, 13/01/2025, n. 835, Rv. 673736).
Ne deriva che la posta questione di nullità delle fideiussioni deve dirsi senz'altro infondata e comunque non sarebbe utile ai fideiussori per conseguire la domandata liberazione, non essendo stata tempestivamente eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c. in connessione a siffatto motivo di nullità.
9. Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda di condanna dell'istituto di credito a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi interbancari a danno dei fideiussori, nonché la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti nel caso di intervenuta segnalazione alla Centrale Rischi, così come la domanda di risarcimento del danno per l'intervenuta iscrizione ipotecaria non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sicché si intendono rinunciate.
10. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio vede, in ragione dell'accoglimento della questione di nullità della clausola anatocistica per il periodo successivo al 01/01/2014, la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente condanna degli opponenti, respinte le ulteriori eccezioni dai medesimi proposte, al pagamento della minor somma di euro
66.378,65 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto dell'esiguo valore del credito accertato come non dovuto, si ritiene equo e congruo compensare le spese di lite nella misura di 1/5, residuando i restanti 4/5 a carico di parte opponente.
Tenuto conto dell'intervento in causa della cessionaria del credito a seguito del deposito delle memorie istruttorie, si ritiene di liquidare in favore dell'intervenuto pagina 37 di 40 la sola fase decisoria, essendosi il cessionario con l'atto di costituzione riportato a tutte le deduzioni della cedente e non avendo nominato un CTP nello svolgimento delle operazioni peritali.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del decisum, con la sola precisazione che in relazione alla banca convenuta si procederà alla liquidazione delle spese di lite mediante applicazione della riduzione massima stante la prossimità del valore del credito al limite minimo dello scaglione corrispondente, mentre in relazione al cessionario si procederà alla liquidazione delle spese di lite mediante applicazione della riduzione massima, attesa tanto la prossimità del valore del credito al limite minimo dello scaglione corrispondente, quanto il pregio dell'attività difensiva prestata.
Quanto, invece, al regolamento delle spese di lite tra la banca e il cessionario da Co un lato e il fallimento dall'altro, nonché tra la Parte_4 banca e il cessionario da un lato e il Controparte_18 dall'altro, si ritiene equo e congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, atteso che l'intervenuta improcedibilità della domanda creditoria è dipesa da un fatto – il fallimento – indipendente dalla volontà del creditore.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura di 4/5, restando il residuo quinto in capo alla banca convenuta e per essa alla cessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2097/2015;
- Dichiara improcedibile la domanda di pagamento avanzata da
[...]
nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_19
pagina 38 di 40 - Dichiara improcedibile la domanda di pagamento avanzata da
[...]
nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_18
- Condanna e - quest'ultima nei limiti Parte_1 Parte_2 della minor somma di euro 62.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo – al pagamento nei confronti di
[...]
e per essa della Controparte_1 cessionaria e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4 della somma di euro 66.378,65 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite nei confronti di Controparte_1
nella misura di 4/5 che liquida in euro
[...]
7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa il residuo quinto tra le parti;
- Condanna e al pagamento nei Parte_1 Parte_2 confronti di e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4 nella misura di 4/5 che liquida in euro 2.127,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
- Compensa il residuo quinto tra le parti;
- Compensa le spese di lite tra Controparte_1
e
[...] Controparte_20
;
[...]
- Compensa le spese di lite tra Controparte_1
e ;
[...] Controparte_21
- Compensa le spese di lite tra e per essa la Controparte_3 mandataria e;
CP_4 Controparte_20
- Compensa le spese di lite tra e per essa la Controparte_3 mandataria e;
CP_4 Controparte_21
- Pone le spese di CTU a carico di e Parte_1 Parte_2 nella misura di 4/5, ponendo il residuo quinto a carico di – CP_1
pagina 39 di 40 e per essa di Controparte_1
e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
Così deciso in Perugia, il 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 40 di 40