Articolo 18 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
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31 marzo 1981
Art. 18.
La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.
L' articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' abrogato.
Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e collaudo dei lavori sara' determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.
Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara' nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari dello Stato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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