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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2024 promossa da:
OR NI, C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Luisa Cimbrì, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Roma, n. 366, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il patrocinio dell'Avv.
Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Roberto Fantini,
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta, n. 3/5,
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della pensione sociale emesso il 26-31/07/2023 da INPS e comunicato il successivo 20 agosto
2023. Egli ha infatti chiesto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori e, conseguentemente, la condanna di INPS al pagamento a favore del ricorrente dei ratei della pensione sociale arretrati con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori.
Ritualmente costituito, Inps ha dato atto che, ad esito della disamina della documentazione in pagina 1 di 2 atti, l'Istituto intendeva procedere in autotutela (in attuazione dell'art. 21-nonies della legge
7.8.1990, n. 241) chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, ad esito del deposito di note scritte, la parte ricorrente si è associata alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, facendo presente che il ricorrente è stato già ammesso al gratuito patrocinio e chiedendo la liquidazione come da nota depositata.
Come si desume dagli atti di causa, l'ente in data 07.03.2025 ha trasmesso al ricorrente
“Comunicazione di Liquidazione - Assegno n. 078-490804853816 Cat. AS, decorrenza 1 agosto 2023” (documenti prodotti da parte resistente in data 07.03.2025).
Essendo, quindi, venuto meno l'interesse ad agire della parte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale avendo l'ente provveduto a liquidazione dell'assegno.
Tenuto conto che parte ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio (come da ammissione in atti), si provvede alla liquidazione delle spese di lite a carico dell'erario come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 18 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2024 promossa da:
OR NI, C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Luisa Cimbrì, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Roma, n. 366, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il patrocinio dell'Avv.
Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Roberto Fantini,
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta, n. 3/5,
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della pensione sociale emesso il 26-31/07/2023 da INPS e comunicato il successivo 20 agosto
2023. Egli ha infatti chiesto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori e, conseguentemente, la condanna di INPS al pagamento a favore del ricorrente dei ratei della pensione sociale arretrati con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori.
Ritualmente costituito, Inps ha dato atto che, ad esito della disamina della documentazione in pagina 1 di 2 atti, l'Istituto intendeva procedere in autotutela (in attuazione dell'art. 21-nonies della legge
7.8.1990, n. 241) chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, ad esito del deposito di note scritte, la parte ricorrente si è associata alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, facendo presente che il ricorrente è stato già ammesso al gratuito patrocinio e chiedendo la liquidazione come da nota depositata.
Come si desume dagli atti di causa, l'ente in data 07.03.2025 ha trasmesso al ricorrente
“Comunicazione di Liquidazione - Assegno n. 078-490804853816 Cat. AS, decorrenza 1 agosto 2023” (documenti prodotti da parte resistente in data 07.03.2025).
Essendo, quindi, venuto meno l'interesse ad agire della parte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale avendo l'ente provveduto a liquidazione dell'assegno.
Tenuto conto che parte ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio (come da ammissione in atti), si provvede alla liquidazione delle spese di lite a carico dell'erario come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 18 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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