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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 449/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Santoro ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(CF Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' CP_1 come da memoria difensiva;
- PARTE RESISTENTE -
OGGETTO: rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 13.04.2023.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 28.06.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo di accertare il suo diritto ai benefici CP_1 previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992, per essere stato esposto ad amianto per oltre dieci anni in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della GTT s.p.a.
1 R.g. Lav. n. 449/2023
Ha resistito in giudizio l' mediante il deposito di una memoria difensiva con CP_1 cui ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, la decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970, la prescrizione del diritto rivendicato e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'escussione testimoniale e la CTU medico-legale ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
Innanzi tutto, occorre affrontare le eccezioni preliminari sollevate dall . CP_1
L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata, atteso che sussiste senz'altro il diritto degli assicurati ad ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare della contribuzione versata in loro favore e che il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 Legg. n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto a pensione.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che – come noto – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione occorre la consapevolezza dei presupposti per l'insorgenza del diritto e dunque della esposizione qualificata ad amianto in misura superiore alla soglia di legge, momento che nel caso di specie non può esser collocato prima della presentazione della domanda di certificazione all'INAIL a seguito della quale l'INAIL ha emesso il provvedimento del 6.03.2019. Ne consegue dunque che nella specie il termine decennale di prescrizione non è decorso.
Infine, il termine di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970 va fatto decorrere dalla data di presentazione della domanda all e non dalla domanda CP_1 presentata all'INAIL. Nel caso di specie, la domanda all è stata presentata CP_1 in data 3.08.2022 e pertanto al momento del deposito del ricorso (13.04.2023) il termine di decadenza in disamina non era spirato.
Andando ad analizzare il merito, è pacifico che il sig. dal 19.10.1982 Pt_1 lavora alle dipendenze di GTT s.p.a. con orario a tempo pieno e mansioni di operaio. In particolare, dal 19.10.1982 al 24.05.1987 il ricorrente ha svolto attività di manutenzione sugli impianti frenanti e la carrozzeria dei mezzi aziendali e specificamente sino al 1986 nel reparto Manutenzione del deposito
“Tortona”, sito in Torino (TO) Corso Tortona n. 55 e successivamente sino al
24.05.1987, nel reparto Manutenzione del deposito “San Paolo”, sito in Torino,
2 R.g. Lav. n. 449/2023
Corso Trapani n. 154. A partire dal 25.05.1987 sino ad oggi ha svolto attività di magazziniere, dapprima presso l'Ufficio manutenzione impianti del deposito
“San Paolo”, e dal 16.11.1987 nel reparto Magazzino del deposito “Tortona-
Manin”.
A seguito di sua domanda, l'INAIL ha riconosciuto l'esposizione qualificata ad amianto del ricorrente per il periodo dal 19.10.1982 al 24.05.1987, escludendo invece il periodo successivo (cfr. doc. n. 4 ricorrente).
Il sig. ha presentato domanda all di riconoscimento dei benefici Pt_1 CP_1 previdenziali ex art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992 che tuttavia è stata rigettata dall'ente previdenziale in quanto l'INAIL aveva certificato un periodo di esposizione inferiore al decennio (cfr. doc. n. 23 ricorrente).
Ciò posto in fatto, in diritto l'art. 13 comma 8 Lgge n. 257/1992 prevede che:
“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5.”
Al fine di dirimere la presente controversia occorre dunque appurare se il ricorrente sia stato sottoposto ad esposizione qualificata ad amianto anche nel periodo successivo al 24.05.1987, allorquando ha iniziato a svolgere attività di magazziniere. Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni richiesti dalle parti al fine di appurare le mansioni concretamente svolte dal sig. ed è Pt_1 stata licenziata CTU medico -legale affidata alla dott.ssa Persona_1
La consulente del giudice, dopo aver attentamente analizzato la documentazione in atti ed esaminato le testimonianze assunte, ha rilevato che: “E' stato più volte riconosciuto, sia con perizie a scopo processuale che con indagini penali, che gli ambienti di lavoro appartenenti al Gruppo Trasporti Torinese, peraltro gli stessi di Cont quando la denominazione era , avessero alte concentrazioni di fibre di amianto.
In particolare, le determinazioni sono state fatte in modo presuntivo, ma attendibile, soprattutto nell'officina, dove venivano effettuati manufatti di amianto che, sia per la loro produzione che per il successivo deterioramento rilasciavano fibre nell'ambiente.
Sotto questo profilo non vi sono stati dubbi a riconoscere al sig. Pt_1
l'indennità per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto fino al 1986, CP_1 quando gli vennero affidate mansioni di magazziniere.
3 R.g. Lav. n. 449/2023
Da questo momento la dimostrazione dell'esposizione ad amianto fino al 1° maggio 1996, come richiesto nel quesito, ha carattere presuntivo indiretto. Infatti, dall'analisi documentale emergono alcuni elementi.
Innanzi tutto, nonostante il divieto dell'utilizzo dell'asbesto nel 1992, è provato che i suoi manufatti siano stati manipolati per parecchio tempo dopo.
In particolare, la GTT ha avviato le opere di bonifica di tutto il materiale contenente amianto nel 1998 per cui, come conclude la CTU dell'ottobre 2008 “... appare quindi evidente, come emerge dai documenti in atti, fissare la data del 14 luglio 1998 come data termine di esposizione degli operatori delle officine ATM a materiali contenenti amianto...”
Quindi nel 1996, termine ultimo richiestomi dal giudice, la bonifica non era ancora stata fatta e l'asbesto era presente negli ambienti di lavoro.
Se fosse presente anche nel magazzino dove lavorava il sig. lo si Pt_1 desume da tre elementi.
Il primo è che si trattava di ambienti ampi, tipo capannoni, in cui i vari settori erano ampiamente comunicanti.
Il secondo elemento è che venivano immagazzinati tutti i tipi di manufatti, anche quelli deteriorati e quindi con rilascio di polvere e fibre.
Terzo elemento, a riprova degli altri, l'insorgenza di mesotelioma pleurico riconosciuto dopo ampie indagini come malattia professionale del collega che lavorava con il in magazzino. Pt_1
Da queste indagini risulta come il collega avesse contratto il tumore professionale durante la pulizia degli scaffali del magazzino, impolverati con polvere che conteneva una dose elevata di fibre di amianto.
E' facile dedurre che se la polvere depositata avesse una buona quantità di fibre di amianto anche l'aria ambientale ne avesse, inoltre le stesse mansioni di pulizia competevano anche al periziato.
Il periziato non pare aver contratto patologie legate all'asbesto, ma questo non significa che non sia stato esposto, in quanto lo sviluppo di patologie collegate all'esposizione non è presente nella totalità degli esposti.
Quindi si può serenamente ritenere che il sig. sia stato esposto a fibre di Pt_1 amianto per tutto il periodo indicato ovvero dal 19 ottobre 1982 al 1° maggio 1996
Ulteriore ragionamento compete per definire tale esposizione in termini quantitativi.
Tutti i conteggi, per quanto corretti, sono in via presuntiva in quanto non è mai
4 R.g. Lav. n. 449/2023
stata fatta alcuna misurazione nell'area magazzino.
Peraltro, il limite di 100 ff/l indica una percentuale di asbesto nell'ambiente molto bassa, per questo tollerata.
Il fatto che vi sia stata la necessità di una bonifica nel 1998, permette di ipotizzare secondo il criterio di ragionevole presunzione che la concentrazione fosse decisamente maggiore.
Per quello che riguarda il fatto che la concentrazione debba essere valutata come media nelle otto ore, è probabile che anche questo criterio venga soddisfatto.
Infatti, anche se vi sono alcuni periodi in cui il lavoro veniva svolto all'aperto, la concentrazione interna era talmente elevata da mantenere la concentrazione media comunque superiore ai parametri richiesti.”
La CTU ha quindi concluso affermando che “Secondo il criterio di ragionevole presunzione, si ritiene che il sig. per il periodo dal 19 ottobre Parte_1
1982 al 1° maggio 1996 nell'espletamento della propria attività lavorativa, sia stato esposto ad amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.”
Ebbene, le conclusioni cui è giunta la CTU non possono che essere condivise nella presente sentenza in quanto congruamente ed esaustivamente motivate e non sussistono ragioni per discostarsene. Del resto, neppure il CTP di parte convenuta ha ritenuto di formulare alcuna osservazione.
In conclusione, dunque ed in accoglimento del ricorso l deve essere CP_1 condannato a riconoscere in favore del ricorrente i benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992 in ragione della sua esposizione qualificata ed ultradecennale all'amianto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014, applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia previdenziale dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura indicata in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono esser poste definitivamente a carico dell . CP_1
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione;
- in accoglimento del ricorso, condanna l' a riconoscere in favore del CP_1
5 R.g. Lav. n. 449/2023
ricorrente i benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
9.300,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa oltre rimborso del cu;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' ; CP_1
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 449/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Santoro ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(CF Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' CP_1 come da memoria difensiva;
- PARTE RESISTENTE -
OGGETTO: rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 13.04.2023.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 28.06.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo di accertare il suo diritto ai benefici CP_1 previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992, per essere stato esposto ad amianto per oltre dieci anni in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della GTT s.p.a.
1 R.g. Lav. n. 449/2023
Ha resistito in giudizio l' mediante il deposito di una memoria difensiva con CP_1 cui ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, la decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970, la prescrizione del diritto rivendicato e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'escussione testimoniale e la CTU medico-legale ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
Innanzi tutto, occorre affrontare le eccezioni preliminari sollevate dall . CP_1
L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata, atteso che sussiste senz'altro il diritto degli assicurati ad ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare della contribuzione versata in loro favore e che il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 Legg. n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto a pensione.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che – come noto – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione occorre la consapevolezza dei presupposti per l'insorgenza del diritto e dunque della esposizione qualificata ad amianto in misura superiore alla soglia di legge, momento che nel caso di specie non può esser collocato prima della presentazione della domanda di certificazione all'INAIL a seguito della quale l'INAIL ha emesso il provvedimento del 6.03.2019. Ne consegue dunque che nella specie il termine decennale di prescrizione non è decorso.
Infine, il termine di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970 va fatto decorrere dalla data di presentazione della domanda all e non dalla domanda CP_1 presentata all'INAIL. Nel caso di specie, la domanda all è stata presentata CP_1 in data 3.08.2022 e pertanto al momento del deposito del ricorso (13.04.2023) il termine di decadenza in disamina non era spirato.
Andando ad analizzare il merito, è pacifico che il sig. dal 19.10.1982 Pt_1 lavora alle dipendenze di GTT s.p.a. con orario a tempo pieno e mansioni di operaio. In particolare, dal 19.10.1982 al 24.05.1987 il ricorrente ha svolto attività di manutenzione sugli impianti frenanti e la carrozzeria dei mezzi aziendali e specificamente sino al 1986 nel reparto Manutenzione del deposito
“Tortona”, sito in Torino (TO) Corso Tortona n. 55 e successivamente sino al
24.05.1987, nel reparto Manutenzione del deposito “San Paolo”, sito in Torino,
2 R.g. Lav. n. 449/2023
Corso Trapani n. 154. A partire dal 25.05.1987 sino ad oggi ha svolto attività di magazziniere, dapprima presso l'Ufficio manutenzione impianti del deposito
“San Paolo”, e dal 16.11.1987 nel reparto Magazzino del deposito “Tortona-
Manin”.
A seguito di sua domanda, l'INAIL ha riconosciuto l'esposizione qualificata ad amianto del ricorrente per il periodo dal 19.10.1982 al 24.05.1987, escludendo invece il periodo successivo (cfr. doc. n. 4 ricorrente).
Il sig. ha presentato domanda all di riconoscimento dei benefici Pt_1 CP_1 previdenziali ex art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992 che tuttavia è stata rigettata dall'ente previdenziale in quanto l'INAIL aveva certificato un periodo di esposizione inferiore al decennio (cfr. doc. n. 23 ricorrente).
Ciò posto in fatto, in diritto l'art. 13 comma 8 Lgge n. 257/1992 prevede che:
“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5.”
Al fine di dirimere la presente controversia occorre dunque appurare se il ricorrente sia stato sottoposto ad esposizione qualificata ad amianto anche nel periodo successivo al 24.05.1987, allorquando ha iniziato a svolgere attività di magazziniere. Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni richiesti dalle parti al fine di appurare le mansioni concretamente svolte dal sig. ed è Pt_1 stata licenziata CTU medico -legale affidata alla dott.ssa Persona_1
La consulente del giudice, dopo aver attentamente analizzato la documentazione in atti ed esaminato le testimonianze assunte, ha rilevato che: “E' stato più volte riconosciuto, sia con perizie a scopo processuale che con indagini penali, che gli ambienti di lavoro appartenenti al Gruppo Trasporti Torinese, peraltro gli stessi di Cont quando la denominazione era , avessero alte concentrazioni di fibre di amianto.
In particolare, le determinazioni sono state fatte in modo presuntivo, ma attendibile, soprattutto nell'officina, dove venivano effettuati manufatti di amianto che, sia per la loro produzione che per il successivo deterioramento rilasciavano fibre nell'ambiente.
Sotto questo profilo non vi sono stati dubbi a riconoscere al sig. Pt_1
l'indennità per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto fino al 1986, CP_1 quando gli vennero affidate mansioni di magazziniere.
3 R.g. Lav. n. 449/2023
Da questo momento la dimostrazione dell'esposizione ad amianto fino al 1° maggio 1996, come richiesto nel quesito, ha carattere presuntivo indiretto. Infatti, dall'analisi documentale emergono alcuni elementi.
Innanzi tutto, nonostante il divieto dell'utilizzo dell'asbesto nel 1992, è provato che i suoi manufatti siano stati manipolati per parecchio tempo dopo.
In particolare, la GTT ha avviato le opere di bonifica di tutto il materiale contenente amianto nel 1998 per cui, come conclude la CTU dell'ottobre 2008 “... appare quindi evidente, come emerge dai documenti in atti, fissare la data del 14 luglio 1998 come data termine di esposizione degli operatori delle officine ATM a materiali contenenti amianto...”
Quindi nel 1996, termine ultimo richiestomi dal giudice, la bonifica non era ancora stata fatta e l'asbesto era presente negli ambienti di lavoro.
Se fosse presente anche nel magazzino dove lavorava il sig. lo si Pt_1 desume da tre elementi.
Il primo è che si trattava di ambienti ampi, tipo capannoni, in cui i vari settori erano ampiamente comunicanti.
Il secondo elemento è che venivano immagazzinati tutti i tipi di manufatti, anche quelli deteriorati e quindi con rilascio di polvere e fibre.
Terzo elemento, a riprova degli altri, l'insorgenza di mesotelioma pleurico riconosciuto dopo ampie indagini come malattia professionale del collega che lavorava con il in magazzino. Pt_1
Da queste indagini risulta come il collega avesse contratto il tumore professionale durante la pulizia degli scaffali del magazzino, impolverati con polvere che conteneva una dose elevata di fibre di amianto.
E' facile dedurre che se la polvere depositata avesse una buona quantità di fibre di amianto anche l'aria ambientale ne avesse, inoltre le stesse mansioni di pulizia competevano anche al periziato.
Il periziato non pare aver contratto patologie legate all'asbesto, ma questo non significa che non sia stato esposto, in quanto lo sviluppo di patologie collegate all'esposizione non è presente nella totalità degli esposti.
Quindi si può serenamente ritenere che il sig. sia stato esposto a fibre di Pt_1 amianto per tutto il periodo indicato ovvero dal 19 ottobre 1982 al 1° maggio 1996
Ulteriore ragionamento compete per definire tale esposizione in termini quantitativi.
Tutti i conteggi, per quanto corretti, sono in via presuntiva in quanto non è mai
4 R.g. Lav. n. 449/2023
stata fatta alcuna misurazione nell'area magazzino.
Peraltro, il limite di 100 ff/l indica una percentuale di asbesto nell'ambiente molto bassa, per questo tollerata.
Il fatto che vi sia stata la necessità di una bonifica nel 1998, permette di ipotizzare secondo il criterio di ragionevole presunzione che la concentrazione fosse decisamente maggiore.
Per quello che riguarda il fatto che la concentrazione debba essere valutata come media nelle otto ore, è probabile che anche questo criterio venga soddisfatto.
Infatti, anche se vi sono alcuni periodi in cui il lavoro veniva svolto all'aperto, la concentrazione interna era talmente elevata da mantenere la concentrazione media comunque superiore ai parametri richiesti.”
La CTU ha quindi concluso affermando che “Secondo il criterio di ragionevole presunzione, si ritiene che il sig. per il periodo dal 19 ottobre Parte_1
1982 al 1° maggio 1996 nell'espletamento della propria attività lavorativa, sia stato esposto ad amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.”
Ebbene, le conclusioni cui è giunta la CTU non possono che essere condivise nella presente sentenza in quanto congruamente ed esaustivamente motivate e non sussistono ragioni per discostarsene. Del resto, neppure il CTP di parte convenuta ha ritenuto di formulare alcuna osservazione.
In conclusione, dunque ed in accoglimento del ricorso l deve essere CP_1 condannato a riconoscere in favore del ricorrente i benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992 in ragione della sua esposizione qualificata ed ultradecennale all'amianto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014, applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia previdenziale dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura indicata in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono esser poste definitivamente a carico dell . CP_1
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione;
- in accoglimento del ricorso, condanna l' a riconoscere in favore del CP_1
5 R.g. Lav. n. 449/2023
ricorrente i benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
9.300,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa oltre rimborso del cu;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' ; CP_1
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 22/07/2025
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