Articolo 6 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 novembre 1986
Art. 6. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742 , le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335 , 336 e 337 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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