TRIB
Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto il 29.05.2023 al n. 866/2023 R.G. promosso da
[...]
, nato a Sialkot in [...], il [...], Codice CUI 06JBNBO, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe M. Cantarero, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale reso dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania notificato il 15.05.2023.
**************
Considerato che la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ritenendo non credibili le dichiarazioni del ricorrente;
ritenuto che
con il ricorso, in epigrafe indicato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Catania chiedendo in via preliminare volersene disporre la sospensione e nel merito il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, e in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il , sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è Controparte_1
costituito e se ne deve dichiarare pertanto la contumacia;
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
ritenuto che
, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
considerato che
l'onere probatorio gravante sulla parte riceve un'attenuazione in quanto per il ricorrente è sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" mentre deve ritenersi che lo stesso non possa limitarsi ad un racconto generico e stereotipato (cfr. Cass. Civ. , n. 14157/2016 e n.16361/2016); ritenuto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerti dal citato art. 3 del D. Lgs 251/2007 dianzi citati e incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda;
ritenuto che
secondo il condiviso principio affermato dalla Corte Regolatrice: "In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".(cfr. Cass. Civ. 21142/2019); considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale unitamente a quelle rese nel corso del presente giudizio e i documenti già esibiti alla Commissione Territoriale e da quest'ultima ritualmente depositati;
ritenuto che
il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Pakistan;
di essere nato a
Sialkot; di aver studiato per sei anni e di non aver mai lavorato;
di essere di religione musulmana sunnita ed ha aggiunto che la sua famiglia d'origine è composta dai genitori, da due fratelli e da tre sorelle con i quali è in contatto e di non essere sposato;
considerato che
il ricorrente ha riferito di aver lasciato il Pakistan nel 2016 poiché aveva ricevuto delle minacce e in particolare, ha raccontato che il padre svolgeva attività politica e lui era stato minacciato di morte affinchè il genitore abbandonasse il suo impegno politico e per questo lo stesso ricorrente si trasferiva in Turchia ove risiedeva sino al 2022 per poi fare ritorno in Pakistan e ripartire alla volta dell'Europa; considerato, infine, che il ricorrente ha concluso la sua audizione affermando di temere , in caso di rimpatrio, per la propria vita;
considerato che
nel corso dell'audizione svoltasi nel corso del presente giudizio il ricorrente ha raccontato che il padre era stato incarcerato in Pakistan a causa della sua attività politica in quanto militante del partito PTI di mentre la madre insieme a due suoi fratelli Per_1
e alla sorella si erano trasferiti a Dubai per sottrarsi al controllo della Polizia;
ritenuto che
il ricorrente a proposito dell'attività politica del padre ha raccontato che il genitore faceva politica da venticinque anni e militava da sempre nel partito PTI, di cui però non ha saputo spiegare cosa significasse l'acronimo (cfr. verbale udienza del 31/1/2024); considerato che nel riferire a proposito delle vicende familiari il ricorrente ha raccontato che il fratello , con il quale aveva trascorso in Turchia il periodo dal 2016 al 2022, si trovava ora in Francia ed ha aggiunto che in quel Paese era stata accolta la sua domanda di protezione internazionale , si era spostato ed aveva avuto dei figli;
ritenuto che
il ricorrente ha poi precisato che nel brevissimo periodo in cui era rimasto in
Pakistan, poco più di una ventina di giorni , tra il suo arrivo dalla Turchia e la ripartenza verso l'Europa, anche lui aveva supportato l'attività politica del padre e di avere per questo subito delle minacce, comunque non denunciate alla Polizia;
ritenuto che
sempre nel corso dell'audizione svoltasi il 31/1/2024 il ricorrente aveva riferito di poter depositare la documentazione relativa al riconoscimento della protezione internazionale in Francia da parte del fratello e di poter fare un tentativo con i cugini rimasti in Pakistan per acquisire eventuale documentazione comprovante l'arresto del padre;
ritenuto, invece, che il ricorrente si è limitato a depositare una carta di ammissione del fratello alla cassa sanitaria francese mentre nessuna ulteriore documentazione è stata depositata;
ritenuto, inoltre, che dal certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità del Pakistan
e depositato dal ricorrente si evince che il nucleo familiare del ricorrente è composto dai genitori, da due sorelle ed un fratello diversamente da quanto lui dichiarato nel corso dell'audizione svoltasi in questo giudizio mentre diversa è la data di nascita dal fratello che attualmente si trova in Francia con quella riportata nella carta di ammissione alla cassa sanitaria francese;
ritenuto che a fronte della richiesta di spiegazioni e precisazioni a proposito delle evidenziate carenze documentali il ricorrente si è limitato ad affermare che vi era stato un errore nel certificato di stato di famiglia depositato ( 1997 in luogo di 1987) senza null'altro aggiungere
(cfr. note scritte depositate il 31/10/2024); ritenuto che il ricorrente non ha compiuto lo ragionevole sforzo nel circostanziare la sua vicenda personale non allegando la documentazione che, invece, aveva riferito di poter depositare;
ritenuto, peraltro, che la documentazione depositata presente profili di incoerenza , come già evidenziati con l'ordinanza del 20/7/2024 e che il ricorrente non è stato di spiegare in maniera plausibile e chiarire;
ritenuto che
il ricorrente non ha depositato , in particolare, alcuna documentazione attestante il trasferimento della sua famiglia a Dubai come invece aveva riferito nel corso dell'udienza del 31/1/2024 così come non ha depositato alcuna documentazione relativa alla domanda di protezione internazionale che il fratello avrebbe presentato in Francia;
ritenuto che
il ricorrente nel corso della sua audizione del 31/1/2024 ha dimostrato di non avere alcuna effettiva conoscenza e puntuale conoscenza del contesto politico del suo Paese
d'origine , atteso che non è stato in grado di spiegare l'acronimo del partito, il PTI, in cui militava il padre così come nulla ha riferito a proposito del contesto politico più generale del suo Paese d'origine e ciò nonostante la sua riferita attività di supporto all'attività svolta dal padre;
ritenuto che
le fonti di conoscenza sul Paese d'origine non riferiscono di arresti di massa dei militanti del partito PTI il quale, dopo l'arresto nel 2023, del suo leader ha comunque continuato a svolgere la sua attività politica partecipando alle elezioni e ottenendo un successo elettorale che gli ha consentito di contrastare le iniziative e azioni promosse dai partiti attualmente al governo in Pakistan per esautorarlo (cfr.
2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus PDF (www.ecoi.net)); ritenuto che anche il corredo fotografico allegato, che ritrae l'asserito padre del ricorrente, è comunque facilmente reperibile in rete mentre le tre foto allegate e che ritraggono il ricorrente insieme al presunto genitore non denotano alcuna familiarità e partecipazione affettiva apparendo piuttosto come occasionali in un luogo pubblico ( cfr. positive fotografiche allegate al ricorso); ritenuto che il ricorrente non ha spiegato in maniera plausibile le ragioni per le quali il genitore, semplice portavoce locale di un ministro regionale per l'ambiente, avrebbe continuato a svolgere la sua attività politica senza subire attentati o denunciare aggressioni, in alcun modo documentate, mentre i figli sarebbero stati costretti , per tutelare la loro incolumità, ad espatriare;
ritenuto che
, come già evidenziato dalla Commissione Territoriale, l'intera vicenda narrata dal ricorrente è connotata da evidenti profili di scarsa plausibilità nonché generici riguardo l'attività politica svolta dal padre;
ritenuto, pertanto che in ragione di quanto sopra osservato deve ritenersi che il ricorrente, non sia attendibile e non ha compiuto uno ragionevole sforzo per circostanziare la domanda mentre le dichiarazioni rese non sono coerenti con le informazioni disponibili sul paese d'origine;
ritenuto, pertanto, che le dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro poco plausibili , non possono ritenersi, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 251/2007, veritiere;
ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il ricorrente non ha provato il rischio o fondato timore di subire forme di persecuzione per motivi di razza, di religione, per motivi politici o in ragione dell'appartenenza ad un gruppo sociale;
ritenuto, altresì, che non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria atteso che nessun rischio effettivo di subire un danno grave, nel senso fatto proprio dall'art. 14 del D. Lgs 251/2007 è stato provato;
ritenuto, inoltre, che nella regione di provenienza del ricorrente, il Punjab, non ricorre alcuna ipotesi di conflitto armato interno, presupposto indefettibile ai fini della ricorrenza di un'ipotesi di danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 lett. c, come si evince dalle fonti citate nel provvedimento impugnato e non specificatamente contestate e dal report dell' Austrian
Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation dell'aprile del 2024
(consultabile sul sito. https://www.ecoi.net/en/file/local/2107646/ACCORD_Pakistan_April_2024.pdf ); ritenuto relativamente alla richiesta di riconoscimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 D.Lgs 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.Lgs 25/2008, non integrati i presupposti per l'applicazione nel caso di specie del principio del non refoulement, in quanto, dal racconto del richiedente non sono emerse ragioni e motivi per ritenere che in caso di rientro in Pakistan rischierebbe di essere oggetto di persecuzione o di essere sottoposto a tortura, ed inoltre il ricorrente non ha allegato né tanto meno provato di versare in alcuna delle situazioni sussumibili in una delle ipotesi contemplate dagli artt. 18, 19, 20 e 20 bis del D. Lgs 286/98 tali da giustificare il riconoscimento di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; ritenuto, altresì, che il rigetto del ricorso non si pone in contrasto con il citato art. 19 del D. Lgs
251/07, atteso che un eventuale rimpatrio del ricorrente non è suscettibile di violare il diritto della parte al rispetto della vita privata e familiare poiché non ne comprometterebbe l'integrità fisica, psicologica e non potendo vantare nel territorio italiano alcuna integrazione sociale e lavorativa a proposito della quel nulla ha allegato ed avendo avuto la necessità di un interprete per condurre la gran parte della sua audizione;
ritenuto che stante la mancata costituzione del nulla deve disporsi sulle Controparte_1
spese;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese .
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata