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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2024, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
5668/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 5668/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Piazza G. Marconi n. 9, presso lo studio dell'avv. Angela Coppola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia C.F._2
(NA) alla Via Raiola n° 19 presso lo studio dell'avv. Bianca Vanacore, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per delibera n. 2023/2739/GP emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata il 28.11.2023
RICORRENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 28-5-2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni pattuite in ricorso.
PM, in data 26-6-2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.2023 le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 09.08.2001 nel Comune di
Castellammare di Stabia, nel corso del quale sono nati due figli, maggiorenni non autosufficienti, (12.10.2002) e (18.08.2005); che il matrimonio, Persona_1 Per_2 pur nato sotto i migliori auspici, si è rivelato difficile per incompatibilità caratteriali reciproche tali da rendere impossibile la convivenza;
che il lavora come Parte_1
Ispettore di Polizia, mentre la è casalinga e solo saltuariamente lavora CP_1 come babysitter.
Precisando di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e per la gestione dei figli, i coniugi hanno chiesto di pronunciare la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2024, preso atto della mancata volontà delle parti di volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Le condizioni della separazione personale dei coniugi su domanda congiunta di cui al ricorso, riportate in dispositivo, in assenza di figli minori e poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e in data 01.12.2023, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ai seguenti Controparte_1 patti e condizioni:
- I coniugi vivranno separatamente, con diritto di fissare in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
al riguardo, si precisa che il sig. già dal Parte_1 gennaio 2021 ha stabilito altrove la propria residenza;
- La casa coniugale, con l'intero mobilio, sita in Castellammare di Stabia alla via
Cosenza n. 27 – condotta in locazione con contratto intestato alla signora – CP_1 sarà ad essa assegnata, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli. Il sig.
[...] continuerà a pagare per intero il canone di locazione mensile ammontante ad € Pt_1
600,00 sino alla materiale ed effettiva coabitazione dei figli con la madre. In ipotesi di rilascio del predetto immobile per disdetta del proprietario o recesso del conduttore, il continuerà ad offrire un contributo sul canone mensile per il nuovo alloggio Parte_1 in cui la si trasferirà unitamente ai figli, nella misura massima di euro CP_1
600,00 che sarà corrisposto con bonifico periodico in favore del locatore o della stessa in ogni caso, tale obbligo perdurerà sino alla materiale ed effettiva CP_1 coabitazione dei figli con la madre. In entrambe le ipotesi, la contribuzione del sig.
[...] al pagamento del canone di locazione mensile cesserà, per espressa Pt_1 convenzione tra i coniugi, in caso di nuove ed eventuali relazioni sentimentali che dovessero sorgere in capo alla CP_1
-In considerazione della attuale situazione reddituale dei coniugi e della non indipendenza economica dei figli - (anni 18) è studente mentre Per_2 Persona_1
(anni 20) è maggiorenne e si sta avviando all'attività lavorativa svolgendo lavori saltuari - il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento mensile per i Parte_1 figli di € 400,00 (quattrocento/00 euro) di cui € 300,00 per ed € 100,00 per Per_2
– oltre rivalutazione annuale ISTAT, come per legge - che sarà Persona_1 corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla signora Allorquando raggiungerà la CP_1 Persona_1 indipendenza economica, l'assegno rimarrà nella somma concordata di € 400,00 mensili oltre ISTAT già maturato a favore del figlio;
Per_2
- In considerazione della età e della situazione lavorativa dei coniugi (il sig. Parte_1
è dipendente pubblico mentre la signora svolge lavori saltuari come baby CP_1 sitter e come governante), il sig. corrisponderà alla un assegno Parte_1 CP_1 mensile di mantenimento di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come per legge - che sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla signora CP_1
- Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, previamente concordate e documentate, come analiticamente indicate nel vigente Protocollo d'intesa in applicazione presso il Tribunale di Torre Annunziata. Laddove uno dei genitori sostenga la spesa per intero, l'altro dovrà provvedere al rimborso della quota a suo carico, previa esibizione di idonea certificazione fiscale
(scontrino o fattura) attestante la spesa sostenuta ed il relativo importo;
- L'assegno unico universale per entrambi i figli continuerà ad essere percepito dal sig. al 100%. All'uopo, la si impegna a fornire al sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 tutta la documentazione fiscale e contabile dei figli necessaria ai fini dell'inoltro / integrazione / rinnovo della domanda da parte dello stesso Parte_1
- Il sig. riconosce alla moglie la quota del 40% sul TFR che gli sarà Parte_1 liquidato, importo che sarà calcolato in relazione agli anni di coniugio ed al netto della tassazione;
- Le spese per manutenzione, tassazione ed utenze relative alla casa coniugale saranno poste a carico integrale della signora che, altresì, si impegna a volturare a CP_1 proprio nome ovvero ad eliminare la utenza di telefonia fissa e le 3 utenze mobile in uso esclusivo alla stessa ed ai figli, tutte attualmente intestate al sig. che si Parte_1 impegna, sin da ora, a fornire tutta la documentazione necessaria;
- Il saldo attivo afferente al conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena filiale di Castellammare di Stabia 1, sarà tra essi suddiviso al 50%, al netto delle tasse e spese amministrative di chiusura, ed, all'esito, il detto conto sarà chiuso dai coniugi;
- I veicoli attualmente in utilizzo ai figli, sebbene intestati a familiari del sig.
[...]
rimarranno nella materiale disponibilità di costoro salvo casi eccezionali in cui Pt_1 esso ne facesse richiesta di utilizzo sporadico, per esigenze di lavoro o Parte_1 personali. I coniugi sosteranno al 50% le spese straordinarie, previamente concordate, relative ai predetti veicoli;
- Sin da ora, i ricorrenti si scambiano l'assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e/o eventuale espatrio;
- Il sig. dichiara di essere titolare di diritti reali su beni immobili, come da Parte_1 allegata visura catastale, mentre la signora dichiara di non essere titolare CP_1 di alcun diritto reale su beni immobili;
- I coniugi dichiarano di non essere titolari di partecipazioni in società o di quote sociali;
- Ogni altro rapporto tra le parti è stato bonariamente definito;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
(Atto n. 291, parte 2, serie A, anno 2001 del Comune di Castellammare di Stabia);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26-6-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 5668/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Piazza G. Marconi n. 9, presso lo studio dell'avv. Angela Coppola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia C.F._2
(NA) alla Via Raiola n° 19 presso lo studio dell'avv. Bianca Vanacore, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per delibera n. 2023/2739/GP emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata il 28.11.2023
RICORRENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 28-5-2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni pattuite in ricorso.
PM, in data 26-6-2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.2023 le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 09.08.2001 nel Comune di
Castellammare di Stabia, nel corso del quale sono nati due figli, maggiorenni non autosufficienti, (12.10.2002) e (18.08.2005); che il matrimonio, Persona_1 Per_2 pur nato sotto i migliori auspici, si è rivelato difficile per incompatibilità caratteriali reciproche tali da rendere impossibile la convivenza;
che il lavora come Parte_1
Ispettore di Polizia, mentre la è casalinga e solo saltuariamente lavora CP_1 come babysitter.
Precisando di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e per la gestione dei figli, i coniugi hanno chiesto di pronunciare la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2024, preso atto della mancata volontà delle parti di volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Le condizioni della separazione personale dei coniugi su domanda congiunta di cui al ricorso, riportate in dispositivo, in assenza di figli minori e poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e in data 01.12.2023, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ai seguenti Controparte_1 patti e condizioni:
- I coniugi vivranno separatamente, con diritto di fissare in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
al riguardo, si precisa che il sig. già dal Parte_1 gennaio 2021 ha stabilito altrove la propria residenza;
- La casa coniugale, con l'intero mobilio, sita in Castellammare di Stabia alla via
Cosenza n. 27 – condotta in locazione con contratto intestato alla signora – CP_1 sarà ad essa assegnata, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli. Il sig.
[...] continuerà a pagare per intero il canone di locazione mensile ammontante ad € Pt_1
600,00 sino alla materiale ed effettiva coabitazione dei figli con la madre. In ipotesi di rilascio del predetto immobile per disdetta del proprietario o recesso del conduttore, il continuerà ad offrire un contributo sul canone mensile per il nuovo alloggio Parte_1 in cui la si trasferirà unitamente ai figli, nella misura massima di euro CP_1
600,00 che sarà corrisposto con bonifico periodico in favore del locatore o della stessa in ogni caso, tale obbligo perdurerà sino alla materiale ed effettiva CP_1 coabitazione dei figli con la madre. In entrambe le ipotesi, la contribuzione del sig.
[...] al pagamento del canone di locazione mensile cesserà, per espressa Pt_1 convenzione tra i coniugi, in caso di nuove ed eventuali relazioni sentimentali che dovessero sorgere in capo alla CP_1
-In considerazione della attuale situazione reddituale dei coniugi e della non indipendenza economica dei figli - (anni 18) è studente mentre Per_2 Persona_1
(anni 20) è maggiorenne e si sta avviando all'attività lavorativa svolgendo lavori saltuari - il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento mensile per i Parte_1 figli di € 400,00 (quattrocento/00 euro) di cui € 300,00 per ed € 100,00 per Per_2
– oltre rivalutazione annuale ISTAT, come per legge - che sarà Persona_1 corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla signora Allorquando raggiungerà la CP_1 Persona_1 indipendenza economica, l'assegno rimarrà nella somma concordata di € 400,00 mensili oltre ISTAT già maturato a favore del figlio;
Per_2
- In considerazione della età e della situazione lavorativa dei coniugi (il sig. Parte_1
è dipendente pubblico mentre la signora svolge lavori saltuari come baby CP_1 sitter e come governante), il sig. corrisponderà alla un assegno Parte_1 CP_1 mensile di mantenimento di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come per legge - che sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla signora CP_1
- Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, previamente concordate e documentate, come analiticamente indicate nel vigente Protocollo d'intesa in applicazione presso il Tribunale di Torre Annunziata. Laddove uno dei genitori sostenga la spesa per intero, l'altro dovrà provvedere al rimborso della quota a suo carico, previa esibizione di idonea certificazione fiscale
(scontrino o fattura) attestante la spesa sostenuta ed il relativo importo;
- L'assegno unico universale per entrambi i figli continuerà ad essere percepito dal sig. al 100%. All'uopo, la si impegna a fornire al sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 tutta la documentazione fiscale e contabile dei figli necessaria ai fini dell'inoltro / integrazione / rinnovo della domanda da parte dello stesso Parte_1
- Il sig. riconosce alla moglie la quota del 40% sul TFR che gli sarà Parte_1 liquidato, importo che sarà calcolato in relazione agli anni di coniugio ed al netto della tassazione;
- Le spese per manutenzione, tassazione ed utenze relative alla casa coniugale saranno poste a carico integrale della signora che, altresì, si impegna a volturare a CP_1 proprio nome ovvero ad eliminare la utenza di telefonia fissa e le 3 utenze mobile in uso esclusivo alla stessa ed ai figli, tutte attualmente intestate al sig. che si Parte_1 impegna, sin da ora, a fornire tutta la documentazione necessaria;
- Il saldo attivo afferente al conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena filiale di Castellammare di Stabia 1, sarà tra essi suddiviso al 50%, al netto delle tasse e spese amministrative di chiusura, ed, all'esito, il detto conto sarà chiuso dai coniugi;
- I veicoli attualmente in utilizzo ai figli, sebbene intestati a familiari del sig.
[...]
rimarranno nella materiale disponibilità di costoro salvo casi eccezionali in cui Pt_1 esso ne facesse richiesta di utilizzo sporadico, per esigenze di lavoro o Parte_1 personali. I coniugi sosteranno al 50% le spese straordinarie, previamente concordate, relative ai predetti veicoli;
- Sin da ora, i ricorrenti si scambiano l'assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e/o eventuale espatrio;
- Il sig. dichiara di essere titolare di diritti reali su beni immobili, come da Parte_1 allegata visura catastale, mentre la signora dichiara di non essere titolare CP_1 di alcun diritto reale su beni immobili;
- I coniugi dichiarano di non essere titolari di partecipazioni in società o di quote sociali;
- Ogni altro rapporto tra le parti è stato bonariamente definito;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
(Atto n. 291, parte 2, serie A, anno 2001 del Comune di Castellammare di Stabia);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26-6-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi