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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 1091/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 20/02/2025 nella causa n. 1091/2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to OGGIANO ALBERTO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dagli Avv.ti SPIGA PAOLO, DI TUCCI ROBERTO, _1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente - dipendente della Società con mansioni di operaio inquadrato al Parte_2 livello D2 del C.C.N.L. metalmeccanici- conveniva in giudizio l' deducendo che in _1 data 03.08.2021, nello svolgimento delle proprie mansioni, subiva un infortunio sul lavoro, e gli veniva diagnosticato un “trauma distorsivo al ginocchio dx”.
Argomentava parte ricorrente di aver regolarmente denunciato l'infortunio all _1
(iscritto al n. 517077290) il quale, con nota del 21.10.2021, gli comunicava la corresponsione, a titolo di inabilità temporanea assoluta, dell'importo di € 2.855,62 per il periodo ricompreso tra il 10.08.2021 ed il 19.10.2021. Lo stesso deduceva che in data 20.10.2021 il medico del lavoro, incaricato dall'azienda al fine di verificare l'idoneità del lavoratore, concludeva la visita medica riconoscendo il ricorrente inidoneo per ulteriori trenta giorni, ma che l' non accoglieva la conseguente domanda di prolungamento _1 del periodo di inabilità temporanea assoluta dal 20.10.2021 al 08.12.2021 e non indennizzava il periodo ricompreso dal 19.10.2021 al “28.12.2021”.
In data 02.12.2022, il sig. proponeva ricorso amministrativo, non accolto dalla Pt_1
Commissione collegiale _1
Il ricorrente contestava la valutazione compiuta dall' e chiedeva in questa sede di: _1 “- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio occorso in data 03.08.2021, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di “inabilità totale di giorni 130 (centotrenta) e di invalidità permanente parziale conseguente al trauma nella percentuale del 4% (quattro per cento) del totale, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante protempore, _1 alla corresponsione dell'importo a titolo di (indennizzo capitale) da “inabilità totale in giorni 130 (centotrenta) e la invalidità permanente parziale conseguente al trauma nella percentuale del 4% (quattro per cento) del totale o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto Oggiano che si dichiara procuratore antistatario.”.
Costituitosi in giudizio, l' rilevava la tardività della denuncia dell'infortunio _1
(avvenuta in data 9.8.21), l'inammissibilità della domanda di riconoscimento di postumi (4%) in misura inferiore al minimo indennizzabile e contestava la fondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto.
La causa veniva istruita con espletamento di CTU medico legale.
Il CTU nominato, dott. , concludeva il suo elaborato, congruamente e Persona_1 logicamente motivato, affermando che:
“Dall'esame degli Atti e dalla visita del Ricorrente si evidenzia che l'Infortunio sul Lavoro avvenuto in data 03/08/2021, nello svolgimento del proprio lavoro di Meccanico, ha determinato un Trauma Distorsivo a carico del ginocchio dx, per il quale ha effettuato diverse Visite Specialistiche, Terapie, Accertamenti Radiologici ed infine Intervento di Shaving Artroscopico e Resezione di Plica Sinoviale, eseguito presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero in data 19/11/2021, in seguito al quale venivano prescritti ulteriori giorni 20 di riposo.
Pertanto l'Infortunio avvenuto il 03/08/2021 e terminato l'08/12/2021, ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 130 (centotrenta) giorni, superiore a quello già riconosciuto, ma avendo il Signor presentato Denuncia di Parte_1
Infortunio solamente il 09/08/2021, può essere riconosciuto un periodo di Inabilità di 122 giorni perché in base all'art. 52 del DPR 1124 del 1965 “l'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. Per rispondere al secondo quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice, si può affermare che dall'Infortunio sul Lavoro deriva un Danno Biologico Permanente pari al 4% (quattro per cento).”. Il c.t.u. ha confermato il danno biologico permanente nella misura del 4% e pertanto al di sotto della soglia di indennizzabilità con conseguente rigetto di tale domanda.
Il perito ha invece accertato un'inabilità temporanea assoluta per 130 giorni, condivisibilmente ridotti a 122 giorni indennizzabili (dal 9.8.21 al 8.12.21) alla luce del richiamato disposto dell'art. 52 DPR N. 1124/65; tale domanda deve quindi trovare parziale accoglimento.
Le conclusioni del medico, confermate anche in sede di replica alle osservazioni dell'istituto, sono scevre da vizi logico argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione;
le stesse risultano, pertanto, del tutto condivisibili da parte del giudicante e possono essere poste a fondamento della decisione.
L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a liquidare, in favore del ricorrente, l'inabilità temporanea assoluta per 122 giorni (dal 9.8.21 al 8.12.21) nella misura di legge, oltre interessi legali, dedotto quanto già corrisposto.
Le spese del giudizio devono essere compensate per ½ in ragione del mancato integrale accoglimento delle domande e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'inabilità temporanea assoluta per 122 giorni (dal 9.8.21 al 8.12.21) nella misura di legge, oltre interessi legali, dedotto quanto già corrisposto;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, _1 che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. _1
Sassari, 20/02/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 20/02/2025 nella causa n. 1091/2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to OGGIANO ALBERTO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dagli Avv.ti SPIGA PAOLO, DI TUCCI ROBERTO, _1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente - dipendente della Società con mansioni di operaio inquadrato al Parte_2 livello D2 del C.C.N.L. metalmeccanici- conveniva in giudizio l' deducendo che in _1 data 03.08.2021, nello svolgimento delle proprie mansioni, subiva un infortunio sul lavoro, e gli veniva diagnosticato un “trauma distorsivo al ginocchio dx”.
Argomentava parte ricorrente di aver regolarmente denunciato l'infortunio all _1
(iscritto al n. 517077290) il quale, con nota del 21.10.2021, gli comunicava la corresponsione, a titolo di inabilità temporanea assoluta, dell'importo di € 2.855,62 per il periodo ricompreso tra il 10.08.2021 ed il 19.10.2021. Lo stesso deduceva che in data 20.10.2021 il medico del lavoro, incaricato dall'azienda al fine di verificare l'idoneità del lavoratore, concludeva la visita medica riconoscendo il ricorrente inidoneo per ulteriori trenta giorni, ma che l' non accoglieva la conseguente domanda di prolungamento _1 del periodo di inabilità temporanea assoluta dal 20.10.2021 al 08.12.2021 e non indennizzava il periodo ricompreso dal 19.10.2021 al “28.12.2021”.
In data 02.12.2022, il sig. proponeva ricorso amministrativo, non accolto dalla Pt_1
Commissione collegiale _1
Il ricorrente contestava la valutazione compiuta dall' e chiedeva in questa sede di: _1 “- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio occorso in data 03.08.2021, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di “inabilità totale di giorni 130 (centotrenta) e di invalidità permanente parziale conseguente al trauma nella percentuale del 4% (quattro per cento) del totale, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante protempore, _1 alla corresponsione dell'importo a titolo di (indennizzo capitale) da “inabilità totale in giorni 130 (centotrenta) e la invalidità permanente parziale conseguente al trauma nella percentuale del 4% (quattro per cento) del totale o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto Oggiano che si dichiara procuratore antistatario.”.
Costituitosi in giudizio, l' rilevava la tardività della denuncia dell'infortunio _1
(avvenuta in data 9.8.21), l'inammissibilità della domanda di riconoscimento di postumi (4%) in misura inferiore al minimo indennizzabile e contestava la fondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto.
La causa veniva istruita con espletamento di CTU medico legale.
Il CTU nominato, dott. , concludeva il suo elaborato, congruamente e Persona_1 logicamente motivato, affermando che:
“Dall'esame degli Atti e dalla visita del Ricorrente si evidenzia che l'Infortunio sul Lavoro avvenuto in data 03/08/2021, nello svolgimento del proprio lavoro di Meccanico, ha determinato un Trauma Distorsivo a carico del ginocchio dx, per il quale ha effettuato diverse Visite Specialistiche, Terapie, Accertamenti Radiologici ed infine Intervento di Shaving Artroscopico e Resezione di Plica Sinoviale, eseguito presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero in data 19/11/2021, in seguito al quale venivano prescritti ulteriori giorni 20 di riposo.
Pertanto l'Infortunio avvenuto il 03/08/2021 e terminato l'08/12/2021, ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 130 (centotrenta) giorni, superiore a quello già riconosciuto, ma avendo il Signor presentato Denuncia di Parte_1
Infortunio solamente il 09/08/2021, può essere riconosciuto un periodo di Inabilità di 122 giorni perché in base all'art. 52 del DPR 1124 del 1965 “l'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. Per rispondere al secondo quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice, si può affermare che dall'Infortunio sul Lavoro deriva un Danno Biologico Permanente pari al 4% (quattro per cento).”. Il c.t.u. ha confermato il danno biologico permanente nella misura del 4% e pertanto al di sotto della soglia di indennizzabilità con conseguente rigetto di tale domanda.
Il perito ha invece accertato un'inabilità temporanea assoluta per 130 giorni, condivisibilmente ridotti a 122 giorni indennizzabili (dal 9.8.21 al 8.12.21) alla luce del richiamato disposto dell'art. 52 DPR N. 1124/65; tale domanda deve quindi trovare parziale accoglimento.
Le conclusioni del medico, confermate anche in sede di replica alle osservazioni dell'istituto, sono scevre da vizi logico argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione;
le stesse risultano, pertanto, del tutto condivisibili da parte del giudicante e possono essere poste a fondamento della decisione.
L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a liquidare, in favore del ricorrente, l'inabilità temporanea assoluta per 122 giorni (dal 9.8.21 al 8.12.21) nella misura di legge, oltre interessi legali, dedotto quanto già corrisposto.
Le spese del giudizio devono essere compensate per ½ in ragione del mancato integrale accoglimento delle domande e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'inabilità temporanea assoluta per 122 giorni (dal 9.8.21 al 8.12.21) nella misura di legge, oltre interessi legali, dedotto quanto già corrisposto;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, _1 che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. _1
Sassari, 20/02/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso