Articolo 24 1 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 24Articolo 25
Versione
15 marzo 1973
Art. 24.1. Art. 24-bis.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ai capitoli n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e numeri 1090, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 e 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 3531 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'attuazione dei provvedimenti emanati in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni e integrazioni, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra i capitoli degli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze indicati al precedente comma.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973