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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 756/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FRANCESCON IRENE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FRANCESCON IRENE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 20.03.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/07/2007 da e trascritto al n. 43, Parte 2, Serie Parte_1 Parte_2
A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO
VENETO alle seguenti condizioni:
1. Dispone che i figli minori e restino affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, e alternanza paritaria delle frequentazioni di ed con ciascun genitore. In particolare: e Persona_1 Persona_2 Persona_2 Per_1
staranno con il papà, settimane alterne, dal giovedì pomeriggio (all'uscita di scuola di
[...]
) sino al sabato mattina nella prima settimana, e dal giovedì pomeriggio (all'uscita di Per_2
scuola di ) sino al lunedì mattina (con accompagnamento di a scuola a cura del Per_2 Per_2 padre) nella seconda settimana.
Per quanto attiene le vacanze, i coniugi concordano sin da ora quanto segue: salvo diverso accordo, e trascorreranno con ciascun genitore una settimana Persona_1 Persona_2
durante il periodo natalizio, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno;
il periodo di carnevale alternato annualmente con le festività di Pasqua;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo feriale prescelto;
ogni altra festività civile o religiosa come da calendario scolastico di inizio anno, ad anni alterni;
2. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli ed Persona_1 Per_2
, salva la partecipazione paritaria alle spese straordinarie relative ai minori, come da
[...]
protocollo in uso presso questo Tribunale;
3 Null'altro disporsi, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani