Articolo 2617 del Codice civile
Articolo 2482 terArticolo 2483
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19 aprile 1942
Art. 2617.

(Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli).

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi e' fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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