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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1000/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Giulia Capannoli Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2024 promossa da:
, C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Romoli Fenu del
Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via degli Speziali n.
1, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF. ) nata a [...] in data [...], e residente in CP_1 C.F._2
(53049) Torrita di Siena (SI) Località Casina dei Pantanelli n. 111;
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero (fatto avviso in data 23/05/2024)
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente: chiede “che l'Ill.mo Tribunale di Siena, Voglia, disattesa ogni contraria istanza, modificare le condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 2919 del 09-11/10/2019 emessa dal
Tribunale di Firenze tra i sig.ri ed in punto di contributo al Parte_1 CP_1
1 mantenimento della figlia , in particolare disponendo la revoca integrale del contributo Per_1 al mantenimento medesimo o, in subordine, la sua riduzione nella misura che il Tribunale vorrà ritenere adeguata tenuto conto della mutata condizione personale e reddituale della figlia
. In via istruttoria, nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto opportuno, voglia il Giudice Per_1 disporre avanti a sé la comparizione personale della Sig.ra per l'audizione Controparte_2
Con della medesima sui fatti di causa. Stante la dichiarazione resa dalla Sig.ra e nonostante la sua presumibile mancata partecipazione al procedimento, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
P.M: visto in data 10/07/2024 (nulla si oppone)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 15/05/2024, iscritto a ruolo generale in data 22/05/2024 e regolarmente notificato, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 stabilite dal Tribunale di Firenze con la sentenza definitiva n. 2919 del 09-11/10/2019, con erano state accolte le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, a seguito della pronuncia con sentenza parziale n. 1321 del 18/04/2019 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra il ricorrente e in data 1° agosto 1993 a Torrita di Siena e CP_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993 al n. 16 parte II serie A.
Il ricorrente ha, in particolare, chiesto di disporre la revoca dell'onere di pagamento in favore della resistente di un contributo mensile pari ad euro 530,00 per il mantenimento della figlia
, nata in data [...], allegando che la stessa è ormai economicamente Controparte_2 autosufficiente e gode sia di un reddito proprio, sia del reddito prodotto dal marito convivente,
Persona_2
A dimostrazione di tali circostanze il ricorrente ha prodotto anche dichiarazioni di consenso alla modifica nel senso suindicato sottoscritte dalla resistente e dalla figlia maggiorenne.
Il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione dell'11/12/2024, nominando quale Giudice relatrice la Dott.ssa Valentina Lisi.
La resistente pur a fronte di rituale notifica, non si è costituita giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza dell'11/12/2024, all'esito della quale è stata disposta, in via provvisoria ed urgente, in modifica della sentenza di divorzio, la revoca del contributo di mantenimento della figlia maggiorenne , e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata Controparte_2 fissata l'udienza di discussione della causa.
2 All'udienza del 09/04/2025, celebrata mediante l'applicativo Teams, precisate le conclusioni e discussa la causa, la Giudice relatrice ha trattenuto la causa in decisione collegiale, senza concessione di termini per memorie conclusive.
2. Ciò premesso e ritenuta la competenza del Tribunale adito, avuto riguardo all'attuale residenza della resistente contumace, osserva il Collegio che il presupposto affinché procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. per la revisione dei provvedimenti relativi a tutela dei minori o in materia di contributi economici possa essere esperito è costituito da sopravvenuti giustificati motivi, da individuarsi nel significativo mutamento delle condizioni poste a base delle determinazioni assunte nella sentenza di separazione/divorzio o degli accordi stipulati fra le parti per effetto di fatti sopravvenuti che abbiano determinato il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche o patrimoniali dell'uno o dell'altro coniuge o un cambiamento rilevante della situazione personale e esistenziale dei genitori e/o dei figli.
Quanto all'oggetto della modifica invocata, occorre rilevare che l'accertamento del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni è necessariamente ispirato a criteri di relatività, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011,
n. 1830).
È stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità come la valutazione debba necessariamente essere condotta con “rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952;
Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali “ragionevoli limiti”, l'assistenza economica protratta ad infinitum “potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La giurisprudenza ha, così, delineato una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste “il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione”.
3 Dunque, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 20 agosto
2014, n. 18076; nonchè Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Inoltre, il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n.
10207).
Nessun rilievo ha invece la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in esame si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato.
Pertanto, l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trova il suo limite logico e naturale: quando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. 7 luglio 2004, n.
12477, Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti giuridici e fattuali per disporre la modifica richiesta.
Il ricorrente ha infatti dimostrato che la figlia maggiorenne ha concluso il proprio Per_1 percorso formativo ed ha intrapreso un'effettiva attività lavorativa idonea a consentirle una prospettiva di indipendenza economica (v. lettera di assunzione per contratto di apprendistato
4 in atti del 03/04/2024 allegata al n. 4), nonché che la stessa è coniugata con Persona_2 percettore di reddito, con il quale coabita.
Tali circostanze sono comprovate anche dalle dichiarazioni, allegate al ricorso (v. doc. n. 5 e 6), sottoscritte dalla figlia e dalla resistente con le quali le medesime Controparte_2 CP_1 hanno dichiarato di non intendere costituirsi in giudizio e di non opporsi alla richiesta di revoca del mantenimento, confermando che è venuta meno la necessità per la figlia maggiorenne di percepire un contributo economico a parte del padre ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come richiesto dal ricorrente, in ragione del contegno processuale delle parti e del contenuto adesivo delle dichiarazioni rese dalla resistente e dalla figlia maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., in accoglimento della domanda, pronuncia la revisione delle condizioni previste nella sentenza definitiva n. 2919 del 09-11/10/2019 emessa dal Tribunale di Firenze a seguito della pronuncia, con sentenza parziale n. 1321 del 18/04/2019, della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra il ricorrente e in data 1° agosto 1993 a CP_1
Torrita di Siena e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1993 al n. 16 parte II serie A, disponendo la revoca del contributo di mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre. Controparte_2
Spese integralmente compensate.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, su relazione della dott.ssa Lisi, nella camera di consiglio del 7 luglio
2025.
La Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott. Paolo Bernardini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Giulia Capannoli Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2024 promossa da:
, C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Romoli Fenu del
Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via degli Speziali n.
1, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF. ) nata a [...] in data [...], e residente in CP_1 C.F._2
(53049) Torrita di Siena (SI) Località Casina dei Pantanelli n. 111;
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero (fatto avviso in data 23/05/2024)
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente: chiede “che l'Ill.mo Tribunale di Siena, Voglia, disattesa ogni contraria istanza, modificare le condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 2919 del 09-11/10/2019 emessa dal
Tribunale di Firenze tra i sig.ri ed in punto di contributo al Parte_1 CP_1
1 mantenimento della figlia , in particolare disponendo la revoca integrale del contributo Per_1 al mantenimento medesimo o, in subordine, la sua riduzione nella misura che il Tribunale vorrà ritenere adeguata tenuto conto della mutata condizione personale e reddituale della figlia
. In via istruttoria, nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto opportuno, voglia il Giudice Per_1 disporre avanti a sé la comparizione personale della Sig.ra per l'audizione Controparte_2
Con della medesima sui fatti di causa. Stante la dichiarazione resa dalla Sig.ra e nonostante la sua presumibile mancata partecipazione al procedimento, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
P.M: visto in data 10/07/2024 (nulla si oppone)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 15/05/2024, iscritto a ruolo generale in data 22/05/2024 e regolarmente notificato, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 stabilite dal Tribunale di Firenze con la sentenza definitiva n. 2919 del 09-11/10/2019, con erano state accolte le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, a seguito della pronuncia con sentenza parziale n. 1321 del 18/04/2019 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra il ricorrente e in data 1° agosto 1993 a Torrita di Siena e CP_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993 al n. 16 parte II serie A.
Il ricorrente ha, in particolare, chiesto di disporre la revoca dell'onere di pagamento in favore della resistente di un contributo mensile pari ad euro 530,00 per il mantenimento della figlia
, nata in data [...], allegando che la stessa è ormai economicamente Controparte_2 autosufficiente e gode sia di un reddito proprio, sia del reddito prodotto dal marito convivente,
Persona_2
A dimostrazione di tali circostanze il ricorrente ha prodotto anche dichiarazioni di consenso alla modifica nel senso suindicato sottoscritte dalla resistente e dalla figlia maggiorenne.
Il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione dell'11/12/2024, nominando quale Giudice relatrice la Dott.ssa Valentina Lisi.
La resistente pur a fronte di rituale notifica, non si è costituita giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza dell'11/12/2024, all'esito della quale è stata disposta, in via provvisoria ed urgente, in modifica della sentenza di divorzio, la revoca del contributo di mantenimento della figlia maggiorenne , e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata Controparte_2 fissata l'udienza di discussione della causa.
2 All'udienza del 09/04/2025, celebrata mediante l'applicativo Teams, precisate le conclusioni e discussa la causa, la Giudice relatrice ha trattenuto la causa in decisione collegiale, senza concessione di termini per memorie conclusive.
2. Ciò premesso e ritenuta la competenza del Tribunale adito, avuto riguardo all'attuale residenza della resistente contumace, osserva il Collegio che il presupposto affinché procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. per la revisione dei provvedimenti relativi a tutela dei minori o in materia di contributi economici possa essere esperito è costituito da sopravvenuti giustificati motivi, da individuarsi nel significativo mutamento delle condizioni poste a base delle determinazioni assunte nella sentenza di separazione/divorzio o degli accordi stipulati fra le parti per effetto di fatti sopravvenuti che abbiano determinato il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche o patrimoniali dell'uno o dell'altro coniuge o un cambiamento rilevante della situazione personale e esistenziale dei genitori e/o dei figli.
Quanto all'oggetto della modifica invocata, occorre rilevare che l'accertamento del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni è necessariamente ispirato a criteri di relatività, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011,
n. 1830).
È stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità come la valutazione debba necessariamente essere condotta con “rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952;
Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali “ragionevoli limiti”, l'assistenza economica protratta ad infinitum “potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La giurisprudenza ha, così, delineato una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste “il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione”.
3 Dunque, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 20 agosto
2014, n. 18076; nonchè Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Inoltre, il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n.
10207).
Nessun rilievo ha invece la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in esame si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato.
Pertanto, l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trova il suo limite logico e naturale: quando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. 7 luglio 2004, n.
12477, Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti giuridici e fattuali per disporre la modifica richiesta.
Il ricorrente ha infatti dimostrato che la figlia maggiorenne ha concluso il proprio Per_1 percorso formativo ed ha intrapreso un'effettiva attività lavorativa idonea a consentirle una prospettiva di indipendenza economica (v. lettera di assunzione per contratto di apprendistato
4 in atti del 03/04/2024 allegata al n. 4), nonché che la stessa è coniugata con Persona_2 percettore di reddito, con il quale coabita.
Tali circostanze sono comprovate anche dalle dichiarazioni, allegate al ricorso (v. doc. n. 5 e 6), sottoscritte dalla figlia e dalla resistente con le quali le medesime Controparte_2 CP_1 hanno dichiarato di non intendere costituirsi in giudizio e di non opporsi alla richiesta di revoca del mantenimento, confermando che è venuta meno la necessità per la figlia maggiorenne di percepire un contributo economico a parte del padre ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come richiesto dal ricorrente, in ragione del contegno processuale delle parti e del contenuto adesivo delle dichiarazioni rese dalla resistente e dalla figlia maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., in accoglimento della domanda, pronuncia la revisione delle condizioni previste nella sentenza definitiva n. 2919 del 09-11/10/2019 emessa dal Tribunale di Firenze a seguito della pronuncia, con sentenza parziale n. 1321 del 18/04/2019, della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra il ricorrente e in data 1° agosto 1993 a CP_1
Torrita di Siena e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1993 al n. 16 parte II serie A, disponendo la revoca del contributo di mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre. Controparte_2
Spese integralmente compensate.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, su relazione della dott.ssa Lisi, nella camera di consiglio del 7 luglio
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La Giudice est. Il Presidente
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