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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9591/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/09/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. FERUGLIO FRANCO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (28/04/2012), minorenne;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
30/06/2007 in FAGAGNA (UD), con atto trascritto al n. 9 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2007, tra e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_1
1. Dà atto che la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
sita in Udine via Siracusa n. 77/A – come già previsto negli
[...] accordi di separazione - sarà da lui occupata e abitata, essendosi la moglie trasferita da anni nell'abitazione sita in Udine via Gorizia n. 97 di cui è proprietaria.
2. Dispone che la minore sia affidata ad entrambi i coniugi i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla salute, alla frequentazione scolastica e all'indirizzo di vita della figlia e, più in generale, concorderanno tutte le decisioni significative e rilevanti per la sua crescita e la sua educazione;
le decisioni inerenti gli atti di ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente da ciascun genitore;
dà atto che entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi informazioni sintetiche circa le modalità di svolgimento del tempo che ciascuno di loro ha trascorso con la ragazza.
3. Dispone che sia collocata in prevalenza presso la madre e stia Per_1 col padre - a fine settimana alterni – dal sabato mattina alla domenica sera a cena terminata. Dispone che nella settimana nella quale Per_1 trascorrerà il fine settimana col padre questi possa tenere la figlia un ulteriore giorno con pernottamento in giornata infrasettimanale;
durante la settimana nella quale la minore sarà con la madre anche nel week end, dispone che il padre veda la figlia infrasettimanalmente, prevedendosi quindi che trascorra almeno due notti a casa del papà. Per_1
I giorni di frequentazione infrasettimanale del padre saranno concordati tra i genitori di settimana in settimana e dipenderanno dagli impegni lavorativi del sig. , che lo portano spesso a viaggiare anche fuori Pt_1 regione.
Riguardo al periodo natalizio, dispone che la bambina trascorra col padre la Vigilia e il giorno di Natale e con la madre l'ultimo e il primo dell'anno ad anni alterni. Lo stesso dicasi per il periodo pasquale nel quale Per_1 trascorrerà le giornate di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Rispetto al regime ordinario di frequentazione, dispone che durante le vacanze estive il padre possa trascorrere con la figlia 14 giorni in più (di cui almeno 7 consecutivi); dispone che anche la madre trascorra con la figlia almeno 7 giorni consecutivi in periodo estivo.
Le relative giornate dovranno essere concordate tenendo conto degli impegni lavorativi e del piano ferie di ciascuno entro il 31 maggio di ogni anno.
Dispone che tutte le altre festività siano trascorse dalla minore con uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
4. Dà atto che le parti sono d'accordo che i tempi e i modi così fissati possono comunque essere modificati previo accordo, qualora ciò si renda occasionalmente necessario per specifiche esigenze e/o necessità contingenti. In ogni caso qualora il sig. – per ragioni di lavoro, Pt_1 malattia o altro giustificato motivo – fosse costretto a saltare la visita alla figlia, dispone che possa recuperarla in altro giorno utile da concordare con la sig.ra . Pt_1
5. Dispone che il sig. versi alla sig.ra la Parte_1 Parte_1 somma di € 700,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT sull'aumento del costo della vita) entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie della figlia;
inoltre, le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative o in ogni caso straordinarie, che dovessero servire per sono poste al 30% a Per_1 carico della madre e al 70% a carico del padre. Dà atto che le spese straordinarie dovranno essere sempre documentate e, qualora eccedano l'importo di € 250,00, concordate fra le parti;
in caso di qualunque contrasto dovesse insorgere tra i genitori sulla suddivisione delle spese straordinarie i genitori dovranno fare riferimento al Regolamento di disciplina approvato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.
6. Dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e la minore.
7. Nulla per le spese. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.9, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 01.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9591/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/09/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. FERUGLIO FRANCO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (28/04/2012), minorenne;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
30/06/2007 in FAGAGNA (UD), con atto trascritto al n. 9 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2007, tra e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_1
1. Dà atto che la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
sita in Udine via Siracusa n. 77/A – come già previsto negli
[...] accordi di separazione - sarà da lui occupata e abitata, essendosi la moglie trasferita da anni nell'abitazione sita in Udine via Gorizia n. 97 di cui è proprietaria.
2. Dispone che la minore sia affidata ad entrambi i coniugi i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla salute, alla frequentazione scolastica e all'indirizzo di vita della figlia e, più in generale, concorderanno tutte le decisioni significative e rilevanti per la sua crescita e la sua educazione;
le decisioni inerenti gli atti di ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente da ciascun genitore;
dà atto che entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi informazioni sintetiche circa le modalità di svolgimento del tempo che ciascuno di loro ha trascorso con la ragazza.
3. Dispone che sia collocata in prevalenza presso la madre e stia Per_1 col padre - a fine settimana alterni – dal sabato mattina alla domenica sera a cena terminata. Dispone che nella settimana nella quale Per_1 trascorrerà il fine settimana col padre questi possa tenere la figlia un ulteriore giorno con pernottamento in giornata infrasettimanale;
durante la settimana nella quale la minore sarà con la madre anche nel week end, dispone che il padre veda la figlia infrasettimanalmente, prevedendosi quindi che trascorra almeno due notti a casa del papà. Per_1
I giorni di frequentazione infrasettimanale del padre saranno concordati tra i genitori di settimana in settimana e dipenderanno dagli impegni lavorativi del sig. , che lo portano spesso a viaggiare anche fuori Pt_1 regione.
Riguardo al periodo natalizio, dispone che la bambina trascorra col padre la Vigilia e il giorno di Natale e con la madre l'ultimo e il primo dell'anno ad anni alterni. Lo stesso dicasi per il periodo pasquale nel quale Per_1 trascorrerà le giornate di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Rispetto al regime ordinario di frequentazione, dispone che durante le vacanze estive il padre possa trascorrere con la figlia 14 giorni in più (di cui almeno 7 consecutivi); dispone che anche la madre trascorra con la figlia almeno 7 giorni consecutivi in periodo estivo.
Le relative giornate dovranno essere concordate tenendo conto degli impegni lavorativi e del piano ferie di ciascuno entro il 31 maggio di ogni anno.
Dispone che tutte le altre festività siano trascorse dalla minore con uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
4. Dà atto che le parti sono d'accordo che i tempi e i modi così fissati possono comunque essere modificati previo accordo, qualora ciò si renda occasionalmente necessario per specifiche esigenze e/o necessità contingenti. In ogni caso qualora il sig. – per ragioni di lavoro, Pt_1 malattia o altro giustificato motivo – fosse costretto a saltare la visita alla figlia, dispone che possa recuperarla in altro giorno utile da concordare con la sig.ra . Pt_1
5. Dispone che il sig. versi alla sig.ra la Parte_1 Parte_1 somma di € 700,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT sull'aumento del costo della vita) entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie della figlia;
inoltre, le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative o in ogni caso straordinarie, che dovessero servire per sono poste al 30% a Per_1 carico della madre e al 70% a carico del padre. Dà atto che le spese straordinarie dovranno essere sempre documentate e, qualora eccedano l'importo di € 250,00, concordate fra le parti;
in caso di qualunque contrasto dovesse insorgere tra i genitori sulla suddivisione delle spese straordinarie i genitori dovranno fare riferimento al Regolamento di disciplina approvato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.
6. Dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e la minore.
7. Nulla per le spese. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.9, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 01.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini