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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG N. 3976/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Ghelardini Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott. Enrico D'Alfonso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 3976/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sibilla Parte_1
Santoni
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Maurizio Fino
RESISTENTE
l'avv. Elena Manetti curatore speciale del minore Persona_1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visti del 3/06/2024 e del 10/06/2025)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 26/06/2025 con le quali ha chiesto al Tribunale di “disporre l'affidamento super-esclusivo del minore Persona_1 alla madre, Sig.ra che per l'effetto potrà assumere senza il consenso del Sig. Parte_1
tutte le decisioni inerenti la scuola, la salute, lo sport, il rilascio di documenti Controparte_1 di identità validi per l'espatrio tra i quali il passaporto, e quant'altro necessario nell'interesse del pagina 1 di 18 figlio, ivi inclusa la facoltà di scegliere la figura professionale più idonea ad intraprendere un percorso psicologico e/o neuropsichiatrico per il minore;
in tesi) disporre la sospensione degli incontri del minore con il padre sino a che il Servizio Sociale non riterrà di ripristinare gli stessi all'esito positivo di un percorso presso il CAM nonché all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'UFSMIA; in ipotesi) disporre incontri protetti padre-figlio; il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma di Euro
300 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo CNF del 2017. Con vittoria di compensi professionali”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 26/06/2025, con le quali ha chiesto al Tribunale “la sostituzione del Dott. quale CTU nel presente procedimento con Per_2 declaratoria di nullità/annullamento della sua relazione ctu …alla luce delle mancanze di diligenza e dei fatti esposti in narrativa, aggravati dal mancato rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni dell'Ill.mo Giudice nella parte in cui ha mancato, non solo di depositare tutte le registrazioni inerenti gli incontri, ma altresì la “sintetica valutazione” delle Osservazioni alla CTU depositate dal legale scrivente e dal CTP ribadite e precisate con comparsa conclusionale depositata in data Per_3
1/0/2025 (….) Insistendo nelle già rassegnate conclusioni si chiede inoltre all'Ill.mo Giudice di accogliere le istanze testimoniali di cui al presente atto e, conseguentemente, di concedere alle parti termine per memorie e repliche”; con memoria depositata in data 9/06/2025 il resistente ha chiesto:
“….di disporre il deposito di tutte le registrazioni raccolte dal CTU Dott. nel corso dei vari Per_2 incontri/videocall inerenti alla consulenza tecnica per tutte le ragioni sovraesposte e, contestualmente, di voler assegnare nuovi termini alle parti per poter valutare ed esporre relative contestazioni in merito alle stesse”.
Il curatore speciale ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data
25/06/2025, precisate nella comparsa di replica depositata in PCT in data 4/08/2025 nella quale ha chiesto: “
1. domiciliazione prevalente del minore presso la madre;
2. affido esclusivo alla madre;
3. prosecuzione degli incontri protetti per almeno 6/12 mesi;
4. quanto al mantenimento del minore, i genitori all'udienza del 19 giugno u.s. hanno dichiarato che il contributo al mantenimento versato dal padre è di €. 300,00 e l'assegno unico è già a favore della madre;
5. delega sanitaria per il minore a favore della madre, 6. frequenza per i genitori di percorso disgiunto per le acquisizioni delle capacità genitoriali;
7. mantenere il percorso di monitoraggio del nucleo familiare svolto prevalentemente per il
pagina 2 di 18 minore a cura del Servizio Sociale territoriale o affidato al CTU che si è reso disponibile per i prossimi tre mesi, con la vigilanza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.”.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del minore Persona_1
nato a [...] in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta da
[...] Controparte_1
e ad oggi cessata.
[...] Parte_1
Preliminarmente si ritiene opportuno percorrere sinteticamente gli eventi che hanno preceduto l'instaurazione del presente procedimento, attivato dalla madre del minore, nonché illustrare l'attività istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio, e cui risultanze hanno fornito elementi conoscitivi e diagnostici dei quali si è tenuto conto ai fini della valutazione della complessa situazione familiare e dell'adozione della soluzione maggiormente conforme all'interesse del minore Persona_1
ad oggi di 8 anni.
[...]
a) Va innanzitutto premesso che, con ricorso ex art. 330, 333 e 336 c.c. proposto in data 30/12/2020
(iscritto al VG. N. 2248/2020) avanti al Tribunale per i Minorenni di RE, il P.M. minorile disponeva – sulla scorta di una segnalazione proveniente dal Servizio Sociale SdS Zona Fiorentina
Nord Ovest Campi Bisenzio - la limitazione della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierno resistente nonché l'affidamento esclusivo del Controparte_1 figlio alla madre del minore, con divieto di incontri padre/figlio fino a Per_1 Parte_1 diversa valutazione dell'A.G. minorile, atteso che l era stato attinto da ordinanza Persona_1 applicativa della misura cautelare penale, essendo stati ravvisati a suo carico gravi indizi di reità per fatti di reato commessi ai danni della donna, all'epoca ancora convivente;
con decreto emesso in data
14/01/2021, il T.M. di RE dava incarico ai SS.SS. di riferimento di svolgere un'indagine socio- familiare in collaborazione con il Servizio UFSMIA per una valutazione del benessere psico – fisico del minore e delle capacità genitoriali delle odierne Parti in causa, incaricando i Servizi “in parziale limitazione della responsabilità genitoriale, fermo il collocamento del minore con la madre …. di organizzare incontri protetti padre-minore, compatibilmente con le misure cautelari penali in atto”; in relazione ai quali è stato condannato ad anni tre di reclusione, pena sospesa subordinatamente all'espletamento di un percorso per uomini maltrattanti a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. pagina 3 di 18 Sulla scorta di tale provvedimento assunto in via istruttoria dal T.M., venivano svolti fino alla data di presentazione dell'odierno ricorso, 'incontri protetti' padre/figlio, che non hanno subìto interruzioni, fatto salvo un breve periodo antecedente alla presentazione del ricorso da parte della madre del minore,
durante i quali l' è stato facoltizzato dal Servizio Sociale ad andare a Parte_1 Persona_1 riprendere il figlio da scuola da solo, in assenza di operatori.
Vi è da evidenziare che, come risulta dalla Relazioni allora inviate dal Servizio Sociale procedente al
T.M. di RE (allegate al presente ricorso), gli incontri del padre con il figlio “sono stati Per_1 sempre molto instabili” e connotati da un atteggiamento di conflittualità con gli operatori (v. Relazione redatta in data 1/03/2022 nella quale si parla di: “opposizione al regolamento imposto dagli incontri”;
“comportamento inadeguato al contesto e fortemente oppositivo e svalutante nei confronti degli operatori”; “incontri ….sempre più difficoltosi e con un livello di tensione e imprevedibilità molto alto”); ed ancora, nella Relazione datata 17/01/2023, si dava atto di una “forte criticità degli incontri protetti padre/figlio con difficoltà dei Servizi nel prendere in carico il nucleo familiare”, nonché di una
“forte criticità nei rapporti tra i genitori”; ancor più dirimente risulta la Relazione dei Servizi del
22/06/2023 nella quale l veniva descritto come “scontroso, verbalmente aggressivo e Persona_1 squalificante nei confronti del Servizio”, con un “atteggiamento totalmente non collaborante” e con una “forte ostilità nei confronti del Servizio”; in detta Relazione si dava ulteriormente atto che il ricorrente poneva in essere un “comportamento inaccettabile e violento oltre che squalificante nei confronti della e del figlio”,…”sprezzante delle regole, nervoso, Parte_1 aggressivo…comportamento costantemente irrispettoso”…”, manifestando un ”allarmante discontrollo degli impulsi”; conseguentemente, i SS.SS, alla luce delle criticità osservate nell'ampio lasso temporale (tre anni) in cui ha svolto – prima dell'inizio del presente giudizio - l'attività di monitoraggio sugli 'incontri protetti' padre/figlio e della inesistente collaborazione del padre, ritenuta in grado di pregiudicare il progetto di sostegno del minore, il Servizio sociale segnalava al Tribunale per i Minorenni la necessità di nominare un curatore speciale a tutelare del minore, di disporre la ripresa del percorso di supporto psicologico per il piccolo , la presa in carico del padre per una Per_1 diagnosi psicodiagnostica-psichiatrica, nonché la sospensione degli incontri protetta padre/figlio; nel corso del mese di febbraio 2024 venivano tentati – su iniziativa dei Servizi ed in assenza di un espresso provvedimento del T.M. - incontri 'liberi' padre/figlio, il cui esito è stato quasi da subito valutato negativamente, rendendo necessaria il ripristino di un esercizio del diritto di visita paterno in modalità
'protetti'.
pagina 4 di 18 b) Con ricorso depositato ex art. 473 bis 42 c.p.c. in data 05/04/2024, ha adìto questo Parte_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nel ricorso, la ha ripercorso le tappe della vicenda sentimentale
Persona_1 Parte_1 intrattenuta con l' rappresentando: di aver intrattenuto dall'anno 2012 una relazione
Persona_1 sentimentale con l'odierno resistente, nel corso della quale è nato in data [...] il figlio;
Per_1 di aver convissuto con l' fino all'anno 2020 in un appartamento di proprietà della
Persona_1 propria famiglia d'origine, sito in Campi Bisenzio (FI); che la vita di coppia è stata contrassegnata dal comportamento violento e aggressivo dell'uomo, che ha indotto la donna a sporgere due querele, la prima delle quali in data 5/05/20219, sfociata nel procedimento penale n. 7395/2019, nel cui ambito è stata disposta nei confronti dell la misura cautelare degli arresti domiciliari e quella del
Persona_1 divieto di avvicinamento, procedimento conclusosi con una sentenza di condanna emessa in data
27.04.2022 “alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. Pena sospesa subordinata alla partecipazione dell ad uno Per_1 specifico percorso di recupero presso enti o associazioni individuate a norma dell'art. 165 co. 5 c.p. a cura del servizio sociale competente per territorio per il periodo minimo di mesi otto a far data dal decorso di mesi tre dalla irrevocabilità della presente sentenza” (cfr. doc. 5); la ricorrente ha, altresì, riferito che in data 19/12/2020 l ha aggredito la ricorrente e l'allora fidanzato, Persona_1 minacciandoli con le seguenti frasi: “vi rimane pochi giorni, hai scattato la mia ira, mi hai messo nella merda... ora ER la caccia è iniziata, son cazzi, alla fine prendi l'acido in faccia, alla fine sarà così..Sì, un paio di barattolini tu sei a posto”; in tale frangente, l' veniva arrestato in Persona_1 flagranza e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alle parti offese (proc. penale n.
11852/2020 RGNR); la ha, quindi, rappresentato che, a seguito di detto episodio, la Parte_1 [...]
presentava in data 30/12/2020 ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni, che dava Parte_2 vita al procedimento n. 2248/2020 (ancora pendente) nel cui ambito veniva adottato in data 14/01/2021 un decreto con il quale il Tribunale dei Minorenni incaricava “in parziale limitazione della responsabilità genitoriale, fermo il collocamento del minore con la madre, [...] il Servizio sociale suindicato di organizzare incontri protetti padre-minore, compatibilmente con le misure cautelari in atto” (doc. 6), cui non ha fatto seguito alcun altro provvedimento.
Nel ricorso introduttivo, la ha evidenziato che il figlio è tenuto ad incontrare il Parte_1 Per_1 padre soltanto per il tramite di incontri protetti, nonostante il comportamento non Persona_1 collaborativo del padre, che avrebbe determinato uno stato di malessere nel bambino, il quale avrebbe iniziato a tenere un atteggiamento di insofferenza e di opposizione agli incontri (doc. 7); in particolare, la ricorrente ha richiamato la relazione a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa del Testimone_1
pagina 5 di 18 01/03/2022, nella quale si esponeva che, come si evinceva dai report relativi agli incontri protetti tra padre e figlio, questi “sono sempre molto instabili, con atteggiamento del sig. di conflittualità Per_1 con i Servizi e opposizione al regolamento imposto dagli incontri. A nostro avviso, il comportamento tenuto dal sig. nell'ultimo incontro protetto (vedi report allegato) è fortemente preoccupante Per_1 in quanto non sembra riuscire a comprendere la necessità di mantenere un comportamento adeguato al contesto e alla presenza del bambino oltre che mantiene un atteggiamento fortemente oppositivo e svalutante nei confronti dell'operatrice “Mi afferra il polso levandomi la man da quella del figlio. Il signor HG non sente ragioni, il bambino osserva la situazione e appare spaventato, decido di seguirli nel percorso esterno attorno alla sede della Cooperativa e poi rientriamo in stanza”; “ Si rivolge al figlio informandolo che sta registrando tutto con il cellulare e con l'orologio, lo prende per mano e si mette a bussare alla porta di un ufficio all'interno del quale si sta svolgendo un incontro dicendo di voler parlare con il direttore […] Il piccolo durante gli incontri appare “diviso”: vi è un Per_1 forte attaccamento al padre e felicità nel vederlo ma allo stesso tempo turbato rispetto agli avvenimenti [...] (cfr. pag.
3-4 doc. 7); ed ancora, la ricorrente ha richiamato l'aggiornamento a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa , datato 17/01/2023, nella quale quest'ultima esponeva Testimone_1 una “forte criticità degli incontri protetti padre/figlio, la difficoltà dei servizi nel prendere in carico il nucleo in quanto non vi è alcun mandato di monitoraggio o sostegno genitoriale da parte di ufsmia.
Non si hanno notizie sul percorso personale del sig. rispetto ad una presa in carico del Per_1 servizio Uepe o di sostegno psicologico. Si rileva inoltre una forte criticità nei rapporti tra i genitori e che la sig.ra riesce con fatica a contenere […] La stessa appare fortemente preoccupata per Parte_1 il figlio che non può più avere un sostegno psicologico e che mostra segni di sofferenza” (cfr. pag. 17 doc. 7); infine, ha richiamato l'aggiornamento a firma dell'Assistente Sociale, dott. datato Persona_4
22/06/2023, nel quale si leggeva che “il sig. mostra un allarmante discontrollo degli Persona_1 impulsi a cui non vuole porre rimedio, in quanto ad oggi non risultano in essere prese in carico della
Salute Mentali Adulti, né del Centro Uomini Maltrattanti. L'inesistente collaborazione minaccia seriamente di pregiudicare il progetto di sostegno del minore, in quanto più volte il sig. Per_1 ha dimostrato di non saper tollerare alcuna forma di controllo o di saper rispettare alcuna
[...] regola. Inoltre, la totale indisponibilità di quest'ultimo rende vano ogni intervento del Servizio di mantenimento o ripristino di sani rapporti padre-figlio, che in questo momento, date le dinamiche intercorse durante gli incontri protetti, stanno seriamente minando la serenità e la tranquillità del piccolo […] Inoltre, appare di grave pregiudizio, specialmente in questo momento, che il Per_1 padre continui a negare il consenso per la ripresa del percorso psicologico del figlio” (cfr. pag. 31 doc. 7). pagina 6 di 18 Quanto al minore, che attualmente frequenta a tempo pieno (h.8:35/h.16:35) la scuola elementare Rita
Levi Montalcini, lo stesso risulterebbe agitato e sofferente per i comportamenti tenuti dal padre e terrebbe a sua volta comportamenti aggressivi e provocatori nei confronti delle persone a lui vicine, ivi compresa la madre, cui si rivolgerebbe utilizzandole stesse parole del padre;
la ricorrente ha, altresì, rappresentato che “la scuola ha riferito che ha manifestato intenti suicidari”. Per_1
Infine, la ricorrente ha riferito che, nell'ultimo periodo, il padre avrebbe iniziato a pretendere di tenere il figlio senza terze persone, di tal chè la donna sarebbe in grande difficoltà nel tutelare il bambino;
inoltre, la ha riferito che l avrebbe ritirato improvvisamente l'autorizzazione Parte_1 Persona_1 per il percorso di psicoterapia privato concordato in precedenza tra i genitori e che il bambino avrebbe intrapreso con il dott. diversi mesi prima con cadenza regolare, peraltro Parte_3 economicamente sostenuto per intero dalla madre.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, la decadenza della responsabilità genitoriale dell e, in subordine, l'affidamento super-esclusivo del figlio minore Persona_1
a sé stessa;
la sospensione degli incontri padre/minore; l'attivazione di un percorso di sostegno Per_1 psicologico per il minore;
la previsione di un contributo economico del padre nella misura di e. 300,00 mensili per il mantenimento del figlio.
c) Con decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, emesso in data 19/04/2024, il Giudice delegato ha dato mandato ai SS.SS. territorialmente competenti di Sesto Fiorentino di depositare una relazione socio – informativa sul nucleo familiare all'udienza di prima Controparte_2 comparizione, fissata inizialmente per il giorno 30/05/2024 e poi rinviata al 17/07/2024, è comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, rappresentando di non aver Controparte_1 ricevuto la notifica del ricorso e di aver avuto notizia della pendenza del procedimento tramite i Servizi sociali;
in quella sede, ha dichiarato di non vedere il figlio dal mese di giugno 2024, di Per_1 percepire una paga di e. 1.600,00/1.700,00 mensili e di aver avuto un altro figlio dalla nuova compagna;
all'esito, il Giudice delegato ha adottato in data 23/07/2024 i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la presa in carico del minore da parte dell'USFMIA di riferimento Per_1 territoriale per un intervento di supporto psicologico, l'attivazione di un servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione della madre, l'onere a carico del padre di versare alla madre l'importo di e. 225,00 quale contributo per il mantenimento del minore e l'assegnazione in via esclusiva alla ricorrente dell'Assegno Unico Universale;
ha, inoltre, disposto CTU psicologica finalizzata all'accertamento dell'idoneità genitoriale e all'individuazione del miglior regime di affidamento, collocazione e frequentazione del minore con entrambi i genitori, nominando CTU il dott. Per_1
pagina 7 di 18 in data 05/11/2024 – pendente la CTU - è stata depositata in PCT comparsa di Persona_5 costituzione in giudizio da parte di nella quale, contestando in toto quanto Controparte_1 dedotto nel ricorso dalla ha rappresentato che gli incontri protetti padre/figlio disposti dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni erano stati interrotti in quanto mal tollerati dal bambino;
ha inoltre lamentato come la ricorrente abbia estromesso la figura paterna da ogni processo decisionale riguardante il figlio in assenza di un provvedimento giurisdizionale che lo preveda;
ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, nonché di l'affido esclusivo o super-esclusivo del minore alla madre con immediato ripristino degli incontri padre/figlio, previo cambio di sede e di operatori.
L'istruttoria si è avvalsa, oltre che dell'espletamento di CTU psicologica, tramite l'acquisizione di plurime relazione socio – informative presso i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA di riferimento territoriale fino a quando, con relazione intermedia depositata in PCT in data 17/12/2024, il CTU dott. ha Per_2 rappresentato al Tribunale le difficoltà incontrate nello svolgimento dell'incarico, evidenziando che, con il proseguire degli incontri tra le Parti, il clima si era andato ulteriormente a deteriorarsi;
ha, inoltre, segnalato di non aver potuto osservare gli incontri protetti padre/figlio, in quanto questi, di fatto, non si erano potuti svolgere a causa dell'opposizione del padre, il quale aveva richiesto per proseguirli una sede diversa per il loro svolgimento;
appare, peraltro, opportuno riportare la parte conclusiva della menzionata relazione nella quale il consulente ha rappresentato quanto segue: “In collegamento con i
Servizi Sociali abbiamo cercato di ristabilire alcune regole elementari, che nel passato avevano aumentato troppo, a mio modo di vedere, i vincoli di libertà tra il sig e la sig.ra Gli Per_1 Parte_1 incontri protetti, come poco sopra illustrato, avrebbero già potuto essere ripristinati, ma il sig.
si è rifiutato di partecipare a tali incontri in quanto si sarebbero svolti nel medesimo luogo Per_1 dove furono svolti precedentemente, cosa che secondo il sig. comporterebbe una sofferenza al Per_1 bambino. Altro impedimento sarebbe stato rappresentato dall'operatrice che avrebbe presenziato agli incontri, la stessa del percorso precedente e quest'ultima, a dire del padre, avrebbe relazionato scrivendo delle falsità. Esprimo forti perplessità a riguardo, abbiamo parlato con l'educatrice, persona preparata e con esperienza;
è inoltre difficile pensare che il luogo dove sono stati svolti gli incontri sia un ambiente inidoneo ai bambini. Comunque non è stato possibile il ripristino degli incontri protetti e tale aspetto va a sottolineare, insieme ad altri elementi, la scarsa volontà di collaborazione alla soluzione dei problemi da parte del sig. . Non solo per queste ragioni, il Per_1 clima tra le parti durante la Consulenza, difficile sin dall'inizio, si è ulteriormente deteriorato. Il
Servizio sanitario, nello specifico la dott.ssa ha valutato il minore . Il bambino è Per_6 Per_1 stato descritto in difficoltà. Il minore sembra caratterizzato da disregolazione comportamentale e da pagina 8 di 18 risposte oppositive provocatorie a momenti di frustrazione. La dott.ssa sostiene la necessità Per_6 di un supporto psicologico ed educativo. A questo proposito il Dottor ha riferito che i Servizi si Per_4 sono già adoperati per l'attivazione del servizio di educativa domiciliare. Abbiamo avuto tre incontri con il Servizio Sociale (16/08-30/08-15/10), con il dottor l'Educatrice e la Dott.ssa Per_4 Per_6
Il dottor ha provato ad accogliere le richieste del sig. e riferisce di aver individuato Per_4 Per_1 un'altra operatrice ed un altro luogo in cui si sarebbero svolti gli incontri, ha però specificato che questo prolungherà i tempi in un modo non prevedibile, ipotizza 30-45 gg circa. Attualmente il padre non vede il bambino. Ritengo sarebbe meritevole per il bambino riprendere i contatti con il Servizio
Sociale, che purtroppo, contraddicendosi, ha dichiarato attualmente l'indisponibilità di altri luoghi per lo svolgimento degli incontri protetti. Possiamo osservare l'andamento di tali incontri, sempre che il sig. sia disponibile a svolgerli, e nella precedente sede, fare delle valutazioni sull'accesso Per_1 del padre al bambino e poter finalmente rientrare nel merito della CTU, per poter dare una risposta al quesito posto. Se l'Ill.mo sig. Giudice decide di riproporre il quesito che fu posto in data 23.07.2024,
l'unico modo che vedo è osservare, congiuntamente al Servizio Sociale, l'andamento degli incontri e valutare se i vincoli legati agli incontri protetti possono essere allentati secondo il desiderio del sig.
alla luce dei bisogni del minore Su richiesta dell'Ill.mo sig. Giudice ribadisco la Per_1 Per_1 disponibilità ad osservare gli incontri protetti poiché unico elemento sul quale possa essere valutata la genitorialità del padre ed esprimere in seguito un parere per rispondere al quesito, altrimenti potrei effettuare soltanto una valutazione sul benessere del bambino e la genitorialità della madre, ma questo non è al momento richiesto”.
Ai fini dell'esame nel contraddittorio delle Parti di siffatta relazione peritale intermedia, il G.D. ha fissato udienza cartolare per il giorno 18/12/2024, in vista della quale ambo le Parti hanno depositato note scritte di trattazione, contenenti la precisazione delle conclusioni, anche in via istruttoria;
in quella sede:
a) la ricorrente ha insistito per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità Parte_1 genitoriale del resistente nei confronti del figlio minore;
in ipotesi, ha chiesto l'affidamento super- esclusivo del minore a sè, con delega in ordine alla decisioni da assumere in materia di scuola, salute e sport e quant'altro necessario nell'interesse del figlio, ivi inclusa la facoltà di scegliere la figura professionale più idonea ad intraprendere un percorso psicologico e/o neuropsichiatrico per il minore;
la sospensione degli incontri del minore con il padre sino a diversa decisione del Servizio Sociale all'esito positivo di un percorso presso il CAM, nonché la previsione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale, l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico presso pagina 9 di 18 l'UFSMIA per il minore e la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento indiretto del figlio nella misura di e. 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) il resistente ha chiesto il ripristino degli incontri protetti con il minore Controparte_1
, previo cambio di sede e di educatori in vista della possibilità di disporre un regime di Per_1 affidamento condiviso, previo rigetto delle domande attoree di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di affido super - esclusivo del minore alla madre.
Con provvedimento non definitivo assunto in data 28/02/2025, il Tribunale ha confermato la presa in carico del minore da parte dell'USFMIA di riferimento per la prosecuzione del supporto Per_1 psicologico, ha disposto la prosecuzione del Servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione della madre e ha nominato un curatore speciale del minore, nella persona, l'avv. Elena Manetti;
l'istruttoria è proseguita fino a quando, in data 3/06/2025 e 4/06/2025, sono state depositate dai Servizi Sociali e dai
Servizio UFSMIA le relazioni di aggiornamento sull'andamento delle relazioni familiari, unitamente alla relazione redatta dalla operatrice deputata al Servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
in data 31/05/2025, è stata, infine, depositata dal dott. la relazione finale della Per_2
Consulenza tecnica d'ufficio, nella quale, alla luce dell'attività di osservazione svolta nel periodo dicembre 2024/maggio 2025, ha formulato le seguenti conclusioni che vengono riportate per esteso:
“La genitorialità è un costrutto complesso non riducibile alle caratteristiche personali del singolo genitore, comprende competenza relazionale e sociale;
un costrutto dinamico che subisce o può subire nell'arco della vita delle modificazioni. Nella situazione in esame con molta fatica si è riusciti a stabilire un contatto tra e il padre: sono stati necessari molti operatori per continuare a Per_1 contribuire al mantenimento dell'obiettivo. Mi domando se valga la pena di continuare nello sforzo alla luce del fatto che, la madre lamenta della sofferenza, anche se in certi momenti ho tutt'altro che la certezza che la sig.ra dica completamente la verità, dall'altra parte il padre ha una serie di agiti che mettono in difficoltà tutto questo complesso quadro relazionale fatto da CTU, CTP, Avvocato,
Psicologa, Servizio Educativo e Sociale perché molto spesso mette in atto comportamenti che non sono consoni al buon andamento del processo in corso. Abbiamo visto inizialmente la sig.ra che Parte_1 denunciava una sofferenza la cui espressione si è andata accentuando fino a non volere più avere dei colloqui con il sig. nella stessa stanza, cosa che non ho mai acconsentito, ma che ho dovuto Per_1 accettare. Per quanto riguarda la valutazione delle funzioni genitoriali della sig.ra non sono presenti aspetti da riferire;
anche dai protocolli dei test effettuati non emerge niente di significativo. La sig.ra vive attualmente con un compagno e con i figli di lui di tredici e quindici anni;
a questo proposito abbiamo informazioni indirette fornite dall'educatrice domiciliare e non abbiamo potuto effettuare ulteriori indagini perché siamo stati presi dalla continua emergenza del quadro relazionale in atto. pagina 10 di 18 Abbiamo avuto un colloquio con la nonna materna che ha pienamente confermato la versione della sig.ra, definendo il sig. come persona violenta e minacciosa. Il sig. vive con un'altra Per_1 Per_1 compagna e due bambini. Il rapporto con la Consulenza è stato inizialmente particolarmente difficile poiché ne disconosceva il significato, tanto che anche nella somministrazione dei test ha assunto un atteggiamento difensivo sostenendo di non voler rispondere ad alcuni di questi poiché si tratta di
“aspetti di troppo personali”, omettendo così un numero di item tale da invalidare l'intero protocollo.
Per la valutazione del minore di 8 anni, viste le difficoltà del proseguo della Consulenza, che Per_1 ha avuto un'interruzione, per non gravare ulteriormente, ci siamo avvalsi sulla stretta collaborazione con l'unità operativa Salute Mentale Infanzia Adolescenza con i quali siamo riusciti ad avere un ottimo rapporto. La dott.ssa A. Meconcelli riporta “il minore si trova in una situazione di estrema Per_1 difficoltà, al punto che è stato impossibile somministrare un'intervista e neppure fare un gioco per una valutazione. ha fatto molta fatica a stare nel setting, ha effettuato vari tentativi di fuga. E' Per_1 emersa una disregolazione comportamentale e ed emotiva importante;
fa difficoltà anche nella relazione uno ad uno, quando trova una frustrazione ha una reazione oppositivo provocatoria”.
Abbiamo cercato di non gravare ulteriormente sul minore accettando le indicazioni dei Servizi che hanno organizzativo, oltre agli incontri protetti con il padre, un'educativa domiciliare presso la residenza della madre. Durante gli incontri con i Servizi mi sono confrontato con l'educatrice domiciliare, che ha descritto un quadro positivo caratterizzato da un buon rapporto del bambino con la madre, con il nuovo compagno di lei e con i figli di tredici e quindici anni. Per quanto riguarda
l'educatrice che si occupa degli incontri protetti che ricordo era stato chiesto da Persona_7 parte del sig. di sostituire perché a suo parere avrebbe scritto cose non veritiere, la ritengo
Per_1 una professionista particolarmente brava e preparata nel rapportarsi con una persona che spesso mette in atto atteggiamenti come quelli del sig. : a volte non si attiene alle regole necessarie
Per_1 per lo svolgimento dei lavori della Consulenza, degli incontri protetti e dei colloqui clinici. Ci troviamo di fronte ad un irrigidimento delle posizioni: da una parte c'è la madre che muove una serie di accuse e dichiara di essere particolarmente sofferente alla sola presenza del sig. e che
Per_1 comunque gestisce lo sviluppo del bambino in maniera più che adeguata;
d'altra parte del sig. ,
Per_1 fortemente intenzionato a favorire il rapporto con , ma presenta spesso dei comportamenti che
Per_1 non collimano con le osservazioni delle regole necessarie per attuare un avvicinamento al minore.
Quanto descritto si è visto sia durante la Consulenza che durante gli incontri protetti, e in quest'ultimi Per_ soltanto la bravura della dott.ssa ha permesso a volte che l'incontro avvenisse. La domanda che ci poniamo è se il diritto alla bigenitorialità di possa comprendere il mantenimento degli Per_1 incontri protetti e di un'educativa domiciliare, ma siamo all'interno di una funzione relazionale dove i pagina 11 di 18 risultati ovviamente non sono certi poiché il sig. non conosce la necessità di posticipare i suoi
Per_1 desiderata e la sig.ra riferisce degli stati di angoscia al solo pensiero di doversi confrontare Parte_1 con . Non sono sicuro che quanto riferito dalla signora corrisponda alla verità, d'altronde non
Per_1 sono tenuto a stabilirne la veridicità. Osservo che il sig. ha difficoltà a mantenere un
Per_1 comportamento adeguato nei confronti dei vari professionisti che devono esprimere una valutazione sulle sue funzioni genitoriali: difficilmente accetta qualsivoglia critica o osservazione perché ritiene di essere nel giusto in maniera aprioristica. Mantenere un rapporto di lavoro con il sig. è
Per_1 compito difficile poiché dobbiamo costantemente impedire che certe regole minimali vengano infrante senza apparire troppo rigidi o normativi tali da far sorgere nel sig. un comportamento di
Per_1 franca opposizione. RISPOSTA AL QUESITO. Il Giudice ha formulato il seguente quesito: “Dica il
CTU quale sia il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazione tra il minore Per_1 ed i genitori, tenuto conto dei rispettivi ambienti e nuclei familiari di riferimento (genitori, nonni); accerti il CTU l'idoneità genitoriale giambo le parti e quali siano le condizioni psicofisiche del minore, la natura del suo rapporto con entrambe le figure genitoriali e le sue esigenze in termini di accudimento e cura, nonché fornisca ogni elemento idoneo a consentire di valutare le capacità genitoriali e la capacità di ciascun genitore di interrelazione quanto al comune ruolo genitoriale quella di comprendere e soddisfare le necessità del minore”. Si prospettano due possibilità, un proseguo della Consulenza mediante un monitoraggio, onde verificare se qualcosa cambia tra i genitori, anche se penso che sia alquanto improbabile, oppure prendere atto che non esiste una concreta possibilità nei vari fattori che determinano questa funzione relazionale tali da poterci permettere che il minore di anni 8, possa meglio godere del rapporto con entrambi i genitori. Per_1
Pensare ad una domiciliazione del bambino dal padre non è possibile, non resta che una domiciliazione prevalentemente presso la madre con il mantenimento degli incontri protetti ed un affidamento esclusivo alla sig.ra Suggerisco un monitoraggio 3 mesi onde verificare gli Parte_1 effetti dell'andamento di questo nuovo modello di affidamento, qualora l'Ill.mo Tribunale ne prendesse atto. L'equazione non numerale non ha soluzioni in quanto il comportamento della madre, che solo formalmente collabora con il padre, potrebbe essere modificabile solo dopo un adeguato trattamento;
il comportamento del padre presumibilmente non è modificabile se non in tempi molto lunghi in quanto svariati professionisti hanno più volte cercato di adoperare variazioni per trovare soluzioni, ma tutti hanno inevitabilmente fallito. Come precedentemente annunciato sono disponibile ad un monitoraggio di 3 mesi se concesso”.
Successivamente al deposito della relazione peritale conclusiva, si è costituita in giudizio, in data
10/06/2025 l'avv. Elena Manetti nella sua veste di curatore speciale del minore, riservando il deposito pagina 12 di 18 delle proprie osservazioni alla successiva udienza;
all'esito dell'udienza tenutasi in data 19/06/2025, finalizzata all'esame nel contraddittorio della documentazione medio tempore acquisita, il G.D. ha fissato udienza cartolare per il giorno 26/06/2025, per consentire alle Parti di meglio precisare le rispettive conclusioni;
ambo le parti ed il curatore speciale hanno, quindi, depositato le note di trattazione scritta contenenti le precisazioni delle rispettive conclusioni come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, così come richiesto da parte resistente nelle proprie note di trattazione scritta.
2. Va preliminarmente evidenziato che il Tribunale di poter utilizzare, per assumere la propria decisione, l'elaborato finale depositato in data 10/06/2025 dal CTU dott. che appare Persona_5 completo, coerente e metodologicamente corretto;
va, quindi, rigettata l'eccezione di nullità della CTU
e la richiesta di rinnovazione della perizia formulata da parte resistente, previa sostituzione del dott.
non apparendo fondati i rilievi critici sulla quale essa si fonda, alla luce della nota di Per_2 chiarimenti depositata dal consulente del Tribunale in data 25/06/2025, di seguito riportata integralmente, apparendo risposta esaustiva alle contestazioni mosse dall'avv. Maurizio Fino, difensore di “
1. Nel deposito del mio elaborato sono state osservate le regole che Controparte_1 garantiscono il contraddittorio: al mio elaborato ho allegato le note del CTP di parte Ricorrente, le note dell'Avvocato di parte Resistente e le risposte alle stesse. Non sono obbligato, se non lo ritengo opportuno, a modificare la bozza inviata ai colleghi.
2. Sempre nel mio elaborato, ho inserito il riassunto delle note presenti in atti all'inizio della Consulenza indicando che quanto riportato era ciò che ho trovato nel fascicolo (non 4 righe come riferito). Ovvio perciò che non rispecchia il mio pensiero.
3. Per ciò che riguarda la contestazione della mancanza delle registrazioni, mancano quelle Part con i colleghi della (16/8/24, 30/8/24 e 8/5/25) perché, come esercenti di Pubblico Servizio, hanno usufruito della facoltà di non essere registrati. Il giorno 16/9/24 non mi risulta si sia svolto alcun incontro (come invece indicato nelle note inviate dall' Avvocato di parte Resistente che ho depositato).
Mentre gli incontri del 9/8/24 (inizio della CTU) e del 20/9/24 (incontro con le parti) non risultano tra le registrazioni depositate nel PCT in quanto perse in un crash informatico. Le altre 8 sono state depositate”.
Va, inoltre, rigettata l'istanza di prove orali formulata dall'avv. Fino nell'interesse del resistente, il quale ha chiesto – in sede di precisazione delle conclusioni - di proseguire l'istruttoria per sentire vari testi (operatori della a supporto della propria tesi (omessa volontaria registrazione Parte_5 da parte del dott. per impedire l'emergere di circostanze favorevoli alla posizione processuale Per_2
pagina 13 di 18 del proprio assistito) ovvero di acquisire presso gli stessi dichiarazioni scritte equipollenti, alla luce di quanto espressamente chiarito dal CTU nella menzionata nota del 25/06/2025, atteso che il dott. riveste, nel presente procedimento, la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. Per_2 quale ausiliario del Giudice, risultando quindi soggetto alle responsabilità penali previste in caso di compimento di atti illegittimi di grave negligenza nell'esecuzione del suo incarico, nel caso di specie totalmente assenti, alla luce dei chiarimenti resi.
Passando al merito della causa, osserva il Collegio che il dott. ha offerto al Tribunale un Per_2 approfondito quadro della complessa situazione familiare in cui risulta inserito il minore
[...]
che presenta a tutt'oggi – nonostante i diuturni interventi di supporto al nucleo Persona_1 familiare e le plurime chances date al padre per costruire un positivo rapporto con il figlio - rilevanti elementi di criticità, di tal chè il Tribunale ritiene di dover assumere le proprie determinazioni avendo come unico fine quello di non aggravare le suddette criticità e tutelare in via preminente il minore
, atteso il lungo percorso giudiziario/assistenziale che ha preceduto l'instaurazione del presente Per_1 giudizio (tre anni di incontri protetti padre/figlio disposti dal una fase di momentanea CP_3 liberalizzazione degli incontri in prossimità dell'inizio del presente procedimento, un nuovo ciclo di incontri protetti padre/figlio osservati nel corso della CTU disposta in questa sede, inizialmente rifiutati dal padre se non previo cambio di sede ed operatori e poi iniziati nel corso del 2025).
Tanto premesso, va evidenziato che, all'esito delle valutazioni esperite dal CTU, nonché da quanto riferito nelle plurime relazioni di aggiornamento redatte dai Servizi Sociali/UFSMIA, che seguono il nucleo da oltre quattro anni (per conto di due diverse AA.GG.), permane ad Controparte_2 oggi un quadro relazionale padre/figlio fortemente compromesso dalla sostanziale incapacità del resistente a cooperare efficacemente con i vari operatori nell'interesse del Controparte_1 figlio minore : non va sottaciuto, difatti, che gli 'incontri protetti' tra il minore e il padre sono Per_1 stati svolti nel corso del presente procedimento fino a tutto il mese di maggio 2025, senza che siano emersi segnali di una significativa evoluzione nella qualità della relazione tra il resistente ed il figlio
, né progressi tali da giustificare una modifica delle attuali modalità di frequentazione protetta, Per_1 anche alla luce di quanto riferito dagli operatori socio- sanitari in sede di servizio di Educativa domiciliare, i quali hanno riferito al Tribunale circa uno stato di destabilizzazione del minore dopo il contatto con il padre;
dal canto suo, il dott. ha evidenziato come l' non abbia Per_2 Persona_1 mostrato, nel lungo periodo, un'effettiva capacità di aderire alle indicazioni degli operatori e dei professionisti coinvolti, rendendo così vano ogni possibile tentativo di progressivo riavvicinamento al minore in un contesto non protetto;
va, di contro, evidenziato che anche il comportamento della ricorrente, sebbene formalmente collaborativo, è stato descritto dal dott. come scarsamente Per_2
pagina 14 di 18 disponibile ad un reale sostegno della relazione padre/figlio, apparendo modificabile solo a seguito di un trattamento specialistico mirato.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che prevedere in via istruttoria un periodo di monitoraggio da parte di qualsivoglia CTU o del Servizio Sociale non potrebbe realisticamente produrre effetti diversi da quelli già consolidatisi nel tempo, essendo decorso dall'inizio degli 'incontri protetti' tra l' ed il figlio minore ben quattro anni, durante il quale sono stati messi in Persona_1 atto nel corso del tempo molteplici interventi e strategie di supporto per riavvicinare il padre al figlio, non essendo mai stato messo in dubbio l'attaccamento affettivo che l' nutre per il Persona_1 proprio bambino;
in buona sostanza, non sussistono, a parere del Collegio, i presupposti per ritenere che protrarre l'istruttoria per addivenire ad un posticipato intervento del Tribunale possa condurre a risultati apprezzabili e duraturi, nel breve o medio periodo, per il miglioramento delle relazioni genitoriali e della funzione co-genitoriale, apparendo di contro necessario adottare un provvedimento definitivo e stabile, idoneo a garantire al piccolo un contesto di riferimento chiaro e coerente, Per_1 che tenga conto del superiore interesse del minore e dei limiti della relazione tra le due figure genitoriali, come chiaramente emerse all'esito dell'istruttoria finora svolta.
Pertanto, preso atto di quanto espresso dal CTU alla pag. 30 della sua Relazione finale (Pensare ad una domiciliazione del bambino dal padre non è possibile, non resta che una domiciliazione prevalentemente presso la madre…ed un affidamento esclusivo alla sig.ra ), nonché delle Parte_1 conclusioni formulate dal curatore speciale avv. Manetti nell'interesse superiore del minore, ritiene il
Tribunale di dover disporre l'affidamento super - esclusivo del figlio alla Persona_1 madre con collocamento e domiciliazione anagrafica dello stesso presso l'abitazione Parte_1 materna, dovendosi osservare che, in questa tipologia di affido, ogni decisione può essere assunta dal genitore affidatario in assenza del consenso dell'altro, senza necessità di una specifica delega in materia di salute/studio/svago; quanto al proseguimento dei rapporti tra ed il padre, va Per_1 previsto che i Servizi Sociali continuino a predisporre 'incontri protetti', con orari e frequenza stabiliti di volta in volta in relazione alle esigenze e allo stato di benessere psico fisico del minore.
Quanto alle misure di supporto da adottare per sostenere il nucleo familiare, preso atto della necessità di evitare che la dinamica conflittuale tra i due genitori possa influire negativamente sullo stato di benessere del minore , faticosamente raggiunto nel corso della presente istruttoria, si ritiene di Per_1 dover disporre la presa in carico di entrambi genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per un percorso individuale di sostegno alla genitorialità; va, altresì, disposta la presa in carico del minore per essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico;
va, infine, previsto Persona_1 che i SS.SS. predispongano un servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i pagina 15 di 18 genitori (attualmente in atto solo presso l'abitazione della madre), tenuto conto che l' si Persona_1
è rifatto una famiglia con una nuova compagna, all'interno della quale vivono altri due figli minori;
in ultimo, va dato mandato ai Servizi Sociali di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al
Giudice Tutelare per l'attività di vigilanza, il quale, a seguito di nuove segnalate criticità, potrà trasmettere la relazione di monitoraggio alla A.G. minorile per le iniziative di competenza.
4. Quanto al la determinazione del contributo paterno per il mantenimento indiretto del figlio minore che viene qui collocato presso la madre, va osservato che: a) la ricorrente Persona_1 lavora quale dipendente in contabilità presso un'azienda di abbigliamento a Signa (FI) e lavora in via autonoma quale amministratrice di condominio, percependo redditi come da CU e DDRR versati in atti
(docc. 8-9-10-11); è titolare di un conto corrente, aperto presso le , come risulta dagli estratti CP_4 conto versati in atti (docc. 12-15) e di un conto corrente bancario cointestato presso Banco BPM su cui
è appoggiata la rata del mutuo (doc. 16); la stessa vive, insieme al minore , nell'immobile di Per_1 sua proprietà sito in Campi Bisenzio (FI), Via Tipitapa n. 68, come da documentazione allegata (doc.
17); b) il resistente risulta dotato di attività lavorativa dalla quale percepisce, per usa stesa ammissione, un reddito mensile netto di e. 1.600,/1.700,00 al mese;
nel periodo 2020 – 2022, lo stesso non risulta aver versato alcun contribuito per il mantenimento del figlio;
ad oggi, vive con la nuova Per_1 compagna e i due figli minori, avuti dalla donna.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di porre a carico di l'onere di versare a Controparte_1
entro il giorno 10 del mese, l'importo di e. 300,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 annuale Istat, quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio , importo da ritenersi Per_1 adeguato alle esigenze di un minore di 8 anni stante l'assenza di frequentazione del figlio con il padre, il quale non ha provveduto a documentare in alcun modo le proprie difficoltà economiche (non sono, infatti, stati depositati le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto, il contratto di lavoro e l'eventuale contratto di locazione dell'immobile in cui l'uomo vive).
Va, inoltre, disposta la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, da individuarsi e rimborsarsi secondo i criteri delle Linee Guida del CNF del 2017, come già disposto dal Tribunale in via provvisoria, nonché l'assegnazione in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico Universale, in quanto genitore collocatario di minore.
4. Stante l'integrale soccombenza del resistente, va condannato a rifondere a Controparte_1 le spese di lite che vengono liquidate (complessità media, valori medi) in e. 7.200,00, Parte_1
(e. 2.000,00 per la fasi di studio, e. 1.400,00 per la fase introduttiva, e. 1.800,00 per la fase istruttoria, e. pagina 16 di 18 2.000,00 per la fase decisoria), oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e Cap come per legge;
quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà per ciascuna, essendo gli accertamenti stati svolti nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, rigettata o assorbita, a modifica del decreto emesso in data 14/02/2021 dal Tribunale per i Minorenni di RE, così provvede:
➢ dispone l'affidamento super - esclusivo del minore (8/02/2017) alla madre Persona_1
con collocamento e domiciliazione anagrafica presso l'abitazione materna;
Parte_1
➢ dispone che i Servizi Sociali di riferimento organizzino incontri protetti padre/figlio, con orari e frequenza stabiliti di volta in volta in relazione alle esigenze e allo stato di benessere psico- fisico del minore;
➢ disporre la presa in carico di entrambi genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
➢ dispone la presa in carico del minore per essere avviato ad un percorso di Persona_1 sostegno psicologico;
➢ dà mandato ai Servizi Sociali di predisporre un servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna;
➢ dà mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare con onere Persona_8 di depositare una relazione semestrale al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
➢ pone a carico di l'onere di versare, entro il giorno 10 del mese, a Controparte_1 [...]
l'importo di e. 300,00, oltre rivalutazione Istat per il mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
➢ pone a carico di ciascun genitore l'onere di provvedere al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, da concordare e rimborsare secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
➢ assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
➢ condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in e. Controparte_1
7.200,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e Cap come per legge;
pone le spese di
CTU in via definitiva a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per gli avvisi alle Parti, al CTU dott.
al curatore speciale del minore avv. Elena Manetti e ai SS.SS. di riferimento. Persona_5
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 20/08/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi. pagina 17 di 18 Il Presidente
Alessandro Ghelardini
Il Giudice est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Ghelardini Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott. Enrico D'Alfonso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 3976/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sibilla Parte_1
Santoni
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Maurizio Fino
RESISTENTE
l'avv. Elena Manetti curatore speciale del minore Persona_1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visti del 3/06/2024 e del 10/06/2025)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 26/06/2025 con le quali ha chiesto al Tribunale di “disporre l'affidamento super-esclusivo del minore Persona_1 alla madre, Sig.ra che per l'effetto potrà assumere senza il consenso del Sig. Parte_1
tutte le decisioni inerenti la scuola, la salute, lo sport, il rilascio di documenti Controparte_1 di identità validi per l'espatrio tra i quali il passaporto, e quant'altro necessario nell'interesse del pagina 1 di 18 figlio, ivi inclusa la facoltà di scegliere la figura professionale più idonea ad intraprendere un percorso psicologico e/o neuropsichiatrico per il minore;
in tesi) disporre la sospensione degli incontri del minore con il padre sino a che il Servizio Sociale non riterrà di ripristinare gli stessi all'esito positivo di un percorso presso il CAM nonché all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'UFSMIA; in ipotesi) disporre incontri protetti padre-figlio; il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma di Euro
300 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo CNF del 2017. Con vittoria di compensi professionali”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 26/06/2025, con le quali ha chiesto al Tribunale “la sostituzione del Dott. quale CTU nel presente procedimento con Per_2 declaratoria di nullità/annullamento della sua relazione ctu …alla luce delle mancanze di diligenza e dei fatti esposti in narrativa, aggravati dal mancato rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni dell'Ill.mo Giudice nella parte in cui ha mancato, non solo di depositare tutte le registrazioni inerenti gli incontri, ma altresì la “sintetica valutazione” delle Osservazioni alla CTU depositate dal legale scrivente e dal CTP ribadite e precisate con comparsa conclusionale depositata in data Per_3
1/0/2025 (….) Insistendo nelle già rassegnate conclusioni si chiede inoltre all'Ill.mo Giudice di accogliere le istanze testimoniali di cui al presente atto e, conseguentemente, di concedere alle parti termine per memorie e repliche”; con memoria depositata in data 9/06/2025 il resistente ha chiesto:
“….di disporre il deposito di tutte le registrazioni raccolte dal CTU Dott. nel corso dei vari Per_2 incontri/videocall inerenti alla consulenza tecnica per tutte le ragioni sovraesposte e, contestualmente, di voler assegnare nuovi termini alle parti per poter valutare ed esporre relative contestazioni in merito alle stesse”.
Il curatore speciale ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data
25/06/2025, precisate nella comparsa di replica depositata in PCT in data 4/08/2025 nella quale ha chiesto: “
1. domiciliazione prevalente del minore presso la madre;
2. affido esclusivo alla madre;
3. prosecuzione degli incontri protetti per almeno 6/12 mesi;
4. quanto al mantenimento del minore, i genitori all'udienza del 19 giugno u.s. hanno dichiarato che il contributo al mantenimento versato dal padre è di €. 300,00 e l'assegno unico è già a favore della madre;
5. delega sanitaria per il minore a favore della madre, 6. frequenza per i genitori di percorso disgiunto per le acquisizioni delle capacità genitoriali;
7. mantenere il percorso di monitoraggio del nucleo familiare svolto prevalentemente per il
pagina 2 di 18 minore a cura del Servizio Sociale territoriale o affidato al CTU che si è reso disponibile per i prossimi tre mesi, con la vigilanza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.”.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del minore Persona_1
nato a [...] in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta da
[...] Controparte_1
e ad oggi cessata.
[...] Parte_1
Preliminarmente si ritiene opportuno percorrere sinteticamente gli eventi che hanno preceduto l'instaurazione del presente procedimento, attivato dalla madre del minore, nonché illustrare l'attività istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio, e cui risultanze hanno fornito elementi conoscitivi e diagnostici dei quali si è tenuto conto ai fini della valutazione della complessa situazione familiare e dell'adozione della soluzione maggiormente conforme all'interesse del minore Persona_1
ad oggi di 8 anni.
[...]
a) Va innanzitutto premesso che, con ricorso ex art. 330, 333 e 336 c.c. proposto in data 30/12/2020
(iscritto al VG. N. 2248/2020) avanti al Tribunale per i Minorenni di RE, il P.M. minorile disponeva – sulla scorta di una segnalazione proveniente dal Servizio Sociale SdS Zona Fiorentina
Nord Ovest Campi Bisenzio - la limitazione della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierno resistente nonché l'affidamento esclusivo del Controparte_1 figlio alla madre del minore, con divieto di incontri padre/figlio fino a Per_1 Parte_1 diversa valutazione dell'A.G. minorile, atteso che l era stato attinto da ordinanza Persona_1 applicativa della misura cautelare penale, essendo stati ravvisati a suo carico gravi indizi di reità per fatti di reato commessi ai danni della donna, all'epoca ancora convivente;
con decreto emesso in data
14/01/2021, il T.M. di RE dava incarico ai SS.SS. di riferimento di svolgere un'indagine socio- familiare in collaborazione con il Servizio UFSMIA per una valutazione del benessere psico – fisico del minore e delle capacità genitoriali delle odierne Parti in causa, incaricando i Servizi “in parziale limitazione della responsabilità genitoriale, fermo il collocamento del minore con la madre …. di organizzare incontri protetti padre-minore, compatibilmente con le misure cautelari penali in atto”; in relazione ai quali è stato condannato ad anni tre di reclusione, pena sospesa subordinatamente all'espletamento di un percorso per uomini maltrattanti a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. pagina 3 di 18 Sulla scorta di tale provvedimento assunto in via istruttoria dal T.M., venivano svolti fino alla data di presentazione dell'odierno ricorso, 'incontri protetti' padre/figlio, che non hanno subìto interruzioni, fatto salvo un breve periodo antecedente alla presentazione del ricorso da parte della madre del minore,
durante i quali l' è stato facoltizzato dal Servizio Sociale ad andare a Parte_1 Persona_1 riprendere il figlio da scuola da solo, in assenza di operatori.
Vi è da evidenziare che, come risulta dalla Relazioni allora inviate dal Servizio Sociale procedente al
T.M. di RE (allegate al presente ricorso), gli incontri del padre con il figlio “sono stati Per_1 sempre molto instabili” e connotati da un atteggiamento di conflittualità con gli operatori (v. Relazione redatta in data 1/03/2022 nella quale si parla di: “opposizione al regolamento imposto dagli incontri”;
“comportamento inadeguato al contesto e fortemente oppositivo e svalutante nei confronti degli operatori”; “incontri ….sempre più difficoltosi e con un livello di tensione e imprevedibilità molto alto”); ed ancora, nella Relazione datata 17/01/2023, si dava atto di una “forte criticità degli incontri protetti padre/figlio con difficoltà dei Servizi nel prendere in carico il nucleo familiare”, nonché di una
“forte criticità nei rapporti tra i genitori”; ancor più dirimente risulta la Relazione dei Servizi del
22/06/2023 nella quale l veniva descritto come “scontroso, verbalmente aggressivo e Persona_1 squalificante nei confronti del Servizio”, con un “atteggiamento totalmente non collaborante” e con una “forte ostilità nei confronti del Servizio”; in detta Relazione si dava ulteriormente atto che il ricorrente poneva in essere un “comportamento inaccettabile e violento oltre che squalificante nei confronti della e del figlio”,…”sprezzante delle regole, nervoso, Parte_1 aggressivo…comportamento costantemente irrispettoso”…”, manifestando un ”allarmante discontrollo degli impulsi”; conseguentemente, i SS.SS, alla luce delle criticità osservate nell'ampio lasso temporale (tre anni) in cui ha svolto – prima dell'inizio del presente giudizio - l'attività di monitoraggio sugli 'incontri protetti' padre/figlio e della inesistente collaborazione del padre, ritenuta in grado di pregiudicare il progetto di sostegno del minore, il Servizio sociale segnalava al Tribunale per i Minorenni la necessità di nominare un curatore speciale a tutelare del minore, di disporre la ripresa del percorso di supporto psicologico per il piccolo , la presa in carico del padre per una Per_1 diagnosi psicodiagnostica-psichiatrica, nonché la sospensione degli incontri protetta padre/figlio; nel corso del mese di febbraio 2024 venivano tentati – su iniziativa dei Servizi ed in assenza di un espresso provvedimento del T.M. - incontri 'liberi' padre/figlio, il cui esito è stato quasi da subito valutato negativamente, rendendo necessaria il ripristino di un esercizio del diritto di visita paterno in modalità
'protetti'.
pagina 4 di 18 b) Con ricorso depositato ex art. 473 bis 42 c.p.c. in data 05/04/2024, ha adìto questo Parte_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nel ricorso, la ha ripercorso le tappe della vicenda sentimentale
Persona_1 Parte_1 intrattenuta con l' rappresentando: di aver intrattenuto dall'anno 2012 una relazione
Persona_1 sentimentale con l'odierno resistente, nel corso della quale è nato in data [...] il figlio;
Per_1 di aver convissuto con l' fino all'anno 2020 in un appartamento di proprietà della
Persona_1 propria famiglia d'origine, sito in Campi Bisenzio (FI); che la vita di coppia è stata contrassegnata dal comportamento violento e aggressivo dell'uomo, che ha indotto la donna a sporgere due querele, la prima delle quali in data 5/05/20219, sfociata nel procedimento penale n. 7395/2019, nel cui ambito è stata disposta nei confronti dell la misura cautelare degli arresti domiciliari e quella del
Persona_1 divieto di avvicinamento, procedimento conclusosi con una sentenza di condanna emessa in data
27.04.2022 “alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. Pena sospesa subordinata alla partecipazione dell ad uno Per_1 specifico percorso di recupero presso enti o associazioni individuate a norma dell'art. 165 co. 5 c.p. a cura del servizio sociale competente per territorio per il periodo minimo di mesi otto a far data dal decorso di mesi tre dalla irrevocabilità della presente sentenza” (cfr. doc. 5); la ricorrente ha, altresì, riferito che in data 19/12/2020 l ha aggredito la ricorrente e l'allora fidanzato, Persona_1 minacciandoli con le seguenti frasi: “vi rimane pochi giorni, hai scattato la mia ira, mi hai messo nella merda... ora ER la caccia è iniziata, son cazzi, alla fine prendi l'acido in faccia, alla fine sarà così..Sì, un paio di barattolini tu sei a posto”; in tale frangente, l' veniva arrestato in Persona_1 flagranza e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alle parti offese (proc. penale n.
11852/2020 RGNR); la ha, quindi, rappresentato che, a seguito di detto episodio, la Parte_1 [...]
presentava in data 30/12/2020 ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni, che dava Parte_2 vita al procedimento n. 2248/2020 (ancora pendente) nel cui ambito veniva adottato in data 14/01/2021 un decreto con il quale il Tribunale dei Minorenni incaricava “in parziale limitazione della responsabilità genitoriale, fermo il collocamento del minore con la madre, [...] il Servizio sociale suindicato di organizzare incontri protetti padre-minore, compatibilmente con le misure cautelari in atto” (doc. 6), cui non ha fatto seguito alcun altro provvedimento.
Nel ricorso introduttivo, la ha evidenziato che il figlio è tenuto ad incontrare il Parte_1 Per_1 padre soltanto per il tramite di incontri protetti, nonostante il comportamento non Persona_1 collaborativo del padre, che avrebbe determinato uno stato di malessere nel bambino, il quale avrebbe iniziato a tenere un atteggiamento di insofferenza e di opposizione agli incontri (doc. 7); in particolare, la ricorrente ha richiamato la relazione a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa del Testimone_1
pagina 5 di 18 01/03/2022, nella quale si esponeva che, come si evinceva dai report relativi agli incontri protetti tra padre e figlio, questi “sono sempre molto instabili, con atteggiamento del sig. di conflittualità Per_1 con i Servizi e opposizione al regolamento imposto dagli incontri. A nostro avviso, il comportamento tenuto dal sig. nell'ultimo incontro protetto (vedi report allegato) è fortemente preoccupante Per_1 in quanto non sembra riuscire a comprendere la necessità di mantenere un comportamento adeguato al contesto e alla presenza del bambino oltre che mantiene un atteggiamento fortemente oppositivo e svalutante nei confronti dell'operatrice “Mi afferra il polso levandomi la man da quella del figlio. Il signor HG non sente ragioni, il bambino osserva la situazione e appare spaventato, decido di seguirli nel percorso esterno attorno alla sede della Cooperativa e poi rientriamo in stanza”; “ Si rivolge al figlio informandolo che sta registrando tutto con il cellulare e con l'orologio, lo prende per mano e si mette a bussare alla porta di un ufficio all'interno del quale si sta svolgendo un incontro dicendo di voler parlare con il direttore […] Il piccolo durante gli incontri appare “diviso”: vi è un Per_1 forte attaccamento al padre e felicità nel vederlo ma allo stesso tempo turbato rispetto agli avvenimenti [...] (cfr. pag.
3-4 doc. 7); ed ancora, la ricorrente ha richiamato l'aggiornamento a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa , datato 17/01/2023, nella quale quest'ultima esponeva Testimone_1 una “forte criticità degli incontri protetti padre/figlio, la difficoltà dei servizi nel prendere in carico il nucleo in quanto non vi è alcun mandato di monitoraggio o sostegno genitoriale da parte di ufsmia.
Non si hanno notizie sul percorso personale del sig. rispetto ad una presa in carico del Per_1 servizio Uepe o di sostegno psicologico. Si rileva inoltre una forte criticità nei rapporti tra i genitori e che la sig.ra riesce con fatica a contenere […] La stessa appare fortemente preoccupata per Parte_1 il figlio che non può più avere un sostegno psicologico e che mostra segni di sofferenza” (cfr. pag. 17 doc. 7); infine, ha richiamato l'aggiornamento a firma dell'Assistente Sociale, dott. datato Persona_4
22/06/2023, nel quale si leggeva che “il sig. mostra un allarmante discontrollo degli Persona_1 impulsi a cui non vuole porre rimedio, in quanto ad oggi non risultano in essere prese in carico della
Salute Mentali Adulti, né del Centro Uomini Maltrattanti. L'inesistente collaborazione minaccia seriamente di pregiudicare il progetto di sostegno del minore, in quanto più volte il sig. Per_1 ha dimostrato di non saper tollerare alcuna forma di controllo o di saper rispettare alcuna
[...] regola. Inoltre, la totale indisponibilità di quest'ultimo rende vano ogni intervento del Servizio di mantenimento o ripristino di sani rapporti padre-figlio, che in questo momento, date le dinamiche intercorse durante gli incontri protetti, stanno seriamente minando la serenità e la tranquillità del piccolo […] Inoltre, appare di grave pregiudizio, specialmente in questo momento, che il Per_1 padre continui a negare il consenso per la ripresa del percorso psicologico del figlio” (cfr. pag. 31 doc. 7). pagina 6 di 18 Quanto al minore, che attualmente frequenta a tempo pieno (h.8:35/h.16:35) la scuola elementare Rita
Levi Montalcini, lo stesso risulterebbe agitato e sofferente per i comportamenti tenuti dal padre e terrebbe a sua volta comportamenti aggressivi e provocatori nei confronti delle persone a lui vicine, ivi compresa la madre, cui si rivolgerebbe utilizzandole stesse parole del padre;
la ricorrente ha, altresì, rappresentato che “la scuola ha riferito che ha manifestato intenti suicidari”. Per_1
Infine, la ricorrente ha riferito che, nell'ultimo periodo, il padre avrebbe iniziato a pretendere di tenere il figlio senza terze persone, di tal chè la donna sarebbe in grande difficoltà nel tutelare il bambino;
inoltre, la ha riferito che l avrebbe ritirato improvvisamente l'autorizzazione Parte_1 Persona_1 per il percorso di psicoterapia privato concordato in precedenza tra i genitori e che il bambino avrebbe intrapreso con il dott. diversi mesi prima con cadenza regolare, peraltro Parte_3 economicamente sostenuto per intero dalla madre.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, la decadenza della responsabilità genitoriale dell e, in subordine, l'affidamento super-esclusivo del figlio minore Persona_1
a sé stessa;
la sospensione degli incontri padre/minore; l'attivazione di un percorso di sostegno Per_1 psicologico per il minore;
la previsione di un contributo economico del padre nella misura di e. 300,00 mensili per il mantenimento del figlio.
c) Con decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, emesso in data 19/04/2024, il Giudice delegato ha dato mandato ai SS.SS. territorialmente competenti di Sesto Fiorentino di depositare una relazione socio – informativa sul nucleo familiare all'udienza di prima Controparte_2 comparizione, fissata inizialmente per il giorno 30/05/2024 e poi rinviata al 17/07/2024, è comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, rappresentando di non aver Controparte_1 ricevuto la notifica del ricorso e di aver avuto notizia della pendenza del procedimento tramite i Servizi sociali;
in quella sede, ha dichiarato di non vedere il figlio dal mese di giugno 2024, di Per_1 percepire una paga di e. 1.600,00/1.700,00 mensili e di aver avuto un altro figlio dalla nuova compagna;
all'esito, il Giudice delegato ha adottato in data 23/07/2024 i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la presa in carico del minore da parte dell'USFMIA di riferimento Per_1 territoriale per un intervento di supporto psicologico, l'attivazione di un servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione della madre, l'onere a carico del padre di versare alla madre l'importo di e. 225,00 quale contributo per il mantenimento del minore e l'assegnazione in via esclusiva alla ricorrente dell'Assegno Unico Universale;
ha, inoltre, disposto CTU psicologica finalizzata all'accertamento dell'idoneità genitoriale e all'individuazione del miglior regime di affidamento, collocazione e frequentazione del minore con entrambi i genitori, nominando CTU il dott. Per_1
pagina 7 di 18 in data 05/11/2024 – pendente la CTU - è stata depositata in PCT comparsa di Persona_5 costituzione in giudizio da parte di nella quale, contestando in toto quanto Controparte_1 dedotto nel ricorso dalla ha rappresentato che gli incontri protetti padre/figlio disposti dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni erano stati interrotti in quanto mal tollerati dal bambino;
ha inoltre lamentato come la ricorrente abbia estromesso la figura paterna da ogni processo decisionale riguardante il figlio in assenza di un provvedimento giurisdizionale che lo preveda;
ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, nonché di l'affido esclusivo o super-esclusivo del minore alla madre con immediato ripristino degli incontri padre/figlio, previo cambio di sede e di operatori.
L'istruttoria si è avvalsa, oltre che dell'espletamento di CTU psicologica, tramite l'acquisizione di plurime relazione socio – informative presso i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA di riferimento territoriale fino a quando, con relazione intermedia depositata in PCT in data 17/12/2024, il CTU dott. ha Per_2 rappresentato al Tribunale le difficoltà incontrate nello svolgimento dell'incarico, evidenziando che, con il proseguire degli incontri tra le Parti, il clima si era andato ulteriormente a deteriorarsi;
ha, inoltre, segnalato di non aver potuto osservare gli incontri protetti padre/figlio, in quanto questi, di fatto, non si erano potuti svolgere a causa dell'opposizione del padre, il quale aveva richiesto per proseguirli una sede diversa per il loro svolgimento;
appare, peraltro, opportuno riportare la parte conclusiva della menzionata relazione nella quale il consulente ha rappresentato quanto segue: “In collegamento con i
Servizi Sociali abbiamo cercato di ristabilire alcune regole elementari, che nel passato avevano aumentato troppo, a mio modo di vedere, i vincoli di libertà tra il sig e la sig.ra Gli Per_1 Parte_1 incontri protetti, come poco sopra illustrato, avrebbero già potuto essere ripristinati, ma il sig.
si è rifiutato di partecipare a tali incontri in quanto si sarebbero svolti nel medesimo luogo Per_1 dove furono svolti precedentemente, cosa che secondo il sig. comporterebbe una sofferenza al Per_1 bambino. Altro impedimento sarebbe stato rappresentato dall'operatrice che avrebbe presenziato agli incontri, la stessa del percorso precedente e quest'ultima, a dire del padre, avrebbe relazionato scrivendo delle falsità. Esprimo forti perplessità a riguardo, abbiamo parlato con l'educatrice, persona preparata e con esperienza;
è inoltre difficile pensare che il luogo dove sono stati svolti gli incontri sia un ambiente inidoneo ai bambini. Comunque non è stato possibile il ripristino degli incontri protetti e tale aspetto va a sottolineare, insieme ad altri elementi, la scarsa volontà di collaborazione alla soluzione dei problemi da parte del sig. . Non solo per queste ragioni, il Per_1 clima tra le parti durante la Consulenza, difficile sin dall'inizio, si è ulteriormente deteriorato. Il
Servizio sanitario, nello specifico la dott.ssa ha valutato il minore . Il bambino è Per_6 Per_1 stato descritto in difficoltà. Il minore sembra caratterizzato da disregolazione comportamentale e da pagina 8 di 18 risposte oppositive provocatorie a momenti di frustrazione. La dott.ssa sostiene la necessità Per_6 di un supporto psicologico ed educativo. A questo proposito il Dottor ha riferito che i Servizi si Per_4 sono già adoperati per l'attivazione del servizio di educativa domiciliare. Abbiamo avuto tre incontri con il Servizio Sociale (16/08-30/08-15/10), con il dottor l'Educatrice e la Dott.ssa Per_4 Per_6
Il dottor ha provato ad accogliere le richieste del sig. e riferisce di aver individuato Per_4 Per_1 un'altra operatrice ed un altro luogo in cui si sarebbero svolti gli incontri, ha però specificato che questo prolungherà i tempi in un modo non prevedibile, ipotizza 30-45 gg circa. Attualmente il padre non vede il bambino. Ritengo sarebbe meritevole per il bambino riprendere i contatti con il Servizio
Sociale, che purtroppo, contraddicendosi, ha dichiarato attualmente l'indisponibilità di altri luoghi per lo svolgimento degli incontri protetti. Possiamo osservare l'andamento di tali incontri, sempre che il sig. sia disponibile a svolgerli, e nella precedente sede, fare delle valutazioni sull'accesso Per_1 del padre al bambino e poter finalmente rientrare nel merito della CTU, per poter dare una risposta al quesito posto. Se l'Ill.mo sig. Giudice decide di riproporre il quesito che fu posto in data 23.07.2024,
l'unico modo che vedo è osservare, congiuntamente al Servizio Sociale, l'andamento degli incontri e valutare se i vincoli legati agli incontri protetti possono essere allentati secondo il desiderio del sig.
alla luce dei bisogni del minore Su richiesta dell'Ill.mo sig. Giudice ribadisco la Per_1 Per_1 disponibilità ad osservare gli incontri protetti poiché unico elemento sul quale possa essere valutata la genitorialità del padre ed esprimere in seguito un parere per rispondere al quesito, altrimenti potrei effettuare soltanto una valutazione sul benessere del bambino e la genitorialità della madre, ma questo non è al momento richiesto”.
Ai fini dell'esame nel contraddittorio delle Parti di siffatta relazione peritale intermedia, il G.D. ha fissato udienza cartolare per il giorno 18/12/2024, in vista della quale ambo le Parti hanno depositato note scritte di trattazione, contenenti la precisazione delle conclusioni, anche in via istruttoria;
in quella sede:
a) la ricorrente ha insistito per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità Parte_1 genitoriale del resistente nei confronti del figlio minore;
in ipotesi, ha chiesto l'affidamento super- esclusivo del minore a sè, con delega in ordine alla decisioni da assumere in materia di scuola, salute e sport e quant'altro necessario nell'interesse del figlio, ivi inclusa la facoltà di scegliere la figura professionale più idonea ad intraprendere un percorso psicologico e/o neuropsichiatrico per il minore;
la sospensione degli incontri del minore con il padre sino a diversa decisione del Servizio Sociale all'esito positivo di un percorso presso il CAM, nonché la previsione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale, l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico presso pagina 9 di 18 l'UFSMIA per il minore e la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento indiretto del figlio nella misura di e. 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) il resistente ha chiesto il ripristino degli incontri protetti con il minore Controparte_1
, previo cambio di sede e di educatori in vista della possibilità di disporre un regime di Per_1 affidamento condiviso, previo rigetto delle domande attoree di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di affido super - esclusivo del minore alla madre.
Con provvedimento non definitivo assunto in data 28/02/2025, il Tribunale ha confermato la presa in carico del minore da parte dell'USFMIA di riferimento per la prosecuzione del supporto Per_1 psicologico, ha disposto la prosecuzione del Servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione della madre e ha nominato un curatore speciale del minore, nella persona, l'avv. Elena Manetti;
l'istruttoria è proseguita fino a quando, in data 3/06/2025 e 4/06/2025, sono state depositate dai Servizi Sociali e dai
Servizio UFSMIA le relazioni di aggiornamento sull'andamento delle relazioni familiari, unitamente alla relazione redatta dalla operatrice deputata al Servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
in data 31/05/2025, è stata, infine, depositata dal dott. la relazione finale della Per_2
Consulenza tecnica d'ufficio, nella quale, alla luce dell'attività di osservazione svolta nel periodo dicembre 2024/maggio 2025, ha formulato le seguenti conclusioni che vengono riportate per esteso:
“La genitorialità è un costrutto complesso non riducibile alle caratteristiche personali del singolo genitore, comprende competenza relazionale e sociale;
un costrutto dinamico che subisce o può subire nell'arco della vita delle modificazioni. Nella situazione in esame con molta fatica si è riusciti a stabilire un contatto tra e il padre: sono stati necessari molti operatori per continuare a Per_1 contribuire al mantenimento dell'obiettivo. Mi domando se valga la pena di continuare nello sforzo alla luce del fatto che, la madre lamenta della sofferenza, anche se in certi momenti ho tutt'altro che la certezza che la sig.ra dica completamente la verità, dall'altra parte il padre ha una serie di agiti che mettono in difficoltà tutto questo complesso quadro relazionale fatto da CTU, CTP, Avvocato,
Psicologa, Servizio Educativo e Sociale perché molto spesso mette in atto comportamenti che non sono consoni al buon andamento del processo in corso. Abbiamo visto inizialmente la sig.ra che Parte_1 denunciava una sofferenza la cui espressione si è andata accentuando fino a non volere più avere dei colloqui con il sig. nella stessa stanza, cosa che non ho mai acconsentito, ma che ho dovuto Per_1 accettare. Per quanto riguarda la valutazione delle funzioni genitoriali della sig.ra non sono presenti aspetti da riferire;
anche dai protocolli dei test effettuati non emerge niente di significativo. La sig.ra vive attualmente con un compagno e con i figli di lui di tredici e quindici anni;
a questo proposito abbiamo informazioni indirette fornite dall'educatrice domiciliare e non abbiamo potuto effettuare ulteriori indagini perché siamo stati presi dalla continua emergenza del quadro relazionale in atto. pagina 10 di 18 Abbiamo avuto un colloquio con la nonna materna che ha pienamente confermato la versione della sig.ra, definendo il sig. come persona violenta e minacciosa. Il sig. vive con un'altra Per_1 Per_1 compagna e due bambini. Il rapporto con la Consulenza è stato inizialmente particolarmente difficile poiché ne disconosceva il significato, tanto che anche nella somministrazione dei test ha assunto un atteggiamento difensivo sostenendo di non voler rispondere ad alcuni di questi poiché si tratta di
“aspetti di troppo personali”, omettendo così un numero di item tale da invalidare l'intero protocollo.
Per la valutazione del minore di 8 anni, viste le difficoltà del proseguo della Consulenza, che Per_1 ha avuto un'interruzione, per non gravare ulteriormente, ci siamo avvalsi sulla stretta collaborazione con l'unità operativa Salute Mentale Infanzia Adolescenza con i quali siamo riusciti ad avere un ottimo rapporto. La dott.ssa A. Meconcelli riporta “il minore si trova in una situazione di estrema Per_1 difficoltà, al punto che è stato impossibile somministrare un'intervista e neppure fare un gioco per una valutazione. ha fatto molta fatica a stare nel setting, ha effettuato vari tentativi di fuga. E' Per_1 emersa una disregolazione comportamentale e ed emotiva importante;
fa difficoltà anche nella relazione uno ad uno, quando trova una frustrazione ha una reazione oppositivo provocatoria”.
Abbiamo cercato di non gravare ulteriormente sul minore accettando le indicazioni dei Servizi che hanno organizzativo, oltre agli incontri protetti con il padre, un'educativa domiciliare presso la residenza della madre. Durante gli incontri con i Servizi mi sono confrontato con l'educatrice domiciliare, che ha descritto un quadro positivo caratterizzato da un buon rapporto del bambino con la madre, con il nuovo compagno di lei e con i figli di tredici e quindici anni. Per quanto riguarda
l'educatrice che si occupa degli incontri protetti che ricordo era stato chiesto da Persona_7 parte del sig. di sostituire perché a suo parere avrebbe scritto cose non veritiere, la ritengo
Per_1 una professionista particolarmente brava e preparata nel rapportarsi con una persona che spesso mette in atto atteggiamenti come quelli del sig. : a volte non si attiene alle regole necessarie
Per_1 per lo svolgimento dei lavori della Consulenza, degli incontri protetti e dei colloqui clinici. Ci troviamo di fronte ad un irrigidimento delle posizioni: da una parte c'è la madre che muove una serie di accuse e dichiara di essere particolarmente sofferente alla sola presenza del sig. e che
Per_1 comunque gestisce lo sviluppo del bambino in maniera più che adeguata;
d'altra parte del sig. ,
Per_1 fortemente intenzionato a favorire il rapporto con , ma presenta spesso dei comportamenti che
Per_1 non collimano con le osservazioni delle regole necessarie per attuare un avvicinamento al minore.
Quanto descritto si è visto sia durante la Consulenza che durante gli incontri protetti, e in quest'ultimi Per_ soltanto la bravura della dott.ssa ha permesso a volte che l'incontro avvenisse. La domanda che ci poniamo è se il diritto alla bigenitorialità di possa comprendere il mantenimento degli Per_1 incontri protetti e di un'educativa domiciliare, ma siamo all'interno di una funzione relazionale dove i pagina 11 di 18 risultati ovviamente non sono certi poiché il sig. non conosce la necessità di posticipare i suoi
Per_1 desiderata e la sig.ra riferisce degli stati di angoscia al solo pensiero di doversi confrontare Parte_1 con . Non sono sicuro che quanto riferito dalla signora corrisponda alla verità, d'altronde non
Per_1 sono tenuto a stabilirne la veridicità. Osservo che il sig. ha difficoltà a mantenere un
Per_1 comportamento adeguato nei confronti dei vari professionisti che devono esprimere una valutazione sulle sue funzioni genitoriali: difficilmente accetta qualsivoglia critica o osservazione perché ritiene di essere nel giusto in maniera aprioristica. Mantenere un rapporto di lavoro con il sig. è
Per_1 compito difficile poiché dobbiamo costantemente impedire che certe regole minimali vengano infrante senza apparire troppo rigidi o normativi tali da far sorgere nel sig. un comportamento di
Per_1 franca opposizione. RISPOSTA AL QUESITO. Il Giudice ha formulato il seguente quesito: “Dica il
CTU quale sia il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazione tra il minore Per_1 ed i genitori, tenuto conto dei rispettivi ambienti e nuclei familiari di riferimento (genitori, nonni); accerti il CTU l'idoneità genitoriale giambo le parti e quali siano le condizioni psicofisiche del minore, la natura del suo rapporto con entrambe le figure genitoriali e le sue esigenze in termini di accudimento e cura, nonché fornisca ogni elemento idoneo a consentire di valutare le capacità genitoriali e la capacità di ciascun genitore di interrelazione quanto al comune ruolo genitoriale quella di comprendere e soddisfare le necessità del minore”. Si prospettano due possibilità, un proseguo della Consulenza mediante un monitoraggio, onde verificare se qualcosa cambia tra i genitori, anche se penso che sia alquanto improbabile, oppure prendere atto che non esiste una concreta possibilità nei vari fattori che determinano questa funzione relazionale tali da poterci permettere che il minore di anni 8, possa meglio godere del rapporto con entrambi i genitori. Per_1
Pensare ad una domiciliazione del bambino dal padre non è possibile, non resta che una domiciliazione prevalentemente presso la madre con il mantenimento degli incontri protetti ed un affidamento esclusivo alla sig.ra Suggerisco un monitoraggio 3 mesi onde verificare gli Parte_1 effetti dell'andamento di questo nuovo modello di affidamento, qualora l'Ill.mo Tribunale ne prendesse atto. L'equazione non numerale non ha soluzioni in quanto il comportamento della madre, che solo formalmente collabora con il padre, potrebbe essere modificabile solo dopo un adeguato trattamento;
il comportamento del padre presumibilmente non è modificabile se non in tempi molto lunghi in quanto svariati professionisti hanno più volte cercato di adoperare variazioni per trovare soluzioni, ma tutti hanno inevitabilmente fallito. Come precedentemente annunciato sono disponibile ad un monitoraggio di 3 mesi se concesso”.
Successivamente al deposito della relazione peritale conclusiva, si è costituita in giudizio, in data
10/06/2025 l'avv. Elena Manetti nella sua veste di curatore speciale del minore, riservando il deposito pagina 12 di 18 delle proprie osservazioni alla successiva udienza;
all'esito dell'udienza tenutasi in data 19/06/2025, finalizzata all'esame nel contraddittorio della documentazione medio tempore acquisita, il G.D. ha fissato udienza cartolare per il giorno 26/06/2025, per consentire alle Parti di meglio precisare le rispettive conclusioni;
ambo le parti ed il curatore speciale hanno, quindi, depositato le note di trattazione scritta contenenti le precisazioni delle rispettive conclusioni come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, così come richiesto da parte resistente nelle proprie note di trattazione scritta.
2. Va preliminarmente evidenziato che il Tribunale di poter utilizzare, per assumere la propria decisione, l'elaborato finale depositato in data 10/06/2025 dal CTU dott. che appare Persona_5 completo, coerente e metodologicamente corretto;
va, quindi, rigettata l'eccezione di nullità della CTU
e la richiesta di rinnovazione della perizia formulata da parte resistente, previa sostituzione del dott.
non apparendo fondati i rilievi critici sulla quale essa si fonda, alla luce della nota di Per_2 chiarimenti depositata dal consulente del Tribunale in data 25/06/2025, di seguito riportata integralmente, apparendo risposta esaustiva alle contestazioni mosse dall'avv. Maurizio Fino, difensore di “
1. Nel deposito del mio elaborato sono state osservate le regole che Controparte_1 garantiscono il contraddittorio: al mio elaborato ho allegato le note del CTP di parte Ricorrente, le note dell'Avvocato di parte Resistente e le risposte alle stesse. Non sono obbligato, se non lo ritengo opportuno, a modificare la bozza inviata ai colleghi.
2. Sempre nel mio elaborato, ho inserito il riassunto delle note presenti in atti all'inizio della Consulenza indicando che quanto riportato era ciò che ho trovato nel fascicolo (non 4 righe come riferito). Ovvio perciò che non rispecchia il mio pensiero.
3. Per ciò che riguarda la contestazione della mancanza delle registrazioni, mancano quelle Part con i colleghi della (16/8/24, 30/8/24 e 8/5/25) perché, come esercenti di Pubblico Servizio, hanno usufruito della facoltà di non essere registrati. Il giorno 16/9/24 non mi risulta si sia svolto alcun incontro (come invece indicato nelle note inviate dall' Avvocato di parte Resistente che ho depositato).
Mentre gli incontri del 9/8/24 (inizio della CTU) e del 20/9/24 (incontro con le parti) non risultano tra le registrazioni depositate nel PCT in quanto perse in un crash informatico. Le altre 8 sono state depositate”.
Va, inoltre, rigettata l'istanza di prove orali formulata dall'avv. Fino nell'interesse del resistente, il quale ha chiesto – in sede di precisazione delle conclusioni - di proseguire l'istruttoria per sentire vari testi (operatori della a supporto della propria tesi (omessa volontaria registrazione Parte_5 da parte del dott. per impedire l'emergere di circostanze favorevoli alla posizione processuale Per_2
pagina 13 di 18 del proprio assistito) ovvero di acquisire presso gli stessi dichiarazioni scritte equipollenti, alla luce di quanto espressamente chiarito dal CTU nella menzionata nota del 25/06/2025, atteso che il dott. riveste, nel presente procedimento, la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. Per_2 quale ausiliario del Giudice, risultando quindi soggetto alle responsabilità penali previste in caso di compimento di atti illegittimi di grave negligenza nell'esecuzione del suo incarico, nel caso di specie totalmente assenti, alla luce dei chiarimenti resi.
Passando al merito della causa, osserva il Collegio che il dott. ha offerto al Tribunale un Per_2 approfondito quadro della complessa situazione familiare in cui risulta inserito il minore
[...]
che presenta a tutt'oggi – nonostante i diuturni interventi di supporto al nucleo Persona_1 familiare e le plurime chances date al padre per costruire un positivo rapporto con il figlio - rilevanti elementi di criticità, di tal chè il Tribunale ritiene di dover assumere le proprie determinazioni avendo come unico fine quello di non aggravare le suddette criticità e tutelare in via preminente il minore
, atteso il lungo percorso giudiziario/assistenziale che ha preceduto l'instaurazione del presente Per_1 giudizio (tre anni di incontri protetti padre/figlio disposti dal una fase di momentanea CP_3 liberalizzazione degli incontri in prossimità dell'inizio del presente procedimento, un nuovo ciclo di incontri protetti padre/figlio osservati nel corso della CTU disposta in questa sede, inizialmente rifiutati dal padre se non previo cambio di sede ed operatori e poi iniziati nel corso del 2025).
Tanto premesso, va evidenziato che, all'esito delle valutazioni esperite dal CTU, nonché da quanto riferito nelle plurime relazioni di aggiornamento redatte dai Servizi Sociali/UFSMIA, che seguono il nucleo da oltre quattro anni (per conto di due diverse AA.GG.), permane ad Controparte_2 oggi un quadro relazionale padre/figlio fortemente compromesso dalla sostanziale incapacità del resistente a cooperare efficacemente con i vari operatori nell'interesse del Controparte_1 figlio minore : non va sottaciuto, difatti, che gli 'incontri protetti' tra il minore e il padre sono Per_1 stati svolti nel corso del presente procedimento fino a tutto il mese di maggio 2025, senza che siano emersi segnali di una significativa evoluzione nella qualità della relazione tra il resistente ed il figlio
, né progressi tali da giustificare una modifica delle attuali modalità di frequentazione protetta, Per_1 anche alla luce di quanto riferito dagli operatori socio- sanitari in sede di servizio di Educativa domiciliare, i quali hanno riferito al Tribunale circa uno stato di destabilizzazione del minore dopo il contatto con il padre;
dal canto suo, il dott. ha evidenziato come l' non abbia Per_2 Persona_1 mostrato, nel lungo periodo, un'effettiva capacità di aderire alle indicazioni degli operatori e dei professionisti coinvolti, rendendo così vano ogni possibile tentativo di progressivo riavvicinamento al minore in un contesto non protetto;
va, di contro, evidenziato che anche il comportamento della ricorrente, sebbene formalmente collaborativo, è stato descritto dal dott. come scarsamente Per_2
pagina 14 di 18 disponibile ad un reale sostegno della relazione padre/figlio, apparendo modificabile solo a seguito di un trattamento specialistico mirato.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che prevedere in via istruttoria un periodo di monitoraggio da parte di qualsivoglia CTU o del Servizio Sociale non potrebbe realisticamente produrre effetti diversi da quelli già consolidatisi nel tempo, essendo decorso dall'inizio degli 'incontri protetti' tra l' ed il figlio minore ben quattro anni, durante il quale sono stati messi in Persona_1 atto nel corso del tempo molteplici interventi e strategie di supporto per riavvicinare il padre al figlio, non essendo mai stato messo in dubbio l'attaccamento affettivo che l' nutre per il Persona_1 proprio bambino;
in buona sostanza, non sussistono, a parere del Collegio, i presupposti per ritenere che protrarre l'istruttoria per addivenire ad un posticipato intervento del Tribunale possa condurre a risultati apprezzabili e duraturi, nel breve o medio periodo, per il miglioramento delle relazioni genitoriali e della funzione co-genitoriale, apparendo di contro necessario adottare un provvedimento definitivo e stabile, idoneo a garantire al piccolo un contesto di riferimento chiaro e coerente, Per_1 che tenga conto del superiore interesse del minore e dei limiti della relazione tra le due figure genitoriali, come chiaramente emerse all'esito dell'istruttoria finora svolta.
Pertanto, preso atto di quanto espresso dal CTU alla pag. 30 della sua Relazione finale (Pensare ad una domiciliazione del bambino dal padre non è possibile, non resta che una domiciliazione prevalentemente presso la madre…ed un affidamento esclusivo alla sig.ra ), nonché delle Parte_1 conclusioni formulate dal curatore speciale avv. Manetti nell'interesse superiore del minore, ritiene il
Tribunale di dover disporre l'affidamento super - esclusivo del figlio alla Persona_1 madre con collocamento e domiciliazione anagrafica dello stesso presso l'abitazione Parte_1 materna, dovendosi osservare che, in questa tipologia di affido, ogni decisione può essere assunta dal genitore affidatario in assenza del consenso dell'altro, senza necessità di una specifica delega in materia di salute/studio/svago; quanto al proseguimento dei rapporti tra ed il padre, va Per_1 previsto che i Servizi Sociali continuino a predisporre 'incontri protetti', con orari e frequenza stabiliti di volta in volta in relazione alle esigenze e allo stato di benessere psico fisico del minore.
Quanto alle misure di supporto da adottare per sostenere il nucleo familiare, preso atto della necessità di evitare che la dinamica conflittuale tra i due genitori possa influire negativamente sullo stato di benessere del minore , faticosamente raggiunto nel corso della presente istruttoria, si ritiene di Per_1 dover disporre la presa in carico di entrambi genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per un percorso individuale di sostegno alla genitorialità; va, altresì, disposta la presa in carico del minore per essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico;
va, infine, previsto Persona_1 che i SS.SS. predispongano un servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i pagina 15 di 18 genitori (attualmente in atto solo presso l'abitazione della madre), tenuto conto che l' si Persona_1
è rifatto una famiglia con una nuova compagna, all'interno della quale vivono altri due figli minori;
in ultimo, va dato mandato ai Servizi Sociali di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al
Giudice Tutelare per l'attività di vigilanza, il quale, a seguito di nuove segnalate criticità, potrà trasmettere la relazione di monitoraggio alla A.G. minorile per le iniziative di competenza.
4. Quanto al la determinazione del contributo paterno per il mantenimento indiretto del figlio minore che viene qui collocato presso la madre, va osservato che: a) la ricorrente Persona_1 lavora quale dipendente in contabilità presso un'azienda di abbigliamento a Signa (FI) e lavora in via autonoma quale amministratrice di condominio, percependo redditi come da CU e DDRR versati in atti
(docc. 8-9-10-11); è titolare di un conto corrente, aperto presso le , come risulta dagli estratti CP_4 conto versati in atti (docc. 12-15) e di un conto corrente bancario cointestato presso Banco BPM su cui
è appoggiata la rata del mutuo (doc. 16); la stessa vive, insieme al minore , nell'immobile di Per_1 sua proprietà sito in Campi Bisenzio (FI), Via Tipitapa n. 68, come da documentazione allegata (doc.
17); b) il resistente risulta dotato di attività lavorativa dalla quale percepisce, per usa stesa ammissione, un reddito mensile netto di e. 1.600,/1.700,00 al mese;
nel periodo 2020 – 2022, lo stesso non risulta aver versato alcun contribuito per il mantenimento del figlio;
ad oggi, vive con la nuova Per_1 compagna e i due figli minori, avuti dalla donna.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di porre a carico di l'onere di versare a Controparte_1
entro il giorno 10 del mese, l'importo di e. 300,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 annuale Istat, quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio , importo da ritenersi Per_1 adeguato alle esigenze di un minore di 8 anni stante l'assenza di frequentazione del figlio con il padre, il quale non ha provveduto a documentare in alcun modo le proprie difficoltà economiche (non sono, infatti, stati depositati le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto, il contratto di lavoro e l'eventuale contratto di locazione dell'immobile in cui l'uomo vive).
Va, inoltre, disposta la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, da individuarsi e rimborsarsi secondo i criteri delle Linee Guida del CNF del 2017, come già disposto dal Tribunale in via provvisoria, nonché l'assegnazione in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico Universale, in quanto genitore collocatario di minore.
4. Stante l'integrale soccombenza del resistente, va condannato a rifondere a Controparte_1 le spese di lite che vengono liquidate (complessità media, valori medi) in e. 7.200,00, Parte_1
(e. 2.000,00 per la fasi di studio, e. 1.400,00 per la fase introduttiva, e. 1.800,00 per la fase istruttoria, e. pagina 16 di 18 2.000,00 per la fase decisoria), oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e Cap come per legge;
quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà per ciascuna, essendo gli accertamenti stati svolti nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, rigettata o assorbita, a modifica del decreto emesso in data 14/02/2021 dal Tribunale per i Minorenni di RE, così provvede:
➢ dispone l'affidamento super - esclusivo del minore (8/02/2017) alla madre Persona_1
con collocamento e domiciliazione anagrafica presso l'abitazione materna;
Parte_1
➢ dispone che i Servizi Sociali di riferimento organizzino incontri protetti padre/figlio, con orari e frequenza stabiliti di volta in volta in relazione alle esigenze e allo stato di benessere psico- fisico del minore;
➢ disporre la presa in carico di entrambi genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
➢ dispone la presa in carico del minore per essere avviato ad un percorso di Persona_1 sostegno psicologico;
➢ dà mandato ai Servizi Sociali di predisporre un servizio di Educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna;
➢ dà mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare con onere Persona_8 di depositare una relazione semestrale al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
➢ pone a carico di l'onere di versare, entro il giorno 10 del mese, a Controparte_1 [...]
l'importo di e. 300,00, oltre rivalutazione Istat per il mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
➢ pone a carico di ciascun genitore l'onere di provvedere al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, da concordare e rimborsare secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
➢ assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
➢ condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in e. Controparte_1
7.200,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e Cap come per legge;
pone le spese di
CTU in via definitiva a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per gli avvisi alle Parti, al CTU dott.
al curatore speciale del minore avv. Elena Manetti e ai SS.SS. di riferimento. Persona_5
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 20/08/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi. pagina 17 di 18 Il Presidente
Alessandro Ghelardini
Il Giudice est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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