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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 103 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Gloria Demontis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di
Tucci e Luigi Aragoni, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Oristano, aveva domandato che Parte_1
venisse accertata e dichiarata la natura professionale della patologia del rachide lombare da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in CP_2
suo favore, dell'indennizzo dovutogli per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, a partire dagli anni '80, come manovale-muratore e come pavimentista industriale: in particolare, dal novembre 1991 al gennaio 1993 come muratore pavimentista alle dipendenze di , dal 1993 al 2010 come lavoratore in edilizia alle Persona_1
dipendenze di svariate ditte e dall'aprile 2011 alle dipendenze della Safer s.r.l. quale addetto alla realizzazione di pavimentazioni industriali, con orario di lavoro di almeno otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana, occupandosi del livellamento dei pavimenti, che veniva eseguito mediante l'utilizzo di staffe (o righe)
di peso notevole che richiedevano l'uso a terra, in posizione curva, e della lisciatura degli stessi, mediante utilizzo di un macchinario levigante a traino manuale del peso di circa 150 Kg, il cui funzionamento provocava anche intense vibrazioni meccaniche.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito di avere, ad un certo punto, iniziato a soffrire di forti dolori alla schiena ed in data 3 luglio 2012 gli erano stati diagnosticati un appianamento della lordosi fisiologica dei metameri lombari con fenomeni degenerativo-artrosici intersomatici ed interapofisari medio-inferiori e la presenza di plurime ernie.
La situazione, aveva proseguito , si era successivamente aggravata, tanto che Pt_1
in data 17 aprile 2013 era stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione vertebrale con barre e viti peduncolari e con decompressione articolare, intervento che però non era stato risolutivo, essendo residuato un grave deficit funzionale a
2 carico dell'articolarità.
aveva, quindi, riferito che, in data 7 maggio 2014 aveva Parte_1
presentato all' domanda di riconoscimento della natura professionale della CP_2
patologia sopra indicata e poiché l'Istituto aveva rigettato sia la predetta domanda,
sia il ricorso amministrativo presentato in data 18 settembre 2014, egli aveva maturato l'interesse ad introdurre il presente procedimento.
Ciò premesso, egli aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
In particolare, l' aveva, in via preliminare, eccepito Controparte_3
l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto, azione o pretesa del ricorrente,
considerato che al era stato comunicato il provvedimento definitivo di Pt_1
rigetto il 20 dicembre 2014 e che il ricorso introduttivo della fase giudiziale era,
invece, stato depositato solo il 10 gennaio 2018, quanto il termine triennale era ormai interamente decorso.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente resistente, i rapporti di lavoro del ricorrente,
come risultava dall'estratto conto contributivo, avevano avuto breve durata, cosicché,
tenendo conto della natura multifattoriale della patologia e dell'incidenza della fenomenologia degenerativa a livello del rachide lombare nella popolazione generale, l'affezione morbosa da cui il medesimo era affetto doveva considerarsi quale patologia comune.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_2
***
Il Tribunale di Oristano, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e prova per testi, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'Istituto non avesse comprovato l'avvenuta comunicazione al ricorrente del
3 provvedimento di rigetto/archiviazione del ricorso amministrativo.
Il primo giudice aveva, comunque, rigettato la domanda proposta da , Pt_1
sostenendo che quest'ultimo non avesse dimostrato l'origine professionale della malattia lamentata, considerato che due dei testi escussi avevano riferito in relazione ad un tempo limitatissimo, collocato negli anni 2010 e 2011, mentre il terzo teste escusso, la moglie del ricorrente, aveva reso dichiarazioni generiche.
Le spese del giudizio erano state integralmente compensate in considerazione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
.
[...]
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
“1) Dichiarare la malattia de quo quale malattia professionale;
2) Per l'effetto dichiarare che il Sig. , ha diritto alla rendita di Parte_1
cui all'art. 13, comma 2, lettera a), D.lgs 23.02.2000 n. 38, per il danno biologico
subito in conseguenza della malattia professionale di cui alla superiore narrativa,
nella misura del 16% ovvero in diversa maggiore quota corrispondente alla
riduzione della capacità di lavoro che risulterà in corso di causa;
3) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
corresponsione della rendita determinata in misura di legge, a far data dalla
domanda amministrativa, nonché al pagamento dei ratei scaduti, con gli interessi
legali ed i danni derivati dalla svalutazione monetaria sino al saldo;
4 In mero subordine,
4) Dichiarare che ha diritto all'indennizzo in capitale per Parte_1
inabilità permanente dipesa da malattia professionale, in misura del 15% ovvero in
diversa minore quota corrispondente alla riduzione della capacità di lavoro che
risulterà in corso di causa;
5) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
corresponsione dell'indennizzo in capitale determinato in misura di legge, oltre con
interessi legali ed i danni derivati dalla svalutazione monetaria sino al saldo;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio (da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli
onorari)”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
“...Voglia la Corte adita rigettare, siccome infondato, l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Oristano n. 205/2020.”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, ha lamentato l'illogicità, Parte_1
l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, ha osservato l'appellante, egli fin da giovane aveva lavorato alle dipendenze di diverse imprese occupandosi di attività intrinsecamente pesanti, che erano state tutte ampiamente comprovate nel corso dell'istruttoria.
Tutti i testi escussi, ha evidenziato , avevano confermato che lui era stato per Pt_1
lungo tempo addetto a lavorazioni che richiedevano costante e continuo sforzo della colonna e che aveva eseguito lavorazioni che richiedevano l'adozione di posture incongrue, per tempi prolungati, e la teste in particolare, sentita nell'udienza Tes_1
del 3 dicembre 2019, aveva confermato il lungo periodo di lavoro da lui svolto come
5 muratore manovale addetto a lavorazioni notoriamente usuranti.
Malgrado le dette risultanze, ha proseguito l'appellante, il Tribunale aveva ritenuto non comprovata l'origine professionale della malattia denunciata: il primo giudice aveva, infatti, erroneamente affermato che la teste non aveva offerto elementi Tes_1
di prova in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da lui seguite,
mentre, in senso contrario, la medesima, non solo aveva confermato che lui aveva svolto mansioni di muratore, ma aveva, altresì, confermato tutte le modalità di svolgimento delle mansioni riportate nei capi di prova nn. 1) e 2) che le erano stati sottoposti, benché le sue risposte fossero state, per brevità, verbalizzate con l'espressione “Confermo integralmente il capo”.
All'esito della prova testimoniale, ha, quindi, sostenuto , il Tribunale Pt_1
avrebbe dovuto ammettere la dedotta CTU ed acquisire una valutazione scientifica in ordine alla prospettata sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la malattia in questione è tabellata e l' CP_2
non solo non aveva contestato l'avvenuto svolgimento delle mansioni descritte in ricorso, ma non aveva neanche fornito alcuna prova di una diversa eziologia della malattia medesima, né, in particolare, della dipendenza della stessa, nel caso concreto, da una causa extralavorativa, limitandosi piuttosto ad eccepire la brevità
nel tempo dell'esposizione al rischio.
Ciò premesso, aveva insistito per l'ammissione della CTU Parte_1
diretta ad accertare la misura della propria riduzione della capacità di lavoro e la riconducibilità della medesima all'attività lavorativa svolta.
***
L'appello è infondato.
Deve, innanzitutto, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione che l' ha CP_2
6 formulato in primo grado e ha riproposto in questa fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, non ha tenuto conto del fatto che nel Parte_1
ricorso introduttivo di primo grado aveva dato conto dell'esito del ricorso amministrativo e aveva allegato all'atto introduttivo, quale documento n. 6, la
“comunicazione esito ricorso amministrativo”.
Benché l'appellante, seppure invitato dal Collegio, non abbia mai ridepositato il fascicolo (cartaceo) di parte di primo grado, che nel ricorso in appello, depositato in forma telematica, si era riservato di depositare “prima dell'udienza di discussione”
(si veda la calendazione effettuata al n. 2 in calce all'atto di appello, nella quale,
appunto, si legge “2) Fascicolo primo grado del giudizio (da depositare prima
dell'udienza di discussione)”, dall'avvenuta produzione dell'indicato documento n. 6
e dal fatto che nel corpo del ricorso di primo grado aveva citato Pt_1
letteralmente parte delle considerazioni rese, in sede di esame dell'opposizione, dalla
AL ME (nel terzo capoverso della pagina 4 l'attuale appellante scrive “la
commissione ME, nonostante la produzione di ulteriore documentazione ME
da parte del ricorrente, ha ritenuto che “risulta insufficiente esposizione in termini
di durata e intensità” per il riconoscimento della malattia professionale”), si ricava la prova che il ricorrente avesse effettivamente ricevuto la comunicazione del provvedimento definitivo di rigetto dell' . CP_2
D'altra parte, , nel corso della prima udienza, non aveva contestato di avere Pt_1
ricevuto il provvedimento in questione, limitandosi ad osservare come l' non CP_2
avesse dato prova della data di notifica del provvedimento.
Peraltro, a fronte della specifica allegazione formulata dall' di avere CP_2
provveduto all'indicata comunicazione in data 20 dicembre 2014, il ricorrente, il quale aveva prodotto la comunicazione, aveva dimostrato di conoscerne il contenuto e, infatti, non aveva contestato di averla ricevuta, avrebbe avuto l'onere di contestare
7 specificamente la data di comunicazione indicata dall' precisando la diversa CP_2
data dell'avvenuto ricevimento.
Deve, quindi, ritenersi comprovato che il provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente e deve ritenersi incontestato che la predetta comunicazione fosse avvenuta il 20 dicembre 2014, con la conseguenza che deve, altresì, concludersi nel senso che alla data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, avvenuto il
10 gennaio 2018, il termine triennale di prescrizione dei diritti vantati fosse certamente compiuto.
In ogni caso, deve, comunque, escludersi, come correttamente affermato dal
Tribunale di Oristano, che l'appellante abbia fornito adeguata dimostrazione dell'origine professionale della patologia denunciata.
Innanzitutto, quanto ai testi escussi nel corso del primo grado di giudizio, deve, per un verso, confermarsi che, come già osservato nella sentenza impugnata, i testi e erano stati in grado di riferire in ordine ad un periodo assai breve, Tes_2 Tes_3
pari, al massimo, ad un anno, relativo al periodo di lavoro svolto da alle Pt_1
dipendenze della Safer.
Per altro verso, quanto alla teste coniuge dell'appellante, se è vero, come Tes_1
sostenuto nell'atto di appello, che la stessa aveva integralmente confermato i capi di prova relativi ai circa vent'anni in cui il marito aveva lavorato come manovale/muratore–pavimentista alle dipendenze di una pluralità di ditte e aveva,
quindi, confermato che il medesimo aveva movimentato sacchi di cemento, blocchi e piastrelle, posizionato piastrelle, montato e smontato ponteggi, utilizzato martello pneumatico, piccone e mazza, è anche vero che, come dichiarato dalla stessa teste,
ella aveva assistito alle suddette lavorazioni in virtù di meri accessi saltuari e sporadici effettuati nei luoghi di lavoro, presso i quali si recava per due volte alla settimana solo per consegnare il pranzo al marito.
8 La sua conoscenza delle modalità di lavoro seguite dal marito non poteva, dunque,
che essere stata, a sua volta, sporadica e saltuaria, tanto è vero che la stessa non aveva in alcun modo precisato, né quanto del tempo di lavoro giornaliero o settimanale fosse stato dedicato alle singole lavorazioni, né la frequenza con la quale ciascuna di tali lavorazioni erano state eseguite, né, più semplicemente, la durata dei singoli rapporti di lavoro, quest'ultima neanche desumibile dall'estratto conto contributivo, considerata la già rilevata mancanza in atti del fascicolo di parte di primo grado dell'attuale appellante nel quale il documento era contenuto.
Gli elementi di valutazione presenti in atti risultano, quindi, del tutto insufficienti a ritenere accertata, nella fattispecie, la sussistenza di un rischio qualitativamente e quantitativamente idoneo alla causazione, perlomeno con nesso concausale, della patologia denunciata.
Né la conclusione muta pur prendendo in considerazione le argomentazioni svolte dal CTU nominato in questa fase di appello.
Benché, infatti, quest'ultimo abbia concluso affermando che la “discopatia L3-L4 in
soggetto operato per stabilizzazione L4-S1” da cui l'appellante è affetto presenta
“segni riferibili a malattia professionale, quantomeno come fattore concausale, nella
misura del 10% di danno biologico”, il Collegio ritiene di doversi discostare dalle indicate conclusioni, in quanto affette da vizi logici che ne inficiano l'attendibilità.
Per un verso, infatti, il consulente ha formulato il proprio giudizio partendo dal presupposto che dalle testimonianze allegate agli atti emergesse l'esposizione non occasionale e per lungo periodo dell'appellante a posizioni coatte, al sollevamento pesi e alle vibrazioni trasmesse dai macchinari al corpo intero, mentre, invece, come
è emerso dall'esame delle deposizioni testimoniali e come già si è osservato, i testi escussi avevano avuto del lavoro svolto dal una conoscenza limitata ad un Pt_1
periodo assai breve ovvero, nel caso della teste del tutto sporadica e Tes_1
9 saltuaria.
Per altro verso, e per effetto dell'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, il CTU ha erroneamente qualificato tabellata la patologia denunciata dal essendo stato quest'ultimo, a suo dire, addetto a “lavorazioni svolte in modo Pt_1
non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero
(quale è appunto la macchina levigante)”.
Il riportato ragionamento non può però essere condiviso alla stregua di quanto già
osservato in ordine alla reale consistenza delle dichiarazioni testimoniali in atti.
D'altra parte, lo stesso CTU, prima di attribuire la già evidenziata erronea rilevanza alle risultanze della prova orale, aveva precisato che “il quadro clinico del Pt_1
non presenta, attualmente, una significatività clinica e funzionale di una qualche
gravità, non rilevandosi deficit di grado notevole della funzionalità statico-dinamica
della colonna o deficit trofico-sensitivi importanti con associata paralisi di gruppi
muscolari” e che “questo primo dato di fatto, cioè la scarsità di segni obiettivi
clinici, depone per una evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di
degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e
costituzionale si possono verificare in individui anche relativamente giovani (60 aa.)
quale è il ”. Pt_1
Tale ultima osservazione, valutata unitamente ad un più corretto apprezzamento degli esiti delle prove testimoniali, consente, pertanto, di escludere che gli elementi offerti da risultino sufficienti a comprovare l'origine professionale della patologia Pt_1
denunciata, la quale, non correlata ad un idoneo rischio patogenetico e dotata di caratteri comuni rispetto a quelli osservabili in individui di età pari rispetto a quella dell'appellante, deve ritenersi piuttosto di origine comune.
***
Per tutte le ragioni esposte, pur in parte differenti rispetto a quelle poste a
10 fondamento della sentenza impugnata, l'appello proposto da Parte_1
deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 21 aprile 2021, di non essere stato titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 31 marzo 2025.
L'estensore…………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 103 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Gloria Demontis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di
Tucci e Luigi Aragoni, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Oristano, aveva domandato che Parte_1
venisse accertata e dichiarata la natura professionale della patologia del rachide lombare da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in CP_2
suo favore, dell'indennizzo dovutogli per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, a partire dagli anni '80, come manovale-muratore e come pavimentista industriale: in particolare, dal novembre 1991 al gennaio 1993 come muratore pavimentista alle dipendenze di , dal 1993 al 2010 come lavoratore in edilizia alle Persona_1
dipendenze di svariate ditte e dall'aprile 2011 alle dipendenze della Safer s.r.l. quale addetto alla realizzazione di pavimentazioni industriali, con orario di lavoro di almeno otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana, occupandosi del livellamento dei pavimenti, che veniva eseguito mediante l'utilizzo di staffe (o righe)
di peso notevole che richiedevano l'uso a terra, in posizione curva, e della lisciatura degli stessi, mediante utilizzo di un macchinario levigante a traino manuale del peso di circa 150 Kg, il cui funzionamento provocava anche intense vibrazioni meccaniche.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito di avere, ad un certo punto, iniziato a soffrire di forti dolori alla schiena ed in data 3 luglio 2012 gli erano stati diagnosticati un appianamento della lordosi fisiologica dei metameri lombari con fenomeni degenerativo-artrosici intersomatici ed interapofisari medio-inferiori e la presenza di plurime ernie.
La situazione, aveva proseguito , si era successivamente aggravata, tanto che Pt_1
in data 17 aprile 2013 era stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione vertebrale con barre e viti peduncolari e con decompressione articolare, intervento che però non era stato risolutivo, essendo residuato un grave deficit funzionale a
2 carico dell'articolarità.
aveva, quindi, riferito che, in data 7 maggio 2014 aveva Parte_1
presentato all' domanda di riconoscimento della natura professionale della CP_2
patologia sopra indicata e poiché l'Istituto aveva rigettato sia la predetta domanda,
sia il ricorso amministrativo presentato in data 18 settembre 2014, egli aveva maturato l'interesse ad introdurre il presente procedimento.
Ciò premesso, egli aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
In particolare, l' aveva, in via preliminare, eccepito Controparte_3
l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto, azione o pretesa del ricorrente,
considerato che al era stato comunicato il provvedimento definitivo di Pt_1
rigetto il 20 dicembre 2014 e che il ricorso introduttivo della fase giudiziale era,
invece, stato depositato solo il 10 gennaio 2018, quanto il termine triennale era ormai interamente decorso.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente resistente, i rapporti di lavoro del ricorrente,
come risultava dall'estratto conto contributivo, avevano avuto breve durata, cosicché,
tenendo conto della natura multifattoriale della patologia e dell'incidenza della fenomenologia degenerativa a livello del rachide lombare nella popolazione generale, l'affezione morbosa da cui il medesimo era affetto doveva considerarsi quale patologia comune.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_2
***
Il Tribunale di Oristano, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e prova per testi, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'Istituto non avesse comprovato l'avvenuta comunicazione al ricorrente del
3 provvedimento di rigetto/archiviazione del ricorso amministrativo.
Il primo giudice aveva, comunque, rigettato la domanda proposta da , Pt_1
sostenendo che quest'ultimo non avesse dimostrato l'origine professionale della malattia lamentata, considerato che due dei testi escussi avevano riferito in relazione ad un tempo limitatissimo, collocato negli anni 2010 e 2011, mentre il terzo teste escusso, la moglie del ricorrente, aveva reso dichiarazioni generiche.
Le spese del giudizio erano state integralmente compensate in considerazione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
.
[...]
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
“1) Dichiarare la malattia de quo quale malattia professionale;
2) Per l'effetto dichiarare che il Sig. , ha diritto alla rendita di Parte_1
cui all'art. 13, comma 2, lettera a), D.lgs 23.02.2000 n. 38, per il danno biologico
subito in conseguenza della malattia professionale di cui alla superiore narrativa,
nella misura del 16% ovvero in diversa maggiore quota corrispondente alla
riduzione della capacità di lavoro che risulterà in corso di causa;
3) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
corresponsione della rendita determinata in misura di legge, a far data dalla
domanda amministrativa, nonché al pagamento dei ratei scaduti, con gli interessi
legali ed i danni derivati dalla svalutazione monetaria sino al saldo;
4 In mero subordine,
4) Dichiarare che ha diritto all'indennizzo in capitale per Parte_1
inabilità permanente dipesa da malattia professionale, in misura del 15% ovvero in
diversa minore quota corrispondente alla riduzione della capacità di lavoro che
risulterà in corso di causa;
5) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
corresponsione dell'indennizzo in capitale determinato in misura di legge, oltre con
interessi legali ed i danni derivati dalla svalutazione monetaria sino al saldo;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio (da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli
onorari)”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
“...Voglia la Corte adita rigettare, siccome infondato, l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Oristano n. 205/2020.”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, ha lamentato l'illogicità, Parte_1
l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, ha osservato l'appellante, egli fin da giovane aveva lavorato alle dipendenze di diverse imprese occupandosi di attività intrinsecamente pesanti, che erano state tutte ampiamente comprovate nel corso dell'istruttoria.
Tutti i testi escussi, ha evidenziato , avevano confermato che lui era stato per Pt_1
lungo tempo addetto a lavorazioni che richiedevano costante e continuo sforzo della colonna e che aveva eseguito lavorazioni che richiedevano l'adozione di posture incongrue, per tempi prolungati, e la teste in particolare, sentita nell'udienza Tes_1
del 3 dicembre 2019, aveva confermato il lungo periodo di lavoro da lui svolto come
5 muratore manovale addetto a lavorazioni notoriamente usuranti.
Malgrado le dette risultanze, ha proseguito l'appellante, il Tribunale aveva ritenuto non comprovata l'origine professionale della malattia denunciata: il primo giudice aveva, infatti, erroneamente affermato che la teste non aveva offerto elementi Tes_1
di prova in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da lui seguite,
mentre, in senso contrario, la medesima, non solo aveva confermato che lui aveva svolto mansioni di muratore, ma aveva, altresì, confermato tutte le modalità di svolgimento delle mansioni riportate nei capi di prova nn. 1) e 2) che le erano stati sottoposti, benché le sue risposte fossero state, per brevità, verbalizzate con l'espressione “Confermo integralmente il capo”.
All'esito della prova testimoniale, ha, quindi, sostenuto , il Tribunale Pt_1
avrebbe dovuto ammettere la dedotta CTU ed acquisire una valutazione scientifica in ordine alla prospettata sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la malattia in questione è tabellata e l' CP_2
non solo non aveva contestato l'avvenuto svolgimento delle mansioni descritte in ricorso, ma non aveva neanche fornito alcuna prova di una diversa eziologia della malattia medesima, né, in particolare, della dipendenza della stessa, nel caso concreto, da una causa extralavorativa, limitandosi piuttosto ad eccepire la brevità
nel tempo dell'esposizione al rischio.
Ciò premesso, aveva insistito per l'ammissione della CTU Parte_1
diretta ad accertare la misura della propria riduzione della capacità di lavoro e la riconducibilità della medesima all'attività lavorativa svolta.
***
L'appello è infondato.
Deve, innanzitutto, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione che l' ha CP_2
6 formulato in primo grado e ha riproposto in questa fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, non ha tenuto conto del fatto che nel Parte_1
ricorso introduttivo di primo grado aveva dato conto dell'esito del ricorso amministrativo e aveva allegato all'atto introduttivo, quale documento n. 6, la
“comunicazione esito ricorso amministrativo”.
Benché l'appellante, seppure invitato dal Collegio, non abbia mai ridepositato il fascicolo (cartaceo) di parte di primo grado, che nel ricorso in appello, depositato in forma telematica, si era riservato di depositare “prima dell'udienza di discussione”
(si veda la calendazione effettuata al n. 2 in calce all'atto di appello, nella quale,
appunto, si legge “2) Fascicolo primo grado del giudizio (da depositare prima
dell'udienza di discussione)”, dall'avvenuta produzione dell'indicato documento n. 6
e dal fatto che nel corpo del ricorso di primo grado aveva citato Pt_1
letteralmente parte delle considerazioni rese, in sede di esame dell'opposizione, dalla
AL ME (nel terzo capoverso della pagina 4 l'attuale appellante scrive “la
commissione ME, nonostante la produzione di ulteriore documentazione ME
da parte del ricorrente, ha ritenuto che “risulta insufficiente esposizione in termini
di durata e intensità” per il riconoscimento della malattia professionale”), si ricava la prova che il ricorrente avesse effettivamente ricevuto la comunicazione del provvedimento definitivo di rigetto dell' . CP_2
D'altra parte, , nel corso della prima udienza, non aveva contestato di avere Pt_1
ricevuto il provvedimento in questione, limitandosi ad osservare come l' non CP_2
avesse dato prova della data di notifica del provvedimento.
Peraltro, a fronte della specifica allegazione formulata dall' di avere CP_2
provveduto all'indicata comunicazione in data 20 dicembre 2014, il ricorrente, il quale aveva prodotto la comunicazione, aveva dimostrato di conoscerne il contenuto e, infatti, non aveva contestato di averla ricevuta, avrebbe avuto l'onere di contestare
7 specificamente la data di comunicazione indicata dall' precisando la diversa CP_2
data dell'avvenuto ricevimento.
Deve, quindi, ritenersi comprovato che il provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente e deve ritenersi incontestato che la predetta comunicazione fosse avvenuta il 20 dicembre 2014, con la conseguenza che deve, altresì, concludersi nel senso che alla data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, avvenuto il
10 gennaio 2018, il termine triennale di prescrizione dei diritti vantati fosse certamente compiuto.
In ogni caso, deve, comunque, escludersi, come correttamente affermato dal
Tribunale di Oristano, che l'appellante abbia fornito adeguata dimostrazione dell'origine professionale della patologia denunciata.
Innanzitutto, quanto ai testi escussi nel corso del primo grado di giudizio, deve, per un verso, confermarsi che, come già osservato nella sentenza impugnata, i testi e erano stati in grado di riferire in ordine ad un periodo assai breve, Tes_2 Tes_3
pari, al massimo, ad un anno, relativo al periodo di lavoro svolto da alle Pt_1
dipendenze della Safer.
Per altro verso, quanto alla teste coniuge dell'appellante, se è vero, come Tes_1
sostenuto nell'atto di appello, che la stessa aveva integralmente confermato i capi di prova relativi ai circa vent'anni in cui il marito aveva lavorato come manovale/muratore–pavimentista alle dipendenze di una pluralità di ditte e aveva,
quindi, confermato che il medesimo aveva movimentato sacchi di cemento, blocchi e piastrelle, posizionato piastrelle, montato e smontato ponteggi, utilizzato martello pneumatico, piccone e mazza, è anche vero che, come dichiarato dalla stessa teste,
ella aveva assistito alle suddette lavorazioni in virtù di meri accessi saltuari e sporadici effettuati nei luoghi di lavoro, presso i quali si recava per due volte alla settimana solo per consegnare il pranzo al marito.
8 La sua conoscenza delle modalità di lavoro seguite dal marito non poteva, dunque,
che essere stata, a sua volta, sporadica e saltuaria, tanto è vero che la stessa non aveva in alcun modo precisato, né quanto del tempo di lavoro giornaliero o settimanale fosse stato dedicato alle singole lavorazioni, né la frequenza con la quale ciascuna di tali lavorazioni erano state eseguite, né, più semplicemente, la durata dei singoli rapporti di lavoro, quest'ultima neanche desumibile dall'estratto conto contributivo, considerata la già rilevata mancanza in atti del fascicolo di parte di primo grado dell'attuale appellante nel quale il documento era contenuto.
Gli elementi di valutazione presenti in atti risultano, quindi, del tutto insufficienti a ritenere accertata, nella fattispecie, la sussistenza di un rischio qualitativamente e quantitativamente idoneo alla causazione, perlomeno con nesso concausale, della patologia denunciata.
Né la conclusione muta pur prendendo in considerazione le argomentazioni svolte dal CTU nominato in questa fase di appello.
Benché, infatti, quest'ultimo abbia concluso affermando che la “discopatia L3-L4 in
soggetto operato per stabilizzazione L4-S1” da cui l'appellante è affetto presenta
“segni riferibili a malattia professionale, quantomeno come fattore concausale, nella
misura del 10% di danno biologico”, il Collegio ritiene di doversi discostare dalle indicate conclusioni, in quanto affette da vizi logici che ne inficiano l'attendibilità.
Per un verso, infatti, il consulente ha formulato il proprio giudizio partendo dal presupposto che dalle testimonianze allegate agli atti emergesse l'esposizione non occasionale e per lungo periodo dell'appellante a posizioni coatte, al sollevamento pesi e alle vibrazioni trasmesse dai macchinari al corpo intero, mentre, invece, come
è emerso dall'esame delle deposizioni testimoniali e come già si è osservato, i testi escussi avevano avuto del lavoro svolto dal una conoscenza limitata ad un Pt_1
periodo assai breve ovvero, nel caso della teste del tutto sporadica e Tes_1
9 saltuaria.
Per altro verso, e per effetto dell'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, il CTU ha erroneamente qualificato tabellata la patologia denunciata dal essendo stato quest'ultimo, a suo dire, addetto a “lavorazioni svolte in modo Pt_1
non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero
(quale è appunto la macchina levigante)”.
Il riportato ragionamento non può però essere condiviso alla stregua di quanto già
osservato in ordine alla reale consistenza delle dichiarazioni testimoniali in atti.
D'altra parte, lo stesso CTU, prima di attribuire la già evidenziata erronea rilevanza alle risultanze della prova orale, aveva precisato che “il quadro clinico del Pt_1
non presenta, attualmente, una significatività clinica e funzionale di una qualche
gravità, non rilevandosi deficit di grado notevole della funzionalità statico-dinamica
della colonna o deficit trofico-sensitivi importanti con associata paralisi di gruppi
muscolari” e che “questo primo dato di fatto, cioè la scarsità di segni obiettivi
clinici, depone per una evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di
degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e
costituzionale si possono verificare in individui anche relativamente giovani (60 aa.)
quale è il ”. Pt_1
Tale ultima osservazione, valutata unitamente ad un più corretto apprezzamento degli esiti delle prove testimoniali, consente, pertanto, di escludere che gli elementi offerti da risultino sufficienti a comprovare l'origine professionale della patologia Pt_1
denunciata, la quale, non correlata ad un idoneo rischio patogenetico e dotata di caratteri comuni rispetto a quelli osservabili in individui di età pari rispetto a quella dell'appellante, deve ritenersi piuttosto di origine comune.
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Per tutte le ragioni esposte, pur in parte differenti rispetto a quelle poste a
10 fondamento della sentenza impugnata, l'appello proposto da Parte_1
deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 21 aprile 2021, di non essere stato titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 31 marzo 2025.
L'estensore…………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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