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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione II^ Civile
Il Giudice Ausiliario designato, ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto "Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/2001", promosso con ricorso depositato il 7 marzo 2025
da
GBR ROSSETTO S.p.A. (00304720287), corrente in Rubano, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Manzella presso il cui studio in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33 è elettivamente domiciliata contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025, la società ricorrente ha promosso la domanda volta alla liquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di equa riparazione da eccessiva durata del procedimento ex L. 89/2001 con riferimento alla procedura concorsuale n. 3934/2011, aperta con sentenza del Tribunale di Varese del 16/20.12.2011, avente ad oggetto il fallimento di LA QUIETE
HOSPITAL S.r.l.
Il credito della ricorrente veniva ammesso allo stato passivo della procedura, dichiarato esecutivo il
21.3.2012, per l'importo di € 2.948,81 al chirografo.
La procedura risulta essere tuttora pendente.
Quanto alla competenza
Pagina 1 Ai fini della competenza per la presentazione della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dei procedimenti, l'art. 1, co. 777, lettera g), della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha sostituito l'art. 3 co. 1 della L. 89/2001 con la seguente disposizione:
“La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto”.
Operando il Tribunale di Varese entro il distretto di questa Corte, la competenza a decidere appartiene a questo giudice.
Quanto alla tempestività
In via preliminare occorre valutare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 4 L. 89/2001 - come modificato dall'art. 55, co. 1, lett. D) del D.L. 83/12 convertito con modifiche dalla L. 134/2012 - il quale prescrive che “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”.
Al riguardo, è però opportuno richiamare la sentenza n. 88 del 26.4.2018 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
in un siffatto contesto, dunque, si ritiene che il ricorso, presentato in pendenza del procedimento presupposto, sia tempestivo.
Va evidenziato, poi, che il giudizio presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall' art. 6 L. n. 89/2001.
Per quanto precede, dunque, il ricorso è ammissibile.
Quanto al fondamento
Ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, come novellato dalla L. 134/2012 e da ultimo dalla L.
208/2015, art. 1, co. 777, si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Considerato che, nei giudizi per l'equa riparazione relativi a procedure fallimentari, il dies a quo decorre dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo (CC n. 5502/2015), ma, non risultando agli atti tale riferimento, nel caso specifico occorre fare riportarsi a quando lo stato passivo è divenuto esecutivo, mentre il dies ad quem, nello specifico, deve farsi coincidere con la data di deposito del presente ricorso (7.3.2025), il procedimento presupposto di cui si lamenta il ritardo irragionevole si sta protraendo dal 21.3.2012.
La procedura concorsuale, quindi, alla data del deposito del presente ricorso ha maturato una durata complessiva pari a 12 anni, 11 mesi e 14 giorni, a fronte di una ragionevole durata ex art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, di 6 anni, per un irragionevole ritardo pari a 6 anni, 11 mesi e 14 giorni, da arrotondarsi a 7 anni.
L'art. 2-bis, co. 1, della L. 89/2001, come novellata dalla L. 134/2012 e da ultimo dall'art. 1, co. 777
L. 208/2015, stabilisce il quantum dell'indennizzo da un minimo di € 400 ad un massimo di € 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che ecceda il termine di ragionevole durata;
al riguardo, va evidenziato che esiste giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riguardo alle
Pagina 2 procedure fallimentari, ha ritenuto congruo un indennizzo di € 500,00 per ciascun anno di ritardo
(Cass. n. 16311/2014; Cass. n. 10233/2015).
Inoltre, è il caso di rilevare che ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex art. 2-bis L. 89/2001 è possibile determinare una somma inferiore alla soglia minima legislativamente fissata, purché tale riduzione sia motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio o dal contegno processuale delle parti (Cass. n. 2995/2017).
Nel caso di specie, pur prendendo atto dei suddetti indicatori giurisprudenziali, considerate natura ed entità del credito ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento, si ritiene opportuno non discostarsi dal minimo fissato dalla legge conseguentemente liquidando a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento la somma di € 400,00 per ciascun anno di ritardo, che, per i
7 accertati, porta ad un importo complessivo di € 2.800,00.
Quanto alle spese di lite
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ritenuto applicabile la tabella n. 12 allegata DM 10/3/2014 n.
55, relativa ai procedimenti contenziosi innanzi alla Corte d'Appello (Cass. civ. 27262/2017; Cass. civ. 27263/2017; Cass. civ. 16770/2019).
Tale soluzione non è condivisibile in quanto si basa sull'erronea premessa che il procedimento di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata dei processi sia un procedimento camerale. Certamente la successiva fase di opposizione al decreto che decide sul ricorso ex artt. 2 e 3 L. 89/2001 è da considerarsi un rito camerale, essendovi un espresso rinvio, dettato dall'art. 5 ter, co. 3°, alle disposizioni del codice di rito che disciplinano i procedimenti camerali (artt. 737 e ss. c.p.c.). Lo stesso non può dirsi del procedimento di cui all'art. 3 L. 89/2001 in quanto si tratta di un procedimento monocratico e manca un esplicito rinvio alle norme dei procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento per l'equa riparazione sembra essere più affine al procedimento di ingiunzione, stante la mancanza di una fase istruttoria e l'emissione del decreto che decide il giudizio inaudita altera parte, ove si consideri anche che lo stesso art. 3 L.
89/2001, al comma 4° rinvia a quanto previsto dall'art. 640 c.p.c.
In considerazione di quanto precede, le spese del procedimento vengono liquidate secondo i parametri del Regolamento di cui al DM 10/3/2014 n. 55, come modificato dal DM 08/03/2018 n.
37, ed in base ai procedimenti per volontaria giurisdizione. Si liquida pertanto il compenso - parametrato sul minimo tabellare per la serialità del procedimento ed escluso l'aumento ex art. 4 comma 1-bis difettandone il presupposto - di € 215,00, oltre € 27,00 per valori bollati, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- Dichiara la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione del procedimento nei termini di cui in premessa.
Pagina 3 - Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento senza dilazione in favore di GBR ROSSETTO S.p.A. della somma di € 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
- Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in € 215,00, oltre € 27,00 per valori bollati, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 co. 4 L.89/2001.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Massimo Mietto
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione II^ Civile
Il Giudice Ausiliario designato, ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto "Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/2001", promosso con ricorso depositato il 7 marzo 2025
da
GBR ROSSETTO S.p.A. (00304720287), corrente in Rubano, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Manzella presso il cui studio in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33 è elettivamente domiciliata contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025, la società ricorrente ha promosso la domanda volta alla liquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di equa riparazione da eccessiva durata del procedimento ex L. 89/2001 con riferimento alla procedura concorsuale n. 3934/2011, aperta con sentenza del Tribunale di Varese del 16/20.12.2011, avente ad oggetto il fallimento di LA QUIETE
HOSPITAL S.r.l.
Il credito della ricorrente veniva ammesso allo stato passivo della procedura, dichiarato esecutivo il
21.3.2012, per l'importo di € 2.948,81 al chirografo.
La procedura risulta essere tuttora pendente.
Quanto alla competenza
Pagina 1 Ai fini della competenza per la presentazione della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dei procedimenti, l'art. 1, co. 777, lettera g), della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha sostituito l'art. 3 co. 1 della L. 89/2001 con la seguente disposizione:
“La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto”.
Operando il Tribunale di Varese entro il distretto di questa Corte, la competenza a decidere appartiene a questo giudice.
Quanto alla tempestività
In via preliminare occorre valutare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 4 L. 89/2001 - come modificato dall'art. 55, co. 1, lett. D) del D.L. 83/12 convertito con modifiche dalla L. 134/2012 - il quale prescrive che “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”.
Al riguardo, è però opportuno richiamare la sentenza n. 88 del 26.4.2018 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
in un siffatto contesto, dunque, si ritiene che il ricorso, presentato in pendenza del procedimento presupposto, sia tempestivo.
Va evidenziato, poi, che il giudizio presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall' art. 6 L. n. 89/2001.
Per quanto precede, dunque, il ricorso è ammissibile.
Quanto al fondamento
Ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, come novellato dalla L. 134/2012 e da ultimo dalla L.
208/2015, art. 1, co. 777, si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Considerato che, nei giudizi per l'equa riparazione relativi a procedure fallimentari, il dies a quo decorre dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo (CC n. 5502/2015), ma, non risultando agli atti tale riferimento, nel caso specifico occorre fare riportarsi a quando lo stato passivo è divenuto esecutivo, mentre il dies ad quem, nello specifico, deve farsi coincidere con la data di deposito del presente ricorso (7.3.2025), il procedimento presupposto di cui si lamenta il ritardo irragionevole si sta protraendo dal 21.3.2012.
La procedura concorsuale, quindi, alla data del deposito del presente ricorso ha maturato una durata complessiva pari a 12 anni, 11 mesi e 14 giorni, a fronte di una ragionevole durata ex art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, di 6 anni, per un irragionevole ritardo pari a 6 anni, 11 mesi e 14 giorni, da arrotondarsi a 7 anni.
L'art. 2-bis, co. 1, della L. 89/2001, come novellata dalla L. 134/2012 e da ultimo dall'art. 1, co. 777
L. 208/2015, stabilisce il quantum dell'indennizzo da un minimo di € 400 ad un massimo di € 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che ecceda il termine di ragionevole durata;
al riguardo, va evidenziato che esiste giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riguardo alle
Pagina 2 procedure fallimentari, ha ritenuto congruo un indennizzo di € 500,00 per ciascun anno di ritardo
(Cass. n. 16311/2014; Cass. n. 10233/2015).
Inoltre, è il caso di rilevare che ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex art. 2-bis L. 89/2001 è possibile determinare una somma inferiore alla soglia minima legislativamente fissata, purché tale riduzione sia motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio o dal contegno processuale delle parti (Cass. n. 2995/2017).
Nel caso di specie, pur prendendo atto dei suddetti indicatori giurisprudenziali, considerate natura ed entità del credito ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento, si ritiene opportuno non discostarsi dal minimo fissato dalla legge conseguentemente liquidando a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento la somma di € 400,00 per ciascun anno di ritardo, che, per i
7 accertati, porta ad un importo complessivo di € 2.800,00.
Quanto alle spese di lite
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ritenuto applicabile la tabella n. 12 allegata DM 10/3/2014 n.
55, relativa ai procedimenti contenziosi innanzi alla Corte d'Appello (Cass. civ. 27262/2017; Cass. civ. 27263/2017; Cass. civ. 16770/2019).
Tale soluzione non è condivisibile in quanto si basa sull'erronea premessa che il procedimento di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata dei processi sia un procedimento camerale. Certamente la successiva fase di opposizione al decreto che decide sul ricorso ex artt. 2 e 3 L. 89/2001 è da considerarsi un rito camerale, essendovi un espresso rinvio, dettato dall'art. 5 ter, co. 3°, alle disposizioni del codice di rito che disciplinano i procedimenti camerali (artt. 737 e ss. c.p.c.). Lo stesso non può dirsi del procedimento di cui all'art. 3 L. 89/2001 in quanto si tratta di un procedimento monocratico e manca un esplicito rinvio alle norme dei procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento per l'equa riparazione sembra essere più affine al procedimento di ingiunzione, stante la mancanza di una fase istruttoria e l'emissione del decreto che decide il giudizio inaudita altera parte, ove si consideri anche che lo stesso art. 3 L.
89/2001, al comma 4° rinvia a quanto previsto dall'art. 640 c.p.c.
In considerazione di quanto precede, le spese del procedimento vengono liquidate secondo i parametri del Regolamento di cui al DM 10/3/2014 n. 55, come modificato dal DM 08/03/2018 n.
37, ed in base ai procedimenti per volontaria giurisdizione. Si liquida pertanto il compenso - parametrato sul minimo tabellare per la serialità del procedimento ed escluso l'aumento ex art. 4 comma 1-bis difettandone il presupposto - di € 215,00, oltre € 27,00 per valori bollati, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- Dichiara la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione del procedimento nei termini di cui in premessa.
Pagina 3 - Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento senza dilazione in favore di GBR ROSSETTO S.p.A. della somma di € 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
- Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in € 215,00, oltre € 27,00 per valori bollati, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 co. 4 L.89/2001.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Massimo Mietto
Pagina 4