Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1911/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1911/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, decisa a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 23.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1953 e ivi residente a[...], e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
alla via Val Di Fiemme n. 5, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. DOMENICO
SCAZZARIELLO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._3
domiciliate in Genzano di LU (PZ) al vico Mazzini n. 34 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTRICI-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
12.11.1972 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
LOREDANA RAGO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._5
domiciliato in Palazzo SA AS (PZ) alla via Conceria n. 27 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione di regolamento dei confini e per apposizione di termini;
1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di discussione del 23.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I e hanno citato in giudizio dinanzi Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere la seguente domanda: Controparte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 951 e ss c.c. l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa (fondo sito in agro di Banzi, foglio 7, particella 156,
148 di proprietà insieme ad altri delle sig.re e , fondo Parte_1 Controparte_1
distinto in catasto al foglio 7, particella 150, 157 di proprietà del sig. ) e per Controparte_2
l'effetto condannare il sig. al rilascio in favore delle attrici della porzione di Controparte_2
terreno che risulterà indebitamente occupata;
-ristabilire i termini tra il fondo sito in agro di Banzi, foglio 7, particella 156, 148 di proprietà insieme ad altri delle sig.re e , e il fondo distinto in catasto Parte_1 Controparte_1
al foglio 7, particella 150, 157 di proprietà del sig. a spese della parte Controparte_2
convenuta;
-condannare il sig. alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con Controparte_2
rimborso spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge».
A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto:
-che «erano comproprietarie insieme ad altri e possessori per intero del fondo sito in agro di
Banzi, foglio 7, particella 156, 148»;
-che il convenuto «era proprietario del fondo confinante con quello di proprietà delle attrici distinto in catasto al foglio 7, particella 150, 157»;
-che «esisteva una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi suindicati, foriera, peraltro, di continui litigi tra i confinanti, i quali continuavano a possedere promiscuamente la zona confinaria»;
-che, «nonostante i vari solleciti, il sig. si era rifiutato di risolvere Controparte_2
bonariamente la questione»;
-che era stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione.
II , costituendosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito Controparte_2
l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace, atteso che
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nel caso di specie «il confine tra due fondi era certo, dovendosi, quindi, semplicemente apporre i termini su un confine ben determinato, certo e non contestato».
Nel merito, ha contestato le avverse allegazioni deducendo di «aver acquistato da
il proprio appezzamento di terreno esteso per complessivi ha 10.61.60 sito Controparte_3
in agro del Comune di Banzi, con atto per Notar in data 18.10.2007. La Persona_1
vendita era stata fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto in cui lo Controparte_3
possedeva. La parte acquirente era stata immessa nel possesso legale e materiale del fondo dalla data dell'atto e da allora aveva coltivato i propri terreni così come aveva fatto il suo dante causa entro i confini segnati in mappa senza mai invadere i terreni limitrofi. Giammai le confinanti avevano lamentato alcunché al precedente proprietario».
Per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta formulando la seguente domanda:
«[…] l'On.le Tribunale nell'ipotesi in cui la domanda sia intesa nel senso di cui all'art. 951
c.c. Voglia dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
nell'ipotesi in cui la domanda sia intesa nel senso di cui all'art. 950 c.c. Voglia accertare il confine tra i fondi delle attrici e quelli del convenuto, il quale eccepisce fin da ora l'eventuale maturata usucapione su quella parte di terreno che dovesse eccedere la sua proprietà ovvero come cedutagli con l'atto citato e come sinora detenuta e condotta, nello stato di fatto e di diritto, dal suo dante causa;
in ogni caso ci si oppone a tutte le altre richieste conclusioni avversariamente dedotte e si chiede di respingere ogni richiesta riguardo alla refusione delle spese processuali, essendo sempre sussistita e attualmente ancora sussistendo la volontà del convenuto di apporre i suddetti termini».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 21.11.2018, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa è stata rinviata a successiva udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Effettuato un rinvio per carico di ruolo e un altro per astensione dei difensori, all'udienza del 29.5.2020, celebrata in forma cartolare, è stata disposta C.T.U., nominando il geom. quale ausiliario al fine di descrivere l'esatto confine esistente tra Persona_2
le particelle di proprietà delle attrici e le particelle di proprietà del convenuto.
Conferito l'incarico peritale ed esaminata la relazione tecnica, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 16.12.2022.
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Dopo una serie di rinvii giustificati dalla necessità di rimettere prioritariamente alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo, all'udienza del
10.11.2023 la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del G.O.P. (al quale era stata delegata la sola istruttoria della causa con decreto del 20.1.2020) datato 30.11.2023 è stata disposta la rimessione della causa al
Giudice delegante per l'adozione degli opportuni provvedimenti, sul rilievo che era stata delegata la sola fase istruttoria.
All'udienza del 6.3.2024, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., è stata dichiarata l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalla difesa di parte convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 5.2.2025.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata in forma cartolare, il Giudice, avendo ritenuto che la causa potesse essere decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per il dì 23.5.2025.
III Sull'eccezione di incompetenza per materia dell'adito Tribunale.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace sollevata dalla difesa del convenuto.
La detta eccezione non merita accoglimento atteso che l'azione proposta in via principale dalle attrici deve essere qualificata come azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., alla quale si aggiunge anche l'azione di apposizione di termini di cui all'art. 951 c.c. Si sostiene ciò in virtù delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, in quanto è stata dedotta l'incertezza tra i fondi oggetto di causa. Ne consegue che non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 3, n. 1, c.p.c., secondo il quale il Giudice di Pace è competente qualunque ne sia il valore per le cause relative ad apposizione di termini, poiché, come già detto, nel caso concreto le attrici non hanno solo proposto azione ex art. 951 c.c. bensì anche azione ex art. 950 c.c.
IV Sulla domanda di regolamento dei confini.
1. Necessita rammentare che l'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c.
è volta a rimuovere l'incertezza esistente sulla demarcazione tra fondi, ossia a imprimere certezza a un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. Essa non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in
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cui l'eliminazione della detta incertezza comporti l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 1.12.1997, n. 12139).
Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi, «l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio
"actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza” (cfr. Cassa, civ., sez. II, sent., 20.4.2001, n. 5899). Invero, il terreno contestato tra due fondi è sicuramente di proprietà di uno dei due confinanti, con la conseguenza che entrambi i proprietari, in considerazione del carattere di iudicium duplex dell'azione, sono gravati in pari misura, indipendentemente dal loro ruolo processuale, dall'onere di provare il proprio diritto. E, qualora ambedue siano incapaci di dare una prova convincente, si deroga al criterio actore non probante reus absolvitur, che comporterebbe la soccombenza di colui che ha assunto la veste di attore, e si procede sempre all'assegnazione di un confine certo.
Nell'azione prevista dall'art. 950 c.c. (vindicatio duplex incertae partis) non vengono in discussione i titoli di acquisto, bensì solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti, per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente a un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio, con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili
(cfr. Cass. civ., sez. II, 26.7.1999, n. 8072), in giurisprudenza si ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate, ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (cfr. Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 23.6.2020, n.
12322; Cass. civ., sez. II, sent., 8.9.2015, n. 1775), ai quali -in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione- deve darsi prevalenza circa il confine risultante dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto.
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali
(cfr. -tra le tante- Cass. civ., sez. II, sent., 22.10.2013, n. 23958; Cass. civ., sez. II, 16.2.2005,
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n. 3101), dal quale discende che le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine.
L'assunto secondo il quale nell'azione di regolamento di confini non sono posti in discussione i titoli di acquisto non viene inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale. In tal caso, la richiesta di rilascio non snatura l'azione proposta, trasformandola in rivendicazione, in quanto l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine.
Quando -invece- l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, vertendosi pertanto nell'ambito dell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. civ., sez. II sent., 17.5.2013, n. 12163;
Cass. civ., sez. II, 9.10.2006, n. 21686).
Anche quando il convenuto eccepisce l'usucapione della striscia di suolo oggetto della causa, ciò non vale a snaturare l'azione in rivendicazione, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia su striscia confinaria;
controversia, che cesserà ove si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del confine (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 3.9.2013, n. 20144; Cass. civ., sez. II, sent., 24.5.2004, n.
9913).
L'eccezione di usucapione è preclusa quando sussiste incertezza oggettiva del confine, che determina una promiscuità di possesso, che contraddice l'esclusività, requisito necessario per usucapire (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 28.5.2007, n. 12481). Se il convenuto intende non solo resistere alla domanda, bensì anche ottenere la restituzione di parte del fondo che assume essere occupato ingiustificatamente dall'attore, ha l'onere di proporre una domanda riconvenzionale (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 19.1.2016, n. 852; Cass. civ., sez. II, 16.1.2007,
n. 858).
La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 14.2.2024, n. 4084).
2. Orbene, applicando i principi sopra riportati al caso di specie si osserva quanto segue.
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Non risultano esser state mosse contestazioni relativamente ai titoli di proprietà delle parti in causa, sicché l'azione promossa deve essere qualificata quale azione di regolamento dei confini e di conseguente apposizione di termini. Invero, sia lo sconfinamento dedotto dalle attrici al quale consegue la domanda di rilascio, sia l'eccezione del convenuto secondo la quale avrebbe posseduto i fondi nella medesima consistenza del suo dante causa, sono domande ed eccezioni non in grado di far operare una diversa qualificazione dell'azione, alla luce dei principi sopra rammentati (cfr. Cass. civ., sez. II, 13.2.2024, n. 3996: «L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica. Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Pertanto, se il convenuto eccepisce
l'usucapione come una situazione sopravvenuta che elimina l'incertezza sul confine senza contestare il titolo di acquisto dell'attore, l'azione di regolamento di confini non cambia la sua natura. Tuttavia, se il convenuto invoca un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, mettendo in discussione la validità del titolo dell'attore, allora si verifica una variante nella natura dell'azione di regolamento di confini»).
Ciò posto, ai fini decisori si osserva che il titolo di provenienza prodotto dal convenuto non fornisce alcun utile elemento circa la domanda principale oggetto di causa e che dall'esame dell'espletata C.T.U. è emerso, a seguito dei rilievi effettuati e dell'operato confronto tra il rilievo georeferenziato e le coordinate catastali rilasciate dall'UTP di Potenza
(cfr. pag. 5 della relazione di C.T.U.), uno sconfinamento ad opera del convenuto per una larghezza media di 3.60 metri.
Le conclusioni a cui il C.T.U. è giunto non sono inficiate da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, in virtù della risposta fornita dall'ausiliario alle osservazioni di parte convenuta. Invero, il C.T.U. ha chiarito che per la genesi delle linee da riconfinare «si è
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constatato che le stesse sono state generate con tipi di aggiornamento antecedenti al CP_4
(circ. 2/1988) e che dalla richiesta effettuata all'UPT di Potenza è emerso che non sono più reperibili. Il menzionato ufficio inviava al C.T.U. le coordinate catastali della dividente in oggetto, ricavate dalla mappa ORIGINARIA (non wegis) in loro possesso. Successivamente si
è proceduto alla riproduzione della dividente in oggetto facendo riferimento alla mappa
d'impianto, con l'individuazione di punti d'impianto materializzati sul posto, ovvero spigoli di fabbricati o confini di proprietà. La sovrapposizione della mappa è avvenuta nel miglior modo possibile, ovvero con l'utilizzo del software “Meridiana”, con cui è stato creato un file grafico georeferenziato. Nel dettaglio il calcolo effettuato dal software è avvenuto tenendo conto dei parametri cartografici (crocicchi) e dei punti noti d'inquadramento rilevati sul posto, in questo modo gli scarti di errore cartografici sono stati ridotti e ripartiti in modo omogeneo, restituendo una rototraslazione più affidabile della mappa».
In relazione a quanto osservato dalla difesa del convenuto circa la verifica delle superfici censuarie, il C.T.U. ha risposto: «La verifica delle superfici censuarie citata dal CT
(per detta eccezione lo scrivente procede a dare risposta soltanto per un mero scrupolo professionale, precisando che nel quesito posto allo scrivente non viene richiesta la verifica delle superfici ma l'esatta posizione del confine oggetto del contenzioso, ovvero “ l'esatto confine esistente tra le particelle (site in agro di Banzi) 156 e 148 del fg. 7 di proprietà dell'istante e le particelle 150 e 157 del medesimo foglio di proprietà di parte convenuta”) non è eseguibile in quanto i lotti oggetto del contendere non sono delimitati in maniera univoca (paletti, termini ecc…), perciò non è possibile determinare la superficie reale e se la tolleranza, come stabilisce l'art. 1538 del Codice Civile, pari ad 1/20 della superficie in atti è rispettata».
Dunque, ritenuta la correttezza dell'operato del C.T.U. e l'esaustività delle risposte fornite alle osservazioni effettuate da parte convenuta, deve concludersi per l'accoglimento della domanda ex art. 950 c.c. avanzata dalle attrici.
Per l'effetto, il confine va accertato in base a quanto indicato a pag. 5 della relazione di
C.T.U. che di seguito si riporta:
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Pertanto, parte convenuta, in virtù dell'effetto intrinsecamente recuperatorio all'azione di regolamento di confini (Cass. n. 8693/2019), che dispensa l'attore dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte (nella specie -comunque- proposta), giacché implicita nella proposizione di detta azione rappresentando un corollario del relativo
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accertamento (Cass. n. 6148/2016), va condannata al rilascio della striscia di confine eccedente rispetto al confine accertato, come rappresentato nella relazione di C.T.U. nel modo che segue:
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Invero, l'eccezione di usucapione formulata dal convenuto non è idonea a paralizzare l'avversa istanza di rilascio, in quanto -come sopra già esposto-
l'eccezione di usucapione è preclusa quando sussiste incertezza oggettiva del confine, che determina una promiscuità di possesso, che contraddice l'esclusività, requisito necessario per usucapire. In via ulteriore, si rileva e ribadisce (cfr. ordinanza del
6.3.2024) l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati da parte convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. poiché affetti da genericità nonché da irrilevanza, sicché deve concludersi per il rigetto dell'eccezione in esame.
3. Non rimane che pronunciarsi sulla domanda di apposizione dei termini, la quale va accolta, atteso l'accertato confine tra i fondi delle parti in causa come sopra esposto, disponendo che siano apposti i termini in conformità alla linea di confine raffigurata alle pagine 27, 29 e 32 della relazione di C.T.U. che di seguito si riproducono, con spese a carico di entrambe le parti in causa.
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V. Sulle spese di lite e della C.T.U.
Le spese di lite, atteso l'accoglimento di quanto domandato dalle attrici, devono esser poste in capo al convenuto secondo soccombenza.
Esse se liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, secondo lo scaglione di valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, c.p.c. (dunque valore indeterminato, sino a 26.000,00 euro ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M.
55/2014), in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e dei parametri minimi per la fase decisoria in considerazione delle modalità di decisione e dell'effettiva attività difensiva svolta, in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro 556,73 per esborsi.
Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente in capo al convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1911/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea di regolamento di confini tra il fondo di proprietà delle attrici, sito in agro del Comune di Banzi (PZ) alla c.da
Madama Giulia – Valle D'NG, identificato in catasto terreni al foglio n. 7, particelle nn. 156 e 148, e il fondo di proprietà del convenuto, sito in agro del Comune di Banzi (PZ) alla c.da Madama
Giulia – Valle D'NG BE, identificato in catasto terreni al foglio n.
7, particelle nn. 150 e 157, e -per l'effetto- accerta che il confine tra detti fondi è quello individuato a pag. 32 della relazione di C.T.U. riportato in motivazione;
2) condanna il convenuto al rilascio, in favore delle Controparte_2
attrici e , della striscia Parte_1 Controparte_1
di confine di metri lineari pari in media a circa 3.60 metri, ovvero punto 1: sconfinamento di 4.70 metri;
punto 2: sconfinamento di 2.90 metri;
punto 3: sconfinamento di 3.45 metri;
punto 4: sconfinamento di 3.25 metri.
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così come determinata a pag. 5 della relazione di C.T.U. e indicata in parte motiva;
3) dispone apporsi i termini sulla linea di confine come determinata al superiore capo 2), ovvero alle pagg. 27, 29 e 32 della relazione di C.T.U. anche riportate in motivazione, con spese a carico di entrambe le parti in causa;
4) condanna il convenuto alla refusione delle spese Controparte_2
di lite in favore delle attrici e Parte_1 CP_1
, le quali si liquidano in euro 4.227,00 per compenso
[...]
professionale, oltre al 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
Legge, oltre a euro 556,73 per esborsi;
5) pone definitivamente in capo al convenuto le Controparte_2
spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, il 23.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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