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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2812 /2024
Oggi 27/05/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. DI PIETRA nonché della Parte_1
memoria di costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2812/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Di Pietra ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro pro tempore, patrocinato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo ( Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento a fini economici anno 2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il per: “
1. Annullare e/o disapplicare
il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, e quindi accertare e dichiarare il diritto della
docente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini Parte_1
giuridici l'anno 2013; 2. Condannare l'Amministrazione convenuta a collocare la ricorrente al livello
stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al riconoscimento giuridico
dell'anno 2013 - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta
2 ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza in forza del riconoscimento della fascia
stipendiale 28 dalla data 01.09.2023 piuttosto, il tutto con interessi e rivalutazione;
3. Per l'effetto
Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla
regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione
di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive
all'INPS;
4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi all'avvocato antistatario.”.
Cont Il ha resistito ritenendo infondate le domande attoree.
Con note di trattazione scritta del 26.5.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro - n. 13618/2025 che ha affermato un principio di diritto contrario alla pretesa azionata, escludendo la fondatezza di analoghe domande in casi sovrapponibili a quello in esame e chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Detta rinuncia non richiede accettazione.
Ciò posto, la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio che, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito civile,
costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e “deve essere dichiarata dal Giudice allorquando i contendenti si diano
reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della
situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 26351/2005).
Il Tribunale, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere, deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990). Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
3 Nel caso di specie, in ragione del recente pronunciamento della Cassazione in ordine ad una questione ampiamente dibattuta, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa all'assunzione del ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Marsala, 27.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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