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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 946/2019 RGAC, vertente:
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Crotone, Parte_1 via Pantusa 14, presso lo studio dell'avv. Germana Villirillo che la rappresenta e difende,
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Crotone, via Napoli CP_1 C.F._1
39, presso lo studio dell'avv. Salvatore Apa, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefano Cerruti,
Appellato
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 367/2019 emessa dal Tribunale di
Crotone GU Dott. A. Scibona, nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. n. 2303/2013 depositata in cancelleria in data 19.03.2019, notificata a mezzo pec nel domicilio eletto il 22.03.2019, così provvedere:
➢ accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento dell'Avv. CP_1
alle obbligazioni rispettivamente assunte a seguito di conferimento di mandato alle liti;
[...]
➢ accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. nella causazione del danno CP_1
subito dalla a seguito dei fatti e degli eventi sopra descritti;
Parte_1 ➢ per l'effetto, condannare l'appellato, in favore della società appellante, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 43.782,24, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
➢ con vittoria di spese e competenze di liti. Ai fini del DPR 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 43.782,24 Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
PER L'APPELLATO: “1) - dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione in relazione alle domande nuove svolte in grado di appello dell'appellante e meglio censite in Parte_1
narrativa. 2) - Dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione residua in relazione alla pretesa risarcitoria per perdita di chance siccome non è stato dimostrato in primo luogo il necessario presupposto in ordine alla dimostrazione del buon fine delle istanze istruttorie colpite dalla decadenza maturata nel giudizio di lavoro;
3) - Rigettarsi, comunque, l'appello come proposto siccome nel merito infondato e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata;
) - Spese, competenze e rimborso forfetario nell'aliquota vigente al momento della decisione rifusi, oltre accessori di legge”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<<
1- Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha invocato la responsabilità Parte_1 professionale dell'avv. conseguente al negligente espletamento del mandato CP_1
difensivo che gli era stato conferito.
In particolare, con specifico riferimento al giudizio instaurato da nella qualità CP_2 di ex dipendente dell'odierna attrice, innanzi al Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro, iscritto al n.r.g. 1792/2006, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del licenziamento, in quanto disposto in forma orale, l'accertamento del corretto inquadramento professionale in forza delle mansioni effettivamente svolte nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno, ha contestato al proprio difensore il tardivo deposito della memoria di costituzione, così incorrendo nella decadenza ex art. 416 cpv. c.p.c. dalla facoltà di formulare richieste istruttorie e domande riconvenzionali e giustificando l'accoglimento della domanda attorea.
Ha pertanto chiesto di “di accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa,
l'inadempimento dell'avv. alle obbligazioni rispettivamente assunte a seguito di CP_1
conferimento di mandato alle liti;
accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. CP_1 nella causazione del danno subito dalla a seguito dei fatti e degli eventi
[...] Parte_1 sopra descritti;
per l'effetto, condannare il convenuto, in favore della società attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 43.782,24, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa”.
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si è costituita in giudizio l'odierno convenuto, il quale ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Ha in particolare eccepito che l'accertamento della propria negligenza professionale non è da sola sufficiente ai fini dell'addebito della responsabilità, essendo altresì necessaria la prova, gravante sull'attrice, del nesso di causalità tra la decadenza dalle richieste istruttorie in cui è incorso il difensore e l'esito sfavorevole del giudizio per la propria assistita.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, non essendo state articolate dalle parti prove per testi, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>.
Con sentenza n. 367 del 2019, emessa il 19 marzo del 2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Crotone così statuiva:
<<- 1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società nei Parte_1 confronti dell'avv. ; CP_1
2. condanna la società attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge>>.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, qualificava la domanda proposta dall'attrice quale domanda di risarcimento del danno per “perdita di chance”, accertandone l'infondatezza.
In particolare, il Tribunale - pur ritenendo incontrovertibile l'inadempimento del professionista legale (consistente nel mancato deposito nei termini delle richieste istruttorie) - osservava che si trattava, comunque, di elemento insufficiente ai fini probatori, non avendo l'attore fornito prova, per come era suo onere, del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli derivate : nella specie, la perdita della chance di conseguire un esito maggiormente favorevole del giudizio.
Il giudicante osservava, in particolare, che parte attrice avrebbe dovuto fornire “la prova che alla stregua di un giudizio controfattuale di aggiunta mentale, ipotizzando come compiuta la
condotta doverosa concretamente omessa (i.e. la tempestiva costituzione in giudizio e 5 l'accoglimento delle richieste istruttorie), l'odierna attrice avrebbe avuto - secondo un giudizio prognostico ex ante fondato sul criterio della causalità adeguata - serie e concrete possibilità di ottenere il rigetto integrale della domanda spiegata nei suoi confronti dall'originaria ricorrente ovvero, quantomeno, di subire un accoglimento della domanda attorea per un importo inferiore a quello invece riconosciuto”.
Evidenziava che ove fossero state tempestivamente formulate le richieste istruttorie e anche presumendo la conferma delle circostanze, dedotte nei capitoli di prova, da parte dei testi, in ogni caso, non sarebbe stata riconosciuta alcuna “chance” di conseguire un diverso esito processuale.
Invero - proseguiva il giudicante - la declaratoria di nullità del licenziamento non avrebbe potuto essere esclusa neanche a seguito della escussione dei testimoni sui capitoli indicati1, non avendo la allegato alcun documento atto dimostrare che il licenziamento non era stato Parte_1
intimato oralmente.
Evidenziava, in particolare, che non era stata fornita documentazione relativa alla presunta lettera di licenziamento né nel giudizio incardinato dalla dipendente né nella controversia instaurata contro il Vrenna2.
Ne derivava, quindi, che “la relativa condanna al pagamento dell'indennità contemplata dall'art. 18 co. 2 Statuto dei Lavoratori, L. n. 300 del 1970 non può essere eziologicamente ascritta alla - pur esistente - negligenza professionale del difensore” (cfr. sentenza impugnata).
Analoghe valutazioni venivano svolte dal Tribunale di Crotone in ordine alla doglianza della circa il riconoscimento, alla dipendente, di un inquadramento professionale di livello Parte_1
superiore.
Sul punto, osservava che, parimenti, l'assunzione dei testi e la conferma dei relativi capitoli di prova non avrebbe, comunque, inciso sul diritto al riconoscimento di un diverso inquadramento professionale 3. Quanto, infine, alla doglianza concernente l'erronea e generica formulazione dei capitoli di prova da parte del che avrebbe inficiato la possibilità di un esito più favorevole, il CP_1 giudice di prime cure ne dichiarava l'inammissibilità, poiché “in quanto proposta per la prima volta solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ed integrando, non già una mera
precisazione della domanda, bensì l'allegazione di un nuovo inadempimento potenzialmente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria diversa ed ulteriore rispetto a quella originariamente formulata, stante la natura “etero-determinata” delle domande di risarcimento del danno” ed evidenziava inoltre che “la stessa risulta altresì generica, in quanto non corroborata dalla specifica indicazione delle diverse richieste istruttorie integralmente omesse dal difensore e la
cui ammissione avrebbe invece condotto ad un diverso esito giudiziario”
Ha proposto appello la , censurando la sentenza nella parte in cui: Parte_1
a. “è stata ritenuta non provata la sussistenza dei presupposti previsti per l'addebito della responsabilità professionale al convenuto in ordine alla tardiva costituzione, ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento e dell'inquadramento del rapporto di lavoro al
VI° livello”;
b. “è stata ritenuta esclusa la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto per aver errato nell'articolazione della propria strategia difensiva/dissuasione al resistere in giudizio in ordine alle domande oggetto del ricorso della IG.ra ; CP_2
c. “è stata ritenuta inammissibile poiché tardiva la contestazione dei capitoli di prova generici articolati dal ” (cfr. atto di appello). CP_1
L'odierna appellante ha lamentato, in primo luogo, la contraddittorietà della statuizione del
Tribunale che, pur riconoscendo l'inadempimento del professionista - consistente nella costituzione oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. – ne ha ciononostante escluso ogni forma di responsabilità.
Secondo l'appellante, sulla base delle allegazioni prodotte nel primo grado di giudizio,
l'inadempienza del ha determinato la soccombenza processuale dell'allora attrice, CP_1 giacché l'ammissione delle prove testimoniali avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della tesi difensiva prospettata dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione lavoro.
Ha prospettato l'appellante che il Tribunale di Crotone non ha effettuato alcun giudizio prognostico sulle sorti del processo in ipotesi di adempimento del professionista4.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto l'erronea articolazione, da parte del professionista, della strategia difensiva, contestando la qualità dell'attività difensiva prestata che, già in partenza, non avrebbe consentito di ottenere un esito più favorevole5.
Infine, l'appellante ha impugnato la declaratoria di inammissibilità, resa dal Tribunale, in ordine alla doglianza prospettata dall'allora attrice circa la formulazione generica dei capitoli di prova ad opera del difensore, ponendo in rilievo:
1) che “……quanto da questa difesa è stato rappresentato nella memoria ex art. 183 6° comma cpc alla pagina 2, costituisce chiaro ed evidente riconoscimento della responsabilità della controparte dell'aver malamente formulato i capitoli di prova. Le allegazioni contenute negli scritti difensivi costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento”;
2) l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda nuova", come tale
implicitamente vietata dall' art 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda
"modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie
previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi
fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività” (Cass. civ. n.
16807 del 2018);
3) che l'aver dedotto la responsabilità professionale anche in ragione della errata formulazione dei capitoli di prova costituisce componente della medesima domanda iniziale, non essendo, pertanto, connotata da profili di novità.
Concludeva assumendo che “la decadenza maturata per l'odierna attrice ha comportato, tra l
'altro, la dichiarazione di nullità del licenziamento con condanna della al pagamento Parte_1 di un'indennità commisurata in 1 5 mensilità, riconosciuta sulla retribuzione globale di fatto del 6° livello in € 1.389,26 con l'ulteriore condanna delle differenze retributive maturate a titolo di superiore inquadramento, nonché a titolo di straordinario per complessivi € 5.432,34 oltre al TFR maturato sempre per il superiore livello” e rappresentando che tali somme costituivano la misura del danno subito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale, preliminarmente, CP_1 ha eccepito la novità delle questioni prospettate al punto b) e c) dell'atto di appello.
Secondo l'appellato, connotata da novità sarebbe, innanzitutto, la deduzione relativa alla sussistenza di responsabilità del professionista per erronea e fallimentare strategia difensiva,
trattandosi di deduzione che non era mai stata introdotta nel primo grado di giudizio.
Parimenti connotata da profili di novità deve ritenersi, poi, secondo il la deduzione CP_1
relativa alla formulazione generica dei capitoli di prova da parte del difensore, poiché, essendo già stata dichiarata inammissibile dal Tribunale, non può trovare ingresso nel presente grado di giudizio.
L'appellato ha indicato, altresì, le seguenti ulteriori deduzioni caratterizzate, a suo dire, da profili di novità e, quindi, inammissibili:
a) il comportamento inerte tenuto dal difensore in sede di udienza del 5 novembre del 2008
dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione lavoro, così vanificando la difesa della;
Parte_1
b) la questione attinente all'esistenza della lettera di licenziamento che, non essendo mai stata allegata, non può trovare ingresso neppure nel grado di appello.
Nel merito contestava l'avverso gravame e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte
All'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni - la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO 1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre, preliminarmente, procedere all'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, per novità di alcune delle questioni introdotte dall'appellante.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.
Deve ritenersi connotata da novità e, come tale, inammissibile, la deduzione svolta dall'odierna società appellante circa il profilo di responsabilità attribuito al professionista per errore
“nell'articolazione della propria strategia difensiva/dissuasione al resistere in giudizio in ordine alle domande oggetto del ricorso della IG.ra , cui può ricondurvisi, per CP_2 omogeneità dell'oggetto, anche l'ulteriore deduzione relativa all'inerzia manifestata dal difensore nel corso dell'udienza del 5 novembre del 20086, risolvendosi una tale deduzione essenzialmente nella doglianza circa la non corretta strategia difensiva.
Gli evidenziati profili di doglianza appaiono connotati da novità, non essendo mai stati posti in rilievo nel corso del primo grado di giudizio.
In effetti, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che la ha formulato un unico addebito di responsabilità al professionista legale, Parte_1
consistente nel non tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione lavoro;
inadempimento che ha determinato preclusioni sul piano probatorio.
Nel citato atto difensivo si legge infatti:
a) “La conferiva mandato alle liti all'avv. per la contestazione delle Parte_1 CP_1 richieste dalla ricorrente avanzate nei confronti dell'odierna attrice. È accaduto però che sebbene la costituzione in giudizio sia stata effettuata, ciò purtroppo non è avvenuto nei dieci giorni prima rispetto alla data indicata nel decreto. Conseguenza di tale operata dell'avvocato
è stata per la sia la decadenza dal promuovere domanda riconvenzionale e così di Parte_1 poter avanzare richieste istruttorie nel giudizio”;
b) “in questa realtà non è chi non veda che la costituzione della ad opera dell'avv. Parte_1
in data 19.02.2006 sia avvenuta oltre il termine di legge e pertanto in violazione CP_1 dell'art. 416 cpc (…)”; c) “sta di fatto che a conclusione di quel giudizio, il Tribunale di Crotone pronunciava la
sentenza n. 1378/2009 con la quale ritenendo illegittimo il licenziamento, condannava la Pt_1
a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18 stat. Lav. Pari a 15
[...]
mensilità della retribuzione globale di fatto determinata in euro 1.389,26; dichiarava inoltre il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 6° livello del CCNL alimentari pmi e conseguentemente alla soccombenza, la condanna alle spese di lite. La decadenza in merito alle richieste istruttorie in cui era incorsa la per la tardiva costituzione della società Parte_1 da parte del difensore all'uopo nominato, determinava anche l'impossibilità di proporre un'impugnazione dinanzi la Corte d'Appello, ragioni per le quali non è rimasta altra possibilità che subire gli effetti della condanna. La si vedeva notificare atto di Parte_1
precetto con il quale veniva intimato il pagamento di euro 42.623,49, ed al fine di non subire un'espropriazione forzata ed aggravare le spese processuali, provvedeva al pagamento di euro
43.782,24 mediante n. 5 assegni circolari non trasferibili” ;
d) “se l'avvocato si fosse tempestivamente costituito, la avrebbe potuto esercitare un Parte_1
pieno diritto di difesa e tale da contrastare le avverse richieste della ricorrente CP_2 nel procedimento civile dinanzi il Tribunale di Crotone sezione lavoro”.
Dunque, appare di tutta evidenza che il thema decidendum introdotto con l'atto di citazione non comprendesse anche l'ulteriore profilo di responsabilità contestato solamente con l'atto di appello e, come tale, inammissibile.
Deve, invece, escludersi che, sia connotata da novità la deduzione relativa alla esistenza della lettera di intimazione del licenziamento.
La circostanza è infatti oggetto dell'originario thema decidendum tant'è che lo stesso giudie d primo grado ne ha tenuto conto nel condurre il giudizio prognostico sui probabili ed alternativi esiti del processo in cui la è rimasta soccombente. Parte_1
2. Nel merito, l'appello proposto dalla è infondato e non può, pertanto, trovare Parte_1
accoglimento.
Secondo l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., ex plurimis, Cass. n.
11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”; mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”.
In tale seconda ipotesi l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista l'evento dannoso “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre,
segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
In altri termini, ai fini della sussistenza della responsabilità professionale del difensore è necessario che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento, non potendo “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione”, rendendosi necessaria, altresì, ai fini del risarcimento “la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che
ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria” (cfr. Cass. civ. n. 24670 del 2024; principio sancito anche da Cass. civ. n. 28992 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, pur lamentando la l'esecuzione non diligente dell'attività Parte_1
defensionale da parte del non ha - così come esattamente ritenuto dal primo giudice - CP_1
fornito prova, percome era suo onere, del rapporto di causalità tra la condotta non diligente del professionista e la perdita di chance circa un diverso e più favorevole esito del giudizio. In effetti, pur alla luce di un'indagine prognostica sull'esito probabile del giudizio - con addizione, sul piano ipotetico, della tempestiva costituzione della parte in giudizio, deve escludersi, avuto riguardo alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, che la condotta del professionista abbia negativamente inciso sulle sorti, del processo.
Occorre, invero, evidenziare che il Tribunale di Crotone, sez. lavoro, nel giudizio iscritto al n.r.g. 1792/2006, promosso da nei confronti della , ha dichiarato la CP_2 Parte_1
nullità del licenziamento intimato alla riconoscendole altresì un inquadramento CP_2
professionale diverso.
Ebbene, in ordine al primo profilo, afferente alla nullità del licenziamento - tale poiché
oralmente intimato - nessun diverso effetto avrebbe sortito l'espletamento della prova testimoniale, poiché inidonea a supplire alla mancanza di prova documentale, non avendo la prodotto la lettera avente ad oggetto l'intimazione di licenziamento della Parte_1 CP_2
Sul punto, costituiscono principi consolidati, in materia, quelli secondo cui:
a) “il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro”
(Cass. civ., sez. lav., n. 15106 del 2012);
b) “il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia
andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova
testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per
l'atto” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11479 del 2015).
c) “La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile;
è invece inammissibile nel caso in cui l'esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è prevista ad substantiam dall'art. 2 della
Legge 604/1966. Si tratta di divieto di testimonianza che ne importa l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio…” (cfr., ex plurimis, Cass. 6 3.06.2015 n.
11479; Cass. n. 14470/14; Cass. n. 7765/10; Cass. n. 11398/05; Cass. n. 144/02; Cass. n.
4690/99; Cass. n. 2988/90). Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, consegue che,
l'ammissione e l'ipotetica conferma dei relativi capitoli di prova7, non avrebbe comportato una diversa decisione.
Analoghe riflessioni devono svolgersi con riguardo all'inquadramento professionale, riconosciuto dal Tribunale di Crotone, sezione lavoro, alla CP_2
Anche in tal caso, l'escussione dei testi sui capitoli di prova8 e la relativa conferma non avrebbe condotto sic et simpliciter all'esclusione del riconoscimento del superiore livello professionale, laddove si considerino, sul punto, le ulteriori emergenze processuali (in particolare le dichiarazioni rese dai testi e , addotti dalla ) che Testimone_15 Testimone_16 Tes_17
sostanzialmente riscontrano quanto dichiarato da in sede di interrogatorio CP_2
libero10. 7 “Vero è che l'amministratore ha comunicato il licenziamento della ricorrente mediante lettura del provvedimento ed in presenza della dott.ssa chiamata all'uopo presso l'ufficio CP_3 dell'amministratore”;
“Vero è che nella circostanza veniva chiesto alla ricorrente di sottoscrivere la lettera per avvenuta ricezione della comunicazione di licenziamento ma questa ultima si rifiutava di firmare”. 8 “Vero è che ad occuparsi dell'organizzazione e la gestione degli eventi (partecipazione alle manifestazioni fieristiche e conventions) sono ruoli occupati personalmente dall'amministratore nonché dalla dott.ssa
”; Tes_3
“Vero è che non si è mai occupata dei rapporti commerciali ne ha mai gestito CP_2 autonomamente relazioni commerciali con i clienti in quanto tale attività era prerogativa del dott. e di Pt_1 altro dipendente dell'azienda dal nome . Parte_2 9 In particolare, la teste ha dichiarato : “…La ricorrente era la segretaria personale del Testimone_15
sulle mansioni della ricorrente preciso che i fax, le email e le lettere le scriveva su dettatura del
Pt_1 Pt_1 e provvedeva altresì all'occorrenza alla relativa traduzione in lingua straniera… Ricordo che all'epoca c'era un deposito all'estero e la ricorrente aveva i rapporti con il trasportatore tale mi sembra Per_1 francese, inoltre aveva contatti con un agente francese;
ricordo che i contatti telefonici con tali soggetti erano assidui poiché all'epoca si lavorava parecchio con l'estero; confermo che il parla francese e
Pt_1 teneva lui stesso i rapporti con tali soggetti, io provvedevo a passare le telefonate alla n qualità di CP_2 segretaria” ( cfr dich. verb. ud. 5.11.2008); il teste ha dichiarato: “…i fax, le email e le Testimone_16 lettere le scriveva anche su dettatura del a volte invece la vedevo che scriveva da sola, non alla
Pt_1 presenza del ovviamente in tali occasioni non sapevo il contenuto di ciò che scriveva, ed io provvedevo
Pt_1 poi a spedire le relative missive;
provvedeva altresì all'occorrenza alla relativa traduzione in lingua straniera;
per quanto attiene ai rapporti commerciali con i fornitori, posso dire che vedevo la ricorrente parlare al telefono in lingua con i fornitori esteri, ed in tali occasioni il era sempre presente e diceva
Pt_1 alla osa dire”. CP_2 10 Quotidianamente ed in via prevalente io svolgevo le mansioni di segretaria personale dell'amministratore, il che comportava, oltre al normale lavoro di segretaria e cioè fare fax, scrivere lettere e mail ecc., anche filtrare le telefonate esterne, nel senso che il veniva richiesto in continuazione sicché il mio compito Pt_1 era quello di provvedere io stessa a risolvere le richieste che provenivano da fuori fin dove potevo e dunque passare al solo quanto da lui richiesto;
preciso inoltre che provvedevo anche a fare da interprete con Pt_1 la clientela straniera e ciò accadeva frequentemente in quanto vi erano regolari e continui rapporti con il deposito della società in Francia ed io sono bilingue franco-italiana ed inoltre parlo inglese in modo ottimale…Confermo che non ho mai avuto potere decisionale nelle questioni organizzative e gestionali, dunque io eseguivo le mie mansioni sulla scorta delle decisioni adottate dal . Pt_1 La circostanza che la svolgesse mansioni appartenenti ad un inquadramento superiore CP_2
rispetto a quello di assunzione ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese da altri soggetti, dipendenti dell'azienda, così confortando quanto dalla stessa dichiarato11.
Ciò considerando, oltretutto, che anche il amministratore della , in sede di Pt_1 Parte_1
interrogatorio libero, ha confermato che, in effetti, la è pure non frequentemente, si CP_2 occupava di traduzioni per i clienti stranieri dell'azienda 12.
Ritiene, infine, il Collegio del tutto condivisibile il ragionamento motivazionale del giudice di prime cure laddove, quanto alla contestazione di parte attrice secondo cui la perdita delle apprezzabili possibilità di ottenere un diverso risultato processuale deriverebbe dalla stessa formulazione dei capitoli di prova articolati dal difensore convenuto, inidonea a contestare adeguatamente la domanda avanzata dalla controparte ( la dipendente ricorrente), ha posto in rilievo che “tale doglianza attorea risulta, tuttavia, inammissibile. Essa, infatti, è anzitutto tardiva, in quanto proposta per la prima volta solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. ed integrando, non già una mera precisazione della domanda, bensì l'allegazione di un nuovo inadempimento potenzialmente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria diversa ed ulteriore rispetto a quella originariamente formulata, stante la natura “etero-determinata” delle domande di risarcimento del danno. Inoltre, la stessa risulta altresì generica, in quanto
non corroborata dalla specifica indicazione delle diverse richieste istruttorie integralmente omesse dal difensore e la cui ammissione avrebbe invece condotto ad un diverso esito giudiziario”.
Ed invero, al contrario di quanto sostenuto dall' appellante trattasi di contestazione che non può ritenersi “parte della medesima domanda” o mera precisazione della stessa, dovendo, piuttosto, essere qualificata quale domanda autonoma capace di ampliare il thema decidendum, presupponendo l'estensione della ritenuta responsabilità professionale un diverso ed ulteriore inadempimento.
La lamentata tardiva costituzione nel giudizio ad opera del difensore costituisce infatti addebito di consistenza diversa rispetto a quello relativo alla generica formulazione dei capitoli di prova che, infatti, presuppone un'indagine di tipo diverso in merito alla responsabilità professionale, attinente alla qualità della strategia difensiva. 3. Dagli svolti rilievi consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della e devono Parte_1 essere liquidate in favore dell'appellato, , avuto riguardo ai parametri di cui al CP_1
DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in euro 4.995,50 per compensi professionali (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 367 del Parte_1
2019 del 19 marzo del 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento le spese del grado che si liquidano in euro 4.995,50, per Parte_1
compenso professionale, oltre rim. forf. 15%, iva e cpa, come per legge;
-dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In motivazione, il Tribunale ha evidenziato i capitoli di prova formulati da parte attrice nel giudizio patrocinato dal “Vero è che l'amministratore ha comunicato il licenziamento della ricorrente CP_1 mediante lettura del provvedimento ed in presenza della dott.ssa chiamata all'uopo presso CP_3 l'ufficio dell'amministratore”; “vero è che nella circostanza veniva chiesto alla ricorrente di sottoscrivere la lettera per avvenuta ricezione della comunicazione di licenziamento ma quest'ultima si rifiutava di firmare”. 2 Sul punto, in motivazione, il Tribunale ha richiamato il seguente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile;
è invece inammissibile nel caso in cui l'esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è prevista ad substantiam dall'art. 2 della Legge 604/1966. Si tratta di divieto di testimonianza che ne importa l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio… (cfr., ex multis, Cass. 6 3.06.2015 n. 11479; Cass. n. 14470/14; Cass. n. 7765/10; Cass. n. 11398/05; Cass. n. 144/02; Cass. n. 4690/99; Cass. n. 2988/90)”. 3 Così alla pag 6 della motivazione della sentenza impugnata: << Quanto, poi, al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel VI livello del CCNL alimentari pmi, cui appartengono “i lavoratori che svolgono negli uffici attività di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”, in luogo di quello di cui al VII livello indicato in sede di contrattazione individuale, applicabile invece ai soli “lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplicemente con procedure prestabilite”, esso è conseguenza di una qualificazione giuridica compiuta dal Giudice del lavoro adito dalla dipendente - imperniata sulle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente e sull'interrogatorio libero reso dalle parti del giudizio - sulla quale non avrebbe ragionevolmente inciso l'assunzione e finanche la conferma degli ulteriori capitoli della prova per testi articolati dall'avv.
->. CP_1 4 Così nell'atto di appello, pag. 14: “L'escussione dei testi richiesti in comparsa di risposta ( Tes_1 [...]
, , , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
, , , , Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Tes_13
, ) ed i 13 capitoli di prova, anche confrontati con quelli richiesti dalla
[...] Testimone_14 CP_2 sarebbero stati idonei, quantomeno potenzialmente, a fondare il convincimento del giudice per il rigetto della domanda della e comunque, indubbiamente , ad emettere una sentenza più favorevole alle CP_2 ragioni dell'odierna appellante. Ciò, innanzitutto, sulla circostanza che la lettera di licenziamento era stata portata all'attenzione della lavoratrice e che quest'ultima si era rifiutata di firmarla per ricevuta (capitoli 1 e 2 comparsa di risposta), condizione che avrebbe determinato la legittimità del licenziamento stesso”. 5 Così nell'atto di appello, pag. 15: “Se non in ordine alla negligenza professionale per la tardiva costituzione e per la conseguente decadenza dai mezzi istruttori, appare censurabile l'articolazione di una strategia fallimentare in partenza e la mancata rappresentazione di tale rischio al cliente. Rischio per una causa già persa in partenza come lo stesso Avv. ha affermato nel proprio atto difensivo 4 e per il quale, a CP_1 questo punto, non si ravvisano ragioni per le quali non abbia avvertito a tempo debito il cliente, dissuadendolo dal resistere esponendosi, così, anche ad una condanna alle spese per lite temeraria, e/o proponendogli di accettare la proposta di conciliazione avanzata dalla nella prima udienza di CP_2 comparizione”. 6 Così nell'atto di appello: “Situazione, peraltro ulteriormente pregiudicata, dal fatto che l'avv. CP_1 nell'ordinanza del 14.01.2008 pur ammesso alla prova del contrario, è rimasto completamente inerte nel corso del raccolto testimoniale in data 05.11.2008 e così ha ulteriormente vanificato la difesa della Pt_1
per aver omesso di controinterrogare i testi. Insomma, l'avv. si è limitato alla presenza in
[...] CP_1 udienza. Null'altro, quando invece avrebbe dovuto svolgere un controesame al fine di far emergere la contraddizione delle dichiarazioni dei testi e la loro credibilità”. 12 Così il in sede di interrogatorio libero dinanzi il Tribunale di Crotone, sezione lavoro: “Preciso che i Pt_1 contatti telefonici con la clientela estera erano molto rari, i contatti eventualmente avvenivano via email ed io dettavo alla ricorrente in genere in italiano e lei traduceva”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 946/2019 RGAC, vertente:
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Crotone, Parte_1 via Pantusa 14, presso lo studio dell'avv. Germana Villirillo che la rappresenta e difende,
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Crotone, via Napoli CP_1 C.F._1
39, presso lo studio dell'avv. Salvatore Apa, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefano Cerruti,
Appellato
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 367/2019 emessa dal Tribunale di
Crotone GU Dott. A. Scibona, nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. n. 2303/2013 depositata in cancelleria in data 19.03.2019, notificata a mezzo pec nel domicilio eletto il 22.03.2019, così provvedere:
➢ accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento dell'Avv. CP_1
alle obbligazioni rispettivamente assunte a seguito di conferimento di mandato alle liti;
[...]
➢ accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. nella causazione del danno CP_1
subito dalla a seguito dei fatti e degli eventi sopra descritti;
Parte_1 ➢ per l'effetto, condannare l'appellato, in favore della società appellante, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 43.782,24, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
➢ con vittoria di spese e competenze di liti. Ai fini del DPR 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 43.782,24 Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
PER L'APPELLATO: “1) - dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione in relazione alle domande nuove svolte in grado di appello dell'appellante e meglio censite in Parte_1
narrativa. 2) - Dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione residua in relazione alla pretesa risarcitoria per perdita di chance siccome non è stato dimostrato in primo luogo il necessario presupposto in ordine alla dimostrazione del buon fine delle istanze istruttorie colpite dalla decadenza maturata nel giudizio di lavoro;
3) - Rigettarsi, comunque, l'appello come proposto siccome nel merito infondato e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata;
) - Spese, competenze e rimborso forfetario nell'aliquota vigente al momento della decisione rifusi, oltre accessori di legge”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<<
1- Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha invocato la responsabilità Parte_1 professionale dell'avv. conseguente al negligente espletamento del mandato CP_1
difensivo che gli era stato conferito.
In particolare, con specifico riferimento al giudizio instaurato da nella qualità CP_2 di ex dipendente dell'odierna attrice, innanzi al Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro, iscritto al n.r.g. 1792/2006, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del licenziamento, in quanto disposto in forma orale, l'accertamento del corretto inquadramento professionale in forza delle mansioni effettivamente svolte nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno, ha contestato al proprio difensore il tardivo deposito della memoria di costituzione, così incorrendo nella decadenza ex art. 416 cpv. c.p.c. dalla facoltà di formulare richieste istruttorie e domande riconvenzionali e giustificando l'accoglimento della domanda attorea.
Ha pertanto chiesto di “di accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa,
l'inadempimento dell'avv. alle obbligazioni rispettivamente assunte a seguito di CP_1
conferimento di mandato alle liti;
accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. CP_1 nella causazione del danno subito dalla a seguito dei fatti e degli eventi
[...] Parte_1 sopra descritti;
per l'effetto, condannare il convenuto, in favore della società attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 43.782,24, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa”.
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si è costituita in giudizio l'odierno convenuto, il quale ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Ha in particolare eccepito che l'accertamento della propria negligenza professionale non è da sola sufficiente ai fini dell'addebito della responsabilità, essendo altresì necessaria la prova, gravante sull'attrice, del nesso di causalità tra la decadenza dalle richieste istruttorie in cui è incorso il difensore e l'esito sfavorevole del giudizio per la propria assistita.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, non essendo state articolate dalle parti prove per testi, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>.
Con sentenza n. 367 del 2019, emessa il 19 marzo del 2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Crotone così statuiva:
<<- 1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società nei Parte_1 confronti dell'avv. ; CP_1
2. condanna la società attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge>>.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, qualificava la domanda proposta dall'attrice quale domanda di risarcimento del danno per “perdita di chance”, accertandone l'infondatezza.
In particolare, il Tribunale - pur ritenendo incontrovertibile l'inadempimento del professionista legale (consistente nel mancato deposito nei termini delle richieste istruttorie) - osservava che si trattava, comunque, di elemento insufficiente ai fini probatori, non avendo l'attore fornito prova, per come era suo onere, del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli derivate : nella specie, la perdita della chance di conseguire un esito maggiormente favorevole del giudizio.
Il giudicante osservava, in particolare, che parte attrice avrebbe dovuto fornire “la prova che alla stregua di un giudizio controfattuale di aggiunta mentale, ipotizzando come compiuta la
condotta doverosa concretamente omessa (i.e. la tempestiva costituzione in giudizio e 5 l'accoglimento delle richieste istruttorie), l'odierna attrice avrebbe avuto - secondo un giudizio prognostico ex ante fondato sul criterio della causalità adeguata - serie e concrete possibilità di ottenere il rigetto integrale della domanda spiegata nei suoi confronti dall'originaria ricorrente ovvero, quantomeno, di subire un accoglimento della domanda attorea per un importo inferiore a quello invece riconosciuto”.
Evidenziava che ove fossero state tempestivamente formulate le richieste istruttorie e anche presumendo la conferma delle circostanze, dedotte nei capitoli di prova, da parte dei testi, in ogni caso, non sarebbe stata riconosciuta alcuna “chance” di conseguire un diverso esito processuale.
Invero - proseguiva il giudicante - la declaratoria di nullità del licenziamento non avrebbe potuto essere esclusa neanche a seguito della escussione dei testimoni sui capitoli indicati1, non avendo la allegato alcun documento atto dimostrare che il licenziamento non era stato Parte_1
intimato oralmente.
Evidenziava, in particolare, che non era stata fornita documentazione relativa alla presunta lettera di licenziamento né nel giudizio incardinato dalla dipendente né nella controversia instaurata contro il Vrenna2.
Ne derivava, quindi, che “la relativa condanna al pagamento dell'indennità contemplata dall'art. 18 co. 2 Statuto dei Lavoratori, L. n. 300 del 1970 non può essere eziologicamente ascritta alla - pur esistente - negligenza professionale del difensore” (cfr. sentenza impugnata).
Analoghe valutazioni venivano svolte dal Tribunale di Crotone in ordine alla doglianza della circa il riconoscimento, alla dipendente, di un inquadramento professionale di livello Parte_1
superiore.
Sul punto, osservava che, parimenti, l'assunzione dei testi e la conferma dei relativi capitoli di prova non avrebbe, comunque, inciso sul diritto al riconoscimento di un diverso inquadramento professionale 3. Quanto, infine, alla doglianza concernente l'erronea e generica formulazione dei capitoli di prova da parte del che avrebbe inficiato la possibilità di un esito più favorevole, il CP_1 giudice di prime cure ne dichiarava l'inammissibilità, poiché “in quanto proposta per la prima volta solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ed integrando, non già una mera
precisazione della domanda, bensì l'allegazione di un nuovo inadempimento potenzialmente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria diversa ed ulteriore rispetto a quella originariamente formulata, stante la natura “etero-determinata” delle domande di risarcimento del danno” ed evidenziava inoltre che “la stessa risulta altresì generica, in quanto non corroborata dalla specifica indicazione delle diverse richieste istruttorie integralmente omesse dal difensore e la
cui ammissione avrebbe invece condotto ad un diverso esito giudiziario”
Ha proposto appello la , censurando la sentenza nella parte in cui: Parte_1
a. “è stata ritenuta non provata la sussistenza dei presupposti previsti per l'addebito della responsabilità professionale al convenuto in ordine alla tardiva costituzione, ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento e dell'inquadramento del rapporto di lavoro al
VI° livello”;
b. “è stata ritenuta esclusa la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto per aver errato nell'articolazione della propria strategia difensiva/dissuasione al resistere in giudizio in ordine alle domande oggetto del ricorso della IG.ra ; CP_2
c. “è stata ritenuta inammissibile poiché tardiva la contestazione dei capitoli di prova generici articolati dal ” (cfr. atto di appello). CP_1
L'odierna appellante ha lamentato, in primo luogo, la contraddittorietà della statuizione del
Tribunale che, pur riconoscendo l'inadempimento del professionista - consistente nella costituzione oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. – ne ha ciononostante escluso ogni forma di responsabilità.
Secondo l'appellante, sulla base delle allegazioni prodotte nel primo grado di giudizio,
l'inadempienza del ha determinato la soccombenza processuale dell'allora attrice, CP_1 giacché l'ammissione delle prove testimoniali avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della tesi difensiva prospettata dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione lavoro.
Ha prospettato l'appellante che il Tribunale di Crotone non ha effettuato alcun giudizio prognostico sulle sorti del processo in ipotesi di adempimento del professionista4.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto l'erronea articolazione, da parte del professionista, della strategia difensiva, contestando la qualità dell'attività difensiva prestata che, già in partenza, non avrebbe consentito di ottenere un esito più favorevole5.
Infine, l'appellante ha impugnato la declaratoria di inammissibilità, resa dal Tribunale, in ordine alla doglianza prospettata dall'allora attrice circa la formulazione generica dei capitoli di prova ad opera del difensore, ponendo in rilievo:
1) che “……quanto da questa difesa è stato rappresentato nella memoria ex art. 183 6° comma cpc alla pagina 2, costituisce chiaro ed evidente riconoscimento della responsabilità della controparte dell'aver malamente formulato i capitoli di prova. Le allegazioni contenute negli scritti difensivi costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento”;
2) l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda nuova", come tale
implicitamente vietata dall' art 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda
"modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie
previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi
fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività” (Cass. civ. n.
16807 del 2018);
3) che l'aver dedotto la responsabilità professionale anche in ragione della errata formulazione dei capitoli di prova costituisce componente della medesima domanda iniziale, non essendo, pertanto, connotata da profili di novità.
Concludeva assumendo che “la decadenza maturata per l'odierna attrice ha comportato, tra l
'altro, la dichiarazione di nullità del licenziamento con condanna della al pagamento Parte_1 di un'indennità commisurata in 1 5 mensilità, riconosciuta sulla retribuzione globale di fatto del 6° livello in € 1.389,26 con l'ulteriore condanna delle differenze retributive maturate a titolo di superiore inquadramento, nonché a titolo di straordinario per complessivi € 5.432,34 oltre al TFR maturato sempre per il superiore livello” e rappresentando che tali somme costituivano la misura del danno subito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale, preliminarmente, CP_1 ha eccepito la novità delle questioni prospettate al punto b) e c) dell'atto di appello.
Secondo l'appellato, connotata da novità sarebbe, innanzitutto, la deduzione relativa alla sussistenza di responsabilità del professionista per erronea e fallimentare strategia difensiva,
trattandosi di deduzione che non era mai stata introdotta nel primo grado di giudizio.
Parimenti connotata da profili di novità deve ritenersi, poi, secondo il la deduzione CP_1
relativa alla formulazione generica dei capitoli di prova da parte del difensore, poiché, essendo già stata dichiarata inammissibile dal Tribunale, non può trovare ingresso nel presente grado di giudizio.
L'appellato ha indicato, altresì, le seguenti ulteriori deduzioni caratterizzate, a suo dire, da profili di novità e, quindi, inammissibili:
a) il comportamento inerte tenuto dal difensore in sede di udienza del 5 novembre del 2008
dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione lavoro, così vanificando la difesa della;
Parte_1
b) la questione attinente all'esistenza della lettera di licenziamento che, non essendo mai stata allegata, non può trovare ingresso neppure nel grado di appello.
Nel merito contestava l'avverso gravame e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte
All'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni - la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO 1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre, preliminarmente, procedere all'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, per novità di alcune delle questioni introdotte dall'appellante.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.
Deve ritenersi connotata da novità e, come tale, inammissibile, la deduzione svolta dall'odierna società appellante circa il profilo di responsabilità attribuito al professionista per errore
“nell'articolazione della propria strategia difensiva/dissuasione al resistere in giudizio in ordine alle domande oggetto del ricorso della IG.ra , cui può ricondurvisi, per CP_2 omogeneità dell'oggetto, anche l'ulteriore deduzione relativa all'inerzia manifestata dal difensore nel corso dell'udienza del 5 novembre del 20086, risolvendosi una tale deduzione essenzialmente nella doglianza circa la non corretta strategia difensiva.
Gli evidenziati profili di doglianza appaiono connotati da novità, non essendo mai stati posti in rilievo nel corso del primo grado di giudizio.
In effetti, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che la ha formulato un unico addebito di responsabilità al professionista legale, Parte_1
consistente nel non tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione lavoro;
inadempimento che ha determinato preclusioni sul piano probatorio.
Nel citato atto difensivo si legge infatti:
a) “La conferiva mandato alle liti all'avv. per la contestazione delle Parte_1 CP_1 richieste dalla ricorrente avanzate nei confronti dell'odierna attrice. È accaduto però che sebbene la costituzione in giudizio sia stata effettuata, ciò purtroppo non è avvenuto nei dieci giorni prima rispetto alla data indicata nel decreto. Conseguenza di tale operata dell'avvocato
è stata per la sia la decadenza dal promuovere domanda riconvenzionale e così di Parte_1 poter avanzare richieste istruttorie nel giudizio”;
b) “in questa realtà non è chi non veda che la costituzione della ad opera dell'avv. Parte_1
in data 19.02.2006 sia avvenuta oltre il termine di legge e pertanto in violazione CP_1 dell'art. 416 cpc (…)”; c) “sta di fatto che a conclusione di quel giudizio, il Tribunale di Crotone pronunciava la
sentenza n. 1378/2009 con la quale ritenendo illegittimo il licenziamento, condannava la Pt_1
a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18 stat. Lav. Pari a 15
[...]
mensilità della retribuzione globale di fatto determinata in euro 1.389,26; dichiarava inoltre il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 6° livello del CCNL alimentari pmi e conseguentemente alla soccombenza, la condanna alle spese di lite. La decadenza in merito alle richieste istruttorie in cui era incorsa la per la tardiva costituzione della società Parte_1 da parte del difensore all'uopo nominato, determinava anche l'impossibilità di proporre un'impugnazione dinanzi la Corte d'Appello, ragioni per le quali non è rimasta altra possibilità che subire gli effetti della condanna. La si vedeva notificare atto di Parte_1
precetto con il quale veniva intimato il pagamento di euro 42.623,49, ed al fine di non subire un'espropriazione forzata ed aggravare le spese processuali, provvedeva al pagamento di euro
43.782,24 mediante n. 5 assegni circolari non trasferibili” ;
d) “se l'avvocato si fosse tempestivamente costituito, la avrebbe potuto esercitare un Parte_1
pieno diritto di difesa e tale da contrastare le avverse richieste della ricorrente CP_2 nel procedimento civile dinanzi il Tribunale di Crotone sezione lavoro”.
Dunque, appare di tutta evidenza che il thema decidendum introdotto con l'atto di citazione non comprendesse anche l'ulteriore profilo di responsabilità contestato solamente con l'atto di appello e, come tale, inammissibile.
Deve, invece, escludersi che, sia connotata da novità la deduzione relativa alla esistenza della lettera di intimazione del licenziamento.
La circostanza è infatti oggetto dell'originario thema decidendum tant'è che lo stesso giudie d primo grado ne ha tenuto conto nel condurre il giudizio prognostico sui probabili ed alternativi esiti del processo in cui la è rimasta soccombente. Parte_1
2. Nel merito, l'appello proposto dalla è infondato e non può, pertanto, trovare Parte_1
accoglimento.
Secondo l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., ex plurimis, Cass. n.
11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”; mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”.
In tale seconda ipotesi l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista l'evento dannoso “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre,
segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
In altri termini, ai fini della sussistenza della responsabilità professionale del difensore è necessario che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento, non potendo “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione”, rendendosi necessaria, altresì, ai fini del risarcimento “la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che
ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria” (cfr. Cass. civ. n. 24670 del 2024; principio sancito anche da Cass. civ. n. 28992 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, pur lamentando la l'esecuzione non diligente dell'attività Parte_1
defensionale da parte del non ha - così come esattamente ritenuto dal primo giudice - CP_1
fornito prova, percome era suo onere, del rapporto di causalità tra la condotta non diligente del professionista e la perdita di chance circa un diverso e più favorevole esito del giudizio. In effetti, pur alla luce di un'indagine prognostica sull'esito probabile del giudizio - con addizione, sul piano ipotetico, della tempestiva costituzione della parte in giudizio, deve escludersi, avuto riguardo alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, che la condotta del professionista abbia negativamente inciso sulle sorti, del processo.
Occorre, invero, evidenziare che il Tribunale di Crotone, sez. lavoro, nel giudizio iscritto al n.r.g. 1792/2006, promosso da nei confronti della , ha dichiarato la CP_2 Parte_1
nullità del licenziamento intimato alla riconoscendole altresì un inquadramento CP_2
professionale diverso.
Ebbene, in ordine al primo profilo, afferente alla nullità del licenziamento - tale poiché
oralmente intimato - nessun diverso effetto avrebbe sortito l'espletamento della prova testimoniale, poiché inidonea a supplire alla mancanza di prova documentale, non avendo la prodotto la lettera avente ad oggetto l'intimazione di licenziamento della Parte_1 CP_2
Sul punto, costituiscono principi consolidati, in materia, quelli secondo cui:
a) “il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro”
(Cass. civ., sez. lav., n. 15106 del 2012);
b) “il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia
andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova
testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per
l'atto” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11479 del 2015).
c) “La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile;
è invece inammissibile nel caso in cui l'esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è prevista ad substantiam dall'art. 2 della
Legge 604/1966. Si tratta di divieto di testimonianza che ne importa l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio…” (cfr., ex plurimis, Cass. 6 3.06.2015 n.
11479; Cass. n. 14470/14; Cass. n. 7765/10; Cass. n. 11398/05; Cass. n. 144/02; Cass. n.
4690/99; Cass. n. 2988/90). Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, consegue che,
l'ammissione e l'ipotetica conferma dei relativi capitoli di prova7, non avrebbe comportato una diversa decisione.
Analoghe riflessioni devono svolgersi con riguardo all'inquadramento professionale, riconosciuto dal Tribunale di Crotone, sezione lavoro, alla CP_2
Anche in tal caso, l'escussione dei testi sui capitoli di prova8 e la relativa conferma non avrebbe condotto sic et simpliciter all'esclusione del riconoscimento del superiore livello professionale, laddove si considerino, sul punto, le ulteriori emergenze processuali (in particolare le dichiarazioni rese dai testi e , addotti dalla ) che Testimone_15 Testimone_16 Tes_17
sostanzialmente riscontrano quanto dichiarato da in sede di interrogatorio CP_2
libero10. 7 “Vero è che l'amministratore ha comunicato il licenziamento della ricorrente mediante lettura del provvedimento ed in presenza della dott.ssa chiamata all'uopo presso l'ufficio CP_3 dell'amministratore”;
“Vero è che nella circostanza veniva chiesto alla ricorrente di sottoscrivere la lettera per avvenuta ricezione della comunicazione di licenziamento ma questa ultima si rifiutava di firmare”. 8 “Vero è che ad occuparsi dell'organizzazione e la gestione degli eventi (partecipazione alle manifestazioni fieristiche e conventions) sono ruoli occupati personalmente dall'amministratore nonché dalla dott.ssa
”; Tes_3
“Vero è che non si è mai occupata dei rapporti commerciali ne ha mai gestito CP_2 autonomamente relazioni commerciali con i clienti in quanto tale attività era prerogativa del dott. e di Pt_1 altro dipendente dell'azienda dal nome . Parte_2 9 In particolare, la teste ha dichiarato : “…La ricorrente era la segretaria personale del Testimone_15
sulle mansioni della ricorrente preciso che i fax, le email e le lettere le scriveva su dettatura del
Pt_1 Pt_1 e provvedeva altresì all'occorrenza alla relativa traduzione in lingua straniera… Ricordo che all'epoca c'era un deposito all'estero e la ricorrente aveva i rapporti con il trasportatore tale mi sembra Per_1 francese, inoltre aveva contatti con un agente francese;
ricordo che i contatti telefonici con tali soggetti erano assidui poiché all'epoca si lavorava parecchio con l'estero; confermo che il parla francese e
Pt_1 teneva lui stesso i rapporti con tali soggetti, io provvedevo a passare le telefonate alla n qualità di CP_2 segretaria” ( cfr dich. verb. ud. 5.11.2008); il teste ha dichiarato: “…i fax, le email e le Testimone_16 lettere le scriveva anche su dettatura del a volte invece la vedevo che scriveva da sola, non alla
Pt_1 presenza del ovviamente in tali occasioni non sapevo il contenuto di ciò che scriveva, ed io provvedevo
Pt_1 poi a spedire le relative missive;
provvedeva altresì all'occorrenza alla relativa traduzione in lingua straniera;
per quanto attiene ai rapporti commerciali con i fornitori, posso dire che vedevo la ricorrente parlare al telefono in lingua con i fornitori esteri, ed in tali occasioni il era sempre presente e diceva
Pt_1 alla osa dire”. CP_2 10 Quotidianamente ed in via prevalente io svolgevo le mansioni di segretaria personale dell'amministratore, il che comportava, oltre al normale lavoro di segretaria e cioè fare fax, scrivere lettere e mail ecc., anche filtrare le telefonate esterne, nel senso che il veniva richiesto in continuazione sicché il mio compito Pt_1 era quello di provvedere io stessa a risolvere le richieste che provenivano da fuori fin dove potevo e dunque passare al solo quanto da lui richiesto;
preciso inoltre che provvedevo anche a fare da interprete con Pt_1 la clientela straniera e ciò accadeva frequentemente in quanto vi erano regolari e continui rapporti con il deposito della società in Francia ed io sono bilingue franco-italiana ed inoltre parlo inglese in modo ottimale…Confermo che non ho mai avuto potere decisionale nelle questioni organizzative e gestionali, dunque io eseguivo le mie mansioni sulla scorta delle decisioni adottate dal . Pt_1 La circostanza che la svolgesse mansioni appartenenti ad un inquadramento superiore CP_2
rispetto a quello di assunzione ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese da altri soggetti, dipendenti dell'azienda, così confortando quanto dalla stessa dichiarato11.
Ciò considerando, oltretutto, che anche il amministratore della , in sede di Pt_1 Parte_1
interrogatorio libero, ha confermato che, in effetti, la è pure non frequentemente, si CP_2 occupava di traduzioni per i clienti stranieri dell'azienda 12.
Ritiene, infine, il Collegio del tutto condivisibile il ragionamento motivazionale del giudice di prime cure laddove, quanto alla contestazione di parte attrice secondo cui la perdita delle apprezzabili possibilità di ottenere un diverso risultato processuale deriverebbe dalla stessa formulazione dei capitoli di prova articolati dal difensore convenuto, inidonea a contestare adeguatamente la domanda avanzata dalla controparte ( la dipendente ricorrente), ha posto in rilievo che “tale doglianza attorea risulta, tuttavia, inammissibile. Essa, infatti, è anzitutto tardiva, in quanto proposta per la prima volta solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. ed integrando, non già una mera precisazione della domanda, bensì l'allegazione di un nuovo inadempimento potenzialmente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria diversa ed ulteriore rispetto a quella originariamente formulata, stante la natura “etero-determinata” delle domande di risarcimento del danno. Inoltre, la stessa risulta altresì generica, in quanto
non corroborata dalla specifica indicazione delle diverse richieste istruttorie integralmente omesse dal difensore e la cui ammissione avrebbe invece condotto ad un diverso esito giudiziario”.
Ed invero, al contrario di quanto sostenuto dall' appellante trattasi di contestazione che non può ritenersi “parte della medesima domanda” o mera precisazione della stessa, dovendo, piuttosto, essere qualificata quale domanda autonoma capace di ampliare il thema decidendum, presupponendo l'estensione della ritenuta responsabilità professionale un diverso ed ulteriore inadempimento.
La lamentata tardiva costituzione nel giudizio ad opera del difensore costituisce infatti addebito di consistenza diversa rispetto a quello relativo alla generica formulazione dei capitoli di prova che, infatti, presuppone un'indagine di tipo diverso in merito alla responsabilità professionale, attinente alla qualità della strategia difensiva. 3. Dagli svolti rilievi consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della e devono Parte_1 essere liquidate in favore dell'appellato, , avuto riguardo ai parametri di cui al CP_1
DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in euro 4.995,50 per compensi professionali (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 367 del Parte_1
2019 del 19 marzo del 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento le spese del grado che si liquidano in euro 4.995,50, per Parte_1
compenso professionale, oltre rim. forf. 15%, iva e cpa, come per legge;
-dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In motivazione, il Tribunale ha evidenziato i capitoli di prova formulati da parte attrice nel giudizio patrocinato dal “Vero è che l'amministratore ha comunicato il licenziamento della ricorrente CP_1 mediante lettura del provvedimento ed in presenza della dott.ssa chiamata all'uopo presso CP_3 l'ufficio dell'amministratore”; “vero è che nella circostanza veniva chiesto alla ricorrente di sottoscrivere la lettera per avvenuta ricezione della comunicazione di licenziamento ma quest'ultima si rifiutava di firmare”. 2 Sul punto, in motivazione, il Tribunale ha richiamato il seguente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile;
è invece inammissibile nel caso in cui l'esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è prevista ad substantiam dall'art. 2 della Legge 604/1966. Si tratta di divieto di testimonianza che ne importa l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio… (cfr., ex multis, Cass. 6 3.06.2015 n. 11479; Cass. n. 14470/14; Cass. n. 7765/10; Cass. n. 11398/05; Cass. n. 144/02; Cass. n. 4690/99; Cass. n. 2988/90)”. 3 Così alla pag 6 della motivazione della sentenza impugnata: << Quanto, poi, al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel VI livello del CCNL alimentari pmi, cui appartengono “i lavoratori che svolgono negli uffici attività di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”, in luogo di quello di cui al VII livello indicato in sede di contrattazione individuale, applicabile invece ai soli “lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplicemente con procedure prestabilite”, esso è conseguenza di una qualificazione giuridica compiuta dal Giudice del lavoro adito dalla dipendente - imperniata sulle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente e sull'interrogatorio libero reso dalle parti del giudizio - sulla quale non avrebbe ragionevolmente inciso l'assunzione e finanche la conferma degli ulteriori capitoli della prova per testi articolati dall'avv.
->. CP_1 4 Così nell'atto di appello, pag. 14: “L'escussione dei testi richiesti in comparsa di risposta ( Tes_1 [...]
, , , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
, , , , Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Tes_13
, ) ed i 13 capitoli di prova, anche confrontati con quelli richiesti dalla
[...] Testimone_14 CP_2 sarebbero stati idonei, quantomeno potenzialmente, a fondare il convincimento del giudice per il rigetto della domanda della e comunque, indubbiamente , ad emettere una sentenza più favorevole alle CP_2 ragioni dell'odierna appellante. Ciò, innanzitutto, sulla circostanza che la lettera di licenziamento era stata portata all'attenzione della lavoratrice e che quest'ultima si era rifiutata di firmarla per ricevuta (capitoli 1 e 2 comparsa di risposta), condizione che avrebbe determinato la legittimità del licenziamento stesso”. 5 Così nell'atto di appello, pag. 15: “Se non in ordine alla negligenza professionale per la tardiva costituzione e per la conseguente decadenza dai mezzi istruttori, appare censurabile l'articolazione di una strategia fallimentare in partenza e la mancata rappresentazione di tale rischio al cliente. Rischio per una causa già persa in partenza come lo stesso Avv. ha affermato nel proprio atto difensivo 4 e per il quale, a CP_1 questo punto, non si ravvisano ragioni per le quali non abbia avvertito a tempo debito il cliente, dissuadendolo dal resistere esponendosi, così, anche ad una condanna alle spese per lite temeraria, e/o proponendogli di accettare la proposta di conciliazione avanzata dalla nella prima udienza di CP_2 comparizione”. 6 Così nell'atto di appello: “Situazione, peraltro ulteriormente pregiudicata, dal fatto che l'avv. CP_1 nell'ordinanza del 14.01.2008 pur ammesso alla prova del contrario, è rimasto completamente inerte nel corso del raccolto testimoniale in data 05.11.2008 e così ha ulteriormente vanificato la difesa della Pt_1
per aver omesso di controinterrogare i testi. Insomma, l'avv. si è limitato alla presenza in
[...] CP_1 udienza. Null'altro, quando invece avrebbe dovuto svolgere un controesame al fine di far emergere la contraddizione delle dichiarazioni dei testi e la loro credibilità”. 12 Così il in sede di interrogatorio libero dinanzi il Tribunale di Crotone, sezione lavoro: “Preciso che i Pt_1 contatti telefonici con la clientela estera erano molto rari, i contatti eventualmente avvenivano via email ed io dettavo alla ricorrente in genere in italiano e lei traduceva”.