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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 495/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Danilo Tonon e
Andrea Kordi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Arenula n. 21
APPELLANTI contro rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Marco Bianchini sito in , via del Cavallerizzo n. 4 CP_1
APPELLATO
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
1 “Voglia, l'Ecc.mo Collegio adito, rigettata ogni contraria istanza e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello, previa la sospensione della Sentenza impugnata:
A. In via principale, nel merito: riformare la Sentenza n. 143/2022 e accertare e dichiarare la nullità degli atti di mutuo, del precetto di pagamento, nonché di tutte le operazioni di investimento effettuate dalla Banca e, quindi, dichiarare insussistente il diritto della rappresentata dalla Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi esposti in narrativa, CP_2 nonché stabilendo tutti gli importi da restituire da parte della Banca in favore della
oltre a tutti gli interessi sin dal momento di ogni Parte_4 singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, nonché il risarcimento di tutti
i danni che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia, alla luce di tutte le violazioni della
Banca e di tutti i motivi di cui in narrativa.
B. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi non si volesse dichiarare i contratti di mutuo nulli, sospendere comunque l'esecutività dei titoli, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare la Sentenza 143/2022 e accertare e dichiarare la nullità del precetto in quanto errato nella quantificazione, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare la nullità di tutte le operazioni di investimento (IRS) effettuate illegittimamente dalla Banca e procedere, ad un nuovo calcolo della eventuale debenza e dell'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto della gratuità dei contratti di mutuo alla luce della violazione delle norme imperative e di tutti i motivi di cui in narrativa, ivi compresi gli investimenti finanziari mai pattuiti con la Società Parte_4 stabilendo l'eventuale rimborso in favore della e Parte_4
l'eventuale risarcimento del danno di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni appellanti, derivanti anche dall'accertamento peritale, oltre a tutti gli interessi sin dal momento di ogni singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, in relazione a tutti i motivi di cui in narrativa.
C. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori per il doppio grado di Giudizio, nonché stabilendo tutte le spese del doppio grado di Giudizio a carico della ivi inclusi compensi CP_2 per CTU e Contributo unificato.
2 D. Si richiede, altresì, la nomina di un nuovo Consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., in materia contabile e bancaria che accerti correttamente le violazioni effettuate dalla Banca e che in particolare, tra gli altri, accerti:
- usura pattizia;
- usura in corso di rapporto;
- difetti pattizi e lacune contrattuali, indeterminatezza;
- piano di ammortamento, interferenze anatocistiche ed interconnessioni con il tema dell'indeterminatezza (come noto, ammortamento e pattuizione univoca del peso economico dell'operazione di finanziamento vanno di pari passo e sono tra loro principi correlati ed inscindibili).
Si conferma, sin d'ora, la nomina, quale proprio CTP, della Dottoressa _1
.
[...]
E. Inoltre, si rinnova la richiesta di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., da parte della dei documenti relativi alle attività arbitrarie di CP_4 investimento relativamente ai derivati Interest Rate Swaps nonché alle polizze assicurative connesse ai mutui.
F. Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, anche in via istruttoria, integrare secondo i termini di legge.
Con ulteriore riserva di richiesta integrativa del risarcimento del danno, a qualsiasi ulteriore titolo.” per parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato da società
[...]
e dai signori e avverso la sentenza n. Parte_4 Parte_2 Parte_3
143/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 14/02/2022 nella causa civile R.G.
1924/2020 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Siena, con sentenza n. 143/2022, pubblicata il 15 febbraio 2022, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 1924/2020 così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto formulata dagli attori determina in € 2.423.060,48 oltre interessi ex art. 2855 c.c. l'importo precettato dalla convenuta nei confronti degli attori;
condanna le parti attrici in solido alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 46.988,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate nella misura di 1/5; compensa le spese di CTU nella misura di 1/5 e pone la restante parte a carico solidale delle parti attrici.”
Il Tribunale premetteva che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione a precetto con il quale intimava loro il CP_2 pagamento di € 2.425.081,96 in forza dei contratti di mutuo stipulati in data
5.3.2001 e 28.1.2004. In particolare, eccepivano: la inidoneità dei mutui a costituire titoli esecutivi ai sensi degli artt. 474, comma 2 e 3 c.p.c. in assenza di traditio della somma mutuata;
la nullità dei contratti per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 1325 c.c. in quanto parte delle somme erano state destinate al ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie con la banca mutuante;
la nullità della clausola che prevedeva l'ammortamento alla francese;
la usurarietà dei tassi pattuiti con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c. e infine la inesistenza dei contratti IRS e la nullità delle conseguenti operazioni effettuate dalla banca in assenza della forma scritta del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 TUB. Attese tali illegittimità, parti attrici chiedevano il risarcimento dei pregiudizi subiti. Si costituiva contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso proposto. La causa veniva istruita mediante CTU econometrica.
4 Ciò posto, nel merito, il giudice riteneva la opposizione solo parzialmente fondata per le argomentazioni che seguono:
- quanto alla asserita violazione dell'art. 474 c.p.c., riportandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte su tale questione, rilevava la infondatezza della opposizione sul punto;
- quanto alla eccepita nullità dei mutui ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. in quanto contratti in parte per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la medesima banca mutuante, il giudice, nel dichiarare il motivo infondato, sottolineava che l'importo mutuato ben può essere destinato, in tutto o in parte, a tal fine purché non si tratti di mutuo di scopo con finalità diversa rispetto a quella per cui è stato impiegato l'importo pattuito. Rilevava poi che il mutuo chirografario, non essendo un mutuo di scopo, poteva lecitamente assumere quale suo scopo quello di ripianare una esposizione debitoria già esistente e che di una ipotetica illiceità della causa si poteva discutere in presenza di una prova certa che in concreto il contratto avesse avuto, mediante collegamento negoziale al conto corrente che si assume violativo di norme imperative, il fine di eludere tali norme imperative.
Ciò posto, il primo giudice riteneva validi e legittimi i mutui di cui è causa poiché una volta che le somme mutuate erano entrate nella disponibilità del mutuatario, queste ben potevano essere destinate ad estinguere un debito, circostanza che prova proprio la disponibilità del mutuatario di tali somme che mediante tale importo aveva proceduto ad un pagamento. Infine, evidenziava come nel caso di specie, in sede di stipula del contratto, comunque non era stato conferito un vincolo di destinazione all'importo di cui è causa;
- quanto all'ammortamento alla francese, il giudice, aderendo alla molteplice giurisprudenza sul punto per cui il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti, dichiarava la infondatezza del motivo di opposizione;
- quanto alla usurarietà degli interessi, rilevava che in ordine a quelli corrispettivi la CTU, per entrambi i mutui, non aveva riscontrato pattuizioni usurarie mentre per quelli moratori il primo giudice precisava che,
5 nell'ambito di un rapporto di mutuo, rileva unicamente l'usura originaria e non anche quella sopravvenuta, come statuito dalle Sezioni Unite n.
24675/21 (rectius 24675/2017) con la conseguenza per cui la contestazione era da circoscriversi al tasso moratorio pattuito in sede di stipula del mutuo rispetto al tasso soglia vigente in quel momento. La verifica sull'accertamento della usurarietà doveva compiersi necessariamente al momento della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda della evoluzione del rapporto contrattuale. Sottolineava poi il giudice che alla accertata pattuizione usuaria del tasso di mora non conseguiva la gratuità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., come sostenuto da parte attrice, ma la non debenza degli interessi ritenuti usurari, fermo restando la debenza di quelli corrispettivi legittimamente pattuiti. In applicazione di tali principi, la ctu accertava la legittimità degli interessi corrispettivi pattuiti in entrambi i mutui e la previsione di interessi moratori sopra il tasso soglia per il mutuo del 5.3.2001.
Per questi motivi
, il giudice accoglieva il motivo di opposizione e rideterminava la somma oggetto di precetto in quella minore di € 2.423.060,48 oltre interessi ex art. 2855 c.c..;
- quanto alla violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 28 TUF, il primo giudice riteneva infondato il motivo di opposizione avendo gli attori genericamente eccepito la illegittimità delle clausole senza indicare in modo specifico quali clausole sarebbero stato in contrasto con il dettato normativo. Non riteneva idonea la perizia di parte in quanto allegata solo unitamente alla seconda memoria istruttoria e dunque tardiva.
Dal rigetto della opposizione conseguiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non che peraltro riteneva assolutamente generica, priva di qualsivoglia allegazione e riscontro probatorio. Ciò posto statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Previa richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, impugnano
[...]
e sulla base dei seguenti motivi: Parte_1 Parte_2 Parte_3
• Sulla nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 1325 c.c.
6 L'odierno appellante sostiene che i contratti sono stati stipulati al fine di estinguere posizioni debitorie preesistenti ed in essere con la e le integrali somme da CP_4 quest'ultima erogate sono state immediatamente destinate per pagare un debito in precedenza scaduto. Per tale motivo il negozio giuridico è risultato privo delle caratteristiche proprie del mutuo e la mancata disponibilità economica da parte della società è indice del fatto che la somma ha comportato Parte_4 un peggioramento della condizione economica dell'appellante. In particolare, nel primo contratto di mutuo del 2001 si fa riferimento a “la estinzione delle passività”
e nel secondo anche ad interventi di miglioramento ma il mutuatario non ha mai beneficiato di tale liquidità essendo la somma tornata immediatamente al mutuante, in particolar modo nel contratto di mutuo stipulato nel 2004. I contratti devono considerarsi nulli, difettando della loro causa tipica e la concessione del credito fondiario è invalida in quanto tramite le contestuali operazioni di accredito e addebito le somme oggetto di mutuo sono rientrate nella disponibilità della banca, senza mai entrare in quella del mutuatario. Procedendo in tal senso, la ha CP_4 consolidato la propria garanzia con la sostituzione del mutuo in luogo del debito precedentemente scaduto e della garanzia reale con quella personale.
• Sul superamento del limite dei “tassi soglia” previsto dalla L. 108/96
Secondo l'odierno appellante il primo giudice ha erroneamente ritenuto che rilevi unicamente l'usura originaria e non quella sopravvenuta, richiamando le Sezioni
Unite n. 24675/2021 (rectius 24675/2017) che in realtà lo prevedono esclusivamente per i contratti di mutuo a tasso fisso e non variabile come è nel caso di specie. Erroneamente il giudice ha ritenuto che il tasso corrispettivo e quello moratorio non possano essere tra loro sommati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia riferendosi ad un orientamento non applicabile per quanto sopra già affermato. Diversamente da quanto sostenuto, il tasso soglia contiene ampio margine di maggiorazione del TEGM (saggio medio del mercato) e una recente ordinanza della Suprema Corte n. 37058/2021 impone di includere i tassi di mora, le assicurazioni e ogni elemento di remunerazione eccetto imposte e tasse nel calcolo del tasso effettivo. Nel caso di specie, secondo l'odierno appellante, la ha agito in maniera illegittima e avendo i tassi richiesti superato quelli CP_4 legali, non sono dovuti interessi.
7 • Sulla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93
– Sulla nullità della clausola per capitalizzazione composta (c.d. rimborso alla francese), piano di ammortamento, struttura, pattuizione, anatocismo e sulla relativa indeterminatezza
Quanto alla illegittimità delle clausole per violazione dell'art. 117, l'odierno appellante sostiene che il giudice ha erroneamente rigettato il motivo in quanto generico nonostante la dettagliata perizia di parte dallo stesso depositata che specificava in modo puntuale le suddette illiceità. Parimenti errata l'affermazione del giudice circa la tardività del deposito posto che ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c. è previsto un termine di ulteriori trenta giorni per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali. Nel merito l'odierno appellante conferma quanto contenuto nell'elaborato peritale al quale rimanda nella parte in cui sono emerse lacune e discrasie tra la parte letterale dei contratti oggetti di disamina (c.d. tasso figurativo) e le condizioni economiche poste in essere nella stessa sede contrattuale
(c.d. tasso reale o effettivo), circostanze che comportano l'indeterminatezza dell'accordo per mancanza di univocità della pattuizione economica. L'odierno appellante rileva che, per essere la convenzione relativa agli interessi ultralegali validamente stipulata, questa deve avere forma scritta e contenere la indicazione della percentuale del tasso di interesse effettivo in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., della legge 154/92 e dell'art. 117 TUB. A tal fine il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto, senza margine di incertezza o di discrezionalità in capo alla Banca. Per quanto sopraesposto, la sentenza impugnata è errata e, previa nomina di un ctu che accerti quanto di diritto della insiste nella riforma di tale pronuncia. Parte_1
Quanto al piano di ammortamento, l'odierno appellante, nel sostenere che il giudice e il CTU non si siano espressi sul punto, ne evidenzia l'anatocismo occulto con conseguente indeterminatezza, motivo per cui il tasso di interesse espresso a contratto deve essere determinato in maniera univoca e scevro da dilatazioni artificiose come quelle esercitate dall'anatocismo insito nel piano di ammortamento. Attesa l'errata valutazione del primo giudice e del ctu, secondo l'odierno appellante occorre procedere al ricalcolo dell'importo eventuale realmente dovuto dallo stesso, epurandolo dalle somme illegittimamente applicate in forza del regime dell'interesse composto.
8 • Sull'inesistenza dei contratti IRS e sulla nullità delle operazioni effettuate dalla in assenza della forma scritta del contratto ai CP_4 sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. n. 58 del 1998
L'odierno appellante evidenzia come il giudice non si sia espresso sul punto e ritiene che le operazioni effettuate dalla non sono sorrette da alcun contratto CP_4 sottoscritto dalle parti posto che ai sensi del TUB e, in particolare, dell'art. 23 del d.lgs n. 58/1998 per tali contratti è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Infatti, gli obblighi informativi previsti dalla legge sono introdotti nel rapporto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., mediante tale contratto con la conseguenza per cui la mancata stipula in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa. Peraltro, l'odierno appellante rileva che la oltre ad avere operato senza alcuna pattuizione, ha anche sottaciuto CP_4 gravemente tali investimenti che risultavano tra gli addebiti con la causale “add.
Derivati” e di cui la non ha mai chiarito la natura. CP_4
• Sul risarcimento del danno derivante dalle violazioni della Banca nonché sul risarcimento del danno derivante dalle illegittime operazioni
IRS effettuate dalla Banca
Per tutto quanto sovraesposto l'odierno appellante insiste per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi attese le gravi violazioni effettuate dalla Banca che hanno comportato un danno che poi si è ripercosso sull'iniziativa economica in termini di investimenti, di progetti, di immagine e assenza di cash flow e comunque derivanti dalla eventuale segnalazione presso la CR – Centrale Rischi Banca d' Italia nonché da tutte le procedure attivate, anche esecutive da patte della Banca. Infine, richiede altresì il risarcimento del danno patito dal medesimo stante tutte le operazioni IRS arbitrariamente effettuate dalla Banca.
Si costituisce preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e della sospensiva per mancanza dei requisiti e nel merito contestando tutto quanto ex adverso proposto e in particolare:
• Sul cosiddetto mutuo di scopo
L'odierno appellato, nell'evidenziare l'infondatezza del motivo, rileva come la giurisprudenza più recente è ormai pacifica nel ritenere legittimo il mutuo di scopo.
Osserva comunque come il mutuo non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione con la conseguenza che la somma erogata può essere utilizzata per
9 qualsiasi finalità e dunque anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie. Inoltre, la giurisprudenza ormai costante della Sprema Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di finanziamento è un contratto reale e che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, non configura tale consegna, idonea a perfezionare il contratto di mutuo, come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente anche la sola disponibilità giuridica.
• Sul superamento tassi soglia
Quanto all'asserito superamento dei tassi soglia, l'odierno appellato, aderendo alle conclusioni della ctu, le riporta, desumendo la conseguente infondatezza della contestazione di controparte, peraltro evidenziandone la genericità. Parimenti infondata la asserita violazione della normativa sulla trasparenza per mancata e/o errata indicazione TAEG/ISC con conseguente nullità della contrattazione relativa agli interessi posto che dal quadro normativo di riferimento emerge che per la fattispecie in questione non è prevista la sanzione della nullità e dunque la Part violazione dell'obbligo pubblicitario conseguente all'erronea indicazione dell' può configurarsi unicamente come illecito, fonte di responsabilità contrattuale della Banca nel momento in cui parte mutuataria dimostri di avere rinunciato a migliori condizioni economiche, prova nella specie non fornita. Peraltro, l'eccezione sollevata da controparte è tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.. Comunque, nel caso di specie, controparte nulla ha riferito circa il tasso di mora in concreto applicato, limitandosi ad evidenziarne la usurarietà in base ad una mera pattuizione del contratto ed essendo inadempiente avrebbe dovuto allegare quantomeno la misura degli interessi moratori applicati dalla Banca.
• Ammortamento alla francese
L'odierno appellato, in merito al piano di ammortamento alla francese, evidenzia come non esiste alcun divieto normativo di adottarlo atteso che l'orientamento prevalente in materia è nel senso di stabilirne la legittimità, non trovando applicazione l'istituto dell'anatocismo. Ciò posto l'odierno appellato ricostruisce il metodo dell'ammortamento alla francese che conferma la legittimità dello stesso in quanto la sua applicazione non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi e non comporta indeterminatezza del tasso.
10 • Inesistenza contratti IRS
Quanto alla asserita mancata pronuncia, l'odierno appellato ritiene che tale motivo sia implicitamente assorbito dai precedenti e comunque infondato nel merito in quanto genericamente formulato, senza riferimento ad alcuna delle operazioni in concreto realizzate.
• Risarcimento danni
Infine, parimenti da rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto del tutto generica non essendo stato definito il danno nelle sue concrete circostanze di fatto, tempo, modo e luogo e sprovvisto di prova.
Alla udienza del 21 novembre 2023, venivano rigettate le richieste istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione si rinviava a tal fine alla udienza del 21 gennaio 2025.
Alla udienza del 21 gennaio 2025 le parti concludevano e la Corte e si riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la istanza di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione. Altresì, in via preliminare, si osserva che Parte_1 [...]
e appellano solo parzialmente la sentenza di primo grado e Parte_2 Parte_3 in particolare, non è stato impugnato il capo che ha dichiarato la infondatezza della eccepita inidoneità dei contratti di mutuo ad integrare i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.. Tale parte della sentenza di primo grado deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ciò posto, l'appello deve essere deciso come segue.
Con il primo motivo di appello gli odierni appellanti censurano la parte della sentenza in cui il primo giudice ha dichiarato infondata la eccepita nullità dei mutui di cui è causa in quanto contratti in parte per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie. Il motivo deve essere rigettato alla luce della copiosa giurisprudenza sul punto. In particolare, la Suprema Corte con ordinanza n.
22607/2023 ha così affermato: “ (…) costituisce principio oramai non più contestato, sempre nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi” e con ordinanza n.
11 9082/2023, ha espresso le seguenti considerazioni: “Va innanzitutto segnalato il principio, (…), secondo il quale è lecita la contrazione di un mutuo fondiario per ripianare pregresse esposizioni debitorie, anche nel caso in cui non vi sia una effettiva consegna della somma data a mutuo da parte del mutuante al mutuatario, escludendosi che il mutuo fondiario fosse un mutuo cd. di scopo”. Partendo da questo principio, nel caso di specie, dalla lettura di entrambi i contratti di mutuo, emerge che la parte mutuataria ha ricevuto la somma, avendone rilasciato quietanza al momento della sottoscrizione attestante il relativo perfezionamento con la conseguente insorgenza degli obblighi restitutori e che dunque la stessa ha conseguito la disponibilità giuridica dell'importo. In particolare, l'art. 7 del contratto di mutuo del 5 marzo 2001 così recita: “La parte mutuataria nel ricevere dalla Banca la somma mutuata rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” mentre per quanto riguarda il secondo contratto di mutuo del 28 gennaio 2004 al punto 7 così si legge: “La parte mutuataria nel ricevere dalla Banca la somma mutuata rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza”. Da ultimo, ad abundantiam, si segnala che Cass. a Sezioni Unite n. 5841/2025, chiamate a pronunciarsi sulla qualificazione del c.d. mutuo solutorio quale quello stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria, si sono espresse sul punto, aderendo all'orientamento prevalente che ne dichiarava la validità, affermando come il mutuo solutorio ha una valenza meramente descrittiva riferibile al particolare utilizzo del mutuo e che non costituisce dunque un mutuo di scopo.
Inoltre “non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro
(…). Come ha evidenziato Cass. n. 23149 del 2022, componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa. Ne deriva, per converso, che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno “spostamento di denaro” deve essersi necessariamente verificato. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale. La destinazione, ancorchè immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – (…) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro
12 tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (…). Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento (…). Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela “reale” che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse. In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti (…). Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. Anche per il mutuo fondiario (…) è pacifica
l'opinione – e va qui ribadito – che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.”
Quanto al secondo motivo di appello, l'odierno appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha statuito in ordine al superamento del limite dei tassi soglia previsto dalla L. 108/96. Il primo giudice, nel rigettare l'opposizione, aderiva alle Parte conclusioni della il quale, quanto agli interessi corrispettivi non riscontrava, per entrambi i mutui, pattuizioni usurarie mentre quanto a quelli moratori accertava il superamento del tasso soglia per il mutuo del 5 marzo 2001, tenendo conto unicamente del tasso moratorio pattuito in sede di stipula del mutuo rispetto al tasso soglia vigente in quel momento e così applicando il principio delle Sezioni
Unite sul punto. Rileva infatti unicamente l'usura originaria e non quella sopravvenuta. Ciò posto veniva rideterminata la somma oggetto di precetto come riportata nella ricostruzione del fatto. In questa sede l'odierno appellante asserisce che tale principio di diritto (SS.UU. n. 24675/2017) non si applicherebbe ai mutui c.d. a tasso variabile come quelli di cui è causa attenendo il caso di riferimento ad un contratto a tasso fisso. È sufficiente a tal fine riportare testualmente le stesse
Sezioni Unite che così si sono espresse: “Peraltro la questione della configurabilità
13 di una “usura sopravvenuta” (…) si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi
a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”. Tanto basta per rendere irrilevante ogni altra censura sul punto anche tenendo conto del fatto che nulla è stato argomentato in ordine alle conclusioni della perizia, illustrando le motivazioni sulla loro inesattezza ed in che modo il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente, discostandosene. In particolare, l'odierno appellante si è limitato genericamente a chiedere un rinnovo della ctu, senza motivare in ordine a tale richiesta, peraltro già rigettata da questa Corte con ordinanza pubblicata in data
22 novembre 2023 che così ha affermato: “osservato che il procedimento può essere deciso senza ulteriore istruttoria ed in particolare che non appare, salva diversa futura valutazione, necessario procedere a rinnovo di ctu”. Atteso quanto sopra motivato e alla luce delle generiche asserzioni di parte appellante, il motivo è da rigettare.
Il successivo motivo di appello è da enuclearsi in due differenti questioni: la prima attiene alla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93 e la seconda alla asserita nullità della clausola sulla capitalizzazione composta (c.d. rimborso alla francese). Per quanto concerne la questione della nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93 parte appellata eccepisce la tardività della censura essendo stata sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.. A dire il vero, nell'atto introduttivo di cui al primo grado, parte opponente formulava tale censura con la proposizione del quinto motivo di appello, come può evincersi dalla lettura del testo: “5) Nel merito: Sulla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93” (v. p. 21, atto introduttivo primo grado). Ciò premesso, a prescindere dalla perizia di parte il cui deposito comunque non è tardivo atteso che “la produzione documentale deve avvenire entro il deposito della seconda memoria” (Cass. n. 12614/2025), è opportuno sottolineare che la formulazione del motivo è generica, non riuscendo a comprendere quale sarebbe la violazione effettiva posta in essere e in questa sede censurata. Volendo tentare di entrare nel merito e dovendosi intendere, anche dalla lettura della perizia di parte, che il riferimento sia alla errata o difforme indicazione dell'ISC o del TAEG con conseguente applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB,
14 il motivo è infondato atteso l'orientamento costante della giurisprudenza sul punto.
In particolare “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 25199/2024). L'indice sintetico di costo ha sostanzialmente una finalità informativa nei confronti del cliente rispetto al costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo per cui, stante la mera funzione di pubblicità e trasparenza, non rientra, come affermato in giurisprudenza, nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni cui si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi di interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Tuttalpiù la sua erronea indicazione comporta una inesattezza del costo complessivo rappresentato, andando a determinare la violazione di una regola di condotta della CP_4 comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. In questo senso la sentenza della Corte di Cassazione n.
4597/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Parimenti infondato il motivo con riferimento alla questione dell'ammortamento alla francese. Come affermato da ultimo nella sentenza Cass. Sezioni Unite n.
15130 2024: “Come osservato dalla Procura Generale, <<l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito < i>
15 sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile (…) ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi…in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.>>. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo (…). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “(…) <<la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione contratto concluso tra loro;
è, altre parole, forma quantificazione prestazione o modalità espressione tasso interesse applicabile a capitale dato (cass. n. 27823 2023 materia fiscale”).< i>
La citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si riferisce ad un finanziamento a tasso fisso ma tale conclusione è stata in passato condivisa da questa Corte con riferimento a mutui con ammortamento a rata costante, pervenendo a medesime considerazioni: “(…)proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quale che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno dell'incorporamento di interessi scaduti al capitale che li
16 ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie (N.D.R.: come nel caso di specie), di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata e non vengono capitalizzati (in tal senso,
Corte d'appello di Firenze n. 16 del 2024, n. 1447 del 2023 e n. 1624 del 2023)” (v.
Corte d'appello di Firenze n. 1587/2024). Parimenti da disattendere la vaga contestazione circa la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo in quanto
“affinchè sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (ex multis Cass. 28824
2023). Con riferimento al mutuo stipulato in data 5 marzo 2001 va infatti considerato che l'articolo 8 dello stesso stabilisce: “Il finanziamento è regolato fino al 5 settembre 2001 ad un tasso nominale annuo del 6,458. Successivamente, la misura del tasso nominale annuo varierà semestralmente sulla base dei componenti
e dei parametri indicati nel “Regolamento” che si allega al presente atto sotto lettera
“C”” che, per completezza, di seguito si riporta:
17 18 Medesime considerazioni per il contratto di mutuo del 28 gennaio 2004. Il punto
8) del contratto prevede che: “Il finanziamento è regolato per la prima scadenza ad un tasso nominale annuo del 4,05%. Successivamente la misura del tasso nominale annuo varierà semestralmente sulla base delle componenti e dei parametri indicati nel “Regolamento” che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera “E””, qui di seguito riportato:
19 20 Ciò posto non si ritiene che allo stato dei fatti sussista la asserita indeterminatezza contrattuale paventata dall'odierno appellante.
Infine, quanto al quinto motivo di appello, l'odierno appellante sostiene che siano emerse operazioni non autorizzate poste in essere dalla non sorrette da CP_4 nessun contratto e “per diverse centinaia di migliaia di euro” che controparte dovrebbe dunque restituire oltre a risarcire tutti i danni derivati da asseriti ingiusti addebiti. Peraltro, l'odierna appellante si duole della mancata risposta della CP_4 in ordine a chiarimenti dalla stessa richiesti a mezzo raccomandata su degli addebiti emersi nel C/C n. 0000001904.37 (v. all. 6, primo grado). La censura fatta valere dall'appellante risulta essere esposta in maniera generica: oltre a non esserci alcun tipo di indicazione circa tali operazioni in concreto ma esclusivamente un generico riferimento alla loro illiceità, manca del tutto un supporto probatorio finalizzato a corroborare tali asserzioni. Ben avrebbe potuto parte appellante depositare un estratto del conto corrente dal quale poter evincere almeno che tali addebiti sono stati effettivamente posti in essere, ancor prima di chiedere che fosse la ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ad esibire documenti relativi a tali asserite CP_4 attività arbitrarie di investimento. Tanto basta per rigettare il motivo attesa la sua infondatezza.
Ciò posto, l'appello è da rigettare, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione valore indeterminabile complessità media ai valori medi, esclusa la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
21 RIGETTA l'appello come in atti proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 143/2022 del Tribunale Ordinario di Siena Parte_3 che conferma;
CONDANNA e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 8470 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 24 settembre 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 495/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Danilo Tonon e
Andrea Kordi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Arenula n. 21
APPELLANTI contro rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Marco Bianchini sito in , via del Cavallerizzo n. 4 CP_1
APPELLATO
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
1 “Voglia, l'Ecc.mo Collegio adito, rigettata ogni contraria istanza e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello, previa la sospensione della Sentenza impugnata:
A. In via principale, nel merito: riformare la Sentenza n. 143/2022 e accertare e dichiarare la nullità degli atti di mutuo, del precetto di pagamento, nonché di tutte le operazioni di investimento effettuate dalla Banca e, quindi, dichiarare insussistente il diritto della rappresentata dalla Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi esposti in narrativa, CP_2 nonché stabilendo tutti gli importi da restituire da parte della Banca in favore della
oltre a tutti gli interessi sin dal momento di ogni Parte_4 singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, nonché il risarcimento di tutti
i danni che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia, alla luce di tutte le violazioni della
Banca e di tutti i motivi di cui in narrativa.
B. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi non si volesse dichiarare i contratti di mutuo nulli, sospendere comunque l'esecutività dei titoli, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare la Sentenza 143/2022 e accertare e dichiarare la nullità del precetto in quanto errato nella quantificazione, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare la nullità di tutte le operazioni di investimento (IRS) effettuate illegittimamente dalla Banca e procedere, ad un nuovo calcolo della eventuale debenza e dell'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto della gratuità dei contratti di mutuo alla luce della violazione delle norme imperative e di tutti i motivi di cui in narrativa, ivi compresi gli investimenti finanziari mai pattuiti con la Società Parte_4 stabilendo l'eventuale rimborso in favore della e Parte_4
l'eventuale risarcimento del danno di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni appellanti, derivanti anche dall'accertamento peritale, oltre a tutti gli interessi sin dal momento di ogni singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, in relazione a tutti i motivi di cui in narrativa.
C. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori per il doppio grado di Giudizio, nonché stabilendo tutte le spese del doppio grado di Giudizio a carico della ivi inclusi compensi CP_2 per CTU e Contributo unificato.
2 D. Si richiede, altresì, la nomina di un nuovo Consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., in materia contabile e bancaria che accerti correttamente le violazioni effettuate dalla Banca e che in particolare, tra gli altri, accerti:
- usura pattizia;
- usura in corso di rapporto;
- difetti pattizi e lacune contrattuali, indeterminatezza;
- piano di ammortamento, interferenze anatocistiche ed interconnessioni con il tema dell'indeterminatezza (come noto, ammortamento e pattuizione univoca del peso economico dell'operazione di finanziamento vanno di pari passo e sono tra loro principi correlati ed inscindibili).
Si conferma, sin d'ora, la nomina, quale proprio CTP, della Dottoressa _1
.
[...]
E. Inoltre, si rinnova la richiesta di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., da parte della dei documenti relativi alle attività arbitrarie di CP_4 investimento relativamente ai derivati Interest Rate Swaps nonché alle polizze assicurative connesse ai mutui.
F. Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, anche in via istruttoria, integrare secondo i termini di legge.
Con ulteriore riserva di richiesta integrativa del risarcimento del danno, a qualsiasi ulteriore titolo.” per parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato da società
[...]
e dai signori e avverso la sentenza n. Parte_4 Parte_2 Parte_3
143/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 14/02/2022 nella causa civile R.G.
1924/2020 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Siena, con sentenza n. 143/2022, pubblicata il 15 febbraio 2022, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 1924/2020 così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto formulata dagli attori determina in € 2.423.060,48 oltre interessi ex art. 2855 c.c. l'importo precettato dalla convenuta nei confronti degli attori;
condanna le parti attrici in solido alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 46.988,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate nella misura di 1/5; compensa le spese di CTU nella misura di 1/5 e pone la restante parte a carico solidale delle parti attrici.”
Il Tribunale premetteva che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione a precetto con il quale intimava loro il CP_2 pagamento di € 2.425.081,96 in forza dei contratti di mutuo stipulati in data
5.3.2001 e 28.1.2004. In particolare, eccepivano: la inidoneità dei mutui a costituire titoli esecutivi ai sensi degli artt. 474, comma 2 e 3 c.p.c. in assenza di traditio della somma mutuata;
la nullità dei contratti per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 1325 c.c. in quanto parte delle somme erano state destinate al ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie con la banca mutuante;
la nullità della clausola che prevedeva l'ammortamento alla francese;
la usurarietà dei tassi pattuiti con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c. e infine la inesistenza dei contratti IRS e la nullità delle conseguenti operazioni effettuate dalla banca in assenza della forma scritta del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 TUB. Attese tali illegittimità, parti attrici chiedevano il risarcimento dei pregiudizi subiti. Si costituiva contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso proposto. La causa veniva istruita mediante CTU econometrica.
4 Ciò posto, nel merito, il giudice riteneva la opposizione solo parzialmente fondata per le argomentazioni che seguono:
- quanto alla asserita violazione dell'art. 474 c.p.c., riportandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte su tale questione, rilevava la infondatezza della opposizione sul punto;
- quanto alla eccepita nullità dei mutui ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. in quanto contratti in parte per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la medesima banca mutuante, il giudice, nel dichiarare il motivo infondato, sottolineava che l'importo mutuato ben può essere destinato, in tutto o in parte, a tal fine purché non si tratti di mutuo di scopo con finalità diversa rispetto a quella per cui è stato impiegato l'importo pattuito. Rilevava poi che il mutuo chirografario, non essendo un mutuo di scopo, poteva lecitamente assumere quale suo scopo quello di ripianare una esposizione debitoria già esistente e che di una ipotetica illiceità della causa si poteva discutere in presenza di una prova certa che in concreto il contratto avesse avuto, mediante collegamento negoziale al conto corrente che si assume violativo di norme imperative, il fine di eludere tali norme imperative.
Ciò posto, il primo giudice riteneva validi e legittimi i mutui di cui è causa poiché una volta che le somme mutuate erano entrate nella disponibilità del mutuatario, queste ben potevano essere destinate ad estinguere un debito, circostanza che prova proprio la disponibilità del mutuatario di tali somme che mediante tale importo aveva proceduto ad un pagamento. Infine, evidenziava come nel caso di specie, in sede di stipula del contratto, comunque non era stato conferito un vincolo di destinazione all'importo di cui è causa;
- quanto all'ammortamento alla francese, il giudice, aderendo alla molteplice giurisprudenza sul punto per cui il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti, dichiarava la infondatezza del motivo di opposizione;
- quanto alla usurarietà degli interessi, rilevava che in ordine a quelli corrispettivi la CTU, per entrambi i mutui, non aveva riscontrato pattuizioni usurarie mentre per quelli moratori il primo giudice precisava che,
5 nell'ambito di un rapporto di mutuo, rileva unicamente l'usura originaria e non anche quella sopravvenuta, come statuito dalle Sezioni Unite n.
24675/21 (rectius 24675/2017) con la conseguenza per cui la contestazione era da circoscriversi al tasso moratorio pattuito in sede di stipula del mutuo rispetto al tasso soglia vigente in quel momento. La verifica sull'accertamento della usurarietà doveva compiersi necessariamente al momento della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda della evoluzione del rapporto contrattuale. Sottolineava poi il giudice che alla accertata pattuizione usuaria del tasso di mora non conseguiva la gratuità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., come sostenuto da parte attrice, ma la non debenza degli interessi ritenuti usurari, fermo restando la debenza di quelli corrispettivi legittimamente pattuiti. In applicazione di tali principi, la ctu accertava la legittimità degli interessi corrispettivi pattuiti in entrambi i mutui e la previsione di interessi moratori sopra il tasso soglia per il mutuo del 5.3.2001.
Per questi motivi
, il giudice accoglieva il motivo di opposizione e rideterminava la somma oggetto di precetto in quella minore di € 2.423.060,48 oltre interessi ex art. 2855 c.c..;
- quanto alla violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 28 TUF, il primo giudice riteneva infondato il motivo di opposizione avendo gli attori genericamente eccepito la illegittimità delle clausole senza indicare in modo specifico quali clausole sarebbero stato in contrasto con il dettato normativo. Non riteneva idonea la perizia di parte in quanto allegata solo unitamente alla seconda memoria istruttoria e dunque tardiva.
Dal rigetto della opposizione conseguiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non che peraltro riteneva assolutamente generica, priva di qualsivoglia allegazione e riscontro probatorio. Ciò posto statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Previa richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, impugnano
[...]
e sulla base dei seguenti motivi: Parte_1 Parte_2 Parte_3
• Sulla nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 1325 c.c.
6 L'odierno appellante sostiene che i contratti sono stati stipulati al fine di estinguere posizioni debitorie preesistenti ed in essere con la e le integrali somme da CP_4 quest'ultima erogate sono state immediatamente destinate per pagare un debito in precedenza scaduto. Per tale motivo il negozio giuridico è risultato privo delle caratteristiche proprie del mutuo e la mancata disponibilità economica da parte della società è indice del fatto che la somma ha comportato Parte_4 un peggioramento della condizione economica dell'appellante. In particolare, nel primo contratto di mutuo del 2001 si fa riferimento a “la estinzione delle passività”
e nel secondo anche ad interventi di miglioramento ma il mutuatario non ha mai beneficiato di tale liquidità essendo la somma tornata immediatamente al mutuante, in particolar modo nel contratto di mutuo stipulato nel 2004. I contratti devono considerarsi nulli, difettando della loro causa tipica e la concessione del credito fondiario è invalida in quanto tramite le contestuali operazioni di accredito e addebito le somme oggetto di mutuo sono rientrate nella disponibilità della banca, senza mai entrare in quella del mutuatario. Procedendo in tal senso, la ha CP_4 consolidato la propria garanzia con la sostituzione del mutuo in luogo del debito precedentemente scaduto e della garanzia reale con quella personale.
• Sul superamento del limite dei “tassi soglia” previsto dalla L. 108/96
Secondo l'odierno appellante il primo giudice ha erroneamente ritenuto che rilevi unicamente l'usura originaria e non quella sopravvenuta, richiamando le Sezioni
Unite n. 24675/2021 (rectius 24675/2017) che in realtà lo prevedono esclusivamente per i contratti di mutuo a tasso fisso e non variabile come è nel caso di specie. Erroneamente il giudice ha ritenuto che il tasso corrispettivo e quello moratorio non possano essere tra loro sommati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia riferendosi ad un orientamento non applicabile per quanto sopra già affermato. Diversamente da quanto sostenuto, il tasso soglia contiene ampio margine di maggiorazione del TEGM (saggio medio del mercato) e una recente ordinanza della Suprema Corte n. 37058/2021 impone di includere i tassi di mora, le assicurazioni e ogni elemento di remunerazione eccetto imposte e tasse nel calcolo del tasso effettivo. Nel caso di specie, secondo l'odierno appellante, la ha agito in maniera illegittima e avendo i tassi richiesti superato quelli CP_4 legali, non sono dovuti interessi.
7 • Sulla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93
– Sulla nullità della clausola per capitalizzazione composta (c.d. rimborso alla francese), piano di ammortamento, struttura, pattuizione, anatocismo e sulla relativa indeterminatezza
Quanto alla illegittimità delle clausole per violazione dell'art. 117, l'odierno appellante sostiene che il giudice ha erroneamente rigettato il motivo in quanto generico nonostante la dettagliata perizia di parte dallo stesso depositata che specificava in modo puntuale le suddette illiceità. Parimenti errata l'affermazione del giudice circa la tardività del deposito posto che ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c. è previsto un termine di ulteriori trenta giorni per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali. Nel merito l'odierno appellante conferma quanto contenuto nell'elaborato peritale al quale rimanda nella parte in cui sono emerse lacune e discrasie tra la parte letterale dei contratti oggetti di disamina (c.d. tasso figurativo) e le condizioni economiche poste in essere nella stessa sede contrattuale
(c.d. tasso reale o effettivo), circostanze che comportano l'indeterminatezza dell'accordo per mancanza di univocità della pattuizione economica. L'odierno appellante rileva che, per essere la convenzione relativa agli interessi ultralegali validamente stipulata, questa deve avere forma scritta e contenere la indicazione della percentuale del tasso di interesse effettivo in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., della legge 154/92 e dell'art. 117 TUB. A tal fine il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto, senza margine di incertezza o di discrezionalità in capo alla Banca. Per quanto sopraesposto, la sentenza impugnata è errata e, previa nomina di un ctu che accerti quanto di diritto della insiste nella riforma di tale pronuncia. Parte_1
Quanto al piano di ammortamento, l'odierno appellante, nel sostenere che il giudice e il CTU non si siano espressi sul punto, ne evidenzia l'anatocismo occulto con conseguente indeterminatezza, motivo per cui il tasso di interesse espresso a contratto deve essere determinato in maniera univoca e scevro da dilatazioni artificiose come quelle esercitate dall'anatocismo insito nel piano di ammortamento. Attesa l'errata valutazione del primo giudice e del ctu, secondo l'odierno appellante occorre procedere al ricalcolo dell'importo eventuale realmente dovuto dallo stesso, epurandolo dalle somme illegittimamente applicate in forza del regime dell'interesse composto.
8 • Sull'inesistenza dei contratti IRS e sulla nullità delle operazioni effettuate dalla in assenza della forma scritta del contratto ai CP_4 sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. n. 58 del 1998
L'odierno appellante evidenzia come il giudice non si sia espresso sul punto e ritiene che le operazioni effettuate dalla non sono sorrette da alcun contratto CP_4 sottoscritto dalle parti posto che ai sensi del TUB e, in particolare, dell'art. 23 del d.lgs n. 58/1998 per tali contratti è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Infatti, gli obblighi informativi previsti dalla legge sono introdotti nel rapporto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., mediante tale contratto con la conseguenza per cui la mancata stipula in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa. Peraltro, l'odierno appellante rileva che la oltre ad avere operato senza alcuna pattuizione, ha anche sottaciuto CP_4 gravemente tali investimenti che risultavano tra gli addebiti con la causale “add.
Derivati” e di cui la non ha mai chiarito la natura. CP_4
• Sul risarcimento del danno derivante dalle violazioni della Banca nonché sul risarcimento del danno derivante dalle illegittime operazioni
IRS effettuate dalla Banca
Per tutto quanto sovraesposto l'odierno appellante insiste per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi attese le gravi violazioni effettuate dalla Banca che hanno comportato un danno che poi si è ripercosso sull'iniziativa economica in termini di investimenti, di progetti, di immagine e assenza di cash flow e comunque derivanti dalla eventuale segnalazione presso la CR – Centrale Rischi Banca d' Italia nonché da tutte le procedure attivate, anche esecutive da patte della Banca. Infine, richiede altresì il risarcimento del danno patito dal medesimo stante tutte le operazioni IRS arbitrariamente effettuate dalla Banca.
Si costituisce preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e della sospensiva per mancanza dei requisiti e nel merito contestando tutto quanto ex adverso proposto e in particolare:
• Sul cosiddetto mutuo di scopo
L'odierno appellato, nell'evidenziare l'infondatezza del motivo, rileva come la giurisprudenza più recente è ormai pacifica nel ritenere legittimo il mutuo di scopo.
Osserva comunque come il mutuo non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione con la conseguenza che la somma erogata può essere utilizzata per
9 qualsiasi finalità e dunque anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie. Inoltre, la giurisprudenza ormai costante della Sprema Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di finanziamento è un contratto reale e che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, non configura tale consegna, idonea a perfezionare il contratto di mutuo, come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente anche la sola disponibilità giuridica.
• Sul superamento tassi soglia
Quanto all'asserito superamento dei tassi soglia, l'odierno appellato, aderendo alle conclusioni della ctu, le riporta, desumendo la conseguente infondatezza della contestazione di controparte, peraltro evidenziandone la genericità. Parimenti infondata la asserita violazione della normativa sulla trasparenza per mancata e/o errata indicazione TAEG/ISC con conseguente nullità della contrattazione relativa agli interessi posto che dal quadro normativo di riferimento emerge che per la fattispecie in questione non è prevista la sanzione della nullità e dunque la Part violazione dell'obbligo pubblicitario conseguente all'erronea indicazione dell' può configurarsi unicamente come illecito, fonte di responsabilità contrattuale della Banca nel momento in cui parte mutuataria dimostri di avere rinunciato a migliori condizioni economiche, prova nella specie non fornita. Peraltro, l'eccezione sollevata da controparte è tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.. Comunque, nel caso di specie, controparte nulla ha riferito circa il tasso di mora in concreto applicato, limitandosi ad evidenziarne la usurarietà in base ad una mera pattuizione del contratto ed essendo inadempiente avrebbe dovuto allegare quantomeno la misura degli interessi moratori applicati dalla Banca.
• Ammortamento alla francese
L'odierno appellato, in merito al piano di ammortamento alla francese, evidenzia come non esiste alcun divieto normativo di adottarlo atteso che l'orientamento prevalente in materia è nel senso di stabilirne la legittimità, non trovando applicazione l'istituto dell'anatocismo. Ciò posto l'odierno appellato ricostruisce il metodo dell'ammortamento alla francese che conferma la legittimità dello stesso in quanto la sua applicazione non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi e non comporta indeterminatezza del tasso.
10 • Inesistenza contratti IRS
Quanto alla asserita mancata pronuncia, l'odierno appellato ritiene che tale motivo sia implicitamente assorbito dai precedenti e comunque infondato nel merito in quanto genericamente formulato, senza riferimento ad alcuna delle operazioni in concreto realizzate.
• Risarcimento danni
Infine, parimenti da rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto del tutto generica non essendo stato definito il danno nelle sue concrete circostanze di fatto, tempo, modo e luogo e sprovvisto di prova.
Alla udienza del 21 novembre 2023, venivano rigettate le richieste istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione si rinviava a tal fine alla udienza del 21 gennaio 2025.
Alla udienza del 21 gennaio 2025 le parti concludevano e la Corte e si riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la istanza di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione. Altresì, in via preliminare, si osserva che Parte_1 [...]
e appellano solo parzialmente la sentenza di primo grado e Parte_2 Parte_3 in particolare, non è stato impugnato il capo che ha dichiarato la infondatezza della eccepita inidoneità dei contratti di mutuo ad integrare i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.. Tale parte della sentenza di primo grado deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ciò posto, l'appello deve essere deciso come segue.
Con il primo motivo di appello gli odierni appellanti censurano la parte della sentenza in cui il primo giudice ha dichiarato infondata la eccepita nullità dei mutui di cui è causa in quanto contratti in parte per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie. Il motivo deve essere rigettato alla luce della copiosa giurisprudenza sul punto. In particolare, la Suprema Corte con ordinanza n.
22607/2023 ha così affermato: “ (…) costituisce principio oramai non più contestato, sempre nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi” e con ordinanza n.
11 9082/2023, ha espresso le seguenti considerazioni: “Va innanzitutto segnalato il principio, (…), secondo il quale è lecita la contrazione di un mutuo fondiario per ripianare pregresse esposizioni debitorie, anche nel caso in cui non vi sia una effettiva consegna della somma data a mutuo da parte del mutuante al mutuatario, escludendosi che il mutuo fondiario fosse un mutuo cd. di scopo”. Partendo da questo principio, nel caso di specie, dalla lettura di entrambi i contratti di mutuo, emerge che la parte mutuataria ha ricevuto la somma, avendone rilasciato quietanza al momento della sottoscrizione attestante il relativo perfezionamento con la conseguente insorgenza degli obblighi restitutori e che dunque la stessa ha conseguito la disponibilità giuridica dell'importo. In particolare, l'art. 7 del contratto di mutuo del 5 marzo 2001 così recita: “La parte mutuataria nel ricevere dalla Banca la somma mutuata rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” mentre per quanto riguarda il secondo contratto di mutuo del 28 gennaio 2004 al punto 7 così si legge: “La parte mutuataria nel ricevere dalla Banca la somma mutuata rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza”. Da ultimo, ad abundantiam, si segnala che Cass. a Sezioni Unite n. 5841/2025, chiamate a pronunciarsi sulla qualificazione del c.d. mutuo solutorio quale quello stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria, si sono espresse sul punto, aderendo all'orientamento prevalente che ne dichiarava la validità, affermando come il mutuo solutorio ha una valenza meramente descrittiva riferibile al particolare utilizzo del mutuo e che non costituisce dunque un mutuo di scopo.
Inoltre “non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro
(…). Come ha evidenziato Cass. n. 23149 del 2022, componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa. Ne deriva, per converso, che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno “spostamento di denaro” deve essersi necessariamente verificato. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale. La destinazione, ancorchè immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – (…) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro
12 tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (…). Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento (…). Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela “reale” che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse. In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti (…). Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. Anche per il mutuo fondiario (…) è pacifica
l'opinione – e va qui ribadito – che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.”
Quanto al secondo motivo di appello, l'odierno appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha statuito in ordine al superamento del limite dei tassi soglia previsto dalla L. 108/96. Il primo giudice, nel rigettare l'opposizione, aderiva alle Parte conclusioni della il quale, quanto agli interessi corrispettivi non riscontrava, per entrambi i mutui, pattuizioni usurarie mentre quanto a quelli moratori accertava il superamento del tasso soglia per il mutuo del 5 marzo 2001, tenendo conto unicamente del tasso moratorio pattuito in sede di stipula del mutuo rispetto al tasso soglia vigente in quel momento e così applicando il principio delle Sezioni
Unite sul punto. Rileva infatti unicamente l'usura originaria e non quella sopravvenuta. Ciò posto veniva rideterminata la somma oggetto di precetto come riportata nella ricostruzione del fatto. In questa sede l'odierno appellante asserisce che tale principio di diritto (SS.UU. n. 24675/2017) non si applicherebbe ai mutui c.d. a tasso variabile come quelli di cui è causa attenendo il caso di riferimento ad un contratto a tasso fisso. È sufficiente a tal fine riportare testualmente le stesse
Sezioni Unite che così si sono espresse: “Peraltro la questione della configurabilità
13 di una “usura sopravvenuta” (…) si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi
a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”. Tanto basta per rendere irrilevante ogni altra censura sul punto anche tenendo conto del fatto che nulla è stato argomentato in ordine alle conclusioni della perizia, illustrando le motivazioni sulla loro inesattezza ed in che modo il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente, discostandosene. In particolare, l'odierno appellante si è limitato genericamente a chiedere un rinnovo della ctu, senza motivare in ordine a tale richiesta, peraltro già rigettata da questa Corte con ordinanza pubblicata in data
22 novembre 2023 che così ha affermato: “osservato che il procedimento può essere deciso senza ulteriore istruttoria ed in particolare che non appare, salva diversa futura valutazione, necessario procedere a rinnovo di ctu”. Atteso quanto sopra motivato e alla luce delle generiche asserzioni di parte appellante, il motivo è da rigettare.
Il successivo motivo di appello è da enuclearsi in due differenti questioni: la prima attiene alla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93 e la seconda alla asserita nullità della clausola sulla capitalizzazione composta (c.d. rimborso alla francese). Per quanto concerne la questione della nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93 parte appellata eccepisce la tardività della censura essendo stata sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.. A dire il vero, nell'atto introduttivo di cui al primo grado, parte opponente formulava tale censura con la proposizione del quinto motivo di appello, come può evincersi dalla lettura del testo: “5) Nel merito: Sulla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93” (v. p. 21, atto introduttivo primo grado). Ciò premesso, a prescindere dalla perizia di parte il cui deposito comunque non è tardivo atteso che “la produzione documentale deve avvenire entro il deposito della seconda memoria” (Cass. n. 12614/2025), è opportuno sottolineare che la formulazione del motivo è generica, non riuscendo a comprendere quale sarebbe la violazione effettiva posta in essere e in questa sede censurata. Volendo tentare di entrare nel merito e dovendosi intendere, anche dalla lettura della perizia di parte, che il riferimento sia alla errata o difforme indicazione dell'ISC o del TAEG con conseguente applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB,
14 il motivo è infondato atteso l'orientamento costante della giurisprudenza sul punto.
In particolare “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 25199/2024). L'indice sintetico di costo ha sostanzialmente una finalità informativa nei confronti del cliente rispetto al costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo per cui, stante la mera funzione di pubblicità e trasparenza, non rientra, come affermato in giurisprudenza, nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni cui si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi di interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Tuttalpiù la sua erronea indicazione comporta una inesattezza del costo complessivo rappresentato, andando a determinare la violazione di una regola di condotta della CP_4 comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. In questo senso la sentenza della Corte di Cassazione n.
4597/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Parimenti infondato il motivo con riferimento alla questione dell'ammortamento alla francese. Come affermato da ultimo nella sentenza Cass. Sezioni Unite n.
15130 2024: “Come osservato dalla Procura Generale, <<l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito < i>
15 sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile (…) ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi…in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.>>. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo (…). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “(…) <<la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione contratto concluso tra loro;
è, altre parole, forma quantificazione prestazione o modalità espressione tasso interesse applicabile a capitale dato (cass. n. 27823 2023 materia fiscale”).< i>
La citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si riferisce ad un finanziamento a tasso fisso ma tale conclusione è stata in passato condivisa da questa Corte con riferimento a mutui con ammortamento a rata costante, pervenendo a medesime considerazioni: “(…)proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quale che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno dell'incorporamento di interessi scaduti al capitale che li
16 ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie (N.D.R.: come nel caso di specie), di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata e non vengono capitalizzati (in tal senso,
Corte d'appello di Firenze n. 16 del 2024, n. 1447 del 2023 e n. 1624 del 2023)” (v.
Corte d'appello di Firenze n. 1587/2024). Parimenti da disattendere la vaga contestazione circa la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo in quanto
“affinchè sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (ex multis Cass. 28824
2023). Con riferimento al mutuo stipulato in data 5 marzo 2001 va infatti considerato che l'articolo 8 dello stesso stabilisce: “Il finanziamento è regolato fino al 5 settembre 2001 ad un tasso nominale annuo del 6,458. Successivamente, la misura del tasso nominale annuo varierà semestralmente sulla base dei componenti
e dei parametri indicati nel “Regolamento” che si allega al presente atto sotto lettera
“C”” che, per completezza, di seguito si riporta:
17 18 Medesime considerazioni per il contratto di mutuo del 28 gennaio 2004. Il punto
8) del contratto prevede che: “Il finanziamento è regolato per la prima scadenza ad un tasso nominale annuo del 4,05%. Successivamente la misura del tasso nominale annuo varierà semestralmente sulla base delle componenti e dei parametri indicati nel “Regolamento” che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera “E””, qui di seguito riportato:
19 20 Ciò posto non si ritiene che allo stato dei fatti sussista la asserita indeterminatezza contrattuale paventata dall'odierno appellante.
Infine, quanto al quinto motivo di appello, l'odierno appellante sostiene che siano emerse operazioni non autorizzate poste in essere dalla non sorrette da CP_4 nessun contratto e “per diverse centinaia di migliaia di euro” che controparte dovrebbe dunque restituire oltre a risarcire tutti i danni derivati da asseriti ingiusti addebiti. Peraltro, l'odierna appellante si duole della mancata risposta della CP_4 in ordine a chiarimenti dalla stessa richiesti a mezzo raccomandata su degli addebiti emersi nel C/C n. 0000001904.37 (v. all. 6, primo grado). La censura fatta valere dall'appellante risulta essere esposta in maniera generica: oltre a non esserci alcun tipo di indicazione circa tali operazioni in concreto ma esclusivamente un generico riferimento alla loro illiceità, manca del tutto un supporto probatorio finalizzato a corroborare tali asserzioni. Ben avrebbe potuto parte appellante depositare un estratto del conto corrente dal quale poter evincere almeno che tali addebiti sono stati effettivamente posti in essere, ancor prima di chiedere che fosse la ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ad esibire documenti relativi a tali asserite CP_4 attività arbitrarie di investimento. Tanto basta per rigettare il motivo attesa la sua infondatezza.
Ciò posto, l'appello è da rigettare, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione valore indeterminabile complessità media ai valori medi, esclusa la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
21 RIGETTA l'appello come in atti proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 143/2022 del Tribunale Ordinario di Siena Parte_3 che conferma;
CONDANNA e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 8470 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 24 settembre 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
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