Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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R.G. 1080/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste al Largo don Bonifacio n. 1, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IOVINE VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Piazza
Duca D'Aosta n. 34, giusta procura in atti (ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera in atti n. 6 del giorno 11.3.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia)
RESISTENTE
E
L'AVV. ELISA MORATTI, quale curatrice speciale del minore Persona_1
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
1
Conclusioni: per parte ricorrente:
“Nel merito: Sull'AFFIDAMENTO:
1. disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio minore in subordine disporre Persona_1
l'affidamento super-esclusivo alla madre;
Sui SERVIZI SOCIALI:
2. incaricare i Servizi Sociali di proseguire la presa in carico del nucleo per monitoraggio e controllo, con termine annuale per relazione al Giudice Tutelare del Tribunale;
3. incaricare i Servizi Specialistici di proseguire la prese in carico del nucleo, con percorso di sostegno alla genitorialità a favore del solo Sig. Per_1 che gli consenta di superare le criticità presenti e gli consenta anche di elaborare gli agiti violenti perpetrati nei confronti della Sig.ra come già oggettivamente emersi nell'ambito del Parte_1 procedimento penale sub RGNR 4193/19 Tribunale di Pescara ( per 572 e 612 bis cp)4; con termine annuale per relazione al Giudice Tutelare del Tribunale;
Sul COLLOCAMENTO – VISITE del
MINORE 2. disporre il collocamento del minore presso la madre, in Monfalcone (Go), ove avrà la residenza anagrafica;
3. visite al padre come da CTU della dott.ssa una sola volta la Per_2 settimana nella giornata del martedì, da dopo scuola fino alle ore 19.30, intesa come ora di rientro a casa, con consegna a casa della madre, in forma esclusivamente presenziata costantemente da un educatore;
4. autorizzare espressamente il Servizio Sociale ad interrompere le visite in caso di criticità paterne o evidenti disagi del minore;
5. in caso di giornata non scolastica, visite dalle ore
16.00 alle ore 19:30, intesa come ora di rientro a casa a Monfalcone;
6. trasporti sempre a carico esclusivo del padre;
l'educatore verificherà la puntualità del padre nel ritiro/consegna del minore;
in caso di ritardo superiore a dieci minuti nella consegna del minore, la visita successiva verrà sospesa, previa comunicazione da parte della madre dell'accertato ritardo;
Sullo SCAMBIO di
COMUNICAZIONI: lo scambio di comunicazioni tra genitori avverrà solo tramite e-mail
(domenica sera) e verrà limitata a una sola e-mail a settimana, riepilogando quanto relativo alla settimana trascorsa e a quella seguente;
ulteriori comunicazioni solo in caso di assoluta emergenza;
Sulle VACANZE:
8. prevedere le vacanze della madre pari a dieci giorni nel periodo di Natale;
tre settimane (cioè 2+ 1) nel periodo estivo da comunicare al padre entro il giorno 20 maggio di ogni anno;
quattro giorni a Pasqua;
9. nulla circa le vacanze paterne, non previste dalla CTU;
Sul
CONTRIBUTO al MANTENIMENTO del FIGLIO: 10. porre a carico del padre Sig. la Per_1 somma pari a 400,00 € mensili quale assegno d mantenimento a favore del minore, da versarsi nelle mani della madre entro il giorno 5 di ogni mese per quel mese stesso, con rivalutazione ISTAT;
Sui
DOCUMENTI per l'ESPATRIO del MINORE 11. autorizzare in ogni caso la madre a chiedere ed ottenere i documenti per l'espatrio del minore, anche extra UE, senza ulteriore necessità di
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autorizzazione; Sulle SPESE STRAORDINARIE 12. porre a carico di genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia, quali decise dalla madre affidataria esclusiva;
Sull'ASSEGNO UNICO e sulla CARTA FAMIGLIA/ DOTE FAMIGLIA 13. assegno unico integralmente a favore alla madre;
le spese coperte da Carta Famiglia e Dote famiglia verranno gestite integralmente dalla madre sino alla concorrenza delle somme erogate;
richiesta per contributi o erogazioni a favore del minore verranno chiesti in via esclusiva dalla madre senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
Sulle ISTANZE ex art. 709 ter cpc: 14. condannare controparte a una somma non inferiore a 20.000,00 € a favore della Sig.ra o in subordine Parte_1
a una somma ritenuta di Giustizia per aver osteggiato senza fondato motivo la madre nell'esercizio della propria genitorialità e quindi nell'esercizio della propria libertà personale e soprattutto nell'aver osteggiato/danneggiato il minore;
in particolare costringendo la ricorrente a proporre le seguenti istanze: istanza urgente per sospensione visite padre-figlio (dicembre 2020); istanza per l'autorizzazione ad effettuare il tampone Covid sul minore d.d. 28.01.2019; l'istanza per cambio
Comune di residenza e istanza per cambio scuola del minore d.d. 12.07.2021; l'istanza per cambio medico pediatra d.d. 27.01.2023; le istanze fin qui elencate sono state accolte;
l'unica istanza non accolta è stata quella d.d. 16.05.2022 per circa il profilo whats-up del padre riferito alla “madre mucca” ma ciò per motivi di mancata precisa indicazione del danno, di cui questa difesa è responsabile;
l' istanza d.d. 27.05.2024 circa il rifiuto ai documenti per l'espatrio è solo l'ultimo dei dinieghi paterni su cui il GI non ha avuto modo di provvedere;
per aver costretto la madre in questi anni a subire i costanti ritardi del padre nella consegna del minore, per averla inondato di mail i
S.S. e la madre, a cui solo la CTU ha posto un freno;
per usare comunicazione non coerenti, cioè non veritiere con il minore12; per aver introdotto i nonni nell'incontro d.d. 4.11.24, nonostante l'espresso divieto dei S.S. ad agire in autonomia 15. condannare il Sig. ex art. 709 ter cpc Per_1
a una somma a favore dello Stato per aver omesso di depositare la documentazione ex art. 473 bis
12, III comma, cpc come richiesto nel verbale d.d. 21.02.2024, nè vi provvedeva successivamente all'istanza di questa difesa;
Sulle SPESE LEGALI, di CTU e di CTP: 16. si chiede liquidarsi le spese legali di questa difesa come da nota spese che verrà deposita nelle comparse conclusionali, con condanna alle spese delle due CTU e dei due CTP della Sig.ra come da note spese che Parte_1 parimenti si depositeranno nelle comparse conclusionali, con condanna di controparte alle spese legali della Curatrice e del CTP della Curatrice;
17. con condanna ex art. 96 cpc del Sig. Per_1 per avere agito in giudizio con mala fede, mettendo in atto costanti comportamenti volutamente oppositivi nei confronti della madre, che hanno costretto questa difesa ad attività processuale;
In via istruttoria:
1. disporre gli accertamenti patrimoniali tramite Guardia di Finanza sul Sig. Per_1
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richiesti con istanza d.d. 19.04.24-22.04.2024- 8.08.202414; 2. acquisire per il mezzo della GdF copia del contratto di compravendita dell'immobile di Troia (Foggia) (istanza d.d. 18.04.2023);
3. ammettere le prove per testi richieste come da memoria ex art. 183 n. 2 cpc con istanza d.d.
28.10.2022; 4. ordinare l'espunzione degli atti depositati da parte resistente in data 14.11.24 e di ogni documento allegato per i motivi di cui alla nota d.d. 28.22.24; rigettare l'istanza di controparte d.d. 10.12.24; 5. rigettare le istanze istruttorie avversarie.”; per parte resistente:
“si riporta alla proposta conciliativa da ultimo depositata per conto del proprio assistito, chiedendo che l'affidamento del minore torni ad essere condiviso e che la regolamentazione della gestione dello stesso venga strutturata secondo la falsa riga di detta proposta. (…). Si formula, inoltre, ferma opposizione e si chiede il rigetto di tutte le assurde richieste formulate con il deposito della memoria non autorizzata di precisazione delle conclusioni dalla difesa della ricorrente il giorno prima della precedente udienza del 24.10.2024.” per la Curatrice speciale Avv. Elisa Moratti:
“In via preliminare istruttoria: Disporre nuova convocazione della CTU già incaricata dott.ssa affinchè effettui una rivalutazione della situazione che coinvolge Persona_3 Per_1 all'esito del periodo di visite presenziate in vigore dal decreto dd. 14/03/2024, in ragione
[...] delle relazioni dimesse agli atti e di quanto rappresentato dal Servizio Sociale, dal Servizio
Educativo e dalle parti. Con specifico incarico di risentire tutti i soggetti coinvolti, con incarico di effettuare una verifica presso gli operatori dei Servizi Specialistici rispetto al percorso svolto con i genitori di in relazione a quanto era stato individuato e proposto in sede di CTU Per_1 relativamente agli interventi da effettuare nel superiore interesse di degli Persona_1 interventi azionati nell'interesse del minore, con possibilità di interloquire anche con la psicologa libera professionista individuata dai genitori, che attualmente ha in cario dott.ssa Per_1 [...]
In via principale • disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla Per_4 Persona_1 madre che potrà assumere in autonomia le decisioni relative al proprio figlio Parte_1 nel suo superiore interesse (a titolo esemplificativo: rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sostituzione del pediatra di riferimento, autorizzazione alla presa in carico del minorenne per un percorso di supporto psicologico, iscrizione ad uno sport specifico ovvero al centro estivo e via dicendo); In via subordinata: • valutare se assumere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in capo al padre stante l'assenza di qualsiasi adesione e Controparte_1 collaborazione con gli operatori dei Servizi incaricati e attesa la persistente violazione delle
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prescrizioni dettate dai servizi (per esempio violazione del patto educativo sottoscritto dal genitore all'apertura delle visite presenziate) relativamente alle modalità di visita e di gestione di Per_1 da parte del papà. In ogni caso: • confermare la presa in carico di da parte di Persona_1 uno psicologo privato di libera scelta, attualmente dott.ssa stante la dichiarata Persona_4 indisponibilità del servizio pubblico alla presa in carico del minore di età, con prescrizione per il professionista individuato di relazionare al Tribunale circa il percorso effettuato (come indicato anche nelle conclusioni della CTU); • confermare l'attuale regime di visite figlio-padre nella misura di 6 ore settimanali solo alla presenza dell'educatore, con possibilità di suddividere la visita in due visite da tre ore ciascuna sempre alla presenza dell'educatore di riferimento, secondo le modalità individuate dai servizi incaricati con specifica facoltà per l'educatore di riferimento di interrompere le visite nel momento in cui si presentassero violazioni rispetto ai dettati del patto educativo e dei servizi;
• autorizzare la presenza dei nonni paterni durante una visita mensile di con il Per_1
padre, alla presenza dell'educatore, che dovrà relazionare al servizio di riferimento eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino e ciò quantomeno sino a futura pronuncia da parte del
Tribunale per i Minorenni di Trieste in seno alla procedura pendente sub n. 788/2024 RG incardinata dai nonni paterni per la regolamentazione del diritto di visita con il nipote Per_1
• confermare l'incarico a tutti i servizi già coinvolti per l'adempimento dei diversi percorsi ad oggi attivati, con particolare indicazione al Consultorio Familiare di adempiere a quanto indicato in sede di CTU rispetto al percorso di genitorialità per il padre percorso Controparte_1 attualmente non organizzato da parte degli operatori, con invio di una relazione di aggiornamento relativa al conseguimento degli obiettivi proposti dal CTP dott. e recepiti dalla CTU Per_5 dott.ssa ovvero di segnalazione rispetto al mancato raggiungimento dei predetti obiettivi;
• Per_2
e Controparte_2
Psicopatologia di proseguire con gli interventi attivi, nello specifico con Controparte_3
l'attuazione del Piano di Trattamento Terapeutico Personalizzato relativo a per Persona_1 il tramite del percorso con entrambi i genitori con colloqui regolari;
• confermare gli incarichi a tutti i Servizi ad oggi attivi rispetto al nucleo familiare per la prosecuzione del percorso per un periodo di 12 mesi, con indicazione che i predetti Servizi segnalino senza indugio qualsivoglia emergenza, criticità ovvero violazione dei provvedimenti in atto e con deposito di una relazione di aggiornamento a conclusione del percorso di monitoraggio che vada a riassumere gli interventi svolti, gli obiettivi raggiunti e le criticità gestionali riscontrate.”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 27.11.2020, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.6.2016 con , oltre che l'adozione di Controparte_1
ulteriori provvedimenti accessori quali: l'affidamento esclusivo del figlio Per_1
nato l'[...] con residenza privilegiata presso la madre;
un ordine di
[...]
allontanamento ex art. 342 ter c.c. e visite padre-figlio solo in forma presenziata;
la previsione di un obbligo di mantenimento a carico di controparte e in favore del figlio di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 21 dicembre 2020 il Tribunale disponeva, inaudita altera parte, l'affidamento, con urgenza, del nucleo familiare ai Servizi Sociali competenti per territorio, nonché ai Servizi Specialistici.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 10.3.2021, contestando in punto di fatto e di diritto tutto quanto dedotto da parte ricorrente, e si associava alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo altresì l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: in via preliminare la revoca dei decreti emessi il 21.12.2020 e l'8.02.2021 e nel merito l'adozione di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti di controparte, la previsione del diritto di visita padre figlio, come indicato in atti;
la previsione di un assegno di mantenimento del figlio minore per la somma di euro
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 10.3.2021, il Tribunale si riservava di provvedere e, a scioglimento della riserva, disponeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
la continuazione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali già attivati, demandando al Servizio Sociale competente di organizzare le visite tra il minore e il padre Persona_1 CP_1
nei luoghi e secondo le modalità ritenute più opportune (presenziate,
[...] semipresenziate e libere), nonché di calendarizzare le videochiamate tra il padre e il figlio minore, confermando le ulteriori previsioni adottate in sede di separazione.
Quindi il giudizio era rinviato davanti al giudice istruttore per l'udienza del
29.9.2021.
Tanto premesso, stante la richiesta avanzata, la causa era rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 21.1.2022, disponendo con
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separata ordinanza la fissazione di un'udienza per l'esame della Ctu, già disposta in corso di causa.
Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di due consulenze tecniche, la prima a firma della dott.ssa e la seconda a firma della dott.ssa Persona_6 Per_7
e ha visto, a tutela del minore il coinvolgimento di terzi soggetti, quali una curatrice
[...]
speciale del minore, i Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché i Servizi
Specialistici, in particolare, il Consultorio familiare e il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile.
Diversi sono stati anche i sub-procedimenti instaurati reciprocamente dalle parti al fine di dirimere questioni tra loro controverse.
Ciò detto, ritenuto il giudizio maturo per la decisione veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, il giudizio veniva rimesso al Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (40+20).
Instaurato il contraddittorio con l' , quest'ultimo nulla Controparte_4 ha opposto.
Giova rammentare, in via preliminare che essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'affidamento, collocamento, regolamentazione delle visite minore - genitore non collocatario e mantenimento ordinario e straordinario.
Vanno, sempre preliminarmente, rigettate le domande di condanna ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzate da parte ricorrente nei confronti di , non sussistendone i presupposti. Controparte_1
Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità delle questioni attinenti al diritto di visita dei nonni nei confronti di non avendo gli stessi legittimazione nel presente Per_1
procedimento. Emerge, peraltro, dagli atti depositati la pendenza di un giudizio instaurato dai genitori di dinanzi al Tribunale dei minori di Trieste al fine di Controparte_1
regolamentare il loro diritto di visita nei confronti del minore.
Affidamento del figlio minorenne e sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affidamento esclusivo alla madre di già previsto dal Per_1
Tribunale con provvedimento del 14.3.2024, tenuto conto di quanto rappresentato sia in sede di consulenza tecnica depositata in data 4.2.2024, nonché da parte dei Servizi Sociali
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incaricati e da quelli Specialistici.
Si rammenta quanto rappresentato dalla Ctu e richiamato nel predetto provvedimento del 14.3.2024: “Condizioni psicofisiche del minore è un bambino con Per_1 buone capacità intellettive, che risente in maniera significativa della situazione famigliare disfunzionale, situazione che perdura ormai da più di quattro anni. Si evidenziano segnali di disagio e sofferenza, come descritto: sono presenti sentimenti d'angoscia, ansie abbandoniche, paure legate a vari contenuti (mostri, grandine, ecc.). Risulta inoltre coinvolto nel contenzioso tra genitori, venendo messo a conoscenza di varie informazioni da parte del padre. Importante è il sintomo espresso attraverso il problema nell'evacuazione: il tema del “controllo” e la paura del dolore legato alla funzione fisiologica lo pongono in uno stato di estrema sofferenza, nel tentativo di trattenere le feci e il timore di “sporcarsi”. Si ritiene che tale sintomatologia rappresenti un elemento invalidante anche a livello sociale, non potendo dedicarsi in serenità ad attività e relazioni,
e che pertanto vada affrontata dal punto di vista medico/psicologico. Nella relazione con i genitori, appare in difficoltà nel dover gestire i due mondi, paterno e materno, dovendo adeguarsi di Per_1 volta in volta a due stili di vita e ambienti diversi che non comunicano tra loro. Risulta in difficoltà
a staccarsi dal genitore, non avendo evidentemente sviluppato uno stile di attaccamento sicuro, che gli consenta di gestire la distanza e l'assenza, senza sentirsi abbandonato e solo. Si ritiene che gli elementi raccolti richiedano una presa in carico di quale spazio d'ascolto per le sue paure e Per_1 angosce. Aspetti relativi alle capacità genitoriali (empatiche, educative, contenitive, di gestione e di accudimento) e sulla loro progettualità delle parti al fine di valutare la sussistenza o meno di condizioni di pregiudizio per il figlio che giustifichino l'adozione di interventi limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, indicando altresì se, in caso affermativo, possa essere mantenuta la collocazione familiare attuale o, se al contrario, debba farsi ricorso alla collocazione presso l'altro genitore o presso terzi;
in tutti i casi specifichi quale sia il più opportuno regime di visite In merito alle capacità genitoriali e all'esercizio della bigenitorialità, si ritiene che la situazione evidenziatasi, con la conflittualità e impossibilità di addivenire ad un accordo nell'interesse del minore, renda di fatto impossibile, al momento, la possibilità di un esercizio condiviso della genitorialità. Si sono evidenziate carenze importanti rispetto alla figura paterna, sia in merito al rapporto padre-figlio che alla relazione con la madre. Si ritiene che il sig. debba effettuare un percorso di Per_1 genitorialità presso il Servizio di riferimento, al fine di acquisire le necessarie competenze per potersi adeguatamente relazionare con il figlio che con la madre. Specifichi il CTU se sia ancora praticabile l'affido condiviso o debba farsi ricorso all'affido esclusivo- individuando in ogni caso il genitore più idoneo quanto alla residenza privilegiata della minore con suggerimento del calendario
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di visita per il genitore non collocatario. Vista la situazione del minore e la relazione tra Per_1 genitori, si ritiene che non sia al momento praticabile la prosecuzione dell'affido condiviso. In presenza infatti di una relazione genitoriale altamente conflittuale e di forte incomunicabilità tra le parti, va disposto l'affidamento esclusivo, in quanto la presenza di tali condizioni rende impossibile attuare il contenuto tipico e indispensabile dell'affidamento condiviso, costituito dalla paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione del minore, con il rischio concreto di paralisi delle decisioni di vita e della gestione delle questioni quotidiane che riguardano i figli. Si ritiene pertanto di proporre l'affidamento esclusivo alla madre, a tutela e nell'interesse di . Si propone inoltre: -prosecuzione della presa in carico da parte del Per_1
Servizio Sociale, nel percorso già in essere di monitoraggio e controllo del nucleo famigliare, relazionando al Tribunale sull'andamento della situazione;
-prosecuzione della presa in carico da parte del Consultorio: per il sig. percorso di genitorialità che gli consenta di superare le Per_1 criticità presenti, per la sig.ra spazio di supporto alla genitorialità, per entrambi Parte_1 relazionando al Tribunale. In merito ai turni di visita, vista la difficoltà di nel passaggio Per_1 da un genitore all'altro, si ritiene al momento di ridurre i giorni di competenza paterna, limitandoli ad un giorno alla settimana (martedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00 con prelievo da parte della madre a Cervignano), con la presenza di un educatore, al fine di rendere maggiormente incisivo il percorso di genitorialità. In merito alle telefonate, si mantiene il regime in essere.
Valutare il rapporto che il minore ha instaurato con i compagni di entrambi i genitori, laddove vi siano”. In merito alla compagna del sig. a è stata presentata, più di un anno fa, Per_1 Per_1 come “amica”, pur condividendo con loro l'abitazione paterna anche fermandosi a dormire. Il sig. non ha mai segnalato alla madre la nuova relazione. Nel complesso, non mostra Per_1 Per_1 preclusioni di sorta o difficoltà. Si ritiene di segnalare quanto segue: -in merito allo scambio di informazioni tra genitori, si ritiene che questo debba avvenire via mail, mantenendo un invio settimanale (ad esempio domenica pomeriggio/sera), riepilogando quanto relativo alla settimana seguente. Si rende necessario regolamentare in tal modo, evitando qualsiasi altra comunicazione al di fuori di casi di assoluta emergenza, visto il protrarsi nel tempo di una mole quotidiana di svariate mail inviate in copia ai Servizi e alla Curatrice, con una gestione confusiva e improduttiva.” (cfr elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Persona_7
Deve, infatti, confermarsi, quanto dedotto dal Tribunale con provvedimento del
14.3.2024 e in particolare che: “La CTU ha infatti evidenziato come la situazione del minore abbia subito un decisivo peggioramento rispetto a quanto relazionato nel precedente elaborato (a firma della Dott.ssa , in quanto il minore invece di sviluppare maggior autonomia e adeguato Per_6
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sviluppo psico-fisico, manifesta difficoltà e angosce legate alla situazione famigliare, esprimendo la costante necessità di avere il controllo delle situazioni dalle quali non percepisce adeguate forme di tutela e sicurezza. Appare particolarmente grave il quadro di scissione tra il mondo paterno ed il mondo materno, che tra loro non comunicano, che porta a porsi e relazionarsi in modo Per_1 diverso a seconda che abbia come riferimento il padre o la madre (anche su questioni apparentemente banali e marginali come la squadra di calcio da supportare): significativo sul punto quanto riportato dalla CTU in merito al test del disegno della vicinanza: nel disegnarsi tra i due genitori (disegno della vicinanza) in un unico foglio, chiede se deve disegnare “uno o due”, come se nella su mente dovesse esserci un per la mamma e uno per il papà. risulta Per_1 Per_1 profondamente lacerato dal conflitto genitoriale, facendo emergere, quale fonte del proprio disagio, in modo patologico angosce persecutorie e ansie abbandoniche, dalle quali si difende dalla sofferenza provata attraverso modalità “adesive” e meccanismi difensivi di tipo regressivo. In merito alle singole capacità genitoriali, la CTU ha evidenziato come, rispetto al punto di partenza rappresentato dalla precedente consulenza, non vi sia stato alcun progresso relativamente alla capacità del sig. di prendersi cura di sintonizzandosi sui suoi bisogni e sulle sue Per_1 Per_1 necessità. Persistono i tratti di rigidità e l'incapacità, nonostante quanto espresso verbalmente, di mettere effettivamente al primo posto e le sue esigenze. Il sig. appare centrato Per_1 Per_1 piuttosto nel far valere le sue ragioni, cercando in qualche modo “giustizia”, valutando la relazione come un dare/avere, quantificando i giorni “goduti” con il figlio e quelli “persi”, vincolandosi a tali argomenti senza sembrare in grado di comprendere le necessità di La CTU evidenzia come Per_1
manifesti un costante atteggiamento svalutante nei confronti di Controparte_1
e alle capacità genitoriali di quest'ultima e manifesti un atteggiamento Parte_1 poco collaborativo con il Servizio Sociale, il Consultorio Famigliare e con la Curatrice Speciale, mantenendo un atteggiamento proiettivo verso l'esterno rispetto a causalità e responsabilità di quanto accade, complicando le relazioni con gli operatori e la ottimale prosecuzione della presa in carico disposta dal Giudice. Rispetto alla madre, rispetto al contenuto della precedente relazione peritale, la CTU ha evidenziato che vi sia stato un progresso nel senso che non sono ravvisabili quegli elementi che potrebbero far ipotizzare il mantenersi un rapporto madre-figlio di tipo fusionale o invischiante, mostrandosi altresì maggiormente in grado di intercettare bisogni e sentire di fornendogli risposte adeguate. Residuano ancora delle criticità nell'affrontare elementi Per_1 complessi quali le angosce di e le sue paure, oltre al problema delle difficoltà Per_1 nell'evacuazione che esitano in situazioni difficili per lui da sostenere: riguardo a tali temi, si ritiene che vadano contestualizzati all'interno delle condizioni e dinamiche del nucleo famigliare, in quanto
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da queste certamente influenzate. La sig.ra da quanto rilevato, nel prosieguo del suo Parte_1 lavoro personale appare consapevole del percorso effettuato, nonché delle fragilità ancora in essere legate al passato, in particolare per quanto riguarda la sfera emotivo-affettiva, dimostrandosi in grado di rimanere concentrata su Le difficoltà risiedono nella quasi impossibilità di Per_1 trovare soluzioni adeguate con il padre relativamente alla gestione del figlio, anche coinvolgendo il
Servizio sociale al quale ha sempre fatto riferimento.”
Ancora, deve richiamarsi quanto rappresentato dal Servizio Specialistico in odine allo stato di salute di : “(…) Dall'osservazione effettuata è stato possibile confermare Per_1
quindi la presenza di tratti di funzionamento ossessivo, che al momento della valutazione però non interferivano in modo significativo e non compromettevano le abilità di adattamento di nei Per_1 vari contesti. Si è sottolineato come con i genitori inoltre che la presenza di situazioni stressogene e che “escono” per caratteristiche, dalla quotidianità, può comportare la comparsa di sintomatologia fobico-ossessiva che, a sua volta, può determinare compromissione in uno o più ambienti di vita
(come ad esempio la preoccupazione di sporcarsi e la continua necessità di andare a controllare i propri indumenti intimi). Rispetto al rischio per di strutturare una sintomatologia Per_1 ossessivo-compulsiva e/o fobica, si è condivisa con i genitori una proposta di presa in carico indiretta che prevede colloqui periodici a cadenza mensile separati con entrambi i genitori in collaborazione con i colleghi della SC SDEEF. Gli incontri iniziati a luglio 2024 in previsione fino a dicembre 24 vengono tuttora effettuati con regolarità e buona motivazione da entrambi i genitori.
Gli obiettivi del lavoro di parental training individuale che si stanno portando avanti riguardano la possibilità, attraverso gli interventi con i genitori di incidere sul benessere di riducendo la Per_1 sintomatologia fobico-ossessiva ( es: preoccupazione di essersi sporcato) e migliorando la capacità di gestire lo stress. Nei colloqui si cerca di stimolare i genitori a leggere e interpretare in modo condiviso e obiettivo i segnali comportamenti di e di aumentare la loro consapevolezza Per_1 della connessione tra gli stati emotivi del figlio, i suoi comportamenti e le manifestazioni sintomatologiche. Entrambi i genitori si dimostrano ricettivi rispetto alle indicazioni fornite e disponibili a mettersi in discussione in modo costruttivo” (cfr relazione depositata il 14.10.2024 della SC Disturbi del Neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva).
Ebbene, deve evidenziarsi che dalle relazioni depositate dal Consultorio familiare e in particolare da ultimo in data 11.10.2024 si evince la collaborazione di entrambe le parti al percorso intrapreso con necessità di sua prosecuzione. (cfr relazione dell'11.10.2024)
Tuttavia la conflittualità intrinseca dei rapporti tra le parti è rimasta immutata,
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sempre caratterizzati da esigenze di triangolazione con terzi soggetti (legali di parte, incaricati del Servizio Sociali , curatrice speciale) come si evince dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali il 10.10.2024, l'11.11.2024, l'11.12.24, il 29.1.2025 e dalle vicende intercorse nel giudizio, anche nella sua fase finale.
Invero, il Tribunale ritiene di confermare la modalità di affidamento già adottate nel predetto provvedimento del 14.3.2024 non sussistendo le condizioni per una modifica dell'affido esclusivo ivi disposto, attesa la permanente ed elevata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le parti e che si può tradurre in una paralisi dell'esercizio della genitorialità. Non sussistono, tuttavia, alla luce di quanto esposto, i presupposti per disporre l'affido super-esclusivo richiesto da parte ricorrente.
Si ritiene opportuno, altresì, confermare il mandato già conferito in corso di causa ai
Servizi Sociali, al Consultorio familiare e ai Servizi ex NPI, nell'attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare per il periodo di due anni.
Pertanto, quanto esposto giustifica la previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, in deroga alla generale previsione dell'affido condiviso.
Orbene, in ordine alle visite padre-figlio deve preliminarmente evidenziarsi che nel corso del presente, travagliato, procedimento sono stati diversi i provvedimenti che hanno attinto tale regime, importando una prima fase di incontri protetti, successivamente liberalizzati e poi nuovamente ristretti a seguito delle note vicende che hanno caratterizzato il giudizio.
Tanto premesso, dall'adozione del provvedimento di questo Tribunale in data
14.3.2024 le visite si svolgono il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola di sino Per_1
alle ore 19:30, alla presenza di un educatore.
Dalle diverse relazioni depositate e in particolare dai report dall'educatore presente, si evince, da un lato, il buon andamento delle visite padre-figlio per il primo periodo di loro svolgimento e dall'altro il peggioramento delle stesse, a seguito della non autorizzata partecipazione dei nonni paterni, incidendo ciò sia sull'andamento delle visite che sulla serenità di durante le stesse, a seguito degli attriti tra lo , i nonni e Per_1 Per_1
l'educatrice presente. Quanto narrato è inoltre espressione della scarsa aderenza del resistente alle previsioni del Servizio. (cfr relazioni dei Servizi Sociali del l'11.11.2024,
l'11.12.24, il 29.1.2025)
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Sul punto infatti le ultime relazioni di aggiornamento, depositate anche in pendenza dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, hanno evidenziato che la partecipazione dei nonni paterni alle visite, in contrasto con le previsioni in vigore, ha portato il Servizio Sociale in data 29.1.2025 a comunicare, stante la difficoltà di svolgimento delle visite a casa del resistente, che: “ (…) alla luce di quanto sopra gli operatori presenti condividono una forte preoccupazione interrogandosi sulle modalità più corrette per proseguire le visite presenziate in quanto il contesto del domicilio paterno non risulta protetto, sia per sia per gli operatori inviati dal Servizio Sociale” (soprattutto in considerazione del Per_1 fatto che il nonno paterno rivendica il tuo diritto a presenziare al domicilio in quanto di sua proprietà). In attesa di eventuali indicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria gli operatori valuteranno modalità diverse per svolgere le visite: ad es. due visite tre ore ciascuna una riduzione delle ore e/o contesti maggiormente protetti (spazio neutro e simili ecc.)”(cfr relazione dei Servizi
Sociali del 29.1.2025).
Ciò premesso, dall'esigenza di bilanciare la continuazione del percorso dedicato al rafforzamento del rapporto padre-figlio con il consolidamento del percorso paterno intrapreso con tutti i Servizi Incaricati, anche in considerazione del suo andamento altalenante, discende la necessità di confermare la modalità di visita già indicata nell'ordinanza adottata dal Tribunale in data 14.3.2024 prevedendo una parziale modifica dei tempi di attuazione ivi previsti. In particolare, si dispone che le visite padre-figlio si svolgano per due pomeriggi a settimana (da individuare secondo la disponibilità dei
Servizi Sociali), per la durata di tre ore a visita alla presenza di un educatore, con possibilità di svolgimento anche all'aperto e con possibilità di ampliamento di tempi e modalità, laddove vi siano i presupposti.
Inoltre, anche con riferimento alle altre modalità di contatto tra e Per_1
, nonché tra i genitori si ritiene opportuno confermare quanto già Controparte_1
previsto con provvedimento del 14.3.2024 il quale ha disposto che: “ il mantenimento del regime già previsto in punto di contatti telefonici, con regolazione dei i contatti tra i genitori esclusivamente tramite comunicazione e-mail con un messaggio settimanale (esclusi i casi di necessità/urgenza).”
Sul mantenimento del figlio minorenne e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al
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mantenimento del figlio.
Pertanto, la madre, convivendo con il minore, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento. Ciò premesso, passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue. In primo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente che allo stato risultano ridotti.
Deve inoltre considerarsi nella quantificazione del mantenimento l'aumento dell'età di , cui parimenti corrisponde un aumento delle sue esigenze di vita. Per_1
Invero, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che dalla documentazione depositata in data 8.4.2024 si evince l'assenza di dichiarazioni reddituali per l'anno 2022 e 2023 e l'assenza di provvista sul conto corrente. (cfr modello disclosure del Tribunale di Milano depositato in data 8.4.2024).
Dall'autocertificazione depositata si evince in ogni caso che la situazione reddituale dello così risultava anche con riferimento all'anno in cui è intercorsa la Per_1
separazione consensuale all'esito del cui accordo il resistente ha concordato di versare la somma di euro 250,00.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale che risulti congruo fissare in € 300,00 mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse del figlio. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
Tale somma andrà versata alla madre del minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%, in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio e di Ctu
In ordine alle spese di lite, la natura del giudizio, nonché il suo esito rappresentano giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite, comprese quelle relative ai diversi sub-procedimenti instaurati reciprocamente tra le parti.
Le spese di Ctu vanno liquidate come in dispositivo.
Vigilanza ex art 337 c.c.
Per la vigilanza si dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare territorialmente competente ex art 337 c.c. onde consentire un controllo sulle condizioni di affido e collocamento sopra indicate e sulle condizioni del minore.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande di decadenza ed ex art. 709 ter c.p.c. avanzate da parte ricorrente;
2) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione Per_1
abitativa presso la stessa e dispone che le visite padre-figlio si svolgano per due pomeriggi a settimana (da individuare secondo la disponibilità dei Servizi Sociali), per la durata di tre ore a visita, alla presenza di un educatore, con possibilità di svolgimento anche all'aperto e con possibilità di ampliamento di tempi e modalità, laddove vi siano i presupposti;
3) dispone la prosecuzione dell'attività dei Servizi Sociali, del Consultorio familiare e ai Servizi ex NPI, nell'attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare per il periodo di due anni;
4) dispone che versi mensilmente a Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne , somma rivalutabile Per_1
automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
5) dispone che contribuisca alle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere nell'interesse del figlio minorenne nella misura del 50 %, in applicazione del
Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
6) dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
7) dispone che le spese di CTU liquidate con provvedimenti adottati in data odierna nei confronti della dott.ssa e dott.ssa si pongano per la metà Persona_6 Persona_7
a carico di e metà a carico dell'Erario, salvo eventuale revoca del Parte_1
beneficio.
Si comunichi a tutti i servizi incaricati territorialmente competenti.
Si dispone che copia del presente provvedimento sia inviata a cura della Cancelleria al Giudice tutelare territorialmente competente sul luogo di residenza del minore per la vigilanza ex art 337 c.c. (allo stato collocato a Monfalcone).
Così deciso in Gorizia il 12.6.2025
Il Giudice estensore
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Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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