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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/10849
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 10849/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...]; Parte_1 Persona_1
nato in Argentina in data [...] in [...] e unitamente a
[...] CP_1
nata in [...] in data [...] entrambi in qualità di genitori esercenti la
[...]
responsabilità genitoriale dei minori , nato in [...] in data [...] e Persona_2
, nato in [...] in data [...]; , nata in Persona_3 Controparte_2
Argentina in data 9.6.1980 in proprio e unitamente a , nato in [...] in Controparte_3
data 29.12.1976 entrambi in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori, divenuto maggiorenne, , nato in [...] in data [...] e Persona_4
, nata in [...] in data [...]; Persona_5 Parte_2
nata in [...] in data [...]; , nato in [...] in
[...] CP_4 Parte_3
data 11.5.1985 e , nato in [...] in data [...] Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte per l'udienza del 15.5.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] Persona_6
(CN), in data 27.3.1886 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale in data 31.7.1920 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 2), senza mai Persona_7
naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in
Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino a oggi la Signora
nata il [...], in [...], Cuneo. Dronero. Deceduta.” (cfr. doc. in Per_8 Persona_9
atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_6
comparso.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.5.2025 mediante trattazione scritte i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio dell'ava con il cittadino argentino nasceva a Persona_6 Persona_10
BA (Argentina), in data 18.6.1922, (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_11
- in data 24.12.1946 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_11 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5) e da questo matrimonio nascevano: la ricorrente Persona_12 [...]
in data 21.5.1952 (cfr. doc. in atti n. 6) e , in data 3.10.1954 Parte_2 Persona_13
(cfr. doc. in atti n. 7);
- in data 3.2.1983 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 8) e da questo matrimonio nascevano altri Per_14
ricorrenti: in data 11.5.1985 (cfr. doc. in atti n. 9) e Controparte_7 Parte_4
in data 3.8.1987 (cfr. doc. in atti n. 10);
[...]
- in data 4.5.1979 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_13
(cfr. doc. in atti n. 11) e da questo matrimonio nascevano i ricorrenti: Persona_15
, in data 9.6.1980 (cfr. doc. in atti n. 12), in Controparte_2 Persona_1
data 5.4.1983 (cfr. doc. in atti n. 13) e in data 29.4.1987 (cfr. doc. in Parte_1
atti n. 14);
- in data 17.1.2003 a La Rioja (Argentina) del contraeva matrimonio con CP_2 CP_2
(cfr. doc. in atti n. 15) e da questo matrimonio nascevano ulteriori ricorrenti: Controparte_3
in data 30.1.2007 (cfr. doc. in atti n. 16) e Persona_4 Persona_5
in data 19.1.2008 (cfr. doc. in atti n. 17);
[...]
- in data 24.11.2012 a La Rioja (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 18) e da questo matrimonio nascevano a La Rioja (Argentina) i Controparte_1
ricorrenti: in data 22.2.2016 (cfr. doc. in atti n.19) e in data Persona_2 Persona_3
19.12.2023 (cfr. doc. in atti n. 20).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. Persona_6
1) e dal certificato di matrimonio dal quale si evince che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 2), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiana, dunque,
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato a Persona_6 Persona_11
BA – Argentina il 18.6.1922 (cfr. doc. in atti n. 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché ai sensi dell'art. 1 L. Persona_6
555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna. Tuttavia l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Persona_6
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva la cittadinanza a sua volta al Persona_6
proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, Persona_10
ovvero, , , , Parte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, , Per_3 Controparte_2 Persona_4 Persona_5
, ,
[...] Parte_2 Controparte_7 Parte_4
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_5
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.5.2025
Il giudice unico
Silvia Carosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 10849/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...]; Parte_1 Persona_1
nato in Argentina in data [...] in [...] e unitamente a
[...] CP_1
nata in [...] in data [...] entrambi in qualità di genitori esercenti la
[...]
responsabilità genitoriale dei minori , nato in [...] in data [...] e Persona_2
, nato in [...] in data [...]; , nata in Persona_3 Controparte_2
Argentina in data 9.6.1980 in proprio e unitamente a , nato in [...] in Controparte_3
data 29.12.1976 entrambi in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori, divenuto maggiorenne, , nato in [...] in data [...] e Persona_4
, nata in [...] in data [...]; Persona_5 Parte_2
nata in [...] in data [...]; , nato in [...] in
[...] CP_4 Parte_3
data 11.5.1985 e , nato in [...] in data [...] Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte per l'udienza del 15.5.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] Persona_6
(CN), in data 27.3.1886 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale in data 31.7.1920 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 2), senza mai Persona_7
naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in
Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino a oggi la Signora
nata il [...], in [...], Cuneo. Dronero. Deceduta.” (cfr. doc. in Per_8 Persona_9
atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_6
comparso.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.5.2025 mediante trattazione scritte i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio dell'ava con il cittadino argentino nasceva a Persona_6 Persona_10
BA (Argentina), in data 18.6.1922, (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_11
- in data 24.12.1946 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_11 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5) e da questo matrimonio nascevano: la ricorrente Persona_12 [...]
in data 21.5.1952 (cfr. doc. in atti n. 6) e , in data 3.10.1954 Parte_2 Persona_13
(cfr. doc. in atti n. 7);
- in data 3.2.1983 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 8) e da questo matrimonio nascevano altri Per_14
ricorrenti: in data 11.5.1985 (cfr. doc. in atti n. 9) e Controparte_7 Parte_4
in data 3.8.1987 (cfr. doc. in atti n. 10);
[...]
- in data 4.5.1979 a BA (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_13
(cfr. doc. in atti n. 11) e da questo matrimonio nascevano i ricorrenti: Persona_15
, in data 9.6.1980 (cfr. doc. in atti n. 12), in Controparte_2 Persona_1
data 5.4.1983 (cfr. doc. in atti n. 13) e in data 29.4.1987 (cfr. doc. in Parte_1
atti n. 14);
- in data 17.1.2003 a La Rioja (Argentina) del contraeva matrimonio con CP_2 CP_2
(cfr. doc. in atti n. 15) e da questo matrimonio nascevano ulteriori ricorrenti: Controparte_3
in data 30.1.2007 (cfr. doc. in atti n. 16) e Persona_4 Persona_5
in data 19.1.2008 (cfr. doc. in atti n. 17);
[...]
- in data 24.11.2012 a La Rioja (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 18) e da questo matrimonio nascevano a La Rioja (Argentina) i Controparte_1
ricorrenti: in data 22.2.2016 (cfr. doc. in atti n.19) e in data Persona_2 Persona_3
19.12.2023 (cfr. doc. in atti n. 20).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. Persona_6
1) e dal certificato di matrimonio dal quale si evince che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 2), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiana, dunque,
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato a Persona_6 Persona_11
BA – Argentina il 18.6.1922 (cfr. doc. in atti n. 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché ai sensi dell'art. 1 L. Persona_6
555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna. Tuttavia l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Persona_6
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva la cittadinanza a sua volta al Persona_6
proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, Persona_10
ovvero, , , , Parte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, , Per_3 Controparte_2 Persona_4 Persona_5
, ,
[...] Parte_2 Controparte_7 Parte_4
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_5
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.5.2025
Il giudice unico
Silvia Carosio