TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7810 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine del 1.7.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37266 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONUCCIO PIETRO, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 15/10/2024, premesso di essere Parte_1
docente di ruolo di scuola secondaria con decorrenza dal 1.9.1987, ha esposto che, pur avendo maturato sin dal 1.9.2015 un'anzianità pari a 28 anni di servizio, non ha percepito a titolo di retribuzione professionale docenti gli importi corrispondenti alla fascia da 28 anni in su (pari a €257,50 e successivi incrementi), avendo continuato a percepire anche dopo la detta data l'importo di €164 mensili previsto per la fascia 0-14 (e successivi incrementi).
Ha quindi convenuto in giudizio il affinché, Controparte_1 accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti nella misura dovuta in relazione all'anzianità maturata a partire dal 1.9.2015, il sia condannato al pagamento delle CP_1
1 differenze retributive spettanti, quantificate in complessivi €13.510,00, con vittoria di spese da distrarsi.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Depositate note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. La “Retribuzione Professionale Docenti” costituisce parte del trattamento accessorio della retribuzione dei docenti, inizialmente introdotta dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001 - secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” - che, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
“è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti originariamente prevista è stata confermata dal successivo CCNL del 24 luglio 2003, che all'art. 81 così dispone: "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate 2 nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato nuovamente confermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, secondo cui "La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 4 81 del
CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante
l'anno 2006".
Infine, l'art. 38 del CCNL 19 aprile 2018 ha previsto ulteriori aumenti: "
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL
29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1 (...)".
3 3. Tanto chiarito da un punto di vista generale, nel caso in esame la ricorrente ha documentato di essere stata assunta nei ruoli ministeriali, come docente di scuola secondaria di secondo grado, sin dal 1.9.1987, avendo quindi maturato 28 anni di servizio alla data del
1.9.2015 (cfr. provvedimento di immissione in ruolo e curriculum giuridico in atti).
E, tuttavia, ciononostante, dalla disamina delle buste paga prodotte emerge che la ricorrente ha sempre ricevuto una retribuzione professionale docenti commisurata alla fascia base (da 0 a 14), pari a €164 mensili (e successivi incrementi previsti dalla contrattazione collettiva sopra richiamata), in luogo della maggior somma mensile dovuta in relazione alle successive fasce stipendiali (€202,00 per la fascia 15-27 anni ed € 257,50 per la fascia da 28 in su), oltre a successivi incrementi (a partire dall'1/3/2018 euro 15,70 per la fascia di anzianità massima, per quanto qui di rilievo).
La doglianza della parte ricorrente è quindi certamente fondata.
4. Per la quantificazione delle spettanze occorre però dare conto dell'orientamento, ormai consolidatosi in giurisprudenza, che ritiene ad oggi sterilizzata l'annualità 2013 ai fini del calcolo degli incrementi stipendiali legati alla anzianità del docente sino ad eventuale recupero che in futuro venga previsto dalla contrattazione collettiva, dovendo in tal modo essere interpretato il disposto dell'art. 9, comma 23 DL 78/2010.
In particolare, l'art. 9 al comma 21 ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012
e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente
4 disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Il successivo comma 23 ha dettato una disciplina specifica per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.”
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata poi estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”).
Come noto, il blocco previsto dal legislatore è stato ad oggi superato soltanto per le annualità 2011 e 2012.
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è infatti intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Come recentemente affermato sulla questione dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n.
13618 del 21.5.2025, la disciplina dettata dal comma 23 del citato art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte ha anche chiarito la distinzione tra gli effetti giuridici e quelli economici riservati all'annualità di servizio 2013, affermando che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che 5 riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.”.
5. Se tanto è, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione professionale docenti occorre, ad oggi, sterilizzare l'annualità 2013, con la conseguenza che la domanda può essere accolta nel minor importo indicato nel conteggio prodotto, su richiesta dell'Ufficio, con le note autorizzate, nel quale la superiore fascia (da 28 anni in su) è stata applicata a decorrere dal 1°.9.2016, con sterilizzazione dell'annualità di servizio del 2013 a fini economici.
6. In definitiva, alla luce di quanto precede, accertato il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione professionale docenti corrispondente alla fascia da 15 a 27 anni dal settembre 2015 all'agosto 2016 e da 28 anni in su a decorrere al 1.9.2016 in poi, il va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma CP_1 di €10.712,00 a titolo di differenze sulla retribuzione professionale docenti maturata dal
1.9.2015 al 30.9.2024 (data finale del calcolo e della pretesa azionata nel presente ricorso), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
7. Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere compensate in ragione di un quarto, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico del convenuto. CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 15/10/2024, così provvede: Parte_1
1. - dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti corrispondente alla fascia da 15 a 27 anni dal settembre 2015 all'agosto 2016 e da 28 anni in su a decorrere al 1.9.2016;
2. - condanna, per l'effetto, il al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente, della complessiva somma di €10.712,00 a titolo di 6 differenze sulla retribuzione professionale docenti maturata dal 1.9.2015 al
30.9.2024, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. - condanna il alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1
PI ANTONUCCIO, procuratore antistatario, di tre quarti delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €2038,87, di cui €1950,00 a titolo di compensi professionali ed €88,87 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso il 02/07/2025
Il Giudice
7