Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
Nel sistema tavolare, l'efficacia costitutiva dell'intavolazione non afferisce alla quantità o estensione materiale del diritto, che può essere accertata con adeguata prova, non avendo, a tal fine, l'iscrizione tavolare né valore vincolante, né effetto ostativo ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale, fermo il valore meramente sussidiario delle mappe catastali, le cui risultanze non possono essere sovrapposte alle risultanze tavolari. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito alle risultanze catastali la portata probatoria riservata ai soli dati documentati nel libro maestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 23958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23958 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24053-2007 proposto da:
RI PATRIIA, LO OT [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
OS FA [...](talvolta sin qui erroneamente individuata come FA OS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE PILATI GIORGIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 271/2006 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE con delega dell'avvocato MANZI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PAOLO STELLA RICHTER difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Un piccolo andito di pochi metri quadrati esistente tra le particelle ed. n 156 e 155 in Campitello di Fassa è conteso tra i proprietari dei due fondi.
Gli odierni ricorrenti RE, comproprietari della particella 156 (e della p.f. 216/2) hanno agito nel 1995 per l'accertamento della proprietà e in subordine dell'intervenuta usucapione, convenendo in giudizio RA SA, proprietaria delle limitrofe particelle n. 154 e 155.
La convenuta ha resistito sostenendo che l'andito aveva sempre fatto parte della particella 155 e che solo per uno sbaglio dell'Ufficio del catasto la graffatura aveva collegato l'andito al mappale 156, anziché alla particella 155; che comunque il foglio di possesso recava indicazioni corrette, al contrario delle mappe tavolari prodotte dagli attori, mera riproduzione di quelle catastali, senza funzione probatoria.
La causa veniva riunita con altra, instaurata il 14 luglio 1997
contro
RA SA da ON RE, che si doleva dell'invasione parziale della particella 216 da parte della convenuta, durante la ristrutturazione delle particelle edificabili 155 e 154.
1.1) Il tribunale di Trento sez. Cavalese ha accolto le domande il 3 gennaio 2004, ma la Corte di appello, acquisita nuova consulenza tecnica, con sentenza 25 settembre 2006, ha respinto le pretese attoree.
Disattesa la domanda principale, la Corte di appello ha dichiarato non riproposta la domanda di usucapione e rigettato la ulteriore domanda RE, relativa allo sconfinamento del fabbricato SA sul proprio lato nord, per insufficiente prova.
I RE hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 26 settembre 2007 con 4 motivi, resistiti da controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Con il primo motivo di ricorso i RE denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, artt. 1, 5 e 7 della L. Gen. sui libri fondiari, art. 1 nonché vizi di motivazione. Lamentano che non sia stato dato valore all'iscrizione tavolare, nonostante il principio della pubblica fede;
che il registro reale è uno strumento meramente ausiliario per la consultazione del libro Maestro.
Il secondo motivo espone violazione e falsa applicazione dell'art.950 c.c. e vizi di motivazione. Con esso i ricorrenti lamentano che sia stata data prevalenza alle risultanze catastali. 3) Le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate. Parte resistente, nel ricostruire in controricorso le regole fondamentali del regime tavolare, ha evidenziato che la pubblica fede che assiste le indicazioni del libro fondiario è limitata alle iscrizioni contenute nel libro maestro e che gli altri registri sono strumenti ausiliari utili alla consultazione del libro.
È inoltre da ricordare che nel sistema tavolare, l'effetto della costituzione, del trasferimento o dell'estinzione dei diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario, è assistito da una presunzione di legittimità a favore dell'intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può' essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario (Cass. 338/01). In tal caso chi contesta la legittimità dell'acquisto dell'intestatario deve fornire prova rigorosa del proprio assunto (Cass. 3652/76). Tuttavia l'efficacia costitutiva dell'iscrizione tavolare (o intavolazione) non afferisce anche alla quantità o estensione materiale del diritto, che può essere accertata con adeguata prova, non avendo a tali fini l'iscrizione valore vincolante, ne' ostativo ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto dominicale o degli altri diritti reali. (Cass. 9856/97). Inoltre il valore probatorio delle mappe catastali anche nei territori dello Stato in cui vige il regime tavolare è meramente sussidiario e pertanto ad esse è consentito ricorrere, anche qualora sia conteso soltanto il confine, nei soli casi di obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo (Cass. 14379/99). 4) Come censurato in ricorso, la Corte di appello non si è attenuta a questi principi, ma è pervenuta alla decisione non solo con sentenza punteggiata da refusi (ammessi in controricorso, pag. 13), ma soprattutto enunciando principi e risultanze che hanno sovrapposto confusamente gli elementi dell'iscrizione tavolare e quelli delle risultanze catastali.
La sentenza ha affermato infatti che secondo il Libro fondiario l'andito in questione era aggraffato alla particella 155 e che in una revisione avvenuta tra le due guerre mondiali la graffatura era stata spostata a favore del mappale 156; che non era stato rinvenuto alcun documento di supporto e che nessun altro valore avevano altri elementi, considerati dal giudice di primo grado. Ha quindi ricordato che le variazioni del libro fondiario devono trovare fondamento documentale e che in mancanza di documentazione la proprietà andava riconsegnata a chi era titolare del mappale 155.
Il vizio della sentenza nasce dalla superficiale lettura della consulenza tecnica, segnalata in ricorso.
4.1) La Corte di appello ha argomentato come se si trovasse in presenza di una sia pur remota risultanza del Libro maestro, dando decisiva portata a questa risultanza e considerando le altre circostanze addotte da parte attrice come insufficienti a fornire la contraria prova rigorosa, in quanto "elementi equivoci che mai potranno superare le risultanze del Libro Fondiario nel sistema tavolare".
La consulenza tecnica non aveva però offerto queste risultanze, ma aveva precisato (ricorso pag. 12 e segg.) come "solo catastalmente", a seguito di un mutamento posto in essere non dall'Ufficio tavolare, ma da quello catastale, l'andito era stato graffato a favore della particella 155, mentre le mappe catastali presenti nell'archivio del Libro Fondiario di Cavalese, redatte nel primo e secondo dopoguerra portano "la graffatura dell'andito aggregata alla p.ed. 156" RE (ctu Bezzi pag. 23). Ed infatti le considerazioni del c.t.u. "sulla situazione tavolare" (sempre a pag. 23) chiarivano che dalla cronistoria tavolare non era emerso alcun elemento atto a "fornire precise indicazioni sulla proprietà dell'andito in questione" e che solo il Foglio di Notifica del Catasto terreni risalente al 1995 aveva modificato l'aggregazione catastale sottraendola al mappale 156 e attribuendola al mappale 155 (ctu pag. 10 e 11), come il ricorso denuncia puntualmente (v. esemplificativamente pag. 14). 5) La sentenza è quindi viziata: a) sia nella ricostruzione del fatto (vizio di motivazione), perché suppone di trovarsi di fronte a risultanze di natura tavolare, in senso proprio, favorevoli a parte resistente, mentre tali risultanze (risalenti a tempo remoto e riprese nel 1995) erano solo di natura catastale;
b) sia nell'attribuire a queste ultime la portata probatoria che può essere riservata solo ai dati documentati convenientemente nel Libro maestro.
Di qui l'accoglimento dei primi due motivi e la cassazione della sentenza, con la rimessione al giudice di rinvio al fine di valutare nuovamente per intero gli atti di causa, per attribuire la proprietà secondo i criteri applicabili allorquando non vi siano decisive risultanze tavolari, con l'obbligo di attenersi ai consolidati principi giurisprudenziali sopra ricordati sub 3.
6) È infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla domanda di usucapione che la Corte di appello ha ritenuto essere stata "abbandonata in appello".
Parte ricorrente sostiene di non aver riproposto la domanda subordinata in appello perché vittoriosi in primo grado. Afferma di aver però ribadito "la questione dell'usucapione". La censura, che espone violazione dell'art. 112 c.p.c., è posta inammissibilmente ed è infondata.
In primo luogo infatti il ricorso non indica in quale punto dell'atto di costituzione in appello e con quali richieste la deducente aveva riproposto la domanda di usucapione rimasta assorbita dall'accoglimento della principale (Cass. 4741/05). In secondo luogo va ricordato che la parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale - difettando il presupposto della soccombenza - le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l'onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle (Cass 8854/07). La stessa genericità delle indicazioni ora valorizzate nel ricorso per cassazione (pag. 21 in fine) conferma nella specie che è incensurabile la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello nel ritenere non riproposta la domanda di usucapione.
L'abbandono della domanda rendeva impossibile, pena l'ultrapetizione, che la Corte la "recuperasse" officiosamente quale profilo subordinato della domanda autodeterminata di accertamento della proprietà proposta in via principale, come ora invoca l'ultimo quesito posto con il terzo motivo.
7) Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.1158 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione. La censura si riferisce allo sconfinamento attuato dalla resistente SA nella ristrutturazione del vecchio fienile sulla particella 216/2 RE.
La domanda, accolta dalla sentenza di primo grado in forza della prima consulenza, è stata respinta dalla Corte d'appello, sulla base di un rilievo apodittico e chiaramente insufficiente. La Corte di appello ha osservato "che la vecchia costruzione era costruita in tronchi di alberi, i quali, come è noto, hanno diametri diversi e, trattandosi di vecchio edificio, anche un allineamento verticale non perfetto".
Trattasi di valutazione viziata, che non costituisce revisione critica delle risultanze peritali, sempre motivatamente consentita al giudice, ma mera illazione.
È sorretta infatti da un'ipotesi astratta sulla scorta di principi notori o, meglio, su cognizioni particolari e soggettive tratte dalla scienza individuale del giudice, inapplicabili allorché si sia in presenza di risultanze specifiche quali quelle, secondo il ricorso coerenti, delle due consulenze (cfr Cass. 13426/03). Nè il ragionamento è sorretto in modo determinante dal rilievo che sconfinamento sarebbe modesto, in quanto oscillante tra i 30 e i 43 cm, per una superficie di mq 3,21.
Il tema del decidere non è costituito dalla individuazione di un remoto confine, ma da uno sconfinamento (ulteriore rispetto a risalente parziale analoga invasione) avvenuto di recente, in occasione della ristrutturazione del fabbricato SA, ditalché il giudice non può rifugiarsi apoditticamente nella difficoltà di ricostruire la situazione anteatta e le eventuali modifiche nel corso di lungo periodo temporale, ma deve esaminare le risultanze disponibili. Nella specie doveva essere quindi analiticamente esaminare almeno quanto emergeva dalle relazioni peritali. Il motivo va quindi accolto e la decisione sul punto rimessa alla nuova valutazione dell'appello da parte del giudice di rinvio al quale è demandata anche la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso. Rigetta il terzo. Accoglie il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trento, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 19 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013