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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2646/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2646/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Lara BINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, IG.ri e , alle condizioni sopra esposte in Parte_1 CP_1 narrativa, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Stazzema di procedere
1 all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per la parte resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri
e in frazione di Stazzema (LU) in data 13.06.2007, alle seguenti CP_1 Parte_1
condizioni:
- assegnare la casa familiare sita in Pietrasanta (LU), via Romana n. 120, alla IG.ra
[...]
, che provvederà al pagamento delle utenze complessive e che continuerà ad abitarla CP_1 con le due figlie fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie;
- obbligare il sig. ad uscire definitivamente dalla depandance della casa familiare;
Parte_1
- disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 300,00
Per_ (pari ad euro 200,00 per la IG ed euro 100,00 per la IG , rivalutabili secondo Per_2
gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti alle stesse;
- con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.9.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 7.5.2000, dall'unione con la quale erano CP_1
nate due figlie, (il 2.12.2001) e (il 24.8.2006), e di essere legalmente separato giusto Per_2 Per_1
decreto di omologa del Tribunale di Lucca del 6.7.2022, ha chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: revoca del contributo ordinario al mantenimento delle figlie, maggiorenni e autosufficienti;
partecipazione dei genitori al sostenimento delle spese straordinarie nella misura del 50% caudauno, fino a quando le figlie non vanteranno un introito mensile pari ad almeno 1.000 euro;
possibilità per le figlie di continuare ad abitare la casa familiare. A sostegno della domanda ha dedotto che: - dopo la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, la vita matrimoniale non era mai ripresa;
- egli continuava a svolgere la mansione di dipendente presso la in forza di contratto a tempo determinato, con scadenza al 31.12.2024, salvo Parte_2
2 proroga, e percepiva il trattamento economico ai sensi della legge n. 104/1992 per l'assistenza in favore della madre, di 86 anni, dichiarata invalida al 100%; - la IG estetista, lavorava Per_2
presso il centro estetico "Rebecca", in Forte dei Marmi, ed era in procinto di aprire un'attività in proprio, nel settore estetico di sua specializzazione;
- la IG IN, , aveva conseguito il Per_1
diploma da estetista nel giugno 2024 e avrebbe potuto rinvenire un'occupazione nel settore di competenza o, nelle more, prestare attività nell'attività commerciale della madre.
Per resistere al ricorso, con comparsa depositata il 20.2.2025, si è costituita , CP_1
la quale non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo tuttavia la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione dei coniugi in punto di assegnazione della casa familiare e contribuzione al mantenimento delle figlie, nonché di disporre l'obbligo del ricorrente di liberare la depandance della casa familiare e con impegno in capo alla resistente di consentire l'esecuzione dei lavori straordinari. A sostegno della domanda, la resistente ha osservato che: - dopo la pronuncia della separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione;
- il si era reso inadempiente rispetto alle condizioni Pt_1
concordate, non avendo provveduto tempestivamente al rilascio dell'abitazione familiare ed essendosi trasferito all'interno della depandance, che era stato invece autorizzato ad utilizzare per il ricovero di alcuni beni personali;
- a partire dal mese di gennaio 2024, il padre aveva omesso di versare il contributo previsto per il mantenimento delle figlie, salvo riprendere i pagamenti a seguito di formale precetto, per poi rendersi nuovamente moroso;
inoltre non aveva provveduto al pagamento delle spese straordinarie, maturando un debito per oltre 13.000 euro;
- la IG IN, , di anni 18, si era appena diplomata e non aveva alcuna occupazione;
- la IG più Per_1
grande, , lavorava saltuariamente dall'anno precedente, percependo un reddito pari a 6.000 Per_2
euro annui e, da ultimo, stava tentando di aprire un'attività in proprio;
- mentre la condizione lavorativa del ricorrente non era mutata, la coniuge aveva cessato l'attività lavorativa presso la ditta individuale di cui era titolare, che dunque non costituiva alcuna opportunità di lavoro per la IG più piccola.
All'udienza del 26.2.2025 sono state congiuntamente sentite le parti, comparse personalmente.
Esperito il tentativo di conciliazione, su richiesta, è stato disposto un rinvio per valutare la possibilità di eventuali trattative.
3 Nella successiva data del 28.3.2025, stante il mancato raggiungimento di un accordo, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, è stata disposta la discussione orale delle parti, che hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in premessa.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 473 bis.22 u.s.
c.p.c..
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D. Lgs. 149/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto...”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Invero, i coniugi risultano legalmente separati, giusto decreto di omologa del Tribunale di Lucca del 6.7.2022.
L'udienza presidenziale è stata celebrata in data 21.6.2022, sicché alla data del deposito del ricorso (20.9.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dal suo svolgimento.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, attesa l'insistenza nella domanda e considerato che la convivenza di vita non è mai ripresa e le parti non si sono riconciliate.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, deve preliminarmente osservarsi che la IG (nata il Per_1
24.8.2006), ancora INnne alla data della separazione dei coniugi, è oggi maggiorenne, di
4 talchè nulla deve disporsi in punto di affidamento della stessa.
Venendo alle domande relative all'assegnazione della casa familiare e al contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni, appare preliminarmente opportuno richiamare i principi consolidati in subiecta materia.
L'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente trova il suo fondamento sostanziale nel disposto dell'art. 337 septies c. 1 c.c., a norma del quale, il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Il diritto all'assegno da parte del figlio maggiorenne e il corrispondente obbligo in capo al genitore, dunque, presuppongono l'integrazione del requisito della non indipendenza economica del figlio medesimo, ancorchè già maggiorenne. A fronte di tale presupposto, il giudice può porre in capo al genitore l'obbligo di pagamento di un assegno periodico, valutate le circostanze.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato i parametri di riferimento ai fini dell'applicazione della norma in esame, ferma la necessità di effettuare una valutazione in concreto, in relazione alla specifica fattispecie.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato la necessaria correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione: "Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1,
"nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione" (cfr. Cass.
Sez. 1, sentenza 20 agosto 2014, n. 18076; così pure Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Invero l'art. 30 della Carta fondamentale sancisce il dovere e il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, ponendo un'ineludibile correlazione fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento.
Il diritto al mantenimento dunque si connette al perseguimento, dopo il compimento della maggiore età, di un percorso educativo e formativo, che circoscrive la portata del relativo obbligo.
5 Analogamente è stato affermato il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, tale per cui, il percorso educativo prescelto, che certamente deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazione, deve essere tuttavia compatibile con le condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
È pertanto esigibile che, nelle more della ricerca di un lavoro aderente alle proprie inclinazioni e aspirazioni, il figlio comunque non rimanga inerte ma si attivi comunque nella ricerca di un lavoro al fine di assicurarsi un autonomo sostentamento.
In tal senso, ai fine della spettanza del diritto al mantenimento, è necessario dimostrare, esaurito il percorso formativo, l'impegno nel reperimento di un'occupazione e l'assenza di responsabilità nel reperirla.
L'obbligo di mantenimento dei figli, dunque, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, bensì è suscettibile di protrarsi temporalmente anche oltre, laddove i figli non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, ma senza loro colpa (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021, Cass. n. 17380 del 20/08/2020; Cass. n. 32529 del
14/12/2018).
Deve dunque escludersi che l'obbligo in capo al genitore di mantenere il figlio maggiorenne possa protrarsi sine die, in un'ottica assistenzialistica, dovendo essere viceversa escluso quando il figlio sia stato messo in condizione di reperire un lavoro adeguato a far fronte alle proprie esigenze di vita o abbia ricevuto la possibilità di conseguire un titolo che gli consenta di esercitare un'attività lavorativa o, comunque, quando abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere autonomamente al suo mantenimento o, infine, quando abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020; Cass. n. 12477 del 7 luglio 2004).
L'applicazione di tali principi comporta che, dopo il compimento del percorso formativo, trascorso un lasso di tempo sufficientemente congruo a reperire un'attività lavorativa, non sussista più il diritto del figlio ad essere mantenuto.
Alle considerazioni suesposte consegue che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sulla parte che tale diritto faccia valere (il figlio o il genitore
6 convivente, entrambi dotati di legittimazione concorrente).
E ciò in quanto, una volta che sia stata raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità del figlio a svolgere attività lavorativa e produrre reddito;
pertanto, per vincere tale presunzione, è necessaria la prova positiva della non indipendenza economica del figlio, non riconducibile a sua colpa.
Pertanto, sia in caso di domanda di riconoscimento dell'assegno in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, che in caso di domanda di revoca dell'assegno da parte del genitore obbligato, il richiedente l'assegno dovrà fornire la prova della non autosufficienza, della ricerca di un'occupazione nel mercato, della mancanza di responsabilità per non averla conseguita, coerentemente, peraltro, con il principio di prossimità della prova (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; Cass. n. 17183 del 14 agosto 2020).
Tale prova, naturalmente, potrà essere fornita anche in via presuntiva e "sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa" (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Invero, “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del
03/12/2021).
Quanto al tema dell'assegnazione della casa familiare, l'art. 337 sexies c.c. dispone che il godimento della stessa sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
7 La funzione dell'assegnazione della casa familiare è quella di tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciti, consentendo loro di preservare le consuetudini di vita e le relazioni sociali che hanno intessuto.
Per questi motivi
il provvedimento è assunto nell'interesse dei figli, INnni e maggiorenni non autosufficienti, essendo ad esso del tutto estranee le valutazioni concernenti interessi meramente economici della prole o dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, ai fini dell'adozione di tale provvedimento assume rilievo il prioritario interesse dei figli non solo minori, ma anche maggiorenni purchè non autosufficienti.
Ai fini dell'assegnazione è necessaria la sussistenza di un rapporto di stabile convivenza del figlio maggiorenne presso il genitore, pure in presenza di periodi di assenza più o meno brevi (cfr.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 22/03/2012).
Tutto ciò premesso, quanto alla IG IN , di anni diciotto, risulta pacifico dagli atti del Per_1
giudizio che abbia conseguito il diploma per estetista nel giugno 2024 e che al momento non svolga attività lavorativa.
Ebbene, la giovane età della IG (la quale ha raggiunto la maggiore età nell'agosto 2024) il breve lasso di tempo trascorso dal completamento della formazione, sono elementi idonei a escludere la responsabilità della stessa per il mancato reperimento di un'occupazione.
Invero, facendo applicazione dei principi sopra espressi, deve essere riconosciuto al figlio un congruo lasso di tempo per potersi inserire nel mondo del lavoro e conseguire un'occupazione che gli consenta di ottenere una propria indipendenza economica.
Quanto alla valutazione della brevità del tempo trascorso (circa nove mesi), non può trascurarsi che anche la specifica natura del percorso formativo e delle competenze acquisite e l'attuale contesto del mercato lavoro, rendono verosimilmente non immediato il reperimento di un'occupazione.
In conclusione, sulla scorta degli elementi sopra considerati, deve escludersi, sulla base di un ragionamento presuntivo, che la mancanza di un'occupazione idonea a garantire l'autosufficienza economica, sia colpevolmente imputabile alla IG . Per_1
Né, sotto tale angolo visuale, assume rilievo la circostanza che la stessa non abbia prestato attività
8 lavorativa presso l'attività commerciale della madre, attività che risulta cessata alla data del febbraio 2025, circostanza da cui può agevolmente desumersi la non proficuità di tale attività (in considerazione della inevitabile breve durata) al fine del conseguimento di redditi idonei a consentirle il soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita.
Conseguentemente, si appalesano irrilevanti i capitoli di prova articolati dal ricorrente, tesi a dimostrare il presunto buon andamento dell'attività commerciale intestata alla resistente (che, come detto, risulta essere ormai cessata), nonchè l'attività lavorativa ivi prestata da un familiare e le diverse aspirazioni lavorative della coniuge che l'avrebbero indotta a chiudere la ditta individuale.
In definitiva, deve porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della IG , maggiorenne non autosufficiente, la cui misura appare congruo determinare in Per_1
euro 200 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, confermando le determinazioni assunte in sede di separazione, richiesto dalla parte resistente.
Il ovrà inoltre contribuire al pagamento delle spese straordinarie, determinate come da Pt_1
Protocollo in vigore presso quest'ufficio, nella misura del 50%.
Diverse considerazioni devono svolgersi con riferimento alla IG maggiore, , di ventitré Per_2
anni, la quale, sulla base delle allegazioni del ricorrente, era titolare di un contratto di lavoro presso il centro estetico "Rebecca" a decorrere dal settembre 2022 e, dopo avere percepito l'indennità di disoccupazione in un'unica soluzione e grazie anche al sostegno del padre, nel mese di dicembre 2024, aveva intrapreso un'attività in proprio, essendo titolare del centro estetico
" . Per_2
La resistente, dal canto suo, rispetto a tale profilo, si è limitata ad osservare che "la IG maggiore percepiva fino allo scorso anno circa 6.000,00 €/anno per lavori saltuari e quest'anno sta tentando un'attività in proprio che, si spera, possa essere di aiuto alla famiglia" e che
"lavora solo dallo scorso anno e fino al prossimo giugno non avrà contezza del reddito percepito".
Tuttavia, a sostegno di tali allegazioni (lo svolgimento di attività lavorativa solo dallo scorso anno e saltuaria e il percepimento di redditi insufficienti all'autonomo sostentamento), la resistente (quale genitore convivente, richiedente l'assegno di mantenimento) nulla ha dimostrato.
9 Invero, sulla scorta dei principi sopra richiamati, sarebbe stato suo onere fornire la prova in primis della non autosufficienza economica della IG maggiore.
Viceversa, nulla è stato dimostrato con riferimento all'asserita saltuarietà dell'attività lavorativa svolta o alla misura dei redditi percepiti, pur essendo possibile, per la parte richiedente l'assegno, produrre i contratti di lavoro, le buste paga, le certificazioni uniche del datore di lavoro.
Né le prove orali articolate (peraltro tardivamente, siccome contenute in un pre-verbale depositato solo il giorno precedente l'udienza di comparizione delle parti), avrebbero consentito di colmare tale lacuna, essendo inammissibili, in quanto vertenti su circostanze pacifiche (cap. 1), valutative (cap. 2), irrilevanti (cap. 1 e 3, per quel che concerne la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento;
parimenti irrilevanti sono i capitoli di prova da 4 a 8, relativi all'uso della depandance e delle utenze collegate a quelle della casa familiare, connesse alla domanda della ricorrente di imporre l'allontanamento del dalle pertinenze della casa Pt_1
familiare, su cui meglio si vedrà nel prosieguo, e al mancato versamento del contributo ordinario e delle spese straordinarie).
In definitiva, tenuto conto dell'età della IG (ventitré anni), della conclusione del corso di studi, del pacifico svolgimento di attività lavorativa (peraltro coerente con il percorso formativo svolto),
e in assenza di prova positiva circa la non autosufficienza economica, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della IG , Per_2 con conseguente revoca dell'obbligo posto in capo al ricorrente (i cui effetti non possono che decorrere dalla data della domanda giudiziale, non trattandosi di una modifica sopravvenuta nel corso del presente procedimento).
Non assume rilievo, neanche in chiave presuntiva, la circostanza che la IG abbia Per_2 intrapreso solo nel dicembre 2024 un'attività lavorativa in proprio della quale – ad oggi – non si possono conoscere i redditi.
Invero, come già osservato, già prima dell'apertura di tale attività, la stessa svolgeva attività di lavoro dipendente (secondo le allegazioni del ricorrente, sin dal settembre 2022, dunque ben due anni prima). Come detto l'onere di provare che i redditi percepiti (per il loro ammontare e/o per la discontinuità) non consentivano alla stessa di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, competeva alla richiedente l'assegno, che si è limitata a generiche allegazioni, senza
10 offrire alcuna prova a supporto.
Invero, la decisione – del tutto libera – dell'interessata di cimentarsi in un'attività in proprio, anziché proseguire nel lavoro dipendente, non può di per sé avere effetti sulla reviviscenza dell'obbligo di contribuzione del genitore del quale non siano stati dimostrati i presupposti, né – peraltro – potrebbe addossarsi sul genitore il rischio d'impresa relativo a tale attività.
Infine, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare in favore di CP_1
Ed infatti, al riconoscimento del carattere incolpevole della non autosufficienza della IG , Per_1
pacificamente convivente con la madre presso la casa familiare sin dalla separazione dei coniugi, consegue la necessaria conferma di tale provvedimento che, come detto, è funzionale alla tutela dell'interesse dei figli, anche maggiorenni, a preservare le proprie abitudini e relazioni sociali.
Da ultimo, non è ammissibile la domanda della resistente di "obbligare il sig. ad Parte_1
uscire definitivamente dalla depandance della casa familiare".
Ed infatti, premesso che, pacificamente, l'assegnazione della casa familiare ha riguardo anche alle pertinenze della stessa, pure se non richiamate nel provvedimento di assegnazione (Cass. civ.
Sez. I, 13 novembre 2006 n. 24104), esula dalla competenza di questo giudice accertare la natura pertinenziale del bene e disporne il rilascio, trattandosi di domande non comprese tra quelle esperibili con il rito disciplinato dagli artt. 473 bis ss. c.p.c..
L'esito della lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Stazzema, il 7.5.2000, tra
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Pietrasanta (LU), l'11.09.72, e trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Stazzema, atto n. 4, parte II, serie A – anno 2000; assegna la casa familiare a con cui convive la IG maggiorenne CP_1 Persona_3
ma non economicamente autosufficiente;
11 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG Parte_1 Per_3
maggiorenne non autosufficiente, nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse della IG , come da Protocollo in vigore presso Per_1
questo ufficio;
rigetta la domanda di contributo al mantenimento in favore della IG e, per Persona_4
l'effetto, revoca l'assegno disposto con la sentenza di separazione a far data dalla presentazione della domanda;
dichiara inammissibile la domanda di parte resistente diretta ad obbligare il ricorrente al rilascio della depandance della casa familiare. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2646/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Lara BINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, IG.ri e , alle condizioni sopra esposte in Parte_1 CP_1 narrativa, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Stazzema di procedere
1 all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per la parte resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri
e in frazione di Stazzema (LU) in data 13.06.2007, alle seguenti CP_1 Parte_1
condizioni:
- assegnare la casa familiare sita in Pietrasanta (LU), via Romana n. 120, alla IG.ra
[...]
, che provvederà al pagamento delle utenze complessive e che continuerà ad abitarla CP_1 con le due figlie fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie;
- obbligare il sig. ad uscire definitivamente dalla depandance della casa familiare;
Parte_1
- disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 300,00
Per_ (pari ad euro 200,00 per la IG ed euro 100,00 per la IG , rivalutabili secondo Per_2
gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti alle stesse;
- con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.9.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 7.5.2000, dall'unione con la quale erano CP_1
nate due figlie, (il 2.12.2001) e (il 24.8.2006), e di essere legalmente separato giusto Per_2 Per_1
decreto di omologa del Tribunale di Lucca del 6.7.2022, ha chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: revoca del contributo ordinario al mantenimento delle figlie, maggiorenni e autosufficienti;
partecipazione dei genitori al sostenimento delle spese straordinarie nella misura del 50% caudauno, fino a quando le figlie non vanteranno un introito mensile pari ad almeno 1.000 euro;
possibilità per le figlie di continuare ad abitare la casa familiare. A sostegno della domanda ha dedotto che: - dopo la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, la vita matrimoniale non era mai ripresa;
- egli continuava a svolgere la mansione di dipendente presso la in forza di contratto a tempo determinato, con scadenza al 31.12.2024, salvo Parte_2
2 proroga, e percepiva il trattamento economico ai sensi della legge n. 104/1992 per l'assistenza in favore della madre, di 86 anni, dichiarata invalida al 100%; - la IG estetista, lavorava Per_2
presso il centro estetico "Rebecca", in Forte dei Marmi, ed era in procinto di aprire un'attività in proprio, nel settore estetico di sua specializzazione;
- la IG IN, , aveva conseguito il Per_1
diploma da estetista nel giugno 2024 e avrebbe potuto rinvenire un'occupazione nel settore di competenza o, nelle more, prestare attività nell'attività commerciale della madre.
Per resistere al ricorso, con comparsa depositata il 20.2.2025, si è costituita , CP_1
la quale non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo tuttavia la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione dei coniugi in punto di assegnazione della casa familiare e contribuzione al mantenimento delle figlie, nonché di disporre l'obbligo del ricorrente di liberare la depandance della casa familiare e con impegno in capo alla resistente di consentire l'esecuzione dei lavori straordinari. A sostegno della domanda, la resistente ha osservato che: - dopo la pronuncia della separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione;
- il si era reso inadempiente rispetto alle condizioni Pt_1
concordate, non avendo provveduto tempestivamente al rilascio dell'abitazione familiare ed essendosi trasferito all'interno della depandance, che era stato invece autorizzato ad utilizzare per il ricovero di alcuni beni personali;
- a partire dal mese di gennaio 2024, il padre aveva omesso di versare il contributo previsto per il mantenimento delle figlie, salvo riprendere i pagamenti a seguito di formale precetto, per poi rendersi nuovamente moroso;
inoltre non aveva provveduto al pagamento delle spese straordinarie, maturando un debito per oltre 13.000 euro;
- la IG IN, , di anni 18, si era appena diplomata e non aveva alcuna occupazione;
- la IG più Per_1
grande, , lavorava saltuariamente dall'anno precedente, percependo un reddito pari a 6.000 Per_2
euro annui e, da ultimo, stava tentando di aprire un'attività in proprio;
- mentre la condizione lavorativa del ricorrente non era mutata, la coniuge aveva cessato l'attività lavorativa presso la ditta individuale di cui era titolare, che dunque non costituiva alcuna opportunità di lavoro per la IG più piccola.
All'udienza del 26.2.2025 sono state congiuntamente sentite le parti, comparse personalmente.
Esperito il tentativo di conciliazione, su richiesta, è stato disposto un rinvio per valutare la possibilità di eventuali trattative.
3 Nella successiva data del 28.3.2025, stante il mancato raggiungimento di un accordo, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, è stata disposta la discussione orale delle parti, che hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in premessa.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 473 bis.22 u.s.
c.p.c..
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D. Lgs. 149/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto...”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Invero, i coniugi risultano legalmente separati, giusto decreto di omologa del Tribunale di Lucca del 6.7.2022.
L'udienza presidenziale è stata celebrata in data 21.6.2022, sicché alla data del deposito del ricorso (20.9.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dal suo svolgimento.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, attesa l'insistenza nella domanda e considerato che la convivenza di vita non è mai ripresa e le parti non si sono riconciliate.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, deve preliminarmente osservarsi che la IG (nata il Per_1
24.8.2006), ancora INnne alla data della separazione dei coniugi, è oggi maggiorenne, di
4 talchè nulla deve disporsi in punto di affidamento della stessa.
Venendo alle domande relative all'assegnazione della casa familiare e al contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni, appare preliminarmente opportuno richiamare i principi consolidati in subiecta materia.
L'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente trova il suo fondamento sostanziale nel disposto dell'art. 337 septies c. 1 c.c., a norma del quale, il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Il diritto all'assegno da parte del figlio maggiorenne e il corrispondente obbligo in capo al genitore, dunque, presuppongono l'integrazione del requisito della non indipendenza economica del figlio medesimo, ancorchè già maggiorenne. A fronte di tale presupposto, il giudice può porre in capo al genitore l'obbligo di pagamento di un assegno periodico, valutate le circostanze.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato i parametri di riferimento ai fini dell'applicazione della norma in esame, ferma la necessità di effettuare una valutazione in concreto, in relazione alla specifica fattispecie.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato la necessaria correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione: "Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1,
"nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione" (cfr. Cass.
Sez. 1, sentenza 20 agosto 2014, n. 18076; così pure Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Invero l'art. 30 della Carta fondamentale sancisce il dovere e il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, ponendo un'ineludibile correlazione fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento.
Il diritto al mantenimento dunque si connette al perseguimento, dopo il compimento della maggiore età, di un percorso educativo e formativo, che circoscrive la portata del relativo obbligo.
5 Analogamente è stato affermato il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, tale per cui, il percorso educativo prescelto, che certamente deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazione, deve essere tuttavia compatibile con le condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
È pertanto esigibile che, nelle more della ricerca di un lavoro aderente alle proprie inclinazioni e aspirazioni, il figlio comunque non rimanga inerte ma si attivi comunque nella ricerca di un lavoro al fine di assicurarsi un autonomo sostentamento.
In tal senso, ai fine della spettanza del diritto al mantenimento, è necessario dimostrare, esaurito il percorso formativo, l'impegno nel reperimento di un'occupazione e l'assenza di responsabilità nel reperirla.
L'obbligo di mantenimento dei figli, dunque, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, bensì è suscettibile di protrarsi temporalmente anche oltre, laddove i figli non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, ma senza loro colpa (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021, Cass. n. 17380 del 20/08/2020; Cass. n. 32529 del
14/12/2018).
Deve dunque escludersi che l'obbligo in capo al genitore di mantenere il figlio maggiorenne possa protrarsi sine die, in un'ottica assistenzialistica, dovendo essere viceversa escluso quando il figlio sia stato messo in condizione di reperire un lavoro adeguato a far fronte alle proprie esigenze di vita o abbia ricevuto la possibilità di conseguire un titolo che gli consenta di esercitare un'attività lavorativa o, comunque, quando abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere autonomamente al suo mantenimento o, infine, quando abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020; Cass. n. 12477 del 7 luglio 2004).
L'applicazione di tali principi comporta che, dopo il compimento del percorso formativo, trascorso un lasso di tempo sufficientemente congruo a reperire un'attività lavorativa, non sussista più il diritto del figlio ad essere mantenuto.
Alle considerazioni suesposte consegue che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sulla parte che tale diritto faccia valere (il figlio o il genitore
6 convivente, entrambi dotati di legittimazione concorrente).
E ciò in quanto, una volta che sia stata raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità del figlio a svolgere attività lavorativa e produrre reddito;
pertanto, per vincere tale presunzione, è necessaria la prova positiva della non indipendenza economica del figlio, non riconducibile a sua colpa.
Pertanto, sia in caso di domanda di riconoscimento dell'assegno in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, che in caso di domanda di revoca dell'assegno da parte del genitore obbligato, il richiedente l'assegno dovrà fornire la prova della non autosufficienza, della ricerca di un'occupazione nel mercato, della mancanza di responsabilità per non averla conseguita, coerentemente, peraltro, con il principio di prossimità della prova (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; Cass. n. 17183 del 14 agosto 2020).
Tale prova, naturalmente, potrà essere fornita anche in via presuntiva e "sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa" (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Invero, “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del
03/12/2021).
Quanto al tema dell'assegnazione della casa familiare, l'art. 337 sexies c.c. dispone che il godimento della stessa sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
7 La funzione dell'assegnazione della casa familiare è quella di tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciti, consentendo loro di preservare le consuetudini di vita e le relazioni sociali che hanno intessuto.
Per questi motivi
il provvedimento è assunto nell'interesse dei figli, INnni e maggiorenni non autosufficienti, essendo ad esso del tutto estranee le valutazioni concernenti interessi meramente economici della prole o dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, ai fini dell'adozione di tale provvedimento assume rilievo il prioritario interesse dei figli non solo minori, ma anche maggiorenni purchè non autosufficienti.
Ai fini dell'assegnazione è necessaria la sussistenza di un rapporto di stabile convivenza del figlio maggiorenne presso il genitore, pure in presenza di periodi di assenza più o meno brevi (cfr.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 22/03/2012).
Tutto ciò premesso, quanto alla IG IN , di anni diciotto, risulta pacifico dagli atti del Per_1
giudizio che abbia conseguito il diploma per estetista nel giugno 2024 e che al momento non svolga attività lavorativa.
Ebbene, la giovane età della IG (la quale ha raggiunto la maggiore età nell'agosto 2024) il breve lasso di tempo trascorso dal completamento della formazione, sono elementi idonei a escludere la responsabilità della stessa per il mancato reperimento di un'occupazione.
Invero, facendo applicazione dei principi sopra espressi, deve essere riconosciuto al figlio un congruo lasso di tempo per potersi inserire nel mondo del lavoro e conseguire un'occupazione che gli consenta di ottenere una propria indipendenza economica.
Quanto alla valutazione della brevità del tempo trascorso (circa nove mesi), non può trascurarsi che anche la specifica natura del percorso formativo e delle competenze acquisite e l'attuale contesto del mercato lavoro, rendono verosimilmente non immediato il reperimento di un'occupazione.
In conclusione, sulla scorta degli elementi sopra considerati, deve escludersi, sulla base di un ragionamento presuntivo, che la mancanza di un'occupazione idonea a garantire l'autosufficienza economica, sia colpevolmente imputabile alla IG . Per_1
Né, sotto tale angolo visuale, assume rilievo la circostanza che la stessa non abbia prestato attività
8 lavorativa presso l'attività commerciale della madre, attività che risulta cessata alla data del febbraio 2025, circostanza da cui può agevolmente desumersi la non proficuità di tale attività (in considerazione della inevitabile breve durata) al fine del conseguimento di redditi idonei a consentirle il soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita.
Conseguentemente, si appalesano irrilevanti i capitoli di prova articolati dal ricorrente, tesi a dimostrare il presunto buon andamento dell'attività commerciale intestata alla resistente (che, come detto, risulta essere ormai cessata), nonchè l'attività lavorativa ivi prestata da un familiare e le diverse aspirazioni lavorative della coniuge che l'avrebbero indotta a chiudere la ditta individuale.
In definitiva, deve porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della IG , maggiorenne non autosufficiente, la cui misura appare congruo determinare in Per_1
euro 200 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, confermando le determinazioni assunte in sede di separazione, richiesto dalla parte resistente.
Il ovrà inoltre contribuire al pagamento delle spese straordinarie, determinate come da Pt_1
Protocollo in vigore presso quest'ufficio, nella misura del 50%.
Diverse considerazioni devono svolgersi con riferimento alla IG maggiore, , di ventitré Per_2
anni, la quale, sulla base delle allegazioni del ricorrente, era titolare di un contratto di lavoro presso il centro estetico "Rebecca" a decorrere dal settembre 2022 e, dopo avere percepito l'indennità di disoccupazione in un'unica soluzione e grazie anche al sostegno del padre, nel mese di dicembre 2024, aveva intrapreso un'attività in proprio, essendo titolare del centro estetico
" . Per_2
La resistente, dal canto suo, rispetto a tale profilo, si è limitata ad osservare che "la IG maggiore percepiva fino allo scorso anno circa 6.000,00 €/anno per lavori saltuari e quest'anno sta tentando un'attività in proprio che, si spera, possa essere di aiuto alla famiglia" e che
"lavora solo dallo scorso anno e fino al prossimo giugno non avrà contezza del reddito percepito".
Tuttavia, a sostegno di tali allegazioni (lo svolgimento di attività lavorativa solo dallo scorso anno e saltuaria e il percepimento di redditi insufficienti all'autonomo sostentamento), la resistente (quale genitore convivente, richiedente l'assegno di mantenimento) nulla ha dimostrato.
9 Invero, sulla scorta dei principi sopra richiamati, sarebbe stato suo onere fornire la prova in primis della non autosufficienza economica della IG maggiore.
Viceversa, nulla è stato dimostrato con riferimento all'asserita saltuarietà dell'attività lavorativa svolta o alla misura dei redditi percepiti, pur essendo possibile, per la parte richiedente l'assegno, produrre i contratti di lavoro, le buste paga, le certificazioni uniche del datore di lavoro.
Né le prove orali articolate (peraltro tardivamente, siccome contenute in un pre-verbale depositato solo il giorno precedente l'udienza di comparizione delle parti), avrebbero consentito di colmare tale lacuna, essendo inammissibili, in quanto vertenti su circostanze pacifiche (cap. 1), valutative (cap. 2), irrilevanti (cap. 1 e 3, per quel che concerne la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento;
parimenti irrilevanti sono i capitoli di prova da 4 a 8, relativi all'uso della depandance e delle utenze collegate a quelle della casa familiare, connesse alla domanda della ricorrente di imporre l'allontanamento del dalle pertinenze della casa Pt_1
familiare, su cui meglio si vedrà nel prosieguo, e al mancato versamento del contributo ordinario e delle spese straordinarie).
In definitiva, tenuto conto dell'età della IG (ventitré anni), della conclusione del corso di studi, del pacifico svolgimento di attività lavorativa (peraltro coerente con il percorso formativo svolto),
e in assenza di prova positiva circa la non autosufficienza economica, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della IG , Per_2 con conseguente revoca dell'obbligo posto in capo al ricorrente (i cui effetti non possono che decorrere dalla data della domanda giudiziale, non trattandosi di una modifica sopravvenuta nel corso del presente procedimento).
Non assume rilievo, neanche in chiave presuntiva, la circostanza che la IG abbia Per_2 intrapreso solo nel dicembre 2024 un'attività lavorativa in proprio della quale – ad oggi – non si possono conoscere i redditi.
Invero, come già osservato, già prima dell'apertura di tale attività, la stessa svolgeva attività di lavoro dipendente (secondo le allegazioni del ricorrente, sin dal settembre 2022, dunque ben due anni prima). Come detto l'onere di provare che i redditi percepiti (per il loro ammontare e/o per la discontinuità) non consentivano alla stessa di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, competeva alla richiedente l'assegno, che si è limitata a generiche allegazioni, senza
10 offrire alcuna prova a supporto.
Invero, la decisione – del tutto libera – dell'interessata di cimentarsi in un'attività in proprio, anziché proseguire nel lavoro dipendente, non può di per sé avere effetti sulla reviviscenza dell'obbligo di contribuzione del genitore del quale non siano stati dimostrati i presupposti, né – peraltro – potrebbe addossarsi sul genitore il rischio d'impresa relativo a tale attività.
Infine, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare in favore di CP_1
Ed infatti, al riconoscimento del carattere incolpevole della non autosufficienza della IG , Per_1
pacificamente convivente con la madre presso la casa familiare sin dalla separazione dei coniugi, consegue la necessaria conferma di tale provvedimento che, come detto, è funzionale alla tutela dell'interesse dei figli, anche maggiorenni, a preservare le proprie abitudini e relazioni sociali.
Da ultimo, non è ammissibile la domanda della resistente di "obbligare il sig. ad Parte_1
uscire definitivamente dalla depandance della casa familiare".
Ed infatti, premesso che, pacificamente, l'assegnazione della casa familiare ha riguardo anche alle pertinenze della stessa, pure se non richiamate nel provvedimento di assegnazione (Cass. civ.
Sez. I, 13 novembre 2006 n. 24104), esula dalla competenza di questo giudice accertare la natura pertinenziale del bene e disporne il rilascio, trattandosi di domande non comprese tra quelle esperibili con il rito disciplinato dagli artt. 473 bis ss. c.p.c..
L'esito della lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Stazzema, il 7.5.2000, tra
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Pietrasanta (LU), l'11.09.72, e trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Stazzema, atto n. 4, parte II, serie A – anno 2000; assegna la casa familiare a con cui convive la IG maggiorenne CP_1 Persona_3
ma non economicamente autosufficiente;
11 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG Parte_1 Per_3
maggiorenne non autosufficiente, nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse della IG , come da Protocollo in vigore presso Per_1
questo ufficio;
rigetta la domanda di contributo al mantenimento in favore della IG e, per Persona_4
l'effetto, revoca l'assegno disposto con la sentenza di separazione a far data dalla presentazione della domanda;
dichiara inammissibile la domanda di parte resistente diretta ad obbligare il ricorrente al rilascio della depandance della casa familiare. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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