CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CA ON Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa LI IO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 640/2025, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ER GU, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 MILANO presso il difensore avv. ER GU,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MALAVENDA CATERINA, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 28 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVENDA CATERINA,
e
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MALAVENDA CATERINA, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 28 MILANO presso il difensore avv. MALAVENDA CATERINA,
APPELLATE
Conclusioni per Parte_1
“voglia quindi la Corte d'appello di Milano nel merito in riforma della sentenza di primo grado n. 10379/2024 del Tribunale di Milano così giudicare: accertare la divulgazione della sentenza 10825/2011 in termini contrastanti il vero, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, come quantificati in corso di causa, e con pubblicazione per esteso della sentenza sui maggiori quotidiani.
Vinte le spese di lite in favore del sottoscritto difensore quale antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Poiché è interesse dell'attore dimostrare che i convenuti hanno agito illecitamente su mandato di
“qualcuno” occorre l'ordine di esibizione della richiesta e relativa autorizzazione ad estrarre copia della sentenza cassazione a sezioni unite n. 10852 del 2021.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testimoni:
CAP.1 VERO CHE la sentenza 10852/2021 della corte di cassazione è stata pubblicata il 23 aprile
2021, ed in pari data è stata notificata alle parti, come da documento che si mostra al testimone.
CAP.2 VERO CHE il rag. , o uno dei suoi legali, ha contattato la e Persona_1 Controparte_2
“ ”, ed ha consegnato la sentenza che si mostra al testimone (quella allegata dalla CP_1 convenuta).
CAP.3 VERO CHE in data 23 aprile 2021 la e “ ” hanno depositato la Controparte_2 CP_1 richiesta per copia della sentenza 10852/2021 ed in pari data l'hanno ottenuta
CAP.4 VERO CHE pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo sulla sentenza 10852/2021,
e hanno eliminato l'articolo ed ogni Controparte_3 Controparte_4 riferimento alla stessa.
Si indicano a testimoni, oltre che per interrogatorio formale:
rag. , in Monza, via Francesco Frisi n.29 Per_1 Testimone_1
in Monza, via Francesco Frisi n.29 Controparte_5
Avv. Maurizio Bono in Monza, via Zucchi, 40
pagina 2 di 11 Sul capitolo 4, i legali rappresentanti di e Controparte_3 Controparte_4 nonché gli autori degli articoli
Si producono:
Procura alle liti;
Sentenza impugnata
Fascicolo di primo grado
Il valore di causa è indeterminabile”
Conclusioni per e per Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta:
1) in via preliminare: - accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto, per violazione dell'art. 342, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza;
- in subordine, accertare e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., la manifesta infondatezza e, perciò,
l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo la stessa una ragionevole probabilità di essere accolta, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, in entrambi i casi, all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.;
2) nel merito, in principalità: - rigettare l'appello siccome infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, accertando e valutando d'ufficio la riconducibilità della sua condotta nell'ambito dell'art. 96, comma 3 c.p.c. e, in caso positivo, liquidando in via equitativa, a favore degli appellati, l'indennità prevista;
3) in subordine: - escludere la sussistenza di danni risarcibili, anche per difetto del nesso eziologico
e/o di prove e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato ha convenuto davanti al Tribunale di Milano Parte_1 CP_1
e la giornalista per sentire accertare il carattere diffamatorio Controparte_2
dell'articolo pubblicato in data 24.4.2021, dal titolo “Segreto professionale. Sospeso
pagina 3 di 11 l'avvocato che fa 35 cause contro il cliente rivelando notizie su di lui” e, conseguentemente, ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti. Il carattere diffamatorio dell'articolo - nel riferirsi alla sentenza n.10825/2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione con riguardo a vicenda che lo aveva interessato - secondo l'attore si sostanziava: a) nella falsità dell'affermazione secondo cui era stato violato il segreto professionale e la violazione era avvenuta in 35 cause;
b) nella citazione contenuta nel sottotitolo dell'articolo, secondo cui “le espressioni sconvenienti rilevano di per sé, a prescindere dal contesto e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto”, quasi che questa fosse la massima della sentenza (ma che invece era tratta dalla sentenza in esame dalla sentenza della Cassazione n. 11370/2016; c) nell'aver consentito, con il pretesto di commentare una sentenza “insignificante”, l'individuazione dell'attore come responsabile di violazioni disciplinari.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e, in ragione della chiara aderenza dell'articolo al tenore della sentenza, nonché della professione svolta dall'attore, la condanna di questi ex art. 96 cpc. Hanno altresì chiesto la condanna dell'attore ex art. 89 cpc per le espressioni lesive del loro decoro ed onore contenute nell'atto introduttivo.
Con la sentenza n. 10379/2024, pubblicata il 2/12/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande dell'attore – avendo escluso il carattere diffamatorio dell'articolo sotto tutti i profili lamentati – nonché la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute;
ha ordinato la cancellazione delle espressioni sconvenienti ex art. 89 cpc “i convenuti stanno portando un attacco personale all'attore e soprattutto si prestano ad un gioco sporco, volto a dissimulare le vere ragioni per menzionare questa sentenza ( oggi sottoposta a revocazione)”, nonché quella “ l'articolo punta a descrivere i fatti come vuole la mano che ha pagato la pennivendola autrice dell'articolo” e condannato l'attore a versare alle convenute euro 1.500,00 per ciascuna a titolo di risarcimento del danno conseguente;
ha condannato l'attore alle spese di lite.
pagina 4 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello l'avv. Pt_1
articolandolo in otto motivi:
1) Violazione dell'art. 210 c.p.c. e 89 c.p.c., poiché, con apposito ordine di esibizione, si sarebbe potuto appurare che i convenuti non hanno ottenuto la sentenza commentata dall'articolo contestato a seguito di richiesta alla S.C., ma l'hanno ricevuta da un “mandante” interessato a screditare l'appellante, ciò che peraltro connota le sue affermazioni sulla “mano che ha pagato” e sulla
“pennivendola autrice” come legittimamente aderenti all'oggetto di causa;
2) La conseguente erronea condanna (specie nei confronti della testata) ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
3) L'erronea valutazione dei contenuti e dello stile ridicolizzante dell'articolo, che si occupa più di denigrare la sua figura che di commentare le questioni giuridiche;
4) La mancata valutazione dell'inserimento, a chiusura dell'articolo, di una circostanza non commentata nel testo in precedenza con frase che sembra alludere ad un illecito inesistente (“Per finire, sia la compagna del legale sia una sua assistente di studio, erano state citate come testi in una delle tante cause contro la società debitrice, senza imporgli il rispetto del segreto professionale”) e dell'indicazione di un numero inesatto di cause intentate contro l'ex cliente;
5) La citazione, nella sentenza impugnata, di un precedente delle Sezioni Unite
(11379/2016) che non è neppure citato nell'articolo, a dimostrazione che il giudicante ha utilizzato dati noti per scienza privata (in particolare – così come dedotto anche nel quarto motivo – la pendenza di altra causa affine intentata dall'avv. presso lo stesso ufficio giudiziario); Pt_1
6) L'erronea valutazione circa l'identificabilità del danneggiato, non indicato nominativamente nell'articolo e purtuttavia facilmente identificabile con il numero della sentenza;
pagina 5 di 11 7) (Ancora) l'erronea valutazione di toni e contenuti diffamatori dell'articolo, contestando in particolare l'affermazione secondo cui il giornalista non sarebbe tenuto a valutare la conformità a legge delle motivazioni della S.C.;
8) L'erronea condanna ex art. 89 c.p.c., non essendo stato dimostrato un danno né indicati i parametri per la sua liquidazione, ed essendo le espressioni comunque riferite solo all'autrice e non all'editore.
I convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza.
La causa è giunta in decisione all'udienza cartolare del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure possono essere esaminate per lo più congiuntamente, anche in quanto per ampi aspetti sovrapponibili.
1. Quanto al contenuto dell'articolo (motivi 3, 4, 5, 7), merita condivisione la valutazione svolta dal Tribunale.
Come noto, il perimetro entro il quale l'esercizio della libertà di stampa possa considerarsi legittimo, senza trasmodare in intollerabile lesione di diritti individuali antagonisti, è tracciato, nella tralatizia elaborazione giurisprudenziale in materia di esimente del diritto di cronaca e/o di critica, con i limiti interni di verità, anche putativa, pertinenza all'interesse pubblico e continenza.
1.1. Sul primo aspetto, quello della verità, si è concentrato peraltro un recentissimo arresto delle Sezioni Unite (sent. n. 13200/2025) proprio in materia di cronaca giudiziaria. La Suprema Corte - nel giungere a ritenere lesiva l'attribuzione erronea a mezzo stampa dello status di imputato in luogo di quello di indagato, per l'oggettiva differenza tra i due esistente anche nella percezione sociale - ha però ampiamente ribadito la sostanziale irrilevanza delle inesattezze secondarie, per tali intendendosi pagina 6 di 11 quelle che non incidono sul contenuto essenziale del dato informativo. Queste, secondo la Corte, “non si frappongono all'operatività della scriminante, proprio in ragione del fatto che una soglia di tolleranza delle infedeltà narrative debba trovare spazio inevitabilmente anche nell'ambito della cronaca giudiziaria. Ciò è naturale conseguenza del fatto che l'imputazione della condotta diffamatoria non possa prescindere da un vaglio di offensività da condurre con riferimento al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice. Quando, nonostante l'inesattezza, la notizia risulti autenticamente vera sotto il profilo strutturale e fattuale, non vi è ragione per addebitare la responsabilità civile per diffamazione all'autore della pubblicazione, che abbia errato nella rappresentazione di alcuni elementi”.
La Corte compone poi il contrasto – più apparente che reale – esistente ai fini dell'individuazione del paradigma di lettore della notizia (rilevante al fine di stabilire la marginalità o meno del dato), tra l'orientamento “rigorista”, maggiormente affermatosi nella giurisprudenza civile, secondo cui dovrebbe aversi riguardo al c.d. “lettore frettoloso”, quello sprovvisto di tendenza all'approfondimento (e, pertanto, potendo rilevare come lesivo anche solo il titolo o un segmento in sé considerato della fonte, specie se in risalto;
vd. ad es. Cass. n. 13156/2024) e l'orientamento, prevalente nella giurisprudenza penale recente, che ha riguardo alla capacità di discernimento del c.d.
“lettore medio”, la cui attenzione si estenda ad una lettura, pur non approfondita, del contenuto integrale (e, pertanto, non potendo il giudice procedere ad una valutazione parcellizzata dei contenuti: vd. da ultimo Cass. pen. 13017/2024). In definitiva, ciò che rileva, sottolinea la S.C., è comunque sempre il contesto di riferimento in cui il prodotto editoriale si colloca.
Venendo al caso di specie, l'odierno appellante non ha mai neppure dedotto alcuna violazione del requisito della verità, se non per aspetti del tutto marginali della notizia
(non sarebbero 35 le cause rispetto a cui gli era contestata la divulgazione di notizie riservate, sarebbe riportata la massima di un'altra sentenza, vi è il riferimento ad una circostanza – la citazione di testi senza imporre il segreto professionale – inesatta), il cui pagina 7 di 11 fulcro – pacificamente veritiero – è l'avvenuta conferma da parte della Corte di
Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 10825/2021, della sanzione disciplinare irrogata all'attore per condotte (violazione del segreto professionale ed espressioni denigratorie) tenute nei giudizi intentati contro un ex cliente. Tanto basta a destituire di ogni rilevanza i profili lamentati, anche a prescindere dalla genericità delle contestazioni dell'avv. (che non ha prodotto la sentenza del CNF) e/o dalla Pt_1
palese infondatezza delle medesime (la contestata citazione giurisprudenziale - “le espressioni sconvenienti ed offensive rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto” – risponde ai contenuti della sentenza in commento e non ha alcuna valenza diffamatoria;
il riferimento alla citazione
“irresponsabile” dei testi trova riscontro nella sentenza;
nel titolo non si dice che in tutte e 35 le cause – che invero erano addirittura 65 – il sanzionato aveva rivelato notizie sul cliente).
Peraltro, sia l'irrilevanza nel contesto della notizia che l'infondatezza delle doglianze emergono con ancora più evidenza in relazione proprio al contesto editoriale di riferimento o, in altri termini, al lettore medio destinatario: un professionista del diritto o affine, certamente più che in grado di discernere i contenuti proposti.
Sempre dal punto di vista della verità della notizia, nessun fondamento ha poi l'osservazione secondo cui la giornalista avrebbe dovuto verificare la correttezza della sentenza in commento, pacifico essendo, per contro, che il requisito della verità risulta soddisfatto, nel caso di notizia di un provvedimento giudiziario, dalla fedeltà al provvedimento medesimo;
esulando da tale alveo di oggettività – che nel caso di specie, come detto, risulta rispettato (trattandosi peraltro di pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte) – ogni profilo ulteriore ed eventuale (di certo non obbligato) di critica.
1.2. Sussiste in secondo luogo, senza alcun dubbio, l'interesse pubblico alla notizia, avuto ancora una volta riguardo al contesto editoriale (di informazione giuridica) e trattandosi di una pronuncia del supremo consesso di sicuro interesse specie per gli avvocati, in tema di giudizio disciplinare (rilievo delle frasi offensive, anche con pagina 8 di 11 riferimento al caso in cui le notizie siano apprese da scritti offensivi avversari;
prescrizione dell'illecito disciplinare, con particolare riguardo all'effetto interruttivo permanente al giudizio di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense).
1.3. Quanto infine alla continenza, si condivide anche qui la valutazione del primo grado: la sintesi del provvedimento – nei suoi soli tratti salienti – risulta sobria, asciutta, impersonale, con minime concessioni ad espressioni semplificanti di uso comune (come
“la difesa fa acqua”, anziché “è risultata infondata”) che però non implicano in sé alcuna valenza offensiva. Nessun commento persino si aggiunge nel riportare alcune espressioni censurate del medesimo appellante, oggettivamente colorite.
2. Quanto all'identificabilità dell'avvocato (motivo n. 6) che deriva Pt_1
dall'indicazione del numero di sentenza, non può che confermarsi quanto già osservato dal Tribunale circa il fatto che ciò è conseguenza legittima della pubblicità della sentenza in commento, non essendosi peraltro l'attore avvalso della facoltà prevista dall'art. 52 comma 1 del D.lgs 196/2003, volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza.
Si aggiunga che l'indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite (senza neppure particolare evidenza, citato una volta nel solo testo) non è certamente superfluo ma connaturato alla natura informativa della pubblicazione ed, anzi, pressoché doveroso.
3. Nessun dubbio può infine sussistere (motivi 1, 2 e 8) sulla portata offensiva delle espressioni di cui il Tribunale ha ordinato la cancellazione ex art.89 c.p.c., con le quali si accusano le controparti, senza mezzi termini, di essere state “assoldate” da un soggetto terzo per pubblicare la notizia della sentenza, dagli effetti per lui di discredito personale e professionale.
Trattasi, indubitabilmente, di illazione che contesta la serietà professionale e l'etica dei convenuti;
peraltro, il riferimento in particolare in una delle espressioni contestate pagina 9 di 11 all'autrice del pezzo (definita “pennivendola”) non vale ad escludere che i destinatari dell'offesa siano entrambi i soggetti convenuti, riversandosi indubitabilmente la portata offensiva di una simile illazione sulla testata responsabile.
L'appellante contesta poi che, ove avesse avuto accesso la prova da lui dedotta sulle modalità di acquisizione della sentenza oggetto dell'articolo, sarebbe (indirettamente) emerso che questa è stata fornita dal “mandante” della diffamazione;
quindi, si sarebbe dimostrato che tali espressioni avevano perfettamente attinenza all'oggetto del contendere. Tale doglianza è, però, a sua volta infondata, poiché, trattandosi di sentenza pubblicata e stante peraltro il già visto requisito della verità rispettato nell'articolo, nessuna rilevanza può avere la modalità di acquisizione, in ogni caso legittima, del provvedimento da parte del giornalista.
Quanto al danno risarcibile, l'oggettiva portata lesiva delle espressioni anzidette – tale, secondo criteri di scienza comune, da determinare turbamento nel professionista e nell'organizzazione dileggiati nei requisiti minimi della propria etica professionale – esime dal ricercare prova del danno arrecato, quantomeno nei ristrettissimi limiti di un indennizzo pressoché simbolico quale quello riconosciuto in via equitativa dal giudice di primo grado. Può aggiungersi, in via integrativa della motivazione, che la misura dell'indennizzo risulta ragionevolmente ancorata a quella delle spese di lite riconosciute, di cui integra meno della metà.
4. L'esito del gravame, con la conferma integrale della sentenza appellata, determina la soccombenza dell'attore nelle spese di lite anche del secondo grado, che vengono liquidate sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa indeterminabile come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, ed alla bassa complessità, secondo valori medi ed escludendo la fase istruttoria, non svoltasi;
le spese sono liquidate verso unica parte, in quanto la difesa è del tutto unitaria per entrambi gli appellati.
pagina 10 di 11 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 10379/2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a rifondere alle parti appellate in solido le spese di lite Parte_1
del presente grado, che liquida complessivamente in € 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente
CA ON
Il Consigliere estensore
LI IO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CA ON Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa LI IO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 640/2025, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ER GU, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 MILANO presso il difensore avv. ER GU,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MALAVENDA CATERINA, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 28 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVENDA CATERINA,
e
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MALAVENDA CATERINA, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 28 MILANO presso il difensore avv. MALAVENDA CATERINA,
APPELLATE
Conclusioni per Parte_1
“voglia quindi la Corte d'appello di Milano nel merito in riforma della sentenza di primo grado n. 10379/2024 del Tribunale di Milano così giudicare: accertare la divulgazione della sentenza 10825/2011 in termini contrastanti il vero, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, come quantificati in corso di causa, e con pubblicazione per esteso della sentenza sui maggiori quotidiani.
Vinte le spese di lite in favore del sottoscritto difensore quale antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Poiché è interesse dell'attore dimostrare che i convenuti hanno agito illecitamente su mandato di
“qualcuno” occorre l'ordine di esibizione della richiesta e relativa autorizzazione ad estrarre copia della sentenza cassazione a sezioni unite n. 10852 del 2021.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testimoni:
CAP.1 VERO CHE la sentenza 10852/2021 della corte di cassazione è stata pubblicata il 23 aprile
2021, ed in pari data è stata notificata alle parti, come da documento che si mostra al testimone.
CAP.2 VERO CHE il rag. , o uno dei suoi legali, ha contattato la e Persona_1 Controparte_2
“ ”, ed ha consegnato la sentenza che si mostra al testimone (quella allegata dalla CP_1 convenuta).
CAP.3 VERO CHE in data 23 aprile 2021 la e “ ” hanno depositato la Controparte_2 CP_1 richiesta per copia della sentenza 10852/2021 ed in pari data l'hanno ottenuta
CAP.4 VERO CHE pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo sulla sentenza 10852/2021,
e hanno eliminato l'articolo ed ogni Controparte_3 Controparte_4 riferimento alla stessa.
Si indicano a testimoni, oltre che per interrogatorio formale:
rag. , in Monza, via Francesco Frisi n.29 Per_1 Testimone_1
in Monza, via Francesco Frisi n.29 Controparte_5
Avv. Maurizio Bono in Monza, via Zucchi, 40
pagina 2 di 11 Sul capitolo 4, i legali rappresentanti di e Controparte_3 Controparte_4 nonché gli autori degli articoli
Si producono:
Procura alle liti;
Sentenza impugnata
Fascicolo di primo grado
Il valore di causa è indeterminabile”
Conclusioni per e per Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta:
1) in via preliminare: - accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto, per violazione dell'art. 342, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza;
- in subordine, accertare e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., la manifesta infondatezza e, perciò,
l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo la stessa una ragionevole probabilità di essere accolta, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, in entrambi i casi, all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.;
2) nel merito, in principalità: - rigettare l'appello siccome infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, accertando e valutando d'ufficio la riconducibilità della sua condotta nell'ambito dell'art. 96, comma 3 c.p.c. e, in caso positivo, liquidando in via equitativa, a favore degli appellati, l'indennità prevista;
3) in subordine: - escludere la sussistenza di danni risarcibili, anche per difetto del nesso eziologico
e/o di prove e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato ha convenuto davanti al Tribunale di Milano Parte_1 CP_1
e la giornalista per sentire accertare il carattere diffamatorio Controparte_2
dell'articolo pubblicato in data 24.4.2021, dal titolo “Segreto professionale. Sospeso
pagina 3 di 11 l'avvocato che fa 35 cause contro il cliente rivelando notizie su di lui” e, conseguentemente, ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti. Il carattere diffamatorio dell'articolo - nel riferirsi alla sentenza n.10825/2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione con riguardo a vicenda che lo aveva interessato - secondo l'attore si sostanziava: a) nella falsità dell'affermazione secondo cui era stato violato il segreto professionale e la violazione era avvenuta in 35 cause;
b) nella citazione contenuta nel sottotitolo dell'articolo, secondo cui “le espressioni sconvenienti rilevano di per sé, a prescindere dal contesto e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto”, quasi che questa fosse la massima della sentenza (ma che invece era tratta dalla sentenza in esame dalla sentenza della Cassazione n. 11370/2016; c) nell'aver consentito, con il pretesto di commentare una sentenza “insignificante”, l'individuazione dell'attore come responsabile di violazioni disciplinari.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e, in ragione della chiara aderenza dell'articolo al tenore della sentenza, nonché della professione svolta dall'attore, la condanna di questi ex art. 96 cpc. Hanno altresì chiesto la condanna dell'attore ex art. 89 cpc per le espressioni lesive del loro decoro ed onore contenute nell'atto introduttivo.
Con la sentenza n. 10379/2024, pubblicata il 2/12/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande dell'attore – avendo escluso il carattere diffamatorio dell'articolo sotto tutti i profili lamentati – nonché la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute;
ha ordinato la cancellazione delle espressioni sconvenienti ex art. 89 cpc “i convenuti stanno portando un attacco personale all'attore e soprattutto si prestano ad un gioco sporco, volto a dissimulare le vere ragioni per menzionare questa sentenza ( oggi sottoposta a revocazione)”, nonché quella “ l'articolo punta a descrivere i fatti come vuole la mano che ha pagato la pennivendola autrice dell'articolo” e condannato l'attore a versare alle convenute euro 1.500,00 per ciascuna a titolo di risarcimento del danno conseguente;
ha condannato l'attore alle spese di lite.
pagina 4 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello l'avv. Pt_1
articolandolo in otto motivi:
1) Violazione dell'art. 210 c.p.c. e 89 c.p.c., poiché, con apposito ordine di esibizione, si sarebbe potuto appurare che i convenuti non hanno ottenuto la sentenza commentata dall'articolo contestato a seguito di richiesta alla S.C., ma l'hanno ricevuta da un “mandante” interessato a screditare l'appellante, ciò che peraltro connota le sue affermazioni sulla “mano che ha pagato” e sulla
“pennivendola autrice” come legittimamente aderenti all'oggetto di causa;
2) La conseguente erronea condanna (specie nei confronti della testata) ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
3) L'erronea valutazione dei contenuti e dello stile ridicolizzante dell'articolo, che si occupa più di denigrare la sua figura che di commentare le questioni giuridiche;
4) La mancata valutazione dell'inserimento, a chiusura dell'articolo, di una circostanza non commentata nel testo in precedenza con frase che sembra alludere ad un illecito inesistente (“Per finire, sia la compagna del legale sia una sua assistente di studio, erano state citate come testi in una delle tante cause contro la società debitrice, senza imporgli il rispetto del segreto professionale”) e dell'indicazione di un numero inesatto di cause intentate contro l'ex cliente;
5) La citazione, nella sentenza impugnata, di un precedente delle Sezioni Unite
(11379/2016) che non è neppure citato nell'articolo, a dimostrazione che il giudicante ha utilizzato dati noti per scienza privata (in particolare – così come dedotto anche nel quarto motivo – la pendenza di altra causa affine intentata dall'avv. presso lo stesso ufficio giudiziario); Pt_1
6) L'erronea valutazione circa l'identificabilità del danneggiato, non indicato nominativamente nell'articolo e purtuttavia facilmente identificabile con il numero della sentenza;
pagina 5 di 11 7) (Ancora) l'erronea valutazione di toni e contenuti diffamatori dell'articolo, contestando in particolare l'affermazione secondo cui il giornalista non sarebbe tenuto a valutare la conformità a legge delle motivazioni della S.C.;
8) L'erronea condanna ex art. 89 c.p.c., non essendo stato dimostrato un danno né indicati i parametri per la sua liquidazione, ed essendo le espressioni comunque riferite solo all'autrice e non all'editore.
I convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza.
La causa è giunta in decisione all'udienza cartolare del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure possono essere esaminate per lo più congiuntamente, anche in quanto per ampi aspetti sovrapponibili.
1. Quanto al contenuto dell'articolo (motivi 3, 4, 5, 7), merita condivisione la valutazione svolta dal Tribunale.
Come noto, il perimetro entro il quale l'esercizio della libertà di stampa possa considerarsi legittimo, senza trasmodare in intollerabile lesione di diritti individuali antagonisti, è tracciato, nella tralatizia elaborazione giurisprudenziale in materia di esimente del diritto di cronaca e/o di critica, con i limiti interni di verità, anche putativa, pertinenza all'interesse pubblico e continenza.
1.1. Sul primo aspetto, quello della verità, si è concentrato peraltro un recentissimo arresto delle Sezioni Unite (sent. n. 13200/2025) proprio in materia di cronaca giudiziaria. La Suprema Corte - nel giungere a ritenere lesiva l'attribuzione erronea a mezzo stampa dello status di imputato in luogo di quello di indagato, per l'oggettiva differenza tra i due esistente anche nella percezione sociale - ha però ampiamente ribadito la sostanziale irrilevanza delle inesattezze secondarie, per tali intendendosi pagina 6 di 11 quelle che non incidono sul contenuto essenziale del dato informativo. Queste, secondo la Corte, “non si frappongono all'operatività della scriminante, proprio in ragione del fatto che una soglia di tolleranza delle infedeltà narrative debba trovare spazio inevitabilmente anche nell'ambito della cronaca giudiziaria. Ciò è naturale conseguenza del fatto che l'imputazione della condotta diffamatoria non possa prescindere da un vaglio di offensività da condurre con riferimento al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice. Quando, nonostante l'inesattezza, la notizia risulti autenticamente vera sotto il profilo strutturale e fattuale, non vi è ragione per addebitare la responsabilità civile per diffamazione all'autore della pubblicazione, che abbia errato nella rappresentazione di alcuni elementi”.
La Corte compone poi il contrasto – più apparente che reale – esistente ai fini dell'individuazione del paradigma di lettore della notizia (rilevante al fine di stabilire la marginalità o meno del dato), tra l'orientamento “rigorista”, maggiormente affermatosi nella giurisprudenza civile, secondo cui dovrebbe aversi riguardo al c.d. “lettore frettoloso”, quello sprovvisto di tendenza all'approfondimento (e, pertanto, potendo rilevare come lesivo anche solo il titolo o un segmento in sé considerato della fonte, specie se in risalto;
vd. ad es. Cass. n. 13156/2024) e l'orientamento, prevalente nella giurisprudenza penale recente, che ha riguardo alla capacità di discernimento del c.d.
“lettore medio”, la cui attenzione si estenda ad una lettura, pur non approfondita, del contenuto integrale (e, pertanto, non potendo il giudice procedere ad una valutazione parcellizzata dei contenuti: vd. da ultimo Cass. pen. 13017/2024). In definitiva, ciò che rileva, sottolinea la S.C., è comunque sempre il contesto di riferimento in cui il prodotto editoriale si colloca.
Venendo al caso di specie, l'odierno appellante non ha mai neppure dedotto alcuna violazione del requisito della verità, se non per aspetti del tutto marginali della notizia
(non sarebbero 35 le cause rispetto a cui gli era contestata la divulgazione di notizie riservate, sarebbe riportata la massima di un'altra sentenza, vi è il riferimento ad una circostanza – la citazione di testi senza imporre il segreto professionale – inesatta), il cui pagina 7 di 11 fulcro – pacificamente veritiero – è l'avvenuta conferma da parte della Corte di
Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 10825/2021, della sanzione disciplinare irrogata all'attore per condotte (violazione del segreto professionale ed espressioni denigratorie) tenute nei giudizi intentati contro un ex cliente. Tanto basta a destituire di ogni rilevanza i profili lamentati, anche a prescindere dalla genericità delle contestazioni dell'avv. (che non ha prodotto la sentenza del CNF) e/o dalla Pt_1
palese infondatezza delle medesime (la contestata citazione giurisprudenziale - “le espressioni sconvenienti ed offensive rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto” – risponde ai contenuti della sentenza in commento e non ha alcuna valenza diffamatoria;
il riferimento alla citazione
“irresponsabile” dei testi trova riscontro nella sentenza;
nel titolo non si dice che in tutte e 35 le cause – che invero erano addirittura 65 – il sanzionato aveva rivelato notizie sul cliente).
Peraltro, sia l'irrilevanza nel contesto della notizia che l'infondatezza delle doglianze emergono con ancora più evidenza in relazione proprio al contesto editoriale di riferimento o, in altri termini, al lettore medio destinatario: un professionista del diritto o affine, certamente più che in grado di discernere i contenuti proposti.
Sempre dal punto di vista della verità della notizia, nessun fondamento ha poi l'osservazione secondo cui la giornalista avrebbe dovuto verificare la correttezza della sentenza in commento, pacifico essendo, per contro, che il requisito della verità risulta soddisfatto, nel caso di notizia di un provvedimento giudiziario, dalla fedeltà al provvedimento medesimo;
esulando da tale alveo di oggettività – che nel caso di specie, come detto, risulta rispettato (trattandosi peraltro di pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte) – ogni profilo ulteriore ed eventuale (di certo non obbligato) di critica.
1.2. Sussiste in secondo luogo, senza alcun dubbio, l'interesse pubblico alla notizia, avuto ancora una volta riguardo al contesto editoriale (di informazione giuridica) e trattandosi di una pronuncia del supremo consesso di sicuro interesse specie per gli avvocati, in tema di giudizio disciplinare (rilievo delle frasi offensive, anche con pagina 8 di 11 riferimento al caso in cui le notizie siano apprese da scritti offensivi avversari;
prescrizione dell'illecito disciplinare, con particolare riguardo all'effetto interruttivo permanente al giudizio di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense).
1.3. Quanto infine alla continenza, si condivide anche qui la valutazione del primo grado: la sintesi del provvedimento – nei suoi soli tratti salienti – risulta sobria, asciutta, impersonale, con minime concessioni ad espressioni semplificanti di uso comune (come
“la difesa fa acqua”, anziché “è risultata infondata”) che però non implicano in sé alcuna valenza offensiva. Nessun commento persino si aggiunge nel riportare alcune espressioni censurate del medesimo appellante, oggettivamente colorite.
2. Quanto all'identificabilità dell'avvocato (motivo n. 6) che deriva Pt_1
dall'indicazione del numero di sentenza, non può che confermarsi quanto già osservato dal Tribunale circa il fatto che ciò è conseguenza legittima della pubblicità della sentenza in commento, non essendosi peraltro l'attore avvalso della facoltà prevista dall'art. 52 comma 1 del D.lgs 196/2003, volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza.
Si aggiunga che l'indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite (senza neppure particolare evidenza, citato una volta nel solo testo) non è certamente superfluo ma connaturato alla natura informativa della pubblicazione ed, anzi, pressoché doveroso.
3. Nessun dubbio può infine sussistere (motivi 1, 2 e 8) sulla portata offensiva delle espressioni di cui il Tribunale ha ordinato la cancellazione ex art.89 c.p.c., con le quali si accusano le controparti, senza mezzi termini, di essere state “assoldate” da un soggetto terzo per pubblicare la notizia della sentenza, dagli effetti per lui di discredito personale e professionale.
Trattasi, indubitabilmente, di illazione che contesta la serietà professionale e l'etica dei convenuti;
peraltro, il riferimento in particolare in una delle espressioni contestate pagina 9 di 11 all'autrice del pezzo (definita “pennivendola”) non vale ad escludere che i destinatari dell'offesa siano entrambi i soggetti convenuti, riversandosi indubitabilmente la portata offensiva di una simile illazione sulla testata responsabile.
L'appellante contesta poi che, ove avesse avuto accesso la prova da lui dedotta sulle modalità di acquisizione della sentenza oggetto dell'articolo, sarebbe (indirettamente) emerso che questa è stata fornita dal “mandante” della diffamazione;
quindi, si sarebbe dimostrato che tali espressioni avevano perfettamente attinenza all'oggetto del contendere. Tale doglianza è, però, a sua volta infondata, poiché, trattandosi di sentenza pubblicata e stante peraltro il già visto requisito della verità rispettato nell'articolo, nessuna rilevanza può avere la modalità di acquisizione, in ogni caso legittima, del provvedimento da parte del giornalista.
Quanto al danno risarcibile, l'oggettiva portata lesiva delle espressioni anzidette – tale, secondo criteri di scienza comune, da determinare turbamento nel professionista e nell'organizzazione dileggiati nei requisiti minimi della propria etica professionale – esime dal ricercare prova del danno arrecato, quantomeno nei ristrettissimi limiti di un indennizzo pressoché simbolico quale quello riconosciuto in via equitativa dal giudice di primo grado. Può aggiungersi, in via integrativa della motivazione, che la misura dell'indennizzo risulta ragionevolmente ancorata a quella delle spese di lite riconosciute, di cui integra meno della metà.
4. L'esito del gravame, con la conferma integrale della sentenza appellata, determina la soccombenza dell'attore nelle spese di lite anche del secondo grado, che vengono liquidate sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa indeterminabile come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, ed alla bassa complessità, secondo valori medi ed escludendo la fase istruttoria, non svoltasi;
le spese sono liquidate verso unica parte, in quanto la difesa è del tutto unitaria per entrambi gli appellati.
pagina 10 di 11 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 10379/2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a rifondere alle parti appellate in solido le spese di lite Parte_1
del presente grado, che liquida complessivamente in € 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente
CA ON
Il Consigliere estensore
LI IO
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