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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1738/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1738/2020 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Luca Ronchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in al Corso Porta Romana n. 31/d Pt_1
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Concetta Sorrentino, Enzo Paolini, Antonio Borracino, Paola Ranieri e Giovanni Desideri, elettivamente domiciliata presso lo studio della tra avvocati in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 CP_2
OPPOSTA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro CP_3
Ruffolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Rulli in Pescara alla Via Armando
Caldora n. 4 pagina 1 di 9 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 7 aprile 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la domandava Parte_2 all'intestato Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. 420/2020 (n. R.G. 685/2020) con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 108.760,13 in favore della quale cessionaria del Controparte_1 credito vantato dalla (proprietaria e gestrice delle case di cura convenzionate e CP_3 CP_4
, per fatture rimaste in parte insolute e relative a prestazioni sanitarie erogate da quest'ultima in CP_5 regime di accreditamento con la Regione Abruzzo.
Senza muovere alcuna contestazione sull'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della cedente, nell'atto introduttivo eccepiva il difetto di titolarità in capo alla del credito azionato, in Controparte_1 considerazione della violazione del contratto stipulato tra la regione Abruzzo e la casa di cura privata, il quale prevede espressamente all'art. 13 che: “Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla CP_6
Regione, alla competente e alla , nella sua qualità di Organismo di Parte_1 CP_7 monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla – ai sensi e per gli effetti Controparte_8 degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
A dire dell'opponente, infatti, il mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative alla cessione, concretizzatesi nella mancata accettazione della stessa da parte della Regione Abruzzo e della ed il CP_7 mancato rispetto delle forme previste (atto pubblico o scrittura privata autenticata, trattandosi di contratto di durata di concessione di pubblico servizio), avrebbero reso inopponibile la cessione alla . Parte_2
Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito azionato, riferendosi lo stesso a prestazioni “periodiche” svolte in regime di accreditamento con la Regione Abruzzo negli pagina 2 di 9 anni 2006/2008, instando, in via subordinata, per l'accertamento di estinzione per decorso del termine decennale di prescrizione, attesa l'assenza di atti interruttivi.
Con comparsa depositata in data 25.11.2020 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione stanti: I) la piena validità della cessione di credito intervenuta in suo favore, in virtù dell'inapplicabilità degli artt. artt. 69 e 70 del RD 2440/1923 alle operazioni di cartolarizzazione effettuate, come quella in esame, secondo la L. 130/1999, per espressa disposizione normativa (art 4, comma 4 bis) – articoli che, in sintesi, richiedono, per la validità delle cessioni di credito, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e l'accettazione dell'amministrazione ceduta – II) le plurime diffide inviate dalla cedente CP_3 nel corso degli anni, utili ad interrompere il termine di prescrizione, comunque decennale.
[...]
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, Part comma 6, c.p.c., con la seconda memoria istruttoria la di contestava l'effettiva debenza delle Pt_1 somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, depositando agli atti una nota del 26.8.2008 con la quale richiedeva alla a seguito dell'attività ispettiva svolta dagli uffici competenti nel 2008, l'emissione CP_3 di note di credito riferite alle fatture azionate in monitorio per l'importo di € 108.760,13, somma identica a quella ingiunta.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si costituiva volontariamente in giudizio la in veste di CP_3 cedente dei crediti contesi, la quale rappresentava la correttezza della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto svolte dalla domandando in via principale il rigetto dell'opposizione ed in subordine Controparte_1 il pagamento in suo favore delle somme di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 7.4.2025, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, è opportuno premettere che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine delle c.d. preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi ed estintivi delle domande e delle eccezioni, vale a dire entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (ante riforma c.d. Cartabia), mentre risultano inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (Cass. n. 7270/2008).
In applicazione di tale principio, la circostanza dedotta dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. relativa all'esistenza di una richiesta di nota di credito nei confronti della clinica privata che, in tesi, annullerebbe il preteso credito avversario, costituisce un'eccezione di compensazione, la quale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1242 c.c.; pertanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha carattere di eccezione in senso stretto e quindi detta eccezione è sottoposta al regime delle preclusioni come disciplinate dal codice di rito (Cass. 23.03.2006, n. 6532; Cass. 20.1.1997 n. 538). pagina 3 di 9 La relativa eccezione risulta quindi tardivamente proposta perchè formulata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dovendosene predicare l'inammissibilità.
Sul punto, basta osservare che, prima dello spirare delle preclusioni assertive con il deposito della memoria ex Part art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'esistenza di una nota di credito della verso la cedente, , non era stata CP_3 mai prospettata: consegue che la prova richiesta dall'opponente (ordine di esibizione delle verifiche ispettive di CP_
sulle prestazioni dell'opponente), in quanto volta a supportare la (tardiva) deduzione afferente al fatto asseritamente estintivo della pretesa dell'opposta, è radicalmente inammissibile in quanto relativa a circostanze fattuali in precedenza mai dedotte.
Infatti, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ed in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5
c.p.c. ratione temporis vigente.
Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l'attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.); nel rito ordinario invece, come si è detto, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Ciò premesso, ragioni di ordine logico impongono di trattare per prima le questioni preliminari sollevate dall'opponente.
La , invero, fin dall'atto di opposizione, ha lamentato l'invalidità e l'inefficacia della cessione del Parte_2 CP credito in favore dell'opposta per mancanza di accettazione espressa e per difetto di notifica nei riguardi di e della Regione Abruzzo, in spregio alla norma pattizia ed a quella legale ivi richiamata, con conseguente difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Successivamente, con la comparsa conclusionale depositata in data
6.6.2025, ha sollevato la questione relativa al suo difetto di legittimazione passiva, esaminabile in questa sede, sul presupposto che il difetto di legittimazione - sia attiva che passiva - è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. pagina 4 di 9 A tal proposito, deve osservarsi che il credito è stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, la quale all'art. 4 prevede che, anche ai fini dell'opponibilità, è sufficiente che della cessione sia dato pubblico avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sempre la medesima legge, all'art. 4 bis (introdotto dal D.L. n. 145/2013), inoltre stabilisce che “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nel caso di specie, la cessione in blocco dei crediti è stata stipulata tra e in data Controparte_1 CP_3
21.6.2019, pubblicata in G.U. numero 85 del 20.7.2019 e comunicata alla a mezzo pec il Parte_2
29.7.2019.
Il contratto concluso tra la Regione Abruzzo e la casa di cura, però, all'art. 13, prevede espressamente la CP_ necessità della notifica della cessione non solo alla , ma anche alla Regione Abruzzo ed alla Parte_2
[...
, nonché l'accettazione della Regione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440”, incombenti questi non espletati.
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità, pur precisando (Cass. n 29420/23) “che l'art. 69 del R.D.
n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”, ha chiarito nella stessa pronuncia che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del
1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam”.
Essendo circostanze incontestate tra le parti sia la mancata notifica della cessione alla Regione Abruzzo ed alla sia la mancata accettazione della Regione, va dichiarata l'assenza della legittimazione in capo a CP_7
non essendosi verificata una valida cessione di credito in suo favore. Controparte_1
Per completezza di argomentazione sul punto, è opportuno sottolineare come risulti priva di pregio l'argomentazione dell'opposta relativa alla necessità dell'approvazione specifica e per iscritto dell'art. 13 del contratto per vessatorietà dello stesso, in quanto restrittivo della liberà contrattuale nei rapporti con terzi, essendo pagina 5 di 9 pacifico in giurisprudenza che la fattispecie relativa alle clausole vessatorie rappresenta un numerus clausus non suscettibile di interpretazione estensiva.
Nonostante il carattere assorbente del rilievo di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in considerazione della domanda di pagamento diretto spiegata dall'intervenuta è necessario pronunciarsi sulla CP_3 questione relativa al difetto di legittimazione passiva della la quale, pur se introdotta Parte_2 dall'opponente con la comparsa conclusionale, come anticipato, è esaminabile in questa sede, trattandosi di eccezione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Sul punto, il dato normativo regionale (art. 38 L.R. Abruzzo n. 146/96 come modificato dalla L.R. 15/04) prevede che: “
1. Le provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale Pt_1 devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali.
2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria.
3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e Controparte_7 risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione. 4. È individuato nella l'organismo di Controparte_7 gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del Part fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole In particolare assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE
2000/35/CE recepita dal D. Lgs. n. 231/2002.”.
La norma regionale si pone nell'alveo della legislazione nazionale relativa alla riforma del SSN avvenuta con il
D.L. n. 324/1993 (poi ulteriormente riformato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 299/1999), il cui art. 10 espressamente prevede che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Sul punto ha avuto modo di esprimersi la Corte d'Appello dell'Aquila, stabilendo che “sulla questione della Part legittimazione passiva delle in ordine ai crediti vantati dalle strutture private accreditate per le prestazioni
pagina 6 di 9 effettuate in favore degli assistiti in forza dei contratti stipulati dalla Regione l'orientamento prevalente ha riconosciuto la legittimazione passiva della sia sulla base delle previsioni contrattuali sia della disciplina CP_7 legislativa (vedi Corte d'Appello L'Aquila sentenze n. 326 del 2019, n. 197 del 2019, n. 29 del 2018, n. 1687 del
2017)” sottolineando che “le disposizioni citate della legge regionale, così come le previsioni contrattuali, dovevano essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”, ente individuabile appunto nella . CP_7
La correttezza di tale impostazione interpretativa, alla quale si intende in questa sede dare continuità, risulta confermata da recenti pronunce della Suprema Corte.
In particolare, con la pronuncia n. 25803/2023 la Corte di Cassazione, preliminarmente ribadito che l'art. 1 comma 10 D.L. 324/1993 (convertito con modificazioni dalla L. n. 423/1993) si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al D.L.vo 502/92 che a quelle Part Part autorizzate dalle medesime successivamente alla loro costituzione in ha precisato, con riferimento all'applicabilità del detto principio alla Regione Abruzzo, che: “Tale principio, enunciato in riferimento alla disciplina vigente in Regioni diverse dall'Abruzzo, è stato recentemente ritenuto applicabile anche nei confronti di quest'ultima, essendosi rilevato che, nell'ambito della stessa, l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004 n. 15, il quale ha modificato
l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) e b), della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre
2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1) Par disponendo che i pagamenti delle debbano avere luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale
(comma primo) affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio nazionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma secondo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più CP_ banche, è demandato alla (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme Part del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole , ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma quarto)” (cfr. Cass. Sez. III,
21/11/2022, n. 34155; al riguardo, v. anche Cass. Sez. I 2/03/2023).
pagina 7 di 9 CP Peraltro, in favore dell'individuazione della come ente incaricato del pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma decimo del d.l. n. 324 del 1993, depone anche la disciplina del rapporto intercorrente tra le parti, dettata dall'art. 10 del contratto stipulato il 22.3.2005, il cui testo, riportato a corredo del ricorso, prevede espressamente, in conformità all'art. 38 della legge regionale n. 146 del 1996, che le fatture emesse per il pagamento delle Part prestazioni, pur dovendo essere intestate dalle di provenienza degli assistiti, devono essere inviate in copia CP anche alla , ai fini dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio e liquidazione, precisando inoltre che è proprio tale società, nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, a dover provvedere al pagamento, per conto dell Pt_2
E' stato, a tal proposito, chiarito che la genesi dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993 e la ratio della predetta disposizione (volta a dissipare qualsiasi dubbio in ordine all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento e legittimato a stare in giudizio per le relative controversie, tra tutti quelli coinvolti nella vicenda) consente di escludere anche la possibilità di ravvisare nella designazione dell'ente incaricato del pagamento in Part luogo dell un fenomeno riconducibile alle figure privatistiche della delegatio solvendi o promittendi: non Part sussistendo né un perdurante obbligo dell' di provvedere al pagamento, in qualità di delegante ed in solido CP con la , né un onere di preventiva escussione di quest'ultima, in qualità di delegata, dovendo individuarsi il soggetto obbligato esclusivamente in quello indicato dalla legge come incaricato del pagamento, con la Part conseguente esclusione di una responsabilità anche sussidiaria dell'
Part Da quanto detto consegue il difetto di legittimazione passiva della relativamente alle richieste di pagamento dei compensi spiegate da CP_3
Per le ragioni esposte l'opposizione va pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 1738/2020, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2020 emesso dal Tribunale di
Teramo;
pagina 8 di 9 - condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 CP_3
che si liquidano in € 406,50 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_2
15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opposta e l'intervenuta.
Teramo, 24.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1738/2020 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Luca Ronchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in al Corso Porta Romana n. 31/d Pt_1
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Concetta Sorrentino, Enzo Paolini, Antonio Borracino, Paola Ranieri e Giovanni Desideri, elettivamente domiciliata presso lo studio della tra avvocati in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 CP_2
OPPOSTA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro CP_3
Ruffolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Rulli in Pescara alla Via Armando
Caldora n. 4 pagina 1 di 9 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 7 aprile 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la domandava Parte_2 all'intestato Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. 420/2020 (n. R.G. 685/2020) con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 108.760,13 in favore della quale cessionaria del Controparte_1 credito vantato dalla (proprietaria e gestrice delle case di cura convenzionate e CP_3 CP_4
, per fatture rimaste in parte insolute e relative a prestazioni sanitarie erogate da quest'ultima in CP_5 regime di accreditamento con la Regione Abruzzo.
Senza muovere alcuna contestazione sull'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della cedente, nell'atto introduttivo eccepiva il difetto di titolarità in capo alla del credito azionato, in Controparte_1 considerazione della violazione del contratto stipulato tra la regione Abruzzo e la casa di cura privata, il quale prevede espressamente all'art. 13 che: “Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla CP_6
Regione, alla competente e alla , nella sua qualità di Organismo di Parte_1 CP_7 monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla – ai sensi e per gli effetti Controparte_8 degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
A dire dell'opponente, infatti, il mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative alla cessione, concretizzatesi nella mancata accettazione della stessa da parte della Regione Abruzzo e della ed il CP_7 mancato rispetto delle forme previste (atto pubblico o scrittura privata autenticata, trattandosi di contratto di durata di concessione di pubblico servizio), avrebbero reso inopponibile la cessione alla . Parte_2
Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito azionato, riferendosi lo stesso a prestazioni “periodiche” svolte in regime di accreditamento con la Regione Abruzzo negli pagina 2 di 9 anni 2006/2008, instando, in via subordinata, per l'accertamento di estinzione per decorso del termine decennale di prescrizione, attesa l'assenza di atti interruttivi.
Con comparsa depositata in data 25.11.2020 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione stanti: I) la piena validità della cessione di credito intervenuta in suo favore, in virtù dell'inapplicabilità degli artt. artt. 69 e 70 del RD 2440/1923 alle operazioni di cartolarizzazione effettuate, come quella in esame, secondo la L. 130/1999, per espressa disposizione normativa (art 4, comma 4 bis) – articoli che, in sintesi, richiedono, per la validità delle cessioni di credito, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e l'accettazione dell'amministrazione ceduta – II) le plurime diffide inviate dalla cedente CP_3 nel corso degli anni, utili ad interrompere il termine di prescrizione, comunque decennale.
[...]
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, Part comma 6, c.p.c., con la seconda memoria istruttoria la di contestava l'effettiva debenza delle Pt_1 somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, depositando agli atti una nota del 26.8.2008 con la quale richiedeva alla a seguito dell'attività ispettiva svolta dagli uffici competenti nel 2008, l'emissione CP_3 di note di credito riferite alle fatture azionate in monitorio per l'importo di € 108.760,13, somma identica a quella ingiunta.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si costituiva volontariamente in giudizio la in veste di CP_3 cedente dei crediti contesi, la quale rappresentava la correttezza della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto svolte dalla domandando in via principale il rigetto dell'opposizione ed in subordine Controparte_1 il pagamento in suo favore delle somme di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 7.4.2025, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, è opportuno premettere che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine delle c.d. preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi ed estintivi delle domande e delle eccezioni, vale a dire entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (ante riforma c.d. Cartabia), mentre risultano inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (Cass. n. 7270/2008).
In applicazione di tale principio, la circostanza dedotta dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. relativa all'esistenza di una richiesta di nota di credito nei confronti della clinica privata che, in tesi, annullerebbe il preteso credito avversario, costituisce un'eccezione di compensazione, la quale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1242 c.c.; pertanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha carattere di eccezione in senso stretto e quindi detta eccezione è sottoposta al regime delle preclusioni come disciplinate dal codice di rito (Cass. 23.03.2006, n. 6532; Cass. 20.1.1997 n. 538). pagina 3 di 9 La relativa eccezione risulta quindi tardivamente proposta perchè formulata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dovendosene predicare l'inammissibilità.
Sul punto, basta osservare che, prima dello spirare delle preclusioni assertive con il deposito della memoria ex Part art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'esistenza di una nota di credito della verso la cedente, , non era stata CP_3 mai prospettata: consegue che la prova richiesta dall'opponente (ordine di esibizione delle verifiche ispettive di CP_
sulle prestazioni dell'opponente), in quanto volta a supportare la (tardiva) deduzione afferente al fatto asseritamente estintivo della pretesa dell'opposta, è radicalmente inammissibile in quanto relativa a circostanze fattuali in precedenza mai dedotte.
Infatti, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ed in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5
c.p.c. ratione temporis vigente.
Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l'attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.); nel rito ordinario invece, come si è detto, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Ciò premesso, ragioni di ordine logico impongono di trattare per prima le questioni preliminari sollevate dall'opponente.
La , invero, fin dall'atto di opposizione, ha lamentato l'invalidità e l'inefficacia della cessione del Parte_2 CP credito in favore dell'opposta per mancanza di accettazione espressa e per difetto di notifica nei riguardi di e della Regione Abruzzo, in spregio alla norma pattizia ed a quella legale ivi richiamata, con conseguente difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Successivamente, con la comparsa conclusionale depositata in data
6.6.2025, ha sollevato la questione relativa al suo difetto di legittimazione passiva, esaminabile in questa sede, sul presupposto che il difetto di legittimazione - sia attiva che passiva - è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. pagina 4 di 9 A tal proposito, deve osservarsi che il credito è stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, la quale all'art. 4 prevede che, anche ai fini dell'opponibilità, è sufficiente che della cessione sia dato pubblico avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sempre la medesima legge, all'art. 4 bis (introdotto dal D.L. n. 145/2013), inoltre stabilisce che “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nel caso di specie, la cessione in blocco dei crediti è stata stipulata tra e in data Controparte_1 CP_3
21.6.2019, pubblicata in G.U. numero 85 del 20.7.2019 e comunicata alla a mezzo pec il Parte_2
29.7.2019.
Il contratto concluso tra la Regione Abruzzo e la casa di cura, però, all'art. 13, prevede espressamente la CP_ necessità della notifica della cessione non solo alla , ma anche alla Regione Abruzzo ed alla Parte_2
[...
, nonché l'accettazione della Regione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440”, incombenti questi non espletati.
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità, pur precisando (Cass. n 29420/23) “che l'art. 69 del R.D.
n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”, ha chiarito nella stessa pronuncia che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del
1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam”.
Essendo circostanze incontestate tra le parti sia la mancata notifica della cessione alla Regione Abruzzo ed alla sia la mancata accettazione della Regione, va dichiarata l'assenza della legittimazione in capo a CP_7
non essendosi verificata una valida cessione di credito in suo favore. Controparte_1
Per completezza di argomentazione sul punto, è opportuno sottolineare come risulti priva di pregio l'argomentazione dell'opposta relativa alla necessità dell'approvazione specifica e per iscritto dell'art. 13 del contratto per vessatorietà dello stesso, in quanto restrittivo della liberà contrattuale nei rapporti con terzi, essendo pagina 5 di 9 pacifico in giurisprudenza che la fattispecie relativa alle clausole vessatorie rappresenta un numerus clausus non suscettibile di interpretazione estensiva.
Nonostante il carattere assorbente del rilievo di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in considerazione della domanda di pagamento diretto spiegata dall'intervenuta è necessario pronunciarsi sulla CP_3 questione relativa al difetto di legittimazione passiva della la quale, pur se introdotta Parte_2 dall'opponente con la comparsa conclusionale, come anticipato, è esaminabile in questa sede, trattandosi di eccezione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Sul punto, il dato normativo regionale (art. 38 L.R. Abruzzo n. 146/96 come modificato dalla L.R. 15/04) prevede che: “
1. Le provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale Pt_1 devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali.
2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria.
3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e Controparte_7 risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione. 4. È individuato nella l'organismo di Controparte_7 gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del Part fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole In particolare assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE
2000/35/CE recepita dal D. Lgs. n. 231/2002.”.
La norma regionale si pone nell'alveo della legislazione nazionale relativa alla riforma del SSN avvenuta con il
D.L. n. 324/1993 (poi ulteriormente riformato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 299/1999), il cui art. 10 espressamente prevede che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Sul punto ha avuto modo di esprimersi la Corte d'Appello dell'Aquila, stabilendo che “sulla questione della Part legittimazione passiva delle in ordine ai crediti vantati dalle strutture private accreditate per le prestazioni
pagina 6 di 9 effettuate in favore degli assistiti in forza dei contratti stipulati dalla Regione l'orientamento prevalente ha riconosciuto la legittimazione passiva della sia sulla base delle previsioni contrattuali sia della disciplina CP_7 legislativa (vedi Corte d'Appello L'Aquila sentenze n. 326 del 2019, n. 197 del 2019, n. 29 del 2018, n. 1687 del
2017)” sottolineando che “le disposizioni citate della legge regionale, così come le previsioni contrattuali, dovevano essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”, ente individuabile appunto nella . CP_7
La correttezza di tale impostazione interpretativa, alla quale si intende in questa sede dare continuità, risulta confermata da recenti pronunce della Suprema Corte.
In particolare, con la pronuncia n. 25803/2023 la Corte di Cassazione, preliminarmente ribadito che l'art. 1 comma 10 D.L. 324/1993 (convertito con modificazioni dalla L. n. 423/1993) si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al D.L.vo 502/92 che a quelle Part Part autorizzate dalle medesime successivamente alla loro costituzione in ha precisato, con riferimento all'applicabilità del detto principio alla Regione Abruzzo, che: “Tale principio, enunciato in riferimento alla disciplina vigente in Regioni diverse dall'Abruzzo, è stato recentemente ritenuto applicabile anche nei confronti di quest'ultima, essendosi rilevato che, nell'ambito della stessa, l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004 n. 15, il quale ha modificato
l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) e b), della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre
2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1) Par disponendo che i pagamenti delle debbano avere luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale
(comma primo) affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio nazionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma secondo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più CP_ banche, è demandato alla (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme Part del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole , ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma quarto)” (cfr. Cass. Sez. III,
21/11/2022, n. 34155; al riguardo, v. anche Cass. Sez. I 2/03/2023).
pagina 7 di 9 CP Peraltro, in favore dell'individuazione della come ente incaricato del pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma decimo del d.l. n. 324 del 1993, depone anche la disciplina del rapporto intercorrente tra le parti, dettata dall'art. 10 del contratto stipulato il 22.3.2005, il cui testo, riportato a corredo del ricorso, prevede espressamente, in conformità all'art. 38 della legge regionale n. 146 del 1996, che le fatture emesse per il pagamento delle Part prestazioni, pur dovendo essere intestate dalle di provenienza degli assistiti, devono essere inviate in copia CP anche alla , ai fini dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio e liquidazione, precisando inoltre che è proprio tale società, nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, a dover provvedere al pagamento, per conto dell Pt_2
E' stato, a tal proposito, chiarito che la genesi dell'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 324 del 1993 e la ratio della predetta disposizione (volta a dissipare qualsiasi dubbio in ordine all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento e legittimato a stare in giudizio per le relative controversie, tra tutti quelli coinvolti nella vicenda) consente di escludere anche la possibilità di ravvisare nella designazione dell'ente incaricato del pagamento in Part luogo dell un fenomeno riconducibile alle figure privatistiche della delegatio solvendi o promittendi: non Part sussistendo né un perdurante obbligo dell' di provvedere al pagamento, in qualità di delegante ed in solido CP con la , né un onere di preventiva escussione di quest'ultima, in qualità di delegata, dovendo individuarsi il soggetto obbligato esclusivamente in quello indicato dalla legge come incaricato del pagamento, con la Part conseguente esclusione di una responsabilità anche sussidiaria dell'
Part Da quanto detto consegue il difetto di legittimazione passiva della relativamente alle richieste di pagamento dei compensi spiegate da CP_3
Per le ragioni esposte l'opposizione va pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 1738/2020, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2020 emesso dal Tribunale di
Teramo;
pagina 8 di 9 - condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 CP_3
che si liquidano in € 406,50 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_2
15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opposta e l'intervenuta.
Teramo, 24.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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