Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n° 43/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza
nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Gelo, giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso che con Decreto del Direttore dell'
[...]
n. 66 del 09/05/2024 erano stati indetti i concorsi per soli titoli al fine di Controparte_1 integrare e aggiornare le graduatorie permanenti, di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per i profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario relativamente alle province di L'Aquila, e Teramo, concernenti il profilo professionale dell'area A – CP_1 CP_1
Collaboratore Scolastico - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico
2023/2024 – graduatorie a.s. 2024-2025; di aver presentato rituale domanda di partecipazione alla
invalido per servizio ex lege n. 68/1999, in quanto riconosciuto invalido per servizio per patologia ascrivibile all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed iscritto alle liste del collocamento speciale per disabili sin dal 05.07.2023; che con decreto del
Dirigente dell' , Controparte_2
prot. 19327 del 14.08.2024, veniva pubblicata la graduatoria definitiva della suddetta procedura relativa alla provincia di e valevole per le assunzioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2024/2025 CP_1
ed egli si posizionava al posto 231 della suddetta graduatoria con punti 16,10; che nessuno dei candidati che lo precedevano in graduatoria risultava titolare di diritto alla riserva di posti come invalido ex lege n. 68/1999; che con Decreto prot. 19939 del 23.08.2024, l' Controparte_3
pubblicava l'avviso con il quale veniva indetta la procedura informatizzata per le
[...]
immissioni in ruolo e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria, specificando che il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore Scolastico debitamente autorizzato per la provincia di era pari a 56 posti, di cui 18 riservati agli invalidi CP_1
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999; che nonostante la rituale istanza di partecipazione inoltrata, all'esito della pubblicazione delle operazioni di individuazione degli aventi diritto avvenuta con Decreto prot. 20287 del 27.08.2024 da parte dell' , Controparte_3 lo stesso non figurava tra gli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025; che, nello specifico, venivano assunti a tempo indeterminato i primi 56 candidati inseriti in graduatoria, tra cui non figurava nessun appartenente a categorie protette ex lege n. 68/1999; ha lamentato la violazione, da parte della resistente, delle disposizioni di cui agli artt. 1, 3 e 7 della legge 68/1999 che, ove correttamente applicate, gli avrebbero consentito di essere assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2024 con conseguente diritto al risarcimento del danno da ritardata o mancata assunzione.
Ha, dunque, così concluso:
“
1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per invalidi civili ex lege 68/99 in seno alle graduatorie di cui all'art. 554 del d.lgs.
297/1994 per il reclutamento del personale ATA – profilo professionale di Collaboratore Scolastico relativa alla provincia di CP_1
2. In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente in qualità di Collaboratore Scolastico su CP_1 posto riservato alle categorie protette ex lege 68/1999, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
3. In via principale, emettere pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tempo indeterminato ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs. 165/2001 con le predette decorrenze
4. In via principale, condannare la P.A. ad assumere in servizio il ricorrente con contratto a tempo indeterminato su posto di collaboratore scolastico.
5. Condannare, la PA resistente al risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione subito dal ricorrente da parametrarsi alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal 01.09.2024 e che lo stesso avrebbe dovuto percepire in qualità di lavoratore assunto a tempo indeterminato, sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'aliunde perceptum, il tutto da quantificarsi in eventuale separato giudizio”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell' , in via pregiudiziale ed Controparte_1
assorbente la cessazione della materia del contendere e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell' risulta Controparte_1
fondata.
Deve, invero, rilevarsi che l' , a norma dell'art. 8 del DPR 20 gennaio Controparte_1
2009 n. 17, costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa. La medesima disposizione attribuisce poi all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea un nuovo ed autonomo soggetto giuridico.
Conseguentemente, l' evocato in giudizio resta un'articolazione periferica del Controparte_3
(cfr. Cass. Sent. 22743/2011), per cui unico soggetto legittimato passivo nel presente CP_1 giudizio è il . Controparte_1
Nel merito, occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
e ciò a seguito dell'immissione in ruolo del ricorrente avvenuta nelle more del presente giudizio. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Ebbene nel caso di specie la parte resistente, a seguito della ricezione della diffida da parte del legale del ricorrente (doc. 1 della memoria di costituzione), ha proceduto con i relativi controlli e, conseguentemente, all'avvio del procedimento di autotutela per l'annullamento d'ufficio dell'incarico a tempo indeterminato conferito alla collaboratrice scolastica in data Parte_2
27.06.2024, risultata collocata all'ultima posizione utile nel contingente stabilito dal per CP_1 le immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 per il profilo di collaboratore scolastico, con contestuale immissione in ruolo, al suo posto, del ricorrente, con decorrenza giuridica 01.09.2024 e decorrenza economica 01.09.2025 (cfr. doc. 7 della memoria di costituzione).
Deve dunque dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere.
La domanda risarcitoria di condanna generica proposta dal ricorrente risulta certamente ammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte resistente deve ritenersi ammissibile la domanda risarcitoria originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso – espresso o tacito – del convenuto, costituendo essa stessa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent.
5551/2016; Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 29862/2022). Peraltro, le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa di parte resistente appaiono inconferenti poiché si riferiscono alla diversa ipotesi in cui, in corso di causa, si chieda di scindere il giudizio sull'"an” da quello sul “quantum” a fronte di una domanda risarcitoria inizialmente formulata in maniera specifica.
Ciò chiarito, va ricordato che il profilo del risarcimento dei danni derivanti da ritardata assunzione è stato ripetutamente affrontato dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito che l'allegazione del danno ingiusto da parte dell'attore non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell'ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato impiego.
A seguito dell'illegittimo ritardo nell'assunzione, infatti, non si determina un diritto del lavoratore tardivamente assunto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno, il quale, appunto, non si identifica automaticamente nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14772 del
14/06/2017).
In definitiva, il danno derivante dalla ritardata assunzione può essere parametrato sul mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta - detratto l'aliunde perceptum – qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020).
Nel caso di specie, al fine di dimostrare di essere stato occupato a condizioni deteriori rispetto a quelle di cui avrebbe goduto in caso di assunzione a tempo indeterminato, il ricorrente ha dedotto e documentato di essere stato assunto nell'a.s. in corso 2024/2025 con contratto a tempo determinato dal 18.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. allegato 11 al ricorso), piuttosto che dal 01.09.2024 al
31.08.2024, con la conseguenza che per i mesi di luglio ed agosto 2025 egli risulterà privo di occupazione.
D'altra parte, il convenuto, costituendosi in giudizio, ha dedotto e dimostrato che CP_1
l'assunzione a condizioni deteriori non è interamente imputabile all'amministrazione, sussistendo un concorso di colpa del ricorrente, il quale collocato al posto 231 della graduatoria provinciale permanente, era stato convocato per la presa di servizio il 29.08.2024, ma non si è presentato (cfr. allegati 8 e 9 alla memoria). D'altronde la circostanza non è stata oggetto di contestazione ad opera della difesa di parte ricorrente, che non ha preso posizione sul punto, né sulla documentazione depositata della controparte.
La liquidazione del danno risarcibile deve, dunque, avvenire in eventuale separato giudizio come espressamente richiesto dal ricorrente tenendo conto delle retribuzioni perdute, detratto quanto percepito aliunde, ma tale importo dev'essere ridotto del 30% avendo la condotta del ricorrente concorso a cagionare il danno, nonché in considerazione del tempo libero fruito, poiché l'istante non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura d'ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo, che del perfezionamento culturale e professionale (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 29/10/2008,
n. 5413).
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato e dell'assenza della fase istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti;
b) condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione subito dal ricorrente da parametrarsi alle retribuzioni perdute, detratto l'aliunde perceptum, il tutto da quantificarsi in eventuale separato giudizio, riducendo l'importo del 30% per le ragioni di cui in motivazione;
c) condanna il a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €. 3.688,5, oltre CP_1
al rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa come per legge.
Così deciso in Lanciano, il 01.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-