Art. 16.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennita' fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto e' stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennita' fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto e' stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.