Articolo 16 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 16.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennita' fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto e' stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984