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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
14/2025 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Federica Verro Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 14/2025 RG PROC. UNIT. promosso da
con sede in Ragusa (RG), C.da (P.IVA n. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappr. pro tempore Dott. rappresentato e difeso per Parte_3 mandato in calce al presente atto dall'Avv. Paolo Catra
RICORRENTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico CP_1 sig. , nato ad [...] il [...], corrente ad Agrigento nella Via delle Controparte_2
Comete n.14 P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Alaimo P.IVA_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1 considerato che la ricorrente, nel premettere di aver effettuato ingenti forniture di cemento in sacchi in favore della allega di vantare un credito per €. 40.012,43 oltre CP_1 interessi di mora ex DL 231/02 dovuta a saldo delle fatture nn. 147/2025, 836/2024,
767/2024, 600/2024, 488/2024, 335/2024, 259/2024, 189/2024;
1 che, in parziale pagamento di quanto dovuto, la aveva rilasciato diversi effetti CP_1 cambiari alcuni già insoluti e protestati esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato il resistente si è costituito non contestando specificamente il credito azionato dalla né tantomeno lo stato di insolvenza, limitandosi a depositare le scritture Parte_1 contabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito derivante forniture, non oggetto di contestazione alcuna , comprovato dalle fatture e dagli assegni protestati versati in giudizio;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in CP_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per oltre € 630.000,00, totale complessivo dei debiti emergenti dal bilancio dell'anno 2023 per oltre € 3.248.470,00 rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
e, per altro verso, la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico sig. , Controparte_2 nato ad [...] il [...], corrente ad Agrigento nella Via delle Comete n.14
P.IVA P.IVA_2 nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. FRANCESCA GIUNTA, con studio in Piazza Armerina ( ) Email_1
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
2 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il giorno 11 dicembre 2025 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito 3 in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Federica Verro Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 14/2025 RG PROC. UNIT. promosso da
con sede in Ragusa (RG), C.da (P.IVA n. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappr. pro tempore Dott. rappresentato e difeso per Parte_3 mandato in calce al presente atto dall'Avv. Paolo Catra
RICORRENTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico CP_1 sig. , nato ad [...] il [...], corrente ad Agrigento nella Via delle Controparte_2
Comete n.14 P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Alaimo P.IVA_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1 considerato che la ricorrente, nel premettere di aver effettuato ingenti forniture di cemento in sacchi in favore della allega di vantare un credito per €. 40.012,43 oltre CP_1 interessi di mora ex DL 231/02 dovuta a saldo delle fatture nn. 147/2025, 836/2024,
767/2024, 600/2024, 488/2024, 335/2024, 259/2024, 189/2024;
1 che, in parziale pagamento di quanto dovuto, la aveva rilasciato diversi effetti CP_1 cambiari alcuni già insoluti e protestati esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato il resistente si è costituito non contestando specificamente il credito azionato dalla né tantomeno lo stato di insolvenza, limitandosi a depositare le scritture Parte_1 contabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito derivante forniture, non oggetto di contestazione alcuna , comprovato dalle fatture e dagli assegni protestati versati in giudizio;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in CP_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per oltre € 630.000,00, totale complessivo dei debiti emergenti dal bilancio dell'anno 2023 per oltre € 3.248.470,00 rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
e, per altro verso, la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico sig. , Controparte_2 nato ad [...] il [...], corrente ad Agrigento nella Via delle Comete n.14
P.IVA P.IVA_2 nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. FRANCESCA GIUNTA, con studio in Piazza Armerina ( ) Email_1
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
2 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il giorno 11 dicembre 2025 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito 3 in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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