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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 2058/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Mara Uggè, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
dom. Luca Zanoni, giusta procura in atti convenuto
In punto: risarcimento dei danni non patrimoniali per diffamazione trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 23/01/2025, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 13/03/2024
“1) accertarsi e dichiararsi che il convenuto ha causato danno alla dignità e al decoro della persona dell'attrice; 2) conseguentemente, accertarsi l'entità del danno subito dall'attrice a causa dell'opera diffamatoria del convenuto;
3) condannarsi il convenuto a pagare all'attrice l'importo di € 24.000,00 o diverso ritenuto di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari” per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 13/03/2024
Pag. 1 di 10 “in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande come formulate dalla sig.ra
in quanto assolutamente generiche ed infondate sia in fatto Parte_1
che in diritto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di soccombenza parziale o integrale del sig. ridimensionare l'entità del risarcimento CP_1
richiesto dalla sig.ra nei parametri liquidativi della cd. Parte_1
Tabelle di Milano per le diffamazioni di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo da € 1.000,00.- ad € 10.000,00.-) nella misura minima prevista per i motivi di cui alla narrativa, da liquidarsi, ove possibile ed eventualmente, a favore dell' ; in ogni caso: condannare la parte attrice alla Controparte_2 rifusione delle spese legali del presente procedimento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 27/06/2022, deduce di Parte_1
essere consigliera comunale presso il Comune di Bolzano e di essere persona offesa dal reato di diffamazione aggravata in ragione dell'utilizzo di mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, ossia la piattaforma “Facebook”, ove , “persona CP_1
piuttosto nota nella città di Bolzano”, scriveva e pubblicava due messaggi affermando che l'attrice fosse “persona corrotta e in cerca di soldi, suggerendo al lettore legami con non meglio precisate lobby, attribuendo anche mancanze genitoriali alla stessa”.
Parte attrice deduce altresì di avere a suo tempo proposto querela per i fatti oggetto della presente causa nei confronti del convenuto e che, di seguito, il Giudice per le indagini preliminari di codesto Tribunale aveva emesso a suo carico decreto penale di condanna n. 120/2021, divenuto esecutivo in data 06/03/2021, con il seguente capo di imputazione, come formulato dal pubblico ministero nella relativa richiesta di emissione: “del delitto di cui all'art. 595, commi 1 e 3, de codice penale per avere, fuori dai casi di cui all'art. 594 del codice penale e comunicando con più persone, tramite un mezzo di pubblicità, offeso la reputazione di in Parte_1
particolare, ha pubblicato su “Facebook”, (www.facebook.com/lenzimarcobz), rispondendo a un post della persona offesa di data 09.10.2020, la frase offensiva:
“faglelo capire a corrotti difensori della lobby come iscritta alla Parte_1
dx e anche votata conigliera” e in data 23.10.2020: “pena? solo perché non sei stata
Pag. 2 di 10 capace di fare quello che ho fatto io? solo perché io proteggo mia figlia e tu non sei stata capace? pena mi fanno i falsi come te che cercano soldi da consiglieri comunali” discreditando la persona offesa anche per la sua funzione di consigliera comunale;
con l'aggravante di avere recato l'offesa con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; in Bolzano (BZ), tra il 09.10.2020 e il 23.10.2020”.
L'attrice chiede ora il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito di detto fatto illecito, previo accertamento dell'avvenuta diffamazione, indicando le circostanze di fatto che dovrebbero offrire concretezza ai parametri indicati nelle cd.
Tabelle di Milano ai fini della loro liquidazione.
Il convenuto si costituisce in giudizio in data 25/10/2022, depositando relativa comparsa di risposta, ove chiede, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice, altresì esponendo le ragioni per le quali non avrebbe avuto conoscenza effettiva del decreto di condanna emesso nei suoi confronti, notificatogli al luogo di residenza, divenuto solo formale;
nel merito, rileva come, negli scritti pubblicati, non vi fossero “frasi diffamatorie”, trattandosi invero di messaggi in risposta a quelli rivoltigli dalla stessa parte attrice, in particolare quello avente il seguente contenuto: “ mi fai pena. Vergognati”. Infatti, il convenuto evidenzia CP_1
che, nel primo messaggio, “si parla di lobby senza alcun riferimento di specie e, quindi, di per sé senza alcuna specifica accusa nei confronti della parte attrice. Non vi è alcun discredito nei confronti della parte attrice, posto che quanto esposto risultava essere un chiaro ed evidente paradosso, essendo notorio a chiunque che il rimborso per l'attività di consigliere comunale, si voglia per la seduta del Consiglio
o per il lavoro svolto in Commissione, non consente di certo di sostenersi esclusivamente di questa retribuzione. Il fatto poi che un soggetto sostenga di occuparsi meglio della propria figlia rispetto a quello che può o possa fare un altro soggetto, si ritiene non comporti alcun discredito a nessuno”. Deduce, inoltre, che la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice è priva di indicazione del criterio utilizzato per la sua quantificazione (proposta in atti nell'importo di € 24.000,00), somma da ritenersi comunque “sproposita e del tutto infondata”, dichiarando di avere già prima offerto la donazione di un importo simbolico di € 1.000,00 all' , corrispondente ai parametri liquidativi applicati Controparte_2
Pag. 3 di 10 nelle Tabelle di Milano per la diffamazione di tenue gravità, a fronte della lieve intensità dell'elemento soggettivo, del limitato spazio della notizia e dell'assenza di risonanza mediatica.
All'udienza tenutasi in data 29/11/2023 venivano assunti i testimoni di parte attrice sui capitoli di prova ammessi, giusta ordinanza di data 03/08/2023.
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, la domanda spiegata da parte attrice risulta fondata, nei limiti di seguito precisati.
1. Con riferimento agli scritti pubblicati sulla piattaforma “Facebook” in data
09/10/2020 e 23/10/2020 – da attribuirsi certamente ad opera del convenuto, posto che questi, nelle sue difese, non ne ha mai disconosciuto la paternità – va rilevato che il loro contenuto, quale espressione di una libera manifestazione del pensiero, è destinato ad assumere rilievo ai fini risarcitori nei limiti in cui il relativo messaggio comunicativo abbia acquisito valenza lesiva dell'immagine e reputazione della persona alla quale dette esternazioni fanno riferimento, costituendo detti aspetti rappresentazione dell'individualità di ogni singola persona che, unitamente ad altre (nome, riservatezza, ecc.), godono di pari rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.).
2. Innanzitutto, si deve rilevare che il decreto penale di condanna n. 120/2021, pur se divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p., non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, ove gli elementi materiali già contenuti nel capo di imputazione
(e la conseguente loro illiceità), potranno al più costituire indizio utile a dimostrarne l'accadimento, ovvero, qualora non contestati, persino prova sufficiente.
Posto che parte attrice chiede procedersi al previo accertamento della sussistenza dello specifico reato imputato al convenuto, si rende necessario esporre i principi di diritto formatisi in materia di diffamazione a mezzo “social network”, in particolare ai fini della distinzione tra il reato di diffamazione e quello di ingiuria, qualora aggravata dalla presenza di più persone, essendo il primo sussidiario al secondo.
Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di un “social network” (come, appunto, “Facebook”) integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 co. 3 c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”
Pag. 4 di 10 diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr. Cass. n. 13979/2021, n. 24431/2015 e n. 4873/2016).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con uniforme orientamento, ha chiarito che, in tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti – fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o “virtualmente”, nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione – l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, vale a dire quando tra l'offensore e l'offeso non sia possibile instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, si configura il delitto di diffamazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17563/2023 e n. 5982/2022).
In conclusione, qualora vengano trasmesse comunicazioni indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente presenti (considerando anche la presenza virtuale), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come nel caso di specie.
3. Verificata la corrispondenza, alla fattispecie di reato contestata al convenuto, dei fatti illeciti qui dedotti quale causa dei danni non patrimoniali da risarcirsi, risulta di seguito necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 595 c.p.
L'art. 21 co. 1 della Costituzione garantisce a tutti il “diritto di manifestare liberamente
i proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Tale libertà
è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(recepita con legge n. 848/55) all'art. 10 co. 1 (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New
York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo.
La libertà di diffusione del pensiero non riguarda unicamente le informazioni e le opinioni neutre o inoffensive, bensì anche quelle che possano colpire negativamente il protagonista della narrazione. Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU (art. 10) e dalla normativa nazionale, costituisce una causa di giustificazione nell'ambito di un equo
Pag. 5 di 10 bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto con lo stesso, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui.
Per il diritto di cronaca, tale bilanciamento avviene seguendo i principi di pertinenza, continenza, e verità oggettiva (con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca).
A tale diritto si affianca quello di critica, inteso come libertà di dissentire delle opinioni espresse da altri, sottoponendo al vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte mediante l'espressione di un proprio giudizio, anche severo e tagliente che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo, atteso che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti, potendo altresì assumere anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, manifestandosi attraverso l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, purché l'agente non trascenda nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta.
Pertanto, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto è, comunque, la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Infatti, la critica deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione e narrazione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio di tale diritto, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (cfr. Cass. n.
22042/2016).
4. Passando ora alla disamina del merito del presente giudizio, va dapprima verificata la vis laesiva delle espressioni usate dal convenuto nei messaggi inseriti sul suo profilo
“Facebook”, ossia l'idoneità delle stesse a pregiudicare la reputazione e l'onore dell'attrice.
Nel caso di specie, evidente risulta essere la potenza lesiva delle espressioni utilizzate dal convenuto, il quale, attivamente coinvolto nel settore dei prodotti alimentari dedicati, in particolare, ai soggetti affetti da celiachia, nel contestare le iniziative degli enti locali,
a sua detta contrarie alla loro tutela, imputa all'attrice l'aver commesso il reato di corruzione, quindi l'avere fatto mercimonio della funzione pubblica rivestita all'interno dell'amministrazione comunale, persino agendo con deviazione del potere esercitato in favore di operatori, a sua detta, riuniti in una cd. lobby interessata unicamente a lucrare
Pag. 6 di 10 sulle necessità alimentari e terapeutiche dei soggetti affetti da celiachia (“faglelo capire
a corrotti difensori della lobby come iscritta alla dx e anche votata Parte_1 consigliera” nonché “pena mi fanno i falsi come te che cercano soldi da consiglieri comunali”).
Dall'esame della documentazione allegata da parte attrice, si evince il contesto fattuale al quale le affermazioni diffamanti del convenuto fanno riferimento.
Al messaggio, pubblicato dall'attrice in data 09/10/2020, sulle novità del sistema dematerializzato per l'acquisto, a carico del servizio sanitario provinciale, di prodotti senza glutine per soggetti affetti da celiachia (in sostituzione dei voucher cartacei per il ritiro mensile dei prodotti privi di glutine presso le farmacie e i negozi convenzionati), il convenuto esprime la sua opinione in maniera aspramente negativa sul funzionamento di tale nuovo sistema, a suo dire voluto da interessi lobbistici di operatori nel settore, per poi tacciare l'attrice di essere corrotta e sostenitrice di detta lobby (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice di data 21/12/2022). Di seguito, in data 23/10/2025, dopo ulteriori invettive all'indirizzo dell'attrice, protrattesi nei giorni a seguire, il convenuto pubblica il secondo messaggio di cui al capo di imputazione, ove imputa all'attrice di ricoprire carica pubblica elettiva solo per guadagno, così dimostrando falsità nei confronti degli elettori (cfr. doc. n. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice di data 21/12/2022).
Da quanto sopra esposto, non risulta potersi riconoscere la sussistenza dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., invocata dal convenuto, non essendo i messaggi diffamatori risposta a precedente offesa;
in particolare, il secondo messaggio pubblicato in data 23/10/2020, pur richiamando il contenuto dell'unico messaggio che l'attrice sembra avere direttamente rivolto al convenuto (“ mi fai pena. CP_1
Vergognati”), oltre a non avere detto messaggio alcuna valenza lesiva della reputazione e dell'onore del convenuto, è a sua volta laconica risposta ad altri messaggi da questi pubblicati pregni di livore.
5. Una volta accertata la sussistenza di condotta integrante diffamazione aggravata nei confronti di parte attrice, deve ora verificarsi la sussistenza dei danni non patrimoniali che quest'ultima chiede vengano dal convenuto risarciti (“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il
Pag. 7 di 10 risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” – cfr. Cass. n. 9068/2024 e n. 24059/2024).
Ebbene, parte attrice ha offerto adeguata prova degli effetti negativi subiti a seguito della diffamazione aggravata commessa dal convenuto mediante l'assunzione di testimoni, in particolare di e . Testimone_1 Testimone_2
Infatti, il teste , presidente dell'associazione “Oltre” ove l'attrice riveste Testimone_1
la carica di vicepresidente, entrambi altresì componenti della Commissione sociale del
Comune di Bolzano, ha riferito della necessità di chiedere chiarimenti all'attrice sulle accuse mossele dal convenuto e il teste , marito dell'attrice, ha Testimone_2
confermato la circostanza di cui al capitolo n. 6 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ovvero che l'attrice è stata destinataria di numerose telefonate da parte di persone che le chiedevano spiegazioni, in particolare se fosse vero che da lì a poco avrebbero perso i contributi pubblici per l'acquisto di alimenti senza glutine a causa delle decisioni dalla stessa assunte, nonché in merito alla sua partecipazione a una lobby che influenzerebbe dette sue decisioni (“è vero;
ricordo diverse chiamate sia dei colleghi politici che di persone comuni;
ricordo che questi post hanno creato notevole disagio e tensione perché mia moglie cura molto la sua immagine;
preciso che abbiamo una figlia celiaca
e l'interesse di mia moglie è solamente quello di migliorare la sua situazione come quella di tutti i celiaci”).
6. Per la liquidazione del danno non patrimoniale, è opportuno fare ricorso alle cd.
Tabelle di Milano, debitamente epurate degli indicatori specificatamente previsti per la diffamazione commessa a mezzo stampa, nel caso di specie non pertinenti.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18217/2023, conformemente ai criteri individuati in dette tabelle, ha statuito che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, va considerato di tenue gravità il fatto illecito caratterizzato dalla assente/limitata notorietà del diffamante, dalla tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, dalla minima/limitata diffusione del mezzo
Pag. 8 di 10 diffamatorio, dall'assente risonanza mediatica, dalla tenue intensità dell'elemento soggettivo e, infine, dall'intervento riparatorio del convenuto.
Ebbene, nel caso di specie, difetta il parametro, da ritenersi primario rispetto a quelli ulteriori sopra indicati, della tenuità dell'offesa, non potendosi qualificare “lieve” quella arrecata dal convenuto, pur se calata nel contesto fattuale di riferimento (accesa discussione sugli interventi attuati da esponenti di pubbliche amministrazioni in favore dei soggetti affetti da celiachia), quando imputa all'attrice l'aver commesso il reato di corruzione congiuntamente al distorto esercizio della funzione pubblica in favore di operatori, riuniti in una cd. lobby, che, a differenza del convenuto, sarebbero unicamente interessati a speculare sulle esigenze specifiche dei soggetti affetti da celiachia (cfr. doc.
2, 3 e 7 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice di data
21/12/2022).
Risultano, invece, integrati i parametri della diffamazione di modesta gravità, come provato da parte attrice, anche a mezzo testi, ossia la limitata/modesta notorietà del diffamante (agli atti risulta unicamente quale soggetto sostenitore del marchio
“GlutenFreeWorled.eu” per prodotti alimentari per celiaci), dalla minima diffusione del mezzo diffamatorio (profilo “Facebook” del diffamante avente 1.600 amici, essendo tuttavia rimasto ignoto il numero dei “followers”), dall'assente/modesta risonanza mediatica (non risultante dagli atti) e dalla modesta intensità dell'elemento soggettivo
(aperta contrarietà alle iniziative assunte dall'amministrazione pubblica, ove l'attrice riveste la carica di consigliere comunale, nella gestione dei sostegni economici in favore dei soggetti affetti da celiachia).
Pertanto, può liquidarsi il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice per il fatto illecito accertato a carico del convenuto, in via equitativa, nell'importo di € 12.968,40 già comprensivo di rivalutazione e interessi, corrispondente all'importo minimo per commessa diffamazione di modesta gravità, come indicato nelle cd. Tabelle di Milano pubblicate in data 05/06/2024 (€ 11.750,00), operando la devalutazione dell'importo, dalla data di pubblicazione alla data di commissione del fatto, e, di seguito, la sua rivalutazione unitamente agli interessi sul capitale rivalutato.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le quali vengono liquidate in dispositivo, per compenso, in applicazione dei valori medi
Pag. 9 di 10 per la fase di studio e per la fase introduttiva nonché dei valori medi ridotti della metà per la fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisionale, in ragione dell'attività concretamente svolta e della contenuta complessità delle questioni di fatto e di diritto, con riferimento alle cause pendenti innanzi al tribunale ordinario di valore da Euro
5.200,01 fino ad Euro 26.000,00 (DM 55/2014 e successive modifiche), oltre alle spese sostenute per contributo unificato e marca da bollo, alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore di del CP_1 Parte_1
complessivo importo di € 12.968,40 oltre interessi dalla data odierna fino al soddisfo;
2. condanna a rifondere, a , le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre spese sostenute per il complessivo importo di € 264,00 nonché spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA sulle poste soggette.
Così deciso in data 14/04/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 2058/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Mara Uggè, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
dom. Luca Zanoni, giusta procura in atti convenuto
In punto: risarcimento dei danni non patrimoniali per diffamazione trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 23/01/2025, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 13/03/2024
“1) accertarsi e dichiararsi che il convenuto ha causato danno alla dignità e al decoro della persona dell'attrice; 2) conseguentemente, accertarsi l'entità del danno subito dall'attrice a causa dell'opera diffamatoria del convenuto;
3) condannarsi il convenuto a pagare all'attrice l'importo di € 24.000,00 o diverso ritenuto di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari” per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 13/03/2024
Pag. 1 di 10 “in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande come formulate dalla sig.ra
in quanto assolutamente generiche ed infondate sia in fatto Parte_1
che in diritto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di soccombenza parziale o integrale del sig. ridimensionare l'entità del risarcimento CP_1
richiesto dalla sig.ra nei parametri liquidativi della cd. Parte_1
Tabelle di Milano per le diffamazioni di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo da € 1.000,00.- ad € 10.000,00.-) nella misura minima prevista per i motivi di cui alla narrativa, da liquidarsi, ove possibile ed eventualmente, a favore dell' ; in ogni caso: condannare la parte attrice alla Controparte_2 rifusione delle spese legali del presente procedimento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 27/06/2022, deduce di Parte_1
essere consigliera comunale presso il Comune di Bolzano e di essere persona offesa dal reato di diffamazione aggravata in ragione dell'utilizzo di mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, ossia la piattaforma “Facebook”, ove , “persona CP_1
piuttosto nota nella città di Bolzano”, scriveva e pubblicava due messaggi affermando che l'attrice fosse “persona corrotta e in cerca di soldi, suggerendo al lettore legami con non meglio precisate lobby, attribuendo anche mancanze genitoriali alla stessa”.
Parte attrice deduce altresì di avere a suo tempo proposto querela per i fatti oggetto della presente causa nei confronti del convenuto e che, di seguito, il Giudice per le indagini preliminari di codesto Tribunale aveva emesso a suo carico decreto penale di condanna n. 120/2021, divenuto esecutivo in data 06/03/2021, con il seguente capo di imputazione, come formulato dal pubblico ministero nella relativa richiesta di emissione: “del delitto di cui all'art. 595, commi 1 e 3, de codice penale per avere, fuori dai casi di cui all'art. 594 del codice penale e comunicando con più persone, tramite un mezzo di pubblicità, offeso la reputazione di in Parte_1
particolare, ha pubblicato su “Facebook”, (www.facebook.com/lenzimarcobz), rispondendo a un post della persona offesa di data 09.10.2020, la frase offensiva:
“faglelo capire a corrotti difensori della lobby come iscritta alla Parte_1
dx e anche votata conigliera” e in data 23.10.2020: “pena? solo perché non sei stata
Pag. 2 di 10 capace di fare quello che ho fatto io? solo perché io proteggo mia figlia e tu non sei stata capace? pena mi fanno i falsi come te che cercano soldi da consiglieri comunali” discreditando la persona offesa anche per la sua funzione di consigliera comunale;
con l'aggravante di avere recato l'offesa con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; in Bolzano (BZ), tra il 09.10.2020 e il 23.10.2020”.
L'attrice chiede ora il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito di detto fatto illecito, previo accertamento dell'avvenuta diffamazione, indicando le circostanze di fatto che dovrebbero offrire concretezza ai parametri indicati nelle cd.
Tabelle di Milano ai fini della loro liquidazione.
Il convenuto si costituisce in giudizio in data 25/10/2022, depositando relativa comparsa di risposta, ove chiede, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice, altresì esponendo le ragioni per le quali non avrebbe avuto conoscenza effettiva del decreto di condanna emesso nei suoi confronti, notificatogli al luogo di residenza, divenuto solo formale;
nel merito, rileva come, negli scritti pubblicati, non vi fossero “frasi diffamatorie”, trattandosi invero di messaggi in risposta a quelli rivoltigli dalla stessa parte attrice, in particolare quello avente il seguente contenuto: “ mi fai pena. Vergognati”. Infatti, il convenuto evidenzia CP_1
che, nel primo messaggio, “si parla di lobby senza alcun riferimento di specie e, quindi, di per sé senza alcuna specifica accusa nei confronti della parte attrice. Non vi è alcun discredito nei confronti della parte attrice, posto che quanto esposto risultava essere un chiaro ed evidente paradosso, essendo notorio a chiunque che il rimborso per l'attività di consigliere comunale, si voglia per la seduta del Consiglio
o per il lavoro svolto in Commissione, non consente di certo di sostenersi esclusivamente di questa retribuzione. Il fatto poi che un soggetto sostenga di occuparsi meglio della propria figlia rispetto a quello che può o possa fare un altro soggetto, si ritiene non comporti alcun discredito a nessuno”. Deduce, inoltre, che la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice è priva di indicazione del criterio utilizzato per la sua quantificazione (proposta in atti nell'importo di € 24.000,00), somma da ritenersi comunque “sproposita e del tutto infondata”, dichiarando di avere già prima offerto la donazione di un importo simbolico di € 1.000,00 all' , corrispondente ai parametri liquidativi applicati Controparte_2
Pag. 3 di 10 nelle Tabelle di Milano per la diffamazione di tenue gravità, a fronte della lieve intensità dell'elemento soggettivo, del limitato spazio della notizia e dell'assenza di risonanza mediatica.
All'udienza tenutasi in data 29/11/2023 venivano assunti i testimoni di parte attrice sui capitoli di prova ammessi, giusta ordinanza di data 03/08/2023.
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, la domanda spiegata da parte attrice risulta fondata, nei limiti di seguito precisati.
1. Con riferimento agli scritti pubblicati sulla piattaforma “Facebook” in data
09/10/2020 e 23/10/2020 – da attribuirsi certamente ad opera del convenuto, posto che questi, nelle sue difese, non ne ha mai disconosciuto la paternità – va rilevato che il loro contenuto, quale espressione di una libera manifestazione del pensiero, è destinato ad assumere rilievo ai fini risarcitori nei limiti in cui il relativo messaggio comunicativo abbia acquisito valenza lesiva dell'immagine e reputazione della persona alla quale dette esternazioni fanno riferimento, costituendo detti aspetti rappresentazione dell'individualità di ogni singola persona che, unitamente ad altre (nome, riservatezza, ecc.), godono di pari rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.).
2. Innanzitutto, si deve rilevare che il decreto penale di condanna n. 120/2021, pur se divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p., non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, ove gli elementi materiali già contenuti nel capo di imputazione
(e la conseguente loro illiceità), potranno al più costituire indizio utile a dimostrarne l'accadimento, ovvero, qualora non contestati, persino prova sufficiente.
Posto che parte attrice chiede procedersi al previo accertamento della sussistenza dello specifico reato imputato al convenuto, si rende necessario esporre i principi di diritto formatisi in materia di diffamazione a mezzo “social network”, in particolare ai fini della distinzione tra il reato di diffamazione e quello di ingiuria, qualora aggravata dalla presenza di più persone, essendo il primo sussidiario al secondo.
Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di un “social network” (come, appunto, “Facebook”) integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 co. 3 c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”
Pag. 4 di 10 diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr. Cass. n. 13979/2021, n. 24431/2015 e n. 4873/2016).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con uniforme orientamento, ha chiarito che, in tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti – fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o “virtualmente”, nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione – l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, vale a dire quando tra l'offensore e l'offeso non sia possibile instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, si configura il delitto di diffamazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17563/2023 e n. 5982/2022).
In conclusione, qualora vengano trasmesse comunicazioni indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente presenti (considerando anche la presenza virtuale), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come nel caso di specie.
3. Verificata la corrispondenza, alla fattispecie di reato contestata al convenuto, dei fatti illeciti qui dedotti quale causa dei danni non patrimoniali da risarcirsi, risulta di seguito necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 595 c.p.
L'art. 21 co. 1 della Costituzione garantisce a tutti il “diritto di manifestare liberamente
i proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Tale libertà
è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(recepita con legge n. 848/55) all'art. 10 co. 1 (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New
York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo.
La libertà di diffusione del pensiero non riguarda unicamente le informazioni e le opinioni neutre o inoffensive, bensì anche quelle che possano colpire negativamente il protagonista della narrazione. Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU (art. 10) e dalla normativa nazionale, costituisce una causa di giustificazione nell'ambito di un equo
Pag. 5 di 10 bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto con lo stesso, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui.
Per il diritto di cronaca, tale bilanciamento avviene seguendo i principi di pertinenza, continenza, e verità oggettiva (con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca).
A tale diritto si affianca quello di critica, inteso come libertà di dissentire delle opinioni espresse da altri, sottoponendo al vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte mediante l'espressione di un proprio giudizio, anche severo e tagliente che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo, atteso che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti, potendo altresì assumere anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, manifestandosi attraverso l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, purché l'agente non trascenda nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta.
Pertanto, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto è, comunque, la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Infatti, la critica deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione e narrazione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio di tale diritto, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (cfr. Cass. n.
22042/2016).
4. Passando ora alla disamina del merito del presente giudizio, va dapprima verificata la vis laesiva delle espressioni usate dal convenuto nei messaggi inseriti sul suo profilo
“Facebook”, ossia l'idoneità delle stesse a pregiudicare la reputazione e l'onore dell'attrice.
Nel caso di specie, evidente risulta essere la potenza lesiva delle espressioni utilizzate dal convenuto, il quale, attivamente coinvolto nel settore dei prodotti alimentari dedicati, in particolare, ai soggetti affetti da celiachia, nel contestare le iniziative degli enti locali,
a sua detta contrarie alla loro tutela, imputa all'attrice l'aver commesso il reato di corruzione, quindi l'avere fatto mercimonio della funzione pubblica rivestita all'interno dell'amministrazione comunale, persino agendo con deviazione del potere esercitato in favore di operatori, a sua detta, riuniti in una cd. lobby interessata unicamente a lucrare
Pag. 6 di 10 sulle necessità alimentari e terapeutiche dei soggetti affetti da celiachia (“faglelo capire
a corrotti difensori della lobby come iscritta alla dx e anche votata Parte_1 consigliera” nonché “pena mi fanno i falsi come te che cercano soldi da consiglieri comunali”).
Dall'esame della documentazione allegata da parte attrice, si evince il contesto fattuale al quale le affermazioni diffamanti del convenuto fanno riferimento.
Al messaggio, pubblicato dall'attrice in data 09/10/2020, sulle novità del sistema dematerializzato per l'acquisto, a carico del servizio sanitario provinciale, di prodotti senza glutine per soggetti affetti da celiachia (in sostituzione dei voucher cartacei per il ritiro mensile dei prodotti privi di glutine presso le farmacie e i negozi convenzionati), il convenuto esprime la sua opinione in maniera aspramente negativa sul funzionamento di tale nuovo sistema, a suo dire voluto da interessi lobbistici di operatori nel settore, per poi tacciare l'attrice di essere corrotta e sostenitrice di detta lobby (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice di data 21/12/2022). Di seguito, in data 23/10/2025, dopo ulteriori invettive all'indirizzo dell'attrice, protrattesi nei giorni a seguire, il convenuto pubblica il secondo messaggio di cui al capo di imputazione, ove imputa all'attrice di ricoprire carica pubblica elettiva solo per guadagno, così dimostrando falsità nei confronti degli elettori (cfr. doc. n. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice di data 21/12/2022).
Da quanto sopra esposto, non risulta potersi riconoscere la sussistenza dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., invocata dal convenuto, non essendo i messaggi diffamatori risposta a precedente offesa;
in particolare, il secondo messaggio pubblicato in data 23/10/2020, pur richiamando il contenuto dell'unico messaggio che l'attrice sembra avere direttamente rivolto al convenuto (“ mi fai pena. CP_1
Vergognati”), oltre a non avere detto messaggio alcuna valenza lesiva della reputazione e dell'onore del convenuto, è a sua volta laconica risposta ad altri messaggi da questi pubblicati pregni di livore.
5. Una volta accertata la sussistenza di condotta integrante diffamazione aggravata nei confronti di parte attrice, deve ora verificarsi la sussistenza dei danni non patrimoniali che quest'ultima chiede vengano dal convenuto risarciti (“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il
Pag. 7 di 10 risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” – cfr. Cass. n. 9068/2024 e n. 24059/2024).
Ebbene, parte attrice ha offerto adeguata prova degli effetti negativi subiti a seguito della diffamazione aggravata commessa dal convenuto mediante l'assunzione di testimoni, in particolare di e . Testimone_1 Testimone_2
Infatti, il teste , presidente dell'associazione “Oltre” ove l'attrice riveste Testimone_1
la carica di vicepresidente, entrambi altresì componenti della Commissione sociale del
Comune di Bolzano, ha riferito della necessità di chiedere chiarimenti all'attrice sulle accuse mossele dal convenuto e il teste , marito dell'attrice, ha Testimone_2
confermato la circostanza di cui al capitolo n. 6 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ovvero che l'attrice è stata destinataria di numerose telefonate da parte di persone che le chiedevano spiegazioni, in particolare se fosse vero che da lì a poco avrebbero perso i contributi pubblici per l'acquisto di alimenti senza glutine a causa delle decisioni dalla stessa assunte, nonché in merito alla sua partecipazione a una lobby che influenzerebbe dette sue decisioni (“è vero;
ricordo diverse chiamate sia dei colleghi politici che di persone comuni;
ricordo che questi post hanno creato notevole disagio e tensione perché mia moglie cura molto la sua immagine;
preciso che abbiamo una figlia celiaca
e l'interesse di mia moglie è solamente quello di migliorare la sua situazione come quella di tutti i celiaci”).
6. Per la liquidazione del danno non patrimoniale, è opportuno fare ricorso alle cd.
Tabelle di Milano, debitamente epurate degli indicatori specificatamente previsti per la diffamazione commessa a mezzo stampa, nel caso di specie non pertinenti.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18217/2023, conformemente ai criteri individuati in dette tabelle, ha statuito che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, va considerato di tenue gravità il fatto illecito caratterizzato dalla assente/limitata notorietà del diffamante, dalla tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, dalla minima/limitata diffusione del mezzo
Pag. 8 di 10 diffamatorio, dall'assente risonanza mediatica, dalla tenue intensità dell'elemento soggettivo e, infine, dall'intervento riparatorio del convenuto.
Ebbene, nel caso di specie, difetta il parametro, da ritenersi primario rispetto a quelli ulteriori sopra indicati, della tenuità dell'offesa, non potendosi qualificare “lieve” quella arrecata dal convenuto, pur se calata nel contesto fattuale di riferimento (accesa discussione sugli interventi attuati da esponenti di pubbliche amministrazioni in favore dei soggetti affetti da celiachia), quando imputa all'attrice l'aver commesso il reato di corruzione congiuntamente al distorto esercizio della funzione pubblica in favore di operatori, riuniti in una cd. lobby, che, a differenza del convenuto, sarebbero unicamente interessati a speculare sulle esigenze specifiche dei soggetti affetti da celiachia (cfr. doc.
2, 3 e 7 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice di data
21/12/2022).
Risultano, invece, integrati i parametri della diffamazione di modesta gravità, come provato da parte attrice, anche a mezzo testi, ossia la limitata/modesta notorietà del diffamante (agli atti risulta unicamente quale soggetto sostenitore del marchio
“GlutenFreeWorled.eu” per prodotti alimentari per celiaci), dalla minima diffusione del mezzo diffamatorio (profilo “Facebook” del diffamante avente 1.600 amici, essendo tuttavia rimasto ignoto il numero dei “followers”), dall'assente/modesta risonanza mediatica (non risultante dagli atti) e dalla modesta intensità dell'elemento soggettivo
(aperta contrarietà alle iniziative assunte dall'amministrazione pubblica, ove l'attrice riveste la carica di consigliere comunale, nella gestione dei sostegni economici in favore dei soggetti affetti da celiachia).
Pertanto, può liquidarsi il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice per il fatto illecito accertato a carico del convenuto, in via equitativa, nell'importo di € 12.968,40 già comprensivo di rivalutazione e interessi, corrispondente all'importo minimo per commessa diffamazione di modesta gravità, come indicato nelle cd. Tabelle di Milano pubblicate in data 05/06/2024 (€ 11.750,00), operando la devalutazione dell'importo, dalla data di pubblicazione alla data di commissione del fatto, e, di seguito, la sua rivalutazione unitamente agli interessi sul capitale rivalutato.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le quali vengono liquidate in dispositivo, per compenso, in applicazione dei valori medi
Pag. 9 di 10 per la fase di studio e per la fase introduttiva nonché dei valori medi ridotti della metà per la fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisionale, in ragione dell'attività concretamente svolta e della contenuta complessità delle questioni di fatto e di diritto, con riferimento alle cause pendenti innanzi al tribunale ordinario di valore da Euro
5.200,01 fino ad Euro 26.000,00 (DM 55/2014 e successive modifiche), oltre alle spese sostenute per contributo unificato e marca da bollo, alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore di del CP_1 Parte_1
complessivo importo di € 12.968,40 oltre interessi dalla data odierna fino al soddisfo;
2. condanna a rifondere, a , le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre spese sostenute per il complessivo importo di € 264,00 nonché spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA sulle poste soggette.
Così deciso in data 14/04/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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