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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 2100/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUARIELLO DANIELE, come da procura Parte_1 in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE MARCO, come da Controparte_1 procura in atti;
- RESISTENTE
E
MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16.03.2022, ha esposto: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con il resistente in data 28.08.1998; - che dal matrimonio sono nati due figli:
(09.03.1999) e AR (25.12.2002); - che l'unione coniugale è naufragata a causa della Per_1 condotta violenta del resistente;
- di essere stata costretta a rivolgersi alle forze dell'ordine; - che, a seguito della denuncia sporta in data 16.11.2021, allo è stata applicata la misura CP_1 cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie;
- che il resistente esercita l'attività di carpentiere e percepisce un reddito mensile di circa € 1.500,00; - di non lavorare e di non percepire reddito;
- che la figlia è iscritta al corso di laurea in “Scienze della Formazione” presso l'Università Per_1 di Cassino mentre il figlio AR, maggiorenne e disoccupato, è in cerca di un lavoro stabile.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido esclusivo dei figli a sé con collocazione presso di sé nella casa coniugale;
- prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento di € 300,00 in favore della moglie e di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese universitarie, l'80% delle spese mediche nonché il 50% delle altre spese straordinarie.
Si è costituito il resistente il quale ha esposto: - che non corrisponde al vero quanto riferito dalla ricorrente;
- di non aver mai usato violenza nei confronti della stessa e di essere stato sempre un buon padre di famiglia;
- che le cause della rottura dell'unione coniugale vanno individuate nella condotta della - di essere stato vittima di episodi di violenza perpetrati dalla ricorrente e dai Pt_1 suoi familiari e di aver sporto formale denuncia-querela per detti fatti;
- di lavorare come manovale a tempo determinato per la società “B&B Costruzioni S.r.l.s”; - che la ricorrente percepisce modesti emolumenti in nero oltre al reddito di cittadinanza;
- che il figlio AR lavora come barista mentre la figlia frequenta l'università. Per_1
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente e rigettarsi tutte le domande dalla stessa formulate.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti nonché la documentazione depositata, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente.
Con memoria integrativa del 22.07.2022, parte ricorrente, reiterate le richieste di cui al ricorso introduttivo, ha chiesto, altresì, in via sussidiaria, disporsi che il contributo al mantenimento dei figli della coppia sia posto a carico di , madre del resistente. Persona_2
In assenza di istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Parte ricorrente ha individuato nella condotta violenta del resistente la causa della rottura dell'unione coniugale.
In merito, se è vero che, ai fini della pronuncia di addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, al fine di verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta, imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. n. 26571 del 2007).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 7388 del 2017).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, deve ritenersi che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente sia fondata.
Invero, le allegazioni formulate dalla risultano comprovate dal fatto che il resistente, Pt_1 con sentenza della Corte di Appello di Napoli – divenuta definitiva – è stato condannato alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 2 per gravi fatti di violenza commessi in danno della moglie (reati ex artt. 572 e 582 c.p.).
Per tali ragioni non può che essere rigettata la domanda di addebito formulata dal resistente, soprattutto se si considera che le circostanze dedotte sono assolutamente generiche e non si rinviene in atti una precisa allegazione circa la violazione di taluni specifici doveri scaturenti dal matrimonio a carico della ricorrente.
Ciò posto, nulla va disposto in punto di affido, collocamento e diritto di visita dei figli della coppia, attesa la maggiore età degli stessi.
Quanto alle previsioni di carattere economico, occorre osservare quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto prevedersi un contributo di mantenimento a carico del padre in favore di entrambi i figli della coppia.
Orbene, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che la prima figlia della coppia, , oggi ventiseienne, ha conseguito la laurea in scienze della formazione primaria Per_1 mentre il secondogenito, AR, di anni 23, ha conseguito la licenza media e, interrotti gli studi, ha lavorato come barista.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Invero, la stessa non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c., nulla avendo dedotto con riguardo all'attività svolta dai figli e all'impegno dagli stessi profuso nella ricerca di un lavoro, limitandosi a riferire genericamente della non autosufficienza degli stessi.
In definitiva, alcun contributo va disposto a carico del padre in favore dei figli della coppia.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, la domanda va rigettata, non avendo la ricorrente fornito prova alcuna circa la sussistenza dei fatti costitutivi a fondamento della stessa.
Invero, dagli atti di causa è emerso che la percepisce il reddito di cittadinanza di € Pt_1
850,00 (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 09.11.2022) mentre il resistente, privo di occupazione, ha da poco terminato di scontare la pena detentiva.
Pertanto, non può ritenersi provata la disparità reddituale tra i coniugi non risultando, agli atti, alcun elemento comprovante una maggiore capacità economica del resistente, tale da giustificare un diritto al mantenimento in capo alla ricorrente.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2100/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
(CE) e nato l'[...] in [...] Controparte_1
(CE), con addebito al resistente;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 20,
Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
4. rigetta la domanda di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia;
5. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata da parte ricorrente;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio