Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 683/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GENTILE FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA FIRENZE, 32, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
, con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCALAMINI e CONCETTA CP_2
PETRILLO, con elezione di domicilio in VIA POGGIOREALE ANG.VIA SAN LAZZARO. Ema_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-1-2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato, nel corso degli anni, dal 1997 al 2018, alle dipendenze delle società indicate analiticamente in ricorso, con mansioni di addetta alle pulizie e che, in conseguenza dell'attività svolta di movimentazione manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e posture incongrue, ha dedotto di avere presentato domanda in data 10-3-2020, per il riconoscimento della malattia professionale “dolore e impotenza funzionale della spalla destra, spalla ipomobile su tutti i piani, segni di tendinite della cuffia, tendinosi degenerativa della cuffia, assottigliamento e disomogeneità del sovraspinoso con lesione parziale periserzionale, tendinosi del sottoscapolare e tenosivite del CLB”. Dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, ha convenuto in giudizio l per sentirsi riconoscere CP_2 il risarcimento del danno biologico con liquidazione dell'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 13% da determinarsi mediante consulenza tecnica, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della indennizzo in capitale oltre interessi legali. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la CP_2 sussistenza della malattia professionale.
**** Nel merito, la domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
, è stata sottoposta a sollecitazioni degli arti superiori;
che è, quindi, affetta
[...] dalla malattia professionale “disfunzione algo-funzionale dell'arto superiore destro” comprovata da elementi clinici e documentazione sanitaria. Il quadro probatorio offerto è quindi sufficiente a ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, l'etiopatogenesi professionale della malattia denunciata.
Ciò posto, l'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fissando i criteri per la liquidazione del relativo CP_2 indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione. Con il d.m. 12.7.2000 sono state elaborate le necessarie tabelle che si applicano agli infortuni denunciati successivamente al 25.7.2000.
Tanto premesso, il C.T.U. sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 7% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante.
2 Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurata alla indennizzo per inabilità permanente parziale nella misura del 7%, oltre accessori . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, così provvede: A) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2 dell'indennizzo per inabilità permanente parziale nella misura del 7%, oltre interessi;
B) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_2
1.100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 04/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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