Articolo 11 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 marzo 1982
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Versione
11 settembre 1999
Art. 11.

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di cui all'articolo 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.
I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto puo' prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonche' sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Entrata in vigore il 11 settembre 1999
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