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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza del 20/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2846/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Di Luca, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Gabriele Di Luca
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Pier Francesco CP_1 P.IVA_1
Manisco, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Pier Francesco Manisco
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Il sig. ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. 161/2023 del 29/08/2023, emessa dalla Parte_1 [...]
e notificata a mezzo piego raccomandato a.r. in data 24/10/2023, con la quale la Commissione Parte_2
Cont Tecnica Sanzioni Amministrative della di ha ordinato e ingiunto all'opponente il pagamento CP_1 della somma di euro 2.000,00, oltre alla somma di euro 10,15 per le spese di notifica, perché ritenuto responsabile della violazione del Reg. CE n. 853/2004, in quanto trasportava all'interno della propria autovettura tg. CZ411PA molluschi bivalvi per circa Kg. 35, privi di qualsivoglia documentazione di accompagnamento che ne comprovasse la provenienza e la tracciabilità, nonché trasportati con veicolo non conforme / autorizzato;
ciò, sulla base dei seguenti elementi :- 1) processo verbale di accertamento n. 1585/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova redatto in data 9/05/2020 a seguito di ispezione condotta presso il porto di Giulianova, 2) ritenuto fondato l'accertamento, 3) ritenuta la regolare notifica del suddetto P.V.C., 4) ritenuto che l'interessato non si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta, 5) ritenuto che è stato presentato rapporto ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981, in data
16/11/2020 n. prot. 103622, 6) tenuto conto dei criteri ex art. 11 l. 689/0981 per l'applicazione della sanzione, 7) richiamato il verbale della Commissione del 29/06/2023.
L'opposizione si fonda su due motivi: a) violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981; b) insussistenza dell'illecito contestato sotto i profili oggettivo e soggettivo, nonché, violazione di legge e di eccesso di potere.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, assumendone l'infondatezza Parte_2 in fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, dove è stata discussa e decisa come da dispositivo con contestuale motivazione in calce.
°°°°°°°°
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente, circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 689/1981, sul presupposto che l'amministrazione resistente nel procedimento amministrativo conseguente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non avrebbe preso in considerazione lo scritto difensivo con richiesta di audizione inoltrato a mezzo pec.
In merito, la deduce che lo scritto di che trattasi e la documentazione allegata non Parte_2 sarebbero mai pervenuti all'indirizzo pec dell'ufficio competente, vale a dire al Dipartimento di
Prevenzione (Servizio Veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati – pec: , Email_1 in quanto il ricorrente avrebbe inviato tali scritti all'indirizzo pec del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche. Pertanto, l'amministrazione sarebbe stata posta in condizioni di esaminare le istanze endoprocedimentali solo per responsabilità del Sig. Parte_1
Ebbene, indipendentemente dal corretto o non corretto invio della richiesta di audizione, come è noto, la
Corte di cassazione (sez. VI, n. 21146 del 7/08/2019), sul solco della sentenza delle Sezioni Unite n. 1786 del 28/01/2010, ha affermato che “la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo … non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti
a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. E di ciò parte opponente ne ha piena conoscenza, allorché, a pag. 3 del ricorso, afferma: “E' altrettanto vero che le garanzie difensive sono assicurate nell'ambito del processo, la correttezza del procedimento amministrativo perde di rilievo tanto da sostanziarsi in un passaggio difensivo per molti aspetti superfluo”.
Passando al merito processuale, l'Ufficio circondariale marittimo di Giulianova in data 9/05/2020 ha accertato che il sig. all'interno dell'area demaniale del Porto di Giulianova, era in possesso Parte_1
e trasportava 35 kg. di molluschi bivalvi privi della documentazione comprovante la provenienza e la tracciabilità.
Ebbene, il è stato sanzionato in base all'art. 6 co. 11 del D.Lgs n. 193/2007, che sanziona le Parte_1 condotte violative del Regolamenti CE n. 853/2004. In particolare, il co. 11 stabilisce: “11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”. La norma, quindi, sanziona “chiunque” trasporti lotti di molluschi bivalvi, senza prevedere – al contrario di altri commi del medesimo articolo – particolari qualifiche in capo al soggetto (commerciante o altro), ovvero il fine del possesso (uso proprio o commercializzazione). La doglianza del ricorrente, circa il fatto che egli possedeva il sacco di molluschi bivalvi in quanto regalatogli dal proprio datore di lavoro, quindi, è irrilevante.
Ciò detto, nel caso di specie, i militari della Capitaneria di Porto, nel verbale di accertamento, hanno dichiarato di aver visto il caricare sulla propria autovettura il sacco di molluschi e questi, nel Parte_1 ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver ricevuto il sacco in regalo da parte del datore di lavoro, per uso proprio e della propria famiglia, circostanza, questa, che, oltre a non avere ricevuto alcun riscontro probatorio, neppure nel verbale di accertamento, dove il non ha dichiarato alcunché, appare Parte_1 inverosimile, attesa l'ingenza del quantitativo sequestrato.
D'altro canto, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.
23800/14). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori tabellari minimi, stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2846/2023 RGACC, ogni ulteriore domanda, eccezione e conclusione disattese:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 161/2023 del Parte_2
29/08/2023, notificata in data 24/10/2023;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell resistente, che liquida in CP_2 complessivi euro 800,00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 20/05/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza del 20/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2846/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Di Luca, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Gabriele Di Luca
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Pier Francesco CP_1 P.IVA_1
Manisco, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Pier Francesco Manisco
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Il sig. ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. 161/2023 del 29/08/2023, emessa dalla Parte_1 [...]
e notificata a mezzo piego raccomandato a.r. in data 24/10/2023, con la quale la Commissione Parte_2
Cont Tecnica Sanzioni Amministrative della di ha ordinato e ingiunto all'opponente il pagamento CP_1 della somma di euro 2.000,00, oltre alla somma di euro 10,15 per le spese di notifica, perché ritenuto responsabile della violazione del Reg. CE n. 853/2004, in quanto trasportava all'interno della propria autovettura tg. CZ411PA molluschi bivalvi per circa Kg. 35, privi di qualsivoglia documentazione di accompagnamento che ne comprovasse la provenienza e la tracciabilità, nonché trasportati con veicolo non conforme / autorizzato;
ciò, sulla base dei seguenti elementi :- 1) processo verbale di accertamento n. 1585/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova redatto in data 9/05/2020 a seguito di ispezione condotta presso il porto di Giulianova, 2) ritenuto fondato l'accertamento, 3) ritenuta la regolare notifica del suddetto P.V.C., 4) ritenuto che l'interessato non si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta, 5) ritenuto che è stato presentato rapporto ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981, in data
16/11/2020 n. prot. 103622, 6) tenuto conto dei criteri ex art. 11 l. 689/0981 per l'applicazione della sanzione, 7) richiamato il verbale della Commissione del 29/06/2023.
L'opposizione si fonda su due motivi: a) violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981; b) insussistenza dell'illecito contestato sotto i profili oggettivo e soggettivo, nonché, violazione di legge e di eccesso di potere.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, assumendone l'infondatezza Parte_2 in fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, dove è stata discussa e decisa come da dispositivo con contestuale motivazione in calce.
°°°°°°°°
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente, circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 689/1981, sul presupposto che l'amministrazione resistente nel procedimento amministrativo conseguente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non avrebbe preso in considerazione lo scritto difensivo con richiesta di audizione inoltrato a mezzo pec.
In merito, la deduce che lo scritto di che trattasi e la documentazione allegata non Parte_2 sarebbero mai pervenuti all'indirizzo pec dell'ufficio competente, vale a dire al Dipartimento di
Prevenzione (Servizio Veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati – pec: , Email_1 in quanto il ricorrente avrebbe inviato tali scritti all'indirizzo pec del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche. Pertanto, l'amministrazione sarebbe stata posta in condizioni di esaminare le istanze endoprocedimentali solo per responsabilità del Sig. Parte_1
Ebbene, indipendentemente dal corretto o non corretto invio della richiesta di audizione, come è noto, la
Corte di cassazione (sez. VI, n. 21146 del 7/08/2019), sul solco della sentenza delle Sezioni Unite n. 1786 del 28/01/2010, ha affermato che “la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo … non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti
a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. E di ciò parte opponente ne ha piena conoscenza, allorché, a pag. 3 del ricorso, afferma: “E' altrettanto vero che le garanzie difensive sono assicurate nell'ambito del processo, la correttezza del procedimento amministrativo perde di rilievo tanto da sostanziarsi in un passaggio difensivo per molti aspetti superfluo”.
Passando al merito processuale, l'Ufficio circondariale marittimo di Giulianova in data 9/05/2020 ha accertato che il sig. all'interno dell'area demaniale del Porto di Giulianova, era in possesso Parte_1
e trasportava 35 kg. di molluschi bivalvi privi della documentazione comprovante la provenienza e la tracciabilità.
Ebbene, il è stato sanzionato in base all'art. 6 co. 11 del D.Lgs n. 193/2007, che sanziona le Parte_1 condotte violative del Regolamenti CE n. 853/2004. In particolare, il co. 11 stabilisce: “11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”. La norma, quindi, sanziona “chiunque” trasporti lotti di molluschi bivalvi, senza prevedere – al contrario di altri commi del medesimo articolo – particolari qualifiche in capo al soggetto (commerciante o altro), ovvero il fine del possesso (uso proprio o commercializzazione). La doglianza del ricorrente, circa il fatto che egli possedeva il sacco di molluschi bivalvi in quanto regalatogli dal proprio datore di lavoro, quindi, è irrilevante.
Ciò detto, nel caso di specie, i militari della Capitaneria di Porto, nel verbale di accertamento, hanno dichiarato di aver visto il caricare sulla propria autovettura il sacco di molluschi e questi, nel Parte_1 ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver ricevuto il sacco in regalo da parte del datore di lavoro, per uso proprio e della propria famiglia, circostanza, questa, che, oltre a non avere ricevuto alcun riscontro probatorio, neppure nel verbale di accertamento, dove il non ha dichiarato alcunché, appare Parte_1 inverosimile, attesa l'ingenza del quantitativo sequestrato.
D'altro canto, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.
23800/14). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori tabellari minimi, stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2846/2023 RGACC, ogni ulteriore domanda, eccezione e conclusione disattese:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 161/2023 del Parte_2
29/08/2023, notificata in data 24/10/2023;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell resistente, che liquida in CP_2 complessivi euro 800,00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 20/05/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)