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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/08/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1383/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paolo Coltro Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio degli avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 548/2022 del Tribunale di Modena del 30/03/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 17/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello - con rigetto, dunque, di quanto dedotto, argomentato e concluso dall'appellata nella propria comparsa di costituzione - e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 548/2023 pubblicata in data 30/03/2023 ad esito del giudizio civile RG 8808/2019, non notificata e, in accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nella memoria conclusiva pagina 1 di 6 autorizzata e nella memoria conclusiva e riepilogativa autorizzata, in favore di rigettare in Pt_1 toto le domande tutte svolte da in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1 disattendendo tutte le argomentazioni, eccezioni, deduzioni e conclusioni svolte da quest'ultima società nel giudizio di prime cure e nel presente gravame con conseguente condanna alla restituzione, in favore di delle somme da quest'ultima corrisposte ad esito della pronuncia della sentenza appellata, Pt_1 in particolare: di Euro 18.232,54, erogate in favore di a titolo risarcitorio, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione se ed in quanto dovuti e/o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare ad esito del gravame;
di Euro 6.924,41, erogate in favore dei procuratori distrattari Avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli, in solido tra loro, a titolo di spese di lite, oltre interessi e rivalutazione se ed in quanto dovuti e/o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare ad esito del gravame.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'appellata Controparte_1
Nel merito:
• Rigettare l'appello notificato da in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 548/2023, emessa in data 30/03/2023 dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Dott. Cifarelli Michele, all'esito del giudizio civile n. 8808/2019 R.G.
• Con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, con richiesta di distrazione in favore degli scriventi procuratori.
Con ogni più ampia riserva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Modena Controparte_1 per ottenere la condanna ai sensi degli artt. 2043/2051 c.c. della convenuta al pagamento in Parte_1 suo favore del risarcimento danni occorsi al proprio veicolo Mercedes S320 targato AH157WN, al momento del fatto condotto , in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18/09/2017 Persona_1 tra le 12,30 e 12,50 lungo la Tangenziale Nord “Luigi Pirandello” – SS274 km3,600 a causa di una collisione con un detrito lasciato sulla carreggiata e che aveva provocato la perdita del controllo del mezzo che finiva per urtare violentemente il guard rail.
Si costituiva in giudizio che richiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 548/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 8808/2019, condannava al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 18.115,90, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo a titolo di risarcimento, oltre spese di lite.
Il Tribunale, richiamati i principi in materia d responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., ritenuto provato dall'attrice il fatto allegato nonché il nesso di causalità e cioè che “effettivamente il conducente della propria auto ha perso il controllo, finendo contro il guard-rail, a causa dell'urto con tale lamiera, che gli avrebbe squarciato un pneumatico”, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 18.115,90, oltre interessi quale perdita totale del veicolo che a causa della antieconomicità delle riparazioni era stato demolito
*** pagina 2 di 6 La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, con conseguente rigetto Parte_1 della domanda originariamente formulata da e condanna di quest'ultima alla Controparte_1 restituzione delle somme ricevute in conseguenza della sentenza di prime cure.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “insussistenza della prova del nesso di causalità – errata valutazione della testimonianza del teste ed errata valutazione e/o omessa motivazione Tes_1 sulla attendibilità della testimonianza – errata condanna al risarcimento del danno. Violazione dell'art. 2051 e 116 c.p.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza sia in fatto e sia in diritto, in quanto il primo giudice non ha correttamente valutato le prove raccolte (la deposizione del teste nonché le prove documentali acquisite al processo) ed ha omesso la valutazione Testimone_2 delle dichiarazioni dell'appellata così come in atti.
Lamenta l'appellante che il primo giudice, sulla base della corretta valutazione del materiale probatorio avrebbe dovuto rigettare la domanda in difetto di prova del nesso eziologico (a carico dell'attrice/appellata) dell'urto tra il veicolo di ed il presunto detrito presente Controparte_1 sull'asfalto.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “errata declaratoria di responsabilità oggettiva di
- errata esclusione del caso fortuito – errata od omessa valutazione delle prove. Violazione CP_2 dell'art. 2051 c.c. e 116 c.p.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove ha escluso la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito esonerativo di responsabilità del custode , erroneamente ritenendo che il sinistro che ha provocato il danneggiamento del veicolo di proprietà di sia dipeso dall'urto con un detrito presente sul manto stradale, in difetto di prova Controparte_1 circa l'effettiva esistenza dello stesso su manto stradale al momento del sinistro e la sua precisa natura e provenienza.
Le doglianze sono fondate per le ragioni che seguono.
In tema di responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c. e con specifico riferimento a quella del proprietario o gestore della strada, secondo un ormai consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. n. 19610/2021; Cass. n. 11802/2016; Cass. n. 24419/2009) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Inoltre, secondo l'art. 14, comma 3, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada, previsti dal codice della strada, sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune (art. 14, comma 4).
Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e pagina 3 di 6 relative pertinenze;
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
estendendosi pertanto la custodia anche ai margini della carreggiata stessa ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti (cfr., Cass. n. 9547/2015), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. n. 3041/1997).
Inoltre, il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia e in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. n. 25925/2019; Cass. n. 22801/2017).
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa (cfr. Cass. n. 3651/2006), così dovendo dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia.
Il custode, a sua volta, può vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ovvero provando di aver espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti sulla base di specifiche normative.
Il custode, poi, quale presunto responsabile, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. , tenendo conto che quest'ultima evenienza non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme, come in ipotesi di condotta dolosa.
Ancora, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass. n. 29632/2024) “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria su questi gravante per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
in questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi “(sul tema, ex plurimis, Cass. n. 8306/2024; Cass. n. 31949/2023; Cass. n. 34790/2021)
Secondo quanto sostenuto dall'attrice/appellata, in data 18/09/2017 mentre percorreva la Persona_1 Tangenziale Nord “Luigi Pirandello” a bordo dell'autoveicolo Mercedes S320, targato AH157WN, di proprietà della società veniva ad impattare con un detrito presente sulla Controparte_1 carreggiata (una lamiera metallica), che tranciava uno pneumatico ed il cerchio anteriore destro della perdeva il controllo del mezzo e si schiantava a velocità sostenuta contro il guard-rail ivi CP_3 esistente, con consistenti danno alla predetta autovettura.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, prova orale, documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, emerge innanzitutto pagina 4 di 6 che, diversamente da quanto deciso dal primo giudice, non pertinente risultano le dichiarazioni di
, il quale, mentre nella dichiarazione scritta prodotta dall'appellata (cfr. doc. 4 Testimone_2 fascicolo , sostiene che “Il giorno 18/09/2017 alle 12.50 circa procedevo in tangenziale a CP_1
verso Bologna, in prossimità dell'uscita di S. Cataldo, evitavo per un soffio una lamiera sulla CP_1 carreggiata, ma guardando nello specchietto per capire bene cosa fosse, notavo che l'auto alle mie spalle non aveva la mia fortuna e lo prendeva in pieno”, nella deposizione resa dinanzi al primo giudice all'udienza del 24/03/2021, dichiara: “Non ho visto un impatto tra questo oggetto e la vettura che mi seguiva, ho solo visto che ha sbandato ed è andata fuori strada”, con la conseguenza che, dal raffronto tra le riprodotte dichiarazioni, manca una prova certa della verificazione dell'urto tra il presunto detrito (peraltro, non rinvenuto sul teatro del sinistro) presente sull'asfalto ed il veicolo condotto dallo e quindi della sussistenza del nesso causale fatto/res. Per_1
Inoltre, ai fini della prova della verificazione del sinistro in esame secondo quanto sostenuto dall'attrice/appellata non risultano elementi di fatto da cui presumere la verosimiglianza della allegata sequenza causale, quale la distanza tra il veicolo condotto dal teste e quello condotto Tes_2 dallo la velocità dell'autovettura danneggiata, la posizione del detrito al momento del fatto, con Per_1 la conseguenza che il fatto così come allegato risulta non provato.
Inoltre, il conducente del veicolo danneggiato, , alla Polizia Municipale di Persona_1 CP_1 intervenuta per i rilievi del caso (cfr., Relazione di incidente stradale – doc. 3 fascicolo CP_1 dichiara: “Mentre circolavo normalmente sulla Tangenziale, mi esplodeva il pneumatico anteriore destro, perdevo il controllo del veicolo ed andavo prima ad urtare il guard-rail di margine, e lì il veicolo si fermava”, senza alcun riferimento al detrito eventualmente presente sulla carreggiata e sostenuta causa del sinistro in esame, non risultando alcuna condizione fisio-psichica dello impeditiva di Per_1 un puntuale riferimento alle condizioni della carreggiata al momento del sinistro, considerando altresì che lo stesso non ha riportato alcuna lesione dal riferito sinistro.
Infine, secondo quanto indicato dall'appellante, il personale di nel giorno del sinistro in esame Pt_1 non aveva ricevuto segnalazioni circa la presenza di detriti sull'asfalto né li aveva rinvenuti durante i giornalieri controlli eseguiti (cfr., doc. 4 fascicolo - copia registro chiamate Sala Operativa Pt_1 Compartimentale del 18.09.2017), come confermato dal teste , all'epoca dei fatti Testimone_3 responsabile della Sala operativa dell' di Bologna, all'udienza del 23/03/2022, alla domanda: Pt_1
”Vero che il doc. 4, che le si mostra, contiene le segnalazioni giunte in data 18.09.2017 alla Sala Operativa Compartimentale di , così risponde: “ Vero, confermo. Queste sono tutte le Pt_1 chiamate ricevute quel giorno. Chi riceva la chiamata immediatamente compila questo format e lo sigla. Escludo che un operatore che riceva una chiamata non la trascriva”.
Infine, inconferente ai fini probatori risultano le fotografie depositate dall'attrice/appellata che, oltre a non avere alcuna data, non offrono alcun elemento idoneo a sostenere la domanda attrice.
In conseguenza dell'accoglimento delle doglianze di cui ai primi due motivi di appello, la domanda risarcitoria va rigettata per difetto di prova in ordine all'an e, conseguentemente, al nesso causale tra fatto e res in custodia, risultando conseguentemente assorbiti di altri motivi di doglianza.
***
In conclusione, l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Come richiesto e non contestato, la integrale riforma della decisione impone l'accoglimento delle domande di restituzioni delle somme pagate e percette, in esecuzione della decisione riformata, secondo quanto indicato in dispositivo, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1^ co., cc dal pagamento al saldo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in riforma della sentenza n. 548/2022 del Parte_1 Controparte_1 Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta la domanda formulata da nei confronti di e la condanna Controparte_1 Parte_1 alla restituzione della somma di Euro 18.232,54 ricevuta in esecuzione della gravata sentenza, oltre interessi, come indicato in parte motiva.
- Condanna i procuratori distrattari Avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli, in solido tra loro, alla restituzione, in favore di della somma, da quest'ultima corrisposta ad esito della pronuncia Pt_1 della sentenza appellata, di Euro 6.924,41, erogata a titolo di spese di lite, come indicato in parte motiva.
- Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre spese vive per contributo unificato e rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1383/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paolo Coltro Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio degli avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 548/2022 del Tribunale di Modena del 30/03/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 17/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello - con rigetto, dunque, di quanto dedotto, argomentato e concluso dall'appellata nella propria comparsa di costituzione - e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 548/2023 pubblicata in data 30/03/2023 ad esito del giudizio civile RG 8808/2019, non notificata e, in accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nella memoria conclusiva pagina 1 di 6 autorizzata e nella memoria conclusiva e riepilogativa autorizzata, in favore di rigettare in Pt_1 toto le domande tutte svolte da in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1 disattendendo tutte le argomentazioni, eccezioni, deduzioni e conclusioni svolte da quest'ultima società nel giudizio di prime cure e nel presente gravame con conseguente condanna alla restituzione, in favore di delle somme da quest'ultima corrisposte ad esito della pronuncia della sentenza appellata, Pt_1 in particolare: di Euro 18.232,54, erogate in favore di a titolo risarcitorio, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione se ed in quanto dovuti e/o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare ad esito del gravame;
di Euro 6.924,41, erogate in favore dei procuratori distrattari Avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli, in solido tra loro, a titolo di spese di lite, oltre interessi e rivalutazione se ed in quanto dovuti e/o per la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare ad esito del gravame.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'appellata Controparte_1
Nel merito:
• Rigettare l'appello notificato da in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 548/2023, emessa in data 30/03/2023 dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Dott. Cifarelli Michele, all'esito del giudizio civile n. 8808/2019 R.G.
• Con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, con richiesta di distrazione in favore degli scriventi procuratori.
Con ogni più ampia riserva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Modena Controparte_1 per ottenere la condanna ai sensi degli artt. 2043/2051 c.c. della convenuta al pagamento in Parte_1 suo favore del risarcimento danni occorsi al proprio veicolo Mercedes S320 targato AH157WN, al momento del fatto condotto , in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18/09/2017 Persona_1 tra le 12,30 e 12,50 lungo la Tangenziale Nord “Luigi Pirandello” – SS274 km3,600 a causa di una collisione con un detrito lasciato sulla carreggiata e che aveva provocato la perdita del controllo del mezzo che finiva per urtare violentemente il guard rail.
Si costituiva in giudizio che richiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 548/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 8808/2019, condannava al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 18.115,90, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo a titolo di risarcimento, oltre spese di lite.
Il Tribunale, richiamati i principi in materia d responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., ritenuto provato dall'attrice il fatto allegato nonché il nesso di causalità e cioè che “effettivamente il conducente della propria auto ha perso il controllo, finendo contro il guard-rail, a causa dell'urto con tale lamiera, che gli avrebbe squarciato un pneumatico”, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 18.115,90, oltre interessi quale perdita totale del veicolo che a causa della antieconomicità delle riparazioni era stato demolito
*** pagina 2 di 6 La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, con conseguente rigetto Parte_1 della domanda originariamente formulata da e condanna di quest'ultima alla Controparte_1 restituzione delle somme ricevute in conseguenza della sentenza di prime cure.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “insussistenza della prova del nesso di causalità – errata valutazione della testimonianza del teste ed errata valutazione e/o omessa motivazione Tes_1 sulla attendibilità della testimonianza – errata condanna al risarcimento del danno. Violazione dell'art. 2051 e 116 c.p.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza sia in fatto e sia in diritto, in quanto il primo giudice non ha correttamente valutato le prove raccolte (la deposizione del teste nonché le prove documentali acquisite al processo) ed ha omesso la valutazione Testimone_2 delle dichiarazioni dell'appellata così come in atti.
Lamenta l'appellante che il primo giudice, sulla base della corretta valutazione del materiale probatorio avrebbe dovuto rigettare la domanda in difetto di prova del nesso eziologico (a carico dell'attrice/appellata) dell'urto tra il veicolo di ed il presunto detrito presente Controparte_1 sull'asfalto.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “errata declaratoria di responsabilità oggettiva di
- errata esclusione del caso fortuito – errata od omessa valutazione delle prove. Violazione CP_2 dell'art. 2051 c.c. e 116 c.p.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove ha escluso la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito esonerativo di responsabilità del custode , erroneamente ritenendo che il sinistro che ha provocato il danneggiamento del veicolo di proprietà di sia dipeso dall'urto con un detrito presente sul manto stradale, in difetto di prova Controparte_1 circa l'effettiva esistenza dello stesso su manto stradale al momento del sinistro e la sua precisa natura e provenienza.
Le doglianze sono fondate per le ragioni che seguono.
In tema di responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c. e con specifico riferimento a quella del proprietario o gestore della strada, secondo un ormai consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. n. 19610/2021; Cass. n. 11802/2016; Cass. n. 24419/2009) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Inoltre, secondo l'art. 14, comma 3, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada, previsti dal codice della strada, sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune (art. 14, comma 4).
Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e pagina 3 di 6 relative pertinenze;
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
estendendosi pertanto la custodia anche ai margini della carreggiata stessa ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti (cfr., Cass. n. 9547/2015), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. n. 3041/1997).
Inoltre, il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia e in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. n. 25925/2019; Cass. n. 22801/2017).
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa (cfr. Cass. n. 3651/2006), così dovendo dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia.
Il custode, a sua volta, può vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ovvero provando di aver espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti sulla base di specifiche normative.
Il custode, poi, quale presunto responsabile, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. , tenendo conto che quest'ultima evenienza non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme, come in ipotesi di condotta dolosa.
Ancora, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass. n. 29632/2024) “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria su questi gravante per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
in questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi “(sul tema, ex plurimis, Cass. n. 8306/2024; Cass. n. 31949/2023; Cass. n. 34790/2021)
Secondo quanto sostenuto dall'attrice/appellata, in data 18/09/2017 mentre percorreva la Persona_1 Tangenziale Nord “Luigi Pirandello” a bordo dell'autoveicolo Mercedes S320, targato AH157WN, di proprietà della società veniva ad impattare con un detrito presente sulla Controparte_1 carreggiata (una lamiera metallica), che tranciava uno pneumatico ed il cerchio anteriore destro della perdeva il controllo del mezzo e si schiantava a velocità sostenuta contro il guard-rail ivi CP_3 esistente, con consistenti danno alla predetta autovettura.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, prova orale, documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, emerge innanzitutto pagina 4 di 6 che, diversamente da quanto deciso dal primo giudice, non pertinente risultano le dichiarazioni di
, il quale, mentre nella dichiarazione scritta prodotta dall'appellata (cfr. doc. 4 Testimone_2 fascicolo , sostiene che “Il giorno 18/09/2017 alle 12.50 circa procedevo in tangenziale a CP_1
verso Bologna, in prossimità dell'uscita di S. Cataldo, evitavo per un soffio una lamiera sulla CP_1 carreggiata, ma guardando nello specchietto per capire bene cosa fosse, notavo che l'auto alle mie spalle non aveva la mia fortuna e lo prendeva in pieno”, nella deposizione resa dinanzi al primo giudice all'udienza del 24/03/2021, dichiara: “Non ho visto un impatto tra questo oggetto e la vettura che mi seguiva, ho solo visto che ha sbandato ed è andata fuori strada”, con la conseguenza che, dal raffronto tra le riprodotte dichiarazioni, manca una prova certa della verificazione dell'urto tra il presunto detrito (peraltro, non rinvenuto sul teatro del sinistro) presente sull'asfalto ed il veicolo condotto dallo e quindi della sussistenza del nesso causale fatto/res. Per_1
Inoltre, ai fini della prova della verificazione del sinistro in esame secondo quanto sostenuto dall'attrice/appellata non risultano elementi di fatto da cui presumere la verosimiglianza della allegata sequenza causale, quale la distanza tra il veicolo condotto dal teste e quello condotto Tes_2 dallo la velocità dell'autovettura danneggiata, la posizione del detrito al momento del fatto, con Per_1 la conseguenza che il fatto così come allegato risulta non provato.
Inoltre, il conducente del veicolo danneggiato, , alla Polizia Municipale di Persona_1 CP_1 intervenuta per i rilievi del caso (cfr., Relazione di incidente stradale – doc. 3 fascicolo CP_1 dichiara: “Mentre circolavo normalmente sulla Tangenziale, mi esplodeva il pneumatico anteriore destro, perdevo il controllo del veicolo ed andavo prima ad urtare il guard-rail di margine, e lì il veicolo si fermava”, senza alcun riferimento al detrito eventualmente presente sulla carreggiata e sostenuta causa del sinistro in esame, non risultando alcuna condizione fisio-psichica dello impeditiva di Per_1 un puntuale riferimento alle condizioni della carreggiata al momento del sinistro, considerando altresì che lo stesso non ha riportato alcuna lesione dal riferito sinistro.
Infine, secondo quanto indicato dall'appellante, il personale di nel giorno del sinistro in esame Pt_1 non aveva ricevuto segnalazioni circa la presenza di detriti sull'asfalto né li aveva rinvenuti durante i giornalieri controlli eseguiti (cfr., doc. 4 fascicolo - copia registro chiamate Sala Operativa Pt_1 Compartimentale del 18.09.2017), come confermato dal teste , all'epoca dei fatti Testimone_3 responsabile della Sala operativa dell' di Bologna, all'udienza del 23/03/2022, alla domanda: Pt_1
”Vero che il doc. 4, che le si mostra, contiene le segnalazioni giunte in data 18.09.2017 alla Sala Operativa Compartimentale di , così risponde: “ Vero, confermo. Queste sono tutte le Pt_1 chiamate ricevute quel giorno. Chi riceva la chiamata immediatamente compila questo format e lo sigla. Escludo che un operatore che riceva una chiamata non la trascriva”.
Infine, inconferente ai fini probatori risultano le fotografie depositate dall'attrice/appellata che, oltre a non avere alcuna data, non offrono alcun elemento idoneo a sostenere la domanda attrice.
In conseguenza dell'accoglimento delle doglianze di cui ai primi due motivi di appello, la domanda risarcitoria va rigettata per difetto di prova in ordine all'an e, conseguentemente, al nesso causale tra fatto e res in custodia, risultando conseguentemente assorbiti di altri motivi di doglianza.
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In conclusione, l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Come richiesto e non contestato, la integrale riforma della decisione impone l'accoglimento delle domande di restituzioni delle somme pagate e percette, in esecuzione della decisione riformata, secondo quanto indicato in dispositivo, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1^ co., cc dal pagamento al saldo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in riforma della sentenza n. 548/2022 del Parte_1 Controparte_1 Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta la domanda formulata da nei confronti di e la condanna Controparte_1 Parte_1 alla restituzione della somma di Euro 18.232,54 ricevuta in esecuzione della gravata sentenza, oltre interessi, come indicato in parte motiva.
- Condanna i procuratori distrattari Avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli, in solido tra loro, alla restituzione, in favore di della somma, da quest'ultima corrisposta ad esito della pronuncia Pt_1 della sentenza appellata, di Euro 6.924,41, erogata a titolo di spese di lite, come indicato in parte motiva.
- Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre spese vive per contributo unificato e rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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