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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza parziale
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. COIANA PAOLA (c.f. con C.F._2 studio in
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. COIANA PAOLA (c.f. , con C.F._2 studio in
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 2580/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e si sono uniti in matrimonio il 7 Parte_1 Parte_2 novembre 2009. Hanno un figlio, (2 febbraio 2011). La famiglia Per_1 viveva a Oristano in via Gennargentu 10, in abitazione di proprietà dei genitori della sig.ra Pt_2
Il 31 luglio 2024 hanno presentato ricorso per separazione e di- vorzio a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di , con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
2) frequentazione tra il padre e il figlio a giorni settimanali da concordare;
3) mantenimento diretto del figlio, con ripartizione per categorie di alcune spese ordinarie e ripartizione paritaria delle spese straordina- rie. Comparsi all'udienza del 7 marzo 2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni sopra descritte.
Il sig. è amministratore di società, con redditi variabili Pt_1 che si attestano su una media di 40.000 € lordi l'anno negli ultimi tre anni. La sig.ra è lavoratrice dipendente e percepisce circa 40.000 Pt_2
€ lordi l'anno. L'accordo risulta quindi equo e rispondente all'interesse del mi- nore, nonostante l'omessa previsione di un assegno di mantenimento, considerato che il padre terrà il figlio presso di sé tre giorni a settimana, contribuendo così al suo mantenimento diretto in tali occasioni, che si farà carico in via esclusiva di alcune voci di spesa ordinarie, e che i genitori godono di redditi elevati e pressoché paritari.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone in via parziale: 1. pronuncia la separazione personale di Parte_1
e ( atto 18 del 2009, parte 2 serie A), incari- Parte_2 Per_2 cando dell'annotazione della sentenza l'ufficiale dello stato civile 2. sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le deci- sioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata cre- scita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali incli- nazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora ma- terna;
ed il padre potrà vedere e stare con due giorni la settimana Per_1 ed uno il fine settimana. I giorni nei quali il ragazzo starà con il padre saranno scelti di comune accordo tra i genitori e con il figlio, tenendo conto degli impegni reciproci dei genitori e di quelli del ragazzo.
4. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore dovrà avere la possibilità di stare con il figlio ed i giorni in cui starà con il padre saranno scelti di comune accordo Per_1 tra i genitori tenendo conto delle esigenze di entrambi e del figlio.
5. I genitori concorreranno entrambi alle spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed in particolare il padre sosterrà quelle riguar- danti l'acquisto dell'abbigliamento, dei medicinali, degli integratori, dei cosmetici e dei libri, nonché le spese correnti per l'alimentazione e i consumi (idrico, elettrico e gas), relativamente al tempo in cui il ra-
starà con lui, mentre la madre si occuperà di tutte le altre spese Per_3 ordinarie del ragazzo, nonché delle spese correnti per l'alimentazione ed i consumi derivanti dalla convivenza con il figlio;
le spese straordi- narie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
6. I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espa- trio.
7. I provvedimenti per l'ulteriore corso del processo saranno dati con ordinanza separata.
Si comunichi.
— 3 — Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —