Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2626/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2626 del R.G. per l'anno 2020, avente ad oggetto: contribuzione figurativa LPU, promossa
da
, con l'avv. Maria Carmela Mirarchi Parte_1
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
CP_ 1. Merita accoglimento la domanda che parte ricorrente ha proposto nei confronti dell per l'accertamento del diritto all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 8, co. 19 del d.lgs. n. 468/1997 presso il Comune di Monasterace a far data dal
13.12.2012 al 30.12.2014 e per tutta la durata del suo impiego in lavori di pubblica utilità e per la relativa conseguente condanna. Parte ricorrente esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Comune di Monasterace (RC) come lavoratore di Pubblica Utilità (L.P.U.) della
CP_ Regione CA, dal 23.11.1998 al 30.12.2014 senza soluzione di continuità, e che l'
aveva provveduto ad accreditare d'ufficio in favore della ricorrente la contribuzione figurativa unicamente in relazione al periodo dal 23.11.1998 al 12.12.2012.
CP_ Infondate invero, sono le eccezioni preliminari spiegate dall .
Non ricorre, nel caso di specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario con il Ministero del Lavoro
e con l'Ente utilizzatore del progetto nel quale è stata impiegata la ricorrente, in quanto oggetto del presente procedimento è esclusivamente l'accertamento del diritto della lavoratrice all'accredito dei contributi figurativi, senza oneri a carico del Ministero del Lavoro, né a carico dell'Ente utilizzatore.
La domanda volta all'accertamento della posizione assicurativa è proponibile, ritenendosi sussistente l'interesse ad agire, nella sua concretezza ed attualità, atteso che nella fattispecie,
lungi dall'essere controverso il mero aggiornamento della posizione contributiva, viene invece posto in discussione lo stesso diritto del ricorrente, impiegato nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, all'accreditamento d'ufficio dei contributi figurativi, con la conseguente realizzazione di un'effettiva posizione pregiudizievole di incertezza in ordine al rapporto assicurativo.
Inoltre, poiché il presente procedimento non ha ad oggetto prestazioni economiche, non trovano applicazione gli istituti dell'improcedibilità per mancata proposizione dell'azione amministrativa e della decadenza dal diritto ai sensi del D.L. n. 384/92.
Priva di qualsivoglia fondamento è poi l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere.
CP_ 3. Nel merito, l' contesta l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 8 co. 19 del d.lgs. 468/1997, dettata per i lavoratori LSU ai lavoratori LPU, che prevede “Per i
periodi di impegno nelle attività' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui
al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei
lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
A tal proposito rileva l'ente resistente:
- che l'equiparazione delle diverse posizioni non trova conforto nel dato letterale della norma che accorda la contribuzione (utile ai fini del diritto alla pensione e non anche alla misura della pensione stessa) ai soli LSU e non anche agli LPU;
- l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del duplice requisito previsto per l'accesso alla prestazione previdenziale invocata, poiché oltre all'impegno nel lavoro, occorre anche sia fornita la prova della percezione dell'assegno, asseritamente carente nel caso di specie, con la conseguente applicazione soltanto parziale della disciplina propria dei LSU;
- che nell'ipotesi di equiparazione della posizione dei prestatori di LPU a quelli di LSU, l'onere
CP_ della conseguente spesa graverebbe ingiustificatamente sull' , atteso che i primi sono finanziati dagli enti utilizzatori, diversamente da quanto avviene in caso di LSU, il cui assegno è
finanziato dal fondo per l'occupazione;
- che la contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del d.lgs. 280/1997, non può superare le dodici mensilità di attività prevista per i progetti, mentre in caso di prosecuzione dell'impegno
CP_ del lavoratore, operato per scelta dell'ente, la relativa spesa graverebbe sull' , ancorché in mancanza di espressa previsione normativa che ne assicuri la copertura finanziaria. Conclude
per la declaratoria dell'insussistenza del diritto del ricorrente all'accreditamento d'ufficio dei contributi figurativi come reclamati in ricorso.
4. Nessuna delle predette eccezioni può trovare accoglimento.
Con riferimento all'equiparabilità delle posizioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, ritiene questo giudicante doversi aderire all'interpretazione prospettata dalla Suprema
Corte di Cassazione, in virtù della quale, in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il d.lgs. n. 468 del 1997, art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (LSU),
nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), miranti alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego.
Come recentemente anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione, anche in merito al diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, sussiste una equiparazione tra le posizioni dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU). Sul punto la Corte
difatti ha chiarito che “per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico
CP_ dell sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del
2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ. 6346/22). 4.1. Di pari intendimento è la pronuncia della Corte d'Appello di GI CA (sent.
1057/2015) che ha prospettato un'interpretazione sistematica della disciplina regolante gli istituti dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità, muovendo dall'esame della legge delega n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), rilevando come essa all'art 22 abbia demandato al Governo di rivedere la disciplina sui lavori socialmente utili, mentre all'articolo 26 di definire un piano straordinario per i giovani inoccupati nel
Mezzogiorno, valorizzando conseguentemente l'omogeneità dell'originaria fonte, regolante sia il settore dell'occupazione, poi disciplinato dal d.lgs. 468/1997, sia in quello dell'avviamento dei giovani in aree ad alta disoccupazione, regolato dal d.lgs. n. 280/1997. La Corte ha poi concluso osservando che mentre il d.lgs. n. 280/1997 si occupa esclusivamente di LPU, rimandando per le modalità di attuazione dei progetti alla disciplina previgente, il d.lgs. 468/1997 all'art. 1 del
468 ha fornito una definizione di LSU comprensiva anche dell'ipotesi LPU, evidenziando come, ancor più, il successivo art. 2 delinea la nozione di LPU.
4.2. Giova ai fini della ricostruzione dei profili di omogeneità dei due istituti rammentare che l'applicazione dei criteri ermeneuti sopra descritti, ha di recente condotto la giurisprudenza a determinarsi nel senso dell'applicazione dell'incremento dell'assegno nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, anche ai lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280 del 1997 (Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011).
5. Se dunque, la categoria degli LPU rientra, come species, nel più ampio genus degli LSU,
dovrà conseguentemente riconoscersi anche ai lavori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs. 468/97 menzioni in maniera espressa solo il lavoratori socialmente utili.
Dal predetto assunto discende il rigetto dell'ulteriore eccezione preliminarmente formulata dalla parte resistente, relativa alla carenza di una fonte normativa impositiva dell'obbligo contributivo nei confronti dell'amministrazione convenuta.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, dando vita ad un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni fra esse omogenee.
A fronte dell'invocata violazione dei principi costituzionali l'ente resistente nella sua memoria non prende specificatamente posizione, limitandosi ad invocare il difetto della prova dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, di cui appresso si dirà.
6. Ed invero, con riferimento all'eccepita l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del duplice
requisito previsto per l'accesso alla prestazione previdenziale invocata, atteso che oltre all'impegno nel lavoro, occorrerebbe anche che sia fornita la prova della percezione dell'assegno, ritiene questo giudicante che ai fini della prova dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa sia necessario e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità, fatto presupponente, da cui discende, quale effetto automatico,
l'erogazione dell'assegno. Nella fattispecie tale prova è stata fornita, essendo stata tempestivamente versata in atti l'attestazione del servizio prestato.
7. Con riferimento all'inesigibilità della prestazione previdenziale oltre limite delle 12
mensilità, aderendo all'interpretazione della Corte d'Appello GI CA, si rileva come, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2000, la disciplina regolante la materia sia mutata, consentendo una maggiore durata dei progetti finanziati dal fondo per l'occupazione (istituito dall'art. 1 comma 7
D.L. 148 del 1993 convertito con Legge 236 del 1993) di conseguenza, solo nel vigore del d.lgs.
CP_ n. 468 del 1997, l'assegno è stato erogato direttamente dall'
Pertanto, a fronte dell'innovato quadro normativo di riferimento, l'eccezione formulata cede, non comportando l'accredito della contribuzione figurativa, che è rimasto naturalmente a carico dell'istituto, un'erogazione monetaria, atteso che in favore dell'assicurato si realizza una forma indiretta di agevolazione, cui questi accede in ragione dell'appartenenza a categorie con minori prospettive di impiego.
8. Va, dunque, dichiarato il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi,
secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per gli effettivi periodi di impiego
CP_ nelle attività di lavori di pubblica utilità, con condanna dell' a provvedere all'accreditamento medesimo.
9. Le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo,
applicando il valore minimo del corrispondente scaglione, in considerazione del valore comunque basso della prestazione ed attesa la connotazione spiccatamente seriale del contenzioso,
CP_ ponendo la restante quota a carico dell .
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per l'attività svolta presso il comune di
CP_ Monasterace dal 13/12/2012 al 30/12/2014, e per l'effetto condanna dell' all'accreditamento in favore del ricorrente della relativa contribuzione figurativa per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità;
CP_ 4. condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 30/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo