Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 16.06.2023 al N. R. G.
2685/2023 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIO CRESPI, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2 Parte_2
l'Avv. ROBERTO DONETTI,
[...]
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e con l'intervento dell'avv. BARBARA CHIARAVALLI nella qualità di Curatrice speciale dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]), _1 Per_2
residenti con la madre in Busto Arsizio, Via Biagio Bellotti 11ter, dal 05.12.20241.
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio scaduto in data 26.02.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità a carico di alle seguenti CONDIZIONI CP_1
1) Affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre, con collocazione presso _1
l'abitazione della madre e facoltà per il padre di vedere i figli minori con le modalità indicate dalla
(spazio neutro),
2) obbligo per il padre di provvedere al versamento, in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma €. 500,00 per _1
ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla somma di euro 139,12 pari all'ammontare del canone di locazione dell'immobile ALER ove attualmente dimora la madre con i figli minori,
3) obbligo per il padre di provvedere al pagamento del 100% delle spese straordinarie dei figli minori, come da Linee guida in uso presso la Corte di Appello di IL ed ai compensi richiesti dallo psicologo per il percorso di sostegno prescritto a sostegno del figlio minore , _1
4) obbligo per di provvedere al versamento, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data in cui terminerà di Parte_1
ricevere l'indennità NASPI, ciò anche in considerazione del fatto che, rifiutandosi il padre di avere visite con i minori in Spazio Neutro, non ha la possibilità di reperire adeguata occupazione. In Parte_1
subordine si chiede che vengano posti a carico di i costi di una Baby-Sitter al fine di CP_1
consentire a di poter reperire una occupazione. Parte_1
Condannare, anche stante la dichiarazione di addebito di responsabilità e in ogni caso, CP_1
al rimborso, in favore della SInora di anticipazioni e compensi di giudizio, oltre alle Parte_1
spese generali ed agli accessori di legge, ponendo le spese di CTU, in via definitiva, a carico dello stesso
, CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede vengano disposti accertamenti reddituali e patrimoniali sulla persona di CP_1
attraverso la Guardia di Finanza con riferimento anche a rapporti bancari e a proprietà presenti in
Albania, anche tramite rogatoria internazionale.
Ci si oppone sin d'ora ad eventuali domande nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio”.
Per il resistente:
Pag. 2 di 37 “dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, chiede che la S.V. Ill.ma
Voglia, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, contrariis reiectis, assumere i seguenti provvedimenti:
In via principale: respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Ancora in via principale:
A) dichiarare, per i motivi meglio esposti in atti, la separazione dei coniugi SIg.ri e CP_1 PT
con addebito alla stessa ed alle seguenti condizioni:
[...]
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori con immediata collocazione del _1
figlio presso il padre e modulazione della collocazione della figlia in funzione dello sviluppo _1
della stessa.
c) Il figlio minore trascorrerà con la madre weekend alterni dal venerdì sera al lunedì mattina con _1
accompagnamento presso l'Istituto Scolastico di riferimento e un giorno infrasettimanale con pernotto;
la figlia minore trascorrerà con il padre ed il fratello periodi di tempo crescenti che verranno determinati in funzione della crescita della bambina.
d) I genitori trascorreranno con i figli le vacanze estive per almeno due settimane anche non consecutive.
e) I figli trascorreranno le vacanze natalizie nel periodo compreso dal 22/12 al 31/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore ed i genitori si alterneranno di anno in anno.
I ponti e le ulteriori vacanze scolastiche verranno equamente suddivise tra i genitori.
Anche in questo caso con riferimento alla figlia sarà sempre necessario graduare le competenze in funzione della crescita.
f) Sino al definitivo trasferimento della figlia presso il padre, quest'ultimo corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento per i figli l'importo di Euro 300,00 mensile Parte_1
suscettibile di rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordare e rimborsare come previsto dal Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di IL.
g) L'assegno unico verrà integralmente e direttamente percepito dalla SI.ra Parte_1
B) Condannare la SI.ra al pagamento delle spese e dei compensi professionali, nonché Parte_1
condannare la stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Pag. 3 di 37 In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammessa prova testimoniale ex adverso proposta in funzione dell'evidente coinvolgimento ed inattendibilità della SI.ra (detta , sorella della SI.ra Parte_3 Per_3 PT
per i motivi tutti esposti in atti;
[...]
- si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze occorse nella serata del
27/12/2022 e meglio riportate al punto 27 della narrativa del presente atto indicando come testi i
Carabinieri della Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Busto Arsizio intervenuti presso la casa coniugale corrente in Busto Arsizio, Via Pietro Micca n. 7 ad ore 23 circa.
- Ove ritenuto necessario ci si riserva di depositare traduzione giurata delle conversazioni riportate in lingua albanese nei documenti prodotti;
- Con riferimento ai video prodotti sub docc. 7, 8, 9, 11, 11a, 11b e 14, si dà atto di aver depositato in duplice copia i predetti documenti masterizzati su idoneo supporto informatico presso la competente
Cancelleria.
In funzione dello sviluppo processuale, in via subordinata si chiede di: dichiarare, per i motivi meglio esposti in atti, la separazione dei coniugi SIg.ri e alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) mantenere l'affido dei figli minori e al Comune di Busto Arsizio, limitando la _1
responsabilità genitoriale per quanto riguarda il collocamento, la salute, l'istruzione e l'educazione e la regolamentazione della frequentazione padre/figli dando la possibilità al padre, qualora ne faccia richiesta, di incontrare i propri figli in Spazio Neutro con supporto di un Educatore individuato dall'Ente affidatario.
c) mantenere l'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre e disporre che la stessa sia effettivamente svolta per almeno due giorni alla settimana con durata di almeno due ore per ciascun giorno.
d) in ragione del quadro emerso valutare l'opportunità di inserire in una comunità giovanile _1
diurna ovvero in un centro educativo diurno nel quale possa essere supportato soprattutto a livello educativo e scolastico, oppure ancora che venga individuata una Famiglia collocataria part time di supporto;
e) disporre che i Servizi Sociali offrano/monitorino il percorso di sostegno psicologico già disposto, ma non eseguito, in favore del figlio;
_1
Pag. 4 di 37 f) assumere ogni e più opportuno ulteriore provvedimento a tutela dei figli minori;
g) disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di
Euro 500,00 a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare e rifondere come previsto dal Protocollo vigente presso la C.d.A. di IL;
h) disporre che l'assegno unico continui ad essere integralmente e direttamente percepito dalla madre.
Con vittoria di spese e competenze professionali o in subordine disporre la compensazione delle spese e delle competenze”.
Per la CS dei minori:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così disporre:
Nel merito, pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda i minori:
1) Confermare l'affidamento di e all'Ente, con collocamento presso la madre, valutando la _1
frequentazione, per quanto riguarda , di un centro diurno, così da aiutarlo anche nello svolgimento _1
delle incombenze scolastiche, vista l'ultima pagella, ed assicurando a suo favore l'attivazione di un percorso psicologico,
2) confermare l' presso la casa materna, sia di monitoraggio, sia di sostegno, con il precipuo compito di porre in essere ogni intervento utile anche con riguardo al rapporto mamma/figli, sostenendo la ricorrente nello svolgimento delle funzioni educative,
3) se e quando il resistente si riterrà disponibile, disporre gli incontri del padre con i figli in spazio neutro sino alla ripresa dei rapporti.
Per quanto riguarda il concorso nel mantenimento dei figli, considerato l'assegno unico oggi ricevuto in via integrale dalla ricorrente, si confida perché venga confermato il diritto della signora quale Parte_1
genitore collocatario dei figli, a ricevere il 100% dell'assegno unico, con onere del resistente a corrispondere alla medesima ricorrente un assegno a titolo di concorso nel mantenimento dei figli di €400,00 per ciascuno di loro, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo della Corte di Appello di IL.
In ogni caso: dando atto che i minori sono ammessi al patrocinio a spese dello stato, si chiede la liquidazione delle competenze del curatore speciale”.
Pag. 5 di 37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 02.05.2013, hanno convissuto sino al novembre 2021 nella residenza familiare concordemente stabilita nell'immobile sito in Busto Arsizio, Via Pietro Micca 7, condotto in locazione dal resistente in forza di contratto che prevedeva il versamento dell'importo mensile di € 500,00 (pagato dalla ricorrente a partire dal mese di giugno dell'anno 2023) e sono genitori di _1
(nato il [...]) e di (nata il [...]), rimasti a convivere con la madre Per_2
al trasferimento del padre nell'immobile sito in Cardano al Campo, Via Lazzaretto 15
(condotto in locazione in forza del contratto sottoscritto in data 04.11.2021).
La ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla condotta prevaricatrice e violenta del coniuge (manifestatasi a partire dall'anno 2020) che, tra l'altro, ha denunciato per avere pubblicato o fatto pubblicare, nel mese di aprile 2023, fotografie raffiguranti sé medesima, la sorella e altri componenti della famiglia al Pt_3
solo scopo di gettare discredito e isolarla.
A contrario, il resistente ha imputato la crisi familiare alla scoperta, in data 16.06.2021, sul cellulare della coniuge di cui il figlio minore aveva la disponibilità, di fotografie dal contenuto osceno che ritraevano la moglie e la cognata in atteggiamenti equivoci e dello scambio tra le due donne di messaggi ambigui che lo inducevano a scorrere a ritroso la chat dalle medesime intrattenute ove veniva a conoscenza che la ricorrente e la sorella organizzavano, a scopo di lucro, videochiamate hard e incontri con differenti uomini e giravano filmati presso la casa coniugale anche alla presenza dei rispettivi figli minori e
“non si facevano problemi a scattare fotografie o girare video alle parti intime dei propri figli per poi scambiarseli via WhatsApp aggiungendo commenti assolutamente inaccettabili, poiché indecenti specialmente se riferiti a bambini tanto piccoli, giungendo persino a sessualizzare alcuni comportamenti degli stessi bambini” e ha allegato, tra l'altro, che in data 27.12.2022 “riceveva una telefonata dal figlio che in lacrime ed impaurito chiedeva al padre di andare a prendere lui e la sorellina di soli _1
16 mesi, poiché la madre era uscita da tempo lasciandoli soli e la stessa non rispondeva alle innumerevoli chiamate rivoltele dal figlio […] Di lì a poco, il SI. ed i Carabinieri giungevano presso CP_1
la casa coniugale e, dopo essersi fatti aprire dal figlio (di 8 anni) tentavano invano di mettersi in _1
contatto con la SI.ra la quale rincasava dopo oltre un'ora, riferendo di essersi assentata Parte_1
Pag. 6 di 37 solo qualche istante per andare a prendere le sigarette [e che] nella tarda serata di martedì
07/03/2023 il SI. apprendeva che la moglie aveva nuovamente lasciato i figli per CP_1
uscire, ma questa volta aveva tolto il telefono al figlio per evitare che chiamasse il padre”. _1
La ricorrente ha replicato sostenendo, tra l'altro, “evidente che le foto e i video prodotti siano semplicemente un gioco tra sorelle” e che “Invece di aiutare la madre nella gestione dei figli, infatti, il
27.12.2022 ha chiamato i carabinieri sostenendo una inverosimile ed inesistente fattispecie di CP_1
abbandono di minore. L'altro episodio ex adverso riferito di cui al documento n. 20 è del tutto privo di pregio. Il 7 marzo 2023, infatti, mentre si era concessa una serata di svago con delle amiche per PT
la Festa della Donna, veniva accudito dal marito di una di tali amiche, mentre la piccola _1
stava con la madre”.
All'esito della prima udienza celebrata in data 25.10.2023 (dove, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole pari all'importo mensile di € 420,00), tenuto conto che “è pacifico che il padre non veda e non senta il figlio minore da circa due mesi e che la figlia minore non conosca il padre”, preso atto del consenso dato dal resistente all'avvio del percorso di sostegno psicologico che la ricorrente ha proposto offrire a e affidare alla dott.ssa il giudice _1 Testimone_1
istruttore ha “ritenuto che la gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dalle parti, l'elevata conflittualità scaturitane e la pendenza di uno o più procedimenti penali a carico del resistente per le denunce sporte dalla ricorrente impongano, in via provvisoria e urgente, la limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi per quanto riguarda le scelte relative al collocamento, alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla frequentazione dei figli minori da parte del padre (non potendosi che confermare, allo stato, il collocamento prevalente di e presso la madre), la nomina di un _1
curatore speciale che possa adeguatamente rappresentare nella presente sede giudiziale gli interessi di e e celermente attivarsi a impedire la pubblicazione, diffusione e divulgazione sui social delle _1
immagini (fotografie e/o video) ritraenti i minori, l'espletamento di un'accurata indagine peritale circa le competenze genitoriali delle parti e il benessere psico fisico dei minori (anche al fine di valutare la necessità/opportunità di avviare -e in che tempi – il percorso di sostegno psicologico per proposto _1
dalla madre e acconsentito dal padre), la quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio minore (tenuto conto dei compiti di cura e di assistenza attualmente svolti in via esclusiva dalla madre che, allo stato, soddisfa
Pag. 7 di 37 integralmente le esigenze abitative di e ), la ripartizione delle spese straordinarie nella misura _1
del 50% ciascuno (come da protocollo vigente presso la C.d.A. di IL) e la percezione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole da parte della madre (in attesa di accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti e l'effettivo tenore di vita goduto)”.
In data 02.01.2024 la Procura della Repubblica Sede ha comunicato la pendenza, “nella fase delle indagini preliminari, con procedura di notificazione dell'avviso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. [datata 05.10.2023] in corso di definizione”, del procedimento penale iscritto al n. 4148/2023 R.G. mod. 21 (rectius n. 3093/2023: doc. 41 resistente) anche per il reato di cui all'art. 572 c.p. che vede nella veste di indagato il resistente e in quella di parte lesa la ricorrente.
In data 25.01.2024 la c.t.u. ha depositato una breve relazione riferendo, tra l'altro, quanto segue. Il minore , di anni 10, appare realmente spaventato/preoccupato per la _1
madre e la sorellina. La sua apprensione per i possibili agiti del papà si è concretizzata con degli incubi ricorrenti: “Io faccio degli incubi la notte, che viene il papà con una mazza, e uccide me, la mia sorellina e la mia mamma”. Non ha timore del padre, non ha la percezione di un papà che possa essere pericoloso per lui o fargli del male, però teme che possa succedere qualcosa ai suoi cari. Il non sentire e non vedere il papà lo preoccupa ancora di più. Le rassicurazioni materne non sono sufficienti a tranquillizzarlo. Le insegnanti di _1
hanno sottolineato la presenza di ripetuti momenti di agitazione, pianto e ansia che il bambino imputa alla preoccupazione che possa accadere qualcosa alla madre.
Interrogato dall'insegnante ha raccontato la vicenda della pistola ed esplicitato di essere preoccupato che la mamma possa correre pericoli a tale punto da chiedere ripetutamente di poter tornare a casa per tenere la situazione sotto controllo. Almeno in un'occasione è stato necessario chiamare la mamma perché venisse a riprenderlo. La mamma lo ha poi condotto in pronto soccorso dove è stato diagnosticato un attacco di panico. Nei temi manifesta il desiderio che i genitori possano ritornare insieme. Dal servizio del programma “Le Iene”, trasmesso in data 16.01, si è appreso, tra l'altro, che la ricorrente tiene le tapparelle di casa abbassate tutto il giorno per il timore di accessi di estranei in casa attraverso il balcone. Il padre rigetta le accuse della moglie, è preoccupato per la situazione in cui vivono i minori e ha dichiarato di essere disponibile a incontrare in
Pag. 8 di 37 spazio neutro la figlia minore ma non con il quale ha interrotto qualsivoglia _1
comunicazione (fatto salvo un recente messaggio vocale cui il minore ha risposto). La madre ha confermato di vivere con le tapparelle abbassate notte e giorno per paura che qualcuno, inviato dal marito, possa introdursi in casa. A fronte del comportamento e delle dichiarazioni ambivalenti della ricorrente, allo stato, genitore collocatario della prole, la c.t.u. ha suggerito l'attivazione del servizio di spazio neutro (al fine di garantire la frequentazione padre/figli minori e sostenerne la relazione) e di un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna (allo scopo di osservare, guidare e sostenere la relazione madre/figli minori, rassicurare e alleggerirlo delle _1
responsabilità che si è assunto) e ha segnalato la necessità che possa intraprendere _1
un percorso di sostegno psicologico ove trovare uno spazio di accoglienza, ascolto e rielaborazione delle sue paure. Il curatore speciale dei due figli minori delle parti ha riferito di avere già “sensibilizzato la difesa del padre perché quest'ultimo si faccia carico delle sedute dei figli con uno psicologo privato, in attesa delle disponibilità del servizio pubblico” e ha chiesto, in attesa del completamento delle operazioni peritali, “che venga disposta educativa domiciliare presso la residenza materna, così da supportare quest'ultima nella gestione dei figli e nella sua genitorialità, * che venga invitata la ricorrente ad un supporto psicologico ed alla genitorialità, * che, allo stato, gli incontri dei minori con il padre avvengano in modalità protetta in spazio neutro a garanzia dei minori stessi”.
Accertati il bisogno di sicurezza e di rassicurazioni vissuto da , in primis, circa _1
l'assenza di pericoli per l'incolumità (sua), della madre e della sorellina, l'impraticabilità della frequentazione “libera” padre/figlio (con prelievo da/accompagnamento presso l'abitazione materna senza la presenza di un terzo/educatore professionale), il pregiudizio patito dal minore a causa della disgregazione del nucleo familiare e il suo diritto a non essere ulteriormente coinvolto nel conflitto genitoriale (particolarmente acceso), a mezzo dell'ordinanza assunta in data 02.02.2024, il giudice istruttore ha disposto “l'immediata attivazione - da parte dei S.S. del Comune di Busto Arsizio - di un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna almeno due giorni alla settimana (per due ore ciascuno); 2) ove il padre si renda disponibile a incontrare entrambi i minori (non necessariamente congiuntamente) secondo le tempistiche indicate dal c.t.u., DISPONE CHE i S.S. del Comune di
Pag. 9 di 37 Busto Arsizio attivino, senza ritardo, il Servizio di Spazio Neutro per favorire la ripresa della frequentazione padre/figli minori con il supporto dell'educatore professionale individuato dall'Ente affidatario;
3) DISPONE CHE i S.S. del Comune di Busto Arsizio offrano, senza ritardo, un percorso di sostegno psicologico a (invitando il padre a farsi carico del costo di un percorso privato _1
per evitare i tempi di attivazione del servizio pubblico); 4) INVITA i coniugi ad avviare, senza PT
ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità; 5) DISPONE CHE i S.S. dei Comuni di Busto Arsizio e di Cardano al Campo cooperino tra di loro, con il c.t.u. e con il curatore speciale dei figli minori delle parti al fine di adempiere al mandato loro conferito in data 25.10.2023 per come innanzi integrato e specificato e riferiscano anche in ordine ai tempi di attivazione dei servizi di cui ai precedenti capi nella relazione scritta che andranno a depositare entro e non oltre il 22.03.2024 (e non più entro e non oltre il 07.03.2024)” e ha fissato per le verifiche l'udienza del 28.03.2024 ore
09:00.
In data 20.03.2024 la c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale finale e ha rassegnato le seguenti considerazioni: “1A-Il signor ha partecipato in maniera ridotta alle valutazioni PT
proposte, interrompendo dopo due colloqui la prima fase di osservazione, successivamente ha partecipato ad un solo ulteriore colloquio con il dichiarato obiettivo di difendersi dalle accuse emerse nel servizio delle
Iene, pertanto, la descrizione dei tratti di personalità non può che essere parziale e basata su dati di osservazione clinica dei tre colloqui cui il sig. ha risposto in maniera reticente e poco collaborativa. In particolare, non è stato possibile effettuare nessuna osservazione della relazione padre figlio e padre figlia né ottenere informazioni esaurienti relative al profilo relazionale interpersonale familiare di origine o attuale. Il sig. ha esibito una personalità dai tratti valoriali e dai riferimenti consolidati, fortemente auto riferiti e non disponibili al confronto, legati ad una visione maschile di stampo culturale tradizionale.
Questo tratto di personalità ha reso difficoltosa la raccolta di elementi relativi alle condizioni psichiche, permettendo soltanto di rilevare caratteristiche di autodeterminazione, evitamento del confronto, modalità evitanti e reticenti, svalutazione del contesto osservativo. L'impatto di tale caratteristica in relazione alle competenze genitoriali potrà riguardare indubbiamente la messa in discussione della capacità di ascolto dell'altro, compresi i figli, e difficoltà nel confronto di posizioni divergenti. 2A-Le competenze genitoriali paterne evidenziano, limitatamente alle informazioni raccolte, relative agli ultimi anni, in particolare dalla separazione in poi, la delega alla madre di ogni funzione di cura, protezione, educazione dei figli, fatto salve istanze di controllo, sporadicamente attivate, anche l'esercizio di un ruolo e compito affettivo,
Pag. 10 di 37 nei riguardi di , è stato completamente assente. Il padre presenta l'intenzione dichiarata ad assumere la funzione di protezione nei riguardi di e , intesa esclusivamente come protezione dai rischi di _1
trascuratezza e disvalore cui, nella lettura del sig. li esporrebbe la madre, ma ogni altra funzione PT
articolata nel quotidiano è delegata. La mancata presenza con il figlio, per lunghi mesi, anche senza contatti telefonici, se non sporadici, evidenziano in particolare la difficoltà della capacità di mentalizzazione empatica relativa al figlio, il signor mostra difficoltà ad interrogarsi rispetto a PT
quello che ha provato o prova il figlio nel momento in cui sono cessati i contatti con lui. Si dichiara interessato affettivamente al figlio, ma mostra capacità di mentalizzazione e metacognizione limitate, al pari delle capacità di problematizzazione. Tali aspetti di lettura ipersemplificata delle relazioni, essenzialmente lette in un'ottica di potere, sia di genere che di generazione, si ripercuotano sul modo di fare il genitore che è stato assente nell'ultimo periodo. Si ritiene utile proporre un intervento di Spazio
Neutro tra il papà e i bambini, separatamente. Eventualmente la frequentazione con potrebbe, in _1
caso positivo, rapidamente passare dallo spazio circoscritto ad un accompagnamento all'esterno da parte della figura educativa. Il sig. ha dichiarato in un primo tempo la propria disponibilità ad accettare PT
uno Spazio Neutro con;
rifiuta categoricamente la proposta di incontri protetti con , a costo di _1
rivederlo alla maggiore età, ritenendosi un padre adeguato che non ha pertanto bisogno di alcun controllo o accompagnamento. Si ritiene indispensabile un sostegno psicologico o una psicoterapia per . 1B- _1
La signora ha evidenziato risorse di resilienza e capacità di domanda rispetto all'attivazione di PT
supporti, soprattutto in relazione ai figli. Ha mostrato la capacità di affidarsi alle indicazioni e supporti.
La ambivalenza mostrata nei confronti dell'individuazione chiara dei rischi connessi a quanto da lei stessa attribuito all'ex marito, costituisce un punto di debolezza per la difficoltà di dare un peso oggettivo ai suoi timori, da una parte evidenziati, dall'altra ridimensionati, pur se non sminuiti. Alcune fragilità legate non tanto alla struttura personologica, quanto all'isolamento relazionale in cui si trova, in assenza di supporti familiari o amicale consistenti, impattano sull' esercizio della genitorialità, e soprattutto sull' eccessiva responsabilizzazione di cui è fatto oggetto il figlio . 2B- Le competenze genitoriali materne _1
appaiono adeguate rispetto alle funzioni di cura, protezione ed educazione ed organizzazione, la funzione empatica affettiva vede la difficoltà della madre di rassicurare pienamente rispetto ai pericoli _1
costituiti dalle supposte azioni o intenzioni paterne nei suoi confronti, la signora non nasconde nemmeno al bambino le proprie preoccupazioni e non è tutelante in questo. La capacità di garantire l'accesso all'altro genitore è stata variabile, garantita fino a un certo punto, in seguito la signora ha assunto la
Pag. 11 di 37 responsabilità di procrastinare o negare le visite paterne e gli accessi al figlio. La relazione genitoriale è completamente assente, il passaggio di comunicazioni, nonostante la proposta dell'avvio iniziale di una chat promossa dalla Ctu, ha avuto esito sfavorevole a causa della posizione paterna di rifiuto in quanto ritenuta un controllo rifiutato e non protettiva della propria iniziativa genitoriale.
3- I minori: è _1
dotato di risorse di intuizione e sensibilità, e adattamento. Mostra di aver assunto una funzione protettiva nei riguardi della madre e della sorella piccola che avverte in un possibile pericolo. Il peso di questa responsabilità è in parte dovuto alla condivisione, proveniente dalla madre, di una situazione di alta conflittualità con il padre, ma anche vissuto in prima persona, nel momento in cui ha udito, come afferma, minacce paterne nei confronti della mamma e della sorellina e dall'aver visto un'arma in casa del padre. La gravosità del compito protettivo autoassunto e il profondo disorientamento derivante da una situazione carica di incognite lo hanno portato ad un carico di ansia espresso con alcuni episodi di attacchi di panico, e crisi di forte preoccupazione per la mamma, al punto di voler tornare da scuola per avere un maggior controllo su ciò che potrebbe accaderle.
4- La relazione tra e la mamma è una _1
relazione di adeguato scambio emotivo, il bambino avverte da un lato la presenza materna come supportiva, ma dall'altro percepisce una certa precarietà ambientale o fragilità materna, inoltre bambino si sente responsabile anche nei confronti della sorellina che richiede ed accentra molta attenzione. Nei confronti del padre è presente forte ambivalenza;
da un lato la sua figura sembra essere stata in passato vissuta come fonte affettiva e di adeguato interesse, dall'altro è caratterizzate invece da molti punti di domanda sulla eventuale pericolosità nei confronti della mamma e in seconda battuta della sorella.
L'assenza paterna degli ultimi mesi pone a domande sul reale interesse del padre nei suoi _1
confronti. è stata osservata solo in relazione di gioco con la mamma e il fratello, è una bambina dallo sviluppo adeguato con una capacità linguistica ancora limitata, ma una comunicazione espressiva molto adeguata, le capacità di rappresentazione simbolica e di attenzione appaiono adeguate. Riguardo a
: il carico di ansia e responsabilizzazione è opportuno trovi una risposta nell'individuazione di un _1
supporto psicologico particolarmente mirato ad aiutare il bambino ad esprimere le proprie emozioni e non tenerle represse per dare spazio al farsi carico delle altrui bisogni.
5- La modalità genitoriale paterna è discontinua e delegante, convinta della inutilità della comunicazione paritaria tra i due genitori;
al di là di un legame affettivo presente indubbiamente nei confronti di , oggi non espresso nei confronti di _1
, la discontinuità costituisce una difficoltà in termini affettivi per i bambini, in particolare per _1
oggetto di ambivalenza e preoccupazione e di esigenza di controllo. L'attenzione paterna è sfuggente sia
Pag. 12 di 37 per le intenzioni che nelle dichiarazioni affettive, pertanto, si ritiene necessario l'affidamento dei minori ai servizi territorialmente competenti che possano vigilare sul benessere dei minori e sulla possibilità di incrementare in senso equilibrato e protettivo la relazione padre e figli e vigilare sugli elementi di fragilità della relazione madre figli.
6- Il collocamento dei bambini sarà mantenuto presso la madre.
7-In particolare si ritiene necessario l'avvio di uno Spazio neutro affinché il signor possa incontrare PT
e in maniera disgiunta, dedicando attenzione a ciascuno di loro, costruendo la relazione con _1
da zero e incrementando la relazione di ascolto e partecipazione del padre con . - Si ritiene utile _1
inoltre l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio della signora, allo scopo di sostenere e verificare la relazione genitoriale ed educativa materna”.
È doveroso evidenziare che “L'avv. Mario Crespi, legale della sig.ra comunica di Parte_1
non avere osservazioni in merito alla Ctu. -La Ctp del signor , dott.ssa CP_1 Persona_4
condivide le conclusioni della Ctu motivando le proprie osservazioni riguardo alle condizioni psichiche dei genitori e di , concordando con gli interventi suggeriti”. _1
All'udienza celebrata in data 28.03.2024 la ricorrente ha dichiarato che il padre partecipa regolarmente al mantenimento dei figli minori, di non avere reperito attività lavorativa stabile e/o regolare, di svolgere attività saltuarie, di non avere né relazioni né convivenze in corso, che l'educativa domiciliare non è stata ancora attivata, che è stato avviato un percorso privato di sostegno psicologico per con la dott.ssa il cui _1 Persona_5
costo viene ripartito tra i genitori al 50%, che la dott.ssa incontrerà per la Per_5
prima volta il minore in data 02.04.2024, che il minore è un pochino più tranquillo e anche a scuola ha un rendimento migliore, di condividere le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa e di essere disponibile a chiedere la conferma dei provvedimenti CP_3
economici attuali e ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità. Il resistente ha ribadito di non accettare l'idea di incontrare i figli minori in SN e, nonostante le spiegazioni/rassicurazioni fornitegli anche dal giudice istruttore, di non volersene avvalere;
ha dichiarato di avere visto l'ultima volta in data 12/13.09.2023 e di _1
essere disponibile ad accettare i provvedimenti economici vigenti “fatte salve eventuali sopravvenienze lavorative”. I SS hanno dichiarato di essere in attesa di individuare l'educatrice professionale cui affidare l'intervento presso l'abitazione materna compatibilmente con gli allenamenti di calcio e gli impegni scolastici del minore, hanno
Pag. 13 di 37 confermato che è un pochino più tranquillo seppure in sofferenza rispetto alla _1
separazione dei genitori e hanno invitato la ricorrente a rivolgersi al Consultorio familiare per un supporto alla genitorialità. La CS dei minori ha chiesto il rinvio dell'udienza per verificare l'effettiva attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e l'andamento del percorso avviato per con la dott.ssa _1
. Le parti hanno insistito nell'ammissione delle prove orali articolate rispetto Per_5
alle reciproche domande di addebito della separazione.
A mezzo dell'ordinanza istruttoria assunta in data 04.04.2024 è stata ammessa “la prova orale per testimoni articolata dalla ricorrente in data 04.10.2023 limitatamente ai capitoli da n. 1 a n.
5 (vertendo gli ulteriori su circostanze non rilevanti ai fini del decidere)” e non è stata ammessa la prova orale diretta articolata dal resistente perché “le circostanze occorse “nella serata del
27/12/2022 e meglio riportate al punto 27 della narrativa del presente atto” (depositato in data
22.09.2023) su cui (anche a mezzo della memoria depositata in data 12.10.2023) il resistente ha chiesto sentire “come testi i Carabinieri della Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Busto
Arsizio intervenuti presso la casa coniugale corrente in Busto Arsizio, Via Pietro Micca n. 7 ad ore 23 circa” sono successive a quelle occorse a partire dall'anno 2020 che la ricorrente ha indicato come causa della crisi coniugale (rispetto alle quali sono state in parte ammesse le prove orali dalla medesima articolate) e, persino, ai fatti occorsi in data 16.06.2021 (sino a quando, a dire dello stesso resistente,
“la vita coniugale e familiare scorreva serena e tranquilla, tanto che i coniugi avevano stabilito di comune accordo che il SI. avrebbe continuato a lavorare nella propria attività, mentre la moglie, CP_1
all'epoca in gravidanza, pur restando assunta alle dipendenze della società di quest'ultimo, si sarebbe dedicata solo ed esclusivamente ad alcune faccende domestiche ed all'accudimento del figlio , in _1
alcuni casi anche con l'aiuto di una sua conoscente”.
La prova orale diretta ammessa è stata assunta all'udienza celebrata in data 12.06.2024 alla quale la ricorrente ha dichiarato che è in corso di attivazione l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna con primo incontro fissato al 19.06.2024, che vorrebbe iscrivere al centro estivo e che il padre non contribuisce al _1
mantenimento dei minori e ha chiesto un contributo specifico “anche per le vacanze dei minori e la baby-sitter”; la CS dei minori ha dichiarato di avere un incontro a fine mese con i referenti della scuola materna di che hanno riferito che “ viene accompagnata a Per_2
Pag. 14 di 37 scuola da un'amica/baby sitter essendo la madre impegnata al lavoro in un bar la mattina e ha un impiego stagionale in un locale dove lavora dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte. Sembra che i minori stiano con un'amica/baby-sitter che l'ente affidatario ha conosciuto anche presso la casa di quest'ultima”. Il resistente ha osservato che il costo dei centri estivi è regolamentato dal protocollo della C.d.A. di IL come quello della baby-sitter, che i locatori della casa coniugale lamentano il mancato pagamento del canone di locazione per complessivi €
6.000,00 pari a 12 mensilità, di avere versato regolarmente detto canone sino al mese di gennaio 2023 e che i minori sono rimasti senz'acqua per 10 giorni e si è reso disponibile a versare le mensilità dovute fino al mese di ottobre 2023.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 25.07.2024, preso atto della perdurante indisponibilità del padre a frequentare i figli minorenni in SN, della parziale indagine eseguita dai SS del Comune di Busto Arsizio e della recente attivazione del servizio di EDM presso l'abitazione materna, è stato concesso un ulteriore termine ai SS per adempiere il mandato loro affidato e sono state onerate le parti del deposito della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata al 31.10.2024.
All'udienza celebrata in data 27.11.2024 la ricorrente si è riservata di depositare “quanto prima possibile” il contratto di locazione recentemente sottoscritto e ha chiesto l'autorizzazione per ottenere il rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio per i minori per recarsi in Albania a trovare i parenti per Natale. Il resistente ha dichiarato di essere socio unico della società Italy Best Rent S.r.l. dal febbraio 2022 e si è riservato di depositare il bilancio chiuso al 31.12.2023, la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno
2023 e bilancio provvisorio della società al 31.12.2024 e, rispetto alla richiesta formulata dalla madre, “si rimette” (evidenziando che i nonni materni dei minori vivono in Italia in provincia di Padova). I SS hanno ribadito che la madre ha comunicato tardivamente di avere interrotto il percorso di supporto psicologico per il minore per difficoltà economiche, di averle riferito la disponibilità della Caritas a sostenerne il costo, che la ricorrente è poco trasparente e che frequenta regolarmente la scuola materna Pt_4
dove è stata iscritta dalla madre conformemente alle indicazioni dei SS. La CS dei Per_6
minori ha evidenziato l'importanza del percorso di supporto psicologico per e _1
non si è opposta al rilascio delle carte d'identità valide per l'espatrio per i minori.
Pag. 15 di 37 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 27.11.2024 è stato disposto che i SS aggiornino periodicamente il padre dei minori (anche con incontri da remoto) sulle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali dei medesimi (fatta salva la sua “chiusura” anche a questo tipo di “relazione”), evidenziato che, “allo stato, la scarsa trasparenza (rispetto alle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali) e la scarsa collaborazione con i SS non depongono a favore del rilascio dell'autorizzazione richiesta per conseguire il d. i. valido per l'espatrio dei figli minorenni” e chiesto alla G.d.F. di indagare le effettive capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e il loro effettivo tenore di vita ed è stata revocata l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale (già rilasciata) e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza celebrata in data 26.02.2025 la ricorrente ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa perché dedita alla cura dei minori, di non avere convivenze in corso, che la GDF ha accertato un c/c intestato alla società del resistente con un saldo di €
62.000,00 al 31.12.2024, che il padre versa regolarmente il contributo posto a suo carico e partecipa alle spese straordinarie. Il resistente ha evidenziato che, come da documentazione in atti, la ricorrente lavora quotidianamente per la Parte_5
esibendo anche fotografie di un evento organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Busto
Arsizio in data 26.02.2025 dove la controparte ha prestato servizio ai tavoli e che dalla carta di credito della ricorrente si evincono spese per interventi estetici di una certa importanza e per viaggi durante la frequenza scolastica e ha chiesto l'inserimento di in un centro diurno per agevolare l'esecuzione dei compiti essendo stato sospeso _1
l'intervento educativo domiciliare, l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti e la concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1 lett. b) e c), c.p.c. La CS dei minori ha riportato che le insegnanti segnalano che il minore non arriva con i compiti eseguiti e con il materiale richiesto, ha un buon comportamento ed è ben inserito in classe, che frequenta il corso di boxe e ne è contento, che con l'allenatore la _1
relazione è positiva, che il percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa non Per_5
è proseguito per problemi economici, che la scuola dell'infanzia ha segnalato il Per_6
comportamento irruente e prevaricante verso i compagni di che la madre ha Per_2
confermato questo comportamento anche a casa verso il fratello che si mostra invece
Pag. 16 di 37 remissivo e si occupa, quest'anno, degli accompagnamenti e recuperi dei minori come riferito dalle insegnanti e che non è chiaro chi supporti la madre nella cura dei minori essendo stato anche il minore evasivo sul punto e ha chiesto che venga _1
supportato negli studi e inserito in un centro diurno e la conferma dell'affido dei minori all'ente per le scelte scolastiche, educative e sanitarie e l'apertura di un procedimento di vigilanza davanti al GT. La coppia genitoriale si è impegnata a offrire a la ripresa _1
del percorso di sostegno psicologico interrotto.
Il giudice relatore ha concesso i termini richiesti e all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.04.2025 ha rimesso la causa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero, cessata, di fatto, ante causam).
***
Sulle reciproche domande di addebito della separazione in atti formulate: in data 16.06.2023 la ricorrente ha collocato temporalmente la crisi coniugale nel 2020 quando avrebbe comunicato la seconda gravidanza (esitata in un aborto spontaneo) al marito (che non avrebbe voluto, oltre a , altri figli). _1
Il resistente si è difeso sostenendo che i coniugi “si determinavano a cercare una seconda gravidanza che effettivamente arrivava nell'anno 2020. 6. Purtroppo, detta gravidanza non andava a buon fine a causa di un aborto spontaneo;
tuttavia, i coniugi restavano entrambi fortemente determinati ad allargare la famiglia tanto che nel mese di novembre 2020 la SI.ra rimaneva di nuovo Parte_1
incinta.
7. Tra l'altro, […] non appena venuti a conoscenza del sesso del nuovo figlio, il SI. CP_1
oltre a riempire la moglie di doni, organizzava con i genitori della stessa una festa per celebrare la
[...]
nascita della figlia femmina (doc. 5)” e, vi è più, avevano programmato l'acquisto di una casa dove trasferirsi alla nascita della figlia: “9. Per tale motivo, su richiesta dei coniugi, i SIg.ri e (cugini del SI. ) in data 11/12/2020 effettuavano in favore CP_4 Persona_7 CP_1
della SI.ra n. 2 bonifici rispettivamente dell'importo di Euro 30.000,00 e di Euro Parte_1
5.126,00 ed ancora in data 20/01/2021 il SI. effettuava un ulteriore bonifico per Persona_7
Pag. 17 di 37 l'importo di Euro 10.000,00 (doc. 6) […] sul conto corrente intestato solo ed unicamente alla moglie, la quale si sarebbe dovuta intestare, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà del nuovo immobile, mentre il marito avrebbe col tempo ed il proprio lavoro restituito il prestito ai suoi familiari
(cfr. doc. 6 SI. e pagina 3 doc. 11 SI.ra )”. A dire del resistente “sino al mese di CP_1 PT
Giugno 2021 la vita coniugale e familiare scorreva serena e tranquilla”.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha articolato mezzi di prova orale per interrogatorio formale del resistente e per testimoni che solo in parte sono stati ammessi in data 04.04.2024 (e assunti in data 12.06.2024).
In sede di precisazione delle conclusioni (in data 24.02.2025) la ricorrente non ha insistito nell'ammissione delle prove orali esplicitamente non ammesse in data
04.04.2024 i.e. ha definitivamente (e inequivocabilmente) rinunciato alla loro ammissione.
Rispetto alle prove orali come innanzi ammesse e assunte, la ricorrente ha citato quale unica testimone la sorella nata in [...] il [...], residente a [...]
Sul Brenta (PD), di professione casalinga, identificata tramite il passaporto rilasciato dalla
Repubblica di Albania n. del 25.07.2019, autrice delle denunce depositate dal Numero_1
resistente sub doc. 42, 43 e 45 presentate in data 05.05/27-29.09.2023 – di cui, tra l'altro,
“in principio”, la testimone non aveva ricordo/memoria (sic!) – e di un ulteriore denuncia presentata nel mese di gennaio 2024, nonché persona offesa nel procedimento penale n. 104/2024 r. g. n. r. per il quale la PR Sede ha chiesto l'archiviazione in data
27.01.2025 (doc. 73 resistente).
A tacer d'altro (i.e. della assai dubbia attendibilità/credibilità della sola testimone citata dalla ricorrente2), è assorbente considerare che dalla richiesta di archiviazione formulata in data 05.10.2023 dalla PR Sede in seno al procedimento penale iscritto al n. 3093/2023
r. g. (doc. 41 resistente), archiviato in data 04.04.20243, si evince quanto segue:
Pag. 18 di 37 Vi è più, dal verbale di s.i.t. della ricorrente del 19.05.2023 (doc. 44 resistente), in merito al procedimento penale iscritto al n. 3093/2023 r. g. n. r. mod. 21, si evince che
[...]
ha fornito una versione dei fatti (o, meglio, della crisi coniugale) alquanto diversa PT
da quella quivi azionata il mese successivo (sic!) dichiarando: “dal 2021 durante la stagione estiva non ricordo il mese i rapporti con mio marito sono cambiati quando ha scoperto che mia sorella si stava separando, da quel momento in poi ha iniziato a dire che sia io che mia sorella e Persona_9
mia madre siamo delle
mi insultava verbalmente con le frasi [omissis]”. In altri termini, in data 19.05.2023 la ricorrente ha inequivocabilmente collocato la crisi coniugale nella stagione estiva dell'anno 2021 mentre in data 16.06.2023, a meno di un mese di distanza, l'ha collocata “Nel 2020”.
Le incompatibili (contraddittorie) tesi sostenute dalla ricorrente, a meno di un mese di distanza l'una dall'altra, impongono il rigetto della domanda di addebito per come in atti formulata.
A contrario, merita trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione in atti formulata dal resistente.
Infatti, anche a dire della ricorrente in epoca non sospetta (v. doc. 44 resistente), la crisi coniugale è da collocare temporalmente “durante la stagione estiva” dell'anno 2021 e/o, verosimilmente, nel mese di giugno 2021 (o, persino, il 16.06.2021) allorquando, “mentre sistemava nel proprio letto il figlio che si era addormentato guardando alcuni video YouTube sul _1
telefono prestatogli dalla madre, il SI. si avvedeva del fatto che la SI. , CP_1 Parte_3
detta , sorella della SI.ra continuava ad inviare messaggi WhatsApp [e] una volta Per_3 Parte_1
Pag. 19 di 37 aperta l'applicazione per rispondere alla cognata, si venne a trovare davanti a fotografie dal contenuto osceno, che ritraevano la moglie e la cognata in atteggiamenti equivoci, oltre a messaggi ambigui che inducevano il marito a scorrere a ritroso la medesima chat [rendendosi conto] dalla lettura dei vari messaggi scambiati tra le sorelle (a volte utilizzando l'utenza telefonica del figlio minore della SI.ra
: […] che la moglie e la cognata organizzavano a scopo di lucro videochiamate Parte_3 _11
hot ed incontri con differenti uomini (doc. 10), oltre a scattare fotografie e girare filmati hard presso l'abitazione coniugale anche in presenza dei rispettivi figli (docc. 11 e 11a)”.
In data 04.10.2023, per quello che qui rileva, la ricorrente si è difesa sostenendo che “La documentazione ex adverso prodotta, dunque, è del tutto inammissibile. Tutti i documenti contenenti screenshot o video provenienti dal telefono cellulare di sono entrate nella disponibilità di PT CP_1
in maniera illecita, in quanto il telefono è stato sottratto. Tale comportamento, inoltre, viola il principio della inviolabilità della corrispondenza (tra cui non possono non farsi rientrare le chat di WhatsApp) e della riservatezza. Questi sono tutti diritti fondamentali della persona garantiti al massimo livello costituzionale. Di conseguenza, laddove il giudice accerti la illiceità della prova la stessa non potrà essere utilizzata neppure a livello meramente indiziario. L'utilizzo in un giudizio di prove ottenute o raccolte illecitamente è, infatti, inconciliabile con la logica costituzionale tesa alla primaria tutela della persona e dei suoi diritti nonché alla garanzia dei principi del giusto processo, e con la naturale inclinazione del nostro ordinamento a rigettare qualsivoglia forma di arbitrario e violento esercizio delle proprie ragioni.
Per tali motivi si chiede che vengano stralciati dagli atti processuali i documenti avversari n. 10, 11,
11a, 11b, 12, 13, 14, 14a e 15 […] Appare, infatti, evidente come le foto e i video prodotti siano semplicemente un gioco tra sorelle. Non vi è prova alcuna, inoltre, che queste foto e video siano entrate in possesso di terze persone. Anche se fosse, oltre a tutto, ma non lo si riconosce, non si vede come si possa concludere che questo gesto possa comportare la presunzione di una organizzazione a sfondo sessuale
[…] Nessuna prova vi è che tali foto siano state usate per commercializzare il corpo (che, peraltro non è di e farne mercimonio […] Si dubita fortemente della genuinità di tali documenti che non Parte_1
viene riconosciuta”.
In data 12.10.2023, tra l'altro, il resistente ha replicato che, “dopo aver tentato invano sia direttamente che per il tramite dei propri legali (cfr. doc. 22) di trovare un accordo stragiudiziale con il primario intento di tutelare i predetti minori, si è visto costretto nel presente giudizio a fornire prova delle cause della crisi familiare, nonché a difendersi da infamanti ed odiose accuse di inesistenti violenze e
Pag. 20 di 37 abusi mosse ad arte dalla moglie [che] sarà il Giudice a valutare i contenuti dei citati video [sub docc.
11 e 11a] come anche “l'opportunità/innocenza” del divertimento, manifestato davanti a minori, di cui al video sub doc. 11b, il senso dei messaggi sub doc. 12 e le allusioni di cui al doc. 13 [e] come nel corso del tempo sia i figli delle sorelle che il piccolo siano stati esposti dalle rispettive madri, quantomeno _1
senza il consenso dell'odierno convenuto e padre del minore, a comportamenti del tutto inadeguati per la loro età e che, in seguito, i bambini hanno cercato di ripetere sempre in maniera del tutto inopportuna”.
In data 18.10.2023, infine, la ricorrente ha sostenuto che “non vi sia alcuna necessità di difesa che possa superare l'avvenuta sottrazione illecita e la violazione dei diritti costituzionali di ”. PT
Sul punto si osserva: il c.p.c. non disciplina specificamente il fenomeno delle prove ottenute tramite un'interferenza illecita nella vita privata altrui.
Nel codice della privacy, da una parte, vi è l'art. 47 che, in ambito processuale, consente il trattamento di dati personali “per ragioni di giustizia” ma, dall'altro, vi è l'art. 160-bis D.
Lgs. n. 196/2003 - art. 160, comma 6, ante riforma – che demanda il problema delle prove illecite a “disposizioni processuali” che nel processo penale sono di dubbia interpretazione e in quello civile sono del tutto assenti.
Negli ultimi anni il contenzioso di famiglia ha costituito un “terreno” particolarmente
“fertile” ove affrontare il tema dell'ammissibilità e utilizzabilità della prova illecita.
“Qui più che altrove” si pone la questione dell'utilizzabilità di prove acquisite contra o, quanto meno, extra legem proprio in ragione dello stretto legame tra le parti e della conseguente maggiore facilità di entrare in possesso di dati privati del coniuge successivamente utilizzati per provare presunte condotte di infedeltà coniugale o, comunque, contrarie ai doveri coniugali.
In altri termini, in un contesto di coabitazione e condivisione di spazi e strumenti quale quello familiare/coniugale, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del coniuge è evenienza affatto infrequente e non necessariamente integrerebbe un'illecita acquisizione di dati.
La natura del vincolo matrimoniale ben potrebbe legittimare un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge, la creazione di un ambiente condiviso e
Pag. 21 di 37 un'implicita manifestazione di mutuo consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale.
Ne discenderebbe l'utilizzabilità nel giudizio civile, a fini probatori, dei documenti comunque acquisiti dall'uno e/o dall'altro (e ritualmente versati in atti), ove rilevanti ai fini dell'accertamento della verità, divenendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello all'inviolabilità della corrispondenza (valga ribadirlo) in assenza di una specifica disciplina nell'ordinamento giuridico civile, non potendosi ritenere sufficiente, al fine di rendere inutilizzabile una siffatta prova, il “solo” fatto che la Costituzione sancisca il principio di segretezza della corrispondenza, dovendosi operare il bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi concretamente “in gioco” essendo altrettanto garantito costituzionalmente il diritto di agire e di difendersi in giudizio.
Sul punto, appare illuminante la Sentenza n. 3034/2011 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione4 che hanno affermato che “se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui al fine di giustizia e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy”.
Nello specifico, la fattispecie che ci occupa investe l'ammissibilità e l'efficacia probatoria dei contenuti riservati di chat-rooms, messaggi, video e/o riproduzioni fotografiche scambiati dalla ricorrente con soggetti terzi (la sorella) attraverso il servizio di messaggistica istantanea offerto da whatsapp, rinvenuti dal resistente sullo smartphone della medesima – pacificamente prestato “dalla madre” al figlio minore per _1
addormentarsi (anche in compagnia del padre)5 – e utilizzati nella presente sede contro la stessa in (apparente) violazione del diritto alla riservatezza e segretezza della corrispondenza privata tutelata all'art. 14 Cost. (e punita all'art. 616 c.p.).
L'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità riconduce nell'alveo dell'art. 2712 c.c.
(quali prove “meccanografiche”) le registrazioni sonore e audiovisive (o fonografiche) private e le soggiace allo specifico regime dettato per la loro produzione in giudizio e per il loro eventuale disconoscimento che, oltre che tempestivo (i.e. rispettoso delle preclusioni processuali di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.), deve anche essere “chiaro,
Pag. 22 di 37 circostanziato ed esplicito”6 ovvero “il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e [...] deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni [...] avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione”7.
In concreto, i documenti da n. 10 a n. 15 sono stati ritualmente allegati dal resistente alla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 22.09.2023 (nel rispetto delle norme di rito).
La resistente non ha specificamente contestato la corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà ivi riprodotta e/o i fatti in essi riprodotti, avendo, al più, tentato di giustificare la realtà fattuale ivi riprodotta alludendo a “un gioco tra sorelle”.
Non è certamente bastevole l'avere dubitato “fortemente della genuinità di tali documenti” o il non averla “riconosciuta”. Né rileva che “queste foto e video siano [o meno] entrate in possesso di terze persone [che vi fosse o meno] una organizzazione a sfondo sessuale [o] che tali foto siano state
[o meno] usate per commercializzare il corpo (che, peraltro non è di e farne Parte_1
mercimonio”.
La realtà fattuale ivi riprodotta, il “gioco” a sfondo sessuale, non occasionale, che ha intrattenuto (e divertito) le sorelle (delle quali, una, parte del presente giudizio) PT
alla presenza dei figli minorenni (o, meglio, con il coinvolgimento dei figli minorenni che hanno assunto atteggiamenti sessualizzati e/o sono stati ripresi in dette posizioni) è bastevole (ed è bastata) a incrinare irreparabilmente la fiducia su cui si deve necessariamente basare il rapporto coniugale, a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e ad allontanare definitivamente il resistente dalla casa coniugale nel mese di novembre 2021.
***
Sulla conclusione n. 4 in atti rassegnata dalla ricorrente basti ricordare che ai sensi dell'art. 156 c. c., (soltanto) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto 6 Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018 7 Cfr., tra le molte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22/04/2010
Pag. 23 di 37 di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la concreta capacità lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato.
Tale diritto non può essere riconosciuto alla ricorrente cui, come innanzi, la separazione
è stata addebitata.
***
Per quanto riguarda il regime di affidamento dei figli minorenni delle parti, giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena8.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando
Pag. 24 di 37 facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, il padre, allontanatosi definitivamente dalla casa coniugale nel mese di novembre 2021, sebbene ragionevolmente consapevole dell'elevata conflittualità genitoriale, dei risvolti persino penalistici dalla medesima assunti e, a tacere d'altro, dell'oggettiva incapacità genitoriale di garantire il “passaggio” dei figli minorenni in un ambiente “neutro” e sufficientemente sereno, non ha accettato né i colloqui con la c.t.u., né l'intervento dei SS, né l'attivazione del solo strumento disponibile (il Servizio di
Spazio Neutro) per recuperare, anche celermente, la relazione con i figli (e, in particolare, con ) e incontrarli in un contesto scevro da tensioni non consone alla loro età. _1
Valga ribadire che la c.t.u. ha relazionato quanto segue: “1A-Il signor ha partecipato in PT
maniera ridotta alle valutazioni proposte, interrompendo dopo due colloqui la prima fase di osservazione, successivamente ha partecipato ad un solo ulteriore colloquio con il dichiarato obiettivo di difendersi dalle accuse emerse nel servizio delle Iene, pertanto, la descrizione dei tratti di personalità non può che essere parziale e basata su dati di osservazione clinica dei tre colloqui cui il sig. ha risposto in maniera reticente e poco collaborativa. In particolare, non è stato possibile effettuare nessuna osservazione della relazione padre figlio e padre figlia né ottenere informazioni esaurienti relative al profilo relazionale interpersonale familiare di origine o attuale. Il sig. ha esibito una personalità dai tratti valoriali e dai riferimenti consolidati, fortemente auto riferiti e non disponibili al confronto, legati ad una visione maschile di stampo culturale tradizionale. Questo tratto di personalità ha reso difficoltosa la raccolta di elementi relativi alle condizioni psichiche, permettendo soltanto di rilevare caratteristiche di autodeterminazione, evitamento del confronto, modalità evitanti e reticenti, svalutazione del contesto osservativo. L'impatto di tale caratteristica in relazione alle competenze genitoriali potrà riguardare indubbiamente la messa in discussione della capacità di ascolto dell'altro, compresi i figli, e difficoltà nel confronto di posizioni divergenti. 2A-Le competenze genitoriali paterne evidenziano, limitatamente alle informazioni raccolte, relative agli ultimi anni, in particolare dalla separazione in poi, la delega alla madre di ogni funzione di cura, protezione, educazione dei figli, fatto salve istanze di controllo, sporadicamente attivate, anche l'esercizio di un ruolo e compito affettivo, nei riguardi di , è stato completamente assente. Il padre
Pag. 25 di 37 presenta l'intenzione dichiarata ad assumere la funzione di protezione nei riguardi di e , _1
intesa esclusivamente come protezione dai rischi di trascuratezza e disvalore cui, nella lettura del sig.
li esporrebbe la madre, ma ogni altra funzione articolata nel quotidiano è delegata. La mancata PT
presenza con il figlio, per lunghi mesi, anche senza contatti telefonici, se non sporadici, evidenziano in particolare la difficoltà della capacità di mentalizzazione empatica relativa al figlio, il signor PT
mostra difficoltà ad interrogarsi rispetto a quello che ha provato o prova il figlio nel momento in cui sono cessati i contatti con lui. Si dichiara interessato affettivamente al figlio, ma mostra capacità di mentalizzazione e metacognizione limitate, al pari delle capacità di problematizzazione. Tali aspetti di lettura ipersemplificata delle relazioni, essenzialmente lette in un'ottica di potere, sia di genere che di generazione, si ripercuotano sul modo di fare il genitore che è stato assente nell'ultimo periodo. Si ritiene utile proporre un intervento di Spazio Neutro tra il papà e i bambini, separatamente. Eventualmente la frequentazione con potrebbe, in caso positivo, rapidamente passare dallo spazio circoscritto ad un _1
accompagnamento all'esterno da parte della figura educativa. Il sig. ha dichiarato in un primo PT
tempo la propria disponibilità ad accettare uno Spazio Neutro con;
rifiuta categoricamente la proposta di incontri protetti con , a costo di rivederlo alla maggiore età, ritenendosi un padre _1
adeguato che non ha pertanto bisogno di alcun controllo o accompagnamento. Si ritiene indispensabile un sostegno psicologico o una psicoterapia per . […] La relazione genitoriale è completamente assente, il _1
passaggio di comunicazioni, nonostante la proposta dell'avvio iniziale di una chat promossa dalla Ctu, ha avuto esito sfavorevole a causa della posizione paterna di rifiuto in quanto ritenuta un controllo rifiutato e non protettiva della propria iniziativa genitoriale. […] Nei confronti del padre [in ] è _1
presente forte ambivalenza;
da un lato la sua figura sembra essere stata in passato vissuta come fonte affettiva e di adeguato interesse, dall'altro è caratterizzate invece da molti punti di domanda sulla eventuale pericolosità nei confronti della mamma e in seconda battuta della sorella. L'assenza paterna degli ultimi mesi pone a domande sul reale interesse del padre nei suoi confronti”. _1
È auspicabile che, quanto prima possibile, il resistente sappia cogliere le opportunità e/o
“misure” (anche preparatorie) che a oggi ha rifiutato e rifiuta e che, ciò nonostante, continueranno a essergli offerte dai SS territorialmente competenti al fine del suo graduale riavvicinamento a e della conoscenza di (nata il [...]), _1 Per_2
compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei minori, dovendosi segnalare/ricordare che “il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle
Pag. 26 di 37 relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013,
Lombardo c. Italia) [giacché per un figlio] stare insieme [al suo genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (Kuzner c. Germania, n. 46544/1999 CDEU 2002)”9.
Ne consegue che è necessario derogare al regime dell'affido condiviso dei minori ai genitori (richiesto dal resistente in data 25.02.2025) che, com'è noto, presuppone un rapporto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale.
Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”10.
La deroga al regime dell'affido condiviso non può essere a favore dell'affido esclusivo o super esclusivo dei minori chiesto dalla madre in data 24.02.2025 che, ante causam, ha esposto i minori (e, in particolare, ) a condotte inadeguate e, nel corso del _1
processo, pur avendo garantito il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori (anche abitativi11), si è mostrata ambivalente e poco trasparente rispetto alle proprie condizioni personali, sociali e lavorative (inducendo anche ad assumere atteggiamenti _1
reticenti12).
Pag. 27 di 37 In tali termini, ha concluso la c.t.u. nel marzo 2024: “L'ambivalenza mostrata [dalla madre] nei confronti dell'individuazione chiara dei rischi connessi a quanto da lei stessa attribuito all'ex marito, costituisce un punto di debolezza per la difficoltà di dare un peso oggettivo ai suoi timori, da una parte evidenziati, dall'altra ridimensionati, pur se non sminuiti13. Alcune fragilità legate non tanto alla struttura personologica, quanto all'isolamento relazionale in cui si trova, in assenza di supporti familiari o amicale consistenti, impattano sull'esercizio della genitorialità, e soprattutto sull'eccessiva responsabilizzazione di cui è fatto oggetto il figlio . 2B- Le competenze genitoriali materne _1
appaiono adeguate rispetto alle funzioni di cura, protezione ed educazione ed organizzazione, la funzione empatica affettiva vede la difficoltà della madre di rassicurare pienamente rispetto ai pericoli _1
costituiti dalle supposte azioni o intenzioni paterne nei suoi confronti, la signora non nasconde nemmeno al bambino le proprie preoccupazioni e non è tutelante in questo. La capacità di garantire l'accesso all'altro genitore è stata variabile, garantita fino a un certo punto, in seguito la signora ha assunto la responsabilità di procrastinare o negare le visite paterne e gli accessi al figlio. […] è dotato di _1
risorse di intuizione e sensibilità, e adattamento. Mostra di aver assunto una funzione protettiva nei riguardi della madre e della sorella piccola che avverte in un possibile pericolo. Il peso di questa responsabilità è in parte dovuto alla condivisione, proveniente dalla madre, di una situazione di alta conflittualità con il padre, ma anche vissuto in prima persona, nel momento in cui ha udito, come afferma, minacce paterne nei confronti della mamma e della sorellina e dall'aver visto un'arma in casa del padre. La gravosità del compito protettivo autoassunto e il profondo disorientamento derivante da una situazione carica di incognite lo hanno portato ad un carico di ansia espresso con alcuni episodi di attacchi di panico, e crisi di forte preoccupazione per la mamma, al punto di voler tornare da scuola per avere un maggior controllo su ciò che potrebbe accaderle.
4- La relazione tra e la mamma è una _1
relazione di adeguato scambio emotivo, il bambino avverte da un lato la presenza materna come supportiva, ma dall'altro percepisce una certa precarietà ambientale o fragilità materna, inoltre bambino si sente responsabile anche nei confronti della sorellina che richiede ed accentra molta attenzione”.
Analoghe fragilità materne sono state evidenziate dai SS in data 19.04.2024:
Pag. 28 di 37 Sempre a mezzo della relazione depositata in data 12.03/19.04.2024 i SS hanno riferito quanto segue:
All'udienza celebrata in data 28.03.2024 la ricorrente ha dichiarato “di non avere reperito attività lavorativa stabile e/o regolare, di svolgere attività saltuarie e di non avere né relazioni né convivenze in corso”.
All'educatrice domiciliare responsabile dell'intervento attivato nel giugno 2024 la ricorrente ha espresso il suo timore “verso nuovi rapporti sentimentali e il suo desiderio di trovare un nuovo impiego lavorativo a tempo pieno (in quanto quello attuale è part-time) che le permetterebbe una maggiore stabilità economica”.
Dalla richiesta di archiviazione offerta dal resistente sub doc. 41 datata 05.10.2023 si evince:
Da ultimo, dalla relazione depositata in data 24.02.2025 dai SS del Comune di Busto
Arsizio si evince: “a fronte della richiesta di come fosse strutturata la routine quotidiana a seguito del cambio di abitazione, ad esempio chiedendo come ora raggiungesse la scuola, si è osservato essere in _1
difficoltà, mostrando atteggiamenti evitanti, cambiando argomento, contraddicendosi o rispondendo “non ricordo”. In tali momenti si è osservato un cambiamento sia nell'eloquio, più incerto e lento, sia nella postura, voltandosi di lato e mostrando una maggior chiusura”.
Già la c.t.u., nel riportare l'esito del colloquio avuto con gli insegnanti di , _1
segnalava: “Non racconta spontaneamente di ciò che fa in casa, non cerca una confidenza con le insegnanti, preferendo chiedere aiuto ai compagni, con i quali ha buoni rapporti”.
Il percorso di supporto psicologico per con la dott.ssa ha avuto una _1 Per_5
breve durata: “La dr.ssa contattata dal Servizio scrivente tramite mail in data 30.08 u.s., Per_5
Pag. 29 di 37 risponde in data 10.09 u.s. riportando quanto segue: “Confermo che l'ultima volta che ho visto il bimbo
è stato a fine maggio, mi era stato accompagnato da una amica di famiglia. Successivamente la madre non ha più preso contatto per fissare un nuovo appuntamento. Il padre non mi ha mai contattato direttamente. Nel mese di giugno per motivi personali ho dovuto interrompere il lavoro e ho ripreso verso la metà dell'estate. Non ho mai avuto modo di riprendere con . Sono disponibile a continuare il _1
lavoro e ho provato a contattare la madre” La terapeuta, sempre in data 10.09 u.s., aggiunge: “mi permetto di fare un'aggiunta, la signora ha risposto alla mia richiesta di riprendere il percorso segnalando che pur volendo si trova in difficoltà nel pagamento”. Nei successivi colloqui con la sig.ra si è PT
ripresa l'importanza di uno spazio per in cui poter elaborare la separazione dei genitori e le _1
conseguenti dinamiche riguardanti la relazione con il padre e il diverso rapporto che quest'ultimo ha con
. La sig.ra risulta aver chiesto un contributo economico alla Caritas spiegando come non PT
riuscisse a sostenere i costi della terapia e come il padre non contribuisse a tale spesa” (dalla relazione depositata dai SS in data 14.11.2024).
Da ultimo, in data 28.03.2025, la ricorrente ha allegato che “Proprio in questi giorni è stata individuata una nuova professionista, come dimostrato dalla comunicazione inviata il 19 marzo ai legali dalla Dottoressa del Comune di Busto che si produce (documento di formazione successiva alla _12
scadenza dei termini – si ritiene che controparte nulla abbia da obiettare avendo essa stessa prodotto documenti con la comparsa conclusionale di data anteriore addirittura all'ultima udienza!). Dall'ultima relazione dei Servizi, poi, emerge come la madre ed i Servizi siano in costante contatto per fornire a la visita oculistica necessaria ed il cambio degli occhiali”. _1
È necessario riattivare l'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna sospeso alla fine del mese di gennaio (anche per comprendere funditus le quotidiane dinamiche familiari che si mostra reticente a raccontare e per offrire le opportune _1
strategie per contenere l'irruenza e l'esuberanza riscontrate in , garantire continuità Per_2
al percorso terapeutico che a breve verrà riattivato per e offrirgli il supporto _1
scolastico di cui necessita e, nelle imminenti vacanze, la frequentazione di centri estivi.
L'intervento educativo presso il domicilio materno dovrà garantire almeno due accessi settimanali (della durata di almeno due ore ciascuno).
Ove venisse recuperata la relazione padre/figli minori, si renderebbe necessario attivare analogo intervento educativo presso il domicilio paterno.
Pag. 30 di 37 I SS dei Comuni di Busto Arsizio e di Cardano al Campo dovranno all'uopo coordinarsi per reperire le risorse necessarie e utilizzarle al meglio.
I pregiudizi patiti dai minori a causa della turbolenta disgregazione del nucleo familiare e le fragilità dimostrate da entrambi i genitori impongono la conferma dell'affido all'ente dei minori (da individuare nel Comune ove i medesimi hanno la loro residenza abituale), per un periodo non “superiore a ventiquattro mesi” (dalla pubblicazione della presente sentenza), ai sensi dell'art.
5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, per le scelte relative al collocamento, alla salute, all'istruzione, all'educazione, al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e dei passaporti e alla regolamentazione della relazione/frequentazione con il padre.
In altri termini, l'ente affidatario non può limitarsi a “mantenere un monitoraggio della situazione al fine di monitorare l'avvio del supporto psicologico” (come concluso in atti).
L'ente affidatario, inoltre, d'intesa con i SS territorialmente competente per il padre, si attiverà per offrire a ciascuno dei genitori un percorso individuale di sostegno alla genitorialità funzionale al potenziamento/rafforzamento delle loro competenze/capacità genitoriali e al reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale (se del caso, anche organizzando, nel tempo, incontri congiunti).
Ovviamente è onere del padre contattare i SS per avere informazioni aggiornate sulle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali dei minori (fino alla ripresa di un dialogo
“civile” con la moglie funzionale alla genitorialità).
I SS relazioneranno al GT del procedimento di vigilanza aperto a favore dei minori con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2025, fatto salvo il potere dovere di segnalare, senza ritardo, qualsivoglia situazione pregiudizievole per i minori).
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza del termine biennale, permanessero importanti fragilità nella coppia genitoriale o nell'uno o nell'altro genitore, l'Ente affidatario ne farà pronta segnalazione alla PR presso il TM per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela dei minori (fatta salva e/o impregiudicata l'autonoma iniziativa genitoriale).
***
Pag. 31 di 37 Allo stato, deve essere confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre con la quale intrattengono una relazione affettiva stabile e duratura.
D'altro canto, “ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato;
è per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici”14.
A oggi il padre non ha neppure manifestato “a parole” la volontà di avviare quel percorso preparatorio imprescindibile per riavvicinarsi/avvicinarsi ai figli minorenni.
Anzi, i SS del Comune di Cardano al Campo hanno riferito che in data 13.01.2025 hanno
“nuovamente contattato il legale del sig. la quale riporta le motivazioni per il quale il sig. si PT PT
rifiuta di rivolgersi presso il servizio tutela minori: “Nello specifico il SI. conferma ancor oggi, CP_1
mio tramite, di reputare profondamente ingiusta l'originaria decisione di sospendere repentinamente gli incontri tra lui ed i propri figli senza che vi fosse alcuna necessità/evidenza oggettiva/concreto o potenziale pericolo, come anche la successiva introduzione degli spazi neutri come unico modo per riprendere i contatti con detti incontri”.
***
Da un punto di vista economico, la ricorrente ha chiesto quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di e nell'importo mensile di € _1 Per_2
500,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge, “oltre alla somma di euro 139,12 pari all'ammontare del canone di locazione dell'immobile ALER ove attualmente dimora la madre con i figli minori” e porre a suo carico il “100% delle spese straordinarie dei figli minori, come da Linee guida in uso presso la Corte di Appello di IL ed ai compensi richiesti dallo psicologo per il percorso di sostegno prescritto a sostegno del figlio minore ”. _1
Il resistente, in via subordinata, ha chiesto “disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di Euro 500,00 a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare e rifondere come previsto dal
Pag. 32 di 37 Protocollo vigente presso la C.d.A. di IL;
h) disporre che l'assegno unico continui ad essere integralmente e direttamente percepito dalla madre”.
La CS dei minori ha chiesto confermare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 400,00 per ogni figlio (di cui all'ordinanza assunta in data 25.10.2023 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.), “oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo della Corte di Appello di IL”.
Si osserva quanto segue:
a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 12.03.2025 la ricorrente ha dichiarato di poter “contare sull'assegno unico percepito dall e sulla indennità NASPI, CP_5
percepita a seguito dell'avvenuto suo licenziamento dalla MDM S.r.l.s., società il cui socio unico è
(si vedano i documenti n.4 e n.5 di questa difesa). L'indennità NASPI, però, non è CP_1
eterna e viene erogata per un massimo di 24 mesi ed il suo ammontare diminuisce progressivamente. Il licenziamento è avvenuto in data 22.02.2023 e la SInora ha iniziato a percepire la NASPI PT
ad Aprile 2023. Il termine di 24 mesi, dunque, sta per esaurirsi. [Le fotografie e i video offerti dal resistente in data 25.02.2025 sono] stati scattate e ripresi nelle medesime tre giornate lavorative
(24/12 – 27/12 e 05/01). Tali produzioni certamente non dimostrano che abbia in Parte_1
essere un rapporto di lavoro stabile né, tantomeno, possono superare le conclusioni cui è giunta la
Guardia di Finanza che, lo si ripete, ha dimostrato la fondatezza di quanto ha Parte_1
dichiarato in giudizio e mai nascosto e cioè di aver reperito lavori meramente saltuari e in occasioni straordinarie […] nonostante l'indagine patrimoniale disposta dal Giudice [le condizioni economiche di rimangono ancora oggi fumose e poco chiare. Anche dalla relazione CP_1
della Guardia di Finanza è emerso come sul conto corrente personale di ogni mese CP_1
vengano effettuati versamenti di denaro di cui, però, ad oggi e nonostante l'intervento dell'autorità, non è dato conoscere la provenienza […] Il totale dei versamenti sopra raffigurati [dall'08.01.2024 al
02.09.2024] che non costituiscono l'integralità di quanto compare sui conti correnti, ammonta a ben
11.000,00 euro”.
Nel corso del processo la ricorrente ha reso dichiarazioni alquanto imprecise e/o confuse e contraddittorie rispetto alle proprie condizioni lavorative e reddituali: in data
19.04.2024 i SS hanno riferito che la ricorrente
Pag. 33 di 37 In data 24.07.2024 i SS hanno riferito che la ricorrente ha dichiarato loro che “durante il periodo estivo lavorerà, dal giovedì alla domenica, nel settore ristorazione”.
In data 24.07.2024 la CS dei Minori ha riferito che da tempo la piccola viene Per_2
accompagnata e ripresa dall'asilo nido da differenti persone e che la madre ha giustificato tale organizzazione con impegni di lavoro: “il mattino in un bar e dal tardo pomeriggio alle ore
24,00 presso il centro estivo
Nel corso del mese di novembre 2024 ai SS la ricorrente “riferisce di svolgere lavori saltuari di
“trovare un nuovo impiego lavorativo a tempo pieno (in quanto quello attuale è part-time)” e al suo legale riporta di essere “disoccupata”, come da dichiarazioni rese all'udienza celebrata in data 27.11.2024 e all'udienza da ultimo celebrata in data 26.02.2025 “perché dedita alla cura dei minori” e, peraltro, smentite dalla documentazione fotografica ritualmente offerta dal resistente attestante i molteplici servizi di catering svolti, tra l'altro, persino a un corso di formazione organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in data 25.02.2025 e,
a seguire, nel mese di marzo 202515.
Né si può tacere che all'udienza celebrata in data 28.03.2024 la ricorrente (che, allora come ora, svolgeva soltanto lavori saltuari e/od occasionali e, tra l'altro, doveva fare fronte a un canone di locazione mensile di € 500,00 e non già di € 139,12 come da contratto vigente dall'01.09.202416) ha dichiarato di essere disponibile a chiedere la conferma dei provvedimenti economici vigenti (i.e. assunti in data 25.10.2023) e, dal canto suo, il resistente ha dichiarato di essere “al momento […] disposto ad accettare detti provvedimenti fatte salve eventuali sopravvenienze lavorative” (evidentemente) peggiorative, in atti non documentate tenuto conto che dalla relazione della GDF depositata in data
14.02.2025 si evince quanto segue:
Pag. 34 di 37 Per l'effetto, come da conclusioni precisate dal CS dei minori, tenuto conto del mancato soddisfacimento diretto da parte del padre di alcuno dei molteplici bisogni dei figli, il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole deve essere confermato nell'importo mensile di € 400,00 per ciascuno.
Tuttavia, tenuto conto delle maggiori capacità reddituali del resistente e delle sue
“stabili” condizioni lavorative, la quota paterna di partecipazione alle spese straordinarie da sostenere per i minori deve essere fissata nel 60%, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di IL (che, valga ricordarlo, tra l'altro, prevede che il genitore anticipatario deve inviare all'altro genitore, tramite raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e che il rimborso deve avvenire entro i successivi 15 giorni dalla richiesta).
***
In punto spese di lite, la soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda di addebito della separazione e la soccombenza reciproca dei genitori dei minori rispetto alle domande formulate riguardo i medesimi impongono la condanna della ricorrente a rifondere al resistente la quota di 1/3 delle spese di lite (liquidata come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata e delle concordi note spese in atti versate, riconoscendo 1/3 dei compensi tabellari ivi esposti) e la compensazione della restante quota di 2/3 delle spese sostenute dai coniugi.
Le spese di lite sostenute dalla CS dei minori, in forza della c.d. regola della causalità, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico solidale della ricorrente e del resistente, riconoscendo i valori tabellari medi per le prime tre fasi e riducendo del 30% quelli previsti per la quarta fase.
Pag. 35 di 37
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi in atti formulata dalla ricorrente;
3) ADDEBITA la separazione personale dei coniugi alla ricorrente;
4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5) RIGETTA la domanda n. 4 precisata dalla ricorrente in data 24.02.2025;
6) DISPONE l'affido dei figli minorenni delle parti all'Ente (individuato come in parte motiva, allo stato, nel Comune di Busto Arsizio) per le scelte relative al collocamento, alla salute, all'istruzione, all'educazione, al rilascio e al rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e dei passaporti e alla regolamentazione della relazione/frequentazione con il padre come in parte motiva, per due anni, dalla pubblicazione della presente sentenza;
7) DISPONE, in particolare, CHE l'ente garantisca, senza ritardo, l'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna, il percorso psicoterapico e il sostegno scolastico per (anche attraverso l'inserimento in un centro diurno a partire dal _1
mese di settembre 2025), l'iscrizione e la frequentazione di centri estivi e percorsi individuali di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
8) DISPONE CHE l'ente collabori e si coordini con i SS territorialmente competenti per il padre (allo stato il Comune di Cardano al Campo) per gli interventi (e le “misure” preparatorie) di cui in parte motiva E CHE i SS territorialmente competenti per il padre (allo stato il Comune di Cardano al Campo) collaborino massimamente con l'ente affidatario dei minori attivando gli interventi di competenza;
9) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente dei minori presso la madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, Via Biagio Bellotti 11ter;
10) LIMITA la responsabilità genitoriale negli ambiti di cui al precedente capo n. 6;
Pag. 36 di 37 11) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della prole versando alla ricorrente l'importo mensile di € 400,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
12) DISPONE CHE il resistente partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di IL;
13) RICONOSCE alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_5
importo dell'assegno unico spettante per la prole;
14) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori _1
(nato il [...]) e (nata il [...]), residenti con la madre
[...] Per_2
in Busto Arsizio, Via Biagio Bellotti 11-ter, dinnanzi al GT di questo Tribunale cui i SS depositeranno relazioni semestrali (la prima entro e non oltre il 30.11.2025);
15) CONDANNA la ricorrente a rifondere al resistente la quota di 1/3 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.620,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
16) COMPENSA tra la ricorrente e il resistente la restante quota di 2/3 delle spese di lite;
17) PONE definitivamente a carico solidale della ricorrente e del resistente il compenso dovuto alla c.t.u.;
18) CONDANNA la ricorrente e il resistente, in via solidale tra loro, a rifondere all'RI (nel caso di ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) o all'avv. Barbara Chiaravalli (in caso contrario) le spese di lite che liquida in complessivi € 6.744,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
19) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Busto
Arsizio e di Cardano al Campo e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
23/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. H ricorrente depositato in data 17.12.2024 2 Che, tra l'altro, all'udienza celebrata in data 12.06.2024 ha dichiarato che “nell'anno 2020, scoperto che era incinta del PT secondo figlio, occupandosi in quel periodo di compravendita di gomme per auto, [le] ha riferito […] che avre amente costretto CP_1 a lavorare con lui, imponendole di sollevare pesanti pneumatici” riuscendo nell'intento di farla abortire e, a dire del resistente PT (non essendo stato offerto il verbale necessario per il dovuto riscontro), in sede di s.i.t. avrebbe reso altre e ben diverse dichiarazioni 3 V. doc. n. 72 resistente 4 Cfr., negli stessi termini, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9314 del 04/04/2023 5 Non essendo stata specificamente contestata dette circostanze 8 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 9 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 10 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 11 Fatto salvo quanto segnalato dalla CS dei minori in data 24.07.2024 12 Segnalati anche dalla CS dei minori in data 24.07.2024 13 In data 19.04.2024 i SS hanno riportato che la ricorrente “riferisce” che alcuni contenuti sono stati “enfatizzati” per conseguire l'obiettivo preposto 14 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 15 V. doc. da n. 76 a n. 79 resistente 16 V. doc. N ricorrente