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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa SA Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 30.04.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rotoni Marco del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Servigliano, via Vittorio Veneto n. 8.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Servigliano in data 30.6.1996 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Servigliano, Anno 1996, Parte II, Serie A, Atto N. 5; dalla cui unione coniugale sono nate le figlie SA (nata il [...]) e (il 01.05.2003) Per_1 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 3309/2015 emesso dal Tribunale di Fermo - nell'ambito del procedimento di separazione R.G.N. 924/2015 - in data 19.05.2015. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:” 1) le parti restano indipendenti economicamente l'una dall'altra senza alcun reciproco pagina 1 di 2 onere di mantenimento;
2) La casa familiare sita a Servigliano Via A. Moro 19 e censito al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio n. 2 mappale 398 sub. 2 (A2) sub 3 (C6), viene rimessa nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario ”. Parte_2
All'udienza del 03.07.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Servigliano in data 30.6.1996 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Servigliano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa SA Marzialetti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa SA Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 30.04.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rotoni Marco del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Servigliano, via Vittorio Veneto n. 8.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Servigliano in data 30.6.1996 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Servigliano, Anno 1996, Parte II, Serie A, Atto N. 5; dalla cui unione coniugale sono nate le figlie SA (nata il [...]) e (il 01.05.2003) Per_1 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 3309/2015 emesso dal Tribunale di Fermo - nell'ambito del procedimento di separazione R.G.N. 924/2015 - in data 19.05.2015. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:” 1) le parti restano indipendenti economicamente l'una dall'altra senza alcun reciproco pagina 1 di 2 onere di mantenimento;
2) La casa familiare sita a Servigliano Via A. Moro 19 e censito al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio n. 2 mappale 398 sub. 2 (A2) sub 3 (C6), viene rimessa nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario ”. Parte_2
All'udienza del 03.07.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Servigliano in data 30.6.1996 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Servigliano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa SA Marzialetti
pagina 2 di 2