Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4177 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Carpinelli, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Leonardo Maiorano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Per l'udienza del 9/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Martano (LE) il 31/12/1987;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 9/03/1987, il Per_1 Per_2
19/03/1990 e , il 19/04/1992, tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3 autosufficienti;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 19/12/2021;
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Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle medesime condizioni della separazione richiamate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta che, tuttavia, dev'essere riqualificata quale pronuncia di scioglimento del matrimonio avendo le parti contratto il medesimo secondo il rito civile e non secondo il rito concordatario.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Martano (LE) il
31/12/1987 da e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
2 dello stato civile di quel Comune al n. 4, Parte I, anno 1987, alle condizioni previste in sede di separazione, ovvero:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2) nessun importo è dovuto dal alla moglie e ai figli a titolo di CP_1 mantenimento, essendo gli stessi indipendenti e autosufficienti economicamente;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025. Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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