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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2400/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 12:07 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per , l'avv. . Parte_1 Parte_1
Per , l'avv. SULA OLSI, oggi sostituito dall'Avv. SULA OLGERT. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Parte appellante si richiama alla nota già depositata. Dà atto di non aver avuto il contrassegno al momento in cui veniva fermato e che l'agente non ha tenuto conto della dichiarazione resa quanto alla presenza dell'assicurazione: precisa che la contravvenzione è del 10 dicembre mentre la polizza è decorrente dal 16 novembre. Insite inoltre sull'eccezione relativa al vizio della costituzione di controparte avanti al G.d.P.
Il difensore di parte appellata si riporta agli scritti precedenti e insiste per il rigetto dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:12.
***
Alle ore 17:00 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2400/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2400/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Parte_1
- appellante - contro
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_1
Con l'avv. SULA OLSI
- appellato -
In punto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione C.d.s.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con atto di appello del 7.4.2023 agiva nei confronti del di Parte_1 Pt_2 Parte_2
(TV), per ottenere la riforma della sentenza n. 780/2022 del Giudice di Pace di Treviso, depositata il
24.11.2022, per i seguenti MOTIVI:
1. Violazione di norme processuali ex artt. 339, 156, 429, 437 c.p.c., per aver il Giudice di Pace definito il giudizio senza dare lettura del dispositivo della sentenza, pur essendo la controversia sottoposta al rito lavoro;
2. Violazione di norme processuali ex artt. 339, 75, 156, 166 c.p.c., all'udienza del 07.03.2022 e del
20.09.2022, il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità della costituzione del
[...]
, doc. 12; CP_1
2 3. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339, c.p.c. e dell'art. 192, comma 8, del
Regolamento di attuazione del C.d.S., del del Decreto di omologazione n. 3999 del 2014, art. 4 e dell'art. 112 c.p.c., per non aver il Tribunale pronunciato sul motivo di gravame con cui era stata dedotta l'assenza della certificazione di conformità dell'apparecchiatura elettronica al prototipo omologato;
4. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339, c.p.c., dell'art. 13 legge n. 689 del
1981 e dell'art. 193 4 ter Cds. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
5. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c. in relazione all'art. 1882 e segg. del codice civile;
6. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c. in relazione all'art. 3 della legge n. 689 del 1981 Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. La buona fede del ricorrente può essere una causa esimente dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981, risulta essere causa di esclusione della responsabilità amministrativa;
7. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339, c.p.c., art. 18 legge n. 689 del 1981, applicazione al caso specifico della contestazione di cui all'art. 180 comma 8, codice della strada;
8. Contraddittorietà ed inesistenza della motivazione ex art. 339, c.p.c.: non è stato motivato il punto decisivo della controversia, violazione di norme processuali ex artt. 339, 75, 156, 166
c.p.c., relativa alla costituzione della Polizia Municipale. Nel corso del procedimento alla prima e seconda ed ultima udienza veniva eccepita come illegittima la costituzione della di P_
, che si costituiva con la comparsa di costituzione firmata dal Vice Istruttore Francesco Parte_2
Marsico, su delega della Comandante di Polizia Municipale dott.ssa Paola Pol, in sostituzione del
, nella persona del Sindaco pro-tempore, l'unico legittimato alla Parte_2 costituzione in giudizio, come persona giuridica, secondo l'art. 5, 6 e 7 del decreto legislativo
1.9.2011 N. 150.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, in accoglimento dell'appello proposto e di conseguenza l'annullamento del verbale di contestazione n. 1512/B del 18.12.2021.
− Si costituiva il 29.1.2024 il contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
3 deducendo:
- l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. per aver l'appellante meramente riproposto le argomentazioni del ricorso di primo grado;
- l'infondatezza nel merito dell'appello e in particolare:
1. quanto al primo motivo, risultare dal verbale di udienza e dalla sentenza la lettura del dispositivo il 29.9.2022;
2. quanto al secondo e all'ottavo motivo, l'assorbimento dello stesso posto che l'eventuale mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione pacificamente non preclude al giudicante di esaminare i documenti già acquisiti, né fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza e riconosciuti peraltro dal medesimo ricorrente;
3. quanto al terzo motivo, la genericità della censura mossa rispetto all'asserita mancanza di certificazione dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti, oltre che la sua irrilevanza visto l'accertamento avvenuto immediatamente anche da parte degli agenti;
4. quanto al quarto e al settimo motivo, l'aver gli agenti accertatori contattato telefonicamente l'assicurazione , al numero +390236617099, nell'immediatezza Controparte_3 dove, alla presenza del sig. l'operatrice con riguardo alla copertura assicurativa del Pt_1 veicolo di cui trattasi confermava che “non era assicurato”;
5. quanto al quinto motivo, decorrere in realtà l'assicurazione dal 20.12.2021 e quindi ex art. 1901, comma 1, c.c. dalle 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto, pagamento avvenuto solo il 20.12.2021;
6. quanto al sesto motivo, l'insussistenza della buona fede invocata dal ricorrente per non aver lo stesso richiesto il certificato assicurativo a oltre un mese dal pagamento del preventivo.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di inammissibilità o, comunque il rigetto dell'appello nel merito.
− Con ordinanza del 13.3.2024, rilevata la mancata formulazione di istanze istruttorie, il Giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale.
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Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata.
Come previsto dalle relative norme di legge e come più volte confermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non
4 potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.
Nel caso di specie, tuttavia, l'atto di appello si sottrae a tale censura avendo lo stesso, nei motivi proposti, specificamente contestato la sentenza di primo grado e le censurate violazioni di legge alla stessa attribuite.
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Sull'eccezione di nullità della costituzione in primo grado da parte della Polizia locale e non del
sollevata da parte appellante (secondo e ottavo motivo del ricorso). Parte_2
Infondatezza
In base all'art. 6, comma 10, D.Lgs. 150/2011 “Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”.
Si tratta, come noto, di formulazione intervenuta a sostituire l'art. 23 L. 689/1981 recependo la pronuncia di C. Cost. 507/1995 che aveva ritenuto che fosse costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. - l'art. 23 comma 5 l. 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, nella parte in cui, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione che irroga sanzioni amministrative prevedeva che il pretore convalidasse il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui al comma 2 dello stesso art. 23, atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria.
L'eventuale omessa costituzione dell'Amministrazione resistente non è quindi prevista dall'art. 6, comma
10, D.Lgs. 150/2011 come causa di automatico annullamento della sanzione, salva la necessità che risulti adempiuto l'onere della prova derivante dal comma 11 della stessa norma (“Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”).
Nel caso di specie, il per il tramite della Polizia locale risulta aver depositato presso la Parte_2
Cancelleria del Giudice di Pace in data 24.2.2022 (e quindi entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza del 7.3.2022, previsto dal comma 8 dell'art. 6 richiamato) gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione della violazione.
La norma richiamata prevede il deposito da parte dell'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e in questo caso l'adempimento risulta validamente effettuato da funzionario della Polizia locale.
I documenti prodotti in conformità alla previsione di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. 150/2011 risultano quindi utilizzabili in quanto provenienti dall'Autorità che ha emesso il provvedimento (Comune di
5 Spresiano, Polizia Locale), indipendentemente da una valida costituzione in giudizio dell'Amministrazione.
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Primo motivo di appello: mancata lettura del dispositivo della sentenza da parte del Giudice di
Pace. Infondatezza.
Risulta documentalmente sia dal testo della sentenza di primo grado sia dal dispositivo di sentenza di cui alla pag. 5 dell'allegato F di parte appellata la lettura del dispositivo all'udienza del 29.9.2022 (seppure, erroneamente, in apertura del verbale di tale udienza il ricorrente avesse indicato come data il 28.9.2022, data però rettificata immediatamente sotto dal Giudice che contestualmente dava lettura del dispositivo).
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La vicenda storica. Irrilevanza della successiva sottoscrizione di copertura assicurativa.
Insussistenza della buona fede. Infondatezza dei motivi nn. 5 e 6
Quanto al merito, risulta agli atti (doc. 1 appellante) che in data 18.12.2021 veniva elevato nei confronti dell'appellante verbale di contestazione n. 1512/B – e contestuale verbale di sequestro (doc. 2 appellante) - dalla Polizia Locale del di (TV) per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.s. (“Chiunque Pt_2 Parte_2 circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a
€ 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”) contestualmente accertata.
Nel verbale si dà atto che il 18.12.2021 circolava alla guida del veicolo Volvo tg. Parte_1
DZ202SS senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso i terzi scaduta il 13.11.2021 polizza nr. S00900000399898750000000 della Compagnia Alianz Direct Line e che l'accertamento veniva esperito con l'utilizzo di dispositivo di rilevamento a distanza delle violazioni (approvato e omologato), con sistemi elettronici o telematici di connessione ad apposita banca dati istituita presso il SIDT.
Nel verbale, inoltre, si riporta la dichiarazione resa nella circostanza dal conducente “ho fatto il bonifico di pagamento della polizza”.
Peraltro, come rilevato anche dal Giudice di Pace, lo stesso opponente nel proprio ricorso in opposizione dava atto di aver in tale occasione meramente esibito il preventivo dell'assicurazione e la copia di un bonifico bancario e di aver successivamente contattato il 20.12.2021 la Compagnia assicurativa scoprendo la necessità di un'integrazione della somma pagata, con rilascio di polizza solo a seguito di tale ulteriore pagamento.
Il ricorrente ha documentato di essere in possesso di preventivo di Verti Assicurazioni (doc. 3), in cui era prevista la possibile copertura dalle ore 24:00 del 13.11.2021 a fronte del pagamento dell'importo di €
433,51 quale premio annuale o di un possibile minor importo scontato fino a € 351,15.
L'appellante ha poi documentato di aver effettuato in data 14.11.2021 un bonifico per l'importo di € 351,15
a Verti Assicurazioni con causale corrispondente all'identificativo del preventivo: lo stesso quindi non
6 versava l'importo corrispondente alla voce “totale premio annuale” (Riportata in grande in alto a destra sulla prima pagina del preventivo) di cui al preventivo ma quello corrispondente al minor importo di cui alla voce “totale premio annuale scontato”.
Ha poi documentato di aver ricevuto un diverso preventivo da Verti con decorrenza dal 16.11.2021 per il maggior importo annuale di € 626,26 (corrispondente al “totale premio annuale”, riportato anche sul frontespizio del preventivo, in alto a destra).
Il bonifico della differenza tra l'importo dovuto (€ 513,54) e il minor importo già versato (€ 351,15) pari a €
162,39, veniva versato tramite bonifico con riferimento alla causale del nuovo preventivo e alla targa dell'auto, in data 20.12.2021.
L'unica polizza stipulata risulta quindi – e la circostanza come visto è documentata e ammessa dallo stesso appellante - quella a fronte del pagamento del 20.12.2021 (doc. 5 appellante), seppur con decorrenza retrodatata dalle 24:00 del 16.11.2021.
È quindi accertato che l'appellante il 18.12.2021 circolava con veicolo privo di copertura assicurativa.
La mera produzione del preventivo e della prova del pagamento di un importo (peraltro non corrispondente a quello risultante come premio complessivo dovuto in base a tale preventivo) non è sufficiente ex art. 1899 c.c. a ritenere che il veicolo fosse assicurato, né che il contravventore, privo di polizza e di certificato di assicurazione – anche solo altrove detenuto -, fosse in buona fede.
A fronte di quanto sopra, l'illecito amministrativo alla data di stipula del contratto (20.12.2021, seppur con previsione di decorrenza retroattiva dal 16.12.2021) era consumato ed è del tutto irrilevante che successivamente la polizza sia stata stipulata e che l'assicuratore (al quale non è attribuito il potere di estinguere un illecito amministrativo già consumato) abbia riconosciuto la copertura dal 16.12.2021 (Cass. civ. n. 21571/2012).
Non è nemmeno possibile ritenere la buona fede invocata dall'appellante. Per provare la stessa, infatti, ed escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, occorre che l'utente provi la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare la convinzione della liceità della sua condotta e che lo stesso non sia stato negligente od imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.
Nel caso di specie è provato e non contestato che l'appellante, in possesso di mero preventivo di assicurazione, si è limitato a effettuare il pagamento di una parte del premio totale previsto, senza procurarsi a oltre un mese dal pagamento (avvenuto il 14.11.2021 a fronte di un controllo del 18.12.2021) quantomeno una copia del certificato di assicurazione.
E ciò, nonostante l'art. 180 C.d.s (“Possesso dei documenti di circolazione e di guida”) preveda che: “1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le
7 ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria”.
***
Sul fatto che non sarebbe stato dimostrato essere il dispositivo di rilevamento automatico a distanza omologato e/o comunque in regola. Motivi 3, 4 e 7 di appello.
L'accertamento dell'infrazione può avvenire ex art. 193, comma 4 ter, C.d.S. anche mediante “il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
In tali casi, in base al comma 4 quater della stessa norma, “l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.”
Nel caso di specie, però, la violazione risulta contestualmente accertata dagli agenti al civ. 12 di Via Dante
Alighieri ss 13 nel Comune di alle ore 14:25 (stesso orario del verbale di sequestro del CP_1 mezzo, contestualmente avvenuto) che procedevano, secondo quanto riportato nel verbale di contestazione, anche a contestuale verifica tramite connessione ad apposita banca dati istituita presso il
SIDT.
In base alla circolare del 3.7.2020 prodotta e invocata dallo stesso appellante, non è necessaria l'omologazione o l'approvazione delle apparecchiature utilizzate quando sia presente, come nel caso di specie, l'operatore di Polizia e si proceda, come necessario per tali ipotesi, a contestazione immediata da parte dell'Agente che nel verbale attesta che il transito del veicolo è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell'apparecchio.
La circolare specifica e conferma quanto previsto dall'art. 193, comma quater, C.d.s. sopra richiamato: in caso di violazione accertata direttamente dall'operatore di Polizia non è necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 6, C.dS. perché tale procedura, preliminare alla contestazione e alla notifica di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall'art. 193, comma 4 quater C.ds. solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione non sia stato accertato da un operatore presente.
***
I motivi proposti sono quindi infondati con conseguente rigetto del ricorso e conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. (scaglione fino a € 1.100,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
8 valori minimi per la fase di trattazione considerata l'attività effettivamente espletata).
Considerato il rigetto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2400/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sent. n. 780/2022 del Giudice di Pace di Treviso emessa a definizione del procedimento R.G. 16/2022;
− condanna a rimborsare al V) le spese di lite del presente Parte_1 Parte_2 Parte_2 grado di giudizio, che si liquidano in € 562,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002
n. 115.
Treviso, 18.3.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Treviso, 18.3.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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