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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 908/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 908/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FRAGANZA Parte_1 C.F._1
Fiorentino (C. F.: ), domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via S. C.F._2
Tommaso D'Aquino n. 116, giusta procura speciale allegate all'atto introduttivo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
contro
C. F. e P. IVA ) e, per essa (C.F., P. IVA CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_2 procura alle liti ai sensi del DPR 123/01 art. 10 dall'Avv. PESENTI Marco (C.F.: ). C.F._3
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Asti n. 373/2023 (R.G.
1641/2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame
pagina 1 di 11 A. In via pregiudiziale e cautelare:
- Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B. Nel merito, in via principale:
- Dichiarare nulla e comunque riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in ordine alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del D.I. n. 69/2021 (R.G.
3465/2020) del 07.01.2021, emesso dal Tribunale Civile di Asti;
C. Nel merito, in via subordinata:
- Ammettere le istanze istruttorie, CTU ed esame testimoniale, non ammesse e/o rigettate in primo grado, al fine di determinare l'esatto ammontare della posizione debitoria;
- Vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio oltre agli esborsi ed al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
A. In via preliminare
- Dichiarare inammissibile e/o improponibile ex artt. 348 bis e/o 342 c.p.c. l'appello proposto dal Sig. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 10/7/2023 per tutti i motivi di appello;
- Confermare la sentenza n. 373/2023, pubblicata dal Tribunale di Asti in data 24/5/2023, nella causa civile iscritta al
n. R.G. 1641/2021;
- Condannare il Sig. alla pena pecuniaria prevista dall'art. 283, comma 2, c.p.c., accertata l'inammissibilità Parte_1
e/o manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
B. Nel merito, in via principale:
- Respingere integralmente qualsiasi domanda ed eccezione proposta dal sig. con l'atto di citazione in Parte_1 appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 373/2023 pubblicata dal Tribunale di Asti in data
24/05/2023, resa nell'ambito del giudizio R.G. 1641/2021;
C. Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 11 - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Asti non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare il sig. al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta appellata della somma di Euro 312.610,81 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame;
- Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e spese di entrambi i gradi di giudizio;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite maggiorate ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – IL FATTO
Nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, la Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. aveva ceduto a titolo oneroso e pro-soluto, in data 16.07.2018, un portafoglio di crediti pecuniari alla CP_1 la quale aveva conferito procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale la Controparte_2
Per effetto di tale cessione, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici
[...] CP_1 attivi vantati dall'originaria cedente nei confronti del Sig. Parte_1
La controversia trae origine dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta, in data 19.05.2021, dal Sig. avverso il D. I. n. 69/2021 (R. G. 3465/2020), con cui il Tribunale di Asti aveva Parte_1 ingiunto all'attore opponente il pagamento, a favore della società creditrice, di euro 312.610,81, oltre agli interessi e alle spese legali, a titolo di saldo dovuto in relazione a un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.
Secondo la prospettazione della difesa della parte attrice, la salute del sarebbe stata Parte_1 compromessa da un malore verificatosi inaspettatamente il giorno 19.01.2021, con conseguente sviluppo di uno stato depressivo, ansioso e confusionale. In relazione a quest'ultimo aspetto, a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, l'opponente avrebbe ricevuto un'adeguata terapia farmacologica soltanto in data 12.04.2021.
Ciò considerato, la difesa sostiene che lo stato di salute critico in cui versava l'attore opponente nel gennaio del 2021 giustifichi il mancato rispetto dei termini per proporre opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; a tale ricostruzione si oppone la parte convenuta, la quale eccepisce che la situazione di forza maggiore dedotta non sia supportata da un'idonea documentazione.
In relazione alla documentazione prodotta in sede monitoria, emergono due ricostruzioni contrastanti.
Secondo quanto dichiarato dell'attore opponente, la richiesta monitoria si fondava su un saldaconto rilasciato in data 13.05.2021 dalla Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., documento tuttavia privo sia della lista pagina 3 di 11 dei debitori ceduti, sia di un estratto notarile idoneo ad attestare l'inclusione del nominativo dell'opponente nella predetta lista. In senso contrario, la difesa della parte convenuta deduce che le produzioni documentali contenessero l'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco e il link all'elenco dei dati identificativi dei rapporti debitori e delle linee cedute, ritenendole pertanto sufficientemente idonee a comprovare le ragioni creditorie.
2 – LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione, notificato in data 19.05.2021, con il quale il Sig. ha convenuto in giudizio e per essa Parte_1 CP_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Asti.
[...]
La difesa della parte attrice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nello specifico riconducendo il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 645 c.p.c. ad una situazione di forza maggiore. Inoltre, in sede di atto di citazione, l'attore ha eccepito la mancata prova del credito dedotto in sede monitoria, in considerazione di una produzione documentale inidonea a dimostrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Costituita in giudizio, e per essa ha contestato in primis la CP_1 Controparte_2 tardività dell'opposizione, asserendo che non vi fossero i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., e ha sostenuto che la documentazione prodotta nella fase monitoria fosse idonea a dimostrare le ragioni creditorie e, pertanto, la consistenza del credito dedotto in pagamento.
La difesa della parte attrice, in data 25.09.2021, ha depositato istanza ex art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche inaudita altera parte, contestando il difetto di legittimazione attiva di a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). Con CP_1 ordinanza, il Giudice di prime cure, una volta sciolta la riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 13.10.2021, ha rigettato tale richiesta.
In data 28.03.2022, l'attore ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in cui ha modificato le conclusioni presentate nell'atto citazione, effettuando richieste risarcitorie e domandando la ripetizione delle somme in virtù dei seguenti inadempimenti, tutti riconducibili all'originaria creditrice Cassa di
Risparmio di Asti: i) violazione della buona fede contrattuale e sussistenza di un'ipotesi di fatto colposo del creditore ex art. 1227 comma 2 c.p.c.; ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 124 T.U.B. ed errata valutazione del “merito creditorio”; iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 T.U.B.; iv) concessione abusiva del credito. L'attore ha altresì richiesto l'ammissione della CTU e prova per testi.
pagina 4 di 11 La difesa della parte convenuta, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha contestato l'inammissibilità delle nuove domande proposte e la mancanza di legittimazione passiva di CP_1 in ordine alle stesse.
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori svoltasi il giorno
13.07.2022, il Giudice di primo grado ha rigettato le richieste istruttorie proposte dall'attore opponente in quanto considerate irrilevanti al fine della decisione e di valenza meramente esplorativa. Al contempo, ha ritenuto la controversia matura per la decisione e, pertanto, ha fissato, in data 22.03.2023, l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 – LA DECISIONE IMPUGNATA
Oggetto di gravame è la sentenza del Tribunale di Asti n. 373/2023, emessa nel procedimento R.G.
1641/2021, pubblicata in data 24.05.2023 e notificata in data 13.06.2023, con la quale il Giudice di prime cure, in composizione monocratica, all'esito del procedimento di cui supra, ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dall'odierno appellante nei confronti del decreto ingiuntivo n. 69/2021, emesso dal medesimo Tribunale in data 7.01.2021 su ricorso di ritenendo CP_1 assorbite le ulteriori questioni sollevate nel giudizio.
Inoltre, il Tribunale di Asti ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, maggiorate nella misura del 30% ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., liquidate in euro
15.659,80 per compensi professionali, oltre spese generale, IVA e CPA come per legge.
4 – LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione notificato il giorno 10.07.2023, il Sig. ha articolato tre motivi di Parte_1 impugnazione della sentenza del Tribunale di Asti.
Con riferimento al primo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), contestando che nel corso del giudizio di primo grado il Giudice abbia erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio in odine alla titolarità in capo a della CP_1 posizione creditoria, determinando in tal modo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., sostenendo che le istanze risarcitorie formulate in primo grado non configurassero l'introduzione di un nuovo thema decidendum, bensì costituissero una mera “emendatio libelli”. In tal senso, l'appellante ha dedotto che tali domande non fossero destinate a sostituire quella originaria, ma a cumularsi ad essa.
pagina 5 di 11 Con il terzo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui ha dichiarato la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., contestando, in particolare, che il Giudice di prime cure abbia ignorato i più recenti approdi giurisprudenziali in materia di tutela del consumatore, con riferimento al profilo delle clausole contrattuali abusive.
L'appellante ha presentato istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, ha confermato le proprie difese in ordine alla nullità e/o inefficacia del D.I. n. 69/2021 (R. G.
3465/2020), chiedendo, in via preliminare, la riforma integrale della sentenza n. 373/2023 e, in subordine, la rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e della prova testimoniale.
Costituendosi in giudizio, e per essa la ha CP_1 Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Inoltre, la difesa dell'appellato ha evidenziato il carattere manifestamente pretestuoso della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sollecitando, per tale ragione, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 283 comma 2 c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendo sostanzialmente la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha preliminarmente precisato che il Giudice di prime cure non ha reso alcuna pronuncia sulla titolarità del credito, atteso che l'opposizione proposta dal sig.
è stata rigettata in rito, in quanto integralmente inammissibile. Ad ogni buon conto, Parte_1
l'appellato ha altresì osservato che tale eccezione di merito non è stata sollevata in primo grado, limitandosi l'opponente a contestare irritualmente la posizione creditoria in capo a in sede di istanza CP_1 ex. art. 649 c.p.c. Per di più, il motivo di impugnazione, oltre a essere inammissibile – deduce parte appellata – risulta comunque infondato, dal momento che la documentazione prodotta in sede monitoria riportava l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, elemento di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dall'appellante in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., evidenziandone la tardività, nonché la natura sostanzialmente nuova rispetto alle richieste avanzate in sede di opposizione ex art. 650 c.p.c. In particolare, tali domande risulterebbero espressione di una diversa scelta di strategia processuale, che ben avrebbe potuto – e dovuto – essere esercitata sin dalla fase introduttiva del giudizio di opposizione.
Infine, sotto il terzo profilo, la difesa dell'appellato ha precisato di non accettare alcun contradditorio in merito alla pretesa abusività delle clausole contrattuali, poiché nel corso del giudizio di primo grado non è stata proposta alcuna domanda in materia di tutela del consumatore;
di conseguenza, tale questione pagina 6 di 11 costituisce una domanda nuova, ex se inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Inoltre, a titolo di mero scrupolo difensivo, l'appellato ha comunque affrontato nel merito la questione, rilevando che, proprio in contrasto con i recenti orientamenti giurisprudenziali, l'appellante ha sollevato la pretesa abusività delle clausole contrattuali attraverso l'opposizione ex art. 650 c.p.c., prima che tale strumento gli fosse conferito dal giudice dell'esecuzione, violando così il principio del doppio grado di giudizio.
Con rifermento alle richieste istruttorie, l'appellato ha osservato come le stesse risultino prive di fondamento.
Quanto alle spese processuali, ha eccepito l'opportunità di tenere conto del carattere manifestamente pretestuoso delle argomentazioni formulate dall'appellante, chiedendo pertanto la condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Da ultimo, va rilevato che all'esito della camera di consiglio tenutasi il giorno 21.11.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante, rinviando poi il giudizio all'udienza di rimessione in decisione della causa per il giorno 11.03.2025, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
5 – TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle contrapposte prospettazioni delle parti e dei motivi di gravame articolati nell'atto di appello, questa Corte è chiamata a pronunciarsi, di là dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., in primo luogo sulla questione pregiudiziale concernente l'ammissibilità stessa dell'opposizione tardiva proposta dal Sig. fondata, secondo quanto propugnato da Parte_1 parte appellante, sulle condizioni di salute del Sig. quali vis maior tale da impedire la Parte_1 tempestiva proposizione dell'opposizione, anche in caso di conoscenza del decreto ingiuntivo.
Solo in caso di positiva soluzione della questione pregiudiziale concernente l'ammissibilità o, comunque, fondatezza dell'opposizione tardiva, in ordine alla sussistenza del fatto impediente la tempestiva opposizione, dovranno essere esaminati gli ulteriori motivi, sopra ricapitolati, inerenti il merito della controversia, rispetto al quale si contrappongono ricostruzioni radicalmente divergenti circa la titolarità del credito dedotto in sede monitoria, le richieste risarcitorie fatte valere in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la pretesa abusività delle clausole contrattuali.
In tale contesto si inserisce la richiesta di rimessione in istruttoria formulata dall'appellante per l'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio e la prova testimoniale. Inoltre, la Corte dovrà accertare se, come sostenuto dall'appellato, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti sia connotato da finalità meramente pretestuose e dilatorie, al fine di valutare l'eventuale condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pagina 7 di 11 6 – MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione pregiudiziale che la Corte è chiamata ad esaminare concerne l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dall'appellante. Solo in caso di positiva soluzione di tale questione potrebbero essere esaminate le ulteriori censure concernenti la titolarità del credito e le domande risarcitorie.
Il terzo motivo di appello, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva, è infondato.
L'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo solo qualora l'intimato provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la forza maggiore deve identificarsi in un fatto di carattere oggettivo, del tutto avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento, tale da rendere impossibile la tempestiva proposizione dell'opposizione nonostante l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. VI, ord. n. 3980/2023 ed ivi ulteriori riferimenti).
Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto quale causa di forza maggiore uno stato di malessere psico-fisico, documentato tuttavia in modo del tutto generico attraverso una certificazione medica priva di diagnosi organica e di indicazione della durata e gravità della patologia. Tale documentazione non è idonea a dimostrare l'esistenza di uno stato patologico completamente invalidante, protrattosi per l'intero arco temporale corrispondente al termine ordinario per proporre opposizione.
Non può infatti ritenersi sufficiente una generica condizione di disagio fisico o psicologico, essendo invece necessaria la prova rigorosa di una situazione di totale e incolpevole impossibilità di difendere le proprie ragioni nei termini di legge (Cass. ult. cit.).
Né può trovare accoglimento il richiamo operato dall'appellante alla recente giurisprudenza in tema di tutela del consumatore e clausole abusive. La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, infatti, ha sì ammesso la possibilità di superare il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto attraverso l'opposizione tardiva, ma solo qualora il giudice dell'esecuzione, rilevata d'ufficio la potenziale abusività delle clausole contrattuali, abbia assegnato al debitore il termine per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.
Nel caso di specie, invece, l'opposizione tardiva è stata proposta autonomamente dall'appellante, senza previa valutazione del giudice dell'esecuzione circa la vessatorietà delle clausole.
Va peraltro rilevato che la questione delle clausole abusive non è mai stata sollevata nel giudizio di primo grado, dove l'opposizione si è fondata esclusivamente sulla dedotta situazione di forza maggiore derivante pagina 8 di 11 dalle condizioni di salute dell'opponente. Solo in appello l'appellante ha introdotto il tema della vessatorietà delle clausole contrattuali, tentando di ricondurlo al filone giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite.
Tale operazione si rivela tuttavia inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato costituisce domanda nuova in appello, come tale preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; dall'altro, si pone in contrasto con la stessa ratio decidendi delle Sezioni Unite, che hanno sì ammesso il superamento del giudicato sul decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione tardiva, ma solo quale strumento successivo alla valutazione officiosa del giudice dell'esecuzione circa l'abusività delle clausole, e non quale rimedio autonomamente azionabile dal debitore.
Come chiarito da Cass. civ. sez. I, ord. 12/12/2024, n. 32188, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, il relativo potere di rilevazione officiosa va coordinato con le preclusioni proprie di ciascun tipo di processo, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di eludere i limiti processuali. Nel caso di specie, l'appellante non può introdurre per la prima volta in sede di gravame una diversa causa petendi dell'opposizione tardiva, fondata sulla pretesa abusività delle clausole contrattuali, privando così la controparte del primo grado di giudizio su tale questione.
Come precisato da Cass. civ. sez. III, ord. 9/10/2024, n. 26341, la rilevabilità officiosa è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già ritualmente allegati e provati in atti, non essendo consentito al giudice procedere d'ufficio all'accertamento quando i fatti costitutivi non risultino già integralmente allegati dalla parte che la invoca.
Peraltro, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19), da cui ha preso le mosse la pronuncia delle Sezioni Unite, era già stata emessa al momento della proposizione dell'opposizione tardiva, sicché l'opponente ben avrebbe potuto fondare sin dall'origine la propria opposizione sulla dedotta vessatorietà delle clausole, anziché introdurre tale profilo solo in sede di gravame.
L'accertata insussistenza della causa di forza maggiore comporta la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva pronunciata dal Tribunale, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il merito della controversia.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., espressamente richiesta da parte appellata.
Nel caso di specie, la condotta processuale dell'appellante presenta plurimi profili di temerarietà:
- ha proposto opposizione tardiva senza fornire prova adeguata della dedotta causa di forza maggiore;
- ha coltivato l'impugnazione nonostante l'evidente infondatezza dei motivi di appello;
- ha tentato di introdurre surrettiziamente in appello la questione delle clausole abusive, distorcendo la portata del principio affermato dalle Sezioni Unite;
pagina 9 di 11 - ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
La condotta processuale dell'appellante, che ha tentato di introdurre in sede di gravame una causa petendi dell'opposizione tardiva completamente diversa da quella originaria, unitamente agli altri elementi già evidenziati, integra gli estremi della responsabilità processuale aggravata.
Come chiarito da Cass. civ. sez. III, ord. 14/12/2024, n. 32580, la totale carenza di prove concrete in ordine al fatto costitutivo della pretesa, unita all'introduzione del giudizio in palese assenza di supporto probatorio, integra l'archetipo della responsabilità aggravata, configurandosi come evidente pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata.
Come affermato da Cass. civ. sez. I, ord. 17/07/2024, n. 19658, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, che non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma necessita dell'accertamento di una condotta valutabile come "abuso del processo", quale l'agire o resistere pretestuosamente.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 312.610,81) che ricade nello scaglione da euro 260.000
a euro 520.000. Si applicano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase istruttoria, non svolta, non si procede ad alcuna liquidazione, per un totale (arrotondato per difetto) di euro
14.000,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
L'importo di € 14.000,00 liquidato a titolo di compenso, va maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., per le ragioni sopra esposte.
In ragione dell'esito della lite, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 373/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata di un'ulteriore somma, a titolo di responsabilità processuale aggravata, pari al 30% del compenso professionale come sopra liquidato in relazione al presente grado;
pagina 10 di 11 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso dalla prima sezione della Corte d'appello di Torino, nella camera di consiglio del 9 maggio
2025.
Il consigliere istruttore La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 908/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FRAGANZA Parte_1 C.F._1
Fiorentino (C. F.: ), domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via S. C.F._2
Tommaso D'Aquino n. 116, giusta procura speciale allegate all'atto introduttivo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
contro
C. F. e P. IVA ) e, per essa (C.F., P. IVA CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_2 procura alle liti ai sensi del DPR 123/01 art. 10 dall'Avv. PESENTI Marco (C.F.: ). C.F._3
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Asti n. 373/2023 (R.G.
1641/2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame
pagina 1 di 11 A. In via pregiudiziale e cautelare:
- Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B. Nel merito, in via principale:
- Dichiarare nulla e comunque riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in ordine alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del D.I. n. 69/2021 (R.G.
3465/2020) del 07.01.2021, emesso dal Tribunale Civile di Asti;
C. Nel merito, in via subordinata:
- Ammettere le istanze istruttorie, CTU ed esame testimoniale, non ammesse e/o rigettate in primo grado, al fine di determinare l'esatto ammontare della posizione debitoria;
- Vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio oltre agli esborsi ed al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
A. In via preliminare
- Dichiarare inammissibile e/o improponibile ex artt. 348 bis e/o 342 c.p.c. l'appello proposto dal Sig. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 10/7/2023 per tutti i motivi di appello;
- Confermare la sentenza n. 373/2023, pubblicata dal Tribunale di Asti in data 24/5/2023, nella causa civile iscritta al
n. R.G. 1641/2021;
- Condannare il Sig. alla pena pecuniaria prevista dall'art. 283, comma 2, c.p.c., accertata l'inammissibilità Parte_1
e/o manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
B. Nel merito, in via principale:
- Respingere integralmente qualsiasi domanda ed eccezione proposta dal sig. con l'atto di citazione in Parte_1 appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 373/2023 pubblicata dal Tribunale di Asti in data
24/05/2023, resa nell'ambito del giudizio R.G. 1641/2021;
C. Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 11 - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Asti non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare il sig. al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta appellata della somma di Euro 312.610,81 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame;
- Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e spese di entrambi i gradi di giudizio;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite maggiorate ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – IL FATTO
Nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, la Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. aveva ceduto a titolo oneroso e pro-soluto, in data 16.07.2018, un portafoglio di crediti pecuniari alla CP_1 la quale aveva conferito procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale la Controparte_2
Per effetto di tale cessione, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici
[...] CP_1 attivi vantati dall'originaria cedente nei confronti del Sig. Parte_1
La controversia trae origine dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta, in data 19.05.2021, dal Sig. avverso il D. I. n. 69/2021 (R. G. 3465/2020), con cui il Tribunale di Asti aveva Parte_1 ingiunto all'attore opponente il pagamento, a favore della società creditrice, di euro 312.610,81, oltre agli interessi e alle spese legali, a titolo di saldo dovuto in relazione a un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.
Secondo la prospettazione della difesa della parte attrice, la salute del sarebbe stata Parte_1 compromessa da un malore verificatosi inaspettatamente il giorno 19.01.2021, con conseguente sviluppo di uno stato depressivo, ansioso e confusionale. In relazione a quest'ultimo aspetto, a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, l'opponente avrebbe ricevuto un'adeguata terapia farmacologica soltanto in data 12.04.2021.
Ciò considerato, la difesa sostiene che lo stato di salute critico in cui versava l'attore opponente nel gennaio del 2021 giustifichi il mancato rispetto dei termini per proporre opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; a tale ricostruzione si oppone la parte convenuta, la quale eccepisce che la situazione di forza maggiore dedotta non sia supportata da un'idonea documentazione.
In relazione alla documentazione prodotta in sede monitoria, emergono due ricostruzioni contrastanti.
Secondo quanto dichiarato dell'attore opponente, la richiesta monitoria si fondava su un saldaconto rilasciato in data 13.05.2021 dalla Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., documento tuttavia privo sia della lista pagina 3 di 11 dei debitori ceduti, sia di un estratto notarile idoneo ad attestare l'inclusione del nominativo dell'opponente nella predetta lista. In senso contrario, la difesa della parte convenuta deduce che le produzioni documentali contenessero l'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco e il link all'elenco dei dati identificativi dei rapporti debitori e delle linee cedute, ritenendole pertanto sufficientemente idonee a comprovare le ragioni creditorie.
2 – LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione, notificato in data 19.05.2021, con il quale il Sig. ha convenuto in giudizio e per essa Parte_1 CP_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Asti.
[...]
La difesa della parte attrice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nello specifico riconducendo il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 645 c.p.c. ad una situazione di forza maggiore. Inoltre, in sede di atto di citazione, l'attore ha eccepito la mancata prova del credito dedotto in sede monitoria, in considerazione di una produzione documentale inidonea a dimostrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Costituita in giudizio, e per essa ha contestato in primis la CP_1 Controparte_2 tardività dell'opposizione, asserendo che non vi fossero i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., e ha sostenuto che la documentazione prodotta nella fase monitoria fosse idonea a dimostrare le ragioni creditorie e, pertanto, la consistenza del credito dedotto in pagamento.
La difesa della parte attrice, in data 25.09.2021, ha depositato istanza ex art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche inaudita altera parte, contestando il difetto di legittimazione attiva di a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). Con CP_1 ordinanza, il Giudice di prime cure, una volta sciolta la riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 13.10.2021, ha rigettato tale richiesta.
In data 28.03.2022, l'attore ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in cui ha modificato le conclusioni presentate nell'atto citazione, effettuando richieste risarcitorie e domandando la ripetizione delle somme in virtù dei seguenti inadempimenti, tutti riconducibili all'originaria creditrice Cassa di
Risparmio di Asti: i) violazione della buona fede contrattuale e sussistenza di un'ipotesi di fatto colposo del creditore ex art. 1227 comma 2 c.p.c.; ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 124 T.U.B. ed errata valutazione del “merito creditorio”; iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 T.U.B.; iv) concessione abusiva del credito. L'attore ha altresì richiesto l'ammissione della CTU e prova per testi.
pagina 4 di 11 La difesa della parte convenuta, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha contestato l'inammissibilità delle nuove domande proposte e la mancanza di legittimazione passiva di CP_1 in ordine alle stesse.
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori svoltasi il giorno
13.07.2022, il Giudice di primo grado ha rigettato le richieste istruttorie proposte dall'attore opponente in quanto considerate irrilevanti al fine della decisione e di valenza meramente esplorativa. Al contempo, ha ritenuto la controversia matura per la decisione e, pertanto, ha fissato, in data 22.03.2023, l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 – LA DECISIONE IMPUGNATA
Oggetto di gravame è la sentenza del Tribunale di Asti n. 373/2023, emessa nel procedimento R.G.
1641/2021, pubblicata in data 24.05.2023 e notificata in data 13.06.2023, con la quale il Giudice di prime cure, in composizione monocratica, all'esito del procedimento di cui supra, ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dall'odierno appellante nei confronti del decreto ingiuntivo n. 69/2021, emesso dal medesimo Tribunale in data 7.01.2021 su ricorso di ritenendo CP_1 assorbite le ulteriori questioni sollevate nel giudizio.
Inoltre, il Tribunale di Asti ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, maggiorate nella misura del 30% ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., liquidate in euro
15.659,80 per compensi professionali, oltre spese generale, IVA e CPA come per legge.
4 – LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione notificato il giorno 10.07.2023, il Sig. ha articolato tre motivi di Parte_1 impugnazione della sentenza del Tribunale di Asti.
Con riferimento al primo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), contestando che nel corso del giudizio di primo grado il Giudice abbia erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio in odine alla titolarità in capo a della CP_1 posizione creditoria, determinando in tal modo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., sostenendo che le istanze risarcitorie formulate in primo grado non configurassero l'introduzione di un nuovo thema decidendum, bensì costituissero una mera “emendatio libelli”. In tal senso, l'appellante ha dedotto che tali domande non fossero destinate a sostituire quella originaria, ma a cumularsi ad essa.
pagina 5 di 11 Con il terzo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui ha dichiarato la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., contestando, in particolare, che il Giudice di prime cure abbia ignorato i più recenti approdi giurisprudenziali in materia di tutela del consumatore, con riferimento al profilo delle clausole contrattuali abusive.
L'appellante ha presentato istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, ha confermato le proprie difese in ordine alla nullità e/o inefficacia del D.I. n. 69/2021 (R. G.
3465/2020), chiedendo, in via preliminare, la riforma integrale della sentenza n. 373/2023 e, in subordine, la rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e della prova testimoniale.
Costituendosi in giudizio, e per essa la ha CP_1 Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Inoltre, la difesa dell'appellato ha evidenziato il carattere manifestamente pretestuoso della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sollecitando, per tale ragione, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 283 comma 2 c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendo sostanzialmente la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha preliminarmente precisato che il Giudice di prime cure non ha reso alcuna pronuncia sulla titolarità del credito, atteso che l'opposizione proposta dal sig.
è stata rigettata in rito, in quanto integralmente inammissibile. Ad ogni buon conto, Parte_1
l'appellato ha altresì osservato che tale eccezione di merito non è stata sollevata in primo grado, limitandosi l'opponente a contestare irritualmente la posizione creditoria in capo a in sede di istanza CP_1 ex. art. 649 c.p.c. Per di più, il motivo di impugnazione, oltre a essere inammissibile – deduce parte appellata – risulta comunque infondato, dal momento che la documentazione prodotta in sede monitoria riportava l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, elemento di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dall'appellante in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., evidenziandone la tardività, nonché la natura sostanzialmente nuova rispetto alle richieste avanzate in sede di opposizione ex art. 650 c.p.c. In particolare, tali domande risulterebbero espressione di una diversa scelta di strategia processuale, che ben avrebbe potuto – e dovuto – essere esercitata sin dalla fase introduttiva del giudizio di opposizione.
Infine, sotto il terzo profilo, la difesa dell'appellato ha precisato di non accettare alcun contradditorio in merito alla pretesa abusività delle clausole contrattuali, poiché nel corso del giudizio di primo grado non è stata proposta alcuna domanda in materia di tutela del consumatore;
di conseguenza, tale questione pagina 6 di 11 costituisce una domanda nuova, ex se inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Inoltre, a titolo di mero scrupolo difensivo, l'appellato ha comunque affrontato nel merito la questione, rilevando che, proprio in contrasto con i recenti orientamenti giurisprudenziali, l'appellante ha sollevato la pretesa abusività delle clausole contrattuali attraverso l'opposizione ex art. 650 c.p.c., prima che tale strumento gli fosse conferito dal giudice dell'esecuzione, violando così il principio del doppio grado di giudizio.
Con rifermento alle richieste istruttorie, l'appellato ha osservato come le stesse risultino prive di fondamento.
Quanto alle spese processuali, ha eccepito l'opportunità di tenere conto del carattere manifestamente pretestuoso delle argomentazioni formulate dall'appellante, chiedendo pertanto la condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Da ultimo, va rilevato che all'esito della camera di consiglio tenutasi il giorno 21.11.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante, rinviando poi il giudizio all'udienza di rimessione in decisione della causa per il giorno 11.03.2025, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
5 – TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle contrapposte prospettazioni delle parti e dei motivi di gravame articolati nell'atto di appello, questa Corte è chiamata a pronunciarsi, di là dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., in primo luogo sulla questione pregiudiziale concernente l'ammissibilità stessa dell'opposizione tardiva proposta dal Sig. fondata, secondo quanto propugnato da Parte_1 parte appellante, sulle condizioni di salute del Sig. quali vis maior tale da impedire la Parte_1 tempestiva proposizione dell'opposizione, anche in caso di conoscenza del decreto ingiuntivo.
Solo in caso di positiva soluzione della questione pregiudiziale concernente l'ammissibilità o, comunque, fondatezza dell'opposizione tardiva, in ordine alla sussistenza del fatto impediente la tempestiva opposizione, dovranno essere esaminati gli ulteriori motivi, sopra ricapitolati, inerenti il merito della controversia, rispetto al quale si contrappongono ricostruzioni radicalmente divergenti circa la titolarità del credito dedotto in sede monitoria, le richieste risarcitorie fatte valere in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la pretesa abusività delle clausole contrattuali.
In tale contesto si inserisce la richiesta di rimessione in istruttoria formulata dall'appellante per l'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio e la prova testimoniale. Inoltre, la Corte dovrà accertare se, come sostenuto dall'appellato, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti sia connotato da finalità meramente pretestuose e dilatorie, al fine di valutare l'eventuale condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pagina 7 di 11 6 – MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione pregiudiziale che la Corte è chiamata ad esaminare concerne l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dall'appellante. Solo in caso di positiva soluzione di tale questione potrebbero essere esaminate le ulteriori censure concernenti la titolarità del credito e le domande risarcitorie.
Il terzo motivo di appello, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva, è infondato.
L'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo solo qualora l'intimato provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la forza maggiore deve identificarsi in un fatto di carattere oggettivo, del tutto avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento, tale da rendere impossibile la tempestiva proposizione dell'opposizione nonostante l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. VI, ord. n. 3980/2023 ed ivi ulteriori riferimenti).
Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto quale causa di forza maggiore uno stato di malessere psico-fisico, documentato tuttavia in modo del tutto generico attraverso una certificazione medica priva di diagnosi organica e di indicazione della durata e gravità della patologia. Tale documentazione non è idonea a dimostrare l'esistenza di uno stato patologico completamente invalidante, protrattosi per l'intero arco temporale corrispondente al termine ordinario per proporre opposizione.
Non può infatti ritenersi sufficiente una generica condizione di disagio fisico o psicologico, essendo invece necessaria la prova rigorosa di una situazione di totale e incolpevole impossibilità di difendere le proprie ragioni nei termini di legge (Cass. ult. cit.).
Né può trovare accoglimento il richiamo operato dall'appellante alla recente giurisprudenza in tema di tutela del consumatore e clausole abusive. La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, infatti, ha sì ammesso la possibilità di superare il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto attraverso l'opposizione tardiva, ma solo qualora il giudice dell'esecuzione, rilevata d'ufficio la potenziale abusività delle clausole contrattuali, abbia assegnato al debitore il termine per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.
Nel caso di specie, invece, l'opposizione tardiva è stata proposta autonomamente dall'appellante, senza previa valutazione del giudice dell'esecuzione circa la vessatorietà delle clausole.
Va peraltro rilevato che la questione delle clausole abusive non è mai stata sollevata nel giudizio di primo grado, dove l'opposizione si è fondata esclusivamente sulla dedotta situazione di forza maggiore derivante pagina 8 di 11 dalle condizioni di salute dell'opponente. Solo in appello l'appellante ha introdotto il tema della vessatorietà delle clausole contrattuali, tentando di ricondurlo al filone giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite.
Tale operazione si rivela tuttavia inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato costituisce domanda nuova in appello, come tale preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; dall'altro, si pone in contrasto con la stessa ratio decidendi delle Sezioni Unite, che hanno sì ammesso il superamento del giudicato sul decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione tardiva, ma solo quale strumento successivo alla valutazione officiosa del giudice dell'esecuzione circa l'abusività delle clausole, e non quale rimedio autonomamente azionabile dal debitore.
Come chiarito da Cass. civ. sez. I, ord. 12/12/2024, n. 32188, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, il relativo potere di rilevazione officiosa va coordinato con le preclusioni proprie di ciascun tipo di processo, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di eludere i limiti processuali. Nel caso di specie, l'appellante non può introdurre per la prima volta in sede di gravame una diversa causa petendi dell'opposizione tardiva, fondata sulla pretesa abusività delle clausole contrattuali, privando così la controparte del primo grado di giudizio su tale questione.
Come precisato da Cass. civ. sez. III, ord. 9/10/2024, n. 26341, la rilevabilità officiosa è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già ritualmente allegati e provati in atti, non essendo consentito al giudice procedere d'ufficio all'accertamento quando i fatti costitutivi non risultino già integralmente allegati dalla parte che la invoca.
Peraltro, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19), da cui ha preso le mosse la pronuncia delle Sezioni Unite, era già stata emessa al momento della proposizione dell'opposizione tardiva, sicché l'opponente ben avrebbe potuto fondare sin dall'origine la propria opposizione sulla dedotta vessatorietà delle clausole, anziché introdurre tale profilo solo in sede di gravame.
L'accertata insussistenza della causa di forza maggiore comporta la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva pronunciata dal Tribunale, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il merito della controversia.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., espressamente richiesta da parte appellata.
Nel caso di specie, la condotta processuale dell'appellante presenta plurimi profili di temerarietà:
- ha proposto opposizione tardiva senza fornire prova adeguata della dedotta causa di forza maggiore;
- ha coltivato l'impugnazione nonostante l'evidente infondatezza dei motivi di appello;
- ha tentato di introdurre surrettiziamente in appello la questione delle clausole abusive, distorcendo la portata del principio affermato dalle Sezioni Unite;
pagina 9 di 11 - ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
La condotta processuale dell'appellante, che ha tentato di introdurre in sede di gravame una causa petendi dell'opposizione tardiva completamente diversa da quella originaria, unitamente agli altri elementi già evidenziati, integra gli estremi della responsabilità processuale aggravata.
Come chiarito da Cass. civ. sez. III, ord. 14/12/2024, n. 32580, la totale carenza di prove concrete in ordine al fatto costitutivo della pretesa, unita all'introduzione del giudizio in palese assenza di supporto probatorio, integra l'archetipo della responsabilità aggravata, configurandosi come evidente pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata.
Come affermato da Cass. civ. sez. I, ord. 17/07/2024, n. 19658, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, che non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma necessita dell'accertamento di una condotta valutabile come "abuso del processo", quale l'agire o resistere pretestuosamente.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 312.610,81) che ricade nello scaglione da euro 260.000
a euro 520.000. Si applicano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase istruttoria, non svolta, non si procede ad alcuna liquidazione, per un totale (arrotondato per difetto) di euro
14.000,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
L'importo di € 14.000,00 liquidato a titolo di compenso, va maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., per le ragioni sopra esposte.
In ragione dell'esito della lite, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 373/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata di un'ulteriore somma, a titolo di responsabilità processuale aggravata, pari al 30% del compenso professionale come sopra liquidato in relazione al presente grado;
pagina 10 di 11 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso dalla prima sezione della Corte d'appello di Torino, nella camera di consiglio del 9 maggio
2025.
Il consigliere istruttore La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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