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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6364/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09/09/2025 e depositato il 12/09/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificatagli in data 10/06/2025, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 11.042,22 a titolo di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2004. Tale pretesa traeva origine dalla cartella di pagamento n.
29520110013128974000, che l'Agente della Riscossione assumeva essere stata notificata in data
09/11/2011.
Il ricorrente ha affidato la propria impugnazione a tre motivi:
1.- Nullità del procedimento per mancato rispetto della sequenza procedimentale, eccependo la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta, della quale non ha mai avuto conoscenza.
2.- Decadenza del diritto all'esazione, quale conseguenza diretta della mancata notifica della cartella di pagamento nei termini di legge.
3.- In via subordinata, intervenuta prescrizione decennale del credito per la sorte capitale e quinquennale per sanzioni e interessi, anche qualora la notifica della cartella fosse ritenuta valida.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con cui ha contestato integralmente le difese avversarie. L'Ufficio ha sostenuto la ritualità della notifica della cartella di pagamento n. 29520110013128974000, avvenuta in data 09/11/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario. Ha inoltre eccepito l'insussistenza della prescrizione, in virtù di due atti interruttivi: la notifica di una precedente intimazione di pagamento in data
30/05/2022 e, soprattutto, la presentazione da parte dello stesso contribuente, in data 29/06/2023, di un'istanza di adesione alla Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quater"), atto qualificabile come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 23/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell'intero procedimento per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, è dirimente.
L'Amministrazione finanziaria resistente sostiene che la cartella di pagamento n. 29520110013128974000 sia stata regolarmente notificata in data 09/11/2011, mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. per
"irreperibilità relativa" del destinatario. Tale procedura, per il suo perfezionamento nei confronti del destinatario, richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale,
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario dell'avvenuto deposito.
Nel caso di specie, la difesa del ricorrente ha specificamente contestato il perfezionamento di tale iter notificatorio, asserendo che la raccomandata informativa, essenziale per portare l'atto nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, non è mai pervenuta a destinazione, essendo stata restituita al mittente con la dicitura "sconosciuto all'indirizzo". A fronte di tale specifica contestazione, gravava sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova contraria, ovvero la prova del completamento della procedura, producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o, quantomeno, la documentazione attestante la compiuta giacenza della stessa presso l'ufficio postale.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. "29520110013128974000"), si evince la relata di notifica che attesta il tentativo di consegna ed il successivo deposito in Comune, ma non vi è prova del corretto esito della spedizione della raccomandata informativa. La difesa del ricorrente, nella propria memoria illustrativa, ha evidenziato come la documentazione prodotta da controparte si limiti a un elenco di spedizione ed a un avviso di ricevimento "inesitato", a conferma della mancata consegna.
In assenza della prova del perfezionamento della notifica della raccomandata informativa, la notificazione della cartella di pagamento deve considerarsi nulla, in quanto non è stato completato l'iter procedimentale volto a garantire la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La nullità della notifica della cartella di pagamento, atto presupposto indispensabile per la successiva azione di riscossione, travolge per derivazione l'intimazione di pagamento oggi impugnata, che risulta, pertanto, priva del suo fondamento giuridico. L'accoglimento del primo motivo di ricorso è, di per sé, sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto impugnato. Tuttavia, anche a voler esaminare, ad abundantiam, il motivo subordinato relativo alla prescrizione, il ricorso risulterebbe ugualmente fondato.
Ed anche ammettendo, per mera ipotesi, la validità della notifica della cartella in data 09/11/2011, il diritto alla riscossione del credito si sarebbe comunque estinto per prescrizione. Per i tributi erariali come l'IRPEF, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.), mentre per le sanzioni e gli interessi si applica il termine breve quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.).
Il termine quinquennale per sanzioni ed interessi, decorrente dal 09/11/2011, è spirato il 09/11/2016, ben prima di qualsiasi atto interruttivo posto in essere dall'Amministrazione.
Il termine decennale per la sorte capitale (IRPEF e addizionali), invece, sarebbe scaduto il 09/11/2021. A tale termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 85 giorni previsto dall'art. 67, comma 1, del D.L.
n. 18/2020 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), che sposta la scadenza della prescrizione al 03/02/2022. Non risulta applicabile alla fattispecie la più ampia proroga di cui all'art. 68, comma 4-bis, del medesimo decreto, in quanto essa riguarda i carichi affidati all'Agente della Riscossione in un periodo temporale (dall'8/3/2020 in poi) successivo a quello in cui è stato affidato il carico in esame (anno 2011).
Il primo atto che l'Amministrazione indica come interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520229001236691000, avvenuta in data 30/05/2022. Tale atto è stato notificato quando il termine di prescrizione decennale, come sopra calcolato, era già spirato.
Né può avere efficacia interruttiva l'istanza di adesione alla "Rottamazione-quater" presentata dal contribuente in data 29/06/2023. Sebbene tale istanza costituisca, in linea di principio, un atto di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il riconoscimento di un diritto già estinto per prescrizione è inefficace e non può avere alcun effetto interruttivo o rinunciatario. Come statuito dalla Suprema Corte, "l'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto concerne solo le ipotesi in cui lo stesso non si è prescritto" e viene meno "ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale
... si è estinto" (cfr. Cass. n. 5441/2025, prodotta dal ricorrente).
Essendo il credito tributario già prescritto alla data del 30/05/2022, ed a maggior ragione alla data del
29/06/2023, l'istanza di definizione agevolata non ha potuto far rivivere un'obbligazione ormai estinta. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per la radicale nullità della notifica dell'atto presupposto e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del credito erariale. L'intimazione di pagamento impugnata e la presupposta cartella di pagamento devono, pertanto, essere annullate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione XI, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000 e la presupposta cartella di pagamento n. 29520110013128974000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, in solido con l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.471,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e al rimborso del contributo unificato versato pari a € 120,00. Dispone la distrazione dei compensi e delle spese in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore
CO AL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6364/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09/09/2025 e depositato il 12/09/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificatagli in data 10/06/2025, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 11.042,22 a titolo di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2004. Tale pretesa traeva origine dalla cartella di pagamento n.
29520110013128974000, che l'Agente della Riscossione assumeva essere stata notificata in data
09/11/2011.
Il ricorrente ha affidato la propria impugnazione a tre motivi:
1.- Nullità del procedimento per mancato rispetto della sequenza procedimentale, eccependo la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta, della quale non ha mai avuto conoscenza.
2.- Decadenza del diritto all'esazione, quale conseguenza diretta della mancata notifica della cartella di pagamento nei termini di legge.
3.- In via subordinata, intervenuta prescrizione decennale del credito per la sorte capitale e quinquennale per sanzioni e interessi, anche qualora la notifica della cartella fosse ritenuta valida.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con cui ha contestato integralmente le difese avversarie. L'Ufficio ha sostenuto la ritualità della notifica della cartella di pagamento n. 29520110013128974000, avvenuta in data 09/11/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario. Ha inoltre eccepito l'insussistenza della prescrizione, in virtù di due atti interruttivi: la notifica di una precedente intimazione di pagamento in data
30/05/2022 e, soprattutto, la presentazione da parte dello stesso contribuente, in data 29/06/2023, di un'istanza di adesione alla Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quater"), atto qualificabile come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 23/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell'intero procedimento per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, è dirimente.
L'Amministrazione finanziaria resistente sostiene che la cartella di pagamento n. 29520110013128974000 sia stata regolarmente notificata in data 09/11/2011, mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. per
"irreperibilità relativa" del destinatario. Tale procedura, per il suo perfezionamento nei confronti del destinatario, richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale,
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario dell'avvenuto deposito.
Nel caso di specie, la difesa del ricorrente ha specificamente contestato il perfezionamento di tale iter notificatorio, asserendo che la raccomandata informativa, essenziale per portare l'atto nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, non è mai pervenuta a destinazione, essendo stata restituita al mittente con la dicitura "sconosciuto all'indirizzo". A fronte di tale specifica contestazione, gravava sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova contraria, ovvero la prova del completamento della procedura, producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o, quantomeno, la documentazione attestante la compiuta giacenza della stessa presso l'ufficio postale.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. "29520110013128974000"), si evince la relata di notifica che attesta il tentativo di consegna ed il successivo deposito in Comune, ma non vi è prova del corretto esito della spedizione della raccomandata informativa. La difesa del ricorrente, nella propria memoria illustrativa, ha evidenziato come la documentazione prodotta da controparte si limiti a un elenco di spedizione ed a un avviso di ricevimento "inesitato", a conferma della mancata consegna.
In assenza della prova del perfezionamento della notifica della raccomandata informativa, la notificazione della cartella di pagamento deve considerarsi nulla, in quanto non è stato completato l'iter procedimentale volto a garantire la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La nullità della notifica della cartella di pagamento, atto presupposto indispensabile per la successiva azione di riscossione, travolge per derivazione l'intimazione di pagamento oggi impugnata, che risulta, pertanto, priva del suo fondamento giuridico. L'accoglimento del primo motivo di ricorso è, di per sé, sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto impugnato. Tuttavia, anche a voler esaminare, ad abundantiam, il motivo subordinato relativo alla prescrizione, il ricorso risulterebbe ugualmente fondato.
Ed anche ammettendo, per mera ipotesi, la validità della notifica della cartella in data 09/11/2011, il diritto alla riscossione del credito si sarebbe comunque estinto per prescrizione. Per i tributi erariali come l'IRPEF, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.), mentre per le sanzioni e gli interessi si applica il termine breve quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.).
Il termine quinquennale per sanzioni ed interessi, decorrente dal 09/11/2011, è spirato il 09/11/2016, ben prima di qualsiasi atto interruttivo posto in essere dall'Amministrazione.
Il termine decennale per la sorte capitale (IRPEF e addizionali), invece, sarebbe scaduto il 09/11/2021. A tale termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 85 giorni previsto dall'art. 67, comma 1, del D.L.
n. 18/2020 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), che sposta la scadenza della prescrizione al 03/02/2022. Non risulta applicabile alla fattispecie la più ampia proroga di cui all'art. 68, comma 4-bis, del medesimo decreto, in quanto essa riguarda i carichi affidati all'Agente della Riscossione in un periodo temporale (dall'8/3/2020 in poi) successivo a quello in cui è stato affidato il carico in esame (anno 2011).
Il primo atto che l'Amministrazione indica come interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520229001236691000, avvenuta in data 30/05/2022. Tale atto è stato notificato quando il termine di prescrizione decennale, come sopra calcolato, era già spirato.
Né può avere efficacia interruttiva l'istanza di adesione alla "Rottamazione-quater" presentata dal contribuente in data 29/06/2023. Sebbene tale istanza costituisca, in linea di principio, un atto di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il riconoscimento di un diritto già estinto per prescrizione è inefficace e non può avere alcun effetto interruttivo o rinunciatario. Come statuito dalla Suprema Corte, "l'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto concerne solo le ipotesi in cui lo stesso non si è prescritto" e viene meno "ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale
... si è estinto" (cfr. Cass. n. 5441/2025, prodotta dal ricorrente).
Essendo il credito tributario già prescritto alla data del 30/05/2022, ed a maggior ragione alla data del
29/06/2023, l'istanza di definizione agevolata non ha potuto far rivivere un'obbligazione ormai estinta. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per la radicale nullità della notifica dell'atto presupposto e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del credito erariale. L'intimazione di pagamento impugnata e la presupposta cartella di pagamento devono, pertanto, essere annullate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione XI, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000 e la presupposta cartella di pagamento n. 29520110013128974000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, in solido con l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.471,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e al rimborso del contributo unificato versato pari a € 120,00. Dispone la distrazione dei compensi e delle spese in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore
CO AL