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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/08/2025, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8804/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUIGI ANTONIO MASCHIO ( ), elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in VIALE CARDUCCI 27, CONEGLIANO (TV) ricorrente contro
(C.F. e P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO PIRON ( ) e dell'avv. PAOLO BIASIN C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO C.F._3
EUROPA 15, MILANO resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni:
Per la ricorrente:
Nel merito
- accertarsi e dichiararsi che le somme corrisposte da a titolo di Parte_1 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento agli anni 2010 e 2011 sono state indebitamente pagate per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto condannare con sede legale a Milano in CP_2
Via N. Battaglia n. 8 (Codice Fiscale e Partita I.V.A. ), in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della concludente della somma di € 11.089,13 oltre ad I.V.A.– o la diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa - maggiorata di interessi legali dovuti dai singoli versamenti al saldo;
- spese e compensi di lite integralmente rifusi.
Per la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: In via preliminare/pregiudiziale: Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria ed il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a alla luce di quanto CP_2 esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo n. 2 e per l'effetto rigettarsi domanda avversaria. Sempre in via preliminare: Disporsi la sospensione del processo per i motivi esposti in narrativa ed in particolare al paragrafo n.
3. Nel merito: Rigettare le domande della ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, comunque rigettarsi la domanda avversaria di ripetizione di quanto asseritamente versato a titolo di addizionale per i mesi di fornitura antecedenti pag. 2 di 12 al 1° aprile 2010 per l'importo di € 416,15, in particolare per i motivi tutti esposti al paragrafo 9 della narrativa. In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di dovranno essere integralmente compensate per le ragioni di CP_2 cui in narrativa.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05.03.2024, la società
(di seguito anche solo “ ) ha adito l'intestato Parte_1 Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna di (di seguito anche solo CP_2
”) alla restituzione della somma di €11.089,13, asseritamente CP_2 corrisposta in modo indebito, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, oltre l'imposta sul valore aggiunto.
Parte resistente si è ritualmente costituita, contestando in diritto le avverse deduzioni e domande.
Tenutasi la prima udienza il 30.05.2024 mediante trattazione scritta, la giudice ha rinviato la causa al 16.10.2024 e successivamente al 2.4.2025, al fine di dare priorità alla definizione delle cause iscritte negli anni 2021 e 2022.
All'udienza del 2.04.2025 la giudice ha fissato l'udienza del 16.07.2025, assegnando a detta udienza la causa in decisione.
2. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica relativo al periodo dal gennaio 2010 all'ottobre 2011 e che la ricorrente abbia corrisposto alla società fornitrice
Utilità le somme da questa richieste a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica versata dalla fornitrice,
pag. 3 di 12 somme delle quali la ricorrente chiede in questa sede la ripetizione, stante il contrasto della norma impositiva di dette addizionali con il diritto unionale.
3. Ciò premesso, la difesa della ricorrente ha fondato la propria pretesa restitutoria sulla dedotta incompatibilità dell'addizionale provinciale con la disciplina europea - così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea - e sulla conseguente necessità di disapplicare la normativa interna illegittima.
A tal riguardo ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Parte_1 legittimità che ha riconosciuto che le norme impositive delle addizionali provinciali sull'energia elettrica si ponevano in contrasto con la normativa europea e dovevano quindi essere disapplicate, in quanto non rispettose di uno dei requisiti richiesti ai fini di validità dell'imposta, vale a dire la sussistenza di una “finalità specifica”.
Quanto al diritto alla ripetizione in capo all'utente finale, la ricorrente ha evidenziato che il rapporto tra l'Erario e il fornitore è un rapporto di natura fiscale mentre quello tra il fornitore e il consumatore finale è un rapporto di natura civilistica, e che il fornitore è l'unico soggetto tenuto al versamento dell'imposta in favore dell'Erario.
Ha quindi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte nella parte in cui afferma che il consumatore finale è legittimato ad agire mediante azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore.
4. La società resistente si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto delle domande della ricorrente, appuntando le proprie difese sulla motivazione della sentenza c-316/22 della CGUE nella parte in cui ha confermato l'esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE ed il difetto di legittimazione/titolarita' passiva del fornitore.
La resistente ha inoltre sostenuto che l'addizionale provinciale sarebbe mero
“inasprimento” dell'accisa, con conseguente infondatezza della pretesa pag. 4 di 12 restitutoria, dovendosi escludere la natura di “altra imposta indiretta” rispetto all'accisa.
In ulteriore subordine ha inoltre eccepito che, in caso di condanna, la CP_2 generica domanda di condanna al pagamento degli interessi legali formulata dalla controparte deve intendersi limitata all'applicazione dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. (Cass. SS.UU. n. 12449 del
07.05.2024).
5. Venendo dunque all'esame della domanda principale di parte attrice, deve necessariamente farsi riferimento al dedotto contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
pag. 5 di 12 Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di
Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E.,
9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
6. Da ultimo, con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della
Costituzione.
In tale pronuncia la Corte ha escluso che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
pag. 6 di 12 «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
L'incostituzionalità della norma è stata dichiarata dalla Corte anche sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, vale a dire che “i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (Corte di giustizia, sentenza
5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000,
EKW e Wein & Co, C437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto
23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso,
pag. 7 di 12 sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Controparte_3
C553/13, EU:C:2015:149, punto 41)” (Corte di giustizia, sentenza 25 luglio
2018, causa C-103/17, , già . Controparte_4 CP_5
7. Sul punto la Corte Costituzionale ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373), e che non è riscontrabile “un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n.
16142).
Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si evince che, da una parte, le addizionali sulle accise sono qualificabili come imposta indiretta e possono considerarsi legittime solo ove rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva europea e in particolare quello della “finalità specifica” e, dall'altra, che la disciplina italiana è priva della indicazione di detta finalità.
8. Rileva inoltre il Tribunale che, alla luce della intervenuta pronuncia n.
43/2025 della Corte Costituzionale, sono divenute prive di rilievo le difese della resistente attinenti alla impossibilità di riconoscere “effetto diretto orizzontale” alle Direttive europee.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, tale questione assumeva rilievo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia
e recepito dalla giurisprudenza interna secondo il quale la disapplicazione della disciplina legislativa interna contrastante con le Direttive europee può operare solo nel caso in cui incida sui rapporti verticali tra il singolo e lo pag. 8 di 12 Stato, e non anche quando assuma rilievo nelle controversie orizzontali tra privati.
Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso di specie in quanto – pur mantenendo fermo il principio che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale in contrasto con la Direttiva - l'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 non può trovare applicazione in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 136 comma primo della Costituzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Dal canto proprio, l'art. 30 comma 3 della legge n. 87/1953 sancisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”.
Ne deriva che gli effetti della sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma non riguardano solo i rapporti che sorgono successivamente ad essa, ma anche quelli sorti in passato, purché si tratti di rapporti giuridici ancora pendenti.
Nel caso in cui il rapporto si trovi nello stato patologico della lite giudiziaria, lo stesso può dirsi ancora pendente, sino alla formazione di una sentenza passata in giudicato.
Tale particolare efficacia ex tunc delle pronunce di accoglimento della Corte
Costituzionale è espressiva della circostanza che le norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi originariamente contrarie all'ordinamento giuridico e, pertanto, radicalmente improduttive di effetti.
pag. 9 di 12 L'unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti giuridici già esauriti.
9. Sul punto, si è altresì pronunciata di recente la Corte di cassazione affermando che “la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale”, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediate l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2),
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n.13740/25).
10. Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, alla luce delle motivazioni sin qui svolte, possa quindi trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice dalla società ricorrente a titolo di addizionale provinciale sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta.
Parte attrice ha fornito prova dell'avvenuto versamento dell'importo di cui chiede in questa sede la restituzione, producendo copia delle fatture/bollette
(doc. 1) e degli estratti conto (doc. 3) attestanti l'avvenuto pagamento.
pag. 10 di 12 Il regolare pagamento delle fatture può peraltro logicamente presumersi sulla base del fatto che lo stesso non è mai stato contestato nel corso del rapporto tra le parti.
11. La convenuta deve essere condannata altresì al pagamento degli interessi al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento
(Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”). e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
12. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (tenuto conto che solo con la recente pronuncia sopra richiamata la Corte di legittimità si è espressa in modo univoco sulla legittimazione ad agire del cliente nei confronti del fornitore).
Deve altresì considerarsi che il presente giudizio è stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
La compensazione delle spese è inoltre giustificata considerato che l'art. 14
T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 11 di 12 - condanna a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_2 di € 11.089,13 oltre ad I.V.A. maggiorata degli interessi legali dalla messa in mora sino alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 2.8.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8804/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUIGI ANTONIO MASCHIO ( ), elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in VIALE CARDUCCI 27, CONEGLIANO (TV) ricorrente contro
(C.F. e P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO PIRON ( ) e dell'avv. PAOLO BIASIN C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO C.F._3
EUROPA 15, MILANO resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni:
Per la ricorrente:
Nel merito
- accertarsi e dichiararsi che le somme corrisposte da a titolo di Parte_1 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento agli anni 2010 e 2011 sono state indebitamente pagate per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto condannare con sede legale a Milano in CP_2
Via N. Battaglia n. 8 (Codice Fiscale e Partita I.V.A. ), in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della concludente della somma di € 11.089,13 oltre ad I.V.A.– o la diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa - maggiorata di interessi legali dovuti dai singoli versamenti al saldo;
- spese e compensi di lite integralmente rifusi.
Per la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: In via preliminare/pregiudiziale: Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria ed il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a alla luce di quanto CP_2 esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo n. 2 e per l'effetto rigettarsi domanda avversaria. Sempre in via preliminare: Disporsi la sospensione del processo per i motivi esposti in narrativa ed in particolare al paragrafo n.
3. Nel merito: Rigettare le domande della ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, comunque rigettarsi la domanda avversaria di ripetizione di quanto asseritamente versato a titolo di addizionale per i mesi di fornitura antecedenti pag. 2 di 12 al 1° aprile 2010 per l'importo di € 416,15, in particolare per i motivi tutti esposti al paragrafo 9 della narrativa. In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di dovranno essere integralmente compensate per le ragioni di CP_2 cui in narrativa.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05.03.2024, la società
(di seguito anche solo “ ) ha adito l'intestato Parte_1 Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna di (di seguito anche solo CP_2
”) alla restituzione della somma di €11.089,13, asseritamente CP_2 corrisposta in modo indebito, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, oltre l'imposta sul valore aggiunto.
Parte resistente si è ritualmente costituita, contestando in diritto le avverse deduzioni e domande.
Tenutasi la prima udienza il 30.05.2024 mediante trattazione scritta, la giudice ha rinviato la causa al 16.10.2024 e successivamente al 2.4.2025, al fine di dare priorità alla definizione delle cause iscritte negli anni 2021 e 2022.
All'udienza del 2.04.2025 la giudice ha fissato l'udienza del 16.07.2025, assegnando a detta udienza la causa in decisione.
2. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica relativo al periodo dal gennaio 2010 all'ottobre 2011 e che la ricorrente abbia corrisposto alla società fornitrice
Utilità le somme da questa richieste a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica versata dalla fornitrice,
pag. 3 di 12 somme delle quali la ricorrente chiede in questa sede la ripetizione, stante il contrasto della norma impositiva di dette addizionali con il diritto unionale.
3. Ciò premesso, la difesa della ricorrente ha fondato la propria pretesa restitutoria sulla dedotta incompatibilità dell'addizionale provinciale con la disciplina europea - così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea - e sulla conseguente necessità di disapplicare la normativa interna illegittima.
A tal riguardo ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Parte_1 legittimità che ha riconosciuto che le norme impositive delle addizionali provinciali sull'energia elettrica si ponevano in contrasto con la normativa europea e dovevano quindi essere disapplicate, in quanto non rispettose di uno dei requisiti richiesti ai fini di validità dell'imposta, vale a dire la sussistenza di una “finalità specifica”.
Quanto al diritto alla ripetizione in capo all'utente finale, la ricorrente ha evidenziato che il rapporto tra l'Erario e il fornitore è un rapporto di natura fiscale mentre quello tra il fornitore e il consumatore finale è un rapporto di natura civilistica, e che il fornitore è l'unico soggetto tenuto al versamento dell'imposta in favore dell'Erario.
Ha quindi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte nella parte in cui afferma che il consumatore finale è legittimato ad agire mediante azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore.
4. La società resistente si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto delle domande della ricorrente, appuntando le proprie difese sulla motivazione della sentenza c-316/22 della CGUE nella parte in cui ha confermato l'esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE ed il difetto di legittimazione/titolarita' passiva del fornitore.
La resistente ha inoltre sostenuto che l'addizionale provinciale sarebbe mero
“inasprimento” dell'accisa, con conseguente infondatezza della pretesa pag. 4 di 12 restitutoria, dovendosi escludere la natura di “altra imposta indiretta” rispetto all'accisa.
In ulteriore subordine ha inoltre eccepito che, in caso di condanna, la CP_2 generica domanda di condanna al pagamento degli interessi legali formulata dalla controparte deve intendersi limitata all'applicazione dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. (Cass. SS.UU. n. 12449 del
07.05.2024).
5. Venendo dunque all'esame della domanda principale di parte attrice, deve necessariamente farsi riferimento al dedotto contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
pag. 5 di 12 Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di
Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E.,
9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
6. Da ultimo, con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della
Costituzione.
In tale pronuncia la Corte ha escluso che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
pag. 6 di 12 «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
L'incostituzionalità della norma è stata dichiarata dalla Corte anche sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, vale a dire che “i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (Corte di giustizia, sentenza
5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000,
EKW e Wein & Co, C437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto
23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso,
pag. 7 di 12 sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Controparte_3
C553/13, EU:C:2015:149, punto 41)” (Corte di giustizia, sentenza 25 luglio
2018, causa C-103/17, , già . Controparte_4 CP_5
7. Sul punto la Corte Costituzionale ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373), e che non è riscontrabile “un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n.
16142).
Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si evince che, da una parte, le addizionali sulle accise sono qualificabili come imposta indiretta e possono considerarsi legittime solo ove rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva europea e in particolare quello della “finalità specifica” e, dall'altra, che la disciplina italiana è priva della indicazione di detta finalità.
8. Rileva inoltre il Tribunale che, alla luce della intervenuta pronuncia n.
43/2025 della Corte Costituzionale, sono divenute prive di rilievo le difese della resistente attinenti alla impossibilità di riconoscere “effetto diretto orizzontale” alle Direttive europee.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, tale questione assumeva rilievo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia
e recepito dalla giurisprudenza interna secondo il quale la disapplicazione della disciplina legislativa interna contrastante con le Direttive europee può operare solo nel caso in cui incida sui rapporti verticali tra il singolo e lo pag. 8 di 12 Stato, e non anche quando assuma rilievo nelle controversie orizzontali tra privati.
Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso di specie in quanto – pur mantenendo fermo il principio che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale in contrasto con la Direttiva - l'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 non può trovare applicazione in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 136 comma primo della Costituzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Dal canto proprio, l'art. 30 comma 3 della legge n. 87/1953 sancisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”.
Ne deriva che gli effetti della sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma non riguardano solo i rapporti che sorgono successivamente ad essa, ma anche quelli sorti in passato, purché si tratti di rapporti giuridici ancora pendenti.
Nel caso in cui il rapporto si trovi nello stato patologico della lite giudiziaria, lo stesso può dirsi ancora pendente, sino alla formazione di una sentenza passata in giudicato.
Tale particolare efficacia ex tunc delle pronunce di accoglimento della Corte
Costituzionale è espressiva della circostanza che le norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi originariamente contrarie all'ordinamento giuridico e, pertanto, radicalmente improduttive di effetti.
pag. 9 di 12 L'unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti giuridici già esauriti.
9. Sul punto, si è altresì pronunciata di recente la Corte di cassazione affermando che “la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale”, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediate l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2),
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n.13740/25).
10. Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, alla luce delle motivazioni sin qui svolte, possa quindi trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice dalla società ricorrente a titolo di addizionale provinciale sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta.
Parte attrice ha fornito prova dell'avvenuto versamento dell'importo di cui chiede in questa sede la restituzione, producendo copia delle fatture/bollette
(doc. 1) e degli estratti conto (doc. 3) attestanti l'avvenuto pagamento.
pag. 10 di 12 Il regolare pagamento delle fatture può peraltro logicamente presumersi sulla base del fatto che lo stesso non è mai stato contestato nel corso del rapporto tra le parti.
11. La convenuta deve essere condannata altresì al pagamento degli interessi al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento
(Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”). e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
12. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (tenuto conto che solo con la recente pronuncia sopra richiamata la Corte di legittimità si è espressa in modo univoco sulla legittimazione ad agire del cliente nei confronti del fornitore).
Deve altresì considerarsi che il presente giudizio è stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
La compensazione delle spese è inoltre giustificata considerato che l'art. 14
T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 11 di 12 - condanna a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_2 di € 11.089,13 oltre ad I.V.A. maggiorata degli interessi legali dalla messa in mora sino alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 2.8.2025
La giudice
Licinia Petrella
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