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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2022
T R A
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n.11, rapp.to e difeso dall'avv. Leopoldo Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere, con i quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85;
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Venere in funzione di giudice del lavoro, , premesso di aver lavorato come operaio inquadrato al livello Parte_1
2° del CCNL Legno Industria alle dipendenze della Prosit s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 254 dell'1.8.2013, e di essere stato licenziato a seguito di procedura di mobilità in data 11.12.2014, ha chiesto di accertare il suo diritto a percepire il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria dall'1.8.2013 all'11.12.2014 e di condannare l'
[...]
al relativo pagamento, quantificato nella somma di euro 2120,52. CP_2
CP_ L' regolarmente citato non ha provveduto a costituirsi.
Con la sentenza n. 2658/2021 pubblicata il 20.10.2021, il Tribunale adito ha respinto il ricorso compensando le spese di lite. Ha richiamato la normativa e giurisprudenza della S.C. in materia di
Fondo di Garanzia e motivato la pronuncia con il difetto di allegazioni e prova della incapacità patrimoniale della azienda datrice di lavoro. Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, deducendo: 1) CP_ l'omessa dichiarazione di contumacia dell' 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 n. 3 c.c. e dell'art. 2 della L .464/72 (abrogato ma applicabile nella specie ratione temporis) secondo cui il t.f.r. maturato durante il periodo di c.i.g.s., per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, costituisce un credito previdenziale con obbligo di pagamento esclusivo CP_ dell'
Il ha chiesto pertanto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di primo grado Pt_1 CP_ e per l'effetto accertare il suo diritto alla corresponsione del t.f.r. a carico dell' per il periodo indicato, nella misura quantificata in ricorso;
vinte le spese del doppio grado con distrazione.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' non si è costituito preferendo rimanere contumace.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è fondato e va accolto.
L'art. 2120 n. 3 c.c. prevede che “in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento del rapporto di lavoro”.
L'art. 2 della L.464/72 (legge abrogata dal D.Lgs 148/15, ma applicabile al caso in esame ratione temporis) a sua volta ha statuito “I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Dunque, la collocazione in cassa integrazione guadagni non determina l'interruzione né la sospensione del rapporto di lavoro, ma comporta semplicemente la sospensione dell'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro con quella di corrispondere i trattamenti economici previsti dalla legge. Ne deriva che i lavoratori di aziende fallite collocati in cassa integrazione hanno diritto al trattamento di fine rapporto anche per il periodo di integrazione salariale che, in base alla disciplina generale contenuta nell'art. 2120 c.c., deve essere calcolato considerando la retribuzione normalmente percepita (Cass. n. 5322/92).
Quanto al soggetto legittimato passivo, secondo l'art. 2 suindicato, fermo restando il diritto al TFR anche durante la c.i.g., l'erogazione della quota di TFR maturata durante il periodo di integrazione salariale per i lavoratori licenziati al termine della c.i.g. è posta a carico dell' . CP_1
Sul tema la S.C. ha chiarito che “In materia di trattamento di fine rapporto, la quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della legge n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull Ne consegue che, ove sia successivamente intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro, CP_1
l'insinuazione al passivo fallimentare diretta ad ottenere dal Fondo di garanzia, costituito presso
l' le quote maturate in costanza di rapporto di lavoro, non svolge alcun effetto, neppure CP_1 interruttivo della prescrizione, rispetto al trattamento maturato nel periodo di cassa integrazione, non potendo invocarsi il carattere unitario del TFR, giacché questo si compone di due quote distinte, CP_ l'una facente capo al datore, che l' si limita ad accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poiché matura in un periodo in cui non si svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all (Cass. 15978 del 2009). CP_1
Il Jobs Act, abrogando la legge 464/72, ha posto definitivamente a carico del datore di lavoro il pagamento del TFR anche per i periodi di cassa integrazione. Sul punto è intervenuto il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Circolare n. 24 del 5/10/2015 ha chiarito (punto 5.2): “Si rappresenta che l'articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 148 reca l'abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464, che, all'articolo 2, secondo comma, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIG dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato. Pertanto, a seguito dell'abrogazione, le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro”.
Applicando i principi descritti alla fattispecie in esame, si osserva che:
-l'appellante è stato collocato ininterrottamente in cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 3 L. 223/1991 nel periodo dall'1.8.2013 all'11.12.2014, per poi essere licenziato dalla Curatela fallimentare all'esito della procedura di mobilità (cfr. autorizzazione del Ministero del Lavoro, doc. 13 e 14 dell'appello, e licenziamento del 10.12.2014, doc. 5 appello); CP_
-durante il periodo di cassa integrazione suddetto, l' ha corrisposto al lavoratore unicamente l'integrazione salariale mentre non gli ha corrisposto il TFR (cfr. tabulati all. 6, 7 e 8 appello, con indicate le “prestazioni in pagamento” dove alla voce “t.f.r.” è riportata la cifra “0,00”);
ha percepito dalla Curatela fallimentare/Fondo di Garanzia unicamente il t.f.r. maturato CP_3 fino al 31.7.2013 nella misura di euro 11.794,83 (doc. 4 e 9 dell'appello). La Curatela non risulta aver CP_ avanzato all' richiesta di rimborso del t.f.r. maturato nel successivo periodo di c.i.g.s., né detta circostanza è stata dedotto o dimostrata dall' convenuto. CP_2
Il ricorrente ha dunque dimostrato documentalmente, sia in sede di gravame sia in primo grado, come era suo onere ex art. 2697 c.c., il possesso dei requisiti alla base dell'obbligo di pagamento del TFR CP_ a carico dell' ossia che il lavoratore ha fruito di un periodo di sospensione per c.i.g.s., al termine del quale è stato licenziato, e che il TFR richiesto è maturato in detto periodo.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia errato nel richiamare la disciplina e la giurisprudenza della CP_ S.C. in materia di Fondo di Garanzia dell' ex L. 297/1982. Oggetto di domanda, infatti, non è il TFR maturato fino al fallimento (31.7.2013) ed ammesso al passivo dello stesso, a carico del datore di lavoro al quale, in caso di insolvenza, si sostituisce il Fondo di Garanzia, ma il pagamento del t.f.r. relativo al periodo di c.i.g.s. che, ai sensi dell'art. 2 L. 464/1972, costituisce obbligo esclusivo CP_ dell'
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione sollevata, in riforma della sentenza di CP_ primo grado impugnata, va accertato il diritto di a percepire dall' il TFR Parte_1 maturato dall'1.8.2013 all'11.12.2014 di collocazione in c.i.g.s. e per l'effetto l'istituto appellato va condannato al pagamento del relativo importo pari ad euro 2.120,52.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta CP_ il diritto di a percepire dall' il TFR maturato dall'1.8.2013 all'11.12.2014 di Parte_1 collocazione in c.i.g.s. e condanna l'Istituto appellato al pagamento, in favore dell'appellante, del relativo importo quantificato in euro 2.120,52, oltre accessori come per legge;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1278,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2022
T R A
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n.11, rapp.to e difeso dall'avv. Leopoldo Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere, con i quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85;
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Venere in funzione di giudice del lavoro, , premesso di aver lavorato come operaio inquadrato al livello Parte_1
2° del CCNL Legno Industria alle dipendenze della Prosit s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 254 dell'1.8.2013, e di essere stato licenziato a seguito di procedura di mobilità in data 11.12.2014, ha chiesto di accertare il suo diritto a percepire il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria dall'1.8.2013 all'11.12.2014 e di condannare l'
[...]
al relativo pagamento, quantificato nella somma di euro 2120,52. CP_2
CP_ L' regolarmente citato non ha provveduto a costituirsi.
Con la sentenza n. 2658/2021 pubblicata il 20.10.2021, il Tribunale adito ha respinto il ricorso compensando le spese di lite. Ha richiamato la normativa e giurisprudenza della S.C. in materia di
Fondo di Garanzia e motivato la pronuncia con il difetto di allegazioni e prova della incapacità patrimoniale della azienda datrice di lavoro. Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, deducendo: 1) CP_ l'omessa dichiarazione di contumacia dell' 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 n. 3 c.c. e dell'art. 2 della L .464/72 (abrogato ma applicabile nella specie ratione temporis) secondo cui il t.f.r. maturato durante il periodo di c.i.g.s., per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, costituisce un credito previdenziale con obbligo di pagamento esclusivo CP_ dell'
Il ha chiesto pertanto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di primo grado Pt_1 CP_ e per l'effetto accertare il suo diritto alla corresponsione del t.f.r. a carico dell' per il periodo indicato, nella misura quantificata in ricorso;
vinte le spese del doppio grado con distrazione.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' non si è costituito preferendo rimanere contumace.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è fondato e va accolto.
L'art. 2120 n. 3 c.c. prevede che “in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento del rapporto di lavoro”.
L'art. 2 della L.464/72 (legge abrogata dal D.Lgs 148/15, ma applicabile al caso in esame ratione temporis) a sua volta ha statuito “I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Dunque, la collocazione in cassa integrazione guadagni non determina l'interruzione né la sospensione del rapporto di lavoro, ma comporta semplicemente la sospensione dell'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro con quella di corrispondere i trattamenti economici previsti dalla legge. Ne deriva che i lavoratori di aziende fallite collocati in cassa integrazione hanno diritto al trattamento di fine rapporto anche per il periodo di integrazione salariale che, in base alla disciplina generale contenuta nell'art. 2120 c.c., deve essere calcolato considerando la retribuzione normalmente percepita (Cass. n. 5322/92).
Quanto al soggetto legittimato passivo, secondo l'art. 2 suindicato, fermo restando il diritto al TFR anche durante la c.i.g., l'erogazione della quota di TFR maturata durante il periodo di integrazione salariale per i lavoratori licenziati al termine della c.i.g. è posta a carico dell' . CP_1
Sul tema la S.C. ha chiarito che “In materia di trattamento di fine rapporto, la quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della legge n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull Ne consegue che, ove sia successivamente intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro, CP_1
l'insinuazione al passivo fallimentare diretta ad ottenere dal Fondo di garanzia, costituito presso
l' le quote maturate in costanza di rapporto di lavoro, non svolge alcun effetto, neppure CP_1 interruttivo della prescrizione, rispetto al trattamento maturato nel periodo di cassa integrazione, non potendo invocarsi il carattere unitario del TFR, giacché questo si compone di due quote distinte, CP_ l'una facente capo al datore, che l' si limita ad accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poiché matura in un periodo in cui non si svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all (Cass. 15978 del 2009). CP_1
Il Jobs Act, abrogando la legge 464/72, ha posto definitivamente a carico del datore di lavoro il pagamento del TFR anche per i periodi di cassa integrazione. Sul punto è intervenuto il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Circolare n. 24 del 5/10/2015 ha chiarito (punto 5.2): “Si rappresenta che l'articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 148 reca l'abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464, che, all'articolo 2, secondo comma, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIG dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato. Pertanto, a seguito dell'abrogazione, le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro”.
Applicando i principi descritti alla fattispecie in esame, si osserva che:
-l'appellante è stato collocato ininterrottamente in cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 3 L. 223/1991 nel periodo dall'1.8.2013 all'11.12.2014, per poi essere licenziato dalla Curatela fallimentare all'esito della procedura di mobilità (cfr. autorizzazione del Ministero del Lavoro, doc. 13 e 14 dell'appello, e licenziamento del 10.12.2014, doc. 5 appello); CP_
-durante il periodo di cassa integrazione suddetto, l' ha corrisposto al lavoratore unicamente l'integrazione salariale mentre non gli ha corrisposto il TFR (cfr. tabulati all. 6, 7 e 8 appello, con indicate le “prestazioni in pagamento” dove alla voce “t.f.r.” è riportata la cifra “0,00”);
ha percepito dalla Curatela fallimentare/Fondo di Garanzia unicamente il t.f.r. maturato CP_3 fino al 31.7.2013 nella misura di euro 11.794,83 (doc. 4 e 9 dell'appello). La Curatela non risulta aver CP_ avanzato all' richiesta di rimborso del t.f.r. maturato nel successivo periodo di c.i.g.s., né detta circostanza è stata dedotto o dimostrata dall' convenuto. CP_2
Il ricorrente ha dunque dimostrato documentalmente, sia in sede di gravame sia in primo grado, come era suo onere ex art. 2697 c.c., il possesso dei requisiti alla base dell'obbligo di pagamento del TFR CP_ a carico dell' ossia che il lavoratore ha fruito di un periodo di sospensione per c.i.g.s., al termine del quale è stato licenziato, e che il TFR richiesto è maturato in detto periodo.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia errato nel richiamare la disciplina e la giurisprudenza della CP_ S.C. in materia di Fondo di Garanzia dell' ex L. 297/1982. Oggetto di domanda, infatti, non è il TFR maturato fino al fallimento (31.7.2013) ed ammesso al passivo dello stesso, a carico del datore di lavoro al quale, in caso di insolvenza, si sostituisce il Fondo di Garanzia, ma il pagamento del t.f.r. relativo al periodo di c.i.g.s. che, ai sensi dell'art. 2 L. 464/1972, costituisce obbligo esclusivo CP_ dell'
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione sollevata, in riforma della sentenza di CP_ primo grado impugnata, va accertato il diritto di a percepire dall' il TFR Parte_1 maturato dall'1.8.2013 all'11.12.2014 di collocazione in c.i.g.s. e per l'effetto l'istituto appellato va condannato al pagamento del relativo importo pari ad euro 2.120,52.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta CP_ il diritto di a percepire dall' il TFR maturato dall'1.8.2013 all'11.12.2014 di Parte_1 collocazione in c.i.g.s. e condanna l'Istituto appellato al pagamento, in favore dell'appellante, del relativo importo quantificato in euro 2.120,52, oltre accessori come per legge;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1278,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano