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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5944/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Pt_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Raul Castelli
E
In persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Intervento Fondo di Garanzia CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' chiedendo la condanna del Fondo di Garanzia istituito presso l'Ente Previdenziale, ai sensi della L. 297/1982, al pagamento in suo favore della somma lorda di € 14.325,03 a titolo di TFR, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria, non corrispostagli dal datore di lavoro società HI Italy S.r.l..
Riferisce in particolare:
Di avere lavorato alle dipendenze della HI Italy dal 4.10.2012 al 30.12.2017 con la mansione di impiegato di cui al 1° Livello del CCNL Commercio;
Che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della HI
Italy S.r.l., rimaneva creditore della somma complessiva di € 44.697,80 a titolo di retribuzioni non corrisposte, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non fruiti e TFR per cui otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n.
4886/2019 notificato alla HI Italy in data 28.06.2019;
Che il giudizio di opposizione al predetto DI promosso dalla società ex datrice di lavoro si concludeva con la sentenza n. 3246/2021 pubblicata il 7.04.2021 con cui il giudice adito, in parziale accoglimento dell'opposizione, condannava la società opponente a pagare in suo favore la minor somma di € 40.136,26, oltre accessori e spese processuali;
Che in data 22.02.2021, nelle more nel processo di opposizione al DI, la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese in assenza di alcun bilancio di liquidazione, come risulta dalla Visura camerale in atti;
Che, pertanto, in data 3.03.2023 presentava domanda all' per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per la sola liquidazione del TFR che veniva rigettata con la seguente motivazione: nell'arco temporale tra cess. del rapporto di lavoro 30/12/2017 e la cancellazione della società dal registro delle imprese
22/02/2021 non ha dimostrato la non fallibilità del debitore né ha dimostrato insuff. garanzie patrimoniali del debitore. Il pign. fornito-mancato”;
Di avere proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di reiezione della domanda, rimasto inevaso, su cui si è formato silenzio-rigetto.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede di rigettare il ricorso per la sua infondatezza.
Ribadisce che l'insolvenza della società ex datrice di lavoro del ricorrente si è manifestata nel mese di maggio 2017 e che, da tale data alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il lavoratore ha omesso di chiedere il fallimento della HI
pagina 2 di 7 Italy, come ha omesso di fare anche nell'anno successivo dalla cancellazione dopo la sentenza del Tribunale di Roma. Evidenzia, infine, che il ricorrente non ha promosso alcuna procedura esecutiva nei confronti della società ex datrice di lavoro, per cui si è in presenza di una inerzia colpevole del lavoratore nel far valere il suo credito nei confronti del datore di lavoro.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori delle parti.
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile rammentare, in diritto, che, con Direttiva
987/80 del 20.10.1980, il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo la
Direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza di quest'ultimo. In attuazione di detta direttiva, lo Stato italiano ha adottato la Legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto e il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni
(artt. 1 e 2) maturate dal lavoratore nell'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente, come ritenuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 10 luglio 1997. Le aziende con almeno 50 dipendenti, invece, dal primo gennaio del 2007 hanno l'obbligo di versare le quote del TFR maturato da ciascun lavoratore, e non destinate a forme pensionistiche complementari, al Fondo Tesoreria previsto all'art. 1, comma 755, della
Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), anch'esso gestito dall CP_1
La domanda di intervento per ottenere il pagamento diretto del TFR al lavoratore può essere presentata, al verificarsi delle condizioni previste dalla medesima Legge
296/2006, unicamente dal datore di lavoro. Per giurisprudenza consolidata di della
Corte di Cassazione, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui alla L. n. 297 citata si configura come un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto.
Nel caso in cui il datore di lavoro è assoggettabile a procedure concorsuali, il sorgere di tale diritto presuppone l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero
pagina 3 di 7 all'esito di procedura esecutiva. Quanto allo stato passivo, la sua definitività impedisce all' di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che CP_1 mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass n.
19277/2018). Non è, tuttavia, preclusa all' la contestazione dei presupposti CP_1
d'intervento del Fondo e degli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (Cass, n. 37789/2022). In particolare, le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all' in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. In sintesi la funzione precipua del Fondo di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell'insolvenza «di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile (Cass. n.
4897/2021).
Diversamente se il datore di lavoro insolvente non è assoggettato al fallimento, il lavoratore potrà giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass.
n. 9108/2007).
In sintesi, la Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile e utile allo scopo e non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili.
In merito alla prova della insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, la Circolare n. 53/2007 prevede testualmente: CP_1
“Dal punto di vista operativo si ritiene che la dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda (sede legale ed operativa se diverse) e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale;
pagina 4 di 7 - il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
Il lavoratore inoltre deve dimostrare l'impossibilità, o l'inutilità del pignoramento immobiliare allegando la visura o il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è titolare di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
Ai fini dell'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a) l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale;
b) l'ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l'assenza del debitore”.
Va, quindi, stabilito se il lavoratore ricorrente ha dato corso al tentativo di esecuzione forzata che appariva maggiormente utile allo scopo e/o abbia proposto istanza di fallimento della società ex datrice di lavoro qualora ne ricorrevano le condizioni di legge.
La S.C. di Cassazione (Ord. n. 14020/2020) ha chiarito che: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del CP_1 datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.
80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili
pagina 5 di 7 oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. Nel percorso motivazionale della sentenza la Corte premette che la legge non prevede termini stringenti da osservare per dare corso alla procedura esecutiva cui sottoporre il datore di lavoro, per cui detti termini devono essere desunti dai più generali doveri di diligenza di cui la legge onera il lavoratore che agisce per accedere alla tutela del Fondo di
Garanzia. Afferma, quindi, che viene in rilievo la misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale tenuto conto anche della sua economicità per cui, ad es., esclude la necessità di intraprendere un'esecuzione quando risulti acquisita la prova della mancanza o della insufficienza delle garanzie patrimoniali. Diversamente, l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata costituisce presunzione legale della insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario proseguire ulteriormente l'attività di ricerca di beni da aggredire, sempre che non sussistano circostanze concrete che dimostrano l'esistenza di beni aggredibili con l'azione esecutiva. Con specifico riferimento all'estensione soggettiva dell'onere di diligenza di escussione nei confronti dei soci, la
Cassazione precisa che, nel caso di società di persone, l'onere di dirigenza comprende anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente e illimitatamente responsabili, mentre invece, nel caso società di capitali, l'onere è subordinato all'estinzione della società e alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
In specie, considerato che la società HI Italy S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle
Imprese il 21.02.2021 quindi dopo 1 anno e mezzo dalla formazione del titolo esecutivo e durante il processo di opposizione a nonché dopo un infruttuoso pignoramento mobiliare tentato il 28.02.2020, a parere di questo giudicante sotto tale profilo non può parlarsi di inerzia colpevole del lavoratore.
Purtuttavia va considerato che il lavoratore, creditore di una somma superiore a
30.000, essendo gravato dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha provato, ed invero neppure allegato, la non assoggettabilità soggettiva della HI Italy
S.r.l. alla procedura fallimentare, né ha provato l'esistenza di ragioni oggettive per le quali non ha proposto istanza di fallimento della medesima società entro l'anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, in ossequio all'art. 10 legge Fall..
Sotto tale profilo appare condivisibile la contestazione sollevata dal procuratore dell'Istituto, posto che la verifica della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore costituisce un presupposto necessario, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per pagina 6 di 7 l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2, I. n. 297/1982 (Cass. nn. 21734 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n.
3667 del 2019). E' pur vero che con la successiva sentenza n. 1887/2020 i Supremi giudici hanno affermato che il giudice adito può procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, salvo che, «per legge o per esplicita domanda di una delle parti», sia necessario
«decidere con efficacia di giudicato una questione”, accertamento che nel caso in esame è precluso a questo giudicante non essendo stata proposta dal ricorrente una specifica domanda in tal senso.
Per tutti i motivi espositi il ricorso è infondato e va rigettato.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5944/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Pt_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Raul Castelli
E
In persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Intervento Fondo di Garanzia CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' chiedendo la condanna del Fondo di Garanzia istituito presso l'Ente Previdenziale, ai sensi della L. 297/1982, al pagamento in suo favore della somma lorda di € 14.325,03 a titolo di TFR, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria, non corrispostagli dal datore di lavoro società HI Italy S.r.l..
Riferisce in particolare:
Di avere lavorato alle dipendenze della HI Italy dal 4.10.2012 al 30.12.2017 con la mansione di impiegato di cui al 1° Livello del CCNL Commercio;
Che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della HI
Italy S.r.l., rimaneva creditore della somma complessiva di € 44.697,80 a titolo di retribuzioni non corrisposte, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non fruiti e TFR per cui otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n.
4886/2019 notificato alla HI Italy in data 28.06.2019;
Che il giudizio di opposizione al predetto DI promosso dalla società ex datrice di lavoro si concludeva con la sentenza n. 3246/2021 pubblicata il 7.04.2021 con cui il giudice adito, in parziale accoglimento dell'opposizione, condannava la società opponente a pagare in suo favore la minor somma di € 40.136,26, oltre accessori e spese processuali;
Che in data 22.02.2021, nelle more nel processo di opposizione al DI, la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese in assenza di alcun bilancio di liquidazione, come risulta dalla Visura camerale in atti;
Che, pertanto, in data 3.03.2023 presentava domanda all' per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per la sola liquidazione del TFR che veniva rigettata con la seguente motivazione: nell'arco temporale tra cess. del rapporto di lavoro 30/12/2017 e la cancellazione della società dal registro delle imprese
22/02/2021 non ha dimostrato la non fallibilità del debitore né ha dimostrato insuff. garanzie patrimoniali del debitore. Il pign. fornito-mancato”;
Di avere proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di reiezione della domanda, rimasto inevaso, su cui si è formato silenzio-rigetto.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede di rigettare il ricorso per la sua infondatezza.
Ribadisce che l'insolvenza della società ex datrice di lavoro del ricorrente si è manifestata nel mese di maggio 2017 e che, da tale data alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il lavoratore ha omesso di chiedere il fallimento della HI
pagina 2 di 7 Italy, come ha omesso di fare anche nell'anno successivo dalla cancellazione dopo la sentenza del Tribunale di Roma. Evidenzia, infine, che il ricorrente non ha promosso alcuna procedura esecutiva nei confronti della società ex datrice di lavoro, per cui si è in presenza di una inerzia colpevole del lavoratore nel far valere il suo credito nei confronti del datore di lavoro.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori delle parti.
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile rammentare, in diritto, che, con Direttiva
987/80 del 20.10.1980, il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo la
Direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza di quest'ultimo. In attuazione di detta direttiva, lo Stato italiano ha adottato la Legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto e il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni
(artt. 1 e 2) maturate dal lavoratore nell'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente, come ritenuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 10 luglio 1997. Le aziende con almeno 50 dipendenti, invece, dal primo gennaio del 2007 hanno l'obbligo di versare le quote del TFR maturato da ciascun lavoratore, e non destinate a forme pensionistiche complementari, al Fondo Tesoreria previsto all'art. 1, comma 755, della
Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), anch'esso gestito dall CP_1
La domanda di intervento per ottenere il pagamento diretto del TFR al lavoratore può essere presentata, al verificarsi delle condizioni previste dalla medesima Legge
296/2006, unicamente dal datore di lavoro. Per giurisprudenza consolidata di della
Corte di Cassazione, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui alla L. n. 297 citata si configura come un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto.
Nel caso in cui il datore di lavoro è assoggettabile a procedure concorsuali, il sorgere di tale diritto presuppone l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero
pagina 3 di 7 all'esito di procedura esecutiva. Quanto allo stato passivo, la sua definitività impedisce all' di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che CP_1 mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass n.
19277/2018). Non è, tuttavia, preclusa all' la contestazione dei presupposti CP_1
d'intervento del Fondo e degli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (Cass, n. 37789/2022). In particolare, le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all' in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. In sintesi la funzione precipua del Fondo di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell'insolvenza «di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile (Cass. n.
4897/2021).
Diversamente se il datore di lavoro insolvente non è assoggettato al fallimento, il lavoratore potrà giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass.
n. 9108/2007).
In sintesi, la Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile e utile allo scopo e non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili.
In merito alla prova della insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, la Circolare n. 53/2007 prevede testualmente: CP_1
“Dal punto di vista operativo si ritiene che la dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda (sede legale ed operativa se diverse) e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale;
pagina 4 di 7 - il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
Il lavoratore inoltre deve dimostrare l'impossibilità, o l'inutilità del pignoramento immobiliare allegando la visura o il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è titolare di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
Ai fini dell'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a) l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale;
b) l'ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l'assenza del debitore”.
Va, quindi, stabilito se il lavoratore ricorrente ha dato corso al tentativo di esecuzione forzata che appariva maggiormente utile allo scopo e/o abbia proposto istanza di fallimento della società ex datrice di lavoro qualora ne ricorrevano le condizioni di legge.
La S.C. di Cassazione (Ord. n. 14020/2020) ha chiarito che: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del CP_1 datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.
80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili
pagina 5 di 7 oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. Nel percorso motivazionale della sentenza la Corte premette che la legge non prevede termini stringenti da osservare per dare corso alla procedura esecutiva cui sottoporre il datore di lavoro, per cui detti termini devono essere desunti dai più generali doveri di diligenza di cui la legge onera il lavoratore che agisce per accedere alla tutela del Fondo di
Garanzia. Afferma, quindi, che viene in rilievo la misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale tenuto conto anche della sua economicità per cui, ad es., esclude la necessità di intraprendere un'esecuzione quando risulti acquisita la prova della mancanza o della insufficienza delle garanzie patrimoniali. Diversamente, l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata costituisce presunzione legale della insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario proseguire ulteriormente l'attività di ricerca di beni da aggredire, sempre che non sussistano circostanze concrete che dimostrano l'esistenza di beni aggredibili con l'azione esecutiva. Con specifico riferimento all'estensione soggettiva dell'onere di diligenza di escussione nei confronti dei soci, la
Cassazione precisa che, nel caso di società di persone, l'onere di dirigenza comprende anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente e illimitatamente responsabili, mentre invece, nel caso società di capitali, l'onere è subordinato all'estinzione della società e alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
In specie, considerato che la società HI Italy S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle
Imprese il 21.02.2021 quindi dopo 1 anno e mezzo dalla formazione del titolo esecutivo e durante il processo di opposizione a nonché dopo un infruttuoso pignoramento mobiliare tentato il 28.02.2020, a parere di questo giudicante sotto tale profilo non può parlarsi di inerzia colpevole del lavoratore.
Purtuttavia va considerato che il lavoratore, creditore di una somma superiore a
30.000, essendo gravato dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha provato, ed invero neppure allegato, la non assoggettabilità soggettiva della HI Italy
S.r.l. alla procedura fallimentare, né ha provato l'esistenza di ragioni oggettive per le quali non ha proposto istanza di fallimento della medesima società entro l'anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, in ossequio all'art. 10 legge Fall..
Sotto tale profilo appare condivisibile la contestazione sollevata dal procuratore dell'Istituto, posto che la verifica della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore costituisce un presupposto necessario, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per pagina 6 di 7 l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2, I. n. 297/1982 (Cass. nn. 21734 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n.
3667 del 2019). E' pur vero che con la successiva sentenza n. 1887/2020 i Supremi giudici hanno affermato che il giudice adito può procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, salvo che, «per legge o per esplicita domanda di una delle parti», sia necessario
«decidere con efficacia di giudicato una questione”, accertamento che nel caso in esame è precluso a questo giudicante non essendo stata proposta dal ricorrente una specifica domanda in tal senso.
Per tutti i motivi espositi il ricorso è infondato e va rigettato.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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